Common use of R.T.I. E CONSORZI Clause in Contracts

R.T.I. E CONSORZI. È ammessa la partecipazione di imprese temporaneamente raggruppate o raggruppande con l’osservanza della disciplina di cui all’art. 48 del D.Lgs. n. 50/2016, ovvero per le imprese stabilite in altri Stati membri dell’U.E., nelle forme previste nei Paesi di stabilimento. È ammessa la partecipazione di Consorzi di imprese con l’osservanza della disciplina di cui agli articoli 45, 47 e 48 del D. Lgs. n. 50/2016, ivi comprese le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell’articolo 3, comma 4-ter, del Decreto-Legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla Legge 9 aprile 2009, n. 33. Alle aggregazioni di imprese si applicano le norme, per quanto compatibili, descritte, nel presente Disciplinare di gara, per gli R.T.I.. I Consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lettera b) e c), del D.Lgs. n. 50/2016, sono tenuti ad indicare (con la dichiarazione conforme al modello di cui all’Allegato 1 al presente Disciplinare di gara), per quali consorziati il Consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma (individuale o associata) pena l’esclusione sia del Consorzio sia dei consorziati. È consentita la partecipazione da parte di R.T.I. e di Consorzi ordinari di concorrenti, anche se non ancora costituiti (quindi, raggruppandi e costituendi); in tal caso l'offerta deve essere sottoscritta da tutte le imprese che costituiranno il R.T.I. o il Consorzio ordinario, come precisato nei successivi paragrafi 4.2.1, 4.2.2, 4.2.3 e contenere l’impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, le stesse imprese conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad una di esse, da indicare in sede di offerta e qualificata come mandataria, la quale stipulerà il rispettivo contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti. Per la partecipazione dei Consorzi stabili vale quanto stabilito all’articolo 48 del D.Lgs. n. 50/2016.

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Samples: Disciplinare Di Gara, Disciplinare Di Gara

