We use cookies on our site to analyze traffic, enhance your experience, and provide you with tailored content.

For more information visit our privacy policy.

La governance Clausole campione

La governance. Per favorire una trasformazione digitale omogenea ed efficiente delle PPAA, si prevede la costituzione di Organismi di coordinamento e controllo, con compiti di direzione strategica e direzione tecnica. In particolare, le attività di direzione strategica saranno di responsabilità di soggetti istituzionali1, mentre nell’ambito delle attività di direzione tecnica sono coinvolti anche soggetti non istituzionali, individuati nei Fornitori Aggiudicatari di ciascun Accordo Quadro derivante dalle gare strategiche individuate nel Piano Triennale. Le attività degli Organismi di coordinamento e controllo saranno normate da appositi Regolamenti resi disponibili alla stipula dei contratti relativi a ciascun Accordo Quadro derivante dalle gare strategiche individuate nel Piano Triennale.
La governance. Ad ogni soggetto sottoscrivente l’Accordo di Programma sono assegnati funzioni e compiti definiti dalle seguenti normative: - La Legge-quadro per “l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate” del 5 febbraio 1992 n.104; - D.P.R. 24 febbraio 1994 “Atto di indirizzo e coordinamento relativo ai compiti delle Unità Sanitarie Locali in materia di alunni portatori di handicap”; - Decreto Legislativo del 31 marzo 1998 n.112 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali, in attuazione del capo I della Legge 15 marzo 1997, n.59”; - L’insieme delle norme che regolano l’autonomia delle Istituzioni Scolastiche, in particolare il D.P.R. 275 dell’8 marzo 1999 “Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art.21 della Legge 15 marzo 1997, n.57; - La L.R. 8 agosto 2001, n.26 “Diritto allo studio e all’apprendimento per tutta la vita” - La Legge Costituzionale del 18 ottobre 2001, n.3 “Modifica del Titolo V della Parte Seconda della Costituzione; - L.R. 12 marzo 2003, n.2 “Norme per la promozione della cittadinanza sociale e per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali” - L.R. 3 giugno 2003, n.12 “Norme per l’uguaglianza delle opportunità di accesso al sapere, per ognuno e per tutto l’arco della vita. attraverso il rafforzamento dell’istruzione e della formazione professionale, anche in integrazione fra loro”. La normativa di riferimento definisce inoltre il carattere delle relazioni interistituzionali che devono ispirarsi a principi di collaborazione, trasparenza, sussidiarietà, valorizzazione delle autonomie. Sollecita a promuovere semplificazione delle procedure, efficacia ed efficienza, appropriatezza degli interventi, verifica dei risultati. Perseguendo gli obiettivi di esigibilità dei diritti di cittadinanza e la promozione al benessere della persona, il sostegno all’inclusione scolastica e sociale richiede un elevato grado di sintonia ed integrazione tra gli stessi nelle diverse fasi del processo: pianificazione strategica, pianificazione operativa, realizzazione degli interventi, monitoraggio e valutazione dei risultati, promozione di azioni di miglioramento. L’Accordo di Programma promuove un sistema di governance composto dai soggetti che concorrono all’inclusione scolastica e sociale al fine di assicurare: - la condivisione delle finalità e l’integrazione delle azioni che attuano il processo di inclusione...
