Contratto collettivo
2018 – 2021
CL
I 2018 – 2021
Contratto collettivo
1° Edizione
di lavoro per i mestieri
della carrozzeria
C
1° Edizione, gennaio 2018
Contratto collettivo di lavoro per i mestieri della carrozzeria
VSCI ®
Il sindacato.
PLK Paritätische Landeskommission (PLK)
CPN
Commission paritaire nationale (CPN) Commissione paritetica nazionale (CPN)
Xxxxxxxxxxxxxxx 00, Xxxxxxx xxxxxxx 000, 0000 Xxxxx 15
Segretariato
Telefono: 000 000 00 00, Telefax: 031 350 23 77 xxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxx.xx
Incasso
Telefono: 000 000 00 00, Telefax: 031 350 23 77 xxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxx.xx
Schweizerischer Carrosserieverband VSCI Union Suisse des Carrossiers USIC
Xxxxxxxxxxxxxxxxx 0X, 0000 Xxxxxxxx
Telefono: 000 000 00 00, Telefax: 062 745 90 81 xxxx@xxxx.xx
Unia – Die Gewerkschaft Unia – Le syndicat
Unia – Il sindacato
Segretariato
Xxxxxxxxxxxxxxx 00, Xxxxxxx xxxxxxx 000, 0000 Xxxxx 15
Telefono: 000 000 00 00, Telefax: 031 350 23 77 xxxxxxx@xxxx.xx
Syna die Gewerkschaft
Syna syndicat interprofessionnel Syna sindacato interprofessionale
Segretariato
Xxxxxxxxxxxx 0, Xxxxxxx xxxxxxx, 0000 Xxxxx
Telefono: 000 000 00 00, Telefax: 044 279 71 72 xxxxxxx@xxxx.xx
Contratto collettivo di lavoro (CCL) per i rami professionali della carrozzeria 2018 – 2021
1° Edizione, gennaio 2018
Indice
I Disposizioni costitutive d’obbligazioni Campo di applicazione
Art. 1 Parti contraenti 9
Art. 2 Scopo del contratto 9
Art. 3 Campo di applicazione 9
Disposizioni generali
Art. 4 Collaborazione ed obbligo di pace 15
Art. 5 Libertà di associazione 16
Art. 6 Contratti di adesione 16
Art. 7 Commissioni Paritetiche Professionali (CPP) 17
Art. 8 Commissione Paritetica Nazionale (CPN) 18
Art. 9 Controlli, spese di controllo, richiami,
sanzioni contrattuali 19
Art. 10 Tribunale arbitrale 21
Art. 11 Divergenze d’opinione/procedura di conciliazione 22
Art. 12 Comunicazione aziendale interna/accordi 22
Art. 13 Finanziamento di compiti speciali 23
Art. 14 Dichiarazione di forza obbligatoria (DFO) 23
Art. 15 Pubblicazione del contratto 23
Art. 16 Modifiche del contratto 24
Art. 17 Durata del contratto 24
Contributo alle spese di applicazione, contributo di formazione
Art. 18 Contributo alle spese di applicazione,
contributo di formazione 27
II Disposizioni normative
Diritti e doveri, perfezionamento
Art. 19 Obblighi del datore di lavoro 31
Art. 20 Obblighi del lavoratore 31
Art. 21 Lavoro nero 33
Art. 22 Perfezionamento professionale personale 34
Durata del lavoro, vacanze, giorni festivi, pensionamento flessibile, assenze
Art. 23 Durata del lavoro 37
Art. 24 Ritardo, interruzione, abbandono anticipato del lavoro 37
Art. 25 Lavoro di recupero 38
Art. 26 Ore straordinarie, ore supplementari, lavoro notturno, domenicale e nei giorni festivi/indennità 38
Art. 27 Vacanze, durata delle vacanze 40
2
Art. 28 | Godimento delle vacanze, | |
riduzione del diritto alle vacanze | 40 | |
Art. 29 | Giorni festivi | 41 |
Art. 30 | Indennità per giorni festivi | 41 |
Art. 31 | Pensionamento flessibile | 42 |
Art. 32 | Assenze | 42 |
Art. 33 | Impedimento in caso di adempimento di | |
una funzione pubblica | 43 |
Salari, indennità
Art. 34 Salario 47
Art. 35 | Pagamento del salario | 48 |
Art. 36 | Salari minimi | 48 |
Art. 37 | Trattative salariali | 49 |
Art. 38 | Indennità di fine anno | 49 |
Art. 39 | Indennità per lavoro fuori sede | 50 |
Prestazioni sociali | ||
Art. 40 Art. 41 | Assegni per i figli e familiari Pagamento del salario in caso di malattia, assicurazione per l’indennità giornaliera | 53 53 |
Art. 42 | Condizioni di assicurazione | 53 |
Art. 43 Art. 44 | Pagamento del salario in caso di infortunio Pagamento del salario in caso di servizio militare, civile e di protezione civile | 54 56 |
Art. 45 | Diritto al salario in caso di decesso del lavoratore | 57 |
Art. 46 | Diritto al salario in caso di decesso del datore di lavoro | 57 |
Disdetta Art. 47 | Periodo di prova | 61 |
Art. 48 | Disdetta ordinaria, termini di disdetta | 61 |
Art. 49 | Disdetta abusiva | 61 |
Art. 50 Art. 51 | Disdetta in tempo inopportuno, divieto di disdetta Disdetta con effetto immediato del rapporto di lavoro, mancato inizio dell’impiego | 62 63 |
Disposizioni finali
Art. 52 Diminuzione del lavoro, assicurazione disoccupazione 67
Art. 53 Principio delle condizioni più favorevoli/tutela
dei diritti acquisiti 67
Art. 54 Formulazione del contratto ed informazione 68
Art. 55 Pubblicazione in varie lingue 68
Firme delle parti contraenti 69
3
Appendici
Appendice 1
Statuti dell’associazione Commissione Paritetica Nazionale (CPN) 73
Appendice 2
Regolamento relativo al finanziamento di compiti speciali
secondo gli articoli 13 e 18 del CCL 79
Appendice 3
Legge federale sull’informazione e la consultazione dei lavoratori nelle imprese (Legge sulla partecipazione) 81
Appendice 4
Estratto dal Codice delle obbligazioni (CO) Licenziamento collettivo + piano sociale
87
Appendice 5
Contratto di adesione al Contratto collettivo di lavoro per
una singola azienda 91
Appendice 6
Esempio di contratto di lavoro per i collaboratori sottoposti al CCL 93
Appendice 7.1
Dichiarazione di forza obbligatoria del Consiglio Federale del 23.01.2014
95
Appendice 7.2
Dichiarazione di forza obbligatoria del Consiglio Federale del 18.09.2014
113
Appendice 7.3
Dichiarazione di forza obbligatoria del Consiglio Federale del 03.11.2015
Appendice 7.4
Dichiarazione di forza obbligatoria del Consiglio Federale del 20.08.2018
117
121
Appendice 8.1
Salari minimi e adeguamenti salariali 2018
127
Appendice 8.2
Salari minimi e adeguamenti salariali 2017
131
4
Appendice 8.3
Salari minimi e adeguamenti salariali 2016
135
Indice testi di legge
(Cifre poste in alto nelle pagine da 29 a 62) 139
Abbreviazioni
CCL Contratto collettivo di lavoro
DFO Dichiarazione di forza obbligatoria CPP Commissione Paritetica Professionale CPN Commissione Paritetica Nazionale
CO Codice delle obbligazioni
LL Legge federale sul lavoro
5
Campo
di applicazione
I Disposizioni costitutive d’obbligazioni
Campo di applicazione
Art. 1 Parti contraenti
Art. 2 Scopo del contratto Art. 3 Campo di applicazione
Art. 1 Parti contraenti
1.1 Il presente contratto collettivo di lavoro (in seguito abbreviato in CCL) viene stipulato in modo giuridicamente vincolante tra
l’associazione padronale
– Unione Svizzera dei Carrozzieri USIC da una parte e
le organizzazioni di dipendenti
– Sindacato Unia
– Sindacato Syna dall’altra
Art. 2 Scopo del contratto
2.1 Le parti contraenti operano per la realizzazione dei seguenti obiettivi:
a) realizzazione di condizioni di lavoro moderne;
b) promozione ed approfondimento della collaborazione tra dipendenti e datori di lavoro e tra le loro organizzazioni;
c) rispetto delle disposizioni e degli accordi così come risoluzio- ne di eventuali divergenze d’opinione tramite una procedura regolamentata;
d) applicazione in comune dei contenuti della presente Conven- zione ai sensi dell’art. 357b CO;
e) promozione dello sviluppo professionale, economico, sociale ed ecologico del ramo;
f) impegno a favore della sicurezza e della salute sul posto di lavoro e garanzia delle disposizioni della pace del lavoro.
2.2 I dettagli inerenti il rapporto di lavoro sono fissati dalle «disposi- zioni normative» seguenti che fanno parte integrante di questo CCL.
Art. 3 Campo di applicazione
3.1 Campo di applicazione territoriale
3.1.1 Il CCL vale per tutto il territorio svizzero.
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3.1.2 Il CCL è valido – fatta eccezione per l’art. 36 CCL (salari minimi) e per l’art. 37 CCL (trattative salariali) – anche nel canton Ginevra.
3.1.3 Fanno eccezione i datori di lavoro ed i dipendenti nei cantoni VD, VS, NE, JU, FR e del distretto amministrativo del Giura bernese se non sono membri di una delle parti contraenti.
3.2 Campo di applicazione per le aziende
3.2.1 Il CCL si applica a tutte le aziende associate all’USIC in tutta la Svizzera.
3.2.2 Il CCL si applica a tutti i datori di lavoro ed ai dipendenti dei rami della carrozzeria. In particolar modo se vengono eseguiti i lavori seguenti:
a) carrozzeria e costruzione di veicoli;
b) selleria di carrozzeria;
c) carrozziere-lattoniere;
d) verniciatura di automobili e carrozzeria-verniciatura di auto- mobili;
e) aziende con lavori di carrozzeria particolari (per es. levabolli);
f) reparti di carrozzeria in aziende miste.
3.2.3 Se in un’azienda sottoposta a contratto sono in vigore diversi CCL, essa può, dopo averne conferito con i dipendenti e con la Commissione Paritetica Nazionale (CPN), rispettivamente con le istanze contrattuali previste dagli altri contratti collettivi di lavoro, impegnarsi ad applicare un determinato contratto.
3.2.4 Allo scopo di assicurare l’unità aziendale, il CCL si applica a tutti i settori artigianali affini di un’azienda.
3.3 Campo di applicazione personale
3.3.1 Il CCL si applica a tutti i dipendenti di un’azienda, indipendente- mente dal loro lavoro, sesso e tipo di retribuzione, vincolati al CCL secondo i capoversi 3.1 e 3.2 e che non siano espressamen- te esclusi dal campo di applicazione del presente CCL, dietro osservanza dell’articolo 3.4. L’art. 23 «Durata del lavoro», l’art. 27
«Vacanze, durata delle vacanze», l’art. 29 «Giorni festivi», l’art. 32
«Assenze giustificate» e l’art. 38 «Indennità di fine anno» del CCL si applicano anche alle persone in formazione.
3.4 Dipendenti non sottoposti al CCL
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3.4.1 Nel campo di applicazione territoriale ai sensi dell'art. 3.1. CCL, fatta eccezione per il canton Ginevra, non sono sottoposti al CCL:
a) i titolari di aziende ed i loro familiari, come da art. 4, cpv. 1 Legge federale sul lavoro (LL);
b) i dipendenti il cui grado di occupazione è inferiore al 40% della durata normale di lavoro;
c) i dipendenti che eseguono prevalentemente lavori ammini- strativi;
d) i dipendenti occupati con funzioni quadro a cui sono sottopos- ti dei collaboratori, nonché quei collaboratori che, in base alla loro posizione o responsabilità, dispongono di ampi poteri de- cisionali all’interno dell’azienda oppure possono influenzare in modo determinante le decisioni.
3.4.2 Non sono sottoposti al CCL nel canton Ginevra:
a) i titolari di aziende ed i loro familiari, come da art. 4, cpv.1 Legge federale sul lavoro LL;
b) i dipendenti il cui grado di occupazione è inferiore al 40% della durata normale di lavoro.
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Disposizioni generali
Art. | 4 | Collaborazione ed obbligo di pace |
Art. | 5 | Libertà di associazione |
Art. | 6 | Contratti di adesione |
Art. | 7 | Commissioni Paritetiche Professionali (CPP) |
Art. | 8 | Commissione Paritetica Nazionale (CPN) |
Art. | 9 | Controlli, spese di controllo, richiami, sanzioni contrattuali |
Art. | 10 | Tribunale arbitrale |
Art. | 11 | Divergenze d’opinione/procedura di conciliazione |
Art. | 12 | Comunicazione aziendale interna/accordi |
Art. | 13 | Finanziamento di compiti speciali |
Art. | 14 | Dichiarazione di forza obbligatoria (DFO) |
Art. | 15 | Pubblicazione del contratto |
Art. | 16 | Modifiche del contratto |
Art. | 17 | Durata del contratto |
Disposizioni generali
Art. 4 Collaborazione ed obbligo di pace
4.1 Per realizzare gli obiettivi fissati nel presente CCL, le parti contraenti collaborano lealmente e rispettano rigorosamente le disposizioni della stessa.
4.2 Le parti contraenti si impegnano a rispettare la pace assoluta del lavoro e rinunciano, per tutta la durata di questo CCL, a misure di lotta, in particolare a scioperi e serrate. Tale principio vale anche per le loro sezioni e per gli organi cantonali, regionali o locali.
4.3 Le differenze d’opinione che sorgono durante il periodo di validi- tà del CCL verranno eventualmente composte dalle commissioni paritetiche professionali (CPP), dalla Commissione paritetica nazionale (CPN), rispettivamente dal Tribunale Arbitrale.
4.4 Le parti contraenti si impegnano congiuntamente nell’interesse della sicurezza, dell’igiene, della salute e dell’ambiente nel settore e nelle aziende.
4.5 Le parti contraenti il CCL sostengono il perfezionamento perma- nente ed agevolano la partecipazione dei dipendenti a tali occa- sioni formative ed informative.
4.6 Le parti contraenti combattono la concorrenza sleale ed il lavoro nero.
4.7 Le parti contraenti per i rami professionali della carrozzeria aderiscono al sistema svizzero di formazione professionale. Si impegnano in comune a promuovere e sviluppare tale sistema di formazione professionale. La formazione professionale è disci- plinata da un proprio regolamento e sostenuta tramite un fondo separato per la formazione professionale.
4.8 Le parti contraenti si impegnano a collaborare efficacemente ed a sostenersi vicendevolmente in tutte le questioni economi- che rilevanti per il settore della carrozzeria e che riguardano l’interesse professionale comune.
4.9 Le parti contraenti si impegnano affinchè le prestazioni fornite dai partners sociali siano debitamente riconosciute anche nel campo degli appalti pubblici. Nel limite del possibile, esse si sfor- zano di partecipare all’eleborazione e all’applicazione di moder- ne prescrizioni relative agli appalti. In tal senso, le parti contraenti operano allo sviluppo di una politica d’appalto che tenga conto prioritariamente delle aziende impegnate a rispettare il presente
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CCL e le eventuali disposizioni complementari cantonali, regionali e locali.
