Enti assicurati Clausole campione

Enti assicurati. Il valore assicurato corrisponde al valore a nuovo, come appresso definito. Premesso che per “valore a nuovo” si intende convenzionalmente il valore di riacquisto dell’ente nuovo (qualora lo stesso non sia più reperibile sul mercato, sarà considerato il valore di riacquisto di un ente equivalente per caratteristiche, prestazioni e rendimento). Le Parti convengono di stipulare l’assicurazione in base al suddetto “valore a nuovo” alle condizioni appresso specificate:
Enti assicurati. La presente garanzia è limitata ai mezzi di trasporto a motore privati (ovvero non intestati al PRA a nome del contraente) usati, per motivi di servizio e/o missione per conto e su autorizzazione del contraente da: - Dirigenti che operano a servizio e nell’interesse della Regione Sardegna. Sono anche compresi in garanzia: a) i dispositivi e le attrezzature inerenti l'uso cui il mezzo di trasporto è destinato, purchè ad esso incorporati o validamente fissati; b) gli accessori fono-audio-visivi (quali a titolo esplicativo e non esaustivo: apparecchi radio, radiotelefonici, televisori, registratori e simili qualora dotazione necessaria al mezzo di trasporto per gli scopi ai quali lo stesso è adibito).
Enti assicurati. La presente garanzia è limitata ai mezzi di trasporto a motori o natanti privati (ovvero non intestati al PRA a nome del Contraente) usati, per motivi di servizio e/o missione per conto e su autorizzazione del Contraente: - dai dipendenti di ogni ordine e grado, dai dirigenti e direttori, dai medici addetti alla continuità assistenziale e turistica, dai para-subordinati e dai lavoratori interinali in forza al Contraente stesso nonché dai medici specialisti ambulatoriali durante l’effettuazione di visite domiciliari; Sono anche compresi in garanzia: a) i dispositivi e le attrezzature inerenti l'uso cui il veicolo è destinato, purchè ad esso incorporati o validamente fissati; b) gli accessori fono-audio-visivi (quali a titolo esplicativo e non esaustivo: apparecchi radio, radiotelefonici, televisori, registratori e simili qualora dotazione necessaria al veicolo per gli scopi ai quali lo stesso è adibito).
Enti assicurati. La presente garanzia è limitata ai mezzi di trasporto a motore o natanti privati (ovvero non intestati al PRA a nome della Contraente) usati, per motivi di servizio e/o missione per conto e su autorizzazione della Contraente da: - Amministratori, dipendenti di ogni ordine e grado, lavoratori para-subordinati e lavoratori interinali in forza alla Contraente stesso, componenti (anche non dipendenti) degli Organi e/o Organismi Istituzionali della Contraente stessa. Sono anche compresi in garanzia: a) i dispositivi e le attrezzature inerenti l'uso cui il mezzo di trasporto è destinato, purché ad esso incorporati o validamente fissati; b) gli accessori fono-audio-visivi (quali a titolo esemplificativo e non esaustivo: apparecchi radio, radiotelefonici, televisori, registratori e simili qualora dotazione necessaria al mezzo di trasporto per gli scopi ai quali lo stesso è adibito). La garanzia è operante per le autovetture di qualsiasi potenza fiscale e senza obbligo di coesistenza delle garanzie RC.A. ed Incendio. Ai fini dell’operatività della garanzia è condizione essenziale che il veicolo risulti iscritto al Pubblico Registro Automobilistico a nome del dipendente, del coniuge o di un genitore dello stesso e sia stata comunicata l’inclusione in garanzia come previsto dall’art. 2.7 - Regolazione del premio.
Enti assicurati. La presente garanzia è limitata ai veicoli a motori o natanti privati (ovvero non intestati al PRA a nome del Contraente) usati, per motivi di servizio e/o missione per conto e su autorizzazione del Contraente da: Dipendenti di ogni ordine e grado ed altre categorie per le quali sussista un obbligo di legge o contrattuale alla copertura da parte della Contraente. Sono anche compresi in garanzia: a) i dispositivi e le attrezzature inerenti l'uso cui il veicolo è destinato, purchè ad esso incorporati o validamente fissati; b) gli accessori fono-audio-visivi (quali a titolo esplicativo e non esaustivo: apparecchi radio, radiotelefonici, televisori, registratori e simili qualora dotazione necessaria al veicolo per gli scopi ai quali lo stesso è adibito).
