Rottura lastre di cristallo, mezzo cristallo e vetro Clausole campione

Rottura lastre di cristallo, mezzo cristallo e vetro. La Società si obbliga a rimborsare la Contraente o l’Assicurato dei costi necessari per rimpiazzare le lastre di cristallo, mezzo cristallo e vetro pertinenti i fabbricati assicurati, compresi ingressi, scale e vani di uso comune dei fabbricati. La garanzia è prestata, per ciascun fabbricato, fino alla concorrenza del 2% del valore assicurato con il massimo di Euro 100.000,00 per sinistro.
Rottura lastre di cristallo, mezzo cristallo e vetro. La Società si obbliga a rimborsare l’Assicurato dei costi necessari per rimpiazzare le lastre di cristallo, mezzo cristallo e vetro pertinenti agli ingressi, scale ed altri vani di uso comune dei fabbricati descritti in polizza, a seguito di danno provocato da fatto accidentale dell’Assicurato e/o da fatto di Xxxxx oltre a quelli conseguenti ad eventi garantiti con il presente capitolato. La presente garanzia viene prestata secondo quanto riportato nell’Articolo 5 -“Limiti di indennizzo/franchigie/scoperti”.
Rottura lastre di cristallo, mezzo cristallo e vetro. La Società si obbliga ad indennizzare l’Assicurato dei costi necessari per rimpiazzare le lastre di cristallo, mezzo cristallo, vetro, vetri speciali, specchi, insegne, marmi, collocati sia all’esterno che all’interno di tutti gli Enti assicurati a seguito di danno provocato da fatto accidentale, oltre a quelli conseguenti ad eventi garantiti con il presente capitolato (comprese le scheggiature e i danni parziali che obblighino alla sostituzione della lastra e/o del vetro). La garanzia è estesa ai danni da furto consumato o tentato, agli atti vandalici, alle dimostrazioni di folla ed ai tumulti popolari.
Rottura lastre di cristallo, mezzo cristallo e vetro. L’Assicuratore si obbliga a rimborsare la Contraente o l’Assicurato dei costi necessari per rimpiazzare le lastre di cristallo, mezzo cristallo e vetro e altri simili o analoghi materiali che siano interamente o parte di vetrine, porte, lucernari e/o insegne installate all’esterno di immobili e impianti, nonché lastre, decorazioni, specchi e vetrinette poste all’interno comprese le spese per il trasporto e l’istallazione pertinenti i fabbricati assicurati, compresi ingressi, scale e vani di uso comune dei fabbricati. La garanzia è prestata, per ciascun fabbricato, fino alla concorrenza di Euro 2.500,00 per lastra e di Euro 50.000,00 per Periodo Assicurativo (salvo offerta migliorativa). Il pagamento dell’indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, dell’importo di Euro 250,00 (duecentocinquanta/00).

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  • FORO COMPETENTE E LEGGE APPLICABILE Il Foro competente a dirimere eventuali controversie è quello di residenza o domicilio elettivo del Cliente consumatore. I rapporti con i Clienti sono regolati, salvo accordi specifici, dalla legge italiana.

  • Durata del trattamento Durata della Convenzione e, comunque, nel rispetto degli obblighi di legge cui è tenuto il Titolare.

  • Registrazione e regime fiscale Il presente accordo è soggetto ad imposta di bollo ai sensi dell’art. 2, parte I D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni ed è soggetta a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art.10 delle tariffe - parte 2°- del DPR 26/04/1986 n. 131.

  • Utenze Le VM sono configurate con modalità idonee a consentirne l’accesso unicamente a soggetti dotati di credenziali di autenticazione che ne consentono la loro univoca identificazione.

  • Trattamento economico di malattia Durante il periodo di malattia, previsto dall'articolo precedente, il lavoratore avrà diritto, alle normali scadenze dei periodi di paga:

  • Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC) 1. La stipula del contratto, l’erogazione di qualunque pagamento a favore dell’appaltatore, la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, sono subordinate all’acquisizione del DURC.

  • Inscindibilità delle norme contrattuali Le norme del presente contratto devono essere considerate, sotto ogni aspetto ed a qualsiasi fine, correlate ed inscindibili tra loro e non sono cumulabili con alcun altro trattamento, previsto da altri precedenti contratti collettivi nazionali di lavoro. Il presente CCNL costituisce, quindi, l'unico contratto in vigore tra le parti contraenti. Eventuali difficoltà interpretative possono essere riportate al tavolo negoziale nazionale per l'interpretazione autentica della norma. Sono fatte salve, ad esaurimento, le condizioni normoeconomiche di miglior favore.

  • Modalità della votazione Il luogo e il calendario di votazione saranno stabiliti dalla Commissione elettorale, previo accordo con la Direzione aziendale, in modo tale da permettere a tutti gli aventi diritto l'esercizio del voto, nel rispetto delle esigenze della produzione. Qualora l'ubicazione degli impianti e il numero dei votanti lo dovessero richiedere, potranno essere stabiliti più luoghi di votazione, evitando peraltro eccessivi frazionamenti anche per conservare, sotto ogni aspetto, la segretezza del voto. Nelle aziende con più unità produttive le votazioni avranno luogo di norma contestualmente. Luogo e calendario di votazione dovranno essere portate a conoscenza di tutti i lavoratori, mediante comunicazione nell'albo esistente presso le aziende, almeno giorni prima del giorno fissato per le votazioni.

  • PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE QUANTO PUÒ COSTARE IL MUTUO

  • COSTI DELLA SICUREZZA 1. Le Amministrazioni Contraenti, ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs. 81/2008, provvederanno, prima dell’emissione dell’Ordinativo di Fornitura, ad integrare il “Documento di valutazione dei rischi standard da interferenze” allegato ai documenti di gara, riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l’appalto. In tale sede le Amministrazioni Contraenti indicheranno i costi relativi alla sicurezza (anche nel caso in cui essi siano pari a zero).