4.10 Le parti contraenti concordano, ai sensi dell’articolo 357 b CO, che hanno entrambe il diritto di esigere l’adempimento del CCL da parte dei datori di lavoro e dei dipendenti vincolati. Tale dirit- to verrà esercitato, in qualità di rappresentanti, dalla CPN e dagli organi da lei nominati.
Art. 5 Libertà di associazione
5.1 Le parti contraenti rispettano la libertà di associazione. La libertà di associazione (libertà di aderire o meno ad un’organizzazione firmataria) non deve essere lesa dall’esecuzione del presente contratto collettivo di lavoro.
Art. 6 Contratti di adesione
6.1 Le parti contraenti il CCL autorizzano la Commissione Paritetica Nazionale (CPN) a concludere contratti di adesione con aziende che non sottostanno al CCL, rispettivamente alla DFO. E’ inoltre possibile concludere contratti di adesione con organizzazioni che non sottostanno al campo di applicazione del CCL.
a) Contratto di adesione con una ditta individuale
6.2 Le aziende che non rientrano nel campo di applicazione per le aziende del CCL, rispettivamente non sottostanno alla DFO, possono concludere un contratto di adesione con la CPN alle condizioni seguenti:
a) impegno ad accettare integralmente il CCL,
b) riconoscimento delle ordinanze valide per il periodo contrat- tuale pronunciate dalle parti contraenti, così come delle deci- sioni della CPN, rispettivamente del Tribunale arbitrale;
c) impegno per tutta la durata del presente CCL;
d) per garantire la copertura delle spese di applicazione del CCL, rispettivamente del contratto di adesione, le aziende devono versare, oltre al contributo alle spese di applicazione e al contributo di formazione periodici in base all’art. 18 CCL, un contributo annuo fissato dalla CPN.
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b) Contratto di adesione con un’organizzazione
6.3 Le organizzazioni che non sottostanno al campo di applicazione per le aziende, rispettivamente a quello geografico, possono concludere un contratto di adesione con la CPN alle condizioni seguenti:
a) impegno ad accettare integralmente il CCL;
b) diritto a stipulare accordi materiali ulteriori nell’ambito normativo del CCL. Tali accordi devono essere resi noti alla CPN;
c) riconoscimento delle ordinanze pronunciate dalle parti con- traenti durante il periodo contrattuale e delle decisioni del Tribunale arbitrale;
d) impegno per tutta la durata del presente CCL;
e) per garantire la copertura delle spese di applicazione del CCL, rispettivamente dei contratti di adesione, le organizzazioni versano un contributo annuo stabilito dalla CPN;
f) i lavoratori occupati presso aziende sottoposte a contratto d’adesione tramite un’organizzazione, versano il contributo alle spese di applicazione e il contributo di formazione in base all’art. 18 CCL;
g) i datori i lavoro sottoposti a contratto di adesione tramite un’organizzazione, non versano il contributo alle spese di applicazione e il contributo di formazione in base all’art. 18.4 CCL.
6.4 I contratti di adesione devono essere sottoposti all’approvazione della Commissione Paritetica Nazionale (CPN). I contratti di ade- sione entrano in vigore solo dopo che è stata concessa la relativa autorizzazione dalla CPN.
Art. 7 Commissioni Paritetiche Professionali (CPP)
7.1 Le sezioni regionali, cantonali e/o locali delle parti contraenti, rispettivamente le regioni, possono formare Commissioni parite- tiche professionali.
7.2 L’organizzazione di tali Commissioni paritetiche professionali è compito delle parti contraenti coinvolte.
7.3 Le Commissioni paritetiche professionali (CPP) possono xxxxxx- dere alla Commissione Paritetica Nazionale (CPN) un esempio di regolamento contenente informazioni in merito all’organizzazione ed ai compiti delle CPP.
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Art. 8 Commissione Paritetica Nazionale (CPN)
8.1 Per l’esecuzione del CCL le parti contraenti nominano una «Com- missione paritetica nazionale per i rami professionali della car- rozzeria» (CPN) avente forma giuridica di associazione ai sensi degli articoli 60 ss. CC, con sede a Lugano. Le organizzazioni con- traenti il CCL hanno diritto in comune di esigere, ai sensi dell’art. 357b CO, l’osservanza dello stesso da parte dei datori di lavoro e dei lavoratori vincolati.
8.2 Le disposizioni dettagliate (statuti dell’associazione) relative all’organizzazione e all’amministrazione della CPN, così come ad un’eventuale commissione, sono fissate negli Statuti della Commissione Paritetica Nazionale.
8.3 La CPN ha quali compiti:
a) di vigilare sull’applicazione e sull’esecuzione di questo CCL;
b) di promuovere la collaborazione fra le parti;
c) di occuparsi delle trattative salariali secondo gli articoli 36 e 37 CCL;
d) di occuparsi delle trattative contrattuali;
e) di promuovere il perfezionamento professionale;
f) di realizzare misure nell’ambito della sicurezza sul lavoro e della protezione della salute;
g) di emanare tutti i regolamenti necessari all’applicazione del CCL. La CPN può delegare questo compito alla CPP;
h) di emanare le istruzioni organizzative ed amministrative rela- tive alla tassazione dei contributi alle spese di applicazione e dei contributi di formazione per le commissioni paritetiche professionali eventualmente esistenti;
i) di designare la cassa incaricata dell’incasso dei contributi alle spese di applicazione e dei contributi di formazione;
k) di giudicare e decidere in caso di divergenze di opinione e di controversie tra le parti, risp. tra le loro sezioni, riguardanti l’applicazione e l’interpretazione di disposizioni del presente CCL o di una delle appendici che ne sono parte integrante;
l) di determinare e di incassare i costi di controllo, i richiami e le sanzioni contrattuali;
m) di giudicare in materia di assoggettamento di un datore di lavoro al contratto;
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n) di trattare i problemi sottoposti dalle commissioni paritetiche eventualmente esistenti, purchè essi
– escano dal quadro dell’azienda
– si riferiscano all’interpretazione del CCL
– siano di interesse generale;
o) di occuparsi di qualsiasi altro problema o compito che le venga sottoposto;
p) di regolamentare le soluzioni specifiche alle singole aziende in caso di problemi economici.
8.4 E’ possibile ricorrere contro le decisioni della CPN, entro 30 giorni da quando sono state prese, presso il Tribunale arbitrale.
Art. 9 Controlli, spese di controllo, richiami,
sanzioni contrattuali
a) Trasgressioni da parte del datore di lavoro
9.1 I datori di lavoro che contravvengono alle disposizioni del CCL verranno obbligati dalla CPN, rispettivamente dalla CP, ad effet- tuare i pagamenti degli arretrati. Inoltre potranno essere multati con una sanzione contrattuale e le spese processuali secondo l’art. 9.11 CCL.
9.2 E’ possibile inoltre richiedere alle autorità statali competenti sia il divieto per la ditta di partecipare ai concorsi pubblici o sovven- zionati dallo Stato, sia il divieto di assunzione di manodopera estera che necessita di permesso di lavoro.
9.3 La CPN ha il diritto di applicare le sanzioni contrattuali. L’organo di controllo deve versare l’importo ricevuto a questo titolo al Fondo della CPN. Questi importi vanno utilizzati per i compiti di applicazione e realizzazione del CCL.
9.4 I pagamenti degli arretrati, gli importi delle sanzioni contrattuali e le relative spese di procedura devono essere saldati entro 30 giorni dalla ricezione della decisione. Luogo di pagamento: vedasi art. 9.13 CCL.
b) Trasgressioni da parte dei lavoratori
9.5 I lavoratori che violano la Convenzione possono essere condan- nati al pagamento di una sanzione contrattuale.
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9.6 La CPN ha il diritto di applicare le sanzioni contrattuali. L’organo di controllo deve versare l’importo ricevuto a questo titolo al Fondo della CPN. Questi importi vanno utilizzati per i compiti di applicazione e realizzazione del CCL.
9.7 Gli importi delle sanzioni contrattuali e le relative spese di proce- dura devono essere pagati entro 30 giorni dalla ricezione della decisione. Luogo di pagamento: vedasi art. 9.13 CCL.
c) Rispetto del contratto, violazione del contratto, sanzioni contrattuali
9.8 Nelle aziende sottoposte al campo di applicazione di questo CCL è necessario effettuare, sulla base di richieste ben motivate, con- trolli in merito all’applicazione delle disposizioni contrattuali tra- mite la verifica dei libri paga. Questi controlli saranno effettuati dagli organi di controllo delle parti contraenti nominati dalla CPN, rispettivamente dalla CP. I datori di lavoro presso i quali vengono effettuati questi controlli devono presentare integral- mente, al primo invito, tutti i documenti richiesti decisivi per l’esecuzione dei controlli ed entro 30 giorni tutti gli altri docu- menti necessari. Ciò in particolare con riferimento agli elenchi del personale, alle distinte dei salari, ecc.
9.9 Le aziende sono tenute a conservare i documenti citati all’art. 9.8 CCL a norma di legge, comunque per almeno cinque anni.
9.10 Se dai controlli effettuati emergono delle infrazioni al CCL oppu- re ai contratti complementari, le spese di controllo devono venir sostenute dall’azienda che ha commesso l’infrazione.
9.11 Se dai controlli dei libri paga non emergono contestazioni, all’azienda non verrà addebitato alcun costo. Se invece risultano motivi di reclamo, l’azienda dovrà pagare in ogni caso la somma forfettaria di CHF 500.– per le spese processuali. La prima volta che viene constatata un’infrazione, all’azienda viene addebitata una sanzione contrattuale pari al 30% della somma degli arretra- ti dovuti ai lavoratori, come minimo il 10% della stessa. In caso di recidiva si può fissare una sanzione contrattuale che ammonti fino al 100% della somma degli arretrati, come minimo sarà però pari al 30% della stessa.
9.12 Le organizzazioni firmatarie vengono autorizzate dai datori di lavoro e dai lavoratori coinvolti ad introdurre, tramite la CPN, l’azione legale in merito alle prestazioni che nascono dai controlli effettuati.
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9.13 I pagamenti vanno effettuati, se non viene designato espressa- mente un altro luogo di pagamento, entro 30 giorni dalla ricezione della decisione, sul conto corrente postale della CPN.
Art. 10 Tribunale arbitrale
10.1 Il tribunale arbitrale è composto da un giudice come presidente e due membri. Il presidente viene designato di comune accordo dalle parti contraenti ed è nominato per un periodo limitato. Gli altri due membri vengono nominati dalle parti contraenti coin- volte nella procedura: uno da parte dei datori di lavoro ed uno da parte dei lavoratori. Se tale designazione non viene effettuata entro il termine stabilito dal presidente, la nomina compete al presidente stesso.
10.2 Se la designazione del presidente del Tribunale arbitrale da parte delle parti contraenti non ha luogo, la nomina del presidente compete al presidente del Tribunale federale svizzero.
10.3 Qualora le parti non si accordino diversamente nei singoli casi, il foro del Tribunale arbitrale è a Berna. Per la procedura si applica il Codice federale di procedura civile.
10.4 Prima della sentenza, il Tribunale arbitrale può sottoporre alle parti una proposta di conciliazione.
10.5 I costi processuali devono essere sostenuti per metà da ciascuna delle parti contraenti, indipendentemente dall’esito della proce- dura.
10.6 Nell’ambito della competenza del Tribunale arbitrale rientrano, a seconda delle controversie che gli vengono sottoposte in base agli articoli 8.3 e 9 CCL sopracitati:
a) l’interpretazione del presente CCL e delle disposizioni comple- mentari;
b) di giudicare in caso di controversie tra le parti, purchè non si sia giunti ad una deliberazione da parte della CPN, rispettiva- mente tra le parti contraenti;
c) di decidere, in quanto istanza di ricorso, in caso di divergenze d’opinione, secondo l’art. 11 CCL.
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Art. 11 Divergenze d’opinione/procedura di conciliazione
11.1 Le controversie relative all’interpretazione e all’applicazione del CCL devono in primo luogo essere risolte con trattative a livello aziendale.
Se queste non si concludono con un accordo si può richiedere l’intervento della CPP. Se non esiste una CPP oppure se no- nostante l’intervento della CPP non si giunga ad un accordo si può richiedere la conciliazione della CPN.
11.2 Per ottenere la conciliazione da parte della CPN le parti in causa o una sezione devono inoltrare domanda scritta.
11.3 Se il tentativo di conciliazione obbligatorio fallisce, la decisione della controversia spetta alla giurisdizione arbitrale obbligatoria. Bisogna adire il Tribunale arbitrale entro un mese a decorrere dall’ insuccesso del tentativo di conciliazione, secondo l’art. 10 CCL.
Il Tribunale arbitrale si pronuncia in modo definitivo e vincolante per le parti contraenti.
11.4 L’art. 11.1 CCL è applicabile per analogia alle controversie relati- ve all’interpretazione e all’applicazione delle disposizioni com- plementari.
Art. 12 Comunicazione aziendale interna/accordi
12.1 Per le aziende che occupano almeno 50 dipendenti restano riservate le disposizioni della Legge sulla partecipazione del 17 dicembre 1993.
12.2 Le aziende, così come i dipendenti, possono inoltre richiedere alla CPN oppure alle parti contraenti un esempio di regolamento per le rappresentanze del personale.
Vedasi appendice 3 CCL:
Legge federale sull’informazione e la consultazione
dei lavoratori nelle imprese (Legge sulla partecipazione)
Vedasi appendice 4 CCL:
Estratto dal Codice delle obbligazioni (CO) – Licenziamento collettivo + piano sociale
Accordi aziendali
12.3 Le aziende che hanno problemi economici, rispettivamente in presenza di situazioni straordinarie, hanno il diritto di richiedere una soluzione aziendale individuale.
22
Responsabile della gestione, rispettivamente della decisione cir- ca tali richieste è la commissione CPN. È possibile fare ricorso contro le decisioni della commissione CPN presso il comitato di- rettore della CPN. Quest’ultimo decide definitivamente. La CPN viene informata in merito agli accordi presi.
Art. 13 Finanziamento di compiti speciali
13.1 Allo scopo di realizzare gli obiettivi prefissi dal CCL e di finanzia- re i compiti della CPN, le parti contraenti costituiscono un fondo amministrato pariteticamente mettendo a disposizione i mezzi necessari.
13.2 L’utilizzo di questi mezzi serve in particolare:
a) per le spese nell’ambito della formazione di base e della for- mazione continua;
b) per coprire le spese di applicazione;
c) per le misure nell’ambito della sicurezza del lavoro e della protezione della salute;
d) per mantenere ed approfondire la collaborazione fra le parti contraenti.
Art. 14 Dichiarazione di forza obbligatoria (DFO)
14.1 Le parti contraenti convengono di chiedere alle competenti auto- xxxx la Dichiarazione di forza obbligatoria per il presente CCL o per alcune delle sue disposizioni. Esse richiedono in particolare che venga osservata la Legge federale sui lavoratori distaccati in Svizzera.
Art. 15 Pubblicazione del contratto
15.1 Le parti contraenti accertano che tutte le disposizioni contrattua- li da osservare siano fatte pervenire alle aziende assoggettate al contratto ed ai loro dipendenti assoggettati.
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Art. 16 Modifiche del contratto
16.1 In qualsiasi momento e di comune accordo, le parti contraenti possono modificare il presente CCL, i salari minimi ed effettivi ed aggiungervi ulteriori disposizioni. Le modifiche e le aggiunte contrattuali, dal momento del loro annuncio, sono vincolanti anche per tutti i lavoratori ed i datori di lavoro sottoposti al contratto.
