Trasporto Clausole campione

Trasporto. Il trasporto dei conglomerati cementizi dall’impianto di betonaggio al luogo di impiego dovrà essere effettuato con mezzi idonei al fine di evitare la possibilità di segregazione dei singoli componenti e comunque tali da evitare ogni possibilità di deterioramento del conglomerato cementizio medesimo. Saranno accettate in funzione della durata e della distanza di trasporto, le autobetoniere e le benne a scarico di fondo ed, eccezionalmente, i nastri trasportatori. Lo scarico dei componenti nel tamburo delle autobetoniere dovrà avvenire in modo che una parte dell’acqua e di aggregato grosso venga scaricata prima del cemento e degli altri aggregati. Le betoniere dovranno essere esaminate periodicamente per verificare l’eventuale diminuzione di efficacia dovuta sia all’accumulo di conglomerato indurito o legante che per l’usura delle lame. Ogni carico di conglomerato cementizio dovrà essere accompagnato da una bolla sulla quale dovranno essere riportati: data; tipo e classe di conglomerato; tipo, classe e dosaggio di cemento; dimensione massima dell’aggregato; la classe di consistenza; i metri cubi trasportati; l’ora di partenza dall’impianto di confezionamento; la struttura a cui è destinato. Il Contraente Generale dovrà esibire detta documentazione alla DL. L'uso delle pompe sarà consentito a condizione che il Contraente Generale adotti, a sua cura e spese, provvedimenti idonei a mantenere il valore prestabilito del rapporto acqua/cemento del conglomerato cementizio alla bocca di uscita della pompa. Non saranno ammessi gli autocarri a cassone o gli scivoli. L'omogeneità dell'impasto sarà controllata, all'atto dello scarico, con la prova indicata al paragrafo precedente della presente sezione. La lavorabilità dell’impasto sarà controllata, secondo quanto indicato al paragrafo precedente, sia all’uscita dell’impianto di betonaggio o dalla bocca della betoniera, sia al termine dello scarico in opera, la differenza fra i risultati delle due prove non dovrà essere maggiore di 5 cm e comunque non dovrà superare quanto specificato dalla Norma UNI 7163 – 79, salvo l’uso di particolari additivi. Se il conglomerato cementizio viene pompato, il valore dello “slump” dovrà essere misurato prima dell’immissione nella pompa. In ogni caso il tempo intercorrente tra il confezionamento all’impianto ed il getto non dovrà essere superiore ai 90 minuti. E’ facoltà della Direzione Lavori di rifiutare carichi di conglomerato cementizio non rispondenti ai requisiti prescritti.
Trasporto. Nel trasporto dei tubi in PEAD i piani di appoggio devono essere privi di asperità. I tubi devono essere appoggiati evitando eccessive sporgenze al di fuori del piano di carico. I tubi in rotoli devono essere appoggiati preferibilmente in orizzontale. Le imbragature per il fissaggio del carico possono essere realizzate con funi o bande di canapa o di nylon o similari, adottando gli opportuni accorgimenti in modo che i tubi non vengano mai direttamente a contatto con esse per non provocare abrasioni o danneggiamenti.
Trasporto. Nel trasporto bisogna supportare i tubi per tutta la loro lunghezza onde evitare di danneggiare le estremità a causa delle vibrazioni. Si devono evitare urti, inflessioni e sporgenze eccessive, contatti con corpi taglienti ed acuminati. Le imbragature per il fissaggio del carico possono essere realizzate con funi o bande di canapa, di nylon o similari; se si usano cavi d'acciaio, i tubi devono essere protetti nelle zone di contatto. Si deve fare attenzione affinché i tubi, generalmente provvisti di giunto ad una delle estremità, siano adagiati in modo che il giunto non provochi una loro inflessione; se necessario si può intervenire con adatti distanziatori tra tubo e tubo. Nel caricare i mezzi di trasporto, si adageranno prima i tubi più pesanti, onde evitare la deformazione di quelli più leggeri. Qualora il trasporto venga effettuato su autocarri, i tubi non dovranno sporgere più di un metro dal piano di carico. Durante la movimentazione in cantiere e soprattutto durante il defilamento lungo gli scavi, si deve evitare il trascinamento dei tubi sul terreno, che potrebbe provocare danni irreparabili dovuti a rigature profonde prodotte da sassi o da altri oggetti acuminati.
