Sconfinamenti in assenza di fido. 1. Fermo restando che la Banca non è tenuta ad effettuare pagamenti se il Conto non è capiente (ovvero in assenza di somme a credito sul conto e relativi sottoconti tecnici di cui alle Sezioni III e IV), la Banca a propria discrezione può consentire al Cliente, anche in assenza di fido, l'utilizzo di fondi in eccedenza rispetto al Saldo del Conto. 2. In caso di Sconfinamento in assenza di fido, ove concesso, il Cliente è tenuto a corrispondere alla Banca gli interessi debitori nella misura pattuita nel Documento di sintesi del conto corrente. Il Cliente, inoltre, è tenuto a corrispondere alla Banca la commissione prevista al successivo articolo, ove ne ricorrano i presupposti. 3. Resta inteso che l'eventuale possibilità, ovvero anche l'eventuale concessione di uno Sconfinamento in assenza di fido da parte della Banca non deve indurre il Cliente a porre affidamento sul pagamento da parte della Banca di eventuali successivi addebiti sul Conto che eccedono il Saldo disponibile. Il Cliente, quindi, accetta che la Banca possa sempre rifiutarsi di effettuare pagamenti a valere sul proprio Conto qualora eccedano il Saldo disponibile e, ove concessi, si impegna a pagare immediatamente alla Banca quanto a questa dovuto, anche in assenza di espressa richiesta da parte della Banca stessa. 4. In caso di Sconfinamento consistente che si protragga per oltre un mese, la Banca comunicherà al Cliente consumatore, su supporto cartaceo o altro supporto durevole (ad esempio pdf, e-mail o, qualora disponibile, PEC): a) lo sconfinamento; b) l'importo interessato; c) il tasso debitore; d) le commissioni eventualmente applicabili. 5. La comunicazione relativa allo Sconfinamento consistente verrà effettuata entro tre giorni lavorativi successivi al compimento di un mese dal momento in cui lo Sconfinamento è divenuto consistente. 6. La Banca non sarà tenuta ad effettuare la comunicazione di cui al precedente comma qualora abbia già comunicato al Cliente il verificarsi di uno Sconfinamento consistente. 7. Fermo restando quanto sopra previsto, qualora la Banca dovesse comunque concedere uno Sconfinamento che fosse inferiore allo Sconfinamento consistente, la relativa comunicazione sarà assolta mediante invio del primo estratto conto successivo allo stesso Sconfinamento.
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Samples: Condizioni Generali Di Contratto, Condizioni Generali Di Contratto
Sconfinamenti in assenza di fido. 1. Fermo restando che la Banca non è tenuta ad effettuare pagamenti se il Conto conto non è capiente (ovvero in assenza di somme a credito sul conto e relativi sottoconti tecnici di cui alle Sezioni III e IValla Sezione II-bis), la Banca a propria discrezione può consentire al Cliente, anche in assenza di fido, l'utilizzo di fondi in eccedenza rispetto al Saldo saldo del Contoconto ("Sconfinamento in assenza di fido").
2. In caso di Sconfinamento in assenza di fido, ove concesso, il Cliente è tenuto a corrispondere alla Banca gli interessi debitori nella misura pattuita nel Documento di sintesi Foglio informativo del conto corrente. Il Cliente, inoltre, è tenuto a corrispondere alla Banca la commissione prevista al successivo articolo, ove ne ricorrano i presupposti.
3. Resta inteso che l'eventuale possibilità, ovvero anche l'eventuale concessione di uno Sconfinamento in assenza di fido da parte della Banca non deve indurre il Cliente a porre affidamento sul pagamento da parte della Banca di eventuali successivi addebiti sul Conto conto che eccedono il Saldo saldo disponibile. Il Cliente, quindi, accetta che la Banca possa sempre rifiutarsi di effettuare pagamenti a valere sul proprio Conto conto qualora eccedano il Saldo saldo disponibile e, ove concessi, si impegna a pagare immediatamente alla Banca quanto a questa dovuto, anche in assenza di espressa richiesta da parte della Banca stessa.
