SCELTA DEL MEDICO. 1. La costituzione e lo svolgimento del rapporto tra medico e assistito sono fondati sul rapporto di fiducia. 2. Il rapporto di fiducia tra medico e assistito si fonda anche sulla reciproca conoscenza e sulla trasparenza dei rapporti reciproci. A tal fine, e per maggiormente radicare il rapporto tra medico e cittadino, le Aziende promuovono, sulla base di intese stipulate tra le Regioni e le Organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, una corretta informazione agli assistiti sulla opportunità di avviare preliminarmente alla scelta una diretta conoscenza del medico e, a margine della scelta effettuata, promuovono la informazione sull’organizzazione dei servizi aziendali e sulle modalità organizzative della medicina generale, mediante consegna della Carta dei servizi. 3. Le Aziende provvedono ad informare adeguatamente i cittadini, sullo status del medico, sul suo curriculum personale e professionale, sulle caratteristiche della attività professionale (ubicazione ed orario dello studio, aderenza a forme associative, utilizzo di procedure informatiche, disponibilità telefonica, disponibilità del personale di studio, caratteristiche strutturali e strumentali, ecc.). 4. Ciascun avente diritto, all'atto del rilascio del documento di iscrizione, sceglie direttamente per se e per i propri familiari o soggetti anagraficamente conviventi il medico di fiducia fra quelli iscritti nell'elenco, definito ai sensi dell’art. 33, relativo all'ambito territoriale di residenza. 5. Per i cittadini extracomunitari in regola con le norme in materia di soggiorno sul territorio italiano, la scelta è a tempo determinato e ha validità pari a quella del permesso di soggiorno. 6. La scelta di cui al comma 5 è automaticamente rinnovata alla scadenza anche nelle more del rinnovo del permesso di soggiorno, fatta salva ogni azione di rivalsa per quote percepite anche a seguito di mancato rinnovo del permesso di soggiorno. Il medico è obbligato alla assistenza del cittadino extracomunitario anche nelle more del rinnovo del permesso di soggiorno. 7. Il figlio, il coniuge e il convivente dell’assistito già in carico al medico di medicina generale possono effettuare la scelta a favore dello stesso medico anche in deroga al massimale o quota individuale, purché anagraficamente facenti parte del medesimo nucleo familiare. 8. Le scelte in deroga, comunque acquisibili, non possono superare in nessun caso il 5% del massimale individuale del medico, fermo restando quanto previsto dell’art. 39, comma 2. 9. È demandata alla contrattazione regionale la definizione dei contenuti e delle modalità di attuazione dei commi successivi, secondo quanto disposto dall’art. 14 del presente Accordo. 10. L’Azienda, sentito il parere obbligatorio del Comitato di cui all’art. 23 e acquisita l’accettazione del medico di scelta, consente che la scelta sia effettuata in favore di un medico iscritto in un elenco diverso da quello proprio dell'ambito territoriale in cui l'assistito è residente per esplicita richiesta di prosecuzione del rapporto fiduciario da parte dell’assistito o quando la scelta sia o diventi obbligata, oppure quando per ragioni di vicinanza o di migliore viabilità la residenza dell'assistito graviti su un ambito limitrofo e tutte le volte che gravi ed obiettive circostanze ostacolino la normale erogazione dell'assistenza. 11. La scelta per i cittadini residenti ha validità annuale, salvo revoca nel corso dell'anno, ed è tacitamente rinnovata. 12. Per i cittadini non residenti la scelta è a tempo determinato da un minimo di 3 mesi ad un massimo di 1 anno, fatte salve documentate situazioni di maggiore durata del permesso di soggiorno, alla quale sarà adeguata la durata della scelta provvisoria, con contemporanea cancellazione della scelta eventualmente già in carico al medico della Azienda di provenienza del cittadino. La scelta è espressamente prorogabile.
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Samples: Ipotesi Di Accordo Collettivo Nazionale, Accordo Collettivo Nazionale, Accordo Collettivo Nazionale
SCELTA DEL MEDICO. 1. La costituzione e lo svolgimento del rapporto tra medico e assistito sono fondati sul rapporto di fiducia.
