Sicurezza dei lavoratori. 1. Il soggetto erogatore è tenuto a porre in essere tutti gli accorgimenti necessari affinché siano scrupolosamente rispettate le disposizioni in tema di prevenzione antinfortunistica con particolare riferimento alle disposizioni di cui al d.lgs. 81/2008 e xx.xx. e ii. nonché le previsioni di cui al CCNL di riferimento. 2. Il soggetto erogatore dichiara di essere a conoscenza degli obblighi vigenti sulla prevenzione degli infortuni e sull’igiene del lavoro. 3. Il soggetto erogatore si impegna altresì a adottare, nell’esecuzione del presente contratto, tutte le misure che secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l’integrità fisica e morale dei lavoratori utilizzati. Si impegna inoltre ad osservare tutte le norme vigenti di tutela dell’ambiente con particolare riferimento all’inquinamento delle acque e dell’aria ed allo smaltimento dei rifiuti urbani, speciali e tossici nocivi. Articolo 7 Eventi modificativi, sospensione e risoluzione del contratto 1. Fatte salve le responsabilità di natura civile, penale e amministrativa, nonché le sanzioni previste dalle disposizioni nazionali e regionali vigenti, la revoca dell’autorizzazione all’esercizio o dell’accreditamento determina l’automatica e contestuale risoluzione del contratto, fermo restando la necessità di assicurare la continuità assistenziale degli utenti. Parimenti, la sospensione dell’autorizzazione all’esercizio o dell’accreditamento determina l’automatica e contestuale sospensione dell’efficacia del contratto. 2. In ipotesi di inadempimenti concernenti gli elementi essenziali del contratto, l’ATS contesta per iscritto l’inadempimento, assegnando al soggetto erogatore un termine di 10 giorni per fornire le proprie giustificazioni. Trascorso inutilmente tale termine o in caso di non accoglimento delle giustificazioni presentate nei termini, l’ATS può applicare per la prima violazione una penale dello 0,50 % del budget, ferme le ulteriori eventuali sanzioni e conseguenze previste dalla vigente normativa. In caso di reiterate violazioni potrà essere applicata una penale in misura sino al 2% del budget. 3. In caso di inadempimenti gravi e reiterati concernenti gli elementi essenziali del contratto, purché contestati per iscritto con le modalità di cui al comma 2, il contratto può essere sospeso dall’ATS da un minimo di tre ad un massimo di 12 mesi o direttamente risolto, ferma restando la necessità di assicurare agli utenti la continuità assistenziale. 4. In tutte le ipotesi di sospensione le prestazioni eventualmente rese non produrranno in ogni caso effetti obbligatori nei confronti di ATS. 5. Costituisce causa di risoluzione del contratto la condanna definitiva per uno dei reati di cui al Capo II, Titolo II del codice penale a carico del legale rappresentante del soggetto erogatore, laddove il soggetto erogatore, a seguito della condanna, non provveda alla sollecita adozione di atti di completa e concreta dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata. 6. Nel caso in cui sussistano o emergano successivamente alla sottoscrizione del contratto le cause di divieto, decadenza o sospensione previste dalla normativa antimafia, il contratto si intende automaticamente risolto.
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Samples: Contract for the Definition of Legal and Economic Relations, Contract for the Definition of Legal and Economic Relations
Sicurezza dei lavoratori. 1. Il soggetto erogatore L’impresa appaltatrice è tenuto tenuta a porre in essere atto tutti gli accorgimenti necessari affinché siano scrupolosamente rispettate nel corso dei servizi previsti dal presente capitolato le disposizioni in tema di prevenzione antinfortunistica con particolare riferimento alle disposizioni al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 ss.mm.ii.. L’impresa appaltatrice entro trenta (30) giorni deve aver predisposto il documento di cui al d.lgs. valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute durante il lavoro previsto all’articolo 4 del decreto legislativo n. 81/2008 e xx.xxss.mm.ii.; il documento deve essere trasmesso all’AUSL, la quale si riserva di indicare ulteriori approfondimenti, ai quali l’impresa appaltatrice dovrà adeguarsi entro un tempo massimo di venti (20) giorni dalla loro ricezione. e ii. nonché le previsioni di cui al CCNL di riferimento.
2. Il soggetto erogatore dichiara di essere a conoscenza degli obblighi vigenti sulla L’impresa appaltatrice dovrà ottemperare alle norme relative alla prevenzione degli infortuni infortuni, dotando il personale di mezzi ed indumenti di protezione atti a garantire la massima sicurezza in relazione ai servizi svolti, e sull’igiene dovrà adottare tutti i procedimenti e le cautele atti a garantire l’incolumità delle persone addette al servizio e dei terzi. Al momento della stipula del lavorocontratto dovrà comunicare il nominativo del responsabile al Servizio Prevenzione e Protezione, ai sensi dell’articolo 4, comma 4, del decreto legislativo 81/2008 e ss.mm.ii.. Si rende noto che il Servizio Prevenzione e Protezione, previsto dal decreto legislativo 81/2008 e ss.mm.ii.
