Sistema Di Relazioni Industriali. re l spe Vengono definiti due livelli relazionali: il primo, nazionale, che potrà trova- a sua sede anche nella Commissione Paritetica, con le eccezioni di seguito cificate, e il secondo, locale, nell’ambito della unità produttiva. A) Materie di confronto a livello nazionale (Direzione Risorse Umane e Organizzazione - Segreterie Nazionali XX.XX. /Commissione Paritetica): a) le linee delle politiche di Gruppo definite nel piano triennale in ordine all’as- setto occupazionale, alla programmazione economica e finanziaria, agli investimenti e agli appalti; b) le linee di sviluppo tecnologico ed i relativi riflessi sull’occupazione e sulla qualificazione del personale, nonché le ripercussioni che l’evoluzione della tecnologia, del mercato e dei servizi potrà avere sulle articolazioni profes- sionali globali, anche ai fini dei processi di mobilità professionale; c) la dinamica dei modelli organizzativi, della produttività ed in generale dei principali indicatori che riguardano il fattore lavoro; d) i progetti in materia di formazione e di riqualificazione professionale; e) l’esame del quadro concernente l’applicazione delle politiche sulle pari opportunità, anche alla luce dei lavori dell’apposita Commissione Paritetica; f) gli orientamenti aziendali in ordine alla struttura dei palinsesti radiofonici e televisivi ed i conseguenti piani annuali di produzione; g) gli indirizzi produttivi interni; h) gli indirizzi produttivi connessi agli acquisti, alle coproduzioni, agli appalti ed il ricorso al lavoro atipico; i) gli affinamenti del sistema organizzativo e dei modelli produttivi in corso di vigenza del contratto; j) i criteri che presiedono alla mobilità orizzontale e verticale ed alle politiche premianti e di valutazione del personale a livello direzionale, interdirezio- nale e societario; k) l’incidenza che hanno avuto sulla produzione gli eventuali appalti, preci- sandone la natura; l) i dati sui contratti a termine, di inserimento, di apprendistato suddivisi per profili professionali; m) l’interpretazione, l’integrazione, la modifica e l’applicazione delle norme contrattuali e, in genere, degli accordi stipulati a livello nazionale; n) l’andamento e le prospettive del mercato nazionale ed internazionale del set- tore della multimedialità; o) le nuove iniziative, le nuove tecnologie, i nuovi insediamenti, i nuovi modelli produttivi che comportino significativi riflessi sull’occupazione, sulla mobilità, sulle condizioni di lavoro e sulle professionalità; p) i criteri generali in ordine alle iniziative di reclutamento e di formazione, aggiornamento e riqualificazione professionale; q) la situazione relativa all’attuazione delle politiche sulle pari opportunità; con cadenza biennale saranno forniti i dati previsti dall’art.9, comma 1, della legge n. 125 del 10/4/91 e dai Decreti Ministeriali applicativi; r) l’andamento delle prospettive occupazionali, anche nell’ipotesi di sviluppa- re forme innovative relative alle modalità di espletamento della prestazione lavorativa; s) il monitoraggio della fase di consolidamento del nuovo sistema di classifi- cazione del personale e dei relativi profili professionali; t) le tematiche attinenti la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro; u) la materia dei licenziamenti individuali e collettivi e quella dei trasferimen- ti d’Azienda ai quali si applicano le procedure previste rispettivamente dalle vigenti disposizioni di legge e dagli accordi interconfederali vigenti; v) la materia relativa ai provvedimenti disciplinari come regolamentata dal CCL; z) le materie di competenza delle R.S.U. individuate alla successiva lettera B) “Materie di confronto a livello locale”. Viene istituita una Commissione Paritetica Azienda-Sindacato che può ricomprendere tutte le funzioni demandate, in via ordinaria, alle parti, salvo quelle indicate alle lettere m), u), v), z). Resta, altresì, espressamente esclusa dalla competenza della Commissione Paritetica la trattazione delle vertenze individuali, che verranno promosse diretta- mente dalle XX.XX. alla Società. La Commissione si riunirà una volta ogni tre mesi, con un ordine del giorno che dovrà essere definito anche sulla base delle indicazioni e richieste al riguardo avanzate dalle XX.XX. e chiuso almeno 15 giorni prima della data dell’incontro. Nel caso in cui