16.2 Nel caso in cui le parti non dovessero giungere ad un accordo, si applicherà, su richiesta di una delle parti, la procedura prevista dagli articoli 10 e 11 del presente CCL.
16.3 Le parti contraenti si impegnano a non concludere alcun contrat- to collettivo di lavoro con altre organizzazioni di datori di lavoro e di lavoratori nei rami professionali della carrozzeria.
Art. 17 Durata del contratto
17.1 Il presente CCL entra in vigore il 1° gennaio 2018 e sostituisce il CCL del 1° gennaio 2014. Esso può essere disdetto da ognuna delle parti contraenti tramite lettera raccomandata e con un ter- mine di preavviso di sei mesi, al più presto con effetto dal 31 di- cembre 2021.
17.2 Se nessuna delle parti contraenti lo revoca in tempo utile, il CCL si rinnova tacitamente di anno in anno con il medesimo termine semestrale di disdetta.
17.3 Se, da parte dei lavoratori, solo una delle associazioni disdice il contratto, esso rimane valido per le parti rimanenti.
17.4 La CPN è incaricata della liquidazione della cassa paritetica dopo lo scioglimento del contratto.
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Contributo alle spese di applicazione, contributo di formazione
Contributo alle spese di applica- zione, contributo di formazione
Art. 18 Contributo alle spese di applicazione, contributo di formazione
Art. 18 Contributo alle spese di applicazione,
contributo di formazione
18.1 Tutti i datori di lavoro e i lavoratori versano i seguenti contributi:
a) Contributi dei lavoratori Tutti i lavoratori versano
– un contributo alle spese di applicazione di 10 franchi mensili e
– un contributo di formazione di 20 franchi mensili.
Totale: 30 franchi mensili
La deduzione viene fatta mensilmente, direttamente dal sala- rio del lavoratore e deve figurare chiaramente nel conteggio del salario.
b) Contributi dei datori di lavoro Tutti i datori di lavoro versano
– un contributo alle spese di applicazione di 10 franchi mensili per ogni collaboratore e
– un contributo di formazione di 20 franchi mensili per ogni collaboratore.
Totale: 30 franchi mensili
Questi importi – nonché quelli dedotti ai lavoratori – vanno versati periodicamente sul conto della Commissione Paritetica Nazionale conformemente alle direttive di quest’ultima.
18.2 Per i membri delle associazioni contraenti, i contributi di cui all’art. 18.1 lettere a) e b) CCL sono compresi nella quota asso- ciativa. Ciò significa che i datori di lavoro membri dell’USIC non devono versare alcun contributo di cui all’art. 18.1 lett. b) CCL. Per ragioni tecniche relative all’esecuzione, i contributi di cui all’art. 18.1 a) vengono dedotti dal salario di tutti i lavoratori. I la- voratori membri dei sindacati firmatari ottengono il rimborso di questi contributi dal loro sindacato su presentazione della relativa ricevuta.
18.3 I datori di lavoro confermano per iscritto ai lavoratori l’ammon- tare, rispettivamente il totale dei contributi dedotti conforme- mente all’art. 18.1 lettere a) e b) CCL.
18.4 Per motivi amministrativi, la Commissione Paritetica Nazionale (CPN) può delegare a singole commissioni paritetiche professio- nali il compito di riscuotere i contributi di cui all’art. 18.1 lettere a) e b) CCL. La commissione paritetica professionale versa alla Commissione Paritetica Nazionale la parte che le spetta.
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18.5 La Commissione Paritetica Nazionale può, d’intesa con le parti contraenti e in considerazione della situazione finanziaria, xxxx- ficare i contributi di cui all’art. 18.1 lettere a) e b) CCL durante il periodo di validità contrattuale.
18.6 La Commissione Paritetica Nazionale emana un regolamento concernente l’incasso dei contributi di cui all’art. 18.1 lettere a) e
b) CCL (appendice 2 CCL).
18.7 I contributi di cui all’art. 18.1 lettere a) e b) CCL vengono riscossi per:
a) copertura dei costi amministrativi della CPN;
b) copertura dei costi di applicazione del CCL;
c) contributi per il perfezionamento professionale;
d) misure per la promozione della sicurezza sul lavoro e la prote- zione della salute;
e) stampa e invio del CCL e delle sue appendici;
f) garanzia dei costi in relazione all’informazione su CCL/DFO;
g) copertura dei costi nell’ambito della formazione di base;
h) rimborso ai datori di lavoro e ai lavoratori membri delle asso- ciazioni contraenti.
18.8 Un’eventuale eccedenza nella cassa della Commissione Pariteti- ca Nazionale può essere utilizzata, anche dopo la scadenza della Dichiarazione di forza obbligatoria del CCL, esclusivamente a fa- vore di attività di formazione e di perfezionamento professionale delle associazioni contraenti, nonché a scopo sociale.
18.9 Il datore di lavoro è responsabile dei contributi di cui all’art. 18.1 lettere a) e b) CCL che non sono stati dedotti oppure lo sono stati in modo irregolare. Non deve con ciò derivarne alcuno svantaggio per i lavoratori.
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II Disposizioni normative
Diritti e doveri, perfezionamento
Art. 19 Obblighi del datore di lavoro Art. 20 Obblighi del lavoratore
Art. 21 Lavoro nero
Diritti e doveri, perfezionamento
Art. 22 Perfezionamento professionale personale
Art. 19 Obblighi del datore di lavoro
Collaborazione con i dipendenti
19.1 Il datore di lavoro considera il dipendente come un partner. Egli protegge e rispetta la sua personalità e vigila sulla sua salute.
19.2 Il datore di lavoro informa chiaramente il dipendente sui lavori da eseguire.
Protezione della salute e prevenzione degli infortuni
19.3 Il datore di lavoro adotta tutte le misure (per es. secondo le diret- tive CFSL) necessarie alla salvaguardia della vita e della salute del dipendente. Datore di lavoro e dipendente applicano in co- mune le misure di protezione della salute e di prevenzione degli infortuni. Il datore di lavoro è tenuto ad informare i lavoratori sulle misure di protezione della salute e di prevenzione degli infortuni.1)
Consegna di materiale, attrezzi ed istruzioni
19.4 Il datore di lavoro mette per tempo a disposizione del lavoratore:
a) il materiale necessario
b) le istruzioni di lavoro appropriate
c) gli attrezzi adeguati e in buono stato.
L’attrezzatura deve essere conservata sotto chiave. Essa è conte- nuta in un inventario firmato dalle parti.2)
Certificato di lavoro
19.5 Su richiesta del lavoratore, il datore di lavoro gli deve rilasciare in qualsiasi momento un certificato di lavoro relativo alla natura ed alla durata del rapporto di lavoro nonché alla qualità delle pre- stazioni e alla condotta del lavoratore.3)
Attestato di lavoro
19.6 Su esplicita richiesta del lavoratore, il certificato deve specificare unicamente la natura e la durata del rapporto di lavoro.4)
Art. 20 Obblighi del lavoratore
Diligenza e fedeltà
20.1 Il lavoratore deve eseguire con cura il lavoro affidatogli e salva- guardare in buona fede i legittimi interessi del datore di lavoro. Egli eviterà le attività svolte fuori dall’azienda che potrebbero pregiudicare le sue capacità lavorative (sport pericolosi secondo l’elenco della SUVA, ecc).5)
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Cura del materiale e dell’attrezzatura
20.2 Il lavoratore utilizza e mantiene le macchine, gli attrezzi ed i vei- coli conformemente alle istruzioni ricevute. Egli tratta con cura il materiale affidatogli e ne fa uso con economia.5)
20.3 Se il lavoratore deve utilizzare macchine, attrezzi o veicoli per cui non ha ancora ricevuto istruzioni, egli stesso chiederà di essere istruito. In tal caso il lavoratore ha diritto ad un’istruzione appro- priata da parte del datore di lavoro o del suo rappresentante.
20.4 Il lavoratore è tenuto ad informare immediatamente il suo datore di lavoro in caso di eventuali danni o incidenti particolari.
Protezione della salute e prevenzione degli infortuni
20.5 Il lavoratore asseconda il datore di lavoro nell’applicazione delle misure di protezione della salute e di prevenzione degli infortuni. Egli utilizza conformemente alle istruzioni le infrastrutture desti- nate alla salvaguardia della sicurezza e della salute, così come se- gue rigorosamente le direttive del datore di lavoro in merito alla prevenzione degli infortuni.6)
Obbligo di restituzione
20.6 Al termine di un lavoro o di un rapporto di lavoro, il lavoratore deve restituire immediatamente al datore di lavoro i documenti (attrezzatura, istruzioni d’uso, piani, ecc.) ad esso relativi.7)
Ore straordinarie
20.7 Se la situazione lo esige, il lavoratore è tenuto a prestare ore straordinarie, rispettivamente ore supplementari. Il datore di la- voro esige dal lavoratore queste ore straordinarie solamente qualora egli possa ragionevolemente pretenderle secondo le norme della buona fede. Per assicurare il servizio di riparazione, il lavoratore può essere assegnato al servizio di picchetto.8)
Osservanza delle istruzioni
20.8 Il lavoratore è tenuto ad osservare, secondo le regole della buona fede, le istruzioni impartitegli dal datore di lavoro per l’esecuzione del lavoro. In particolare egli deve:
a) compilare con cura e consegnare puntualmente i rapporti sul lavoro eseguito;
b) comportarsi correttamente verso le persone con cui ha con- tatto nelI’esercizio della sua professione ed evitare atti che possano danneggiare il datore di lavoro o provocare reclami;
c) astenersi dal consumare bibite alcoliche durante l’orario di lavoro. Egli deve inoltre astenersi dal fumare nei locali dell’azienda contrassegnati dall’apposito cartello di divieto;
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d) avvertire immediatamente il datore di lavoro o il suo rappre- sentante circa eventuali impedimenti al lavoro;
e) prestare particolare attenzione alla formazione degli apprendisti di cui è responsabile.9)
Responsabilità
20.9 ll dipendente è responsabile del danno causato intenzionalmen- te o per negligenza, in misura della diligenza da lui dovuta. Egli è tenuto, secondo l’art. 20.4 CCL, ad informare immediatamente il datore di lavoro in caso di un danno simile. La richiesta di riparazione del danno da parte del datore di lavoro deve avveni- re al più tardi entro 30 giorni dalla sua constatazione. Eventuali richieste derivanti dal rapporto di lavoro cadono in prescrizione dopo 5 anni.10)
Art. 21 Lavoro nero
21.1 Il lavoro nero è vietato. Le associazioni contraenti il CCL si impe- gnano a combattere il lavoro nero con ogni mezzo a loro disposi- zione.
21.2 E’considerato lavoro nero quello svolto per conto di terzi (fatta eccezione per quanto citato all’art. 4.1 LL), indipendentemente dal fatto che venga remunerato o meno, così come il lavoro effet- tuato in un’altra azienda durante il tempo libero o le vacanze.11)
21.3 Un lavoratore che effettua del lavoro nero ledendo così il dovere di fedeltà verso il datore di lavoro, segnatamente facendogli con- correnza (art. 321a cpv. 3 CO), può essere punito dalla CPN con una pena convenzionale ammontante fino a 5 000.– franchi. Restano riservati i diritti del datore di lavoro al risarcimento del danno.5)
21.4 Datori di lavoro che fanno effettuare lavoro nero o che consape- volmente lo sostengono, possono essere ammoniti dalla CPN oppure anch’essi multati con una pena convenzionale ammon- tante fino a 5 000.– franchi.
21.5 L’esecuzione di lavoro nero vale, in caso di ripetizione e dopo un’ammonizione scritta, come motivo grave per il licenziamento immediato.5)
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Art. 22 Perfezionamento professionale personale
22.1 I lavoratori, così come i membri della commissione d'azienda e quelli del Consiglio di fondazione delle istituzioni di previdenza eletti dai lavoratori, hanno diritto a due giorni di lavoro remune- rato all'anno per il perfezionamento professionale specifico. Tale diritto è trasferibile ai tre anni successivi. I lavoratori sono esorta- ti ad usufruire del diritto al perfezionamento professionale personale. La partecipazione ad un corso dev'essere discussa per tempo con il datore di lavoro. Dopo l'avvenuta partecipazione ad un corso bisogna presentare il relativo attestato di frequenza.
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Durata del lavoro, vacanze, giorni festivi, pensionamento flessibile, assenze
Art. 23 Durata del lavoro
Art. 24 Ritardo, interruzione, abbandono anticipato del lavoro Art. 25 Lavoro di recupero
Art. 26 Ore straordinarie, ore supplementari, lavoro notturno, domenicale e nei giorni festivi/indennità
Art. 27 Vacanze, durata delle vacanze
Art. 28 Godimento delle vacanze, riduzione del diritto alle vacanze Art. 29 Giorni festivi
Art. 30 Indennità per giorni festivi Art. 31 Pensionamento flessibile Art. 32 Assenze
Durata del lavoro, vacanze giorni festivi, pensionamento flessibile, assenze
Art. 33 Impedimento in caso di adempimento di una funzione pubblica
Art. 23 Durata del lavoro
23.1 La durata annuale del lavoro è di 2132 ore annue, rispettivamente di 177.7 ore mensili, ovvero di 41 ore settimanali.
23.2 Per il conteggio dell’indennità sostitutiva, rispettivamente per quello delle trattenute sul salario (ad es. giorni di carenza per infortunio, malattia, vacanze, giorni festivi, assenze, ecc.), viene utilizzata come base di calcolo la durata del lavoro media sopra- citata.
23.3 Il datore di lavoro fissa, dopo averne discusso con il lavoratore, la durata del lavoro settimanale, rispettivamente quotidiana, rispettando le disposizioni di legge e tenendo conto dei bisogni dell’azienda. La determinazione della durata del lavoro può esse- re effettuata in modo differenziato secondo i gruppi coinvolti e gli oggetti da trattare. La compensazione della fluttuazione degli orari viene regolata in modo analogo.
23.4 L’orario di lavoro in vigore nell’azienda deve essere affisso nell’officina in luogo ben visibile. Le pause regolamentari non valgono come orario di lavoro.
23.5 Il tempo di lavoro comincia con l’inizio del lavoro stesso sul posto di lavoro. Il tempo necessario a lavarsi e cambiarsi non vale come durata del lavoro.
23.6 La vigilia dei giorni festivi legali il lavoro termina al più tardi alle ore 17.00.
Art. 24 Ritardo, interruzione,
abbandono anticipato del lavoro
24.1 Il lavoratore è tenuto a recuperare le ore di lavoro perse se:
– arriva in ritardo al lavoro per colpa sua;
– interrompe il lavoro senza motivo valido o lascia il lavoro anzitempo.
24.2 Se il tempo di lavoro non viene recuperato il datore di lavoro può procedere ad una deduzione salariale corrispondente.
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Art. 25 Lavoro di recupero
25.1 Datore di lavoro e lavoratori possono accordarsi per effettuare del lavoro di recupero, per poter compensare giorni liberi non remunerati (ponti). I giorni da compensare, che sono prevedibili per l’anno civile, devono essere fissati per iscritto.
25.2 Ogni nuovo lavoratore assunto deve essere informato di questa regolamentazione.
Egli deve accettare la modifica della durata del lavoro e prestare le ore di recupero mancanti o compensarle con una riduzione delle vacanze o del salario. Se il rapporto di lavoro non è durato tutto l’anno, alla partenza del lavoratore bisogna effettuare un conteggio. La differenza dev’essere saldata con vacanze oppure salario (senza indennità).