, è operante presso l’AUSL. L’impresa appaltatrice deve attestare di avere eseguito o di eseguire, a sue spese, obbligatoriamente ed entro tre (3) mesi dalla data di inizio del servizio lo svolgimento di corsi di addestramento a tutto il personale impiegato nel servizio, al fine di renderlo edotto circa le circostanze, le modalità, gli standard di qualità previsti nel presente capitolato d’oneri e le modalità con le quali l’impresa intende applicarli. Il soggetto erogatore si impegna altresì a adottareTali corsi devono essere finalizzati anche all’ottemperanza di quanto previsto dal decreto legislativo n. 81/2008 e ss.mm.ii., nell’esecuzione del presente contratto, tutte le misure che secondo la particolarità in materia di addestramento dei lavoratori e devono prevedere incontri specifici sulla sicurezza e igiene del lavoro, l’esperienza sui rischi presenti, sulle misure e la tecnicasulle procedure adottate per il contenimento. Ai corsi potrà partecipare anche l’AUSL, sono necessarie a tutelare l’integrità fisica per mezzo di propri funzionari. A tale scopo l’Impresa appaltatrice informerà gli uffici preposti dell’AUSL, circa i giorni e morale dei lavoratori utilizzati. Si impegna inoltre ad osservare tutte le norme vigenti di tutela dell’ambiente con particolare riferimento all’inquinamento delle acque e dell’aria ed allo smaltimento dei rifiuti urbani, speciali e tossici nocivi. Articolo 7 Eventi modificativi, sospensione e risoluzione del contratto
1. Fatte salve le responsabilità di natura civile, penale e amministrativa, nonché le sanzioni previste dalle disposizioni nazionali e regionali vigenti, la revoca dell’autorizzazione all’esercizio o dell’accreditamento determina l’automatica e contestuale risoluzione del contratto, fermo restando la necessità di assicurare la continuità assistenziale degli utenti. Parimenti, la sospensione dell’autorizzazione all’esercizio o dell’accreditamento determina l’automatica e contestuale sospensione dell’efficacia del contratto.
2. In ipotesi di inadempimenti concernenti gli elementi essenziali del contratto, l’ATS contesta per iscritto l’inadempimento, assegnando al soggetto erogatore un termine di 10 giorni per fornire le proprie giustificazioni. Trascorso inutilmente tale termine o in caso di non accoglimento delle giustificazioni presentate nei termini, l’ATS può applicare per la prima violazione una penale dello 0,50 % del budget, ferme le ulteriori eventuali sanzioni e conseguenze previste dalla vigente normativa. In caso di reiterate violazioni potrà essere applicata una penale in misura sino al 2% del budget.
3. In caso di inadempimenti gravi e reiterati concernenti gli elementi essenziali del contratto, purché contestati per iscritto con le modalità di cui al comma 2, il contratto può essere sospeso dall’ATS da un minimo di tre ad un massimo di 12 mesi o direttamente risolto, ferma restando la necessità di assicurare agli utenti la continuità assistenziale.
4. In tutte le ipotesi di sospensione le prestazioni eventualmente rese non produrranno in ogni caso effetti obbligatori nei confronti di ATS.
5. Costituisce causa di risoluzione del contratto la condanna definitiva per uno dei reati di cui al Capo II, Titolo II del codice penale a carico del legale rappresentante del soggetto erogatore, laddove il soggetto erogatore, a seguito della condanna, non provveda alla sollecita adozione di atti di completa e concreta dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata.
6. Nel caso luogo in cui sussistano o emergano successivamente alla sottoscrizione si terranno. L’AUSL si impegna a fornire all’impresa appaltatrice le necessarie informazioni sui rischi specifici esistenti negli stabili gestiti direttamente dall’Ente. La ditta è inoltre tenuta all’applicazione ed al costante aggiornamento del contratto le cause di divieto, decadenza o sospensione previste dalla normativa antimafia, il contratto si intende automaticamente risoltoDUVRI.
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Samples: Disciplinare Di Gara E Di Appalto, Disciplinare Di Gara E Di Appalto
Sicurezza dei lavoratori. 1L’Appaltatore, prima della consegna dei lavori e, in caso di consegna d’urgenza, entro 5 gg. Il soggetto erogatore dalla data fissata per la consegna xxxxxxxx, dovrà presentare al Coordinatore per l'esecuzione (ai sensi dell'art. 100 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.) le eventuali proposte di integrazione al Piano di Sicurezza e coordinamento allegato al progetto. L'Appaltatore dovrà redigere il Piano Operativo di Sicurezza, in riferimento al singolo cantiere interessato, da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza sopra menzionato. L’Appaltatore, nel caso in cui i lavori in oggetto non rientrino nell’ambito di applicazione del “Titolo IV “Cantieri temporanei o mobili” X.Xxx. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i., è tenuto comunque a porre presentare un Piano di Sicurezza Sostitutivo del Piano di Sicurezza e Coordinamento. Nei casi in essere tutti gli accorgimenti necessari affinché siano scrupolosamente rispettate cui è prevista la redazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento, prima dell’inizio dei lavori ovvero in corso d’opera, le disposizioni in tema imprese esecutrici possono presentare, per mezzo dell’impresa affidataria, al Coordinatore per l’esecuzione dei lavori proposte di prevenzione antinfortunistica con particolare riferimento modificazioni o integrazioni al Piano di Sicurezza e di Coordinamento loro trasmesso al fine di adeguarne i contenuti alle disposizioni di cui al d.lgs. 81/2008 e xx.xx. e ii. nonché le previsioni di cui al CCNL di riferimento.
2. Il soggetto erogatore dichiara di essere a conoscenza degli obblighi vigenti sulla tecnologie proprie dell’Appaltatore, sia per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e sull’igiene del lavoro.