4. In caso di Sconfinamento consistente in assenza di fido di importo pari o superiore a 300 euro (lo "Sconfinamento consistente") che si protragga per oltre un mese, la Banca comunicherà al Cliente consumatoreCliente, in forma scritta o su supporto cartaceo o altro supporto durevole (ad esempio pdf, e-mail o, qualora disponibile, PEC):
pdf o email): a) lo sconfinamento;
; b) l'importo interessato;
; c) il tasso debitore;
; d) le commissioni eventualmente applicabili.
5. La comunicazione relativa allo Sconfinamento consistente verrà effettuata entro tre giorni lavorativi successivi al compimento di un mese dal momento in cui lo Sconfinamento è divenuto consistente.
65. La Banca non sarà tenuta ad effettuare la comunicazione di cui al precedente comma qualora abbia già comunicato al Cliente il verificarsi di uno Sconfinamento consistente.
76. Fermo restando quanto sopra previsto, qualora la Banca dovesse comunque concedere uno Sconfinamento che fosse inferiore allo Sconfinamento consistente, la relativa comunicazione sarà assolta mediante invio del primo estratto conto successivo allo stesso SconfinamentoSconfinamento consistente.
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Samples: General Conditions for Opening Relationships With Webank
Sconfinamenti in assenza di fido. 1. Fermo restando che la Banca non è tenuta ad effettuare pagamenti se il Conto non è capiente (ovvero in assenza di somme a credito sul conto e relativi sottoconti tecnici di cui alle Sezioni III e IValla Sezione III), la Banca a propria discrezione può consentire al Cliente, anche in assenza di fido, l'utilizzo di fondi in eccedenza rispetto al Saldo del Conto.
2. In caso di Sconfinamento in assenza di fido, ove concesso, il Cliente è tenuto a corrispondere alla Banca gli interessi debitori nella misura pattuita nel Documento di sintesi del conto corrente. Il Cliente, inoltre, è tenuto a corrispondere alla Banca la commissione prevista al successivo articolo, ove ne ricorrano i presupposti.
3. Resta inteso che l'eventuale possibilità, ovvero anche l'eventuale concessione di uno Sconfinamento in assenza di fido da parte della Banca non deve indurre il Cliente a porre affidamento sul pagamento da parte della Banca di eventuali successivi addebiti sul Conto che eccedono il Saldo disponibile. Il Cliente, quindi, accetta che la Banca possa sempre rifiutarsi di effettuare pagamenti a valere sul proprio Conto qualora eccedano il Saldo disponibile e, ove concessi, si impegna a pagare immediatamente alla Banca quanto a questa dovuto, anche in assenza di espressa richiesta da parte della Banca stessa.
4. In caso di Sconfinamento consistente che si protragga per oltre un mese, la Banca comunicherà al Cliente consumatore, su supporto cartaceo o altro supporto durevole (ad esempio pdf, e-mail email o, qualora disponibile, PEC):
): a) lo sconfinamento;
; b) l'importo interessato;
; c) il tasso debitore;
; d) le commissioni eventualmente applicabili.
5. La comunicazione relativa allo Sconfinamento consistente verrà effettuata entro tre giorni lavorativi successivi al compimento di un mese dal momento in cui lo Sconfinamento è divenuto consistente.
6. La Banca non sarà tenuta ad effettuare la comunicazione di cui al precedente comma qualora abbia già comunicato al Cliente il verificarsi di uno Sconfinamento consistente.
7. Fermo restando quanto sopra previsto, qualora la Banca dovesse comunque concedere uno Sconfinamento che fosse inferiore allo Sconfinamento consistente, la relativa comunicazione sarà assolta mediante invio del primo estratto conto successivo allo stesso Sconfinamento.
