Servizio Gateway di Pagamento Clausole campione

Servizio Gateway di Pagamento. L’attivazione del Servizio Gateway di Pagamento consente all’Esercente di accettare le Transazioni E-Commerce, effettuate sul canale on-line dell’Esercente, e le Transazioni per Corrispondenza e Telefoniche con le carte di pagamento appartenenti ai circuiti indicati nel Modulo di Adesione e di riceverne il relativo pagamento di beni e/o servizi acquistati da parte dei Titolari mediante i sistemi di pagamento attivati su tecnologie e protocolli propri delle reti telematiche aperte (installati su sistemi di elaborazione loca- lizzati presso la Società, presso terzi delegati dalla stessa o presso l’Esercente). La Società effettua, direttamente o tramite propri incaricati, le attività tecniche strumentali alla erogazione del Servizio Gateway di Pagamento, quali, a titolo mera- mente esplicativo, l’attivazione e manutenzione di pagine informativo/ pubblicitarie pubblicate in rete (ove contemplate), l’help desk, l’elaborazione di dati, l’attuazione di collegamenti e colloqui telematici necessari per la richiesta di autorizzazione delle operazioni di pagamento e per il relativo regolamento contabile.

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  • Fatturazione e modalità di pagamento 1. Ai sensi dell’art. 1 del Decreto Legge 24 aprile 2017, n. 50 le fatture emesse nei confronti della Committente, comprensive di IVA, dovranno contenere l’indicazione “scissione dei pagamenti”. Per effetto di tale regime, all’Appaltatore verrà liquidato l’importo della fattura al netto dell’IVA, che sarà versata secondo quanto previsto dalla normativa fiscale. Eventuali fatture elettroniche prive della citata indicazione saranno rifiutate. 2. Sull’importo netto progressivo delle prestazioni l’Appaltatore dovrà operare in fattura una ritenuta dello 0,50 per cento, di cui dovrà dare evidenza nella fattura stessa; le ritenute saranno svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l’emissione del certificato di ultimazione delle prestazioni, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva. 3. Il pagamento delle fatture sarà effettuato entro trenta giorni dalla data di ricevimento delle stesse. In caso di ritardo nel pagamento per fatti imputabili alla Committente, l’Appaltatore avrà diritto al pagamento degli interessi moratori. 4. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 48-bis del D.P.R. n. 602/1973 e del D.M. 18 gennaio 2008 n. 40, la Committente verificherà, prima di procedere al pagamento di corrispettivi di importo superiore a Euro 5.000,00 (cinquemila/00) maturati dall’Appaltatore, la sussistenza o meno in capo al medesimo di una o più cartelle di pagamento scadute e non saldate, aventi un ammontare complessivo pari almeno al predetto importo. In caso di esito positivo della predetta verifica, la Committente - ai sensi di quanto previsto dall’art. 3 del citato Decreto Ministeriale - procederà alla sospensione del pagamento. 5. Ai sensi dell’art. 103 comma, 6, d.lgs. 50/2016 l’operatore economico è tenuto a prestare una cauzione o garanzia fideiussoria bancaria assicurativa per il pagamento della rata di saldo. 6. L’emissione, trasmissione e il ricevimento delle fatture dovrà avvenire ai sensi di quanto stabilito dall’art. 1, commi da 209 a 214 della Legge 244/2007 solo ed esclusivamente in modalità elettronica attraverso il Sistema di Interscambio secondo le modalità previste dal D.M. 13 aprile 2013 n 55 e s.m.i., l’Agenzia non accetterà fatture che non siano emesse e trasmesse nel rispetto delle suddette modalità né procederà ai relativi pagamenti, neanche parziali. 7. Le fatture dovranno essere intestate a Agenzia delle entrate-Riscossione. Il Fornitore dovrà riportare sulla fattura elettronica il codice IPA che sarà indicato nell’ordinativo di fornitura, il numero di CIG nonché dovrà completare i seguenti campi facoltativi con le informazioni che in fase di verifica di conformità/regolare esecuzione saranno comunicate dal Direttore dell’Esecuzione: a. Dati Ricezione (Blocco di dati 2.1.5) con indicazione: b. “Riferimento Numero Linea della fattura” (2.1.5.1);