Trasporto. 1. Tramite un’opzione selezionabile nel proprio profilo personale all’interno del Portale, l’Acquirente può incaricare AUTO1 del trasporto dell’autoveicolo indicando il luogo di consegna. Una volta avanzata tale richiesta tramite il Portale o direttamente presso il Venditore, AUTO1 sarà contrattualmente obbligata a provvedere al trasporto nel luogo indicato. Una volta ricevuta la richiesta, AUTO1 invierà all’Acquirente una comunicazione di accettazione (“Conferma di Richiesta Trasporto”). Il trasporto potrà essere effettuato da un soggetto terzo delegato da AUTO1. I predetti servizi saranno regolati dalle Condizioni Generali degli Spedizionieri Tedeschi del 2017, accessibili al seguente link, con espressa esclusione di quanto previsto dal paragrafo n. 30 “Applicable law, place of fulfilment, place of jurisdiction” dell'ADSp 2017. L’accettazione da parte di AUTO1 dell’ordine di trasporto ed il conseguente trasporto dell’autoveicolo nel luogo indicato dall’Acquirente, non farà mutare il luogo di consegna e di adempimento delle prestazioni (Leistungs- und Erfolgsort); l’Acquirente resta obbligato a ritirare il veicolo in questione (Holschuld).
2. Il trasporto dei veicoli viene solitamente effettuato mediante bisarche da otto veicoli ciascuna. Se, ordinando il trasporto, l’Acquirente non fornisce alcun indirizzo, un indirizzo errato o un indirizzo che non può essere raggiunto con il veicolo di trasporto designato o se il veicolo acquistato non può essere scaricato all'indirizzo a causa delle dimensioni del veicolo di trasporto, AUTO1 avrà diritto di trasportare il veicolo alla filiale AUTO1 più vicina. In tal caso, eventuali costi aggiuntivi sostenuti sono a carico dell’Acquirente. Qualora il veicolo venga consegnato presso una filiale AUTO1, il Concessionario sarà obbligato a ritirare senza indugio il veicolo presso la filiale AUTO1.
3. Al momento della consegna, l’Acquirente ha l’obbligo di ispezionare l’autoveicolo e di annotare ogni danno rilevato ed ogni accessorio mancante nel Documento di Trasporto (Frachtbrief) o nella Lettera di Vettura CMR (CMR-Frachtbrief). Indipendentemente dall’obbligo di cui al presente capoverso, l’Acquirente sarà comunque tenuto a denunciare al Venditore tali difformità ai sensi della Sezione B Paragrafo VII delle presenti Condizioni Generali.
4. In deroga al punto 1, l’Acquirente è obbligato ad incaricare AUTO1 di trasportare il veicolo acquistato all'indirizzo di consegna da esso indicato, se il paese di origine del veicolo e...
Trasporto. Nel trasporto dei tubi in PEAD i piani di appoggio devono essere privi di asperità. I tubi devono essere appoggiati evitando eccessive sporgenze al di fuori del piano di carico. I tubi in rotoli devono essere appoggiati preferibilmente in orizzontale. Le imbragature per il fissaggio del carico possono essere realizzate con funi o bande di canapa o di nylon o similari, adottando gli opportuni accorgimenti in modo che i tubi non vengano mai direttamente a contatto con esse per non provocare abrasioni o danneggiamenti.
Trasporto. Nel trasporto bisogna supportare i tubi per tutta la loro lunghezza onde evitare di danneggiare le estremità a causa delle vibrazioni. Si devono evitare urti, inflessioni e sporgenze eccessive, contatti con corpi taglienti ed acuminati. Le imbragature per il fissaggio del carico possono essere realizzate con funi o bande di canapa, di nylon o similari; se si usano cavi d'acciaio, i tubi devono essere protetti nelle zone di contatto. Si deve fare attenzione affinché i tubi, generalmente provvisti di giunto ad una delle estremità, siano adagiati in modo che il giunto non provochi una loro inflessione; se necessario si può intervenire con adatti distanziatori tra tubo e tubo. Nel caricare i mezzi di trasporto, si adageranno prima i tubi più pesanti, onde evitare la deformazione di quelli più leggeri. Qualora il trasporto venga effettuato su autocarri, i tubi non dovranno sporgere più di un metro dal piano di carico. Durante la movimentazione in cantiere e soprattutto durante il defilamento lungo gli scavi, si deve evitare il trascinamento dei tubi sul terreno, che potrebbe provocare danni irreparabili dovuti a rigature profonde prodotte da sassi o da altri oggetti acuminati.
