Scalabilità dei sistemi di elaborazione Clausole campione

Scalabilità dei sistemi di elaborazione. In merito alla scalabilità dei suddetti sistemi di elaborazione, vengono definiti i seguenti requisiti minimi: - possibilità di incremento della memoria; - possibilità di sostituzione del processore con un altro nell’ambito della stessa serie di processori ed avente una frequenza di lavoro maggiore. Al fine di garantire anche un significativo ritorno degli investimenti effettuati dal Comune, i tipi di scalabilità precedentemente descritti devono poter avvenire: - senza la necessità di sostituzione della scheda madre di sistema; - senza la necessità di sostituzione dei già esistenti banchi di memoria RAM, se l’ampliamento determina il passaggio fino al raddoppio di memoria installata; Vengono invece ammessi i seguenti interventi: - sostituzione dei già esistenti banchi di memoria RAM, se l’ampliamento determina il passaggio a più del doppio della memoria installata; Inoltre, al fine di garantire la massima capacità di espandibilità delle apparecchiature offerte, queste devono rispettare i seguenti requisiti minimi: - possibilità di futura sostituzione delle unità disco esistenti con altre più capienti; - predisposizione all’aggiunta di altre schede di rete all’interno dello stesso chassis; - predisposizione all’aggiunta di altri controller per unità disco all’interno dello stesso chassis Nel prosieguo del presente Capitolato Speciale, laddove vengano riportate caratteristiche tecniche per l’hardware richiesto, tali caratteristiche sono sempre da intendersi come minime se non diversamente specificato I prodotti (beni) oggetto di pubblicazione dovranno presentare le seguenti caratteristiche, ove applicabili: - esenti da difetti che ne pregiudichino il normale utilizzo; - provvisti di regolare marcatura “CE” prevista dalle norme vigenti; - alimentati direttamente con la tensione erogata attualmente in Italia; - muniti di uno dei marchi di certificazione riconosciuti da tutti i Paesi dell’Unione Europea; - conformi alle norme relative alla compatibilità elettromagnetica; - essere in possesso dell’etichetta Energy Star nell’ultima versione approvata, qualora disponibile per il bene oggetto di pubblicazione (xxx.xx-xxxxxxxxxx.xxx o xxx.xxxxxxxxxx.xxx). L’Impresa dovrà garantire la conformità dei beni oggetto di abilitazione alle normative CEI o ad altre disposizioni internazionali riconosciute e, in generale, alle vigenti norme legislative, regolamentari e tecniche disciplinanti i componenti e le modalità di impiego dei beni medesimi ai fini della sicurezza degli...
Scalabilità dei sistemi di elaborazione. In merito alla scalabilità dei suddetti sistemi di elaborazione, vengono definiti i seguenti requisiti minimi: • possibilità di incremento della memoria RAM almeno fino a 16 GB; • possibilità di sostituzione del processore con un altro nell’ambito della stessa serie di processori ed avente una frequenza di lavoro maggiore. Al fine di garantire anche un significativo ritorno degli investimenti effettuati dall’Amministrazione, i tipi di scalabilità precedentemente descritti devono poter avvenire: • senza la necessità di sostituzione della scheda madre di sistema; • senza la necessità di sostituzione dei già esistenti banchi di memoria, se l’ampliamento determina il passaggio fino a 8 GB complessivi di memoria installata. Vengono invece ammessi i seguenti interventi: • sostituzione dei già esistenti banchi di memoria RAM, se l’ampliamento determina il passaggio a più di 8 GB complessivi di memoria installata; • aggiornamento del BIOS (se necessario alla corretta configurazione del nuovo processore) e la normale configurazione della frequenza di lavoro e della tensione di alimentazione del processore. Inoltre, al fine di garantire la massima capacità di espandibilità delle apparecchiature offerte, queste devono rispettare i seguenti requisiti minimi: • possibilità di futura sostituzione delle unità disco esistenti con altre più capienti; • predisposizione all’aggiunta di altre schede di rete all’interno dello stesso chassis; • predisposizione all’aggiunta di altri controller per unità disco Fibre-Channel all’interno dello stesso chassis.

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  • FORO COMPETENTE E LEGGE APPLICABILE Il Foro competente a dirimere eventuali controversie è quello di residenza o domicilio elettivo del Cliente consumatore. I rapporti con i Clienti sono regolati, salvo accordi specifici, dalla legge italiana.

  • Durata del trattamento Durata della Convenzione e, comunque, nel rispetto degli obblighi di legge cui è tenuto il Titolare.

  • Registrazione e regime fiscale Il presente accordo è soggetto ad imposta di bollo ai sensi dell’art. 2, parte I D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni ed è soggetta a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art.10 delle tariffe - parte 2°- del DPR 26/04/1986 n. 131.

  • Utenze Le VM sono configurate con modalità idonee a consentirne l’accesso unicamente a soggetti dotati di credenziali di autenticazione che ne consentono la loro univoca identificazione.

  • Trattamento economico di malattia Durante il periodo di malattia, previsto dall'articolo precedente, il lavoratore avrà diritto, alle normali scadenze dei periodi di paga:

  • Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC) 1. La stipula del contratto, l’erogazione di qualunque pagamento a favore dell’appaltatore, la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, sono subordinate all’acquisizione del DURC.

  • Inscindibilità delle norme contrattuali Le norme del presente contratto devono essere considerate, sotto ogni aspetto ed a qualsiasi fine, correlate ed inscindibili tra loro e non sono cumulabili con alcun altro trattamento, previsto da altri precedenti contratti collettivi nazionali di lavoro. Il presente CCNL costituisce, quindi, l'unico contratto in vigore tra le parti contraenti. Eventuali difficoltà interpretative possono essere riportate al tavolo negoziale nazionale per l'interpretazione autentica della norma. Sono fatte salve, ad esaurimento, le condizioni normoeconomiche di miglior favore.

  • Modalità della votazione Il luogo e il calendario di votazione saranno stabiliti dalla Commissione elettorale, previo accordo con la Direzione aziendale, in modo tale da permettere a tutti gli aventi diritto l'esercizio del voto, nel rispetto delle esigenze della produzione. Qualora l'ubicazione degli impianti e il numero dei votanti lo dovessero richiedere, potranno essere stabiliti più luoghi di votazione, evitando peraltro eccessivi frazionamenti anche per conservare, sotto ogni aspetto, la segretezza del voto. Nelle aziende con più unità produttive le votazioni avranno luogo di norma contestualmente. Luogo e calendario di votazione dovranno essere portate a conoscenza di tutti i lavoratori, mediante comunicazione nell'albo esistente presso le aziende, almeno giorni prima del giorno fissato per le votazioni.

  • PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE QUANTO PUÒ COSTARE IL MUTUO

  • COSTI DELLA SICUREZZA 1. Le Amministrazioni Contraenti, ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs. 81/2008, provvederanno, prima dell’emissione dell’Ordinativo di Fornitura, ad integrare il “Documento di valutazione dei rischi standard da interferenze” allegato ai documenti di gara, riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l’appalto. In tale sede le Amministrazioni Contraenti indicheranno i costi relativi alla sicurezza (anche nel caso in cui essi siano pari a zero).