Sicurezza dei lavoratori. L’impresa appaltatrice è tenuta a porre in atto tutti gli accorgimenti necessari affinché siano scrupolosamente rispettate nel corso dei servizi previsti dal presente capitolato le disposizioni in tema di prevenzione antinfortunistica con particolare riferimento al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 ss.mm.ii.. L’impresa appaltatrice entro trenta (30) giorni deve aver predisposto il documento di valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute durante il lavoro previsto all’articolo 4 del decreto legislativo n. 81/2008 e ss.mm.ii.; il documento deve essere trasmesso all’AUSL, la quale si riserva di indicare ulteriori approfondimenti, ai quali l’impresa appaltatrice dovrà adeguarsi entro un tempo massimo di venti (20) giorni dalla loro ricezione. L’impresa appaltatrice dovrà ottemperare alle norme relative alla prevenzione degli infortuni, dotando il personale di mezzi ed indumenti di protezione atti a garantire la massima sicurezza in relazione ai servizi svolti, e dovrà adottare tutti i procedimenti e le cautele atti a garantire l’incolumità delle persone addette al servizio e dei terzi. Al momento della stipula del contratto dovrà comunicare il nominativo del responsabile al Servizio Prevenzione e Protezione, ai sensi dell’articolo 4, comma 4, del decreto legislativo 81/2008 e ss.mm.ii.. Si rende noto che il Servizio Prevenzione e Protezione, previsto dal decreto legislativo 81/2008 e ss.mm.ii., è operante presso l’AUSL. L’impresa appaltatrice deve attestare di avere eseguito o di eseguire, a sue spese, obbligatoriamente ed entro tre (3) mesi dalla data di inizio del servizio lo svolgimento di corsi di addestramento a tutto il personale impiegato nel servizio, al fine di renderlo edotto circa le circostanze, le modalità, gli standard di qualità previsti nel presente capitolato d’oneri e le modalità con le quali l’impresa intende applicarli. Tali corsi devono essere finalizzati anche all’ottemperanza di quanto previsto dal decreto legislativo n. 81/2008 e ss.mm.ii., in materia di addestramento dei lavoratori e devono prevedere incontri specifici sulla sicurezza e igiene del lavoro, sui rischi presenti, sulle misure e sulle procedure adottate per il contenimento. Ai corsi potrà partecipare anche l’AUSL, per mezzo di propri funzionari. A tale scopo l’Impresa appaltatrice informerà gli uffici preposti dell’AUSL, circa i giorni e il luogo in cui si terranno. L’AUSL si impegna a fornire all’impresa appaltatrice le necessarie informazioni sui rischi specifici esistenti negli stabili gestiti direttamente dall’Ente. La ditta è inoltre tenuta all’applicazione ed al costante aggiornamento del DUVRI.
Appears in 2 contracts
Samples: Disciplinare Di Gara E Di Appalto, Disciplinare Di Gara E Di Appalto
Sicurezza dei lavoratori. L’impresa appaltatrice 1. Il soggetto erogatore è tenuta tenuto a porre in atto essere tutti gli accorgimenti necessari affinché siano scrupolosamente rispettate nel corso dei servizi previsti dal presente capitolato le disposizioni in tema di prevenzione antinfortunistica con particolare riferimento alle disposizioni di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 ss.mm.ii.. L’impresa appaltatrice entro trenta (30) giorni deve aver predisposto il documento di valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute durante il lavoro previsto all’articolo 4 del decreto legislativo n. d.lgs. 81/2008 e ss.mm.iixx.xx. e ii. nonché le previsioni di cui al CCNL di riferimento.; il documento deve
2. Il soggetto erogatore dichiara di essere trasmesso all’AUSL, la quale si riserva di indicare ulteriori approfondimenti, ai quali l’impresa appaltatrice dovrà adeguarsi entro un tempo massimo di venti (20) giorni dalla loro ricezione. L’impresa appaltatrice dovrà ottemperare alle norme relative alla a conoscenza degli obblighi vigenti sulla prevenzione degli infortuniinfortuni e sull’igiene del lavoro.
3. Il soggetto erogatore si impegna altresì a adottare, dotando il personale di mezzi ed indumenti di protezione atti a garantire nell’esecuzione del presente contratto, tutte le misure che secondo la massima sicurezza in relazione ai servizi svolti, e dovrà adottare tutti i procedimenti e le cautele atti a garantire l’incolumità delle persone addette al servizio e dei terzi. Al momento della stipula del contratto dovrà comunicare il nominativo del responsabile al Servizio Prevenzione e Protezione, ai sensi dell’articolo 4, comma 4, del decreto legislativo 81/2008 e ss.mm.ii.. Si rende noto che il Servizio Prevenzione e Protezione, previsto dal decreto legislativo 81/2008 e ss.mm.ii., è operante presso l’AUSL. L’impresa appaltatrice deve attestare di avere eseguito o di eseguire, a sue spese, obbligatoriamente ed entro tre (3) mesi dalla data di inizio del servizio lo svolgimento di corsi di addestramento a tutto il personale impiegato nel servizio, al fine di renderlo edotto circa le circostanze, le modalità, gli standard di qualità previsti nel presente capitolato d’oneri e le modalità con le quali l’impresa intende applicarli. Tali corsi devono essere finalizzati anche all’ottemperanza di quanto previsto dal decreto legislativo n. 81/2008 e ss.mm.ii., in materia di addestramento dei lavoratori e devono prevedere incontri specifici sulla sicurezza e igiene particolarità del lavoro, sui rischi presentil’esperienza e la tecnica, sulle misure sono necessarie a tutelare l’integrità fisica e sulle procedure adottate morale dei lavoratori utilizzati. Si impegna inoltre ad osservare tutte le norme vigenti di tutela dell’ambiente con particolare riferimento all’inquinamento delle acque e dell’aria ed allo smaltimento dei rifiuti urbani, speciali e tossici nocivi. Articolo 7 Eventi modificativi, sospensione e risoluzione del contratto
1. Fatte salve le responsabilità di natura civile, penale e amministrativa, nonché le sanzioni previste dalle disposizioni nazionali e regionali vigenti, la revoca dell’autorizzazione all’esercizio o dell’accreditamento determina l’automatica e contestuale risoluzione del contratto, fermo restando la necessità di assicurare la continuità assistenziale degli utenti. Parimenti, la sospensione dell’autorizzazione all’esercizio o dell’accreditamento determina l’automatica e contestuale sospensione dell’efficacia del contratto.
