Limite massimo dell’indennizzo. Salvo il caso previsto dall'Art. 1914 del Codice Civile, per nessun titolo Assimoco può essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata.
Limite massimo dell’indennizzo i danni materiali ai beni assicurati - che abbiano colpito i beni stessi oppure enti posti nell'ambito di 20 metri da essi - causati da sviluppo di fumi, gas, vapori, da mancata od anormale pro- duzione o distribuzione dell'energia elettrica, termica o idraulica, da mancato od anormale funzionamento di apparecchiature elettroniche, di impianti di riscaldamento o di condizio- namento, da colaggio o fuoriuscita di liquidi. Nonché da caduta di alberi o da distaccamento di parti del fabbricato a seguito dell’azione del fulmine;
Limite massimo dell’indennizzo. Salvo il caso previsto dall’art. 1914 del Codice Civile, per nessun titolo la Compagnia potrà essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata.
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Limite massimo dell’indennizzo salvo quanto previsto per le spese di salvataggio.
Limite massimo dell’indennizzo. Salvo quanto previsto dall’art. 1914 del codice civile e tenuto conto dei più ridotti limiti stabiliti per alcune garanzie, in nessun caso HDI può essere tenuta a pagare per ciascun sinistro una somma maggiore di quella assicurata al netto delle franchigie e/o scoperti eventuali.
Limite massimo dell’indennizzo le spese ed onorari di competenza del perito che il Contraente avrà scelto e nominato conformemente al disposto dell'Art. 7.2 - “Proce- dura per la valutazione del danno (Arbitrato irrituale)”, nonché la quota parte di spese ed onorari a carico del Contraente a seguito di nomina del terzo perito. Detto rimborso è subordinato alla presen- tazione da parte del Contraente della relativa documentazione a prova delle spese sostenute. Questa garanzia è prestata sino alla concorrenza del 5% dell'indennizzo pagabile a termini di polizza con il massimo di 5.000,00 euro. Si conviene che, in caso di sinistro che colpisca uno o più parti dell’Azienda Agricola/Agrituristica, le operazioni peritali verranno impostate e condotte in modo da non pregiudicare, per quanto possibile, l’attività - anche se ridotta - svolta nelle aree non direttamente interessate dal sinistro o nelle stesse porzioni utilizzabili delle parti danneggiate. Art.1.8| Spese di ricerca e riparazione del guasto In caso di danno indennizzabile in base alla garanzia fuoriuscita di acqua condotta (Art. 1.5 - “Casi- stiche e/o eventi assicurati - Garanzia Base”, lettera i) o in base alla garanzia gelo, lettera m), se as- sicurata la partita Fabbricato, si rimborsano le spese di ricerca e riparazione guasti:
Limite massimo dell’indennizzo salvo il caso previsto dall'art. 1914 del C.C. per nessun titolo la Società potrà essere tenu- ta a pagare somma maggiore di quella assicurata.
Limite massimo dell’indennizzo delle C.G.A. 7.11.a “Limiti di esposizione”.
Limite massimo dell’indennizzo. Salvo il caso previsto dall'Art. 1914 del Codice Civile, per nessun titolo Assimoco può essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata. Set Informativo Mod. D A0G – Ed. 09/2020 – Aggiornamento al 10/2021 Sezione Elettronica La garanzia è prestata con i limiti di Indennizzo e/o con l’applicazione della Franchigia/Scoperto indicati nel seguente schema riepilogativo:
Limite massimo dell’indennizzo salvo quanto previsto per le spese di salvataggio. ONORARI DI ARCHITETTI, PROFESSIONISTI E CONSULENTI Viene stabilito che in caso di sinistro l'indennizzo comprenderà gli onorari degli architetti, ispettori, ingegneri e consulenti per stime, piante, descrizioni, misurazioni, offerte ed ispezioni necessariamente sostenute per reintegrare la perdita subita, ma non i diritti (competenze) per la preparazione di qualsiasi reclamo a tale riguardo, che si intendono invece rientranti nella clausola "Spese Peritali". La garanzia sarà prestata con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell’apposita scheda dell’allegato sotto la voce “ONORARI DI ARCHITETTI, PROFESSIONISTI E CONSULENTI”.