R.T.I. E CONSORZI. È E’ ammessa la partecipazione di imprese Imprese temporaneamente raggruppate o raggruppande raggruppate,con l’osservanza della disciplina di cui all’art. 48 del D.Lgs. n. 50/2016, ovvero per le imprese stabilite in altri Stati membri dell’U.E., nelle forme previste nei Paesi Il tipo di stabilimento. È ammessa la partecipazione di Consorzi raggruppamento temporaneo di imprese con l’osservanza per concorrere è solo quello di tipo orizzontale. L’atto di costituzione del raggruppamento temporaneo deve risultare da scrittura privata autenticata. Nel giorno ed all'ora previsti si procederà alla celebrazione della disciplina gara di che trattasi. La gara sarà presieduta dal Dirigente Amministrativo del Settore Provveditorato , o altro dirigente a tal uopo dallo stesso delegato. Alla gara parteciperà un notaio scelto dall’Azienda committente in qualità di ufficiale rogante, il cui agli articoli 45, 47 onorario sarà suddiviso tra tutte le ditte aggiudicatarie in misura proporzionale all’importo di aggiudicazione. Si procederà alla verifica dei plichi e 48 del D. Lgs. n. 50/2016, ivi comprese le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell’articolo 3, comma 4-ter, del Decreto-Legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla Legge 9 aprile 2009, n. 33. Alle aggregazioni di imprese si applicano le norme, per quanto compatibili, descritte, nel presente Disciplinare di gara, per gli R.T.I.. I Consorzi all’apertura della busta A – documentazione amministrativa e apertura busta B- documentazione tecnica e all’accertamento della presenza e completezza della documentazione richiesta di cui all’art. 4512 e, comma 2quindi, lettera b) e c), del D.Lgs. n. 50/2016, sono tenuti ad indicare (all’ammissione preliminare con la dichiarazione conforme al modello verifica del possesso dei requisiti morali. L’Azienda si riserva di procedere alla verifica dei requisiti generali e speciali mediante il sistema AVC pass di cui all’Allegato 1 alla deliberazione n.111 del 20/12/2012 dell’Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture. Espletata tale fase ,la gara verra' sospesa per non piu' di 60 giorni lavorativi (prorogabili di ulteriori 60 in caso di alto numero di ditte partecipanti) al presente Disciplinare fine di gara)consentire alle apposite figure professionali , nella fase di propria pertinenza, di verificare la sostanziale sussistenza, la completezza e la attinenza dei prodotti offerti. A inizio dei lavori il Presidente del seggio di gara comunicherà alle ditte ed inserirà a verbale la data di riconvocazione della seduta per l'espletamento della fase di apertura delle offerte economiche. La comunicazione del Presidente effettuata in sede di gara si intenderà come notificata a tutte le ditte concorrenti. In separata e successiva seduta, per quali consorziati il Consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto le ditte ammesse, si procederà alle valutazioni di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma (individuale o associata) pena l’esclusione sia del Consorzio sia dei consorziati. È consentita la partecipazione conformità secondo i criteri previsti nel presente capitolato e sulla scorta dell’offerta tecnica, da parte di R.T.I. e di Consorzi ordinari di concorrenti, anche se non ancora costituiti (quindi, raggruppandi e costituendi); in tal caso l'offerta deve essere sottoscritta da tutte le imprese che costituiranno il R.T.I. o il Consorzio ordinario, come precisato nei successivi paragrafi 4.2.1, 4.2.2, 4.2.3 e contenere l’impegno che, in una commissione tecnica nominata dal Direttore Generale. In caso di aggiudicazione della garatotale non conformità o non valutabilità la ditta verrà esclusa dalla partecipazione al lotto; Nel caso in cui la Commissione tecnica abbisogni di ulteriori approfondimenti o chiarimenti per accertare la composizione/funzionalità del prodotto, le stesse imprese conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ditte dovranno, obbligatoriamente, pena esclusione dal lotto di riferimento, presentare entro 7 gg. dalla formale richiesta ,idonea campionatura. La campionatura potrà essere restituita ad una di esse, aggiudicazione definitiva avvenuta su espressa richiesta della Ditta. Le valutazioni espresse risulteranno da indicare in sede di offerta e qualificata come mandataria, la quale stipulerà il rispettivo contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti. Per la partecipazione dei Consorzi stabili vale quanto stabilito all’articolo 48 del D.Lgs. n. 50/2016apposito processo verbale.

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Samples: Disciplinare Di Gara

R.T.I. E CONSORZI. È ammessa la partecipazione di imprese temporaneamente raggruppate o raggruppande con l’osservanza della disciplina di cui all’art. 48 37 del D.Lgs. D.L.vo n. 50/2016163/2006, ovvero per le imprese stabilite in altri Stati membri dell’U.E.dell’UE, nelle forme previste nei Paesi di stabilimento. È ammessa la partecipazione di Consorzi di imprese con l’osservanza della disciplina di cui agli articoli 4534, 47 35, 36 e 48 37 del D. LgsD.L.vo n. 163/2006. n. 50/2016, ivi comprese le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell’articolo 3, comma 4-ter, del Decreto-Legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla Legge 9 aprile 2009, n. 33. Alle aggregazioni di imprese si applicano le norme, per quanto compatibili, descritte, nel presente Disciplinare di gara, per gli R.T.I.. I Consorzi di cui all’art. 4534, comma 21, lettera b) e c), del D.Lgs. D.L.vo n. 50/2016163/2006, sono tenuti ad indicare (con la dichiarazione conforme al modello di cui all’Allegato 1 al presente Disciplinare Capitolato di gara), per quali consorziati il Consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma (individuale o associata) pena l’esclusione sia del Consorzio sia dei consorziati. È consentita la partecipazione da parte di R.T.I. e di Consorzi ordinari di concorrenti, anche se non ancora costituiti (quindi, raggruppandi e costituendi); in tal caso l'offerta deve essere sottoscritta da tutte le imprese che costituiranno il R.T.I. o il Consorzio ordinario, come precisato nei ai successivi paragrafi 4.2.12.4 e 2.5, 4.2.2, 4.2.3 e contenere l’impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, le stesse imprese conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad una di esse, da indicare in sede di offerta e qualificata come mandataria, la quale stipulerà il rispettivo contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti. mandanti Per la partecipazione dei Consorzi stabili vale quanto stabilito all’articolo 48 36 del D.Lgs. D.L.vo n. 50/2016163/2006.