2. In ipotesi di inadempimenti concernenti gli elementi essenziali del contratto, l’ATS contesta per iscritto l’inadempimento, assegnando al soggetto erogatore un termine di 10 giorni per fornire le proprie giustificazioni. Trascorso inutilmente tale termine o in caso di non accoglimento delle giustificazioni presentate nei termini, l’ATS può applicare per la prima violazione una penale dello 0,50 % del budget, ferme le ulteriori eventuali sanzioni e conseguenze previste dalla vigente normativa. In caso di reiterate violazioni potrà essere applicata una penale in misura sino al 2% del budget.
3. In caso di inadempimenti gravi e reiterati concernenti gli elementi essenziali del contratto, purché contestati per iscritto con le modalità di cui al comma 2, il contenimentocontratto può essere sospeso dall’ATS da un minimo di tre ad un massimo di 12 mesi o direttamente risolto, ferma restando la necessità di assicurare agli utenti la continuità assistenziale.
4. Ai corsi potrà partecipare anche l’AUSLIn tutte le ipotesi di sospensione le prestazioni eventualmente rese non produrranno in ogni caso effetti obbligatori nei confronti di ATS.
5. Costituisce causa di risoluzione del contratto la condanna definitiva per uno dei reati di cui al Capo II, per mezzo Titolo II del codice penale a carico del legale rappresentante del soggetto erogatore, laddove il soggetto erogatore, a seguito della condanna, non provveda alla sollecita adozione di propri funzionariatti di completa e concreta dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata.
6. A tale scopo l’Impresa appaltatrice informerà gli uffici preposti dell’AUSL, circa i giorni e il luogo Nel caso in cui sussistano o emergano successivamente alla sottoscrizione del contratto le cause di divieto, decadenza o sospensione previste dalla normativa antimafia, il contratto si terranno. L’AUSL si impegna a fornire all’impresa appaltatrice le necessarie informazioni sui rischi specifici esistenti negli stabili gestiti direttamente dall’Ente. La ditta è inoltre tenuta all’applicazione ed al costante aggiornamento del DUVRIintende automaticamente risolto.
Appears in 2 contracts
Samples: Contract for the Definition of Legal and Economic Relations, Contract for the Definition of Legal and Economic Relations
Sicurezza dei lavoratori. L’impresa appaltatrice Il soggetto accreditato è tenuta a porre in atto tutti gli accorgimenti necessari affinché siano scrupolosamente rispettate nel corso dei servizi previsti dal presente capitolato obbligato ad osservare le disposizioni in tema misure generali di prevenzione antinfortunistica con particolare riferimento al decreto legislativo 9 aprile tutela di cui all'articolo 15 del Decreto n. 81 del 2008, nonché tutte le misure specifiche pertinenti in relazione alle caratteristiche dei servizi, degli ambienti ove essi si svolgono e delle attrezzature utilizzate. Il soggetto accreditato deve quindi, tra l’altro, provvedere secondo la disciplina prevista dal “Titolo III - Uso delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale”, artt. 69 e seguenti, a fornire al Personale tutte le attrezzature di lavoro, nonché i materiali e i dispositivi di tutela e protezione individuale dai rischi professionali conformi alle specifiche tecniche previsti dalla normativa vigente. Sono a carico del soggetto accreditato i corsi ed aggiornamenti del Personale in base agli artt. 36 e 37 al D. Lgs 81/2008, nonché la sorveglianza sanitaria di cui all’art. 41 del medesimo Decreto. Il soggetto accreditato deve fornire al personale tutti i materiali ed i dispositivi di protezione individuale occorrenti per I’espletamento dei Servizi e per il contenimento dei rischi. Ai sensi degli articoli 18, comma 1, lettera u), 20, comma 3 e 26, comma 8, del Decreto n. 81 ss.mm.ii.. L’impresa appaltatrice entro trenta (30) giorni deve aver predisposto del 2008, il documento soggetto accreditato è obbligato a fornire a ciascun soggetto occupato nel servizio una apposita tessera di valutazione dei rischi per la sicurezza riconoscimento, impermeabile ed esposta in forma visibile, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore, i dati identificativi del datore di lavoro e la salute durante data di assunzione del lavoratore. Il soggetto accreditato risponde dello stesso obbligo anche per i lavoratori dipendenti dai subappaltatori autorizzati; la tessera dei predetti lavoratori deve riportare gli estremi dell’autorizzazione al subappalto. Tutti i lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento. Tale obbligo grava anche in capo ai lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nel medesimo luogo di lavoro, i quali sono tenuti a provvedervi per proprio conto. Ai sensi degli art. 17 e 29 del D. Lgs 81/2008, se pertinente, deve procedere alla redazione del Documento di Valutazione dei Rischi, il lavoro previsto all’articolo 4 del decreto legislativo n. 81/2008 e ss.mm.ii.; il documento deve quale dovrà essere trasmesso all’AUSL, la custodito presso l'unità produttiva alla quale si riserva di indicare ulteriori approfondimentiriferisce la valutazione stessa. Con la presentazione dell’Istanza, ai quali l’impresa appaltatrice dovrà adeguarsi entro un tempo massimo di venti (20) giorni dalla loro ricezione. L’impresa appaltatrice dovrà ottemperare alle norme relative alla prevenzione degli infortuniil fornitore espressamente manleva e rende indenne l’Amministrazione procedente e gli enti ordinanti da ogni e qualsiasi azione, dotando il pretesa o richiesta avanzata a qualsiasi titolo dal personale di mezzi ed indumenti di protezione atti a garantire la massima sicurezza impresa o da terzi in relazione ai servizi svolti, e dovrà adottare tutti i procedimenti e le cautele atti a garantire l’incolumità delle persone addette al servizio e dei terzi. Al momento della stipula del contratto dovrà comunicare il nominativo del responsabile al Servizio Prevenzione e Protezione, ai sensi dell’articolo 4, comma 4, del decreto legislativo 81/2008 e