Trasporto. I mezzi impiegati per l’esecuzione del servizio, dovranno essere regolarmente autorizzati al trasporto e dovranno inoltre possedere caratteristiche, dimensioni ed equipaggiamento tale da garantire il trasporto in sicurezza del rifiuto. Le cisterne dovranno avere una portata minima di 20 tonnellate ciascuna, sostituibili in caso di guasto. Gli automezzi utilizzati, non dovranno avere data di immatricolazione antecedente al 01.01.2005. Ogni trasporto dovrà essere accompagnato come previsto dall’art. 193 del D.lgs. 152/2006 da formulario di identificazione del rifiuto. L’Aggiudicatario si impegna a trasmettere la quarta copia del formulario identificazione rifiuti, regolarmente timbrata e firmata per accettazione dall’impianto/i di smaltimento entro i termini e le modalità previste dalla legge. L’Aggiudicatario, nell’espletamento del servizio, sarà tenuto a garantire quanto segue: − la sostituzione immediata degli autisti e del mezzi che dovessero risultare indisponibili,qualunque ne sia la ragione, in modo da non causare alcuna interruzione allo svolgimento del servizio. In tale evenienza, per quanto attiene agli automezzi, dovranno essere sostituiti con altri di analoghe caratteristiche ed idoneamente autorizzati; − l’assunzione della responsabilità per eventuali danni a persone o cose, arrecati da automezzi dell’ Impresa; − il pronto recupero del refluo in caso di spandimenti accidentali sia presso l’impianto GESCO sia in altri siti, il trasporto ed il conferimento presso gli impianti esterni nonché la bonifica ed il ripristino degli stati e dei luoghi; − che i mezzi per il trasporto siano sempre efficienti al fine di evitare spandimenti e gocciolamenti; in caso di spandimenti e gocciolamenti dovrà provvedere al pronto recupero del materiale sversato; − a circolare e/o sostare all’interno degli impianti di GESCO in modo da non intralciare il traffico veicolare e il passaggio pedonale; − a non sostare nel raggio di azione delle macchine operatrici dell’impianto. L’Aggiudicatario solleva fin d’ora la Stazione Appaltante da qualunque responsabilità civile e penale derivante dal trasporto non autorizzato di rifiuti.
Trasporto. Nel trasporto dei tubi in PEAD i piani di appoggio devono essere privi di asperità. I tubi devono essere appoggiati evitando eccessive sporgenze al di fuori del piano di carico. I tubi in rotoli devono essere appoggiati preferibilmente in orizzontale. Le imbragature per il fissaggio del carico possono essere realizzate con funi o bande di canapa o di nylon o similari, adottando gli opportuni accorgimenti in modo che i tubi non vengano mai direttamente a contatto con esse per non provocare abrasioni o danneggiamenti.
Trasporto. Nel trasporto bisogna supportare i tubi per tutta la loro lunghezza onde evitare di danneggiare le estremità a causa delle vibrazioni. Si devono evitare urti, inflessioni e sporgenze eccessive, contatti con corpi taglienti ed acuminati. Le imbragature per il fissaggio del carico possono essere realizzate con funi o bande di canapa, di nylon o similari; se si usano cavi d'acciaio, i tubi devono essere protetti nelle zone di contatto. Si deve fare attenzione affinché i tubi, generalmente provvisti di giunto ad una delle estremità, siano adagiati in modo che il giunto non provochi una loro inflessione; se necessario si può intervenire con adatti distanziatori tra tubo e tubo. Nel caricare i mezzi di trasporto, si adageranno prima i tubi più pesanti, onde evitare la deformazione di quelli più leggeri. Qualora il trasporto venga effettuato su autocarri, i tubi non dovranno sporgere più di un metro dal piano di carico. Durante la movimentazione in cantiere e soprattutto durante il defilamento lungo gli scavi, si deve evitare il trascinamento dei tubi sul terreno, che potrebbe provocare danni irreparabili dovuti a rigature profonde prodotte da sassi o da altri oggetti acuminati.