Trasporto. Il trasporto dei conglomerati cementizi dall’impianto di betonaggio al luogo di impiego dovrà essere effettuato con mezzi idonei al fine di evitare la possibilità di segregazione dei singoli componenti e comunque tali da evitare ogni possibilità di deterioramento del calcestruzzo medesimo. Per quanto non specificato nel seguito, si farà riferimento alle Linee Guida sul calcestruzzo preconfezionato del Servizio Tecnico Centrale del Consiglio Superiore dei LL.PP. Saranno accettate in funzione della durata e della distanza di trasporto, le autobetoniere e le benne a scarico di fondo ed, eccezionalmente, i nastri trasportatori. Ciascuna fornitura di calcestruzzo dovrà essere accompagnata da un documento di trasporto (bolla) conforme alle specifiche del § 7.3 della UNI EN 206-1. L’Impresa dovrà esibire detta documentazione alla Direzione dei Lavori. L'uso delle pompe sarà consentito a condizione che l'Impresa adotti, a sua cura e spese, provvedimenti idonei a mantenere il valore prestabilito del rapporto acqua/cemento del conglomerato cementizio alla bocca di uscita della pompa. Non saranno ammessi gli autocarri a cassone o gli scivoli. È facoltà della Direzione Lavori rifiutare carichi di conglomerato cementizio non rispondenti ai requisiti prescritti.
Trasporto. Le imprese che trasportano conto terzi prodotti alimentari, mangimi, SOA o prodotti derivati tramite automezzi o vagoni ferroviari o aeromobili o imbarcazioni, devono presentare apposita notifica/SCIA; tali imprese devono specificare il tipo, numero e dati identificativi dei mezzi di trasporto. La SCIA è presentata al SUAP territorialmente competente per il luogo dove insiste la sede legale dell’impresa o la residenza dell’imprenditore, a prescindere da quante autorimesse utilizzi e dove queste siano ubicate. Viceversa per le imprese titolari di uno stabilimento registrato/riconosciuto che trasportano prodotti alimentari, mangimi, SOA o prodotti derivati, ad esclusivo servizio della propria attività, non vige l’obbligo della notifica in quanto la fase di trasporto è da considerarsi parte integrante dell’attività dello stabilimento. Per quanto riguarda, invece, il trasporto degli animali a fini commerciali continua a vigere l’obbligo dell’autorizzazione in quanto disposto da un atto normativo comunitario (Reg CE 1/05). Per tali casi, quindi, non si applica la procedura SCIA ex art. 19 L. 241/90. Tali autorizzazioni continuano ad essere rilasciate direttamente dai Servizi Veterinari delle AA.SS.LL. competenti, senza il tramite dei SUAP. Le imprese che avviano stabilimenti che trattano SOA, per i quali è sufficiente la registrazione, presentano la SCIA secondo le modalità descritte per gli altri tipi di stabilimento, con la particolarità che, oltre a ricevere dal SUAP il certificato riportante il numero di registrazione, riceverà dalla Regione tramite il SUAP anche il numero attribuito dal sistema informatico ministeriale SINTESIS. Le imprese che effettuano la vendita ambulante di alimenti, mangimi o animali, sia a posto fisso che in forma itinerante, devono presentare la notifica/SCIA con le stesse modalità degli altri stabilimenti. La vendita sulle aree pubbliche dei prodotti alimentari abilita anche alla somministrazione se annotata nella SCIA commerciale. Le imprese che effettuano la vendita ambulante di prodotti alimentari possono procedere anche alla produzione e trasformazione di alimenti se in possesso dei requisiti stabiliti dall’O.M. 3 aprile 2002. I negozi mobili ed i banchi temporanei fanno parte delle attrezzature delle imprese che effettuano la vendita ambulante di prodotti alimentari e pertanto per esse non si deve procedere ad effettuare la SCIA anche come trasporto di alimenti.