3la tutela della salute dei lavoratori eventualmente disattese nel piano stesso. Il soggetto erogatore si impegna altresì Piano della Sicurezza dovrà essere rispettato in modo rigoroso. E’ compito e onere dell’Appaltatore ottemperare a adottare, nell’esecuzione del presente contratto, tutte le misure disposizioni normative vigenti in campo di sicurezza ed igiene del lavoro che secondo la particolarità le concernono e che riguardano le proprie maestranze, mezzi d’opera ed eventuali lavoratori autonomi cui esse ritenga di affidare, anche in parte, i lavori o prestazioni specialistiche in essi compresi. All’atto dell’inizio dei lavori, e possibilmente nel verbale di consegna, l’Appaltatore dovrà dichiarare esplicitamente di essere perfettamente a conoscenza del regime di sicurezza del lavoro, l’esperienza ai sensi del X.Xxx. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i., in cui si colloca l’appalto e cioè: - che il committente è Sardegna Ricerche; - che il Responsabile dei Lavori, eventualmente incaricato dal suddetto Committente (ai sensi dell’art. 89 D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81) è ; - che i lavori appaltati rientrano nelle soglie fissate dall’art. 90 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i., per la nomina dei Coordinatori della Sicurezza; - che il Coordinatore della Sicurezza in fase di progettazione è l’Xxx. Xxxxx Xxxxxxxx; - che il Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione è L’ing. - di aver preso visione del Piano di Sicurezza e Coordinamento in quanto facente parte del progetto e di avervi adeguato le proprie offerte, tenendo conto che i relativi oneri, non soggetti a ribasso d’asta ai sensi dell’art. 131 comma 3 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n.163 e s.m.i., assommano all’importo di Euro 23.775,00. Nella fase di realizzazione dell’opera il Coordinatore per l’esecuzione dei lavori, ove previsto ai sensi dell'art. 92 D.Lgs 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.: ▪ verificherà, tramite opportune azioni di coordinamento e controllo, l’applicazione da parte delle imprese appaltatrici (e subappaltatrici) e dei lavoratori autonomi delle disposizioni contenute nel Piano di Sicurezza e Coordinamento di cui all'art. 100, D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. ove previsto; ▪ verificherà l’idoneità dei Piani Operativi di Sicurezza; ▪ adeguerà il piano di sicurezza e coordinamento ove previsto e il fascicolo, in relazione all’evoluzione dei lavori e alle eventuali modifiche; ▪ organizzerà, tra tutte le imprese presenti a vario titolo in cantiere, la cooperazione ed il coordinamento delle attività per la prevenzione e la tecnicaprotezione dai rischi; ▪ sovrintenderà all’attività informativa e formativa per i lavoratori, sono necessarie a tutelare l’integrità fisica espletata dalle varie imprese; ▪ controllerà la corretta applicazione, da parte delle imprese, delle procedure di lavoro e, in caso contrario, attuerà le azioni correttive più efficaci. Il Coordinatore per l’esecuzione dei lavori provvederà, inoltre, ai sensi dell’art. 92 D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e morale s.m.i. a: ▪ segnalare al Committente o al responsabile dei lavori, previa contestazione scritta, le inadempienze da parte delle imprese e dei lavoratori utilizzati. Si impegna inoltre ad osservare tutte le norme vigenti di tutela dell’ambiente con particolare riferimento all’inquinamento autonomi; ▪ a proporre la sospensione dei lavori, l’allontanamento delle acque e dell’aria ed allo smaltimento dei rifiuti urbani, speciali e tossici nocivi. Articolo 7 Eventi modificativi, sospensione e imprese o la risoluzione del contratto
1. Fatte salve le responsabilità di natura civile, penale e amministrativa, nonché le sanzioni previste dalle disposizioni nazionali e regionali vigenti, la revoca dell’autorizzazione all’esercizio o dell’accreditamento determina l’automatica e contestuale risoluzione del contratto, fermo restando la necessità di assicurare la continuità assistenziale degli utenti. Parimenti, la sospensione dell’autorizzazione all’esercizio o dell’accreditamento determina l’automatica e contestuale sospensione dell’efficacia del contratto.
2. In ipotesi di inadempimenti concernenti gli elementi essenziali del contratto, l’ATS contesta per iscritto l’inadempimento, assegnando al soggetto erogatore un termine di 10 giorni per fornire le proprie giustificazioni. Trascorso inutilmente tale termine o in caso di non accoglimento delle giustificazioni presentate nei termini, l’ATS può applicare per la prima violazione una penale dello 0,50 % del budget, ferme le ulteriori eventuali sanzioni e conseguenze previste dalla vigente normativa. In caso di reiterate violazioni potrà essere applicata una penale in misura sino al 2% del budget.
3. In caso di inadempimenti gravi e reiterati concernenti gli elementi essenziali del contratto, purché contestati per iscritto con le modalità di cui al comma 2, il contratto può essere sospeso dall’ATS da un minimo di tre ad un massimo di 12 mesi o direttamente risolto, ferma restando la necessità di assicurare agli utenti la continuità assistenziale.
4. In tutte le ipotesi di sospensione le prestazioni eventualmente rese non produrranno in ogni caso effetti obbligatori nei confronti di ATS.
5. Costituisce causa di risoluzione del contratto la condanna definitiva per uno dei reati di cui al Capo II, Titolo II del codice penale a carico del legale rappresentante del soggetto erogatore, laddove il soggetto erogatore, a seguito della condanna, non provveda alla sollecita adozione di atti di completa e concreta dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata.
