Scioglimento dell’Ente. La decisione circa lo scioglimento dell’Ente, nonché in merito alla devoluzione di eventuali residui attivi, compete ai soci che hanno costituito l’Ente medesimo. Fermo quanto previsto dal comma successivo in relazione ad eventuali residui attivi del F.O.C., in ogni caso, per qualunque causa avvenga lo scioglimento, il patri- monio residuo dell’Ente dovrà essere devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altra associazione con finalità analoghe ovvero ai fini di pubblica uti- lità, previo parere dall’organismo di controllo previsto dall’art. 3, comma 190, della L. 23 dicembre 1996, n. 662. Al termine del periodo di durata del F.O.C., le Parti, secondo le modalità previste dall’art. 12 del relativo Regolamento, decideranno in merito all’impiego delle somme eventualmente giacenti nella Sezione Speciale.
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Scioglimento dell’Ente. La decisione circa lo scioglimento dell’Ente, nonché in merito alla devoluzione di eventuali residui attivi, compete ai soci che hanno costituito l’Ente medesimo. Fermo quanto previsto dal comma successivo in relazione ad eventuali residui attivi del F.O.C., in ogni caso, per qualunque causa avvenga lo scioglimento, il patri- monio patrimonio residuo dell’Ente dovrà essere devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altra associazione con finalità analoghe ovvero ai fini di pubblica uti- litàutilità, previo parere dall’organismo di controllo previsto dall’art. 3, comma 190, della L. 23 dicembre 1996, n. 662. Al termine del periodo di durata del F.O.C., le Parti, secondo le modalità previste dall’art. 12 del relativo Regolamento, decideranno in merito all’impiego delle somme eventualmente giacenti nella Sezione Speciale.
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