Trasporto. 1. Tramite un’opzione selezionabile nel proprio profilo personale all’interno del Portale, l’Acquirente può incaricare AUTO1 del trasporto dell’autoveicolo indicando il luogo di consegna. Una volta avanzata tale richiesta tramite il Portale o direttamente presso il Venditore, AUTO1 sarà contrattualmente obbligata a provvedere al trasporto nel luogo indicato. Una volta ricevuta la richiesta, AUTO1 invierà all’Acquirente una comunicazione di accettazione (“Conferma di Richiesta Trasporto”). Il trasporto potrà essere effettuato da un soggetto terzo delegato da AUTO1. I predetti servizi saranno regolati dalle Condizioni Generali degli Spedizionieri Tedeschi del 2017, accessibili al seguente link, con espressa esclusione di quanto previsto dal paragrafo n. 30 “Applicable law, place of fulfilment, place of jurisdiction” dell'ADSp 2017. L’accettazione da parte di AUTO1 dell’ordine di trasporto ed il conseguente trasporto dell’autoveicolo nel luogo indicato dall’Acquirente, non farà mutare il luogo di consegna e di adempimento delle prestazioni (Leistungs- und Erfolgsort); l’Acquirente resta obbligato a ritirare il veicolo in questione (Holschuld).
Trasporto. Le imprese che trasportano conto terzi prodotti alimentari, mangimi, SOA o prodotti derivati tramite automezzi o vagoni ferroviari o aeromobili o imbarcazioni, devono presentare apposita notifica/SCIA; tali imprese devono specificare il tipo, numero e dati identificativi dei mezzi di trasporto. La SCIA è presentata al SUAP territorialmente competente per il luogo dove insiste la sede legale dell’impresa o la residenza dell’imprenditore, a prescindere da quante autorimesse utilizzi e dove queste siano ubicate. Viceversa per le imprese titolari di uno stabilimento registrato/riconosciuto che trasportano prodotti alimentari, mangimi, SOA o prodotti derivati, ad esclusivo servizio della propria attività, non vige l’obbligo della notifica in quanto la fase di trasporto è da considerarsi parte integrante dell’attività dello stabilimento. Per quanto riguarda, invece, il trasporto degli animali a fini commerciali continua a vigere l’obbligo dell’autorizzazione in quanto disposto da un atto normativo comunitario (Reg CE 1/05). Per tali casi, quindi, non si applica la procedura SCIA ex art. 19 L. 241/90. Tali autorizzazioni continuano ad essere rilasciate direttamente dai Servizi Veterinari delle AA.SS.LL. competenti, senza il tramite dei SUAP. Le imprese che avviano stabilimenti che trattano SOA, per i quali è sufficiente la registrazione, presentano la SCIA secondo le modalità descritte per gli altri tipi di stabilimento, con la particolarità che, oltre a ricevere dal SUAP il certificato riportante il numero di registrazione, riceverà dalla Regione tramite il SUAP anche il numero attribuito dal sistema informatico ministeriale SINTESIS. Le imprese che effettuano la vendita ambulante di alimenti, mangimi o animali, sia a posto fisso che in forma itinerante, devono presentare la notifica/SCIA con le stesse modalità degli altri stabilimenti. La vendita sulle aree pubbliche dei prodotti alimentari abilita anche alla somministrazione se annotata nella SCIA commerciale. Le imprese che effettuano la vendita ambulante di prodotti alimentari possono procedere anche alla produzione e trasformazione di alimenti se in possesso dei requisiti stabiliti dall’O.M. 3 aprile 2002. I negozi mobili ed i banchi temporanei fanno parte delle attrezzature delle imprese che effettuano la vendita ambulante di prodotti alimentari e pertanto per esse non si deve procedere ad effettuare la SCIA anche come trasporto di alimenti.