6. Nel caso in cui sussistano la Stazione Appaltante o emergano successivamente il responsabile dei lavori non adottino alcun provvedimento, senza fornire idonea motivazione, provvede a dare comunicazione dell’inadempienza alla sottoscrizione ASL e alla Direzione Provinciale del contratto Lavoro. In caso di pericolo grave ed imminente, direttamente riscontrato, egli potrà sospendere le cause singole lavorazioni, fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate. L’Appaltatore è altresì obbligato, nell’ottemperare a quanto prescritto dall’art. 131 comma 2 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 e s.m.i., a redigere e consegnare:
a) eventuali proposte integrative del piano di divietosicurezza e di coordinamento quando quest'ultimo sia previsto ai sensi del D.Lgs. 9 aprile 2008, decadenza n. 81 e s.m.i.;
b) un piano di sicurezza sostitutivo del piano di sicurezza e di coordinamento quando quest'ultimo non sia previsto ai sensi del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.;
c) un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento quando quest'ultimo sia previsto ai sensi del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i., ovvero del piano di sicurezza sostitutivo di cui alla lettera b). Il piano (o sospensione i piani) dovranno comunque essere aggiornati nel caso di nuove disposizioni in materia di sicurezza e di igiene del lavoro, o di nuove circostanze intervenute nel corso dell’appalto, nonché ogni qualvolta l’Appaltatore intenda apportare modifiche alle misure previste dalla normativa antimafiao ai macchinari ed attrezzature da impiegare. Il piano (o i piani) dovranno comunque essere sottoscritti dall’Appaltatore, dal Direttore di Cantiere e, ove diverso da questi, dal progettista del piano, i quali assumono, di conseguenza: - il contratto si intende automaticamente risoltoprogettista: la responsabilità della rispondenza delle misure previste alle disposizioni vigenti in materia; - l’Appaltatore ed il Direttore di Cantiere: la responsabilità dell’attuazione delle stesse in sede di esecuzione dell’appalto. L’Appaltatore dovrà portare a conoscenza del personale impiegato in cantiere e dei rappresentanti dei lavori per la sicurezza il piano (o i piani) di sicurezza ed igiene del lavoro e gli eventuali successivi aggiornamenti, allo scopo di informare e formare detto personale, secondo le direttive eventualmente emanate dal Coordinatore per l’esecuzione dei lavori.
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Samples: Construction Contract
Sicurezza dei lavoratori. 1Al presente capitolato non è allegato il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (D.U.V.R.I.) previsto dall’art. 26 comma 3, del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., in quanto, non si ravvisano rischi da interferenze, poiché la gestione degli impianti sportivi è interamente affidata al Concessionario, comprese le manutenzioni ordinarie, senza nessun intervento del personale comunale. Il soggetto erogatore è tenuto a porre Concessionario per tutta la durata del contratto deve pertanto garantire le condizioni di sicurezza in essere tutti gli accorgimenti necessari affinché siano scrupolosamente rispettate le disposizioni in tema ottemperanza alle vigenti normative di prevenzione antinfortunistica legge compresa la formazione del personale, con particolare specifico riferimento alla sicurezza degli impianti tecnologici, alla tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, alla sicurezza nei luoghi di pubblico spettacolo e alle disposizioni norme antincendio. Il concessionario, prima di iniziare l’attività di cui al d.lgs. 81/2008 e xx.xx. e ii. nonché le previsioni di cui al CCNL di riferimento.
2presente capitolato, informerà su eventuali rischi specifici derivanti della propria attività. Il soggetto erogatore dichiara Concessionario curerà l’informazione, la formazione e l’addestramento del personale impiegato sia sui rischi sia sulle misure di essere a conoscenza degli obblighi vigenti sulla prevenzione degli infortuni e sull’igiene del lavoro.
3sicurezza da applicare durante l’esecuzione dei servizi. Il soggetto erogatore Concessionario si impegna altresì a adottareimpegna, nell’esecuzione del presente contrattocomunque, al rispetto di tutte le misure che secondo prescrizioni inerenti la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l’integrità fisica e morale dei lavoratori utilizzatisicurezza contenute nel D.Lgs. Si impegna inoltre ad osservare tutte le norme vigenti di tutela dell’ambiente con particolare riferimento all’inquinamento delle acque e dell’aria ed allo smaltimento dei rifiuti urbani, speciali e tossici nocivi. Articolo 7 Eventi modificativi, sospensione e risoluzione del contratto
1. Fatte salve le responsabilità di natura civile, penale e amministrativan. 81/08, nonché le sanzioni previste dalle disposizioni nazionali di quanto previsto nei D.M. 569/92 e regionali vigenti, la revoca dell’autorizzazione all’esercizio o dell’accreditamento determina l’automatica e contestuale risoluzione del contratto, fermo restando la necessità di assicurare la continuità assistenziale degli utenti. Parimenti, la sospensione dell’autorizzazione all’esercizio o dell’accreditamento determina l’automatica e contestuale sospensione dell’efficacia del contratto.
2. In ipotesi di inadempimenti concernenti gli elementi essenziali del contratto, l’ATS contesta per iscritto l’inadempimento, assegnando al soggetto erogatore un termine di 10 giorni per fornire le proprie giustificazioni. Trascorso inutilmente tale termine o in caso di non accoglimento delle giustificazioni presentate nei termini, l’ATS può applicare per la prima violazione una penale dello 0,50 % del budget, ferme le ulteriori eventuali sanzioni e conseguenze previste dalla vigente normativaD.M. 10/03/1998 ss.mm.ii. In caso di reiterate violazioni inosservanza delle norme di sicurezza o di inadempienza alle misure di prevenzione contenute nei documenti di valutazione dei rischi, il Concedente potrà essere applicata una penale in misura sino al 2% del budget.
3. In caso di inadempimenti gravi e reiterati concernenti gli elementi essenziali sospendere l’esecuzione del contratto, purché contestati fino a quando il Concessionario non avrà attuato gli interventi necessari alla rimessa a norma dei locali e spazi concessi e/o alla modifica dei comportamenti adottati nell’esercizio dei servizi. Tale sospensione non darà diritto ad alcuna indennità o risarcimento a favore del Concessionario, né a differimenti o proroghe contrattuali, darà invece diritto al Concedente di agire per iscritto con le modalità di cui al comma 2, il contratto può essere sospeso dall’ATS da un minimo di tre ad un massimo di 12 mesi o direttamente risolto, ferma restando la necessità di assicurare agli utenti la continuità assistenziale.
