Definizione di Terzi danneggiati

Terzi danneggiati i soggetti, sia trasportati sia non trasportati, aventi diritto al risarcimento dei danni subiti a seguito di incidente. Non sono Terzi danneggiati e non hanno diritto al risarcimento dei danni: il conducente responsabile dell'incidente e, per i soli danni alle cose, i soggetti previsti dall'art. 129 del Codice;
Terzi danneggiati i soggetti, sia trasportati sia non trasportati, aventi diritto al risarcimento dei danni subiti a seguito di incidente. Non sono Terzi danneggiati e non hanno diritto al risarcimento dei danni: il conducente responsabile dell’incidente e, per i soli danni alle cose, i soggetti previsti dall’art. 129 del Codice; si considerano, in ogni caso, Terzi danneggiati, i terzi conducenti diversi dal proprietario del veicolo, dal locatario in caso di veicolo in leasing o dall’usufruttuario o dall’acquirente con patto di riservato dominio che subiscono un danno a causa di un difetto di funzionamento e/o manutenzione del veicolo a loro non imputabile;

Examples of Terzi danneggiati in a sentence

  • In caso di Xxxxxxxx, UNIPOLSAI ASSICURAZIONI esperirà nei confronti dell’Assicurato azione di rivalsa per le somme effettivamente pagate ai Terzi danneggiati in virtù della garanzia RC Obbligatoria nei seguenti casi: - assenza del dispositivo; - inoperatività del dispositivo per dolo o colpa grave del Contraente o delle perso- ne incaricate della guida, riparazione o custodia del veicolo indicato in Polizza.

  • In tali casi la Società è comunque obbligata a risarcire un eventuale Sinistro ai Terzi danneggiati, ma ha diritto di chiedere al Contraente e/o all’Assicurato la restituzione totale o parziale di quanto pagato.

  • Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti, o l’omessa comunicazione delle modifiche del rischio possono comportare la cessazione della polizza e l’esercizio, da parte della Compagnia, del diritto di rivalsa totale o parziale nei tuoi confronti per i danni pagati ai Terzi danneggiati.

  • UNIPOLSAI ASSICURAZIONI esperirà nei confronti dell’Assicurato azione di rivalsa per le somme effettivamente pagate ai Terzi danneggiati in virtù della garanzia RC Obbligatoria nei seguenti casi: - assenza del dispositivo; - inoperatività del dispositivo per dolo o colpa grave del Contraente o delle perso- ne incaricate della guida, riparazione o custodia del veicolo indicato in Polizza.

  • L’Impresa eserciterà diritto di rivalsa per le eventuali somme che dovrà pagare ai Terzi danneggiati verso i quali non sono applicabili le eccezioni contratto dedotte in Polizza ai sensi dell’art.

  • L’Impresa eserciterà diritto di rivalsa per le eventuali somme che dovrà paga- re ai Terzi danneggiati verso i quali non sono applicabili le eccezioni contratto dedotte in Polizza ai sensi dell’art.

  • In caso di Xxxxxxxx, UNIPOLSAI ASSICURAZIONI esperirà nei confronti dell’Assicurato azione di rivalsa per le somme effettivamente pagate ai Terzi danneggiati in virtù della garanzia R.C. Obbligatoria nei seguenti casi: - assenza del dispositivo; - inoperatività del dispositivo per dolo o colpa grave del Contraente o delle persone CONDIZIONI AUTO INTELLIGENTE incaricate della guida, riparazione o custodia del veicolo indicato in Polizza.

  • In caso di Xxxxxxxx, UNIPOLSAI ASSICURAZIONI esperirà nei confronti dell’Assicurato azione di rivalsa per le somme effettivamente pagate ai Terzi danneggiati in virtù della garanzia R.C. Obbligatoria nei seguenti casi: - assenza del dispositivo; - inoperatività del dispositivo per dolo o colpa grave del Contraente o delle persone incaricate della guida, riparazione o custodia del veicolo indicato in Polizza.

  • Non sono Terzi danneggiati e non hanno diritto al risarcimento dei danni: il conducente responsabile dell’incidente e, per i soli danni alle cose, i soggetti previsti dall’art.