La governance. Viene stabilito un gruppo di lavoro permanente con il compito del monitoraggio del percorso (omogeneità, rilevazione e segnalazione di problemi organizzativi o di disequità, ecc). Il gruppo di lavoro è composto da: 1) il direttore della Struttura Complessa di Dermatologia dell’ AOU, che lo presiede; 2) il responsabile unico dell’accesso alla specialistica ambulatoriale o un suo delegato, 3) il responsabile della specialistica ambulatoriale AOU, 4) il referente di branca dermatologica AUSL, 5) il responsabile della specialistica territoriale AUSL.
La governance. Per l’esercizio delle funzioni di indirizzo, di autorizzazione e di controllo da parte della Regione Autonoma della Sardegna nei confronti degli enti strumentali e delle agenzie regionali il sistema dovrà: a) fornire funzionalità per la visualizzazione (inclusa stampa), l’analisi e la valutazione dei dati contabili al fine di gestire il processo di approvazione dei bilanci degli enti e delle agenzie; pertanto, nello specifico dovrà essere realizzato un report finalizzato alla creazione della bozza del Bilancio di previsione da consegnare al soggetto approvatore (RAS) strutturato, in ottemperanza alla L.R. n. 11/2006, per strategia, funzione obiettivo, UPB e capitoli; b) rendere disponibile una reportistica strutturata ed omogenea che permetta di consolidare i dati dei diversi Enti/Agenzie consentendo nel contempo una verifica puntuale delle diverse gestioni. In questa logica, tutti gli strumenti messi a disposizione dei singoli Enti/Agenzie dovranno rifarsi a standard comuni che si uniformino al modello contabile integrato adottato dalla Regione. L’uniformità di informazioni e strutture potrà garantire la realizzazione di un sistema di centralizzato di controllo direzionale. Tale sistema permetterà di analizzare le spese su tutte le “nature finanziarie”, comuni e non, consentendo, quindi, un’analisi complessiva sull’andamento della spesa in termini di “efficienza della gestione finanziaria” o di “efficienza nella pianificazione dei fabbisogni” (al fine della definizione del budget economico). Nella logica dei controlli integrati, quindi, dovrà essere possibile partire dall’assegnazione di obiettivi e dalla valutazione dei risultati riferibili ad ogni Ente/Agenzia, mettendoli in relazione alle risorse assegnate (in base ai fabbisogni dichiarati) ed alle spese ed i costi sostenuti; c) consentire la visualizzazione e la stampa del rendiconto generale, conformemente a quanto disposto dalle disposizioni vigenti. Il sistema dovrà, altresì, consentire una rendicontazione anche per singolo CdR e/o per gruppi di CdR, fermo restando che un vero e proprio controllo sulle attività di questi ultimi si avrà attraverso le funzionalità del modulo per il Controllo di Gestione.
La governanceGli organi di un fondo pensione chiuso sono: • l’Assemblea dei Soci (che approva il bilancio); • il C.d.A. (Xxxxxxxxx di Amministrazione), xxxxxxxx in eguale numero da rappresentanti dei lavoratori e degli imprenditori. È responsabile della gestione e dei risultati; • il Presidente (e, eventualmente, il Vice Presidente) che assume la rappresentanza legale del fondo pensione; • il Collegio dei Sindaci revisori. La composizione degli organi di amministrazione dei fondi chiusi deve rispettare il criterio della partecipazione paritetica di rappresen- tanti dei lavoratori e dei datori di lavoro. Per l’individuazione dei rappre- sentanti dei lavoratori è previsto il metodo elettivo.