4. In tutte le ipotesi di sospensione le prestazioni eventualmente rese non produrranno in ogni caso effetti obbligatori rivalsa nei confronti del Concessionario medesimo. Gravi e ripetute violazioni di ATS.
5. Costituisce causa leggi, di disposizioni o di misure di prevenzione, rivolte a tutelare la sicurezza dei lavoratori, daranno luogo, previa formale costituzione in mora del Concessionario, alla risoluzione automatica del contratto la condanna definitiva ed alla segnalazione all’Autorità preposta per uno dei reati l’applicazione delle relative sanzioni. Per tutto quanto non espressamente disciplinato, si rinvia integralmente alla vigente normativa di cui al Capo IIsettore. Il Concessionario deve comunicare all’Amministrazione Comunale il nominativo del proprio Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione ed il nominativo di un suo rappresentante in loco, Titolo II del codice penale onde consentire a carico del legale rappresentante del soggetto erogatorequest’ultimo di attivare, laddove il soggetto erogatorequando necessario, a seguito della condanna, non provveda alla sollecita adozione le procedure e le misure di atti di completa e concreta dissociazione dalla condotta penalmente sanzionatacoordinamento.
6. Nel caso in cui sussistano o emergano successivamente alla sottoscrizione del contratto le cause di divieto, decadenza o sospensione previste dalla normativa antimafia, il contratto si intende automaticamente risolto.
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Samples: Concessione Di Servizi
Sicurezza dei lavoratori. 1Al presente capitolato non è allegato il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (D.U.V.R.I.) previsto dall’art.26 comma 3, del D.Lgs. n.81/2008 e s.m.i., in quanto, non si ravvisano rischi da interferenze, poiché la gestione degli impianti sportivi è interamente affidata al Concessionario, comprese le manutenzioni ordinarie, senza nessun intervento del personale comunale. Il soggetto erogatore è tenuto a porre Concessionario per tutta la durata del contratto deve pertanto garantire le condizioni di sicurezza in essere tutti gli accorgimenti necessari affinché siano scrupolosamente rispettate le disposizioni in tema ottemperanza alle vigenti normative di prevenzione antinfortunistica legge compresa la formazione del personale, con particolare specifico riferimento alla sicurezza degli impianti tecnologici, alla tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, alla sicurezza nei luoghi di pubblico spettacolo e alle disposizioni norme antincendio. Il Concessionario, prima di iniziare l’attività di cui al d.lgs. 81/2008 e xx.xx. e ii. nonché le previsioni di cui al CCNL di riferimento.
2presente capitolato, informerà su eventuali rischi specifici derivanti della propria attività. Il soggetto erogatore dichiara Concessionario curerà l’informazione, la formazione e l’addestramento del personale impiegato sia sui rischi sia sulle misure di essere a conoscenza degli obblighi vigenti sulla prevenzione degli infortuni e sull’igiene del lavoro.
3sicurezza da applicare durante l’esecuzione dei servizi. Il soggetto erogatore Concessionario si impegna altresì a adottareimpegna, nell’esecuzione del presente contrattocomunque, al rispetto di tutte le misure che secondo prescrizioni inerenti la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l’integrità fisica e morale dei lavoratori utilizzatisicurezza contenute nel D.Lgs. Si impegna inoltre ad osservare tutte le norme vigenti di tutela dell’ambiente con particolare riferimento all’inquinamento delle acque e dell’aria ed allo smaltimento dei rifiuti urbani, speciali e tossici nocivi. Articolo 7 Eventi modificativi, sospensione e risoluzione del contratto
1. Fatte salve le responsabilità di natura civile, penale e amministrativan. 81/08, nonché le sanzioni previste dalle disposizioni nazionali di quanto previsto nei D.M. 569/92 e regionali vigenti, la revoca dell’autorizzazione all’esercizio o dell’accreditamento determina l’automatica e contestuale risoluzione del contratto, fermo restando la necessità di assicurare la continuità assistenziale degli utenti. Parimenti, la sospensione dell’autorizzazione all’esercizio o dell’accreditamento determina l’automatica e contestuale sospensione dell’efficacia del contratto.
2. In ipotesi di inadempimenti concernenti gli elementi essenziali del contratto, l’ATS contesta per iscritto l’inadempimento, assegnando al soggetto erogatore un termine di 10 giorni per fornire le proprie giustificazioni. Trascorso inutilmente tale termine o in caso di non accoglimento delle giustificazioni presentate nei termini, l’ATS può applicare per la prima violazione una penale dello 0,50 % del budget, ferme le ulteriori eventuali sanzioni e conseguenze previste dalla vigente normativaD.M. 10/03/1998 ss.mm.ii. In caso di reiterate violazioni inosservanza delle norme di sicurezza o di inadempienza alle misure di prevenzione contenute nei documenti di valutazione dei rischi, il Concedente potrà essere applicata una penale in misura sino al 2% del budget.
3. In caso di inadempimenti gravi e reiterati concernenti gli elementi essenziali sospendere l’esecuzione del contratto, purché contestati fino a quando il Concessionario non avrà attuato gli interventi necessari alla rimessa a norma dei locali e spazi concessi e/o alla modifica dei comportamenti adottati nell’esercizio dei servizi. Tale sospensione non darà diritto ad alcuna indennità o risarcimento a favore del Concessionario, né a differimenti o proroghe contrattuali, darà invece diritto al Concedente di agire per iscritto con le modalità di cui al comma 2, il contratto può essere sospeso dall’ATS da un minimo di tre ad un massimo di 12 mesi o direttamente risolto, ferma restando la necessità di assicurare agli utenti la continuità assistenziale.