ss.mm.ii.. Si rende noto che il Servizio Prevenzione e Protezione, previsto dal decreto legislativo 81/2008 e ss.mm.ii., è operante presso l’AUSL. L’impresa appaltatrice deve attestare rapporto di avere eseguito o di eseguire, a sue spese, obbligatoriamente ed entro tre (3) mesi dalla data di inizio del servizio lo svolgimento di corsi di addestramento a tutto il personale impiegato nel servizio, al fine di renderlo edotto circa le circostanze, le modalità, gli standard di qualità previsti nel presente capitolato d’oneri e le modalità con le quali l’impresa intende applicarli. Tali corsi devono essere finalizzati anche all’ottemperanza di quanto previsto dal decreto legislativo n. 81/2008 e ss.mm.ii., in materia di addestramento dei lavoratori e devono prevedere incontri specifici sulla sicurezza e igiene del lavoro, sui rischi presenti, sulle misure e sulle procedure adottate per il contenimento. Ai corsi potrà partecipare anche l’AUSL, per mezzo compresi gli infortuni sul lavoro o comunque connessi con l’esercizio di propri funzionari. A tale scopo l’Impresa appaltatrice informerà gli uffici preposti dell’AUSL, circa i giorni e il luogo in cui si terranno. L’AUSL si impegna a fornire all’impresa appaltatrice le necessarie informazioni sui rischi specifici esistenti negli stabili gestiti direttamente dall’Ente. La ditta è inoltre tenuta all’applicazione ed al costante aggiornamento del DUVRIpresente Capitolato.
Appears in 1 contract
Samples: Accreditation Agreement
Sicurezza dei lavoratori. L’impresa appaltatrice è tenuta a porre in atto tutti gli accorgimenti necessari affinché siano scrupolosamente rispettate nel corso dei servizi previsti dal Al presente capitolato non è allegato il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (D.U.V.R.I.) previsto dall’art. 26 comma 3, del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., in quanto, non si ravvisano rischi da interferenze, poiché la gestione degli impianti sportivi è interamente affidata al Concessionario, comprese le disposizioni manutenzioni ordinarie, senza nessun intervento del personale comunale. Il Concessionario per tutta la durata del contratto deve pertanto garantire le condizioni di sicurezza in tema ottemperanza alle vigenti normative di legge compresa la formazione del personale, con specifico riferimento alla sicurezza degli impianti tecnologici, alla tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, alla sicurezza nei luoghi di pubblico spettacolo e alle norme antincendio. Il concessionario, prima di iniziare l’attività di cui al presente capitolato, informerà su eventuali rischi specifici derivanti della propria attività. Il Concessionario curerà l’informazione, la formazione e l’addestramento del personale impiegato sia sui rischi sia sulle misure di sicurezza da applicare durante l’esecuzione dei servizi. Il Concessionario si impegna, comunque, al rispetto di tutte le prescrizioni inerenti la sicurezza contenute nel D.Lgs. n. 81/08, nonché di quanto previsto nei D.M. 569/92 e D.M. 10/03/1998 ss.mm.ii. In caso di inosservanza delle norme di sicurezza o di inadempienza alle misure di prevenzione antinfortunistica con particolare riferimento al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 ss.mm.ii.. L’impresa appaltatrice entro trenta (30) giorni deve aver predisposto il documento contenute nei documenti di valutazione dei rischi rischi, il Concedente potrà sospendere l’esecuzione del contratto, fino a quando il Concessionario non avrà attuato gli interventi necessari alla rimessa a norma dei locali e spazi concessi e/o alla modifica dei comportamenti adottati nell’esercizio dei servizi. Tale sospensione non darà diritto ad alcuna indennità o risarcimento a favore del Concessionario, né a differimenti o proroghe contrattuali, darà invece diritto al Concedente di agire per rivalsa nei confronti del Concessionario medesimo. Gravi e ripetute violazioni di leggi, di disposizioni o di misure di prevenzione, rivolte a tutelare la sicurezza e la salute durante il lavoro previsto all’articolo 4 dei lavoratori, daranno luogo, previa formale costituzione in mora del decreto legislativo n. 81/2008 e ss.mm.ii.; il documento deve essere trasmesso all’AUSLConcessionario, la quale si riserva di indicare ulteriori approfondimenti, ai quali l’impresa appaltatrice dovrà adeguarsi entro un tempo massimo di venti (20) giorni dalla loro ricezione. L’impresa appaltatrice dovrà ottemperare alle norme relative alla prevenzione degli infortuni, dotando il personale di mezzi ed indumenti di protezione atti a garantire la massima sicurezza in relazione ai servizi svolti, e dovrà adottare tutti i procedimenti e le cautele atti a garantire l’incolumità delle persone addette al servizio e dei terzi. Al momento della stipula risoluzione automatica del contratto dovrà ed alla segnalazione all’Autorità preposta per l’applicazione delle relative sanzioni. Per tutto quanto non espressamente disciplinato, si rinvia integralmente alla vigente normativa di settore. Il Concessionario deve comunicare all’Amministrazione Comunale il nominativo del responsabile al proprio Responsabile del Servizio di Prevenzione e ProtezioneProtezione ed il nominativo di un suo rappresentante in loco, ai sensi dell’articolo 4onde consentire a quest’ultimo di attivare, comma 4, del decreto legislativo 81/2008 e ss.mm.ii.. Si rende noto che il Servizio Prevenzione e Protezione, previsto dal decreto legislativo 81/2008 e ss.mm.ii., è operante presso l’AUSL. L’impresa appaltatrice deve attestare di avere eseguito o di eseguire, a sue spese, obbligatoriamente ed entro tre (3) mesi dalla data di inizio del servizio lo svolgimento di corsi di addestramento a tutto il personale impiegato nel servizio, al fine di renderlo edotto circa le circostanzequando necessario, le modalità, gli standard di qualità previsti nel presente capitolato d’oneri procedure e le modalità con le quali l’impresa intende applicarli. Tali corsi devono essere finalizzati anche all’ottemperanza misure di quanto previsto dal decreto legislativo n. 81/2008 e ss.mm.iicoordinamento., in materia di addestramento dei lavoratori e devono prevedere incontri specifici sulla sicurezza e igiene del lavoro, sui rischi presenti, sulle misure e sulle procedure adottate per il contenimento. Ai corsi potrà partecipare anche l’AUSL, per mezzo di propri funzionari. A tale scopo l’Impresa appaltatrice informerà gli uffici preposti dell’AUSL, circa i giorni e il luogo in cui si terranno. L’AUSL si impegna a fornire all’impresa appaltatrice le necessarie informazioni sui rischi specifici esistenti negli stabili gestiti direttamente dall’Ente. La ditta è inoltre tenuta all’applicazione ed al costante aggiornamento del DUVRI.