Trasporto. La ditta sarà tenuta a recapitare, a propria cura e spese, i pasti e ogni altro materiale presso i singoli plessi scolastici, depositandoli nei locali destinati a mensa. Il pasto nella sua completezza dovrà giungere al momento della somministrazione presentando buone caratteristiche organolettiche e di appetibilità. I pasti multiporzione dovranno essere trasportati in idonei contenitori (es.: acciaio inox), chiusi ermeticamente, nei quali i singoli componenti del pasto devono essere contenuti separatamente (contenitori diversi per la pasta, per il sugo, per i brodi, per la pietanza e per i contorni). Detti recipienti chiusi dovranno essere a loro volta inseriti in idonei contenitori termici, preferibilmente dotati di sistemi attivi di mantenimento del calore (es.: ad iniezione di vapore o elettrici) o di sistemi di refrigerazione, così come sopra descritto, tali da garantire il rispetto delle temperature previste dal D.P.R. 327/80 e successive modifiche. Per le consegne dei pasti veicolati, la ditta appaltatrice deve dotarsi di appositi automezzi: ⮚ chiusi, rivestiti in materiale liscio, lavabile e disinfettabile; ⮚ adeguatamente predisposti e riservati al trasporto di alimenti, che consentano il mantenimento della temperatura ad un livello non inferiore a +65°C per il legame caldo e non superiore a +10°C per il legame freddo. La consegna dei pasti dovrà avvenire in ogni plesso scolastico nei trenta minuti prima della sospensione delle lezioni per pausa pranzo. L’orario di detta pausa sarà comunicato, all’inizio di ogni anno scolastico, dall’Amministrazione Comunale e/o dall’Istituto Comprensivo di Resana alla ditta appaltatrice. La ditta deve impegnarsi al ritiro, pulizia e sanificazione dei contenitori termici e di ogni altro utensile o materiale utilizzato per il trasporto dei pasti.
Trasporto. Le imprese che trasportano conto terzi prodotti alimentari, mangimi, SOA o prodotti derivati tramite automezzi o vagoni ferroviari o aeromobili o imbarcazioni, devono presentare apposita notifica/SCIA; tali imprese devono specificare il tipo, numero e dati identificativi dei mezzi di trasporto. La SCIA è presentata al SUAP territorialmente competente per il luogo dove insiste la sede legale dell’impresa o la residenza dell’imprenditore, a prescindere da quante autorimesse utilizzi e dove queste siano ubicate. Viceversa per le imprese titolari di uno stabilimento registrato/riconosciuto che trasportano prodotti alimentari, mangimi, SOA o prodotti derivati, ad esclusivo servizio della propria attività, non vige l’obbligo della notifica in quanto la fase di trasporto è da considerarsi parte integrante dell’attività dello stabilimento. Per quanto riguarda, invece, il trasporto degli animali a fini commerciali continua a vigere l’obbligo dell’autorizzazione in quanto disposto da un atto normativo comunitario (Reg CE 1/05). Per tali casi, quindi, non si applica la procedura SCIA ex art. 19 L. 241/90. Tali autorizzazioni continuano ad essere rilasciate direttamente dai Servizi Veterinari delle AA.SS.LL. competenti, senza il tramite dei SUAP.
Trasporto. Il servizio comprende il caricamento dei rifiuti sugli automezzi ed il relativo trasporto presso gli impianti di smaltimento o recupero. Le zone di sosta degli automezzi e i percorsi interni alle strutture devono essere concordate con l Azienda. Per i rifiuti liquidi raccolti in cisterna, le operazioni di prelievo degli stessi devono essere eseguite concordando preventivamente con l Azienda data e ora di svolgimento del servizio. Presso i luoghi di produzione, sono vietate la miscelazione di categorie diverse di rifiuti e le operazioni di travaso dalle taniche. All inizio e al termine delle operazioni di carico dei rifiuti dalle cisterne il personale del Fornitore, controlla visivamente lo stato di conservazione degli impianti di raccolta e delle attrezzature per il travaso (es. cisterne, bacini di contenimento, raccordi, tubazioni) segnalando qualsiasi anomalia riscontrata al Referente dell Azienda, fornendo eventuale supporto per la risoluzione di tali non conformità, anche in urgenza (es. perdita da una cisterna). In caso di presenza di liquidi nel bacino di contenimento, il Fornitore deve prelevarli e mettere in atto tutte le operazioni necessarie ad evitare dispersioni di rifiuti nell ambiente. Si precisa che, sullo stesso automezzo, non possono essere trasportati contemporaneamente contenitori pieni con rifiuti e contenitori vuoti puliti, a meno che la contaminazione dei contenitori puliti non sia evitata ricorrendo ad accorgimenti tecnici conformi a quanto previsto dalla normativa A.D.R. per il trasporto di queste tipologie di merci. Tali accorgimenti devono essere descritti nella Relazione Tecnica. I contenitori sono chiusi e correttamente confezionati e etichettati a cura delle Aziende Sanitarie; gli operatori del Fornitore non sono autorizzati a ritirare contenitori non idonei, ma sono invece tenuti a segnalarne la presenza al Referente dell Azienda. Il caricamento dei contenitori sugli automezzi deve essere effettuato in modo da evitarne lo schiacciamento, la deformazione e la fuoriuscita di rifiuti. Qualora durante le operazioni di carico insorgano situazioni di emergenza (versamenti accidentali, ecc), il Fornitore deve avvisare immediatamente il Referente dell Azienda e intervenire a propria cura e spese, con proprie attrezzature e specifici prodotti e dispositivi di contenimento (es. materiali assorbenti), nonché con personale addestrato, al fine di ripristinare le condizioni di sicurezza, rimuovere e smaltire i rifiuti e provvedere alla boni...