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Samples: Condizioni Generali Di Contratto
Sconfinamenti in assenza di fido. 1. Fermo restando che la Banca non è tenuta ad effettuare pagamenti se il Conto non è capiente (ovvero in assenza Fatta eccezione per l'ipotesi di somme a credito sul conto e relativi sottoconti tecnici concessione di cui alle Sezioni III e IV), la Banca a propria discrezione può consentire al Cliente, anche in assenza un'apertura di fido, l'utilizzo di fondi in eccedenza rispetto al Saldo del Conto.
2. In caso di Sconfinamento in assenza di fido, ove concessocredito, il Cliente è tenuto ad utilizzare il conto corrente nei limiti del saldo disponibile. La Banca non è, pertanto, tenuta ad onorare disposizioni del Cliente per un ammontare eccedente la provvista disponibile. Tuttavia, nell'ipotesi in cui la Banca, a corrispondere alla Banca gli propria insindacabile discrezione, decidesse di dare esecuzione a disposizioni di pagamento e/o di prelevamento in assenza di provvista, tale circostanza non dovrà creare nel Cliente alcun affidamento circa analoghe concessioni per il futuro. L'eventuale esecuzione di disposizioni in assenza di provvista determina uno sconfinamento e comporta il pagamento, da parte del Cliente, di interessi debitori sulle somme utilizzate e l'addebito di spese di gestione dello sconfinamento (c.d. “commissione di istruttoria veloce”), nella misura pattuita indicata nel Documento di sintesi Sintesi allegato quale frontespizio del conto correnteContratto, entro i limiti previsti dalle vigenti disposizioni di legge. Gli interessi debitori maturati sulle somme utilizzate:
a) sono contabilizzati separatamente rispetto alla sorte capitale. Il Cliente, inoltre, è tenuto saldo periodico della sorte capitale produce interessi secondo quanto stabilito dalla vigente normativa;
b) divengono esigibili il 1° marzo dell'anno successivo a corrispondere alla Banca la commissione prevista al successivo articolo, ove ne ricorrano i presupposti.
3quello in cui sono maturati e comunque decorsi 30 giorni dalla ricezione delle comunicazioni periodiche di cui all'art. Resta inteso che l'eventuale possibilità, ovvero anche l'eventuale concessione di uno Sconfinamento in assenza di fido da parte della Banca non deve indurre il Cliente a porre affidamento sul pagamento da parte della Banca di eventuali successivi addebiti sul Conto che eccedono il Saldo disponibile. Il Cliente, quindi, accetta che la Banca possa sempre rifiutarsi di effettuare pagamenti a valere sul proprio Conto qualora eccedano il Saldo disponibile e, ove concessi, si impegna a pagare immediatamente alla Banca quanto a questa dovuto, anche in assenza di espressa richiesta da parte della Banca stessa.
46. In caso di Sconfinamento consistente chiusura definitiva del conto, gli interessi sono immediatamente esigibili. Il saldo relativo alla sorte capitale può produrre interessi; quanto dovuto a titolo di interessi non produce ulteriori interessi. Il Cliente autorizza espressamente la Banca ad addebitare in conto i menzionati interessi al momento in cui questi divengono esigibili; in tal caso la somma addebitata è considerata sorte capitale. Il Cliente può revocare tale autorizzazione in ogni momento prima che si protragga per oltre un mesel'addebito abbia avuto luogo, mediante comunicazione effettuata con lettera raccomandata oppure presentata a mani, che deve pervenire alla Banca almeno 10 (dieci) giorni lavorativi dalla data in cui gli interessi diventano esigibili. La comunicazione deve in ogni caso contenere l'impegno del Cliente a estinguere il debito da interessi nei confronti della Banca e l'indicazione delle modalità con le quali egli intende farlo. Dal momento in cui gli interessi sono esigibili, la Banca comunicherà al può impiegare, ai fini dell'estinzione del debito da interessi, i fondi accreditati sui propri conti e destinati ad affluire sul conto del Cliente consumatoresul quale è regolato il finanziamento. In caso di chiusura definitiva del conto, su supporto cartaceo gli interessi sono immediatamente esigibili. Il saldo relativo alla sorte capitale può produrre interessi; quanto dovuto a titolo di interessi non produce ulteriori interessi. Nel caso in cui il Cliente rivesta la qualifica di “Consumatore”, la Banca lo informa per iscritto in presenza di uno sconfinamento rilevante ai sensi della vigente normativa. La mancata applicazione delle spese di gestione dello sconfinamento per uno o altro supporto durevole (ad esempio pdfpiù periodi di liquidazione periodica non comporta rinuncia alle stesse da parte della Banca. Nel caso in cui le commissioni, e-mail o, qualora disponibile, PEC):
a) lo sconfinamento;
b) l'importo interessato;
c) le spese o il tasso debitore;
d) le commissioni di interesse, aumentato degli interessi di mora eventualmente applicabilidovuti, fossero per qualsiasi ragione superiori al tasso massimo consentito ai sensi delle vigenti disposizioni in tema di usura, gli stessi saranno automaticamente ridotti, per il periodo strettamente necessario, ad un tasso pari al massimo consentito.
