Imposta sul valore aggiunto Clausole campione

Imposta sul valore aggiunto. Tutti gli importi indicati nell' Accordo Quadro e nei contratti specifici si intendono al netto dell'IVA. Rea Spa è soggetta a Split Payment pertanto le fatture dovranno riportare obbligatoriamente il richiamo alla normativa: “Art. 17 ter DPR 633/72 – scissione dei pagamenti”.
Imposta sul valore aggiunto. I prezzi e gli importi indicati sono sempre al netto dell'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.).
Imposta sul valore aggiunto. In caso di danno, l’IVA relativa agli interventi sui beni assicurati e colpiti da sinistro risarcibile, fa parte dell’indennizzo solo nella misura in cui l’IVA stessa costituisce fattore di costo per l’Assicurato, vale a dire non sia a norma di legge in tutto o in parte detraibile da quella dovuta all’Erario in forza dell’Art. 17 del D.P.R. del 26/10/1972 n. 633 e successive modifiche. Nel caso in cui si verifichi quanto sopra descritto alle somme assicurate per ciascun bene andrà aggiunta la relativa imposta dovuta all’Erario e non detraibile.
Imposta sul valore aggiunto. I prezzi e gli importi prescritti sono sempre al netto dell'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.). Anche l'offerta dell'Impresa non dovrà tenere conto dell'I.V.A., in quanto l'ammontare di detta imposta da conteggiarsi con voce separata, sarà versata all'Impresa dall'Ente come previsto dalle vigenti norme di legge.
Imposta sul valore aggiunto. I prezzi e gli importi indicati sono sempre al netto dell'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.) pari al 22%.
Imposta sul valore aggiunto. I prezzi sono da considerarsi XXX esclusa, che sarà da voi versata in conformità alla legge applicabile, dietro ricevimento di un'adeguata fattura da noi emessa.
Imposta sul valore aggiunto. Emettere, al pagamento da parte del Committente di ogni singolo importo, ricevuta regolarmente quietanza o fatturata.
Imposta sul valore aggiunto. L’I.V.A. è a carico della Stazione Appaltante nella misura di legge.
Imposta sul valore aggiunto. Si è già chiarito (cfr. § 4.2) che il contratto preliminare, di per sé, non ha rilevanza per l’imposta sul valore aggiunto, avendo meri effetti obbligatori. Tuttavia, ove il contratto preliminare preveda la corresponsione di somme a titolo di acconto, esso può implicare il pagamento del tributo sul valore aggiunto. Sul tema, si rinvia al precedente § 4.1.2. In tal caso, il fatto che il contratto preliminare con previsione di acconti contempli la clausola di riserva di nomina determina ulteriori effetti impositivi, in particolare nel caso in cui la nomina venga operata dopo la corresponsione degli acconti. Si consideri il seguente esempio: Xxxxx stipula con Alfa spa il contratto preliminare di compravendita ES immobiliare avente ad oggetto l’immobile Y (si ipotizzi che il contratto definitivo risulti soggetto ad IVA, a norma dell’art. 10 co. 1 n. 8-ter del DPR 633/72), per il corrispettivo di 100.000,00, pattuendo la corresponsione, al momento della stipula, dell’acconto di euro 5.000,00. Nel contratto preliminare, viene inserita la clausola che consente a Xxxxx di nominare, entro 10 giorni, il soggetto che dovrà prendere il suo posto, obbligandosi alla stipula del contratto definitivo. Xxxxx, dopo aver pagato l’acconto previsto dal preliminare (che viene regolarmente fatturato), nomina (entro lo scadere del termine di 10 giorni) Xxxx, il quale accetta e, quindi, si presenta davanti al notaio per concludere il de- finitivo. In tal caso, si configura la seguente situazione:  la corresponsione dell’acconto, operata da Xxxxx, è stata fatturata;  al momento della stipula del definitivo, deve essere corrisposta l’IVA;  il rapporto di rivalsa unisce Alfa spa e Caio e non riguarda Xxxxx.
Imposta sul valore aggiunto. Il corrispettivo è soggetto alla disciplina IVA di cui al DPR n. 633/1972 e s.m.i.