2. Il rapporto di fiducia tra medico e assistito si fonda anche sulla reciproca conoscenza e sulla trasparenza dei rapporti reciproci. A tal fine, e per maggiormente radicare il rapporto tra medico e cittadino, le Aziende promuovono, sulla base di intese stipulate tra le Regioni e le Organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, una corretta informazione agli assistiti sulla opportunità di avviare preliminarmente alla scelta una diretta conoscenza del medico e, a margine della scelta effettuata, promuovono la informazione sull’organizzazione dei servizi aziendali e sulle modalità organizzative della medicina generale, mediante consegna della Carta dei servizi.
3. Le Aziende provvedono ad informare adeguatamente i cittadini, sullo status del medico, sul suo curriculum personale e professionale, sulle caratteristiche della attività professionale (ubicazione ed orario dello studio, aderenza a forme associative, utilizzo di procedure informatiche, disponibilità telefonica, disponibilità del personale di studio, caratteristiche strutturali e strumentali, ecc.).
4. Ciascun avente diritto, all'atto del rilascio del documento di iscrizione, sceglie direttamente per se e per i propri familiari o soggetti anagraficamente conviventi il medico di fiducia fra quelli iscritti nell'elenco, definito ai sensi dell’artdell'art. 33, relativo all'ambito territoriale di residenza.
5. Per i cittadini extracomunitari in regola con le norme in materia di soggiorno sul territorio italiano, la scelta è a tempo determinato e ha validità pari a quella del permesso di soggiorno.
6. La scelta di cui al comma 5 è automaticamente rinnovata alla scadenza anche nelle more del rinnovo del permesso di soggiorno, fatta salva ogni azione di rivalsa per quote percepite anche a seguito di mancato rinnovo del permesso di soggiorno. Il medico è obbligato alla assistenza del cittadino extracomunitario anche nelle more del rinnovo del permesso di soggiorno.
7. Il figlio, il coniuge e il convivente dell’assistito dell'assistito già in carico al medico di medicina generale possono effettuare la scelta a favore dello stesso medico anche in deroga al massimale o quota individuale, purché anagraficamente facenti parte del medesimo nucleo familiare.
8. Le scelte in deroga, comunque acquisibili, non possono superare in nessun caso il 5% del massimale individuale del medico, fermo restando quanto previsto dell’art. 39, comma 2.
9. È E’ demandata alla contrattazione regionale la definizione dei contenuti e delle modalità di attuazione dei commi successivi, secondo quanto disposto dall’art. 14 del presente Accordo.
10. L’AziendaL‘Azienda, sentito il parere obbligatorio del Comitato di cui all’artall'art. 23 e acquisita l’accettazione del medico di scelta, consente che la scelta sia effettuata in favore di un medico iscritto in un elenco diverso da quello proprio dell'ambito territoriale in cui l'assistito è residente per esplicita richiesta di prosecuzione del rapporto fiduciario da parte dell’assistito o quando la scelta sia o diventi obbligata, oppure quando per ragioni di vicinanza o di migliore viabilità la residenza dell'assistito graviti su un ambito limitrofo e tutte le volte che gravi ed obiettive circostanze ostacolino la normale erogazione dell'assistenza.
11. La scelta per i cittadini residenti ha validità annuale, salvo revoca nel corso dell'anno, ed è tacitamente rinnovata.
12. Per i cittadini non residenti la scelta è a tempo determinato da un minimo di 3 mesi ad un massimo di 1 anno, fatte salve documentate situazioni di maggiore durata del permesso di soggiorno, alla quale sarà adeguata la durata della scelta provvisoria, con contemporanea cancellazione della scelta eventualmente già in carico al medico della Azienda di provenienza del cittadino. La scelta è espressamente prorogabile.
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SCELTA DEL MEDICO. 1. La costituzione e lo svolgimento del rapporto tra medico e assistito sono fondati sul rapporto di fiducia.