5. La comunicazione relativa allo Sconfinamento consistente verrà effettuata entro tre giorni lavorativi successivi al compimento di un mese dal momento in cui lo Sconfinamento è divenuto consistente.
6. La Banca non sarà tenuta ad effettuare la comunicazione di cui al precedente comma qualora abbia già comunicato al Cliente il verificarsi di uno Sconfinamento consistente.
7. Fermo restando quanto sopra previsto, qualora la Banca dovesse comunque concedere uno Sconfinamento che fosse inferiore allo Sconfinamento consistente, la relativa comunicazione sarà assolta mediante invio del primo estratto conto successivo allo stesso Sconfinamento.
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Samples: Conto Corrente
Sconfinamenti in assenza di fido. 1. Fermo restando che la Banca non è tenuta ad effettuare pagamenti se il Conto non è capiente (ovvero nel caso in assenza di somme a credito sul conto e relativi sottoconti tecnici di cui alle Sezioni III e IVil Saldo Disponibile sia inferiore all'ammontare del pagamento o dei pagamenti richiesti dal Cliente), la Banca a propria discrezione può consentire al Cliente, anche in assenza di fido, l'utilizzo di fondi in eccedenza rispetto al Saldo del ContoDisponibile.
2. In Nel caso di la Banca conceda uno Sconfinamento in assenza di fido, ove concesso, il Cliente è tenuto a corrispondere alla Banca gli interessi debitori nella misura pattuita nel Documento di sintesi Sintesi del conto correnteConto. Il Cliente, inoltre, è tenuto a corrispondere alla Banca la commissione prevista al successivo articolo, ove ne ricorrano i presupposti.
3. Resta inteso che l'eventuale possibilità, ovvero anche l'eventuale concessione di Nel caso la Banca conceda uno Sconfinamento in assenza di fido da parte della Banca fido, resta inteso che il Cliente non deve indurre il Cliente a porre affidamento sul pagamento da parte della Banca stessa di eventuali successivi addebiti sul Conto che eccedono eccedano il Saldo disponibileDisponibile. Il Cliente, quindi, accetta che la Banca possa sempre rifiutarsi di effettuare pagamenti a valere sul proprio Conto qualora eccedano il Saldo disponibile Disponibile e, ove concessi, si impegna a pagare immediatamente alla Banca quanto a questa dovuto, anche in assenza di espressa richiesta da parte della Banca stessa.
4. In caso di Sconfinamento consistente che si protragga per oltre un mese, la Banca comunicherà al Cliente consumatore, in forma scritta o su supporto cartaceo o altro supporto durevole Supporto Durevole (ad esempio pdfal Cliente consumatore), e-mail o, qualora disponibile, PEC):
a) lo sconfinamento;
b) l'importo interessato;
c) il tasso debitore;
d) le commissioni eventualmente applicabili.