Related to La governance

  • Motivi della decisione Tanto premesso, preliminarmente rileva il giudicante l'assenza del requisito della attualità della dedotta condotta antisindacale per gli anni scolastici 1998- 2002, considerato il lungo tempo trascorso tra la condotta denunciata e il deposito del ricorso. Tale considerazione induce a ritenere assorbite le ulteriori eccezioni di inammissibilità sollevate dalla resistente ed innanzi riportate. Quanto, invece, alla condotta denunciata con riferimento all'anno scolastico in corso, si rileva che il ricorso è fondato e deve essere accolto. L'art.3 del CCNL del Comparto scuola 2002/2005 prevede che il sistema di relazioni industriali si articola, tra l'altro, nel modello relazionale della contrattazione collettiva che si svolge a livello integrativo nazionale, regionale e a livello di istituzione scolastica, con le modalità, i tempi e le materie articolate agli artt. 4 e 6 . (Omissis) Per valutare il merito della controversia, pertanto, occorre verificare, alla luce delle vicende di fatto illustrate dalle parti, se ed in che misura il resistente ha rispettato gli obblighi previsti dalla contrattazione collettiva in tema di relazioni sindacali. Xxxxxx, l'esame delle dichiarazioni rese dalle parti e della documentazione acquisita consente di affermare che nella specie il dirigente scolastico della scuola ….. non ha osservato le disposizioni contrattuali in tema di contrattazione integrativa d'istituto. Ed invero, a fronte delle reiterate richieste, inoltrate anche a mezzo del difensore del ricorrente e documentate in atti, detto dirigente non ha mai convocato al tavolo delle trattative il rappresentante territoriale dell'O.S. ricorrente, né ha formulato la proposta contrattuale che, ex art. 6 citato, avrebbe dovuto essere fatta entro termini congrui con l'inizio dell'anno scolastico. (Omissis) Alla luce degli elementi di fatto testè evidenziati emerge dunque che il dirigente, anziché avviare le trattative con l'O.S. ricorrente e, conseguentemente, negoziare su tutte le materie indicate dal 2° comma dell'art 6 del CCNL, onde poi formulare la proposta contrattuale da sottoporre all'approvazione del sindacato, ha ritenuto di "saltare" la fase delle trattative o, meglio, di trattare le materie di cui all'art. 6 esclusivamente con gli RSU -in violazione dell'art. 7 del CCNL, che individua le delegazioni trattanti a livello di istituzione scolastica, nelle RSU e nei rappresentanti territoriali delle XX.XX. firmatarie del CCNL-, formulando all'esito la proposta contrattuale. Detto comportamento ha indotto quindi l'estromissione del ricorrente dalle trattative, posto che la successiva sottoposizione ad esso della proposta contrattuale, per l'approvazione, certamente ha escluso, per il ricorrente, la possibilità di essere parte attiva del processo formativo dell'accordo sindacale; ha escluso, praticamente, la possibilità del sindacato di negoziare preventivamente le forme di tutela dei diritti del personale scolastico, nonché dei diritti sindacali di cui al punto f) dell'art. 6 del CCNL, venendo informato preventivamente sulle modalità ed i tempi di gestione della scuola e della ripartizione delle risorse economiche del dirigente, nonché di negoziare le forme di prevenzione della conflittualità delle relazioni sindacali. La condotta della resistente assume, a parere del giudicante, il carattere della antisindacalità in quanto in aperta violazione dei diritti all'informazione e di contrattazione che il CCNL della scuola riconosce alle XX.XX. Ed invero, la finalità dell'incontro tra le parti sociali è quella di contemperare una serie di interessi giuridicamente rilevanti, al fine di migliorare le condizioni di lavoro e la professionalità dei dipendenti e nel contempo mantenere elevata l'efficacia e l'efficienza dei servizi per la collettività. L'art. 6 del CCNL, come visto innanzi, garantisce l'attivazione dell'informazione, della consultazione e della contrattazione in una serie di materie. Pertanto, posto