  • In caso di Xxxxxxxx, UNIPOLSAI ASSICURAZIONI esperirà nei confronti dell’Assicurato CONDIZIONI AUTO INTELLIGENTE azione di rivalsa per le somme effettivamente pagate ai Terzi danneggiati in virtù della garanzia RC Obbligatoria nei seguenti casi: - assenza del dispositivo; - inoperatività del dispositivo per dolo o colpa grave del Contraente o delle perso- ne incaricate della guida, riparazione o custodia del veicolo indicato in Polizza.

Related to Terzi danneggiati

  • Danno parziale Danno le cui spese di riparazione risultano inferiori al valore commerciale del veicolo al momento del sinistro.

  • Danno qualsiasi pregiudizio subito da terzi suscettibile di valutazione economica.

  • Diritti di Proprietà Intellettuale indica tutti i diritti di brevetto, i diritti d’autore, i diritti sui marchi e altri segni distintivi, i diritti sui segreti commerciali (se esistenti), i diritti sul design, i diritti sui database, i diritti sui nomi di dominio, i diritti morali e qualsiasi altro diritto di proprietà intellettuale (registrato o non registrato) in tutto il mondo.

  • Terzi Coloro che vengono definiti come tali dall’articolo 129 del Codice.

  • Danni Corporali il pregiudizio economico conseguente a lesioni personali, morte, infermità.

  • Indennizzo/Risarcimento La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.

  • FATTORI DI RISCHIO Nella fornitura del Servizio Postale Universale, l’Emittente è vincolato al rispetto di obblighi di ser- vizio relativi all’espletamento del SPU, in particolare, ai tempi di consegna della corrispondenza, alla numerosità ed all’orario di apertura degli uffici postali e all’orario di raccolta della corrispon- denza. Nonostante l’Emittente adotti misure volte a salvaguardare il rispetto dei suddetti obblighi di servizio, non si può escludere la possibilità che l’Emittente sia potuto incorrere o possa incor- rere in violazioni dei medesimi con conseguente applicazione di sanzioni pecuniarie da parte delle Autorità competenti ai sensi dell’art. 21, primo comma, del D.lgs. 261/1999. Sussiste in proposito, inoltre, il rischio di un aumento degli importi delle sanzioni comminabili dall’AGCom all’Emittente in relazione al mancato rispetto degli obblighi del SPU, anche a seguito della specifica segnalazione inviata dall’AGCom al Governo in data 4 febbraio 2015, in cui l’Autorità ha segnalato l’insufficienza dell’impianto sanzionatorio applicabile al settore postale in virtù del D.lgs. 261/1999, chiedendone la revisione. Oltre al rischio di sanzioni pecuniarie, esiste per l’Emittente un rischio di revoca dell’affi- damento del SPU prima della naturale scadenza del 30 aprile 2026. L’art. 21 del D. lgs. n. 261/1999 infatti prevede che in caso di “gravi e reiterate” violazioni degli obblighi di Servizio Postale Universale, il MiSE possa revocare l’affidamento del servizio, fermi i principi del cumulo di condotte come precisati dalla delibera AGCom 265/15 CONS del 28 aprile 2015. In relazione ai rischi sopra prospettati, si segnala che, anche a seguito di talune segnalazioni effettuate da soggetti terzi, è stato avviato dalla Società uno specifico audit in merito a pre- sunte irregolarità commesse da dipendenti dell’Emittente presso alcuni CMP in riferimento ai sistemi di monitoraggio e accertamento dei livelli di qualità del servizio effettuati da sog- getti terzi, ai sensi di quanto stabilito dall’art. 12, comma 4, del decreto legislativo 261/99, a giugno 2015. Dalle provvisorie acquisizioni di tale audit, allo stato concluso solo nella sua fase prelimina- re, emergerebbero alcuni comportamenti attinenti all’interferenza con i sistemi di controllo di qualità e non conformi alle policy della Società. Le ulteriori verifiche sono, alla Data del Prospetto, tuttora in corso. Allo stato non è possibile determinare se tali comportamenti possano avere avuto riflessi sulla determinazione degli indici di qualità del servizio rilevati. In relazione a tali vicende l’Emittente – al fine dell’accertamento dei fatti e della propria tutela – ha incaricato i propri legali di procedere con tutte le iniziative più opportune. Tali vicende potrebbero determinare l’avvio di specifici procedimenti nei confronti di dipendenti di Poste Italiane. Non è possibile escludere che per effetto di tali vicende possano derivare giudizi o sanzioni nei confronti di Poste Italiane stessa con possibili conseguenti ricadute negative sull’immagine o sulla situazione economica, finanziaria e patrimoniale della Società. L’art. 23 dello stesso provvedimento stabilisce, inoltre, che ogni cinque anni il MiSE verifichi attraverso un’analisi svolta dall’AGCom, sulla base di criteri definiti da quest’ultima, che la fornitura dello SPU sia svolta dall’Emittente in modo efficiente ed efficace e, in caso con- trario, possa disporre la revoca dell’affidamento. Si sottolinea inoltre che, allo scadere del periodo di affidamento del SPU (30 aprile 2026), non è possibile escludere che lo stesso non venga rinnovato a favore dell’Emittente o che lo stesso venga rinnovato a condizioni diffe- renti rispetto alle condizioni attualmente in essere.