Enti assicurati. Si conviene tra le parti che rientrano immediatamente nella garanzia di cui alla presente polizza gli enti di proprietà, in possesso, godimento, uso e, comunque, in disponibilità della Contraente alla data di decorrenza della polizza medesima. Per gli enti che venissero ad entrare in proprietà, possesso, godimento, uso o disponibilità della Contraente dopo l'emissione della presente polizza, la garanzia decorrerà dalla data del titolo relativo o, comunque, da quella della presa in consegna, se anteriore alla precedente. Per contro si intenderanno automaticamente esclusi dalla garanzia gli enti alienati con effetto dalla data del titolo relativo o, comunque, da quella della consegna, se posteriore alla precedente. Varrà in ogni caso la data della consegna per le ipotesi di restituzione di enti che la Contraente detenesse in godimento od uso. Si precisa che la copertura assicurativa non subirà interruzioni o sospensioni nelle ipotesi in cui la Contraente consegni gli immobili in sua disponibilità ad imprese per l'esecuzione di lavori di qualsiasi genere. A comprovare tutto quanto sopra faranno esclusivamente fede - rimossa fin d'ora al riguardo ogni riserva od eccezione - le evidenze amministrative della Contraente. Si prende atto tra le parti che tali valori sono desunti dalle evidenze amministrative della Contraente stessa; in particolare per il Contenuto: prezzo d'acquisto degli enti quale risulta dal libro inventario o da altra idonea documentazione fiscale della Contraente.
Enti assicurati. La presente copertura assicurativa è riferita al bene indicato sul frontespizio di polizza.
Enti assicurati. Partita 1bis) Beni immobili – 1 ter) Beni immobili ex X.Xxx. 490 del 29/10/1929 e successive modifiche ed integrazioni. Se nel corso del periodo di durata del presente contratto la Contraente dovesse acquisire la proprietà od il godimento, a qualsiasi titolo, di fabbricati per fini istituzionali e non, le condizioni tutte di polizza (economiche, giuridiche, ecc.) verranno immediatamente estese alle nuove fattispecie. E’ fatto obbligo alla Contraente di darne comunicazione alla Società entro 120 giorni dalla scadenza annuale della polizza. Il pagamento del premio aggiuntivo od il rimborso del premio è normato in calce alla presente clausola (regolazione premio). Parimenti anche le alienazioni / dismissioni verranno regolamentate nelle modalità di cui sopra. Se nel corso del periodo di durata del presente contratto la Contraente dovesse acquisire la proprietà od il godimento, a qualsiasi titolo, di enti di cui alla presente Partita 2) Beni mobili, per fini istituzionali e non, le condizioni tutte di polizza (economiche, giuridiche, ecc.) verranno immediatamente estese alle nuove fattispecie. E’ fatto obbligo alla Contraente di darne comunicazione alla Società entro 120 giorni dalla scadenza annuale della polizza. Il pagamento del premio aggiuntivo od il rimborso del premio è normato in calce alla presente clausola (regolazione premio). Parimenti anche le alienazioni / dismissioni verranno regolamentate nelle modalità di cui sopra.
Enti assicurati. Il presente contratto assicura le seguenti opere d’arte: A. Opere d’Arte di proprietà del Comune di Padova affidate a terzi per manifestazioni diverse (esposizioni, mostre, fiere, ecc.); B. Opere d’Arte di proprietà di terzi che vengono esposte per manifestazioni organizzate dal Comune di Padova; C. Opere d’Arte di proprietà di terzi affidate al Contraente per essere esposte in mostre, esposizioni e manifestazioni in genere non organizzate dal Contraente stesso. A comprovare quanto sopra faranno esclusivamente fede, rimossa fin d'ora al riguardo ogni riserva od eccezione, le evidenze amministrative del Contraente nonché le comunicazioni previste dall’Art. 4 della presente Sezione.
Enti assicurati. Si conviene tra le parti che rientrano immediatamente nella garanzia di cui alla presente polizza gli enti di proprietà, in possesso, godimento, uso e, comunque, in disponibilità della Contraente alla data di decorrenza della polizza medesima. Per gli enti che venissero ad entrare in proprietà, possesso, godimento, uso o disponibilità della Contraente dopo l'emissione della presente polizza, la garanzia decorrerà dalla data del titolo relativo o, comunque, da quella della presa in consegna o dall’inizio dell’utilizzo comunque documentato, se anteriore. Per contro si intenderanno automaticamente esclusi dalla garanzia gli enti alienati con effetto dalla data del titolo relativo o, comunque, da quella della consegna ai cessionari comunque documentata, se posteriore. Varrà in ogni caso la data della consegna per le ipotesi di restituzione di enti che la Contraente detenesse in godimento od uso. Si precisa che la copertura assicurativa non subirà interruzioni o sospensioni nelle ipotesi in cui la Contraente consegni gli immobili in sua disponibilità ad imprese per l'esecuzione di lavori di qualsiasi genere. A comprovare tutto quanto sopra faranno esclusivamente fede - rimossa fin d'ora al riguardo ogni riserva od eccezione - le evidenze amministrative della Contraente.