RICONSEGNA DEL VEICOLO Clausole campione

RICONSEGNA DEL VEICOLO. E’ previsto un periodo di tolleranza di 20 giorni solari per la restituzione del veicolo a fine contratto. Nel caso in cui usufruisca di un tale periodo di tolleranza, Volsca è comunque tenuta al pagamento della quota di canone relativa al periodo intercorrente tra la data prevista e quella effettiva di riconsegna. Sarà cura del Fornitore contattare Volsca almeno 30 giorni solari prima della scadenza naturale o prorogata del contratto. I veicoli saranno riconsegnati da Volsca, alla scadenza naturale o prorogata del contratto o in qualsiasi altro caso di risoluzione o scadenza anticipata, presso la sede originaria di consegna (o in sede diversa se previamente concordato con l’Appaltatore ) e nelle condizioni in cui sono stati ricevuti in noleggio, salvo il normale stato di usura. Per “normale stato di usura” si intende il degrado del veicolo dovuto all’appropriato utilizzo dello stesso. Rotture, alterazioni di parti, incuria di conservazione non vengono ricondotti al normale stato di usura. La gestione delle infrazioni accertate, relativa a violazioni per comportamento del conducente, è regolamentata come segue:
RICONSEGNA DEL VEICOLO. Art. 9 – Deposito cauzionale
RICONSEGNA DEL VEICOLO. 1. Il contratto di noleggio termina allo scadere del periodo di noleggio pattuito. Nel caso in cui il noleggiante continui a servirsi del veicolo dopo lo scadere del periodo di noleggio convenuto, il rapporto di noleggio non sarà comunque considerato come prorogato.
RICONSEGNA DEL VEICOLO. Ricevuta la comunicazione del termine del servizio, il DC provvederà ad organizzare il ritiro del veicolo. In tale circostanza, l’appaltatore dovrà tassativamente consegnare, contestualmente al veicolo, la seguente documentazione: La VUS effettuerà, la presa in consegna del veicolo presso la sede dell’appaltatore, previa esecuzione di tutte le verifiche e controlli tendenti ad accertare la correttezza e congruità delle lavorazioni commissionate all’appaltatore e compilando la parte IV della RLE. Superato il termine di 15 gg. naturali e consecutivi dalla data di consegna del mezzo oggetto di servizio, non essendoci rilevi da parte del DC in merito alla lavorazione eseguita, l’appaltatore è tacitamente autorizzato a dare corso alla fatturazione delle prestazioni eseguite. L’appaltatore dovrà sempre riportare in fattura il codice CIG dell’appalto, oltre che allegare copia della RLE riconsegnata insieme al veicolo. In mancanza dell’indicazione del CIG corretto in fattura, ai sensi della l. 136/10 non si potra’ procedere alla liquidazione delle fatture. IN ASSENZA DI RLE CONSEGNATA DAL DIPENDENTE DELLA VUS UNITAMENTE AL VEICOLO DA RIPARARE, L’APPALTATORE NON E’ AUTORIZZATO AD ESEGUIRE NESSUN TIPO DI PRESTAZIONE DI SERVIZIO E NON POTRA’ PER QUESTO RICHIEDERE NESSUN COMPENSO.
RICONSEGNA DEL VEICOLO. Ricevuta la comunicazione del termine del servizio, il DC provvederà ad organizzare il ritiro del veicolo. In tale circostanza, l’appaltatore dovrà tassativamente consegnare, contestualmente al veicolo, la seguente documentazione: La VUS effettuerà, la presa in consegna del veicolo presso la sede dell’appaltatore, previa esecuzione di tutte le verifiche e controlli tendenti ad accertare la correttezza e congruità delle lavorazioni commissionate all’appaltatore e compilando la parte IV della RLE. Superato il termine di 15 gg. naturali e consecutivi dalla data di consegna del mezzo oggetto di servizio, non essendoci rilevi da parte del DC in merito alla lavorazione eseguita, l’appaltatore è tacitamente autorizzato a dare corso alla fatturazione delle prestazioni eseguite, avendo cura di riportare nella fattura il codice CIG dell’appalto, e di allegare alla stessa copia della RLE riconsegnata insieme al veicolo e copia del preventivo formulato prima dell’esecuzione del servizio. Qualora siano presentate fatture dall’appaltatore senza l’allegazione della RLE compilata fino alla PARTE IV unitamente al preventivo formulato prima dell’esecuzione del servizio, la VUS non procederà alla liquidazione delle stesse e tale fatto, previa verifica in contraddittorio, è causa di risoluzione del contratto qualora sia accertato la mancata esecuzione delle stesse. Resta inteso che l’appaltatore è autorizzato a dare corso alla scomposizione del mezzo solo in presenza del RLE, e a dare avvio alle prestazioni solo dopo nulla-osta scritto da parte de DC, dal quale decorrono i tempi contrattuali per l’esecuzione degli interventi. IN ASSENZA DI RLE CONSEGNATA DAL DIPENDENTE DELLA VUS UNITAMENTE AL VEICOLO DA RIPARARE, L’APPALTATORE NON E’ AUTORIZZATO AD ESEGUIRE NESSUN TIPO DI PRESTAZIONE DI SERVIZIO E NON POTRA’ PER QUESTO RICHIEDERE NESSUN COMPENSO. L’appaltatore è autorizzato ad eseguire solo ed esclusivamente le lavorazioni incluse nella RLE. L’esecuzione di interventi non inclusi nella RLE, non saranno liquidati dalla VUS, e per tali prestazioni il fornitore non potrà accampare pretese di qualsiasi sorta.