25.3 Se per ragioni di malattia, infortunio o servizio militare obbliga- torio un lavoratore non può beneficiare delle ore di lavoro che ha recuperato in precedenza, egli potrà farlo in data ulteriore, dopo essersi accordato con il datore di lavoro.
Art. 26 Ore straordinarie, ore supplementari, lavoro
notturno, domenicale e nei giorni festivi/indennità
26.1 Le ore straordinarie e quelle supplementari vengono compensate unicamente se sono state ordinate dal datore di lavoro, rispetti- vamente dal suo rappresentante, oppure riconosciute in seguito come tali.8)
a) Ore straordinarie
26.2 È considerato lavoro straordinario quello che supera la durata del lavoro fissata a livello d'azienda secondo l'art. 23.1 CCL, fino ad un limite di 50 ore settimanali. Le ore straordinarie devono essere compensate con tempo libero di uguale durata al massimo entro i primi sei mesi dell'anno civile seguente. Un'eventuale compen- sazione in denaro viene effettuata in base alla prassi aziendale. D’intesa con l’intero personale o con i suoi rappresentanti, le aziende hanno la possibilità di fissare la durata del lavoro (durata normale del lavoro) fino a un massimo di 42 ore settimanali, au- mentando di conseguenza i giorni di vacanza (conformemente al- l’art. 27).
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b) Ore supplementari
26.3 Sono considerate ore supplementari di lavoro quelle che supera- no la durata massima del lavoro fissata dalla legge, pari a 50 ore settimanali. Le ore supplementari devono essere compensate in primo luogo con tempo libero di uguale durata al massimo entro i primi sei mesi dell’anno civile seguente. Se ciò non è possibile, tali ore supplementari vengono pagate al lavoratore con un’in- dennità del 25%.12)
c) Lavoro notturno
26.4 E’considerato lavoro notturno quello effettuato tra le ore 23.00 e le ore 06.00. Deroghe nell’ambito della Legge sul lavoro sono per- messe. L’indennità di salario per il lavoro notturno è pari al 50%. Il lavoro notturno temporaneo inferiore a 25 notti per anno civile è pagato con un’indennità del 50%.13)
In caso di lavoro notturno periodico o regolare ricorrente pari o superiore a 25 notti per anno civile, i lavoratori hanno diritto ad un supplemento di tempo libero pari al 10% del lavoro notturno da loro effettivamente svolto.13)
d) Lavoro domenicale e nei giorni festivi
26.5 E’considerato lavoro domenicale e nei giorni festivi quello effet- tuato la domenica e nei giorni festivi fissati in base al diritto can- tonale oppure federale, dalle ore 23.00 alle ore 23.00. Il lavoro svolto di domenica e nei giorni festivi deve essere pagato con un’indennità del 50%.14)
26.6 Le ore lavorative effettuate di domenica o in un giorno festivo (art.
26.5 CCL) devono essere compensate con un supplemento di tem- po libero pari al 50% nel corso della settimana seguente. Inoltre ri- mangono applicabili le disposizioni della legge sul lavoro (LL), in particolare il supplemento salariale del 50 per cento.
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Art. 27 Vacanze, durata delle vacanze
La durata delle vacanze per anno civile è pari a: (in giorni lavorativi) | con 41 ore settimanali | con 42 ore settimanali |
fino a 20 anni compiuti | 25 | 30 |
dopo il compimento dei 20 anni | 20 | 25 |
dopo il compimento dei 50 anni | 25 | 30 |
dopo il compimento dei 60 anni ed almeno 5 anni di servizio nell'azienda | 30 | 35 |
27.1
27.2 Il diritto alle vacanze è calcolato a partire dal mese seguente il compimento degli anni.
Art. 28 Godimento delle vacanze,
riduzione del diritto alle vacanze
28.1 I giorni festivi remunerati vengono pagati come giorni festivi e non sono dunque considerati come giorni festivi percepiti.
28.2 Il datore di lavoro deve versare al lavoratore il salario totale rela- tivo al periodo delle vacanze.15)
28.3 Le vacanze vengono calcolate e prese in base all’anno civile.
28.4 Se dovessero subentrare delle circostanze che hanno per conse- guenza la perdita o la riduzione del diritto alle vacanze, quando le stesse sono già state concesse, il datore di lavoro ha il diritto di chiedere la restituzione dell’indennità di vacanza versata in più oppure di dedurla dal salario.
28.5 Il datore di lavoro, d’accordo con il lavoratore, fissa la data delle vacanze con almeno tre mesi di anticipo. Bisogna tener conto sia degli interessi dell’azienda, sia di quelli del lavoratore. Una volta stabilita la data delle vacanze, è possibile spostarla soltanto in via eccezionale se esiste un motivo valido ed unicamente previo esplicito accordo tra datore di lavoro e lavoratore.16)
28.6 Se il lavoratore è impedito di lavorare per motivi come malattia, in- fortunio, adempimento di un obbligo legale o di una funzione pub- blica, servizio militare obbligatorio, la durata delle vacanze non sa- rà ridotta se la durata complessiva delle assenze è inferiore a due mesi per anno civile. Ulteriori assenze danno luogo ad una ridu- zione calcolata pro rata, anche se contano solo i mesi interi.17)
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28.7 In caso di assenza dovuta a gravidanza oppure maternità, le vacan- ze non possono venir ridotte se l’assenza dura meno di tre mesi. Qualora l’assenza superi complessivamente i tre mesi, le vacanze possono essere ridotte di 1/12 a partire dal terzo mese completo di assenza, rispettivamente pro rata per i mesi incompleti, anche se contano solo i mesi interi.18)
28.8 Le vacanze non possono essere compensate con prestazioni in denaro o altri vantaggi. In caso di scioglimento del rapporto di lavoro il lavoratore ha il diritto di usufruire, durante il periodo di disdetta, delle vacanze che ancora gli spettano. Se tuttavia il rapporto di lavoro cessa prima della concessione delle vacanze che gli spettano, il lavoratore ha diritto ad un’indennità corri- spondente.15)
Art. 29 Giorni festivi
29.1 Quando il lavoratore percepisce i giorni festivi fissati dal diritto cantonale non vi è alcuna trattenuta sul salario. Ciò vale per otto giorni festivi cantonali all’anno e per il giorno del 1° agosto, pur- chè cadano in un giorno lavorativo.
29.2 I giorni festivi indennizzabili che cadono durante assenze dovute a malattia o infortunio, non possono essere né compensati né recuperati.
Se i giorni festivi indennizzabili cadono durante le vacanze, allora essi possono essere compensati.
29.3 I giorni festivi vengono fissati in base alle disposizioni legali cantonali.19)
29.4 Eventuali ulteriori giorni festivi o di riposo devono essere re- cuperati in precedenza o a posteriori oppure possono essere pareggiati con ferie o ore straordinarie.
29.5 Il datore di lavoro può esigere il recupero anticipato o posticipa- to delle ore perse durante i giorni festivi non remunerati, rispettivamente pareggiarle con ferie oppure con ore straordi- narie.
29.6 A richiesta dei lavoratori, il 1° maggio è concesso, purchè non sia già dichiarato giorno festivo cantonale, interamente o parzial- mente quale giorno festivo non remunerato.
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Art. 30 Indennità per giorni festivi
30.1 Per i lavoratori a salario mensile le indennità per giorni festivi sono comprese nel salario. L’indennità per giorni festivi è calcolata, per i lavoratori a salario orario, sia sulla base del salario orario con- trattuale normale che sulle ore normali di lavoro non effettuate.20)
30.2 L’indennità per giorni festivi non è dovuta:
a) se il giorno festivo cade di domenica o di sabato non lavorativo;
b) se il lavoratore non si presenta al lavoro, senza motivo valido, il giorno prima o il giorno dopo quello festivo cantonale;
c) se il lavoratore percepisce un’indennità giornaliera da una cassa malati o dalla SUVA.
Art. 31 Pensionamento flessibile
31.1 Allo scopo di proteggere i lavoratori più anziani da licenziamenti con motivazioni economiche e da sovraccarichi fisiologici, il lavoratore ed il datore di lavoro possono prendere accordi, basandosi su questo CCL, per un pensionamento flessibile.
31.2 In tal caso bisogna attenersi alle disposizioni seguenti:
a) Il pensionamento flessibile è possibile dal compimento del 58° anno d’età.
b) L’entrata in vigore di un pensionamento flessibile deve essere conclusa tra lavoratore e datore di lavoro per iscritto con 3 mesi di anticipo.
c) Tramite il pensionamento flessibile il lavoratore può diminui- re la durata del proprio lavoro. Questa riduzione della durata del lavoro può essere effettuata in modo scalare, aumentan- dola col passare degli anni.
d) Il pensionamento flessibile comporta una diminuzione pro- porzionale del salario del lavoratore e dev’essere concordata per iscritto.
e) L’ufficio della CPN può essere consultato.
Pensionamento flessibile
31.3 Le parti contraenti convengono che durante il periodo di validità del contratto vengano condotti negoziati tesi a disciplinare l’introduzio- ne di una soluzione di pensionamento anticipato connessa all’attua- le modello Resor o di un modello di pensionamento anticipato tra- mite un’altra fondazione per il pensionamento flessibile.
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Art. 32 Assenze
32.1 I lavoratori hanno diritto all’indennizzo delle seguenti assenze, purchè avvengano in un giorno lavorativo:
a) 2 giorni per il proprio matrimonio*
b) 1 giorno in caso di nascita di un figlio del lavoratore*
c) 1 giorno in caso di matrimonio di un figlio
d) 3 giorni in caso di decesso del coniuge, di un figlio, figliastro o figlio adottivo
e) 1 giorno per il decesso di un fratello o sorella, dei
genitori, suoceri, nonni, nipoti o del genitore sosti- tutivo nelle famiglie allargate.
f) 1 giorno all’anno per il trasloco della propria economia domestica, purchè il rapporto di lavoro non sia stato disdetto
g) 1 giorno in caso di giornata d’informazione
per l’arruolamento. Il tempo ulteriormente necessario è rimborsato dall’IPG
h) 1/2 giorno in caso di riforma militare.
* Le assenze inerenti l’art. 32.1 lettere a) e b) CCL che cadono in un giorno non lavorativo possono essere recuperate.
32.2 Le assenze di breve durata (per es. visita medica, dentista, visita presso un ufficio amministrativo, ecc.) non vengono remunerate ma possono essere compensate.
Art. 33 Impedimento in caso di adempimento
di una funzione pubblica
33.1 Se un lavoratore, d’accordo con il datore di lavoro, esercita una funzione pubblica, egli ha diritto al versamento del salario per le ore di lavoro perse. Il pagamento del salario sarà concordato fra datore di lavoro e lavoratore. In questo accordo si terrà conto anche dell’indennità percepita dal lavoratore per l’adempimento della funzione pubblica.
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Salari, indennità
Art. 34 Salario
Art. 35 Pagamento del salario Art. 36 Salari minimi
Art. 37 Trattative salariali Art. 38 Indennità di fine anno
Salari, indennità
Art. 39 Indennità per lavoro fuori sede
Art. 34 Salario
34.1 Datore di lavoro e lavoratore concordano il salario su base oraria o mensile.
34.2 Il salario orario o quello mensile risulta dalla divisione del salario annuo (senza indennità di fine anno) per le ore di lavoro concor- date, in base alla tabella seguente:
ore annue | ore mensili | ore settimanali |
2132 | 177,7 | 41 |
2184 | 182 | 42 |
In base a 12 salari mensili uguali è possibile effettuare la com- pensazione delle ore di lavoro per un periodo di un anno (ai sensi dell’art. 23.1 CCL).
34.3 Il salario orario risulta dalla divisione del salario annuo per la durata annua del lavoro fissata a 2132 ore. (vedi appendice 6)
34.4 Per il conteggio dell’indennità sostitutiva, rispettivamente per quello delle trattenute sul salario (ad es. giorni di carenza per infortunio, malattia, vacanze, giorni festivi, assenze, ecc.), viene utilizzata come base di calcolo la durata media del lavoro quoti- diano, in base all’art. 23.1 CCL.
34.5 Ogni lavoratore riceve mensilmente un conteggio delle ore e alla fine dell’anno un conteggio finale delle ore di lavoro effettuate. E’ possibile riportare all’anno che segue un massimo di 50 ore lavorative in più o in meno.
34.6 Se il conteggio finale di un lavoratore indica un’eccedenza di oltre 50 ore supplementari (calcolate in base alla durata annuale del lavoro), il datore di lavoro ed il lavoratore concordano, dietro osservanza dell’art. 26.2 CCL, se compensarle oppure retribuirle.
34.7 Se il conteggio finale di un lavoratore indica un deficit di più di 50 ore, le parti si accordano per stabilirne il pareggio.21)
34.8 Se un lavoratore lascia l’azienda durante l’anno corrente, viene compilato un conteggio finale relativo al periodo dal 1° gennaio, rispettivamente dalla data di assunzione, al momento dell’uscita.
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34.9 Qualora il conteggio indichi un deficit di ore per colpa dello stes- so lavoratore, le ore mancanti possono essere compensate durante il periodo di disdetta, altrimenti è possibile effettuare una trattenuta sul salario.
34.10 Se il deficit di ore lavorative, risultante da un ordine del datore di lavoro, non può essere pareggiato entro la data di partenza del lavoratore, esso andrà a carico del datore di lavoro (ritardo d’accettazione).21)
Salario in caso di impedimento al lavoro
34.11 Se al posto del salario vengono corrisposte prestazioni sostituti- ve, in caso di impedimento al lavoro il versamento non dovrà su- perare l’importo che il lavoratore percepirebbe in caso di presta- zione lavorativa. A tale proposito va considerata la differenza tra le trattenute in caso di prestazione lavorativa e quelle in caso di impedimento al lavoro, segnatamente i contributi non versati al- le assicurazioni sociali in caso di impedimento al lavoro.
Art. 35 Pagamento del salario
35.1 Il salario è versato al lavoratore ad intervalli regolari, in moneta legale, al più tardi l’ultimo giorno lavorativo del mese, con conteggio dettagliato, in contanti durante l’orario di lavoro o tramite versamento tempestivo sul suo conto corrente bancario o postale. In ogni caso il lavoratore deve poter disporre del suo salario alla fine del mese.22)
Art. 36 Salari minimi
36.1 Le parti contraenti stabiliscono i salari minimi contrattuali. Essi vengono fissati annualmente in un accordo supplementare (cfr. appendice 8).
36.2 Ogni anno – al più tardi in novembre – le parti contraenti delibe- rano su eventuali adeguamenti dei salari minimi e distribuiscono ai loro membri l’accordo supplementare (appendice 8) rivisto e corretto. Questo costituisce parte integrante del CCL.
36.3 Per i lavoratori con capacità lavorativa ridotta, o che non adem- piono tutte le condizioni (formazione, lingua, ecc.) necessarie ad una prestazione completa, si può fissare un salario inferiore ai minimi contrattuali. E’ però necessario un accordo scritto tra datore di lavoro e lavoratore, dove siano specificati i motivi della
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prestazione ridotta. Questo accordo speciale dev’essere sottoposto alla CPN.
36.4 I salari minimi per il cantone di Ginevra vengono stabiliti dalle parti contraenti del cantone di Ginevra. Questi salari minimi devono corrispondere al minimo alle disposizioni secondo l’appendice 8 del CCL.