4. In tutte le ipotesi di sospensione le prestazioni eventualmente rese non produrranno in ogni caso effetti obbligatori rivalsa nei confronti del Concessionario medesimo. Gravi e ripetute violazioni di ATS.
5. Costituisce causa leggi, di disposizioni o di misure di prevenzione, rivolte a tutelare la sicurezza dei lavoratori, daranno luogo, previa formale costituzione in mora del Concessionario, alla risoluzione automatica del contratto la condanna definitiva ed alla segnalazione all’Autorità preposta per uno dei reati l’applicazione delle relative sanzioni. Per tutto quanto non espressamente disciplinato, si rinvia integralmente alla vigente normativa di cui al Capo IIsettore. Il Concessionario deve comunicare all’Amministrazione Comunale il nominativo del proprio Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione ed il nominativo di un suo rappresentante in loco, Titolo II del codice penale onde consentire a carico del legale rappresentante del soggetto erogatorequest’ultimo di attivare, laddove il soggetto erogatorequando necessario, a seguito della condanna, non provveda alla sollecita adozione le procedure e le misure di atti di completa e concreta dissociazione dalla condotta penalmente sanzionatacoordinamento.
6. Nel caso in cui sussistano o emergano successivamente alla sottoscrizione del contratto le cause di divieto, decadenza o sospensione previste dalla normativa antimafia, il contratto si intende automaticamente risolto.
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Samples: Concessione in Gestione
Sicurezza dei lavoratori. 1. Il soggetto erogatore gestore di Unità d’Offerta è tenuto a porre in essere tutti gli accorgimenti necessari affinché siano scrupolosamente rispettate le disposizioni in tema di prevenzione antinfortunistica con particolare riferimento alle disposizioni di cui al d.lgs. 81/2008 e xx.xx. e ii. nonché le previsioni di cui al CCNL di riferimento.
2. Il soggetto erogatore gestore di Unità d’Offerta dichiara di essere a conoscenza degli obblighi vigenti sulla prevenzione degli infortuni e sull’igiene del lavoro.
3. Il soggetto erogatore gestore di Unità d’Xxxxxxx si impegna altresì a adottare, nell’esecuzione del presente contratto, tutte le misure che secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l’integrità fisica e morale dei lavoratori utilizzati. Si impegna inoltre ad osservare tutte le norme vigenti di tutela dell’ambiente con particolare riferimento all’inquinamento delle acque e dell’aria ed allo smaltimento dei rifiuti urbani, speciali e tossici nocivi. Articolo 7 Eventi modificativiPenali, sospensione e risoluzione del contratto
1. La stipula dei contratti e degli atti tra privati, indicati all’art. 2, comma 4 in assenza della clausola di cui alla lettera b), costituisce grave inadempimento contrattuale che comporta a carico del soggetto gestore di Unità d’Offerta il pagamento di una penale di importo pari al 3% del budget negoziato, salvo il risarcimento del maggior danno, con diritto della ATS di compensare i crediti derivanti dall’applicazione delle penali con le somme eventualmente dovute al soggetto gestore di Unità d’Offerta in virtù del contratto.
2. In presenza dell’inadempimento di cui al precedente comma, il contratto potrà essere risolto di diritto, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1456 cod. civ., e potrà essere disposta la revoca dell’accreditamento.
3. Fatte salve le responsabilità di natura civile, penale e amministrativa, nonché le sanzioni previste dalle disposizioni nazionali e regionali vigenti, la revoca dell’autorizzazione all’esercizio o dell’accreditamento determina l’automatica e contestuale risoluzione del contratto, fermo restando la necessità di assicurare la continuità assistenziale degli utenti. Parimenti, la sospensione dell’autorizzazione all’esercizio o dell’accreditamento determina l’automatica e contestuale sospensione dell’efficacia del contratto.
24. In ipotesi di inadempimenti concernenti gli elementi essenziali del contratto, l’ATS contesta per iscritto l’inadempimento, assegnando al soggetto erogatore gestore d’Unità d’Offerta un termine di 10 giorni per fornire le proprie giustificazioni. Trascorso inutilmente tale termine o in caso di non accoglimento delle giustificazioni presentate nei termini, l’ATS può applicare per la prima violazione una penale dello 0,50 % del budget, ferme le ulteriori eventuali sanzioni e conseguenze previste dalla vigente normativa. In caso di reiterate violazioni potrà essere applicata una penale in misura sino al 2% del budget.
35. In caso di inadempimenti gravi e reiterati concernenti gli elementi essenziali del contratto, purché contestati per iscritto con le modalità di cui al comma 2, precedente il contratto può essere sospeso dall’ATS da un minimo di tre ad un massimo di 12 mesi o direttamente risolto, ferma restando la necessità di assicurare agli utenti la continuità assistenziale.
46. In tutte le ipotesi di sospensione le prestazioni eventualmente rese non produrranno in ogni caso effetti obbligatori nei confronti di ATS.
57. Costituisce causa di risoluzione del contratto la condanna definitiva per uno dei reati di cui al Capo II, Titolo II del codice penale a carico del legale rappresentante del soggetto erogatoregestore d’Unità d’Offerta, laddove il soggetto erogatoregestore, a seguito della condanna, non provveda alla sollecita adozione di atti di completa e concreta dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata.
68. Nel caso in cui sussistano o emergano successivamente alla sottoscrizione del contratto le cause di divieto, decadenza o sospensione previste dalla normativa antimafia, il contratto si intende automaticamente risolto.