2. Il rapporto di fiducia tra medico e assistito si fonda anche sulla reciproca conoscenza e sulla trasparenza dei rapporti reciproci. A tal fine, e per maggiormente radicare il rapporto tra medico e cittadino, le Aziende promuovono, sulla base di intese stipulate tra le Regioni e le Organizzazioni sindacali maggiormente rappresentativerap- presentative, una corretta informazione agli assistiti sulla opportunità di avviare preliminarmente alla scelta una diretta conoscenza del medico e, a margine della scelta effettuata, promuovono la informazione sull’organizzazione dei servizi aziendali e sulle modalità organizzative della medicina generale, mediante consegna della Carta dei servizi.
3. Le Aziende provvedono ad informare adeguatamente i cittadini, sullo status del medicomedi- co, sul suo curriculum personale e professionale, sulle caratteristiche della attività professionale (ubicazione ed orario dello studio, aderenza a forme associative, utilizzo di procedure informatiche, disponibilità telefonica, disponibilità del personale di studio, caratteristiche strutturali e strumentali, ecc.).
43. Ciascun avente diritto, all'atto del rilascio del documento di iscrizione, sceglie direttamente per se sé e per i propri familiari o soggetti anagraficamente conviventi il medico di fiducia fra quelli iscritti nell'elenco, definito defi- nito ai sensi dell’artdell'art. 3319, relativo all'ambito territoriale di residenza.
5. Per i cittadini extracomunitari in regola con le norme in materia di soggiorno sul territorio italiano, la scelta è a tempo determinato e ha validità pari a quella del permesso di soggiorno.
6. La scelta di cui al comma 5 è automaticamente rinnovata alla scadenza anche nelle more del rinnovo del permesso di soggiorno, fatta salva ogni azione di rivalsa per quote percepite anche a seguito di mancato rinnovo del permesso di soggiorno. Il medico è obbligato alla assistenza del cittadino extracomunitario anche nelle more del rinnovo del permesso di soggiorno.
7. Il figlio, il coniuge e il convivente dell’assistito già in carico al medico di medicina generale possono effettuare la scelta a favore dello stesso medico anche in deroga al massimale o quota individuale, purché anagraficamente facenti parte del medesimo nucleo familiare.
8. Le scelte in deroga, comunque acquisibili, non possono superare in nessun caso il 5% del massimale individuale del medico, fermo restando quanto previsto dell’art. 39, comma 2.
9. È demandata alla contrattazione regionale la definizione dei contenuti e delle modalità di attuazione dei commi successivi, secondo quanto disposto dall’art. 14 del presente Accordo.
104. L’Azienda, sentito il parere obbligatorio del Comitato di cui all’artall'art. 23 11 e acquisita l’accettazione del medico di scelta, consente può consentire che la scelta sia effettuata in favore di un medico iscritto in un elenco diverso da quello proprio dell'ambito territoriale in cui l'assistito è residente per esplicita richiesta di prosecuzione del rapporto fiduciario da parte dell’assistito o quando la scelta sia o diventi obbligata, oppure quando per ragioni di vicinanza o di migliore viabilità la residenza dell'assistito graviti su un ambito limitrofo e tutte le volte che gravi ed obiettive circostanze ostacolino la normale erogazione dell'assistenza.
115. La scelta per i cittadini residenti ha validità annuale, salvo salva revoca nel corso dell'anno, ed è tacitamente rinnovatarin- novata.
126. Per i cittadini non residenti la scelta è a tempo determinato da un minimo di 3 mesi ad un massimo di 1 anno, fatte salve documentate situazioni di maggiore durata del permesso di soggiorno, alla quale sarà adeguata la durata della scelta provvisoria, con contemporanea cancellazione della scelta eventualmente già in carico al medico della Azienda di provenienza del cittadino. La scelta è espressamente prorogabile.
7. Per i cittadini extracomunitari in regola con le norme in materia di soggiorno sul territorio italiano, la scel- ta è a tempo determinato da un minimo di 3 mesi ad un massimo di 2 anni, nel rispetto dei tempi di validità dei permessi di soggiorno. Anche tale scelta è espressamente prorogabile.
8. Il figlio, il coniuge e il convivente dell'assistito già in carico al medico di medicina generale possono effet- tuare la scelta a favore dello stesso medico anche in deroga al massimale o quota individuale, purché anagra- ficamente facenti parte del medesimo nucleo familiare.
