Servizio Delayed Charge Clausole campione

Servizio Delayed Charge. 88.1 Il servizioDelayed Charge” consente all’Esercente di addebitare al Titolare di una delle Carte indicate al precedente art. 84.3, sulla medesima Carta utilizzata a garanzia, tutti gli importi pervenuti o rilevati successivamente alla riconsegna dell’oggetto relativi a: 88.2 Indipendentemente dal fatto che sia un normale pagamento con Carta, un “Prepayment/Advanced Deposit Service” o un “Priority Check-out Service”, l’even- tuale constatazione circa la necessità di dar seguito ad un “delayed charge” dovrà es- sere documentata dall’Esercente con l’emissione di una fattura a carico del Titolare. Per Carte appartenenti al Circuito Visa tale fattura dovrà essere emessa: 88.3 Gli importi oggetto del servizio “Delayed Charge” devono essere chiaramente documentati ed inequivocabilmente riconducibili al Titolare e al periodo di noleggio in esame.
Servizio Delayed Charge. 60.1 Il servizioDelayed Charge” consente all’Esercente di addebitare al Titolare di una delle Carte indicate al precedente art. 56.3, sulla medesima Carta utilizzata a ga- ranzia, tutti gli importi pervenuti o rilevati successivamente alla riconsegna dell’og- getto relativi a: 60.2 La constatazione circa la necessità di dar seguito ad un Delayed Charge dovrà essere sempre documentata dall’Esercente con l’emissione di una fattura a carico del Titolare. Per Carte appartenenti al Circuito Visa tale fattura dovrà essere emessa: entro 90 giorni di calendario dalla data di check-out nel caso di “Delayed Charge” per voci di spesa aggiuntive (es. multe, parking fee) e di “Delayed Charge” dovuti 60.3 Gli importi oggetto del servizio “Delayed Charge” devono essere chiaramente documentati ed inequivocabilmente riconducibili al Titolare e al periodo di noleg- gio in esame.
Servizio Delayed Charge. 60.1 Il servizioDelayed Charge” consente all’Esercente di addebitare al Titolare di una delle Carte indicate al precedente art. 56.3, sulla medesima Carta utilizzata a garanzia, tutti gli importi pervenuti o rilevati successivamente alla riconsegna dell’oggetto relativi a: 60.2 La constatazione circa la necessità di dar seguito ad un Delayed Charge dovrà essere sempre essere documentata dall’Esercente con l’emissione di una fattura a carico del Titolare. Per Carte appartenenti al Circuito Visa tale fattura dovrà essere emessa: 60.3 Gli importi oggetto del servizio “Delayed Charge” devono essere chiaramente documentati ed inequivocabilmente riconducibili al Titolare e al periodo di noleg- gio in esame.
Servizio Delayed Charge. 60.1 Il servizioDelayed Charge” consente all’Esercente di addebitare al Titolare di una delle Carte indicate al precedente art. 56.3, sulla medesima Carta utilizzata a ga- ranzia, tutti gli importi pervenuti o rilevati successivamente alla riconsegna dell’og- getto relativi a: 60.2 Indipendentemente dal fatto che sia un normale pagamento con Carta, un “Prepayment/Advanced Deposit Service” o un “Priority Check-out Service”, l’even- 60.3 Gli importi oggetto del servizio “Delayed Charge” devono essere chiaramente documentati ed inequivocabilmente riconducibili al Titolare e al periodo di noleg- gio in esame.
Servizio Delayed Charge. 19.1 Il servizioDelayed Charge” consente all’Esercente di addebitare al Titolare di una delle Carte indicate al precedente art. 15.3, sulla medesima Carta utilizzata a ga- ranzia, tutti gli importi pervenuti o rilevati successivamente alla riconsegna dell’og- getto relativi a:
Servizio Delayed Charge. Il servizioDelayed Charge” consente all’Esercente di addebitare al Titolare di una delle Carte indicate al precedente art. 83.2, sulla medesima Carta utilizzata a garanzia, tutti gli importi pervenuti o rilevati successivamente alla riconsegna del veicolo relativi a:
Servizio Delayed Charge. 88.1 Il servizioDelayed Charge” consente all’Esercente di addebitare al Titolare di una delle Carte indicate al precedente art. 84.3, sulla medesima Carta utilizzata a ga- ranzia, tutti gli importi pervenuti o rilevati successivamente alla riconsegna dell’og- getto relativi a: 88.2 La constatazione circa la necessità di dar seguito ad un Delayed Charge dovrà 88.3 Gli importi oggetto del servizio “Delayed Charge” devono essere chiaramente documentati ed inequivocabilmente riconducibili al Titolare e al periodo di noleggio in esame.

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  • Condizioni per la stipulazione del contratto e l'inizio attività Il candidato dichiarato vincitore della selezione che abbia conseguito all'estero i titoli di studio richiesti all'articolo 3 che precede , qualora tali titoli non siano già stati dichiarati equipollenti ai sensi della legislazione vigente, dovrà trasmettere al Servizio Gestione Personale Docente, prima della stipulazione del contratto e a pena di decadenza dal diritto alla stipulazione dello stesso: Per i candidati non appartenenti all'Unione Europea che non siano ancora in possesso del Permesso di soggiorno in Italia, la suddetta consegna dovrà necessariamente avvenire prima dell'inizio dell'attività. Il candidato dichiarato vincitore della selezione non appartenente all'Unione Europea che, alla data di presentazione della domanda di ammissione, non sia ancora in possesso del Permesso di soggiorno in Italia e che abbia conseguito in Italia i titoli di studio richiesti all'articolo 3 che precede Il candidato non appartenente all'Unione Europea che, alla data di presentazione della domanda di ammissione, non sia ancora in possesso del permesso di soggiorno in Italia , laddove risulti vincitore della selezione, dovrà obbligatoriamente ottenere il nulla osta della Prefettura, necessario alla richiesta del visto d'ingresso. L'inizio della attività sarà possibile solo dopo la presentazione del visto summenzionato al Visiting Professor Welcome Office. La mancata presentazione del documento comporterà l'impossibilità di dare inizio all'attività.