Appears in 1 contract
Samples: Concessione Di Servizi
Sicurezza dei lavoratori. L’impresa appaltatrice è tenuta a porre in atto tutti gli accorgimenti necessari affinché siano scrupolosamente rispettate nel corso dei servizi previsti dal Al presente capitolato non è allegato il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (D.U.V.R.I.) previsto dall’art.26 comma 3, del D.Lgs. n.81/2008 e s.m.i., in quanto, non si ravvisano rischi da interferenze, poiché la gestione degli impianti sportivi è interamente affidata al Concessionario, comprese le disposizioni manutenzioni ordinarie, senza nessun intervento del personale comunale. Il Concessionario per tutta la durata del contratto deve pertanto garantire le condizioni di sicurezza in tema ottemperanza alle vigenti normative di legge compresa la formazione del personale, con specifico riferimento alla sicurezza degli impianti tecnologici, alla tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, alla sicurezza nei luoghi di pubblico spettacolo e alle norme antincendio. Il Concessionario, prima di iniziare l’attività di cui al presente capitolato, informerà su eventuali rischi specifici derivanti della propria attività. Il Concessionario curerà l’informazione, la formazione e l’addestramento del personale impiegato sia sui rischi sia sulle misure di sicurezza da applicare durante l’esecuzione dei servizi. Il Concessionario si impegna, comunque, al rispetto di tutte le prescrizioni inerenti la sicurezza contenute nel D.Lgs. n. 81/08, nonché di quanto previsto nei D.M. 569/92 e D.M. 10/03/1998 ss.mm.ii. In caso di inosservanza delle norme di sicurezza o di inadempienza alle misure di prevenzione antinfortunistica con particolare riferimento al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 ss.mm.ii.. L’impresa appaltatrice entro trenta (30) giorni deve aver predisposto il documento contenute nei documenti di valutazione dei rischi rischi, il Concedente potrà sospendere l’esecuzione del contratto, fino a quando il Concessionario non avrà attuato gli interventi necessari alla rimessa a norma dei locali e spazi concessi e/o alla modifica dei comportamenti adottati nell’esercizio dei servizi. Tale sospensione non darà diritto ad alcuna indennità o risarcimento a favore del Concessionario, né a differimenti o proroghe contrattuali, darà invece diritto al Concedente di agire per rivalsa nei confronti del Concessionario medesimo. Gravi e ripetute violazioni di leggi, di disposizioni o di misure di prevenzione, rivolte a tutelare la sicurezza e la salute durante il lavoro previsto all’articolo 4 dei lavoratori, daranno luogo, previa formale costituzione in mora del decreto legislativo n. 81/2008 e ss.mm.ii.; il documento deve essere trasmesso all’AUSLConcessionario, la quale si riserva di indicare ulteriori approfondimenti, ai quali l’impresa appaltatrice dovrà adeguarsi entro un tempo massimo di venti (20) giorni dalla loro ricezione. L’impresa appaltatrice dovrà ottemperare alle norme relative alla prevenzione degli infortuni, dotando il personale di mezzi ed indumenti di protezione atti a garantire la massima sicurezza in relazione ai servizi svolti, e dovrà adottare tutti i procedimenti e le cautele atti a garantire l’incolumità delle persone addette al servizio e dei terzi. Al momento della stipula risoluzione automatica del contratto dovrà ed alla segnalazione all’Autorità preposta per l’applicazione delle relative sanzioni. Per tutto quanto non espressamente disciplinato, si rinvia integralmente alla vigente normativa di settore. Il Concessionario deve comunicare all’Amministrazione Comunale il nominativo del responsabile al proprio Responsabile del Servizio di Prevenzione e ProtezioneProtezione ed il nominativo di un suo rappresentante in loco, ai sensi dell’articolo 4onde consentire a quest’ultimo di attivare, comma 4, del decreto legislativo 81/2008 e ss.mm.ii.. Si rende noto che il Servizio Prevenzione e Protezione, previsto dal decreto legislativo 81/2008 e ss.mm.ii., è operante presso l’AUSL. L’impresa appaltatrice deve attestare di avere eseguito o di eseguire, a sue spese, obbligatoriamente ed entro tre (3) mesi dalla data di inizio del servizio lo svolgimento di corsi di addestramento a tutto il personale impiegato nel servizio, al fine di renderlo edotto circa le circostanzequando necessario, le modalità, gli standard di qualità previsti nel presente capitolato d’oneri procedure e le modalità con le quali l’impresa intende applicarli. Tali corsi devono essere finalizzati anche all’ottemperanza misure di quanto previsto dal decreto legislativo n. 81/2008 e ss.mm.iicoordinamento., in materia di addestramento dei lavoratori e devono prevedere incontri specifici sulla sicurezza e igiene del lavoro, sui rischi presenti, sulle misure e sulle procedure adottate per il contenimento. Ai corsi potrà partecipare anche l’AUSL, per mezzo di propri funzionari. A tale scopo l’Impresa appaltatrice informerà gli uffici preposti dell’AUSL, circa i giorni e il luogo in cui si terranno. L’AUSL si impegna a fornire all’impresa appaltatrice le necessarie informazioni sui rischi specifici esistenti negli stabili gestiti direttamente dall’Ente. La ditta è inoltre tenuta all’applicazione ed al costante aggiornamento del DUVRI.