9. Le scelte in deroga, comunque acquisibili, non possono superare in nessun caso il 5% del massimale indi- viduale del medico, fermo restando quanto previsto dell’art. 25, comma 2.
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Samples: Accordo Collettivo Nazionale
SCELTA DEL MEDICO. 1. La costituzione e lo svolgimento del rapporto tra medico e assistito sono fondati sul rapporto di fiducia.
2. Il rapporto di fiducia tra medico e assistito si fonda anche sulla reciproca conoscenza e sulla trasparenza dei rapporti reciproci. A tal fineComma 3 - Le Aziende USL, e per maggiormente radicare il rapporto tra medico e cittadino, le Aziende promuovono, sulla base di intese stipulate tra le Regioni e le Organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, una corretta informazione agli assistiti sulla opportunità di avviare preliminarmente alla scelta una diretta conoscenza del medico e, a margine della scelta effettuata, promuovono la informazione sull’organizzazione dei servizi aziendali e sulle modalità organizzative della medicina generale, mediante consegna ad integrazione della Carta dei serviziServizi, al fine di consentire al cittadino di poter esercitare la scelta dl medico in modo consapevole ed informato, promuovono iniziative volte ad informare gli utenti sulle caratteristiche e le modalità dell'attività professionale dei medici iscritti negli elenchi di scelta, mediante l'adozione di una scheda informativa riportante, almeno, i seguenti dati: - ubicazione, orario, modalità di accesso, numero telefonico dello studio ( numero di cellulare se espressamente messo a disposizione dal medico); - adesione a forme associative e relative modalità organizzative; - dotazione di personale di segreteria, infermieristico, dotazione informatica ….
3. Le Aziende provvedono ad informare adeguatamente i cittadini, sullo status del medico, sul suo curriculum personale e professionale, sulle caratteristiche della attività professionale (ubicazione ed orario dello studio, aderenza a forme associative, utilizzo di procedure informatiche, disponibilità telefonica, disponibilità del personale di studio, caratteristiche strutturali e strumentali, ecc.).
4. Ciascun avente diritto, all'atto Comma 4 - All'atto del rilascio del documento di iscrizione, iscrizione al SSR il cittadino sceglie direttamente il medico per se sé e per i propri familiari o soggetti anagraficamente conviventi (con delega se maggiorenne); qualora non intendesse effettuare la scelta, l'ASL è tenuta a consegnare al cittadino, unitamente al documento di iscrizione al SSR, una nota di avvertenze che riporti quanto previsto dall'art. 50 comma 8. Commi 10,11 - Il trasferimento di un assistito in un Comune della stessa Azienda, non determina, in automatico, la cancellazione; l'assistito rimane iscritto nell'elenco del MMG di provenienza fino ad eventuale nuova scelta in favore di altro medico. Se intende mantenere il medico di fiducia fra quelli iscritti nell'elenco, definito ai sensi dell’art. 33, relativo all'ambito territoriale di residenza.
5. Per i cittadini extracomunitari in regola con le norme in materia di soggiorno sul territorio italiano, la scelta è a tempo determinato e ha validità pari a quella del permesso di soggiorno.
6. La scelta di cui al comma 5 è automaticamente rinnovata alla scadenza anche nelle more del rinnovo del permesso di soggiorno, fatta salva ogni azione di rivalsa per quote percepite anche a seguito di mancato rinnovo del permesso di soggiorno. Il medico è obbligato alla assistenza del cittadino extracomunitario anche nelle more del rinnovo del permesso di soggiorno.
7. Il figlio, il coniuge e il convivente dell’assistito già in carico al medico di medicina generale possono effettuare la scelta a favore dello stesso medico anche in deroga al massimale o quota individuale, purché anagraficamente facenti parte del medesimo nucleo familiare.
8. Le scelte in deroga, comunque acquisibiliprovenienza, non possono superare in nessun caso il 5% del massimale individuale del medico, fermo restando quanto previsto dell’art. 39, comma 2.
9. È demandata alla contrattazione regionale la definizione dei contenuti e delle modalità di attuazione dei commi successivi, secondo quanto disposto dall’art. 14 del presente Accordo.