Art. 37 Trattative salariali
37.1 Le parti contraenti il CCL stabiliscono di negoziare ogni anno, al più tardi nel mese di novembre, gli eventuali adeguamenti salariali la cui entrata in vigore è fissata per l’inizio dell’anno successivo.
37.2 Le trattative verteranno sui punti seguenti:
a) situazione economica
b) situazione del mercato
c) situazione del mercato del lavoro
d) cambiamenti intervenuti nell’ambito sociale e criteri analoghi
e) evoluzione dell’indice dei prezzi al consumo dall’ultima tratta- tiva salariale.
Gli adeguamenti salariali che risultano dalle trattative in base all’art. 37 CCL vengono fissati in un accordo supplementare (appendice 8). Esso fa parte integrante del presente CCL.
37.3 Le parti contraenti del cantone di Ginevra regolano gli adegua- menti salariali nel loro cantone autonomamente. Il risultato delle trattative deve corrispondere al minimo alle disposizioni secondo l’appendice 8 del CCL.
Art. 38 Indennità di fine anno
38.1 Il datore di lavoro deve versare al lavoratore, al più tardi nel me- se di dicembre, un’indennità di fine anno pari al 100% del salario mensile medio.
38.2 Come base di calcolo si considera il salario medio di base men- sile, rispettivamente il salario orario medio, moltiplicato per le ore di lavoro normali. L’indennità di fine anno si intende non comprensiva di altre indennità, come gli assegni per i figli, quel- le per il lavoro straordinario, ecc.
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38.3 L’indennità di fine anno è sottoposta alle consuete trattenute per le assicurazioni sociali.23)
38.4 Se il rapporto di lavoro è iniziato nel corso dell’anno civile osi è concluso nel rispetto dei termini legali di disdetta (fatta ecce- zione per il licenziamento per causa grave), I’indennità di fine anno è calcolata pro rata temporis. In questo caso contano solo i mesi interi.
38.5 Durante il periodo di prova non sussiste alcun diritto all’indenni- tà di fine anno.
38.6 Se il lavoratore, d’accordo con il datore di lavoro, beneficia di un congedo non pagato, l’indennità di fine anno viene ridotta proporzionalmente.
Art. 39 Indennità per lavoro fuori sede
39.1 I lavoratori che devono svolgere lavori fuori sede hanno diritto all’indennizzo di tutte le spese.24)
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Prestazioni sociali
Art. 40 Assegni per i figli e familiari
Art. 41 Pagamento del salario in caso di malattia, assicurazione per l’indennità giornaliera
Art. 42 Condizioni di assicurazione
Art. 43 Pagamento del salario in caso di infortunio
Art. 44 Pagamento del salario in caso di servizio militare, civile e di protezione civile
Art. 45 Diritto al salario in caso di decesso del lavoratore
Prestazioni sociali
Art. 46 Diritto al salario in caso di decesso del datore di lavoro
Art. 40 Assegni per i figli e familiari
40.1 I lavoratori ricevono con il salario anche gli assegni per i figli e/o la famiglia in base alle disposizioni legali.
Art. 41 Pagamento del salario in caso di malattia,
assicurazione per l’indennità giornaliera
41.1 Il lavoratore ha diritto al salario, rispettivamente alle prestazioni sostitutive del salario, a partire dal primo giorno di malattia. Il datore di lavoro deve assicurare collettivamente i lavoratori se- condo la LAMal per un’indennità giornaliera del salario (senza assegni per i figli) perso durante la malattia, la gravidanza e il par- to, tenuto conto della normale durata contrattuale del lavoro. I premi dell’assicurazione collettiva per perdita di guadagno sono a carico, in parti uguali, del datore di lavoro e del lavoratore.
Art. 42 Condizioni di assicurazione
42.1 Le condizioni di assicurazione prevedono quanto segue:
a) indennità giornaliere quale prestazione sostitutiva del salario del datore di lavoro nella misura dell’80% del salario contrat- tuale normale, inclusa l’indennità di fine anno (senza spese), dall’inizio della malattia o dopo il periodo di differimento;
b) indennità giornaliere versate durante 720 giorni nello spazio di 900 giorni consecutivi (calcolate a partire dal primo giorno di malattia). Nel caso di assicurazione d’indennità giornaliera con prestazioni differite, per il calcolo dei 720 giorni si tiene conto anche dei giorni che sono stati rimborsati dal datore di lavoro prima dell’inizio del versamento di prestazioni da parte dell’assicurazione;
c) in caso di incapacità parziale al lavoro, pari ad almeno il 50%, l’indennità giornaliera viene corrisposta proporzionalmente;
d) gravidanza e parto (remunerati conformemente alla legge federale sull’assicurazione maternità);
e) possibilità per il lavoratore di aderire senza interruzione, dopo le dimissioni dall’assicurazione collettiva, all’assicurazione individuale. L’età del dipendente al momento della affiliazione all’assicurazione collettiva deve essere mantenuta e non biso- gna formulare nuove riserve. L’assicurazione individuale deve
53
coprire almeno le stesse prestazioni e ciò sia in merito all’am- montare delle indennità giornaliere che circa la durata del diritto alle prestazioni. Il datore di lavoro deve informare per iscritto la persona assicurata circa il suo diritto di passaggio all’assicurazione individuale.
f) per le riserve già esistenti, l’assicurazione deve garantire almeno una copertura secondo l’art. 324a CO.
42.2 Tutto il personale aderente al presente contratto collettivo deve essere assicurato.
42.3 Possono essere scelte unicamente assicurazioni che sottostanno all’accordo sul libero passaggio nelle assicurazioni collettive per l’indennità giornaliera concluso tra l’Associazione delle assicura- zioni malattia ed infortuni private ed il Concordato delle casse malati svizzere (CCMS).
42.4 Le prestazioni di cui agli articoli 41 e 42 CCL sono considerate come pagamento del salario ai sensi dell’art. 324a CO.
42.5 Si consiglia al lavoratore di assicurare privatamente la differenza tra le prestazioni sostitutive del salario, secondo l’art. 42 CCL, ed il salario mensile lordo totale.
42.6 Ai datori di lavoro si raccomanda di stipulare l’assicurazione presso l’«Assicurazione malattia paritetica nel ramo della tec- nica della costruzione APA»*.
* APA, Xxxxx Xxxxxx-Xxx 0, 0000 Xxxxxxx, Tel. x00 (0)00 000 00 00, xxx@xxxxxxx.xx, xxx.xxxxxXxxxxxx.xx/xxx
42.7 Il lavoratore deve informare immediatamente il datore di lavoro in caso di impedimento a lavorare. Se la sua assenza è dovuta a malattia o infortunio il lavoratore deve fornire, conformemente alle istruzioni aziendali, al datore di lavoro, a partire dal terzo giorno di impedimento, un certificato medico. Il datore di lavoro può richiedere che il certificato medico venga rilasciato da un medico di fiducia.
Art. 43 Pagamento del salario in caso di infortunio
a) Assicurazione infortuni professionali
43.1 ll dipendente è assicurato contro gli infortuni presso la SUVA.25)
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43.2 Con riserva dell’art. 43.1 CCL, il datore di lavoro è liberato dalI’ob- bligo di pagamento del salario in caso di infortunio.
43.3 Il datore di lavoro prende a carico il pagamento del salario nella misura dell’80% il giorno dell’infortunio e i seguenti due giorni, poichè questi non sono assicurati dalla SUVA.
43.4 Nel caso in cui le prestazioni della SUVA vengano ridotte o xxxxx- xxxx in quanto l’infortunio è attribuito a comportamento colpevo- le o a rischi e pericoli straordinari, anche le prestazioni dovute dal datore di lavoro secondo il art. 43.3 CCL saranno ridotte nella stessa misura.
43.5 I premi dell’assicurazione infortuni professionali SUVA sono a carico del datore di lavoro.26)
43.6 L’assicurazione cessa il suo effetto dopo il 30° giorno seguente quello in cui ha fine il diritto salariale.27)
43.7 L’assicurazione cessa il suo effetto anche dopo il 30° giorno seguente quello in cui ha fine il diritto ad almeno mezzo salario.27)
b) Assicurazione infortuni non professionali
43.8 I premi dell’assicurazione infortuni non professionali sono a carico del lavoratore.26)
43.9 Il datore di lavoro si assume il pagamento del salario nella misu- ra dell’80% il giorno dell’infortunio e i due giorni successivi, poiché questi non sono assicurati dalla SUVA.
43.10L’assicurazione cessa il suo effetto dopo il 30° giorno seguente quello in cui ha fine il diritto salariale.27)
43.11L’assicurazione cessa il suo effetto anche dopo il 30° giorno seguente quello in cui ha fine il diritto ad almeno mezzo salario.27)
43.12Se l’assicurazione infortuni non professionali cessa il suo effetto per una delle ragioni citate all’art. 43.10 oppure 43.11 CCL, il lavo- ratore ha la possibilità di concludere, prima del termine di questa assicurazione, un’assicurazione convenzionale presso la SUVA.27)
43.13Il datore di lavoro deve informare il lavoratore non appena cessa il suo obbligo diretto di pagare il salario (cfr. art. 43.10 CCL) o se quest’ultimo è sceso al di sotto del 50% del salario normale (cfr. art. 43.11 CCL).
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Art. 44 Pagamento del salario in caso di servizio militare,
civile e di protezione civile
44.1 Durante il servizio militare svizzero obbligatorio il lavoratore riceve, dietro presentazione dell’attestato dei giorni di servizio, le indennità seguenti:
durante la scuola reclute come recluta:
a) per i celibi senza obbligo di mantenimento 50% del salario;
b) per i coniugati e i celibi con obbligo di mantenimento 80% del salario;
durante gli altri periodi di servizio nel corso di un anno:
c) fino ad un massimo di 4 settimane per anno civile 100% del salario;
d) per gli ulteriori periodi di servizio 80% del salario.
I datori di lavoro possono far dipendere il versamento di tale pre- stazione – per il servizio militare di durata superiore ad un mese all’anno – dall’impegno, da parte del lavoratore, di proseguire il rapporto di lavoro per almeno altri sei mesi dopo il servizio mili- tare.
e) Militari in ferma continuata
I militari in ferma continuata percepiscono l’intero salario per un mese. In seguito ricevono le prestazioni della assicurazione per perdita di guadagno.
44.2 Le indennità legali per perdita di guadagno secondo le disposi- zioni dell’IPG spettano al datore di lavoro nella misura in cui non superino il salario pagato durante il servizio militare, quello civile oppure di protezione civile.
44.3 E’ considerato servizio militare obbligatorio svizzero ogni servi- zio prestato nell’esercito, nel servizio militare femminile e nella protezione civile, per il quale viene corrisposta un’indennità per perdita di guadagno (IPG) e che non sia espressamente designa- to come servizio volontario. La CPN mette a disposizione, su richiesta, un foglio di istruzioni.
44.4 Il presente regolamento è valido per il servizio militare in tempo di pace. In caso di servizio militare attivo restano riservati accordi da definire.
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Art. 45 Diritto al salario in caso di decesso del lavoratore
45.1 Con la morte del lavoratore il rapporto di lavoro si estingue.28)
45.2 Il datore di lavoro deve tuttavia pagare il salario per un altro mese a contare dal giorno della morte e, se il rapporto di lavoro è durato più di cinque anni, per altri due mesi, purchè il lavoratore lasci il coniuge o figli minorenni o, in mancanza di questi eredi, altre persone verso le quali adempiva un obbligo di assistenza.28)
Art. 46 Diritto al salario in caso di decesso
del datore di lavoro
46.1 Con la morte del datore di lavoro il rapporto di lavoro passa agli eredi; le disposizioni concernenti il trasferimento del rapporto di lavoro nel caso di trasferimento dell’azienda sono applicabili per analogia.29)
46.2 Il rapporto di lavoro stipulato essenzialmente in considerazione della persona del datore il lavoro si estingue con la morte di que- st’ultimo; il lavoratore può chiedere tuttavia un equo risarcimen- to per il danno derivatogli dalla fine prematura del rapporto di lavoro.29)
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Disdetta
Art. 47 Periodo di prova
Art. 48 Disdetta ordinaria, termini di disdetta Art. 49 Disdetta abusiva
Art. 50 Disdetta in tempo inopportuno, divieto di disdetta Art. 51 Disdetta con effetto immediato del rapporto di lavoro,
Disdetta
mancato inizio dell’impiego
Art. 47 Periodo di prova
47.1 E’considerato tempo di prova il primo mese di lavoro. Datore di lavoro e lavoratore possono convenire, con accordo scritto, un periodo di prova più lungo. Esso non può comunque superare i tre mesi.30)
47.2 Il periodo di prova, se viene effettivamente ridotto in seguito a malattia, infortunio o adempimento di un obbligo legale non as- sunto volontariamente, è prolungato di un periodo equivalente.31)
Art. 48 Disdetta ordinaria, termini di disdetta
48.1 Un rapporto di lavoro di durata indeterminata può essere disdetto da entrambe le parti contraenti.32)
48.2 La disdetta è da inoltrare per iscritto e deve pervenire al destina- tario al più tardi entro l’ultimo giorno lavorativo prima dell’inizio del periodo di disdetta.
48.3 La parte che dà la disdetta deve, a richiesta dell’altra, motivarla per iscritto.33)
48.4 Termini di disdetta:
Durante il tempo di prova il rapporto di lavoro può essere disdetto in ogni momento, con preavviso di sette giorni.34)
Il rapporto di lavoro può essere disdetto in ogni momento per la fine di un mese, rispettando i termini seguenti: 35)
– nel 1° anno di servizio con preavviso di 1 mese
– dal 2°al 9°anno di servizio incluso con preavviso di due mesi
– dal 10° anno di servizio con preavviso di tre mesi.
48.5 Se dopo la fine del tirocinio il rapporto di lavoro continua presso la medesima azienda, ai fini del calcolo del periodo di disdetta gli anni di apprendistato valgono come anni di servizio.35)
48.6 Con il raggiungimento dell’età di pensionamento, il rapporto di lavoro si conclude automaticamente.
Art. 49 Disdetta abusiva
49.1 Conformemente all’art. 336 CO, la disdetta del rapporto di lavoro è abusiva se data: 36)
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a) per una ragione intrinseca alla personalità del destinatario, salvo che tale ragione sia connessa al rapporto di lavoro opre- giudichi in modo essenziale la collaborazione nell’azienda;
b) perchè il destinatario esercita un diritto costituzionale, salvo che tale esercizio leda un obbligo derivante dal rapporto di lavoro o pregiudichi in modo essenziale la collaborazione nelI’azienda;
c) soltanto per vanificare l’insorgere di pretese del destinatario derivanti dal rapporto di lavoro;
d) perchè il destinatario fa valere in buona fede pretese derivanti dal rapporto di lavoro;
e) perchè il destinatario presta servizio militare obbligatorio svizzero, servizio civile, servizio di protezione civile, servizio militare femminile o servizio della Croce Rossa o adempie un obbligo legale non assunto volontariamente.
49.2 La disdetta da parte del datore di lavoro è inoltre abusiva se data: 37)
a) per l’appartenenza o la non appartenenza del lavoratore a un’associazione di lavoratori o per il legittimo esercizio di un’attività sindacale da parte del lavoratore;
b) durante il periodo nel quale il lavoratore è nominato membro di una rappresentanza del personale aziendale o in un’istitu- zione legata all’impresa ed il datore di lavoro non può provare che aveva un motivo giustificato di disdetta.
