R.T.I. E CONSORZI. È ammessa la partecipazione di imprese temporaneamente raggruppate o raggruppande con l’osservanza della disciplina di cui all’art. 48 del D.Lgs. n. 50/2016, ovvero per le imprese stabilite in altri Stati membri dell’U.E., nelle forme previste nei Paesi di stabilimento. È ammessa la partecipazione di Consorzi di imprese con l’osservanza della disciplina di cui agli articoli 45, 47 e 48 del D. Lgs. n. 50/2016, ivi comprese le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell’articolo 3, comma 4-ter, del Decreto-Legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla Legge 9 aprile 2009, n. 33. Alle aggregazioni di imprese si applicano le norme, per quanto compatibili, descritte, nel presente Disciplinare di gara, per gli R.T.I.. I Consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lettera b) e c), del D.Lgs. n. 50/2016, sono tenuti ad indicare (con la dichiarazione conforme al modello di cui all’Allegato 1 al presente Disciplinare di gara), per quali consorziati il Consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma (individuale o associata) pena l’esclusione sia del Consorzio sia dei consorziati. È consentita la partecipazione da parte di R.T.I. e di Consorzi ordinari di concorrenti, anche se non ancora costituiti (quindi, raggruppandi e costituendi); in tal caso l'offerta deve essere sottoscritta da tutte le imprese che costituiranno il R.T.I. o il Consorzio ordinario, come precisato nei successivi paragrafi 4.2.1, 4.2.2, 4.2.3 e contenere l’impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, le stesse imprese conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad una di esse, da indicare in sede di offerta e qualificata come mandataria, la quale stipulerà il rispettivo contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti. Per la partecipazione dei Consorzi stabili vale quanto stabilito all’articolo 48 del D.Lgs. n. 50/2016.
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Samples: Disciplina Di Gara, Accordo Quadro Per Servizi Di Organizzazione Eventi E Prenotazione
R.T.I. E CONSORZI. È ammessa la partecipazione di imprese temporaneamente raggruppate o raggruppande con l’osservanza della disciplina di cui all’art. 48 37 del D.Lgs. D.L.vo n. 50/2016163/2006, ovvero per le imprese stabilite in altri Stati membri dell’U.E.dell’UE, nelle forme previste nei Paesi di stabilimento. È ammessa la partecipazione di Consorzi di imprese con l’osservanza della disciplina di cui agli articoli 4534, 47 35, 36 e 48 37 del D. LgsD.L.vo n. 163/2006. n. 50/2016, ivi comprese le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell’articolo 3, comma 4-ter, del Decreto-Legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla Legge 9 aprile 2009, n. 33. Alle aggregazioni di imprese si applicano le norme, per quanto compatibili, descritte, nel presente Disciplinare di gara, per gli R.T.I.. I Consorzi di cui all’art. 4534, comma 21, lettera b) e c), del D.Lgs. D.L.vo n. 50/2016163/2006, sono tenuti ad indicare (con la dichiarazione conforme al modello di cui all’Allegato 1 al presente Disciplinare Capitolato di gara), per quali consorziati il Consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma (individuale o associata) pena l’esclusione sia del Consorzio sia dei consorziati. È consentita la partecipazione da parte di R.T.I. e di Consorzi ordinari di concorrenti, anche se non ancora costituiti (quindi, raggruppandi e costituendi); in tal caso l'offerta deve essere sottoscritta da tutte le imprese che costituiranno il R.T.I. o il Consorzio ordinario, come precisato nei ai successivi paragrafi 4.2.12.4 e 2.5, 4.2.2, 4.2.3 e contenere l’impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, le stesse imprese conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad una di esse, da indicare in sede di offerta e qualificata come mandataria, la quale stipulerà il rispettivo contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti. mandanti Per la partecipazione dei Consorzi stabili vale quanto stabilito all’articolo 48 36 del D.Lgs. D.L.vo n. 50/2016163/2006.
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Samples: Accordo Quadro Per Servizi Di Ventiloterapia E Ossigenoterapia Domiciliare
R.T.I. E CONSORZI. È ammessa la partecipazione di imprese operatori economici temporaneamente raggruppate raggruppati o raggruppande raggruppandi con l’osservanza della disciplina di cui all’art. 48 68 del D.Lgs. n. 50/2016, ovvero per le imprese stabilite in altri Stati membri dell’U.E., nelle forme previste nei Paesi di stabilimento36/2023. È ammessa la partecipazione di Consorzi di imprese con l’osservanza della disciplina di cui agli articoli 4565, 47 e 48 67, 68 del D. Lgs. n. 50/201636/2023, ivi comprese le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell’articolo dell'articolo 3, comma 4-ter, del Decretodecreto-Legge legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla Legge legge 9 aprile 2009, n. 33. Alle aggregazioni di imprese di cui all’art. 65, comma 2, lettera g) del D.Lgs. n. 36/2023 si applicano le normeapplica quanto disposto dall’ art. 68, per quanto compatibilicomma 20, descritte, nel presente Disciplinare di gara, per gli R.T.I.. del D.Lgs. n. 36/2023. I Consorzi di cui all’art. 45, 65 comma 2, lettera b), c) e cd), del D.Lgs. n. 50/201636/2023, sono tenuti ad indicare (con la dichiarazione conforme al modello di cui all’Allegato 1 al presente Disciplinare di gara), per quali consorziati il Consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare alla gara procedura in qualsiasi altra forma (individuale o associata) pena l’esclusione sia del Consorzio sia dei consorziati. Nell’offerta dovranno essere specificate le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati. È consentita la partecipazione da parte di R.T.I. e di Consorzi ordinari di concorrenti, anche se non ancora costituiti (quindi, raggruppandi e costituendi); in tal caso l'offerta deve essere sottoscritta da tutte le imprese tutti gli operatori economici che costituiranno il R.T.I. o il Consorzio ordinario, come precisato nei successivi paragrafi 4.2.1, 4.2.2, 4.2.3 ordinario e deve contenere l’impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, le stesse imprese gli stessi operatori economici conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad una uno di esseessi, da indicare in sede di offerta e qualificata come mandatariamandatario, la il quale stipulerà il rispettivo contratto in nome e per conto proprio e delle mandantidei mandanti e assumerà la rappresentanza esclusiva degli stessi mandanti nei confronti di XXXXX. Per la partecipazione dei Consorzi stabili vale quanto stabilito Ad un raggruppamento temporaneo può partecipare anche un consorzio di cui all’articolo 48 del D.Lgs65, comma 2, lettera b), c), d). n. 50/2016L’impresa in concordato preventivo può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo di imprese non siano assoggettate ad una procedura concorsuale. È fatto divieto ad un medesimo operatore economico di partecipare alla presente procedura in forma individuale e contemporaneamente in forma associata (quale componente di un R.T.I. o di un Consorzio), così come è fatto divieto ad un medesimo operatore economico di partecipare alla presente procedura in diversi R.T.I. o in diversi Consorzi, pena, in ogni caso, l’esclusione dell’operatore economico e del/i concorrente/i in forma associata (R.T.I. o Consorzio) al quale l’operatore economico stesso partecipa.
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