5. La comunicazione relativa allo Sconfinamento consistente verrà effettuata entro tre giorni lavorativi successivi al compimento di un mese dal momento in cui lo Sconfinamento è divenuto consistente: a) lo Sconfinamento; b) l'importo interessato; c) il tasso debitore; d) le commissioni eventualmente applicabili.
65. La Resta inteso che la Banca non sarà tenuta ad effettuare la comunicazione di cui al precedente comma qualora abbia già comunicato al Cliente , in un momento antecedente rispetto al termine sopra indicato, il verificarsi di uno Sconfinamento consistente.
76. Fermo restando quanto sopra previsto, qualora la Banca dovesse comunque concedere uno Sconfinamento che fosse per un ammontare inferiore allo Sconfinamento consistente, la relativa comunicazione sarà assolta mediante invio del primo estratto conto successivo allo stesso Sconfinamento.
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Samples: Contratto Di Conto Corrente E Dei Servizi Accessori Al Conto Corrente
Sconfinamenti in assenza di fido. 1. Fermo restando che la Banca non è tenuta ad effettuare pagamenti se il Conto non è capiente (ovvero nel caso in assenza di somme a credito sul conto e relativi sottoconti tecnici di cui alle Sezioni III e IVil Saldo Disponibile sia inferiore all'ammontare del pagamento o dei pagamenti richiesti dal Cliente), la Banca a propria discrezione può consentire al Cliente, anche in assenza di fido, l'utilizzo di fondi in eccedenza rispetto al Saldo del ContoDisponibile.
2. In Nel caso di la Banca conceda uno Sconfinamento in assenza di fido, ove concesso, il Cliente è tenuto a corrispondere alla Banca gli interessi debitori nella misura pattuita nel Documento di sintesi Sintesi del conto correnteConto. Il Cliente, inoltre, è tenuto a corrispondere alla Banca la commissione prevista al successivo articolo, ove ne ricorrano i presupposti.
3. Resta inteso che l'eventuale possibilità, ovvero anche l'eventuale concessione di Nel caso la Banca conceda uno Sconfinamento in assenza di fido da parte della fido, resta inteso che la Banca non deve dovrà indurre il Cliente a porre affidamento sul pagamento da parte della Banca stessa di eventuali successivi addebiti sul Conto che eccedono eccedano il Saldo disponibileDisponibile. Il Cliente, quindi, accetta che la Banca possa sempre rifiutarsi di effettuare pagamenti a valere sul proprio Conto qualora eccedano il Saldo disponibile Disponibile e, ove concessi, si impegna a pagare immediatamente alla Banca quanto a questa dovuto, anche in assenza di espressa richiesta da parte della Banca stessa.
4. In caso di Sconfinamento consistente che si protragga per oltre un mese, la Banca comunicherà al Cliente consumatoreCliente, su supporto cartaceo o altro supporto durevole (ad esempio pdfche sia un consumatore ai sensi della normativa vigente in materia, e-mail o, qualora disponibile, PEC):
a) lo sconfinamento;
b) l'importo interessato;
c) il tasso debitore;
d) le commissioni eventualmente applicabili.
5. La comunicazione relativa allo Sconfinamento consistente verrà effettuata entro tre giorni lavorativi successivi al compimento di un mese dal momento in cui lo Sconfinamento è divenuto consistenteconsistente in forma scritta o su supporto cartaceo o altro Supporto Durevole (ad esempio pdf o email): a) lo Sconfinamento; b) l'importo interessato; c) il tasso debitore;
a) le commissioni eventualmente applicabili.
65. La Resta inteso che la Banca non sarà tenuta ad effettuare la comunicazione di cui al precedente comma qualora abbia già comunicato al Cliente il verificarsi di uno Sconfinamento consistente.
76. Fermo restando quanto sopra previsto, qualora la Banca dovesse comunque concedere uno Sconfinamento che fosse per un ammontare inferiore allo Sconfinamento consistente, la relativa comunicazione sarà assolta mediante invio del primo estratto conto successivo allo stesso Sconfinamento.
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Samples: Contratto Di Conto Corrente