Art. 50 Disdetta in tempo inopportuno, divieto di disdetta
a) Da parte del datore di lavoro
50.1 Dopo il tempo di prova, il datore di lavoro non può disdire il rapporto di lavoro, conformemente all’art. 336 c CO: 38)
a) quando il lavoratore presta servizio militare obbligatorio svizzero, servizio civile, servizio di protezione civile, servizio militare femminile o servizio della Croce Rossa e, quando il servizio dura più di undici giorni, nelle quattro settimane che lo precedono e lo seguono;
b) quando il lavoratore è impedito di lavorare, in tutto o in parte, a causa di malattia o infortunio non imputabili a sua colpa, per 30 giorni nel primo anno di servizio, per 90 giorni dal secondo anno di servizio al quinto compreso e per 180 giorni dal sesto anno di servizio;
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c) durante la gravidanza e nelle 16 settimane dopo il parto di una lavoratrice;
d) quando, con il consenso del datore di lavoro, il lavoratore par- tecipa ad un servizio nell’ambito dell’aiuto all’estero ordinato- gli dall’autorità federale competente.
50.2 La disdetta data durante uno dei periodi stabiliti all’art. 50.1 CCL è nulla. Se essa è invece data prima, ma il termine di disdetta non è ancora giunto a scadenza, questo è sospeso e riprenderà a decorrere soltanto dopo la fine del periodo.39)
50.3 Se per la cessazione del rapporto di lavoro vale un giorno fisso, come la fine di un mese o di una settimana lavorativa, che non coincide con la scadenza del termine prorogato di disdetta, que- sto è protratto fino al giorno fisso immediatamente successivo.40)
b) Da parte del lavoratore
50.4 Dopo il tempo di prova il lavoratore non può disdire il rapporto di lavoro se un suo superiore, di cui è in grado di assumere le fun- zioni, oppure il datore di lavoro stesso è, alle condizioni indicate all’art. 50.1 lettera a) CCL, impedito di esercitare la sua attività e tale attività dev’essere assunta dal lavoratore finchè dura l’impe- dimento.41)
50.5 Gli articoli 50.2 e 50.3 CCL sono applicabili per analogia.42)
Art. 51 Disdetta con effetto immediato
del rapporto di lavoro, mancato inizio dell’impiego
51.1 Il datore di lavoro ed il lavoratore possono in qualsiasi momento recedere immediatamente dal rapporto di lavoro per cause gra-
vi. A richiesta dell’altra parte, la risoluzione immediata dev’esse- re motivata in forma scritta.43)
51.2 Il lavoratore licenziato immediatamente senza una causa grave ha diritto a quanto avrebbe guadagnato se il rapporto di lavoro fosse cessato alla scadenza del termine di disdetta o col decorso della durata determinata dal contratto.44)
51.3 ll dipendente deve lasciar dedurre quanto ha risparmiato in seguito alla cessazione del rapporto di lavoro e ha guadagnato con altro lavoro o omesso intenzionalmente di guadagnare.45)
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51.4 Il giudice può obbligare il datore di lavoro a versare al dipenden- te un’indennità che egli stabilisce secondo il suo libero arbitrio tenendo conto di tutte le circostanze. Tale indennità non può pe- rò superare l’equivalente di sei mesi di salario del dipendente.46)
51.5 Se il lavoratore, senza una causa grave, non inizia o abbandona senza preavviso l’impiego, il datore di lavoro ha diritto ad un’in- dennità corrispondente ad un quarto del salario mensile; egli ha inoltre diritto al risarcimento di ulteriori danni.47)
51.6 Se il datore di lavoro non ha subito alcun danno o ha subito un danno inferiore all’indennità prevista nel capoverso precedente, il giudice può ridurre l’indennità secondo il suo libero arbitrio.48)
51.7 Il diritto all’indennità, se non si estingue per compensazione, dev’essere fatto valere per azione giudiziaria o esecuzione entro trenta giorni dal mancato inizio o dall’abbandono dell’impiego, sotto pena di perenzione.49)
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Disposizioni finali
Art. 52 Diminuzione del lavoro, assicurazione disoccupazione Art. 53 Principio delle condizioni più favorevoli/tutela
dei diritti acquisiti
Disposizioni finali
Art. 54 Formulazione del contratto ed informazione Art. 55 Pubblicazione in varie lingue
Art. 52 Diminuzione del lavoro,
assicurazione disoccupazione
52.1 I lavoratori hanno diritto di scegliere liberamente l’ufficio di pagamento delle indennità di disoccupazione. In caso di orario ridotto e di disoccupazione parziale sono a disposizione delle parti contraenti, per la riscossione delle indennità di disoccupa- zione, i seguenti uffici di pagamento:
– Sindacato Unia, Segreteria centrale, Xxxxxxxxxxxxxxx 00, 0000 Xxxxx 00
– Sindacato Xxxx, Xxxxxxxxxxxx 0, Xxxxxxx xxxxxxx, 0000 Xxxxx
52.2 Non appena si prospetta una mancanza di lavoro tale da richiedere una riduzione della durata del lavoro, le misure da adottare – comprese quelle aventi effetti riduttivi delle condi- zioni di lavoro – dovranno essere discusse tra la direzione ed i rappresentanti dei lavoratori o, nelle piccole aziende, con i lavoratori sottoposti al CCL, con contemporanea informazione delle parti contraenti. In particolare, le parti contraenti devono essere informate tempestivamente in caso di una riduzione della durata del lavoro settimanale oppure in previsione della chiusura dell’azienda.
52.3 L’informazione dovrà essere la più completa possibile ed indica- re i motivi che costringono il datore di lavoro a ridurre la durata del lavoro, rispettivamente a chiudere l’azienda; dovrà pure elencare le misure previste ed il lasso di tempo in cui verranno realizzate.
52.4 Dovranno essere adottate le misure che danneggiano il meno possibile i lavoratori e che meglio servono alla ripresa economica dell’azienda.
52.5 La CPN e le segreterie delle parti contraenti sono a disposizione delle aziende e dei lavoratori sottoposti al contratto per una consulenza in merito alle misure da adottare.
Art. 53 Principio delle condizioni più favorevoli/tutela
dei diritti acquisiti
53.1 Al momento dell’assunzione, il datore di lavoro deve consegnare al lavoratore una copia del presente CCL, ciò vale anche nel caso di passaggio da apprendista a lavoratore.
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53.2 Prestazioni superiori accordate fino ad oggi ai lavoratori – esclu- se le prestazioni fornite volontariamente – non possono essere ridotte con l’entrata in vigore del presente CCL.
53.3 Se un datore di lavoro aderisce all’USIC deve consegnare ad ogni lavoratore, contro ricevuta, una copia del CCL.
Art. 54 Formulazione del contratto ed informazione
54.1 Il testo del presente contratto è stato redatto dai rappresentanti delle parti contraenti.
54.2 Eventuali cambiamenti di redazione, così come la comunicazione di adeguamenti salariali annuali e la variazione dei salari minimi (appendice 8) vengono pubblicati con accordi supplementari.
Art. 55 Pubblicazione in varie lingue
55.1 Il presente CCL e le relative appendici vengono pubblicate in lingua tedesca, francese ed italiana. Per qualsiasi difficoltà e problema d’interpretazione fa stato il testo in lingua tedesca.
00
Xxxxxxxx, Xxxxx, Xxxxx, dicembre 2017
Per l’Unione Svizzera dei Carrozzieri (USIC)
Il presidente centrale L’amministratore delegato Xxxxx Xxxx Xxxxxx Xxxxxxx
Per il Sindacato Unia
La presidente Il co-vicepresidente Il responsabile del ramo Xxxxx Xxxxxx Xxxx Xxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx
Per il Sindacato SYNA
Il presidente Il responsabile del ramo
Xxxx Xxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxx
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Appendici
Appendici
Appendice 1
Statuti dell’associazione Commissione Paritetica Nazionale (CPN) per i rami professionali della carrozzeria, basati sull’art. 8 CCL
Art. 1 Nome e sede
1.1 Conformemente all’art. 8 CCL, sotto il nome di «Commissione paritetica nazionale per i rami professionali della carrozzeria» (CPN) esiste un’associazione in conformità alle disposizioni dell’art. 60 ss CC, con sede a Lugano.
1.2 L’indirizzo dell’associazione è il seguente:
Commissione Paritetica Nazionale
per i rami professionali della carrozzeria Xxxxxxxxxxxxxxx 00
Casella postale 272
3000 Berna 15 xxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxx.xx xxx.xxx-xxxxxxxxxxx.xx
Art. 2 Scopo/competenze
2.1 Conformemente alle relative norme del CCL, l’associazione ha quale scopo la collaborazione tra le parti contraenti il Contratto collettivo e l’esecuzione dello stesso nei rami professionali della carrozzeria.
2.2 I compiti della CPN sono elencati in modo dettagliato all’art. 8 CCL. Le rispettive competenze vengono dedotte direttamente dal CCL.
2.3 All’associazione Commissione Paritetica Nazionale per i rami professionali della carrozzeria, denominata in seguito «CPN», spetta esplicitamente il diritto di adottare tutte le misure neces- sarie per la conseguente applicazione e realizzazione delle disposizioni del CCL e della DFO.
Art. 3 Membri
3.1 Membri dell’associazione Commissione Paritetica Nazionale per i rami professionali della carrozzeria (CPN) sono le parti contraenti il CCL nonché i datori di lavoro ed i lavoratori ad esso sottoposti.
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3.2 In caso di necessità, previo accordo delle parti, possono essere chiamati a partecipare alle assemblee (riunioni della CPN) altri rappresentanti; essi avranno voto consultivo.
Art. 4 Organi
4.1 Gli organi dell’associazione Commissione Paritetica Nazionale per i rami professionali della carrozzeria (CPN) sono:
a) l’assemblea dei delegati (riunione della Commissione Paritetica Nazionale);
b) il comitato direttore;
c) la commissione;
d) l’ufficio di revisione.
4.2 L’assemblea dei delegati può nominare, su richiesta, delle sotto- commissioni per l’esecuzione di determinati incarichi. E’ possibi- le impiegare come sottocommissione anche le commissioni paritetiche regionali (CP). Compiti e competenze di queste sotto- commissioni vengono fissati per iscritto e verbalizzati. Le deci- sioni prese dalle sottocommissioni devono essere approvate dal- l’assemblea dei delegati (riunione della Commissione Paritetica Nazionale per i rami professionali della carrozzeria CPN).
Art. 5 Assemblea dei delegati
5.1 L’organo supremo dell’associazione Commissione Paritetica Na- zionale per i rami professionali della carrozzeria (CPN) è l’assem- blea dei delegati. Essa viene denominata «riunione della CPN».
5.2 I delegati vengono nominati dagli organi delle parti contraenti ed hanno il seguente numero di rappresentanti:
6 delegati dell’USIC
4 delegati del Sindacato Unia 2 delegati del Sindacato Syna
5.3 L’assemblea dei delegati (riunione della CPN) ha le seguenti attribuzioni:
a) fissare e modificare gli statuti;
b) decidere in merito all’ammissione e all’esclusione dei membri dell’associazione;
c) eleggere il comitato direttore;
d) eleggere l’ufficio di revisione;
e) prendere conoscenza del rapporto di revisione relativo alla contabilità dell’associazione;
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f) approvare la contabilità e il budget dell’associazione;
g) dare scarico della gestione finanziaria;
h) l’esecuzione del CCL e della Dichiarazione di forza obbligatoria (DFO) in conformità alle direttive ed alle disposizioni contrat- tuali e legali.
5.4 In caso di necessità, previo accordo delle parti, possono essere chiamati a partecipare alle assemblee dei delegati altri delegati oppure specialisti delle parti contraenti; questi delegati e specia- listi avranno voto consultivo.
5.5 L’assemblea dei delegati (riunione della CPN) raggiunge il quorum in presenza di almeno 4 membri rappresentanti la parte padronale e di almeno 4 membri rappresentanti i lavoratori. Per le decisioni è richiesta la maggioranza semplice. I delegati assenti possono cedere il loro diritto di voto ad un altro rappre- sentante eletto. Il presidente non ha alcun diritto decisionale.
5.6 L’assemblea dei delegati (riunione della CPN) elegge il comitato direttore scegliendo i componenti tra i suoi membri. Il comitato direttore si compone di un presidente, un vicepresidente e due ulteriori membri.
5.7 L’assemblea dei delegati (riunione della CPN) si riunisce almeno una volta all’anno oppure su richiesta di una delle parti. La convocazione è fatta per iscritto, con indicazione dell’ordine del giorno ed inviata con un preavviso di almeno dieci giorni. Nei casi urgenti non è necessario rispettare tale termine.
5.8 Le trattative e le discussioni vengono messe a verbale. Esse ven- gono ritenute approvate se, entro 10 giorni dall’invio del relativo protocollo, nessun delegato avente diritto di voto, che ha preso parte all’assemblea dei delegati, solleva obiezioni, per iscritto ed in modo giustificato.
Art. 6 Comitato direttore
6.1 Il comitato direttore viene eletto dall’assemblea dei delegati conformemente all’art. 5.3. Esso si compone di un presidente, un vicepresidente e due membri. Il presidente viene nominato dal- l’USIC. Da vicepresidente funge il segretario della CPN, che vie- ne proposto dal sindacato Unia. In qualità di membri prendono posto nel comitato direttore della CPN un rappresentante dell’ USIC ed uno del sindacato Syna.
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6.2 Il comitato direttore dirige l’associazione Commissione Paritetica Nazionale per i rami professionali della carrozzeria, tratta gli af- fari correnti e decide, purchè non si tratti di affari che competono ad un altro organo. Inoltre compete al comitato direttore di indi- re le assemblee dei delegati. Le deliberazioni approvate durante le discussioni e le riunioni del comitato direttore vengono messe a verbale ed in seguito portate a conoscenza dei delegati dell’ associazione.
6.3 Le decisioni su ricorso sono di competenza del Comitato direttore.
Art. 7 Commissione
7.1 La commissione della CPN è responsabile:
a) della decisione circa l’esecuzione e la valutazione dei controlli dei libri paga nonché della valutazione e della sanzione delle violazio- ni al CCL in conformità agli art. 9.1 e 9.8 CCL;
b) della decisione circa l’assoggettamento di un datore di lavoro al CCL o alla dichiarazione di obbligatorietà generale, in conformità all’art. 8.3 lett. m) CCL;
c) dell’esame, rispettivamente della decisione circa le richieste di una soluzione aziendale individuale in presenza di situazioni straordinarie, in conformità all’art. 12.3.
7.2 La commissione della CPN viene eletta una volta all’anno dall’as- semblea della CPN.
Art. 8 Finanze
8.1 L’associazione «Commissione Paritetica Nazionale per i rami professionali della carrozzeria» (CPN) si finanzia tramite:
a) i contributi di socio delle parti contraenti il CCL;
b) i contributi di socio dei datori di lavoro e dei lavoratori sotto- posti al CCL (contributi alle spese di applicazione e contributi di formazione secondo l’art. 18 CCL, DFO);
c) le tasse dei contratti di adesione (art. 6 CCL);
d) i proventi di interessi;
e) altri introiti.
La base legale relativa alla fatturazione dei contributi alle spese di applicazione e dei contributi di formazione, così come delle tasse dei contratti di adesione (fatturazione, richiami e procedu- re esecutive) si fonda sul CCL/DFO, art. 8.3 lett. i) CCL e art. 18 CCL.
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8.2 I compiti, rispettivamente il finanziamento di attività in base all’art. 13 CCL sono fissati nell’appendice 2 del CCL.
