Rottura delle “Lastre esterne”. Se assicurata la partita “Lastre esterne”, la Società risponde, sino alla concorrenza della somma indicata in polizza, dei danni diretti e materiali causati alle lastre esterne derivanti da: - rottura dovuta a fatto accidentale, compresi gli eventi atmosferici ma esclusa comunque l’azione della grandine; - rottura dovuta a fatto di terzi (inclusi i dipendenti), compresi i danni derivanti da furto o da tentativo di commetterlo, nonché, a parziale deroga dell’art. 3.1 lettera b) della presente Sezione, i danni verificatisi in occasione di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti vandalici e dolosi, compresi quelli di terrorismo e sabotaggio. La Società risponde inoltre, nell’ambito della somma assicurata alla partita “Lastre esterne”, anche di eventuali danni causati alle altre cose assicurate dalla rottura di lastre esterne. Nella determinazione dell’indennizzo spettante non trova applicazione la regola proporzionale di cui all’art. 7.7 della presente Sezione. Nel caso in cui sia assicurata anche la partita “Fabbricati”, la presente garanzia opera ad integrazione di quanto previsto all’art. 2.1 della presente Sezione e di quanto previsto da eventuali clausole speciali, in questo ultimo caso limitatamente alla parte di danno rientrante nelle franchigie previste da tali clausole Condizioni di assicurazione Edizione 01.06.2017 Sezione Incendio - Pagina 19 di speciali.
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Rottura delle “Lastre esterne”. Se assicurata la partita “Lastre esterne”, la Società risponde, sino alla concorrenza della somma indicata in polizza, dei danni diretti e materiali causati alle lastre esterne derivanti da: - rottura dovuta a fatto accidentale, compresi gli eventi atmosferici ma esclusa comunque l’azione della grandine; - rottura dovuta a fatto di terzi (inclusi i dipendenti), compresi i danni derivanti da furto o da tentativo di commetterlo, nonché, a parziale deroga dell’art. 3.1 lettera b) della presente Sezione, i danni verificatisi in occasione di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti vandalici e dolosi, compresi quelli di terrorismo e sabotaggio. La Società risponde inoltre, nell’ambito della somma assicurata alla partita “Lastre esterne”, anche di eventuali danni causati alle altre cose assicurate dalla rottura di lastre esterne. Nella determinazione dell’indennizzo spettante non trova applicazione la regola proporzionale di cui all’art. 7.7 della presente Sezione. Nel caso in cui sia assicurata anche la partita “Fabbricati”, la presente garanzia opera ad integrazione di quanto previsto all’art. 2.1 della presente Sezione e di quanto previsto da eventuali clausole speciali, in questo ultimo caso limitatamente alla parte di danno rientrante nelle franchigie previste da tali clausole Condizioni di assicurazione Generali Valore Commercio Plus mod. VK99/06 Edizione 01.06.2017 Sezione Incendio - Pagina 19 di speciali.
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Rottura delle “Lastre esterne”. Se assicurata la partita “Lastre esterne”, la Società risponde, sino alla concorrenza della somma indicata in polizza, dei danni diretti e materiali causati alle lastre esterne derivanti da: - rottura dovuta a fatto accidentale, compresi gli eventi atmosferici ma esclusa comunque l’azione della grandine; - rottura dovuta a fatto di terzi (inclusi i dipendenti), compresi i danni derivanti da furto o da tentativo di commetterlo, nonché, a parziale deroga dell’art. 3.1 lettera b) della presente Sezione, i danni verificatisi in occasione di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti vandalici e dolosi, compresi quelli di terrorismo e sabotaggio. La Società risponde inoltre, nell’ambito della somma assicurata alla partita “Lastre esterne”, anche di eventuali danni causati alle altre cose assicurate dalla rottura di lastre esterne. Nella determinazione dell’indennizzo spettante non trova applicazione la regola proporzionale di cui all’art. 7.7 della presente Sezione. Nel caso in cui sia assicurata anche la partita “Fabbricati”, la presente garanzia opera ad integrazione di quanto previsto all’art. 2.1 della presente Sezione e di quanto previsto da eventuali clausole speciali, in questo ultimo caso limitatamente alla parte di danno rientrante nelle franchigie previste da tali clausole Condizioni di assicurazione Generali Valore Commercio Plus mod. VK10/06 Edizione 01.06.2017 Sezione Incendio - Pagina 19 di speciali.
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