Trasporto. 1. Il trasporto dei rifiuti urbani deve essere effettuato con idonei automezzi le cui caratteristiche ed il cui stato di conservazione e manutenzione devono essere tali da assicurare il rispetto delle esigenze igienico sanitarie e delle norme in materia ambientale.
2. I veicoli utilizzati per la raccolta ed il trasporto devono ottemperare alle norme del Codice della strada ed a quelle specifiche vigenti nel territorio comunale, fatte salve le autorizzazioni concesse dall’amministrazione comunale relative:
a) all’accesso alle corsie preferenziali, alle zone a traffico limitato, alle isole pedonali;
b) alla fermata in zone soggette a divieto o in seconda posizione.
3. Sono da considerarsi parte integrante delle attività di raccolta e trasporto:
a) le operazioni di trasbordo dei rifiuti da mezzi più piccoli a mezzi più grandi effettuate su strada o in aree apposite, e lo stazionamento dei rifiuti nei mezzi di trasporto;
b) il conferimento e l’accumulo temporaneo dei rifiuti urbani differenziati in frazioni merceologiche omogenee, l’eventuale cernita ed il raggruppamento per il trasporto.
4. Lo stazionamento dei rifiuti urbani nei mezzi di trasporto deve avvenire in aree apposite e la sosta non deve superare un termine temporale congruo, che in linea di massima non deve superare le 72 ore, fatte salve eventuali esigenze di tempi più prolungati per ottimizzare il trasporto di frazioni di rifiuti non putrescibili oggetto di raccolte differenziate.
5. Al fine di limitare l’impatto sulla viabilità le operazioni di raccolta e trasporto dei rifiuti vanno effettuate nelle ore di minore traffico, preferibilmente nella tarda serata e nelle prime ore del mattino. Nei quartieri interessati da fenomeni di intenso traffico notturno, individuati dai competenti servizi dell’Amministrazione Comunale, e nei giorni festivi e prefestivi le operazioni di raccolta e trasporto dei rifiuti vanno effettuate a partire dalle ore 02,30. Eventuali eccezioni dovranno essere adeguatamente motivate e preventivamente autorizzate dall’Amministrazione Comunale
Trasporto. Se il vino è venduto alla cantina del venditore, ogni spesa di consegna sta a carico di questi ed ogni eventuale danno durante il trasporto rimane a carico del compratore. Se il trasporto invece è assunto dal venditore a propria cura, questi è responsabile dei danni eventuali che possono avvenire durante il trasporto.
Trasporto. In fase di commercializzazione il trasporto della legna da ardere al domicilio del compratore (dettagliante o consumatore) è generalmente a carico del venditore, salvo convenzione contraria.
Trasporto. Il trasporto dei conglomerati cementizi dall’impianto di betonaggio al luogo di impiego dovrà essere effettuato con mezzi idonei al fine di evitare la possibilità di segregazione dei singoli componenti e comunque tali da evitare ogni possibilità di deterioramento del calcestruzzo medesimo. Per quanto non specificato nel seguito, si farà riferimento alle Linee Guida sul calcestruzzo preconfezionato del Servizio Tecnico Centrale del Consiglio Superiore dei LL.PP. Saranno accettate in funzione della durata e della distanza di trasporto, le autobetoniere e le benne a scarico di fondo ed, eccezionalmente, i nastri trasportatori. Ciascuna fornitura di calcestruzzo dovrà essere accompagnata da un documento di trasporto (bolla) conforme alle specifiche del § 7.3 della UNI EN 206-1. L’Impresa dovrà esibire detta documentazione alla Direzione dei Lavori. L'uso delle pompe sarà consentito a condizione che l'Impresa adotti, a sua cura e spese, provvedimenti idonei a mantenere il valore prestabilito del rapporto acqua/cemento del conglomerato cementizio alla bocca di uscita della pompa. Non saranno ammessi gli autocarri a cassone o gli scivoli. È facoltà della Direzione Lavori rifiutare carichi di conglomerato cementizio non rispondenti ai requisiti prescritti.