8.3 Il segretariato dell’associazione Commissione Paritetica Nazio- nale per i rami professionali della carrozzeria (CPN) è incaricato, conformemente all’art. 8.3 lett. i) CCL, della gestione della cassa della CPN. L’indirizzo è il seguente:
Commissione Paritetica Nazionale
per i rami professionali della carrozzeria Xxxxxxxxxxxxxxx 00
Casella postale 272
3000 Berna 15 xxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxx.xx xxx.xxx-xxxxxxxxxxx.xx
8.4 Il segretariato della CPN prepara i conti annuali ed il bilancio secondo i principi generalmente riconosciuti.
Art. 9 Ufficio di revisione
9.1 L’ufficio di revisione è incaricato della revisione dei conti annuali dell’associazione Commissione Paritetica Nazionale per i rami professionali della carrozzeria (CPN).
9.2 Funge da ufficio di revisione una società fiduciaria indipendente dal- le parti contraenti il presente CCL.
9.3 L’ufficio di revisione redige un rapporto sulla revisione dei conti all’attenzione dell’assemblea dei delegati.
Art. 10 Responsabilità
10.1 L’associazione Commissione Paritetica Nazionale per i rami pro- fessionali della carrozzeria (CPN) è responsabile soltanto con il patrimonio dell’associazione.
10.2 Qualsiasi altra responsabilità dei membri, rispettivamente dei rappresentanti dell’associazione, è esplicitamente esclusa.
77
Art. 11 Scioglimento
11.1 Lo scioglimento dell’associazione Commissione Paritetica Nazio- nale per i rami professionali della carrozzeria (CPN) può essere decretato unicamente dall’assemblea dei delegati. A tale scopo è necessario anche l’accordo degli organi responsabili delle parti contraenti il presente CCL.
11.2 Eventuali rimanenze attive vengono suddivise a metà tra le parti contraenti (50% USIC, 50% Unia e Syna).
Art. 12 Entrata in vigore
12.1 Questi statuti entrano in vigore il 1° gennaio 2014 a Berna/Zofingen/ Olten e sostituiscono gli statuti del 1° gennaio 2011.Berna, Olten, Xxxxxxxx, 0 giugno 0000
Xxxxxxxx, Xxxxx, Olten, dicembre 2017
Per l’Unione Svizzera dei Carrozzieri (USIC)
Il presidente centrale L’amministratore delegato Xxxxx Xxxx Xxxxxx Xxxxxxx
Per il Sindacato Unia
La presidente Il co-vicepresidente Il responsabile del ramo Xxxxx Xxxxxx Xxxx Xxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx
Per il Sindacato SYNA
Il presidente Il responsabile del ramo
Xxxx Xxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxx
78
Appendice 2
Regolamento relativo al finanziamento di compiti speciali secondo gli articoli 13 e 18 del CCL
Art. 1 Fondi necessari
1.1 Basandosi sull’importo delle entrate previste dall’art. 8, appendice 1 CCL, la CPN prepara annualmente il suo budget.
Art. 2 Utilizzo dei fondi
2.1 I fondi devono essere utilizzati per assicurare gli scopi seguenti:
a) Rimborso ai lavoratori organizzati;
b) Indennizzo per il segretariato della CPN;
c) Spese di incasso e amministrative nonché indennità per le riunioni;
d) Costi per il CCL e la DFO;
e) esecuzione del CCL e della DFO, rispettivamente copertura dei costi collegati a questo compito;
f) Contributi nell’ambito della sicurezza sul lavoro e della tutela della salute;
g) Contributo ai sindacati Unia e Syna per le attività di applica- zione e formazione;
h) Dopo la deduzione delle spese amministrative e il rimborso ai lavoratori organizzati, i proventi dei contributi di formazione vengono interamente versati all’USIC.
Art. 3 Esecuzione ed indennità
3.1 Per motivi legati all’efficienza, i compiti previsti all’art. 2.1 lettere da a) a h) dell’appendice 2 del CCL vengono delegati ed inden- nizzati alle parti contraenti il CCL. Le spese che ne risultano devono essere documentate.
3.2 Conformemente all’art. 3.2 appendice 2, la Commissione Parite- tica Nazionale per i rami professionali della carrozzeria (CPN) può redigere un regolamento interno e rispettivamente delle direttive in merito alla partecipazione ai costi. Proposte in merito devono essere indirizzate o ad una delle parti contraenti firmatarie il CCL, oppure direttamente al segretariato della CPN. L’assemblea dei delegati (riunione della CPN) decide in merito a tali proposte.
79
Art. 4 Validità
4.1 Il presente regolamento (appendice 2) costituisce parte integran- te del CCL e dell’associazione Commissione Paritetica Nazionale per i rami professionali della carrozzeria, conformemente all’ap- pendice 1 CCL «Statuti dell’associazione Commissione paritetica nazionale per i rami professionali della carrozzeria (CPN)».
Xxxxx, Xxxxx, Xxxxxxxx, 0 giugno 2013
Firme delle parti contraenti
Per l’associazione Commissione Paritetica Nazionale per i rami professionali della carrozzeria CPN
Il presidente Il co-presidente
Xxxxxx Xxxxx Xxxx Xxxxxxx
l’Unione Svizzera dei Carrozzieri USIC
Il presidente L’amministratore delegato
Xxxx-Xxxxx Xxxxxxxxx Xxxxx Xxxxxxxxx
Sindacato Unia
Il co-presidente Un membro del Il responsabile del ramo
comitato direttore
Xxxxx Xxxxxxxxxx Xxxx Xxxxxxx Xxxx Xxxxxxx
Sindacato Syna
Il presidente Il responsabile del ramo
Xxxx Xxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxxx
80
Appendice 3
Legge federale
sull’informazione e la consultazione dei lavoratori nelle imprese
(Legge sulla partecipazione)
del 17 dicembre 1993 (Stato 1° gennaio 2011)
822.14
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto l’articolo 34ter capoverso 1 lettera b della Costituzione federale1; visto il messaggio del Consiglio federale del 24 febbraio 19932,
decreta:
Sezione 1: Disposizioni generali
Art. 1 Campo d’applicazione
La presente legge si applica a tutte le imprese private che, in Svizzera, occupano abitualmente lavoratori.
Art. 2 Deroghe
Sono ammissibili deroghe alla presente legge, se favorevoli ai lavoratori. Deroghe sfavorevoli ai lavoratori sono ammesse soltanto mediante contratto collettivo di lavoro; sono comunque escluse riguardo agli articoli 3, 6, 9, 10, 12 e 14 capoverso 2 lettera b.
Art. 3 Diritto di essere rappresentati
Nelle imprese che occupano almeno cinquanta lavoratori, questi possono designare, tra di loro, uno o più organi che li rappresentino.
Art. 4 Partecipazione nelle imprese in cui non vi è una rappresentanza dei lavoratori
Nelle imprese o parti d’impresa nelle quali non vi è una rappresentanza dei lavora- tori, questi hanno la facoltà di esercitare direttamente il diritto all’informazione e il diritto alla partecipazione previsti dagli articoli 9 e 10.
RU 1994 1037
1 [CS 1 3]
2 FF 1993 I 609
81
822.14 Tutela dei lavoratori
Sezione 2: Rappresentanza dei lavoratori
Art. 5 Prima elezione
1 Se un quinto dei lavoratori ne fa richiesta, si stabilisce, mediante voto segreto, se la maggioranza dei votanti auspica la formazione di un organo che rappresenti i lavo- ratori. Nelle imprese con più di 500 lavoratori, è sufficiente che la votazione sia richiesta da cento lavoratori.
2 L’elezione è organizzata se la maggioranza dei votanti si pronuncia in favore della formazione di una simile rappresentanza.
3 Il datore di lavoro e i lavoratori organizzano in comune la votazione e l’elezione.
Art. 6 Principi dell’elezione
I rappresentanti dei lavoratori sono designati da un’elezione generale e libera. Essa si svolge a voto segreto, se un quinto dei lavoratori che vi partecipano ne fa richiesta.
Art. 7 Numero dei rappresentanti
1 Il datore di lavoro e i lavoratori determinano congiuntamente il numero dei com- ponenti della rappresentanza dei lavoratori. La dimensione e la struttura dell’impresa devono essere adeguatamente tenute in considerazione.
2 La rappresentanza dei lavoratori è composta di tre membri almeno.
Art. 8 Mandato
La rappresentanza dei lavoratori difende, nei confronti del datore di lavoro, gli inte- ressi comuni dei lavoratori. Essa li informa regolarmente sulla sua attività.
Sezione 3: Diritti di partecipazione
Art. 9 Diritto all’informazione
1 La rappresentanza dei lavoratori ha diritto di essere informata in tempo utile e in modo completo su tutti gli affari la cui conoscenza le è necessaria per svolgere ade- guatamente i suoi compiti.
2 Il datore di lavoro è tenuto ad informare, almeno una volta all’anno, la rappresen- tanza dei lavoratori sulle conseguenze, per l’impiego e per i lavoratori stessi, del xxxxx xxxxx xxxxxx.
Art. 10 Speciali diritti di partecipazione
La rappresentanza dei lavoratori, giusta la pertinente normativa, ha diritti di parteci- pazione negli ambiti seguenti:
82
Informazione e consultazione dei lavoratori nelle imprese. LF 822.14
a.3 sicurezza durante il lavoro ai sensi dell’articolo 82 della legge del 20 marzo 19814 sull’assicurazione contro gli infortuni e protezione del lavoratore ai sensi dell’articolo 48 della legge del 13 marzo 19645 sul lavoro;
b. trasferimento dell’impresa ai sensi degli articoli 333 e 333a del Codice delle obbligazioni6;
c. licenziamenti collettivi ai sensi degli articoli 335d–335g del Codice delle obbligazioni;
d.7 affiliazione a un’istituzione della previdenza professionale e scioglimento di un contratto d’affiliazione.
Sezione 4: Collaborazione
Art. 11 Principio
1 Il datore di lavoro e la rappresentanza dei lavoratori collaborano negli affari con- cernenti l’esercizio dell’impresa, rispettando il principio della buona fede.
2 Il datore di lavoro è tenuto ad aiutare la rappresentanza dei lavoratori nell’esercizio della sua attività e a mettere a disposizione i locali, i mezzi materiali e i servizi am- ministrativi necessari.
Art. 12 Tutela dei rappresentanti dei lavoratori
1 Il datore di lavoro non ha il diritto di impedire ai rappresentanti dei lavoratori di esercitare il loro mandato.
2 Egli non deve sfavorire i rappresentanti dei lavoratori, né durante né dopo il loro mandato, a motivo dell’esercizio di questa attività. Questa protezione spetta anche ai lavoratori che si presentano candidati all’elezione in una rappresentanza dei lavora- tori.
Art. 13 Esercizio del mandato durante il tempo di lavoro
I rappresentanti dei lavoratori possono esercitare la loro attività durante il tempo di lavoro purché il loro mandato lo esiga e il loro lavoro professionale lo consenta.
3 Nuovo testo giusta l’art. 64 della LF del 13 mar. 1964 nel testo della LF del 20 mar. 1998, in vigore dal 1° ago. 2000 (RU 2000 1569: FF 1998 978).
4 RS 832.20
5 RS 822.11
6 RS 220
7 Introdotta dal n. 5 dell’all. alla LF del 3 ott. 2003 (1a revisione della LPP), in vigore dal 1° apr. 2004 (RU 2004 1677; FF 2000 2431).
83
822.14 Tutela dei lavoratori
Art. 14 Obbligo di discrezione
1 I rappresentanti dei lavoratori sono tenuti ad osservare il segreto sugli affari con- cernenti l’esercizio dell’impresa, di cui sono venuti a conoscenza nel quadro del loro mandato, nei confronti delle persone estranee all’impresa, in quanto ad esse non sia affidata la tutela degli interessi dei lavoratori.
2 Il datore di lavoro e i rappresentanti dei lavoratori sono tenuti ad osservare il segre- to nei confronti di chiunque, per quanto riguarda:
a. gli affari per i quali ciò sia richiesto espressamente, sulla base di interessi legittimi, dal datore di lavoro o dai rappresentanti dei lavoratori;
b. gli affari personali dei lavoratori.
3 I lavoratori che non hanno una propria rappresentanza nell’impresa e che, in virtù dell’articolo 4, esercitano direttamente il diritto all’informazione e il diritto d’essere consultati, nonché le persone estranee all’impresa che possono venire informate nel- l’ambito del capoverso 1 sono tenuti analogamente all’obbligo di discrezione.
4 Sono altresì tenuti all’obbligo di discrezione i lavoratori che hanno ottenuto infor- mazioni dalla rappresentanza dei lavoratori, in virtù dell’articolo 8.
5 L’obbligo di discrezione sussiste per i rappresentanti dei lavoratori anche dopo la cessazione del mandato.
Sezione 5: Contenzioso
Art. 15
1 Le controversie derivanti dall’applicazione della presente legge o di un disciplina- mento contrattuale in materia di partecipazione sottostanno alla giurisdizione delle autorità competenti per statuire sulle controversie derivanti da rapporti di lavoro, fatta salva la competenza accordata ad organi contrattuali di conciliazione e d’arbi- trato.
2 Sono legittimati ad agire i datori di lavoro, i lavoratori interessati e le loro associa- zioni. In quest’ultimo caso, è ammissibile unicamente l’azione di accertamento.
3 ...8
8 Nuovo testo giusta il n. II 27 dell'all. 1 al codice di procedura civile del 19 dic. 2008, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 1739; FF 2006 6593).
84
Informazione e consultazione dei lavoratori nelle imprese. LF 822.14
Sezione 6: Disposizioni finali
Art. 16
1 La presente legge sottostà al referendum facoltativo.
2 Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.
Data dell’entrata in vigore: 1° maggio 19949
9 DCF dell’8 apr. 1994
85
Appendice 4
Estratto dal Codice delle obbligazioni (CO) – Licenziamento collettivo + piano sociale
Art. 333
1 Se il datore di lavoro trasferisce l’azienda o una parte di essa a un terzo, il rapporto di lavoro passa con tutti i diritti e gli obblighi all’acquirente al momento del trasferimento dell’ azienda, in quanto il lavoratore non vi si opponga.1)
1bis Se al rapporto di lavoro oggetto del trasferimento è applicabi- le un contratto collettivo, l’acquirente è tenuto ad osservarlo per un anno, sempreché non cessi prima per scadenza o dis- detta. 2)
Art. 333a)2)
1 Il datore di lavoro che trasferisce l’azienda o una parte di essa a un terzo è tenuto ad informare tempestivamente la rappre- sentanza dei lavoratori o, in mancanza, i lavoratori medesimi, prima del trasferimento, su:
a) il motivo del trasferimento;
b) le conseguenze giuridiche, economiche e sociali per i la- voratori.
2 Se, in seguito al trasferimento, sono previste misure che con- cernono i lavoratori, la rappresentanza di quest’ultimi o, in mancanza, i lavoratori medesimi devono essere consultati tempestivamente prima che tali misure siano decise.
Art. 335d)2)
Per licenziamento collettivo si intendono le disdette date in un’azienda dal datore di lavoro entro un periodo di 30 giorni, per motivi non inerenti alla persona del lavoratore, se il nume- ro dei licenziamenti effettuati è:
1. almeno pari a 10 negli stabilimenti che occupano abitual- mente più di 20 e meno di 100 lavoratori;
1) Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 dic. 1993, in vigore dal 1° mag. 1994 (RU 1993 804; FF 1993 I 609).