Appears in 1 contract
Samples: Concessione in Gestione
Sicurezza dei lavoratori. L’impresa appaltatrice è tenuta a L’ Impresa aggiudicataria assume ai fini del presente capitolato, in via diretta ed esclusiva, nei confronti del Comune e/o dei terzi comunque definiti, la funzione, il ruolo e la responsabilità di Datore di Lavoro e deve porre in atto tutti gli accorgimenti necessari affinché siano scrupolosamente rispettate nel corso essere nei confronti dei propri dipendenti degli ospiti e dei frequentatori la Struttura, utenti dei servizi previsti e dei terzi, tutti i comportamenti e gli adempimenti dovuti in forza delle normative disposte a tutela della sicurezza ed igiene del lavoro e dirette alla prevenzione degli infortuni e malattie professionali, attenendosi a quanto previsto dalle normative di settore e dal presente capitolato le disposizioni in tema di prevenzione antinfortunistica con particolare riferimento al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 ss.mm.ii.. L’impresa appaltatrice entro trenta (30) giorni deve aver predisposto capitolato. Più precisamente l’Impresa aggiudicataria dovrà: - redigere il documento di valutazione dei rischi relativo alle attività oggetto dell’appalto e provvedere all’attuazione delle misure necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi; - effettuare la valutazione del rischio incendio; predisporre il piano di gestione delle emergenze; - tenere il registro dei controlli periodici; - indicare in sede di offerta economica i costi della sicurezza relativi alla sicurezza del lavoro afferenti all’esercizio dell’attività oggetto dell’appalto di cui al presente capitolato, che restano a carico dell’impresa; detti costi devono risultare congrui rispetto all’entità e alle caratteristiche dei servizi e delle forniture. Il documento di valutazione dei rischi, la valutazione del rischio incendio e il piano di gestione delle emergenze devono essere trasmessi al Comune. L’Impresa aggiudicataria dovrà inoltre provvedere all’adeguata informazione, formazione, addestramento e aggiornamento del personale addetto e degli eventuali sostituti in materia di sicurezza e di igiene del lavoro ai sensi degli art. 36 e 37 del D. Lgs. n. 81/08 e s.m.i.. Gli obblighi formativi si estendono alla prevenzione incendi (rischio elevato) e al primo soccorso, comprovata da appositi attestati, e alla formazione dei dirigenti e dei preposti. Il gestore è tenuto ad assicurare il personale addetto contro gli infortuni e si obbliga a far osservare le norme antinfortunistiche e a dotarlo di tutto quanto necessario per la sicurezza e la salute durante il lavoro previsto all’articolo 4 del decreto legislativo n. 81/2008 e ss.mm.ii.; il documento deve essere trasmesso all’AUSL, la quale si riserva di indicare ulteriori approfondimenti, ai quali l’impresa appaltatrice dovrà adeguarsi entro un tempo massimo di venti (20) giorni dalla loro ricezione. L’impresa appaltatrice dovrà ottemperare alle norme relative alla prevenzione degli infortuni, dotando il personale di mezzi ed indumenti di protezione atti a garantire la massima sicurezza in relazione ai servizi svolti, e dovrà adottare tutti i procedimenti e le cautele atti a garantire l’incolumità delle persone addette al servizio e dei terzi. Al momento della stipula del contratto dovrà comunicare il nominativo del responsabile al Servizio Prevenzione e Protezione, ai sensi dell’articolo 4, comma 4, del decreto legislativo 81/2008 e ss.mm.ii.. Si rende noto che il Servizio Prevenzione e Protezione, previsto dal decreto legislativo 81/2008 e ss.mm.ii., è operante presso l’AUSL. L’impresa appaltatrice deve attestare di avere eseguito o di eseguire, a sue spese, obbligatoriamente ed entro tre (3) mesi dalla data di inizio del servizio lo svolgimento di corsi di addestramento a tutto il personale impiegato nel servizio, al fine di renderlo edotto circa le circostanze, le modalità, gli standard di qualità previsti nel presente capitolato d’oneri e le modalità con le quali l’impresa intende applicarli. Tali corsi devono essere finalizzati anche all’ottemperanza di quanto previsto dal decreto legislativo n. 81/2008 e ss.mm.ii., conformità alla vigente normativa in materia di addestramento dei lavoratori tutela e devono prevedere incontri specifici sulla della sicurezza sul lavoro. L’inosservanza delle leggi in materia di lavoro, sicurezza e igiene di tutela dell’ambiente di cui al presente articolo, determinano, senza alcuna formalità, la risoluzione del lavoro, sui rischi presenti, sulle misure e sulle procedure adottate per il contenimento. Ai corsi potrà partecipare anche l’AUSL, per mezzo di propri funzionari. A tale scopo l’Impresa appaltatrice informerà gli uffici preposti dell’AUSL, circa i giorni e il luogo in cui si terranno. L’AUSL si impegna a fornire all’impresa appaltatrice le necessarie informazioni sui rischi specifici esistenti negli stabili gestiti direttamente dall’Ente. La ditta è inoltre tenuta all’applicazione ed al costante aggiornamento del DUVRIcontratto.