  • Sardegna Ricerche si riserva di rifiutare quanto eseguito, anche se già in parte o completamente messo in opera, in tutti quei casi in cui dalle operazioni di verifica e collaudo: • dovessero emergere discordanze sulle specifiche tecniche e normative; • la fornitura risulti incompleta o irregolare anche per un solo elemento; • la competenza dell’operatore economico aggiudicatario non sia tale da garantire le operazioni di messa in opera dei materiali richiesti. Resta inteso che la verifica non comporta, in nessun caso, alcun onere per Sardegna Ricerche.

  • Condizioni di assicurazione insieme delle clausole che disciplinano il contratto di assicurazione.

  • RICHIESTA DI RISARCIMENTO a) qualsiasi citazione in giudizio od altre domande giudiziarie dirette o riconvenzionali nei confronti dell’Assicurato, oppure

  • Carenza Periodo durante il quale le garanzie del contratto di assicurazione concluso non sono efficaci. Qualora l’evento assicurato avvenga in tale periodo la Compagnia non corrisponderà la prestazione assicurativa.

  • DATA DI AGGIUDICAZIONE 10.2.2009.

  • tempo parziale l'orario di lavoro, fissato dal contratto individuale, cui sia tenuto un lavoratore, che risulti comunque inferiore all'orario normale di lavoro previsto dal presente contratto;

  • Franchigia/Scoperto la parte di danno che l’Assicurato tiene a suo carico, calcolata in misura fissa o in percentuale;

  • viaggiatore chiunque intenda concludere o stipulare un contratto o sia autorizzato a viaggiare in base a un contratto di turismo organizzato;

  • Sottolimite L’ammontare che rappresenta l’entità massima dell’obbligazione di pagamento dell’Assicuratore in forza del Contratto d’Assicurazione in relazione ad uno specifico rischio: tale ammontare non si somma a quello del Massimale, ma è una parte dello stesso.

  • Amministrazione Aggiudicatrice l’INPS - ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, nella sua veste di soggetto pubblico che affida il Contratto all’operatore economico individuato mediante la presente procedura.

  • Caricamenti Parte del premio versato dal contraente destinata a coprire i costi commerciali e amministrativi della società.

  • Polizza di Assicurazione sulla vita Contratto di assicurazione con il quale la società si impegna a pagare al beneficiario un capitale o una rendita quando si verifichi un evento attinente alla vita dell’assicurato, quali il decesso o la sopravvivenza ad una certa data. Nell’ambito delle polizze di assicurazione sulla vita si possono distinguere varie tipologie quali polizze caso vita, polizze caso morte, polizze miste.

  • Viaggio il viaggio, il soggiorno risultante dal relativo contratto o documento di viaggio.

  • Corrispettivo Si intende l’ammontare dovuto dal Factor al Fornitore a fronte della cessione dei Crediti.

  • GIUDIZIO La rilevanza scientifica della collocazione editoriale avuta dalla pubblicazione è ottima in quanto si tratta di rivista a diffusione internazionale con un ottimo impact factor (superiore a 10 e inferiore a 20).

  • Ditta aggiudicataria si impegna, pertanto, a darne la massima diffusione a tutti i collaboratori che a qualunque titolo sono coinvolti nell’esecuzione della fornitura in questione. La violazione degli obblighi di cui al D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 e sopra richiamati, costituisce causa di risoluzione del contratto.

  • Decorrenza della garanzia momento in cui le garanzie divengono efficaci ed in cui il contratto ha effetto, a condizione che sia stato pagato il premio pattuito.

  • Preziosi gioielli in genere ed oggetti d’oro o di platino o montanti su detti metalli, pietre preziose, perle naturali o di coltura.

  • Capitolato Tecnico il documento di cui all’Allegato “A”;