RICONSEGNA DEL VEICOLO. 9.1. Il Cliente dovrà restituire il Veicolo, completo di tutte le sue dotazioni, nelle stesse condizioni in cui è stato consegnato, salvo la normale usura dovuta all'uso, entro il termine e nel luogo previsto nella Conferma della Prenotazione.
RICONSEGNA DEL VEICOLO. Alla scadenza naturale o prorogata del contratto o in qualsiasi altro caso di risoluzione, o scadenza anticipata, il veicolo sarà riconsegnato alla ditta, presso la sede originaria di consegna (via del Bersagliere n.7/9 località Alberese -Gr), nelle condizioni in cui li ha ricevuti, salvo il normale stato di usura. Per “normale stato di usura” si intende l’appropriato utilizzo del veicolo che comporta comunque degrado dello stesso senza presentare rotture, alterazioni di parti, incuria di conservazione (vernice e fanaleria opacizzata, guarnizioni non più a tenuta, tappezzeria xxxx e/o con parti lacerate per costante ed intensa usura, paraurti con leggere abrasioni, punti ruggine, lievi rigature ecc.).
RICONSEGNA DEL VEICOLO. 19. a. Il Contraente dovrà, in corrispondenza o prima della scadenza del termine del noleggio, consegnare il veicolo all'indirizzo presso il quale il veicolo è stato noleggiato o a una sede di attività del proprietario o dell'agente del proprietario che potrà essere concordata, od ottenere il consenso del proprietario alla prosecuzione del noleggio.
RICONSEGNA DEL VEICOLO. Prima della riconsegna all’ATS del mezzo, la Ditta ha l’obbligo di togliere tutti i residui delle lavorazioni effettuate senza pretendere alcun onere aggiuntivo rispetto a quanto precedentemente pattuito. Dovrà inoltre essere effettuata la pulizia di cui al precedente art. 3, paragrafo “Xxxxxxxx interno/esterno”. Alla consegna del veicolo la ditta rilascerà documento di riconsegna del mezzo, che dovrà essere debitamente controfirmato dall’incaricato dell’ATS.
RICONSEGNA DEL VEICOLO. È previsto un periodo di tolleranza di 20 giorni solari per la restituzione del veicolo a fine contratto. Nel caso in cui usufruisca di tale periodo di tolleranza, l’Amministrazione è comunque tenuta al pagamento della quota di canone relativa al periodo intercorrente tra la data prevista e quella effettiva di riconsegna. Sarà cura del Fornitore contattare l’Amministrazione assegnataria almeno 15 giorni solari prima della scadenza naturale o prorogata del contratto. I veicoli saranno riconsegnati dall’Amministrazione Contraente o Assegnataria, alla scadenza naturale o prorogata del contratto o in qualsiasi altro caso di risoluzione o scadenza anticipata, presso la sede originaria di consegna (o in sede diversa se previamente concordato con il Fornitore) e nelle condizioni in cui sono stati ricevuti in noleggio, salvo il normale stato di usura. Per “normale stato di usura” si intende il degrado del veicolo dovuto all’appropriato utilizzo dello stesso. Rotture, alterazioni di parti, incuria di conservazione non vengono ricondotti al normale stato di usura. A titolo meramente esemplificativo e non limitativo, sono di seguito evidenziate alcune differenze di massima tra “normale usura” e “danno”.