Appears in 1 contract
Samples: Capitolato Di Gestione
Sicurezza dei lavoratori. L’impresa appaltatrice 1. Il soggetto gestore di Unità d’Offerta è tenuta tenuto a porre in atto essere tutti gli accorgimenti necessari affinché siano scrupolosamente rispettate nel corso dei servizi previsti dal presente capitolato le disposizioni in tema di prevenzione antinfortunistica con particolare riferimento alle disposizioni di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008d.lgs. 81/2008 e xx.xx. e ii. nonché le previsioni di cui al CCNL di riferimento.
2. Il soggetto gestore di Unità d’Offerta dichiara di essere a conoscenza degli obblighi vigenti sulla prevenzione degli infortuni e sull’igiene del lavoro.
3. Il soggetto gestore di Unità d’Xxxxxxx si impegna altresì a adottare, n. 81 ss.mm.ii.. L’impresa appaltatrice entro trenta (30) giorni deve aver predisposto il documento di valutazione dei rischi per nell’esecuzione del presente contratto, tutte le misure che secondo la sicurezza particolarità del lavoro, l’esperienza e la salute durante tecnica, sono necessarie a tutelare l’integrità fisica e morale dei lavoratori utilizzati. Si impegna inoltre ad osservare tutte le norme vigenti di tutela dell’ambiente con particolare riferimento all’inquinamento delle acque e dell’aria ed allo smaltimento dei rifiuti urbani, speciali e tossici nocivi. Articolo 7 Penali, sospensione e risoluzione del contratto
1. La stipula dei contratti e degli atti tra privati, indicati all’art. 2, comma 4 in assenza della clausola di cui alla lettera b), costituisce grave inadempimento contrattuale che comporta a carico del soggetto gestore di Unità d’Offerta il lavoro previsto all’articolo 4 pagamento di una penale di importo pari al 3% del decreto legislativo n. 81/2008 e ss.mm.iibudget negoziato, salvo il risarcimento del maggior danno, con diritto della ATS di compensare i crediti derivanti dall’applicazione delle penali con le somme eventualmente dovute al soggetto gestore di Unità d’Offerta in virtù del contratto.;
2. In presenza dell’inadempimento di cui al precedente comma, il documento deve contratto potrà essere trasmesso all’AUSL, la quale si riserva risolto di indicare ulteriori approfondimenti, ai quali l’impresa appaltatrice dovrà adeguarsi entro un tempo massimo di venti (20) giorni dalla loro ricezione. L’impresa appaltatrice dovrà ottemperare alle norme relative alla prevenzione degli infortuni, dotando il personale di mezzi ed indumenti di protezione atti a garantire la massima sicurezza in relazione ai servizi svolti, e dovrà adottare tutti i procedimenti e le cautele atti a garantire l’incolumità delle persone addette al servizio e dei terzi. Al momento della stipula del contratto dovrà comunicare il nominativo del responsabile al Servizio Prevenzione e Protezionediritto, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1456 cod. civ., e potrà essere disposta la revoca dell’accreditamento.
3. Fatte salve le responsabilità di natura civile, penale e amministrativa, nonché le sanzioni previste dalle disposizioni nazionali e regionali vigenti, la revoca dell’autorizzazione all’esercizio o dell’accreditamento determina l’automatica e contestuale risoluzione del contratto, fermo restando la necessità di assicurare la continuità assistenziale degli utenti. Parimenti, la sospensione dell’autorizzazione all’esercizio o dell’accreditamento determina l’automatica e contestuale sospensione dell’efficacia del contratto.
4. In ipotesi di inadempimenti concernenti gli elementi essenziali del contratto, l’ATS contesta per iscritto l’inadempimento, assegnando al soggetto gestore d’Unità d’Offerta un termine di 10 giorni per fornire le proprie giustificazioni. Trascorso inutilmente tale termine o in caso di non accoglimento delle giustificazioni presentate nei termini, l’ATS può applicare per la prima violazione una penale dello 0,50 % del budget, ferme le ulteriori eventuali sanzioni e conseguenze previste dalla vigente normativa. In caso di reiterate violazioni potrà essere applicata una penale in misura sino al 2% del budget.
5. In caso di inadempimenti gravi e reiterati concernenti gli elementi essenziali del contratto, purché contestati per iscritto con le modalità di cui al comma precedente il contratto può essere sospeso dall’ATS da un minimo di tre ad un massimo di 12 mesi o direttamente risolto, ferma restando la necessità di assicurare agli utenti la continuità assistenziale.
6. In tutte le ipotesi di sospensione le prestazioni eventualmente rese non produrranno in ogni caso effetti obbligatori nei confronti di ATS.