che l'attività del sindacato non si esaurisce solo sul posto di lavoro, ma si estende a tutti quei casi nei quali la contrattazione riconosce al sindacato posizioni partecipative dei processi decisionali, ne deriva che ogniqualvolta il datore di lavoro elude tale prerogativa, rendendo di fatto nullo il ruolo del sindacato nella fase di informativa e di consultazione, sussiste la condotta antisindacale (nello stesso senso, Trib. Avellino, decreto del 28.6.2003). In giurisprudenza, comunque, è pacifico l'orientamento che afferma la antisindacalità della condotta datoriale in caso di violazione di disposizioni, di legge o contrattuali, che riconoscono al sindacato il diritto di informazione e di consultazione (cfr., X. Xxxx, 00-00-0000, Xxx. Xxxxxx, 13-03-2001, Trib. Il mancato rispetto del ruolo del sindacato concordato in sede di contrattazione costituisce certamente condotta antisindacale in quanto mette in discussione la credibilità e l'immagine del sindacato, vanificandone l'azione e sminuendo il ruolo di agente contrattuale soprattutto agli occhi dei lavoratori che, in tal caso, ben possono ritenere di non essere validamente rappresentati. L'esclusione del ricorrente dalla trattativa e dalla consultazione, considerata anche l'importanza degli argomenti da trattare, appare anche in contrasto con i principi di buona fede e correttezza in quanto altera le regole del confronto sindacale stabilite in sede di contrattazione, dando luogo ad atteggiamenti di negazione del ruolo svolto dalle XX.XX., Non v'è dubbio che tale atteggiamento toglie credibilità al ricorrente, il quale si è visto spogliato della sua effettiva rappresentatività in seguito al disconoscimento del ruolo dialettico e di potere contrattuale. Quanto alla intenzionalità della condotta, basta osservare che la più recente giurisprudenza, cui questo Xxxxxxx ritiene di aderire, esclude la necessità della dimostrazione della intenzionalità della condotta datoriale ai fini della qualificazione della antisindacalità; sul punto si è pronunciata la Suprema Corte a Sezione Unite (sent.n. 5295 del 12.6.1997) affermando che " ai fini della valutazione della antisindacalità della condotta datoriale è sufficiente che il giudice accerti che il comportamento del datore di lavoro abbia oggettivamente leso la libertà sindacale o il diritto di sciopero, non essendo necessario (ma nemmeno sufficiente) uno specifico intento lesivo da parte dell'imprenditore" (conf. Cass. 00.0.0000 x.0000; id. n. 1600 del 16 .2.1998). Sussiste nella specie anche l'attualità della condotta. Ed invero, l'attualità della condotta antisindacale, che costituisce presupposto necessario per l'esperibilità dell'azione ex art. 28 l. 20 maggio 1970 n. 300, in quanto diretta ad una pronunzia costitutiva e non di mero accertamento, non è esclusa dall'esaurirsi della singola azione sindacale del datore di lavoro, ove il comportamento illegittimo di questi risulti tuttora persistente ed idoneo a produrre effetti durevoli nel tempo, sia per la sua portata intimidatoria, sia per la situazione di incertezza che ne consegue, tale da determinare una restrizione o un ostacolo al libero svolgimento dell'attività sindacale (in tal senso, Cass., sez. lav., 02-06-1998, n. 5422). (Omissis) Conseguentemente, va ordinata alla resistente la immediata cessazione della condotta antisindacale di cui sopra, con il conseguente ordine, per rimuoverne gli effetti, di convocare formalmente il ricorrente per le trattative inerenti le materie di cui all'art. 6 del CCNL per il corrente anno scolastico entro e non oltre il termine di gg. 10 dalla comunicazione della presente ordinanza e di formulare la conseguente proposta contrattuale entro i successivi 10 giorni decorrenti dalla riunione fissata entro il termine che precede. Le spese seguono la soccombenza P. Q. M. Accoglie in parte il ricorso ex art. 28 L. n. 300/70 proposto dalla ……O.S., in persona del segretario provinciale sig. ….., nei confronti del Dirigente e, per l'effetto, così provvede:

  • Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Contraente e dalla Società. Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni. L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa. L'indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti e con il consenso dei titolari dell'interesse assicurato.

  • Pagamenti della Società Per tutti i pagamenti effettuati da Allianz S.p.A. dovranno essere preventivamente consegnati tutti i documenti necessari a verificare l’obbligo di pagamento e ad individuare gli aventi diritto. La documentazione da consegnare è la seguente: • richiesta di liquidazione sottoscritta dal Contraente; (formulata preferibilmente presso la rete di vendita della Società, per essere facilitati nel fornire in modo completo tutte le informazioni necessarie); • copia di un valido documento di riconoscimento del Contraente o del rappresentante pro tempore se il Contraente non è una persona fisica; • richiesta di liquidazione firmata dai Beneficiari con una copia di un valido documento di identificazione di ciascuno di essi (formulata preferibilmente presso la rete di vendita della Società, per essere facilitati nel fornire in modo completo tutte le informazioni necessarie); • certificato di morte dell’Assicurato; • dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (il cui testo è disponibile presso la rete di vendita della Società) che indichi, nel caso in cui non siano specificate le generalità complete dei Beneficiari ma vi sia solo una designazione generica: e che in ogni caso, attesti • copia dell'eventuale testamento, valido ed efficace, cioè pubblicato ai sensi dell'art. 620 Codice Civile e senza opposizioni, per verificare che i Beneficiari della polizza vita non siano stati modificati (artt. 1920 e 1921 Codice Civile) • in caso di eredi incapaci (minori, interdetti, ecc.), copia dell'autorizzazione all'incasso del Giudice Tutelare; • in caso di decesso di un beneficiario designato, la liquidazione, in base all'art. 1412 Codice Civile, verrà fatta secondo le norme sul diritto successorio. In tale evenienza, dopo la segnalazione, verrà precisata l’ulteriore documentazione da produrre. Tutti i pagamenti vengono effettuati tramite bonifico sul conto corrente bancario del Beneficiario (nel qual caso dovranno essere forniti i necessari dati bancari: numero di conto corrente, denominazione della banca, indirizzo, codice IBAN, intestatario del conto e suo indirizzo), oppure invio a domicilio di assegno bancario non trasferibile. In ogni caso, verificata la sussistenza dell’obbligo di pagamento, la Società mette a disposizione la somma dovuta entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione completa. Decorso tale termine, e a partire dal medesimo, sono dovuti gli interessi legali a favore dell’avente diritto. Il Codice Civile (art. 2952) dispone che i diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni da quando si è verificato il fatto su cui il diritto stesso si fonda.

  • Categoria prevalente, categorie scorporabili e subappaltabili 1. Ai sensi dell’ALLEGATO A - CATEGORIE DI OPERE GENERALI E SPECIALIZZATE di cui al D.Lgs. 50/2016 e Decreto Ministeriale 10 novembre 2016, n. 248, i lavori sono classificati nelle seguenti categorie di opere generali e specializzate sono individuati secondo gli importi nella tabella seguente: Gruppi di lavorazioni omogenee Cat. Importo lavorazioni Aliquota % Classificazione lavori Qualificazione obbligatoria SI/NO Subappalto/avvalimento Opere Edili OG 1 Cl. III € 828.199,72 43,96% Prevalente Si Subappaltabile al 49,99% (ex art.105, co.1 del D.Lgs. 50/2016) Si avvalimento Strutture OS21 Cl. III € 770.901,39 40,92% Scorporabile Si Subappaltabile al 100% ex art.105, co.2. Divieto di avvalimento (ex art.89, co.11 del D.Lgs. 50/2016) Impianti OG11 Cl. I € 284.689,42 15,11% Scorporabile Si Subappaltabile al 100% ex art.105 co.2. Divieto di avvalimento (ex art.89, co.11 del D.Lgs. 50/2016) 2. Per quanto non descritto nel presente articolo, si rimanda alle indicazioni degli elaborati progettuali del PFTE ed ai documenti quantificativi. 3. Le indicazioni del presente capitolato e del PFTE, i disegni, i calcoli e le specifiche tecniche, incluse le descrizioni delle relazioni e delle lavorazioni, del computo metrico nel loro insieme forniscono la consistenza quantitativa e qualitativa e le caratteristiche di esecuzione delle opere da realizzare oggetto del contratto. 4. Sono in ogni caso comprese nell’oggetto dell’appalto tutte le opere e forniture, ancorché non esplicitamente individuate negli elaborati di progetto, in quantità e qualità tali da consentire la consegna completa delle opere finite e collaudabili. 5. Nell’esecuzione di tutte le opere e forniture oggetto del presente capitolato devono essere rispettate tutte le norme obbligatorie delle Leggi e Decreti dello Stato, dei Regolamenti e delle Direttive dell’Unione Europea, dei Regolamenti e Circolari di Ministeri ed Enti di controllo nonché le Norme volontarie del CNL, UNI, CEI ed ISO in materia di qualità, provenienza ed accettazione dei materiali edili ed impiantistici e in materia di installazione di macchinari e di esecuzione di qualsiasi opera. 6. Si precisa al riguardo che le citate norme costituiscono prescrizioni e specifiche progettuali in mancanza di disposizioni esplicite contenute nei documenti progettuali. 7. Sono a carico dell’Appaltatore, e quindi comprese nel prezzo di aggiudicazione, tutte le opere ausiliarie relative all’esecuzione degli allacciamenti elettrici, di gas, idrici, fognari e telefonici o, in generale, di trasmissione dati, alle reti gestite dalle Aziende dei Pubblici Servizi nonché l’assistenza, la mano d’opera, i materiali, i mezzi d’opera necessari in aiuto alle aziende erogatrici dei servizi medesimi ed alle ditte da esse incaricate per l’esecuzione dei lavori di allacciamento. 8. Il rispetto delle predette leggi e norme deve essere perseguito con le opportune integrazioni o, anche, variazioni delle forniture e installazioni desumibili dalle descrizioni di prezzo, dai calcoli, dalle norme tecniche e specifiche e dai disegni di progetto, rimanendo gli eventuali maggiori oneri dell’Appaltatore comunque compensati nell’importo forfettario di aggiudicazione e di contratto. 9. Sono compresi nell’appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal presente capitolato, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto definitivo con i relativi allegati, con riguardo anche ai particolari costruttivi, dei quali l’Appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza e che dovrà tenerne conto nella redazione del progetto esecutivo. 10.L’esecuzione dei lavori è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell’arte e l’Appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell’adempimento dei propri obblighi.