9. Resta in ogni caso fermo quanto già previsto all’art. 3, comma 3.
10. La definitiva effettiva cessazione dell’attività per decisione del soggetto gestore, di cui all’art. 1 comma 5, comporta la risoluzione di diritto del presente contratto.
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Samples: Contratto Per La Definizione Dei Rapporti Giuridici Ed Economici
Sicurezza dei lavoratori. 1. Il soggetto erogatore è tenuto a L’ Impresa aggiudicataria assume ai fini del presente capitolato, in via diretta ed esclusiva, nei confronti del Comune e/o dei terzi comunque definiti, la funzione, il ruolo e la responsabilità di Datore di Lavoro e deve porre in essere nei confronti dei propri dipendenti degli ospiti e dei frequentatori la Struttura, utenti dei servizi e dei terzi, tutti i comportamenti e gli accorgimenti necessari affinché siano scrupolosamente rispettate le disposizioni adempimenti dovuti in tema di prevenzione antinfortunistica con particolare riferimento alle disposizioni di cui al d.lgs. 81/2008 forza delle normative disposte a tutela della sicurezza ed igiene del lavoro e xx.xx. e ii. nonché le previsioni di cui al CCNL di riferimento.
2. Il soggetto erogatore dichiara di essere a conoscenza degli obblighi vigenti sulla dirette alla prevenzione degli infortuni e sull’igiene malattie professionali, attenendosi a quanto previsto dalle normative di settore e dal presente capitolato. Più precisamente l’Impresa aggiudicataria dovrà: - redigere il documento di valutazione dei rischi relativo alle attività oggetto dell’appalto e provvedere all’attuazione delle misure necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi; - effettuare la valutazione del lavoro.
3rischio incendio; predisporre il piano di gestione delle emergenze; - tenere il registro dei controlli periodici; - indicare in sede di offerta economica i costi della sicurezza relativi alla sicurezza del lavoro afferenti all’esercizio dell’attività oggetto dell’appalto di cui al presente capitolato, che restano a carico dell’impresa; detti costi devono risultare congrui rispetto all’entità e alle caratteristiche dei servizi e delle forniture. Il soggetto erogatore documento di valutazione dei rischi, la valutazione del rischio incendio e il piano di gestione delle emergenze devono essere trasmessi al Comune. L’Impresa aggiudicataria dovrà inoltre provvedere all’adeguata informazione, formazione, addestramento e aggiornamento del personale addetto e degli eventuali sostituti in materia di sicurezza e di igiene del lavoro ai sensi degli art. 36 e 37 del D. Lgs. n. 81/08 e s.m.i.. Gli obblighi formativi si impegna altresì estendono alla prevenzione incendi (rischio elevato) e al primo soccorso, comprovata da appositi attestati, e alla formazione dei dirigenti e dei preposti. Il gestore è tenuto ad assicurare il personale addetto contro gli infortuni e si obbliga a adottarefar osservare le norme antinfortunistiche e a dotarlo di tutto quanto necessario per la prevenzione degli infortuni, nell’esecuzione del presente contratto, tutte le misure che secondo la particolarità del in conformità alla vigente normativa in materia di tutela e della sicurezza sul lavoro. L’inosservanza delle leggi in materia di lavoro, l’esperienza sicurezza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l’integrità fisica e morale dei lavoratori utilizzati. Si impegna inoltre ad osservare tutte le norme vigenti di tutela dell’ambiente con particolare riferimento all’inquinamento delle acque e dell’aria ed allo smaltimento dei rifiuti urbanidi cui al presente articolo, speciali e tossici nocivi. Articolo 7 Eventi modificativideterminano, sospensione e senza alcuna formalità, la risoluzione del contratto
1. Fatte salve le responsabilità di natura civile, penale e amministrativa, nonché le sanzioni previste dalle disposizioni nazionali e regionali vigenti, la revoca dell’autorizzazione all’esercizio o dell’accreditamento determina l’automatica e contestuale risoluzione del contratto, fermo restando la necessità di assicurare la continuità assistenziale degli utenti. Parimenti, la sospensione dell’autorizzazione all’esercizio o dell’accreditamento determina l’automatica e contestuale sospensione dell’efficacia del contratto.
2. In ipotesi di inadempimenti concernenti gli elementi essenziali del contratto, l’ATS contesta per iscritto l’inadempimento, assegnando al soggetto erogatore un termine di 10 giorni per fornire le proprie giustificazioni. Trascorso inutilmente tale termine o in caso di non accoglimento delle giustificazioni presentate nei termini, l’ATS può applicare per la prima violazione una penale dello 0,50 % del budget, ferme le ulteriori eventuali sanzioni e conseguenze previste dalla vigente normativa. In caso di reiterate violazioni potrà essere applicata una penale in misura sino al 2% del budget.
3. In caso di inadempimenti gravi e reiterati concernenti gli elementi essenziali del contratto, purché contestati per iscritto con le modalità di cui al comma 2, il contratto può essere sospeso dall’ATS da un minimo di tre ad un massimo di 12 mesi o direttamente risolto, ferma restando la necessità di assicurare agli utenti la continuità assistenziale.
4. In tutte le ipotesi di sospensione le prestazioni eventualmente rese non produrranno in ogni caso effetti obbligatori nei confronti di ATS.
5. Costituisce causa di risoluzione del contratto la condanna definitiva per uno dei reati di cui al Capo II, Titolo II del codice penale a carico del legale rappresentante del soggetto erogatore, laddove il soggetto erogatore, a seguito della condanna, non provveda alla sollecita adozione di atti di completa e concreta dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata.
6. Nel caso in cui sussistano o emergano successivamente alla sottoscrizione del contratto le cause di divieto, decadenza o sospensione previste dalla normativa antimafia, il contratto si intende automaticamente risolto.