7. Costituisce causa di risoluzione del contratto la condanna definitiva per uno dei reati di cui al Capo II, Titolo II del codice penale a carico del legale rappresentante del soggetto gestore d’Unità d’Offerta, laddove il soggetto gestore, a seguito della condanna, non provveda alla sollecita adozione di atti di completa e concreta dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata.
8. Nel caso in cui sussistano o emergano successivamente alla sottoscrizione del contratto le cause di divieto, decadenza o sospensione previste dalla normativa antimafia, il contratto si intende automaticamente risolto.
9. Resta in ogni caso fermo quanto già previsto all’art. 3, comma 4, del decreto legislativo 81/2008 e ss.mm.ii.. Si rende noto che il Servizio Prevenzione e Protezione, previsto dal decreto legislativo 81/2008 e ss.mm.ii3., è operante presso l’AUSL. L’impresa appaltatrice deve attestare di avere eseguito o di eseguire, a sue spese, obbligatoriamente ed entro tre (3) mesi dalla data di inizio del servizio lo svolgimento di corsi di addestramento a tutto il personale impiegato nel servizio, al fine di renderlo edotto circa le circostanze, le modalità, gli standard di qualità previsti nel presente capitolato d’oneri e le modalità con le quali l’impresa intende applicarli. Tali corsi devono essere finalizzati anche all’ottemperanza di quanto previsto dal decreto legislativo n. 81/2008 e ss.mm.ii., in materia di addestramento dei lavoratori e devono prevedere incontri specifici sulla sicurezza e igiene del lavoro, sui rischi presenti, sulle misure e sulle procedure adottate per il contenimento. Ai corsi potrà partecipare anche l’AUSL, per mezzo di propri funzionari. A tale scopo l’Impresa appaltatrice informerà gli uffici preposti dell’AUSL, circa i giorni e il luogo in cui si terranno. L’AUSL si impegna a fornire all’impresa appaltatrice le necessarie informazioni sui rischi specifici esistenti negli stabili gestiti direttamente dall’Ente
10. La ditta è inoltre tenuta all’applicazione ed al costante aggiornamento definitiva effettiva cessazione dell’attività per decisione del DUVRIsoggetto gestore, di cui all’art. 1 comma 5, comporta la risoluzione di diritto del presente contratto.
Appears in 1 contract
Samples: Contratto Per La Definizione Dei Rapporti Giuridici Ed Economici
Sicurezza dei lavoratori. L’impresa appaltatrice è tenuta a porre L’Appaltatore, prima della consegna dei lavori e, in atto tutti gli accorgimenti necessari affinché siano scrupolosamente rispettate nel corso dei servizi previsti dal presente capitolato le disposizioni in tema caso di prevenzione antinfortunistica con particolare riferimento consegna d’urgenza, entro 5 gg. dalla data fissata per la consegna xxxxxxxx, dovrà presentare al decreto legislativo Coordinatore per l'esecuzione (ai sensi dell'art. 100 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 ss.mm.ii.. L’impresa appaltatrice entro trenta (30e s.m.i.) giorni deve aver predisposto le eventuali proposte di integrazione al Piano di Sicurezza e coordinamento allegato al progetto. L'Appaltatore dovrà redigere il documento Piano Operativo di valutazione Sicurezza, in riferimento al singolo cantiere interessato, da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza sopra menzionato. L’Appaltatore, nel caso in cui i lavori in oggetto non rientrino nell’ambito di applicazione del “Titolo IV “Cantieri temporanei o mobili” X.Xxx. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i., è tenuto comunque a presentare un Piano di Sicurezza Sostitutivo del Piano di Sicurezza e Coordinamento. Nei casi in cui è prevista la redazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento, prima dell’inizio dei rischi lavori ovvero in corso d’opera, le imprese esecutrici possono presentare, per mezzo dell’impresa affidataria, al Coordinatore per l’esecuzione dei lavori proposte di modificazioni o integrazioni al Piano di Sicurezza e di Coordinamento loro trasmesso al fine di adeguarne i contenuti alle tecnologie proprie dell’Appaltatore, sia per garantire il rispetto delle norme per la sicurezza prevenzione degli infortuni e la tutela della salute durante il dei lavoratori eventualmente disattese nel piano stesso. Il Piano della Sicurezza dovrà essere rispettato in modo rigoroso. E’ compito e onere dell’Appaltatore ottemperare a tutte le disposizioni normative vigenti in campo di sicurezza ed igiene del lavoro previsto all’articolo 4 del decreto legislativo n. 81/2008 che le concernono e ss.mm.ii.; il documento deve essere trasmesso all’AUSLche riguardano le proprie maestranze, la quale si riserva mezzi d’opera ed eventuali lavoratori autonomi cui esse ritenga di indicare ulteriori approfondimentiaffidare, ai quali l’impresa appaltatrice dovrà adeguarsi entro un tempo massimo di venti (20) giorni dalla loro ricezioneanche in parte, i lavori o prestazioni specialistiche in essi compresi. L’impresa appaltatrice dovrà ottemperare alle norme relative alla prevenzione degli infortuni, dotando il personale di mezzi ed indumenti di protezione atti a garantire la massima sicurezza in relazione ai servizi svoltiAll’atto dell’inizio dei lavori, e possibilmente nel verbale di consegna, l’Appaltatore dovrà adottare tutti i procedimenti e le cautele atti dichiarare esplicitamente di essere perfettamente a garantire l’incolumità delle persone addette al servizio e dei terzi. Al momento della stipula conoscenza del contratto dovrà comunicare il nominativo regime di sicurezza del responsabile al Servizio Prevenzione e Protezionelavoro, ai sensi dell’articolo 4del X.Xxx. 9 aprile 2008, comma 4, del decreto legislativo 81/2008 n. 81 e ss.mm.ii.. Si rende noto che il Servizio Prevenzione e Protezione, previsto dal decreto legislativo 81/2008 e ss.mm.ii., è operante presso l’AUSL. L’impresa appaltatrice deve attestare di avere eseguito o di eseguire, a sue