2) Introdotto dal n. I della LF del 17 dic. 1993, in vigore dal 1° mag. 1994 (RU 1993 804; FF 1993 I 609).
87
2. almeno pari al 10 per cento del numero dei lavoratori ne- gli stabilimenti che occupano abitualmente almeno 100 e meno di 300 lavoratori;
3. almeno pari a 30 negli stabilimenti che occupano abitual- mente almeno 300 lavoratori.
Art. 335e)1)
1 Le disposizioni relative al licenziamento collettivo si applicano anche ai rapporti di lavoro di durata determinata, qualora es- si cessino prima del decorso della durata pattuita.
2 Esse non si applicano in caso di cessazione dell’attività dell’ azienda a seguito di decisione giudiziaria nonché in caso di licenziamenti collettivi a seguito di un fallimento o di un con- cordato con abbandono dell’attivo. 2)
Art. 335f)1)
1 Il datore di lavoro che prevede di effettuare licenziamenti col- lettivi è tenuto a consultare la rappresentanza dei lavoratori o, in mancanza, i lavoratori medesimi.
2 Egli dà loro almeno la possibilità di formulare proposte sui mezzi atti ad evitare o ridurre i licenziamenti, nonché ad atte- nuarne le conseguenze.
3 Egli è tenuto a fornire alla rappresentanza dei lavoratori o, in mancanza, ai lavoratori medesimi tutte le informazioni utili e a comunicar loro in ogni caso, per scritto:
a) i motivi del licenziamento collettivo;
b) il numero dei lavoratori che dovranno essere licenziati;
c) il numero dei lavoratori abitualmente occupati;
d) il periodo nel corso del quale si effettueranno i licenzia- menti.
4 Il datore di lavoro trasmette all’ufficio cantonale del lavoro copia della comunicazione prevista dal capoverso 3.
Art. 335g)1)
1 Il datore di lavoro è tenuto a notificare per scritto all’ufficio cantonale del lavoro ogni progetto di licenziamento collettivo
1) Introdotto dal n. I della LF del 17 dic. 1993, in vigore dal 1° mag. 1994 (RU 1993 804; FF 1993 I 609).
2) Nuovo testo l’all. alla LF del 21 giu. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 4111; FF 2010 5667).
88
e a trasmettere alla rappresentanza dei lavoratori o, in man- canza, ai lavoratori medesimi copia di detta notifica.
2 La notifica deve contenere i risultati della consultazione giusta l’articolo 335f nonché tutte le informazioni utili concernenti il progetto di licenziamento collettivo.
3 L’ufficio cantonale del lavoro cerca di trovare soluzioni ai problemi posti dal licenziamento collettivo prospettato. La rappresentanza dei lavoratori o, in mancanza, i lavoratori medesimi possono presentargli proprie osservazioni.
4 Se il rapporto di lavoro è stato disdetto nel quadro di un licenziamento collettivo, esso cessa 30 giorni dopo la notifica all’ufficio cantonale del lavoro del progetto di licenziamento collettivo, a meno che, secondo le disposizioni contrattuali o legali, la disdetta non abbia effetto a una data successiva.
Art. 335h)1)
1 Il piano sociale è un accordo nel quale il datore di lavoro e i la- voratori convengono le misure atte a evitare o ridurre i licen- ziamenti, nonché ad attenuarne le conseguenze.
2 Il piano sociale non deve compromettere la sopravvivenza dell’azienda.
Art. 335i)1)
1 Il datore di lavoro è tenuto a condurre trattative con i lavora- tori al fine di elaborare un piano sociale se:
a) occupa abitualmente almeno 250 lavoratori; e
b) intende licenziare almeno 30 lavoratori sull’arco di 30 giorni, per motivi non inerenti alla loro persona.
2 I licenziamenti differiti nel tempo, ma fondati sulla medesima decisione, sono sommati.
3 Il datore di lavoro intavola trattative:
a) se ha aderito a un contratto collettivo di lavoro, con le associazioni dei lavoratori che l’hanno firmato;
b) con i rappresentanti dei lavoratori; o
c) direttamente con i lavoratori, se questi non hanno rap- presentanti.
4 Le associazioni dei lavoratori, i rappresentanti dei lavoratori o i lavoratori stessi possono far capo a periti durante le trattati- ve. I periti sono tenuti al segreto nei confronti di persone estranee all’azienda.
1) Introdotto dall’all. alla LF del 21 giu. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 4111; FF 2010 5667).
89
Art. 335j1)
1 Qualora le parti non riescano ad accordarsi su un piano soci- ale, si istituisce un tribunale arbitrale.
2 Il tribunale arbitrale stabilisce un piano sociale mediante lodo vincolante.
Art. 335k1)
Le disposizioni sul piano sociale (art. 335h–335j) non si appli- xxxx ai licenziamenti collettivi operati durante un fallimento o una procedura concordataria conclusa con un concordato.
Art. 336 cpv. 2 lett. c e cpv. 3
2 La disdetta da parte del datore di lavoro è abusiva segnata- mente se data:
c)2) nel quadro di un licenziamento collettivo, qualora non siano stati consultati la rappresentanza dei lavoratori o, in mancanza, i lavoratori medesimi (art. 335f).
3 Nei casi previsti dal capoverso 2 lettera b, la tutela dei rappresentanti dei lavoratori il cui mandato sia cessato in se- guito al trasferimento del rapporto di lavoro (art. 333) conti- nua fino al momento in cui il mandato sarebbe cessato se non fosse sopravvenuto il trasferimento del rapporto di lavoro.2)
Art. 336a cpv. 3
3 Se la disdetta è abusiva perché data nel quadro di un licenzia- mento collettivo (art. 336 cpv. 2 lett. c), l’indennità non può superare l’equivalente di due mesi di salario del lavoratore. 2)
1) Introdotto dall’all. alla LF del 21 giu. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 4111; FF 2010 5667).
2) Introdotto dal n. I della LF del 17 dic. 1993, in vigore dal 1° mag. 1994 (RU 1993 804; FF 1993 I 609).
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Appendice 5
Contratto di adesione al Contratto collettivo di lavoro per i rami professionali della carrozzeria per una singola azienda
(Firma del contratto per datori di lavoro non affiliati all’Unione svizzera dei carrozzieri e non sottoposti alla Dichiarazione di forza obbligatoria, secondo gli articoli 6.2 e 14 CCL)
L’azienda sottoscritta
Nome: Genere di azienda: Indirizzo: CAP/Località:
conferma di aver ricevuto un esemplare del CCL 2014–2017 per i rami professionali della carrozzeria, comprese le aggiunte concluse dopo l’entrata in vigore dello stesso. Nel contempo essa dichiara di consi- derare vincolante questo CCL e l’insieme delle sue disposizioni per tutto il periodo della sua validità.
Questa dichiarazione di adesione vale in particolar modo sia per l’inte- ro CCL (sia per le disposizioni costitutive d’obbligazioni che per quelle normative) che per tutte le deliberazioni concluse dalle istanze con- trattuali secondo l’art. 8 CCL e per tutti gli ulteriori accordi relativi al CCL conclusi dalle parti contraenti durante il periodo di validità.
Con la firma del presente contratto di adesione l’azienda non diviene membro di nessuna delle organizzazioni contraenti il CCL.
Luogo e data: Firme: Per l’azienda:
Per l’associazione Commissione Paritetica Nazionale per i rami professionali della carrozzeria (CPN)
Il presidente Il vicepresidente
Xxxxxx Xxxxx Xxxx Xxxxxxx
91
Appendice 6
Esempio di contratto di lavoro per i collaboratori sottoposti al CCL
Tra la ditta
quale datore di lavoro
e il/la signor/signora
quale dipendente
si stipula:
1. Competenze
Il/La dipendente è assunto/a
in qualità di
2. Il rapporto di lavoro inizia il
3. L’elenco delle competenze ed il regolamento sul comportamento in azienda sono vincolanti. Il tempo di prova è di mesi.
4. La retribuzione è stabilita come segue:
Impiego con retribuzione salario mensile:
Il salario lordo ammonta a CHF mensili.
Impiego con retribuzione salario orario:
Il salario lordo di base ammonta a CHF orari.
Se si concorda un salario orario, le indennità seguenti devono essere conteggiate in percentuale:*
Art. 27 Vacanze
20 giorni: | 8.33 % |
25 giorni: | 10.64 % |
30 giorni: | 13.04 % |
Art. 29 Giorni festivi per ogni giorno festivo: | 0.39 % |
Art. 38 Indennità di fine anno | 8.33 % |
Composizione del salario orario |
Salario di base | CHF: |
+ indennità del x% sul salario di base secondo l’art. 27 CCL Vacanze + indennità del x% sul salario di base secondo l’art. 29 CCL Giorni festivi = Totale intermedio (Totale 1) | + CHF: + CHF: = CHF: |
+ indennità dell’8.33 % sul totale intermedio = Totale salario orario lordo (Totale 2) | + CHF: = CHF: |
* Secondo la direttiva del SECO «Confronto dei salari internazionali»
Le indennità per il lavoro straordinario, del sabato, serale, notturno, domenicale e nei giorni festivi sono conteggiate con il salario orario lordo (totale 2)
93
Deducendo le abituali prestazioni sociali dal salario orario lordo, si ottiene il salario netto (salario versato).
5. Il/La dipendente ha preso visione del rispettivo Contratto colletti- vo di lavoro per i rami professionali della carrozzeria e lo accetta come vincolante. Il datore di lavoro è tenuto a comunicare even- tuali cambiamenti; a tale scopo è sufficiente l’esposizione in azienda di un esemplare con la relativa indicazione.
6. Disposizioni particolari:
Luogo e data
Il datore di lavoro Il/La dipendente
(azienda, firma) (firma)
Redatto in due esemplari.
94
Appendice 7.1
Decreto del Consiglio federale
che conferisce obbligatorietà generale al contratto collettivo di lavoro
per i rami professionali della carrozzeria
del 23 gennaio 2014
Il Consiglio federale svizzero,
visto l’articolo 7 capoverso 1 della legge federale del 28 settembre 19561 concer- nente il conferimento del carattere obbligatorio generale al contratto collettivo di lavoro,
decreta:
Art. 1
Alle allegate disposizioni del contratto collettivo di lavoro (CCL) per i rami profes- sinali della carrozzeria, del novembre 2012 viene conferita l’obbligatorietà generale.
Art. 2
1 L’obbligatorietà generale fa stato per tutto il territorio svizzero, eccetuati i cantoni di Vaud, Vallese, Neuchâtel, Giura, Friburgo e il circondario amministrativo del Giura bernese del cantone di Berna.
2 L’obbligatorietà generale si applica a tutti i datori di lavoro ed ai dipendenti dei rami della carrozzeria. Sono considerati lavori della carrozzeria:
– carrozzeria e costruzione di veicoli;
– selleria di carrozzeria;
– carrozziere-lattoniere;
– verniciatura di automobili e carrozzeria-verniciatura di automobili;
– aziende con lavori di carrozzeria particolari (per es. levabolli);
– reparti di carrozzeria in aziende miste.
L’articolo 23 «Durata del lavoro», l’articolo 27 «Vacanze, durata delle vacanze», l’articolo 29 «Giorni festivi», l’articolo 32 «Assenze giustificate» e l’articolo 38
«Indennità di fine anno» si applicano anche alle persone in formazione.
3 Non sono sottoposti:
a) i titolari di aziende ed i loro familiari, come da articolo 4, capoverso 1 Legge federale sul lavoro (RS 822.11).
1
RS 221.215.311
2014–0105
1
1 RS 221.215.311
95
Contratto collettivo di lavoro per i rami professionali della carrozzeria. DCF
b) I dipendenti il cui grado di occupazione è inferiore al 40 % della durata normale di lavoro.
c) i dipendenti che eseguono prevalentemente lavori amministrativi.
d) i dipendenti occupati con funzioni quadro a cui sono sottoposti dei collabo- ratori, nonché quei collaboratori che, in base alla loro posizione o responsa- bilità, dispongono di ampi poteri decisionali all’interno dell’azienda oppure possono influenzare in modo determinante le decisioni.
Art. 3
Per quanto riguarda i contributi alle spese d’esecuzione (art. 18) occorre presentare annualmente alla Direzione del lavoro del SECO un conteggio dettagliato nonché il preventivo per l’esercizio successivo. Il conteggio va corredato del rapporto di revisione, stilato da un ufficio riconosciuto. La gestione delle rispettive casse deve essere conforme alle direttive stabilite dalla Direzione del lavoro e protrarsi oltre la fine del contratto collettivo di lavoro, quando lo richieda il disbrigo delle pendenze o di altri avvenimenti che rientrano nella durata di validità del contratto collettivo di lavoro. La Direzione del lavoro può inoltre chiedere, per visione, altri documenti e informazioni e far eseguire controlli a carico delle parti contraenti.
Art. 4
1 I decreti del Consiglio federale del 19 giugno 2006, del 13 agosto 2007, del
29 aprile 2008, del 9 marzo 2009, del 12 aprile 2010, del 26 novembre 2010, del
15 septembre 2011, del 24 aprile 2012, e del 26 febbraio 20132 che conferiscono obbligatorietà generale al contratto collettivo di lavoro per i rami professionali della carrozzeria sono abrogati.
2 Il presente decreto entra in vigore il 1° marzo 2014 ed è valido sino al 31 dicembre 2017.
23 gennaio 2014 In nome del Consiglio federale svizzero:
Il presidente della Confederazione, Xxxxxx Xxxxxxxxxx La cancelliera della Confederazione, Xxxxxx Xxxxxxxx
2 FF 2006 5315, 2007 5777, 2008 2869, 2009 1093, 2010 2325, 2010 7377, 2011 6333,
2012 4761, 2013 1679
2
96
Contratto collettivo di lavoro per i rami professionali della carrozzeria. DCF
Appendice
Contratto collettivo di lavoro
per i rami professionali della carrozzeria
concluso nel novembre 2012 tra
l’Unione Svizzera dei Carrozzieri (USIC)
da una parte
e
il sindacato Unia e il sindacato Syna
dall’altra parte
Disposizioni dichiarate d’obbligatorietà generale
Art. 8 Commissione Paritetica Nazionale (CPN)
8.1 Per l’esecuzione del CCL le parti contraenti nominano una «Commissione paritetica nazionale per i rami professionali della carrozzeria» (CPN) avente forma giuridica di associazione ai sensi degli articoli 60 ss. CC, con sede a Lugano. Le organizzazioni contraenti il CCL hanno diritto in comune di esi- xxxx, ai sensi dell’articolo 357b CO, l’osservanza dello stesso da parte dei datori di lavoro e dei lavoratori vincolati.
8.3 La CPN ha quali compiti:
a) di vigilare sull’applicazione e sull’esecuzione di questo CCL;
e) di promuovere il perfezionamento professionale;
f) di realizzare misure nell’ambito della sicurezza sul lavoro e della prote- zione della salute;
g) di emanare tutti i regolamenti necessari all’applicazione del CCL. La CPN può delegare questo compito alla CPP;
h) di emanare le istruzioni organizzative ed amministrative relative alla tassazione dei contributi alle spese di applicazione e dei contributi di formazione per le commissioni paritetiche professionali eventualmente esistenti;
i) di designare la cassa incaricata dell’incasso dei contributi alle spese di applicazione e dei contributi di formazione;
l) di determinare e di incassare i costi di controllo, i richiami e le sanzioni contrattuali;
m) di giudicare in materia di assoggettamento di un datore di lavoro al con- tratto;
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