Trasporto. Il trasporto dei calcestruzzi dall'impianto di betonaggio al luogo di impiego dovrà essere effettuato con mezzi idonei al fine di evitare la possibilità di segregazione dei singoli componenti e comunque tali da evitare ogni possibilità di deterioramento del calcestruzzo. Non saranno ammessi gli autocarri a cassone o gli scivoli. Saranno accettate, in funzione della durata e della distanza di trasporto, le autobetoniere e le benne a scarico di fondo ed, eccezionalmente, i nastri trasportatori. L'uso delle pompe sarà consentito a condizione che l'Impresa adotti, a sua cura e spese, provvedimenti idonei a mantenere il valore prestabilito del rapporto acqua/cemento del calcestruzzo alla bocca d'uscita della pompa. Qualora il trasporto del conglomerato avvenga mediante autobetoniera l'omogeneità dell'impasto sarà controllata, all'atto dello scarico, con la prova indicata al precedente paragrafo C). In ogni caso la lavorabilità dell'impasto verrà controllata con le prove di consistenza al cono di Xxxxxx (slump test) sia all'uscita dall'impianto di betonaggio o dalla bocca dell'autobetoniera, sia al termine dello scarico in opera; la differenza fra i risultati delle due prove dovrà essere maggiore di 5 cm e comunque non dovrà superare quanto specificato dalla Norma UNI 7163-79, salvo l'uso di particolari additivi. La D.L. potrà rifiutare carichi di calcestruzzo non rispondenti ai requisiti prescritti.
Trasporto. Articolo 48
Trasporto. I prodotti lattiero-caseari devono essere trasportati ad un temperatura compresa tra 0 e +4° C., mentre per il burro la temperatura deve essere compresa tra +1 e +6°C. I mezzi di trasporto non devono presentare al loro interno promiscuità fra alimenti sfusi e confezionati, devono essere appositamente attrezzati, tenuti ben puliti ed esclusivamente destinati a tale uso. Per i mezzi di trasporto che effettuano distribuzione frazionata l’escursione termica non deve superare i 14°C. • composizione bromatologica; • confezionamento, etichettatura ed imballaggio. Pane. Descrizione dei prodotti: pane con o senza sale; pane al latte; Pane con e/o senza sale aggiunto ( prodotto non presente nel catalogo Consip. Prezzo determinato dall'Azienda) : caratteristiche richieste: •deve essere prodotto con farina di grano tenero tipo “00”, seguendo le modalità indicate dalla legge 4 luglio 1967, n. 580 e successive modificazioni ed integrazione, e dal D.p.R. 30 novembre 1998, n. 502, e con aggiunta dei seguenti ingredienti: acqua, lievito, sale comune; •essere fornito in confezioni sigillate singolarmente da gr.100 (con una tolleranza del ± 10%) . Pane al latte preparato secondo le norme di legge con aggiunta di latte( prodotto non presente nel catalogo Consip. Prezzo determinato dall'Azienda): • fornito in confezione sigillata singolarmente da 50 e da 100 g. ( con la tolleranza del + 10%); •deve rispondere ai requisiti della Legge n.580 del 1967 e per la composizione e per il grado di acidità e confezionamento in conformità al D.M. 21/3/73 e modifiche; •deve essere ben lievitato e xxx xxxxx, privo di grassi aggiunti, con crosta uniforme, dorata e croccante, di giusto spessore, privo di fessure, spacchi e fori, con mollica soffice, elastica, porosa, omogenea, senza macchia, di odore gradevole e non acida. Xxxx rifiutato il pane che non corrisponde ai requisiti sopra indicati nonché quello avariato per batteri, muffe, parassiti di qualunque specie . E’ vietato l’utilizzo di prodotti derivanti da O.G.M. E' tassativamente vietato l'uso di pane riscaldato, o rigenerato, o surgelato o congelato, o non completamente cotto.
Trasporto. Se il vino è venduto alla cantina del venditore, ogni spesa di consegna sta a carico di questi ed ogni eventuale danno durante il trasporto rimane a carico del compratore. Se il trasporto invece è assunto dal venditore a propria cura, questi è responsabile dei danni eventuali che possono avvenire durante il trasporto.
Trasporto. In fase di commercializzazione il trasporto della legna da ardere al domicilio del compratore (dettagliante o consumatore) è generalmente a carico del venditore, salvo convenzione contraria.