Imposta sul valore aggiunto Clausole campione

Imposta sul valore aggiunto. Tutti gli importi indicati nell' Accordo Quadro e nei contratti specifici si intendono al netto dell'IVA. Rea Spa è soggetta a Split Payment pertanto le fatture dovranno riportare obbligatoriamente il richiamo alla normativa: “Art. 17 ter DPR 633/72 – scissione dei pagamenti”.
Imposta sul valore aggiunto. I prezzi e gli importi indicati sono sempre al netto dell'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.).
Imposta sul valore aggiunto. In caso di danno, l’IVA relativa agli interventi sui beni assicurati e colpiti da sinistro risarcibile, fa parte dell’indennizzo solo nella misura in cui l’IVA stessa costituisce fattore di costo per l’Assicurato, vale a dire non sia a norma di legge in tutto o in parte detraibile da quella dovuta all’Erario in forza dell’Art. 17 del D.P.R. del 26/10/1972 n. 633 e successive modifiche. Nel caso in cui si verifichi quanto sopra descritto alle somme assicurate per ciascun bene andrà aggiunta la relativa imposta dovuta all’Erario e non detraibile.
Imposta sul valore aggiunto. I prezzi e gli importi prescritti sono sempre al netto dell'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.). Anche l'offerta dell'Impresa non dovrà tenere conto dell'I.V.A., in quanto l'ammontare di detta imposta da conteggiarsi con voce separata, sarà versata all'Impresa dall'Ente come previsto dalle vigenti norme di legge.
Imposta sul valore aggiunto. I prezzi e gli importi indicati sono sempre al netto dell'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.) pari al 22%.
Imposta sul valore aggiunto. Emettere, al pagamento da parte del Committente di ogni singolo importo, ricevuta regolarmente quietanza o fatturata.
Imposta sul valore aggiunto. I prezzi sono da considerarsi XXX esclusa, che sarà da voi versata in conformità alla legge applicabile, dietro ricevimento di un'adeguata fattura da noi emessa.
Imposta sul valore aggiunto. L’I.V.A. è a carico della Stazione Appaltante nella misura di legge.
Imposta sul valore aggiunto. Per quanto riguarda la quota dei canoni “pagata a titolo di acconto prezzo”, ad avviso dell’Agenzia, la stessa assume rilevanza ai fini iva ai sensi dell’art. 6 comma 4 D.P.R. n. 633/1972, con applicazione dello stesso trattamento riservato ai corrispettivi delle cessioni di immobili. Ed al riguardo l’Agenzia ricorda il regime di cui all’art. 10 nn. 8- bis e 8-ter, compresa la possibilità di optare per l’imponibilità IVA. La circolare non affronta, però, espressamente il tema dell’esercizio dell’opzione con riguardo al pagamento della quota di canone assimilata fiscalmente ad acconti sul prezzo della cessione, ma in ragione della suddetta assimilazione dovrebbe potersi ragionevolmente ritenere che l’opzione possa essere manifestata nel contratto di godimento così come l’Agenzia delle entrate aveva ammesso con riguardo al contratto preliminare (vedi circolare n. 22/E del 28 giugno 2013, alla quale si rinvia anche per la conseguente applicazione del meccanismo del reverse charge). Da ciò deriverebbe in definitiva che nel contratto di godimento potrebbero essere manifestate due opzioni per l’imponibilità iva, in presenza delle rispettive condizioni: una relativa alla quota del canone tassata secondo la disciplina della locazione, una relativa alla quota del canone tassata secondo la disciplina degli acconti prezzo. Secondo l’Agenzia delle entrate “in caso di mancato esercizio del diritto di acquisto da parte del conduttore, ai sensi del comma 1-bis dell’articolo 23 ovvero di risoluzione del contratto per inadempimento, ai sensi del successivo comma 5, non si dà luogo alla restituzione dell’imposta di registro corrisposta nella misura del 3 per cento, applicata in relazione alla quota di canone assimilata ad acconti prezzo, anche nel caso in cui il concedente proceda alla restituzione di tali somme al conduttore”. Tuttavia, la peculiare natura di questo contratto avrebbe potuto giustificare qualche riflessione in merito alla possibilità, nel caso di mancato esercizio del diritto di acquisto, di considerare venuta meno la ragione dell’assimilazione iniziale ad acconto prezzo, non essendosi verificata la cessione, con la conseguenza di ritenere che l’imposta già applicata - in un certo senso provvisoria per la non definitività del titolo e dell’acquisizione delle somme connaturata al nuovo tipo contrattuale - possa essere restituita. quota (xxxxxxx, inizialmente assimilata ad acconto prezzo) restituita al conduttore variazione ex art. 26 D.P.R. n. 633/172 quota ...
Imposta sul valore aggiunto. Tutti gli importi indicati nell'AQ e nei contratti specifici si intendono al netto dell'IVA. Rea Spa è soggetta a Split Payment pertanto le fatture dovranno riportare obbligatoriamente il 18 richiamo alla normativa: “Art. 17 ter DPR 633/72 – scissione dei pagamenti” e conformarsi anche relativamente agli importi.