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Samples: Capitolato Di Gestione
Sicurezza dei lavoratori. 1Il soggetto accreditato è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'articolo 15 del Decreto n. 81 del 2008, nonché tutte le misure specifiche pertinenti in relazione alle caratteristiche dei servizi, degli ambienti ove essi si svolgono e delle attrezzature utilizzate. Il soggetto erogatore accreditato deve quindi, tra l’altro, provvedere secondo la disciplina prevista dal “Titolo III - Uso delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale”, artt. 69 e seguenti, a fornire al Personale tutte le attrezzature di lavoro, nonché i materiali e i dispositivi di tutela e protezione individuale dai rischi professionali conformi alle specifiche tecniche previsti dalla normativa vigente. Sono a carico del soggetto accreditato i corsi ed aggiornamenti del Personale in base agli artt. 36 e 37 al D. Lgs 81/2008, nonché la sorveglianza sanitaria di cui all’art. 41 del medesimo Decreto. Il soggetto accreditato deve fornire al personale tutti i materiali ed i dispositivi di protezione individuale occorrenti per I’espletamento dei Servizi e per il contenimento dei rischi. Ai sensi degli articoli 18, comma 1, lettera u), 20, comma 3 e 26, comma 8, del Decreto n. 81 del 2008, il soggetto accreditato è tenuto obbligato a porre fornire a ciascun soggetto occupato nel servizio una apposita tessera di riconoscimento, impermeabile ed esposta in forma visibile, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore, i dati identificativi del datore di lavoro e la data di assunzione del lavoratore. Il soggetto accreditato risponde dello stesso obbligo anche per i lavoratori dipendenti dai subappaltatori autorizzati; la tessera dei predetti lavoratori deve riportare gli estremi dell’autorizzazione al subappalto. Tutti i lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento. Tale obbligo grava anche in capo ai lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nel medesimo luogo di lavoro, i quali sono tenuti a provvedervi per proprio conto. Ai sensi degli art. 17 e 29 del D. Lgs 81/2008, se pertinente, deve procedere alla redazione del Documento di Valutazione dei Rischi, il quale dovrà essere tutti custodito presso l'unità produttiva alla quale si riferisce la valutazione stessa. Con la presentazione dell’Istanza, il fornitore espressamente manleva e rende indenne l’Amministrazione procedente e gli accorgimenti necessari affinché siano scrupolosamente rispettate le disposizioni enti ordinanti da ogni e qualsiasi azione, pretesa o richiesta avanzata a qualsiasi titolo dal personale di impresa o da terzi in tema relazione al rapporto di prevenzione antinfortunistica lavoro, compresi gli infortuni sul lavoro o comunque connessi con particolare riferimento alle disposizioni l’esercizio di cui al d.lgs. 81/2008 e xx.xx. e ii. nonché le previsioni di cui al CCNL di riferimentopresente Capitolato.
2. Il soggetto erogatore dichiara di essere a conoscenza degli obblighi vigenti sulla prevenzione degli infortuni e sull’igiene del lavoro.
3. Il soggetto erogatore si impegna altresì a adottare, nell’esecuzione del presente contratto, tutte le misure che secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l’integrità fisica e morale dei lavoratori utilizzati. Si impegna inoltre ad osservare tutte le norme vigenti di tutela dell’ambiente con particolare riferimento all’inquinamento delle acque e dell’aria ed allo smaltimento dei rifiuti urbani, speciali e tossici nocivi. Articolo 7 Eventi modificativi, sospensione e risoluzione del contratto
1. Fatte salve le responsabilità di natura civile, penale e amministrativa, nonché le sanzioni previste dalle disposizioni nazionali e regionali vigenti, la revoca dell’autorizzazione all’esercizio o dell’accreditamento determina l’automatica e contestuale risoluzione del contratto, fermo restando la necessità di assicurare la continuità assistenziale degli utenti. Parimenti, la sospensione dell’autorizzazione all’esercizio o dell’accreditamento determina l’automatica e contestuale sospensione dell’efficacia del contratto.
2. In ipotesi di inadempimenti concernenti gli elementi essenziali del contratto, l’ATS contesta per iscritto l’inadempimento, assegnando al soggetto erogatore un termine di 10 giorni per fornire le proprie giustificazioni. Trascorso inutilmente tale termine o in caso di non accoglimento delle giustificazioni presentate nei termini, l’ATS può applicare per la prima violazione una penale dello 0,50 % del budget, ferme le ulteriori eventuali sanzioni e conseguenze previste dalla vigente normativa. In caso di reiterate violazioni potrà essere applicata una penale in misura sino al 2% del budget.
3. In caso di inadempimenti gravi e reiterati concernenti gli elementi essenziali del contratto, purché contestati per iscritto con le modalità di cui al comma 2, il contratto può essere sospeso dall’ATS da un minimo di tre ad un massimo di 12 mesi o direttamente risolto, ferma restando la necessità di assicurare agli utenti la continuità assistenziale.
4. In tutte le ipotesi di sospensione le prestazioni eventualmente rese non produrranno in ogni caso effetti obbligatori nei confronti di ATS.
5. Costituisce causa di risoluzione del contratto la condanna definitiva per uno dei reati di cui al Capo II, Titolo II del codice penale a carico del legale rappresentante del soggetto erogatore, laddove il soggetto erogatore, a seguito della condanna, non provveda alla sollecita adozione di atti di completa e concreta dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata.
6. Nel caso in cui sussistano o emergano successivamente alla sottoscrizione del contratto le cause di divieto, decadenza o sospensione previste dalla normativa antimafia, il contratto si intende automaticamente risolto.
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