  • Efficacia del “Patto di Integrità” Il presente Patto di Integrità per gli affidamenti di lavori, per la fornitura di beni e di servizi dispiega i suoi effetti fino alla completa esecuzione del contratto conseguente ad ogni specifica procedura di affidamento, anche con procedura negoziata.

  • Violazione del Patto di Integrità 1. La violazione del Patto di integrità è dichiarata in esito ad un procedimento di verifica in cui venga garantito adeguato contraddittorio con l’operatore economico interessato. 2. La violazione da parte dell’operatore economico, sia in veste di concorrente che di aggiudicatario, di uno degli obblighi previsti dal presente Patto di Integrità, comporta: a) l’esclusione dalla procedura di affidamento e l’escussione della cauzione provvisoria; b) qualora la violazione sia riscontrata e/o commessa nella fase successiva all’aggiudicazione e durante l’esecuzione contrattuale, l’applicazione di una penale sino al 5% del valore del contratto, e/o la revoca dell’aggiudicazione, o la risoluzione di diritto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 del codice civile, del contratto eventualmente stipulato e l’escussione della cauzione provvisoria o definitiva. L’Amministrazione aggiudicatrice può non avvalersi della risoluzione del contratto qualora lo ritenga pregiudizievole rispetto agli interessi pubblici, quali indicati dall’art. 121, comma 2, d.lgs. 104/2010. 3. È fatto salvo il diritto al risarcimento del danno a favore della Stazione appaltante. 4. La Stazione appaltante segnala al proprio Responsabile per la prevenzione della corruzione e la trasparenza qualsiasi atto del candidato o dell’offerente che integri tentativo influenzare, turbare o falsare lo svolgimento delle procedure di affidamento o l’esecuzione dei contratti. 5. Il candidato o l’offerente segnalano al Responsabile per la prevenzione della corruzione e la trasparenza della Stazione appaltante qualsiasi atto posto in essere da dipendenti della Stazione appaltante o da terzi volto a influenzare, turbare o falsare lo svolgimento delle procedure di affidamento o l’esecuzione dei contratti, e, laddove ritenga sussistano gli estremi di un reato, denuncia i fatti all’Autorità giudiziaria o ad altra Autorità che a quella abbia obbligo di riferirne.

  • Diritto applicabile e foro competente 13.1 Il rapporto contrattuale fra il cliente e FFS Cargo sottostà al diritto svizzero o alle disposizioni legali internazionali vigenti in materia. 13.2 La competenza a dirimere qualsiasi vertenza relativa al rapporto contrattuale spetta esclusivamente al foro di Basilea/Svizzera.