10. L’Azienda, sentito il parere obbligatorio del Comitato di cui all’art. 23 e acquisita l’accettazione del medico di scelta, consente che la scelta sia effettuata in favore di un medico iscritto in un elenco diverso da quello proprio dell'ambito territoriale in cui l'assistito è residente per esplicita richiesta di prosecuzione del rapporto fiduciario necessaria l'accettazione formalizzata da parte dell’assistito o quando la scelta sia o diventi obbligata, oppure quando per ragioni di vicinanza o di migliore viabilità la residenza dell'assistito graviti su un ambito limitrofo e tutte le volte che gravi ed obiettive circostanze ostacolino la normale erogazione dell'assistenzaquest'ultimo.
11. La scelta per i cittadini residenti ha validità annuale, salvo revoca nel corso dell'anno, ed è tacitamente rinnovata.
12. Per i cittadini non residenti la scelta è a tempo determinato da un minimo di 3 mesi ad un massimo di 1 anno, fatte salve documentate situazioni di maggiore durata del permesso di soggiorno, alla quale sarà adeguata la durata della scelta provvisoria, con contemporanea cancellazione della scelta eventualmente già in carico al medico della Azienda di provenienza del cittadino. La scelta è espressamente prorogabile.
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Samples: Accordo Regionale
SCELTA DEL MEDICO. 1. La costituzione libera scelta del medico, nel rispetto del numero massimo di assistiti, è di norma collegata alla residenza e lo svolgimento compatibile con l'organizzazione sanitaria di riferimento del rapporto territorio. Il cittadino sceglie per sé e per le persone di cui ha la tutela legale il medico di fiducia tra medico e assistito sono fondati sul rapporto quelli iscritti negli appositi elenchi dell’Azienda Sanitaria di fiduciaresidenza. La scelta è a tempo indeterminato, salvo revoca.
2. Il rapporto di fiducia tra medico e assistito si fonda anche sulla reciproca conoscenza e sulla trasparenza dei rapporti reciproci. A tal fine, e per maggiormente radicare il rapporto tra medico e cittadino, le Aziende promuovono, sulla base di intese stipulate tra le Regioni e le Organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, una corretta informazione agli assistiti sulla opportunità di avviare preliminarmente alla scelta una diretta conoscenza del medico e, a margine della scelta effettuata, promuovono la informazione sull’organizzazione dei servizi aziendali e sulle modalità organizzative della medicina generale, mediante consegna della Carta dei servizi.
3. Le Aziende provvedono ad informare adeguatamente i cittadinicittadini sui servizi e le attività assistenziali fornite dalla AFT del medico scelto in base al programma delle attività che le stesse AFT predispongono
3. Nell’ambito dell’Azienda, sullo status il cittadino sceglie il medico prioritariamente tra quelli operanti nel Comune di residenza o nei Comuni afferenti al medesimo ambito; può, tuttavia, scegliere un medico iscritto in elenchi diversi da quello di residenza, previa accettazione da parte del medico, sul suo curriculum personale e professionale, sulle caratteristiche della attività professionale (ubicazione ed orario dello studio, aderenza a forme associative, utilizzo di procedure informatiche, disponibilità telefonica, disponibilità del personale di studio, caratteristiche strutturali e strumentali, ecc.)medico interessato. Le Aziende comunicano ai medici l’elenco degli assistiti in carico con i necessari aggiornamenti.
4. Ciascun avente diritto, all'atto Per i minori che abbiano compiuto il sesto anno di età i genitori possono effettuare la scelta nei confronti del rilascio del documento di iscrizione, sceglie direttamente per se e per i propri familiari o soggetti anagraficamente conviventi il medico di fiducia fra quelli iscritti nell'elenco, definito ai sensi dell’art. 33, relativo all'ambito territoriale di residenzamedicina generale.
5. Il figlio, il coniuge e il convivente dell’assistito, già in carico al medico di medicina generale, purché facenti parte anagraficamente del medesimo nucleo familiare, possono effettuare la scelta a favore dello stesso medico nel limite di quanto previsto all’articolo 33, comma 1 (massimale).