Trasporto. 1. Tramite un’opzione selezionabile nel proprio profilo personale all’interno del Portale, l’Acquirente può incaricare AUTO1 del trasporto dell’autoveicolo indicando il luogo di consegna. Una volta avanzata tale richiesta tramite il Portale o direttamente presso il Venditore, AUTO1 sarà contrattualmente obbligata a provvedere al trasporto nel luogo indicato. Una volta ricevuta la richiesta, AUTO1 invierà all’Acquirente una comunicazione di accettazione (“Conferma di Richiesta Trasporto”). Il trasporto potrà essere effettuato da un soggetto terzo delegato da AUTO1. I predetti servizi saranno regolati dalle Condizioni Generali degli Spedizionieri Tedeschi del 2017, accessibili al seguente link, con espressa esclusione di quanto previsto dal paragrafo n. 30 “Applicable law, place of fulfilment, place of jurisdiction” dell'ADSp 2017. L’accettazione da parte di AUTO1 dell’ordine di trasporto ed il conseguente trasporto dell’autoveicolo nel luogo indicato dall’Acquirente, non farà mutare il luogo di consegna e di adempimento delle prestazioni (Leistungs- und Erfolgsort); l’Acquirente resta obbligato a ritirare il veicolo in questione (Holschuld).
Trasporto. Articolo 48
Trasporto. Se il vino è venduto alla cantina del venditore, ogni spesa di consegna sta a carico di questi ed ogni eventuale danno durante il trasporto rimane a carico del compratore. Se il trasporto invece è assunto dal venditore a propria cura, questi è responsabile dei danni eventuali che possono avvenire durante il trasporto.
Trasporto. In fase di commercializzazione il trasporto della legna da ardere al domicilio del compratore (dettagliante o consumatore) è generalmente a carico del venditore, salvo convenzione contraria.
Trasporto. I veicoli impiegati al trasporto dei prodotti devono essere registrati ai sensi del reg, CE 852/04 per il trasporto di carni fresche garantendone la loro conservazione alla temperatura prevista dal Reg.CE n.853/04 (da 0°C a +7°C per le carni fresche) per tutta la durata del trasporto. I singoli tagli di carne fresca dovranno essere confezionati in sacchetti sottovuoto ed etichettati nel rigoroso rispetto delle norme vigenti. La confezione deve avere le seguenti caratteristiche: -involucro integro, l’indice del sottovuoto è rappresentato dalla perfetta aderenza dell’involucro alla carne; -etichettatura conforme al Reg.CE n.853/04; -i materiali impiegati per il confezionamento del sottovuoto (imballaggio primario) devono essere perfettamente conformi alla vigente normativa per quanto riguarda la composizione e le prove di migrazione; Il trasporto dovrà essere effettuato in modo tale che la temperatura dei tagli di carne non salga mai sopra i 7°C. Al momento della consegna non è ammessa la presenza nei sacchetti di sierosità, a garanzia della frollatura e freschezza dei tagli. Il confezionamento e l’etichettatura devono essere tali da consentire la lettura di tutte le diciture prescritte dalla normativa vigente. L’imballaggio secondario deve garantire la protezione delle confezioni anche durante le operazioni di carico, scarico, trasporto ed immagazzinamento. ➢ Lonza senza culatello ➢ Carrè ➢ Lombata I tagli anatomici richiesti dovranno essere forniti interi, ovvero in bistecche del peso di gr. 150 circa. Non saranno accettati tagli che presentano alterata compattezza e insufficiente sviluppo del tessuto muscolare, modificazioni dei caratteri organolettici del grasso. I singoli tagli di carne fresca dovranno essere confezionati in sacchetti sottovuoto ove non ci sia la presenza di grumi di sangue ed etichettati nel rigoroso rispetto delle norme vigenti. Il trasporto dovrà essere effettuato in modo tale che la temperatura al cuore dei tagli di carne non salga mai sopra i 7°C. Al momento della consegna non è ammessa la presenza nei sacchetti di sierosità, a garanzia della frollatura e freschezza dei tagli. Il confezionamento e l’etichettatura devono essere tali da consentire la lettura di tutte le diciture dalla normativa vigente. L’imballaggio secondario deve garantire la protezione delle confezioni anche durante le operazioni di carico, scarico, trasporto ed immagazzinamento.