spese, obbligatoriamente ed entro tre (3) mesi dalla data di inizio del servizio lo svolgimento di corsi di addestramento a tutto il personale impiegato nel servizio, al fine di renderlo edotto circa le circostanze, le modalità, gli standard di qualità previsti nel presente capitolato d’oneri e le modalità con le quali l’impresa intende applicarli. Tali corsi devono essere finalizzati anche all’ottemperanza di quanto previsto dal decreto legislativo n. 81/2008 e ss.mm.iis.m.i., in cui si colloca l’appalto e cioè: - che il committente è Sardegna Ricerche; - che il Responsabile dei Lavori, eventualmente incaricato dal suddetto Committente (ai sensi dell’art. 89 D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81) è ; - che i lavori appaltati rientrano nelle soglie fissate dall’art. 90 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i., per la nomina dei Coordinatori della Sicurezza; - che il Coordinatore della Sicurezza in fase di progettazione è l’Xxx. Xxxxx Xxxxxxxx; - che il Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione è L’ing. - di aver preso visione del Piano di Sicurezza e Coordinamento in quanto facente parte del progetto e di avervi adeguato le proprie offerte, tenendo conto che i relativi oneri, non soggetti a ribasso d’asta ai sensi dell’art. 131 comma 3 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n.163 e s.m.i., assommano all’importo di Euro 23.775,00. Nella fase di realizzazione dell’opera il Coordinatore per l’esecuzione dei lavori, ove previsto ai sensi dell'art. 92 D.Lgs 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.: ▪ verificherà, tramite opportune azioni di coordinamento e controllo, l’applicazione da parte delle imprese appaltatrici (e subappaltatrici) e dei lavoratori autonomi delle disposizioni contenute nel Piano di Sicurezza e Coordinamento di cui all'art. 100, D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. ove previsto; ▪ verificherà l’idoneità dei Piani Operativi di Sicurezza; ▪ adeguerà il piano di sicurezza e coordinamento ove previsto e il fascicolo, in relazione all’evoluzione dei lavori e alle eventuali modifiche; ▪ organizzerà, tra tutte le imprese presenti a vario titolo in cantiere, la cooperazione ed il coordinamento delle attività per la prevenzione e la protezione dai rischi; ▪ sovrintenderà all’attività informativa e formativa per i lavoratori, espletata dalle varie imprese; ▪ controllerà la corretta applicazione, da parte delle imprese, delle procedure di lavoro e, in caso contrario, attuerà le azioni correttive più efficaci. Il Coordinatore per l’esecuzione dei lavori provvederà, inoltre, ai sensi dell’art. 92 D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. a: ▪ segnalare al Committente o al responsabile dei lavori, previa contestazione scritta, le inadempienze da parte delle imprese e dei lavoratori autonomi; ▪ a proporre la sospensione dei lavori, l’allontanamento delle imprese o la risoluzione del contratto. Nel caso in cui la Stazione Appaltante o il responsabile dei lavori non adottino alcun provvedimento, senza fornire idonea motivazione, provvede a dare comunicazione dell’inadempienza alla ASL e alla Direzione Provinciale del Lavoro. In caso di pericolo grave ed imminente, direttamente riscontrato, egli potrà sospendere le singole lavorazioni, fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate. L’Appaltatore è altresì obbligato, nell’ottemperare a quanto prescritto dall’art. 131 comma 2 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 e s.m.i., a redigere e consegnare:
a) eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e di coordinamento quando quest'ultimo sia previsto ai sensi del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.;
b) un piano di sicurezza sostitutivo del piano di sicurezza e di coordinamento quando quest'ultimo non sia previsto ai sensi del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.;
c) un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento quando quest'ultimo sia previsto ai sensi del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i., ovvero del piano di sicurezza sostitutivo di cui alla lettera b). Il piano (o i piani) dovranno comunque essere aggiornati nel caso di nuove disposizioni in materia di addestramento dei lavoratori e devono prevedere incontri specifici sulla sicurezza e di igiene del lavoro, sui rischi presentio di nuove circostanze intervenute nel corso dell’appalto, sulle nonché ogni qualvolta l’Appaltatore intenda apportare modifiche alle misure previste o ai macchinari ed attrezzature da impiegare. Il piano (o i piani) dovranno comunque essere sottoscritti dall’Appaltatore, dal Direttore di Cantiere e, ove diverso da questi, dal progettista del piano, i quali assumono, di conseguenza: - il progettista: la responsabilità della rispondenza delle misure previste alle disposizioni vigenti in materia; - l’Appaltatore ed il Direttore di Cantiere: la responsabilità dell’attuazione delle stesse in sede di esecuzione dell’appalto. L’Appaltatore dovrà portare a conoscenza del personale impiegato in cantiere e sulle procedure adottate dei rappresentanti dei lavori per la sicurezza il contenimento. Ai corsi potrà partecipare anche l’AUSLpiano (o i piani) di sicurezza ed igiene del lavoro e gli eventuali successivi aggiornamenti, allo scopo di informare e formare detto personale, secondo le direttive eventualmente emanate dal Coordinatore per mezzo di propri funzionari. A tale scopo l’Impresa appaltatrice informerà gli uffici preposti dell’AUSL, circa i giorni e il luogo in cui si terranno. L’AUSL si impegna a fornire all’impresa appaltatrice le necessarie informazioni sui rischi specifici esistenti negli stabili gestiti direttamente dall’Ente. La ditta è inoltre tenuta all’applicazione ed al costante aggiornamento del DUVRIl’esecuzione dei lavori.
Appears in 1 contract
Samples: Construction Contract