Sistema di licenze FLEGT. 1. È istituito tra le parti un sistema di licenze concernente l'applicazione delle normative, la governance e il commercio nel settore forestale (in appresso «sistema di licenze FLEGT») che stabilisce una serie di procedure e condizioni onde verificare e attestare, per mezzo di licenze FLEGT, che i prodotti del le gname spediti nell'Unione sono stati prodotti o acquisiti legal mente. A norma del regolamento (CE) n. 2173/2005 e del presente accordo, l'Unione accetta per l'importazione nel suo territorio solo i carichi provenienti dalla Liberia coperti da li cenze FLEGT.
Sistema di licenze FLEGT. 1. È istituito tra le parti un sistema di licenze per l’applicazione delle normative, la governance e il commercio nel settore forestale (FLEGT) che stabilisce una serie di procedure e condizioni allo scopo di verificare e attestare, per mezzo di licenze FLEGT, che il legname e i suoi derivati spediti nell’Unione sono stati prodotti legalmente. Conformemente al regolamento (CE) n. 2173/2005 del Consiglio1 e al presente accordo, l’Unione accetta per l’importazione nel proprio territorio soltanto i carichi provenienti dal Vietnam coperti da licenze FLEGT.
Sistema di licenze FLEGT. 1. È istituito tra le parti del presente accordo un sistema di licenze concernente l’applicazione delle normative, la xxxxx xxxxx e il commercio nel settore forestale (in prosieguo «sistema di licenze FLEGT») che stabilisce una serie di procedure e con dizioni allo scopo di verificare e attestare, per mezzo di licenze FLEGT, che il legname e i suoi derivati spediti nell’Unione eu ropea sono stati prodotti o acquisiti legalmente. L’Unione euro pea accetta per l’importazione nel proprio territorio soltanto i carichi provenienti dal Camerun coperti da licenze FLEGT.
Sistema di licenze FLEGT. 6 GU L 302 del 19.10.1992.
Sistema di licenze FLEGT. Articolo 3
Sistema di licenze FLEGT. 1. È istituito tra le parti del presente accordo un sistema di licenze «Applicazione delle normative, governance e commercio nel settore forestale» («sistema di licenze FLEGT») che stabilisce una serie di procedure e condizioni onde verificare e attestare, per mezzo di licenze FLEGT, che il legname e i suoi derivati spediti nella Comunità sono stati prodotti legalmente. A norma del regolamento (CE) n. 2173/2005 del Consiglio la Comunità accetta per l’importazione nel suo territorio solo i carichi pro venienti dal Ghana coperti da licenze FLEGT.