6. Eventuali scelte in deroga territoriale in Comuni limitrofi di Aziende/Regioni diverse da quella di appartenenza sono disciplinate negli Accordi Integrativi Regionali o accordi tra Regioni.
7. Per i cittadini extracomunitari il cittadino non residente la scelta effettuata è a tempo determinato per una durata minima di 3 mesi e massima di 1 anno, espressamente prorogabile, così come indicato nell’Accordo Stato-‐Regioni del 8 maggio 2003, rep. n. 1705. L’Azienda comunica l’iscrizione temporanea alla Azienda di provenienza al fine della cancellazione nelle sue liste.
8. Il cittadino extracomunitario in regola con le norme in materia di soggiorno sul territorio italiano, italiano effettua la scelta è a tempo determinato e ha di validità pari a quella del permesso di soggiorno.
6. La scelta di cui al comma 5 è automaticamente rinnovata espressamente prorogabile alla scadenza anche nelle more del rinnovo del permesso di soggiorno.
9. Il medico è obbligato alla assistenza del cittadino extracomunitario anche nelle more del rinnovo del permesso di soggiorno e gli è riconosciuto il relativo compenso, fatta salva ogni azione di rivalsa per quote percepite anche a seguito di mancato rinnovo del permesso di soggiorno. Il medico è obbligato alla assistenza del cittadino extracomunitario anche nelle more del rinnovo del permesso di soggiorno.
710. Il figlioLe scelte dei cittadini che, il coniuge e il convivente dell’assistito già in carico ai sensi dell’art. 7 della Legge n. 526/1982 vengono temporaneamente sospesi dagli elenchi della Azienda sono riattribuite automaticamente al medico di medicina generale possono effettuare la scelta a favore dello stesso medico dal momento della cessazione della sospensione temporanea, anche in deroga al massimale o quota individuale, purché anagraficamente facenti e fatta salva ogni altra e diversa determinazione da parte del medesimo nucleo familiare.
8dell’assistito. Le scelte in deroga, comunque acquisibili, non possono superare in nessun caso il 5% del massimale individuale del medico, fermo restando quanto previsto dell’art. 39, comma 2.
9. È demandata alla contrattazione regionale A tal fine le Aziende istituiscono apposito separato elenco dei cittadini ai quali sia stata revocata d’ufficio la definizione dei contenuti e delle modalità di attuazione dei commi successivi, secondo quanto disposto dall’art. 14 del presente Accordo.
10. L’Azienda, sentito il parere obbligatorio del Comitato di cui all’art. 23 e acquisita l’accettazione del medico di scelta, consente che onde facilitarne la scelta sia effettuata in favore di un medico iscritto in un elenco diverso da quello proprio dell'ambito territoriale in cui l'assistito è residente per esplicita richiesta di prosecuzione del rapporto fiduciario da parte dell’assistito o quando la scelta sia o diventi obbligata, oppure quando per ragioni di vicinanza o di migliore viabilità la residenza dell'assistito graviti su un ambito limitrofo e tutte le volte che gravi ed obiettive circostanze ostacolino la normale erogazione dell'assistenzariattribuzione automatica.
11. La In caso di eventuali ritardi nella riattribuzione della scelta per i cittadini residenti ha validità annualedi cui al precedente comma, salvo revoca nel corso dell'annogli effetti economici della stessa decorrono comunque, ed in difetto di scelta in favore di altro medico, dalla data di cessazione della sospensione. A tal proposito il medico è tacitamente rinnovata.tenuto comunque alla assistenza del cittadino temporaneamente sospeso dagli elenchi fin dalla data di cessazione della sospensione medesima
12. Per i cittadini non residenti la scelta è a tempo determinato da un minimo Le operazioni di 3 mesi ad un massimo di 1 anno, fatte salve documentate situazioni di maggiore durata del permesso di soggiornoaggiornamento dell’elenco degli assistiti rispetto alla scelta, alla quale sarà adeguata la durata della scelta provvisoriarevoca e alla ricusazione sono svolte in tempo reale, con contemporanea cancellazione della scelta eventualmente già qualora sia realizzabile in carico al medico della Azienda base alla possibilità di provenienza del cittadino. La scelta è espressamente prorogabileutilizzo di procedure informatiche.
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