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Samples: 158.255.242.116

R.T.I. E CONSORZI. È ammessa la partecipazione di imprese operatori economici temporaneamente raggruppate raggruppati o raggruppande raggruppandi con l’osservanza della disciplina di cui all’art. 48 68 del D.Lgs. n. 50/2016, ovvero per le imprese stabilite in altri Stati membri dell’U.E., nelle forme previste nei Paesi di stabilimento36/2023. È ammessa la partecipazione di Consorzi di imprese con l’osservanza della disciplina di cui agli articoli 4565, 47 e 48 67, 68 del D. Lgs. n. 50/201636/2023, ivi comprese le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell’articolo dell'articolo 3, comma 4-ter, del Decretodecreto-Legge legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla Legge legge 9 aprile 2009, n. 33. Alle aggregazioni di imprese di cui all’art. 65, comma 2, lettera g) del D.Lgs. n. 36/2023 si applicano le normeapplica quanto disposto dall’ art. 68, per quanto compatibilicomma 20, descritte, nel presente Disciplinare di gara, per gli R.T.I.. del D.Lgs. n. 36/2023. I Consorzi di cui all’art. 45, 65 comma 2, lettera b), c) e cd), del D.Lgs. n. 50/201636/2023, sono tenuti ad indicare (con la dichiarazione conforme al modello di cui all’Allegato 1 al presente Disciplinare di gara), per quali consorziati il Consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare alla gara procedura in qualsiasi altra forma (individuale o associata) pena l’esclusione sia del Consorzio sia dei consorziati. Nell’offerta dovranno essere specificate le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati. È consentita la partecipazione da parte di R.T.I. e di Consorzi ordinari di concorrenti, anche se non ancora costituiti (quindi, raggruppandi e costituendi); in tal caso l'offerta deve essere sottoscritta da tutte le imprese tutti gli operatori economici che costituiranno il R.T.I. o il Consorzio ordinario, come precisato nei successivi paragrafi 4.2.1, 4.2.2, 4.2.3 ordinario e deve contenere l’impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, le stesse imprese gli stessi operatori economici conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad una uno di esseessi, da indicare in sede di offerta e qualificata come mandatariamandatario, la il quale stipulerà il rispettivo contratto in nome e per conto proprio e delle mandantidei mandanti e assumerà la rappresentanza esclusiva degli stessi mandanti nei confronti di XXXXX. Per la partecipazione dei Consorzi stabili vale quanto stabilito Ad un raggruppamento temporaneo può partecipare anche un consorzio di cui all’articolo 48 del D.Lgs65, comma 2, lettera b), c), d). n. 50/2016L’impresa in concordato preventivo può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo di imprese non siano assoggettate ad una procedura concorsuale. È fatto divieto ad un medesimo operatore economico di partecipare alla presente procedura in forma individuale e contemporaneamente in forma associata (quale componente di un R.T.I. o di un Consorzio), così come è fatto divieto ad un medesimo operatore economico di partecipare alla presente procedura in diversi R.T.I. o in diversi Consorzi, pena, in ogni caso, l’esclusione dell’operatore economico e del/i concorrente/i in forma associata (R.T.I. o Consorzio) al quale l’operatore economico stesso partecipa.

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