Salari minimi Clausole campione
Salari minimi. 1 Salari lordi minimi mensili applicabili ai collaboratori a tempo pieno che hanno compiuto 18 anni
I a) Collaboratori senza apprendistato CHF 3470.–
Salari minimi. A partire dal 1° gennaio 2019, i salari minimi mensili per il personale impiegato a tempo pieno ammontano, a seconda della formazione e della funzione, a: Salario minimo I Lavoratori conformemente all'art. 6b CCL Ossia privi di attestato professionale o senza attestato professionale riconosciuto (conformemente all'art. 6a cpv. 2) nel settore d'attività corrispondente alla loro funzione 3'435 Con ABCGe 3'500 II Lavoratori conformemente all'art. 6a CCL Ossia con un attestato professionale riconosciuto (conformemente all'art. 6a cpv. 2) nel settore d'attività corrispondente alla loro funzione
1. Con certificato federale di formazione pratica (CFP) Dal 2019: 3'600 Dal 2020: 3'636
2. Con attestato federale di capacità (AFC) 2a Interno al ramo 2b Esterno al ramo, a partire dal 7° mese d'impiego (salario nei primi 6 mesi: II 1.) Dal 2019: 4'000 Dal 2020: 4'040
3. Con attestato professionale federale di specialista del ramo, a condizione di ricoprire la funzione di responsabile delle vendite o di responsabile di filiale 4'824 I lavoratori che ricoprono la funzione di responsabile delle vendite o di responsabile di filiale devono dirigere altri collaboratori. Essi devono essere responsabili della formazione degli apprendisti, devono stabilire e controllare la pianificazione delle vendite, organizzare e sorvegliare le ordinazioni. Nell'ambito delle loro mansioni rientra inoltre la rappresentanza del datore di lavoro durante l'assenza di quest'ultimo.
Salari minimi. A partire dal 1° gennaio 2019, i salari minimi mensili per il personale impiegato a tempo pieno ammontano, a seconda della combinazione di formazione e funzione, a: Salario minimo I Lavoratori conformemente all'art. 6b CCL Ossia privi di attestato professionale o senza attestato professionale riconosciuto (conformemente all'art. 6a cpv. 2) nel settore d'attività corrispondente alla loro funzione 3'435 II Lavoratori conformemente all'art. 6a CCL Ossia con un attestato professionale riconosciuto (conformemente all'art. 6a cpv. 2) nel settore d'attività corrispondente alla loro funzione
1. Con certificato federale di formazione pratica(CFP) 3'600
2. Con attestato federale di capacità (AFC) 4'000
3. Con esame federale di professione oppure con esame professionale federale superiore a condizione di ricoprire una funzione direttiva 4'824
Salari minimi. 36.1 Le parti contraenti stabiliscono i salari minimi contrattuali. Essi vengono fissati annualmente in un accordo supplementare (cfr. appendice 8).
36.2 Ogni anno – al più tardi in novembre – le parti contraenti delibe- rano su eventuali adeguamenti dei salari minimi e distribuiscono ai loro membri l’accordo supplementare (appendice 8) rivisto e corretto. Questo costituisce parte integrante del CCL.
36.3 Per i lavoratori con capacità lavorativa ridotta, o che non adem- piono tutte le condizioni (formazione, lingua, ecc.) necessarie ad una prestazione completa, si può fissare un salario inferiore ai minimi contrattuali. E’ però necessario un accordo scritto tra datore di lavoro e lavoratore, dove siano specificati i motivi della prestazione ridotta. Questo accordo speciale dev’essere sottoposto alla CPN.
36.4 I salari minimi per il cantone di Ginevra vengono stabiliti dalle parti contraenti del cantone di Ginevra. Questi salari minimi devono corrispondere al minimo alle disposizioni secondo l’appendice 8 del CCL.
Salari minimi. I salari minimi e relative classi salariali sono indicati nell’annessa convenzione salariale, parte integrante del presente contratto.
Salari minimi. 37.1 Le parti contraenti stabiliscono i salari minimi della CCNL che vengono definiti nell’appendice 10.
37.2 Ogni anno alla fine di ottobre le parti contraenti deliberano su eventuali adeguamenti degli stipendi e dei salari, in conformità all’art. 39 CCNL. I salari minimi sono fissati annualmente nell’ap- pendice 10 CCNL e fanno parte integrante della CCNL.
37.3 I salari minimi validi per l’anno successivo sono resi noti in una convenzione aggiuntiva, rispettivamente nell’appendice 10 CCNL alla fine dell’anno.
37.4 Possono essere previste disposizioni speciali per i lavoratori con capacità ridotta e per i lavoratori di un progetto di integrazione (reinserimento nel mercato del lavoro, integrazione delle perso- ne ammesse provvisoriamente). Queste disposizioni speciali de- vono essere sottoposte all’approvazione della CPNM.
37.5 Nel caso in cui un salario minimo fissato dalle parti contraenti la CCNL non possa essere pagato per ragioni inerenti la personalità del lavoratore, bisogna sottoporre al consiglio della CPNM o ad una CPP una richiesta di deroga al salario minimo, dietro osser- vanza dell’art. 10.2 lett. H) e art. 11.5 lett. H) CCNL.
Salari minimi. 4.1 I salari minimi sono fissati secondo la seguente tabella (validi dal 01.01.2009):
1. Autisti patente B 1 3'393.— 2 3'679.— 5 3'960.—
2. Autisti camion patente C 1 3'498.— 2 3'825.— 5 4'137.—
3. ▇▇▇▇▇▇▇ patente E, meccanici, capi 1 3'654.— operai, capi magazzinieri, autisti 2 3'991.— torpedone patente D 5 4'313.—
Salari minimi. I salari minimi sono fissati … nell’appendice 10 …
Salari minimi. I salari lordi minimi mensili per collaboratori con capacità di guadagno completa e grado d’impegno al 100% ammontano a: - per i collaboratori di 20 anni o per collaboratori più anziani, senza un'esperienza lavorativa computabile CHF 4'100.- - per i collaboratori di 20 anni o per collaboratori più anziani, senza un'esperienza lavorativa computabile e con un apprendistato funzionale professionale di 2 anni CHF 4'200.- - per i collaboratori di 20 anni o per collaboratori più anziani, senza un'esperienza lavorativa computabile e con un apprendistato funzionale professionale di 3 anni CHF 4‘350.-
Salari minimi. 1) Salari lordi minimi mensili per collaboratori a tempo pieno: I Collaboratori senza apprendistato professionale
a) Lavoro subalterno Fr. 2410.–
b) ▇▇▇▇▇▇ qualificato giusta il cpv. 2 o formazione empirica giusta l’art. 49 della LFPr Fr. 2710.– II Collaboratori con apprendistato professionale o formazione equivalente Fr. 3110.–