  • Diritto applicabile I contratti stipulati sono soggetti al diritto svizzero.

  • Criteri di indennizzabilità La Società corrisponde l'indennità per le conseguenze dirette ed esclusive dell'infortunio che siano indipendenti da condizioni fisiche o patologiche preesistenti o sopravvenute; pertanto l'influenza che l'infortunio può avere esercitato su tali condizioni, come pure il pregiudizio che esse possono portare all'esito delle lesioni prodotte dall'infortunio, sono conseguenze indirette e quindi non indennizzabili. Parimenti, nei casi di preesistente mutilazione o difetto fisico, l'indennità per invalidità permanente è liquidata per le sole conseguenze dirette cagionate dall'infortunio come se esso avesse colpito una persona fisicamente integra, senza riguardo al maggior pregiudizio derivante dalle condizioni preesistenti.

  • Obblighi dell’aggiudicatario L’ente che risulterà affidatario sarà obbligato a rendere immediatamente noto alla Amministrazione Comunale le seguenti situazioni in cui dovesse incorrere: • eventuale ispezione in corso, sia ordinaria sia straordinaria, da parte degli Enti all’uopo deputati e i risultati delle stesse ispezioni, attraverso la trasmissione dello specifico verbale, con precisa notifica al Servizio Politiche di Inclusione Sociale- Città Solidale, in caso di contestazioni, di ogni tipo di irregolarità riscontrate ed eventuali conseguenti diffide; • modifica della ragione sociale del soggetto; cessione dello stesso; cessazione dell’attività; • concordato preventivo, fallimento; stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o pignoramento. L’ente affidatario dovrà provvedere successivamente all’affidamento: • a depositare tutte le spese contrattuali, le quali cederanno per intero a suo carico; • a depositare cauzione definitiva nella misura indicata al successivo art.12. L’ente affidatario si impegna a: • erogare il servizio sulla base di quanto stabilito nel contratto; • svolgere le attività oggetto del contratto in coordinamento con il Comune di Napoli Servizio Politiche di Inclusione Sociale- Città Solidale; • rispettare la normativa comunitaria, nazionale e regionale vigente per le materie oggetto del presente appalto; • garantire l’adempimento di tutti gli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalla normativa vigente a favore dei propri addetti alla realizzazione dell’attività; • garantire che le strutture e le attrezzature messe a disposizione per lo svolgimento delle attività corrispondano ai requisiti delle vigenti normative in materia di idoneità e sicurezza; • relazionare periodicamente e puntualmente sulle attività svolte; • relazionare sulla conclusione delle attività evidenziando i servizi erogati, le problematiche emerse, le soluzioni adottate, e quant’altro necessario a quantificare e qualificare il servizio fornito; • garantire che gli operatori siano idonei alle mansioni di cui al presente Capitolato; • garantire per tutta la durata del progetto il contenimento del turn over, fornendo adeguate motivazioni e giustificazioni ad un eventuale avvicendamento e garantendo la sostituzione con operatori in possesso dei titoli e delle esperienze di cui al presente capitolato; • garantire l’immediata sostituzione dell’operatore assente per qualsiasi motivo; • farsi esclusivo carico degli oneri assicurativi e previdenziali e quant’altro necessario all’impiego dell’operatore nelle attività di specie senza che possa null’altro opporsi all’Amministrazione Comunale in ordine alla normativa regolante il presente rapporto; • farsi carico degli obblighi relativi alle vigenti disposizioni in materia di protezione dell’impiego e di condizioni di lavoro applicabili nel corso dell’esecuzione del contratto (sicurezza e protezione dei lavoratori, nonché delle condizioni di lavoro). L’ente affidatario dovrà stipulare un’apposita polizza di assicurazione per la responsabilità civile, con oneri a suo intero ed esclusivo carico, per la tutela degli utenti e di terzi, da eventuali danni provocati a persone e beni dal personale impiegato nell’espletamento del servizio, con ampia e totale liberazione dell’Amministrazione Comunale da ogni responsabilità.