i temi in discussione comprendano questioni di livello locale a rilevanza nazionale, la Commissione sarà all’occorrenza integrata da un compo- nente della R.S.U. competente per ciascuna delle XX.XX. firmatarie del presente contratto. I permessi sindacali per la partecipazione alla Commissione Paritetica sono da intendersi rilasciati a titolo di permesso per incontri con la Direzione Aziendale. Le richieste di incontro su temi specifici dovranno essere riportate all’interno dell’ordine del giorno della Commissione Paritetica, fatta eccezione per le proce- dure di conciliazione riferite alla proclamazione di scioperi (v. accordo 22 novem- bre 2001) e le questioni che, per loro natura, debbono essere trattate in periodi di tempo precisi e in alcun modo rinviabili. B) Materie di confronto a livello locale (Funzioni Personale Unità Produttive-R.S.U.): a) esposizione del piano produttivo locale; b) conseguenze delle innovazioni di carattere tecnologico, tecnico-organizzativo e professionale sull’occupazione e sulle condizioni di lavoro; c) articolazione degli orari di lavoro; d) modelli organizzativi di riferimento che comportino l’adozione di specifiche soluzioni anche a carattere sperimentale e che tengano conto di particolari caratteristiche locali; e) iniziative di formazione, riqualificazione ed aggiornamento professionale, tenuto conto, in particolare, dei mutamenti e delle connotazioni evolutive con- nesse alle trasformazioni tecnologiche, organizzative e professionali in atto; f) consistenza degli appalti di servizio e degli appalti di produzione ed incidenza di questi ultimi sulla produzione; g) tematiche della sicurezza del lavoro e della tutela dell’ambiente; h) previsione sul ricorso ai contratti a termine, di inserimento, di apprendistato; i) i dati consuntivi del lavoro straordinario. Verrà fornita, inoltre, con cadenza annuale o, a richiesta delle Parti, seme- strale, specifica informativa, nel rispetto della normativa in materia di privacy, relativa ai dati riguardanti la consistenza dell’organico di ciascuna Unità Produttiva, suddiviso per categorie professionali e settori di lavoro. Saranno oggetto di confronto a livello di Unità Produttiva le vertenze pre- sentate dalle R.S.U. le cui ricadute non determinino modifiche sull’assetto nor- mativo e sulla organizzazione del lavoro definiti dal CCL e dagli accordi di livello nazionale. L’interlocuzione delle Rappresentanze Sindacali Unitarie nelle materie in esame avverrà con le strutture aziendali competenti, e in particolare: – per la produzione televisiva, la funzione Personale della Direzione Produzione TV; – per la produzione radiofonica con la funzione Risorse Radiofoniche della Direzione Radio; – per le Sedi Regionali con i Direttori di Sede ed, eventualmente, rappresen- tanti della Direzione Coordinamento Sedi Regionali; – per le attività amministrative e di staff con le competenti strutture della Direzione Risorse Umane e Organizzazione; – per le Società del Gruppo diverse da Rai con i rispettivi responsabili del Personale.
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Samples: Contratto Collettivo Di Lavoro, Contratto Collettivo Di Lavoro
Sistema Di Relazioni Industriali. re l spe Vengono definiti due Art. 1 (Relazioni industriali)
1. Allo scopo di modernizzare il sistema di relazioni industriali e in linea con le dinamiche del processo di liberalizzazione in atto, le parti condividono il metodo partecipativo, connotato da sistematicità di analisi, confronto e verifica di temi di comune interesse, al quale riconoscono un ruolo fondamentale sia per il perseguimento degli obiettivi di crescita dei livelli relazionali: di competitività, flessibilità, efficienza e produttività delle imprese, di miglioramento della qualità e affidabilità dei servizi erogati, sia per rafforzare e qualificare il primocoinvolgimento dei lavoratori, nazionalesia per incrementare i livelli di tutela e sicurezza del lavoro.
2. Con tale rinnovato sistema relazionale, maggiormente funzionale anche alla composizione delle controversie collettive e alla prevenzione del conflitto si riafferma, nella distinzione dei ruoli, che potrà trova- le relazioni industriali rappresentano un valore ad ogni livello. Pertanto, le parti si impegnano a sua sede anche nella Commissione Pariteticarispettare le norme del c.c.n.l. e la loro coerente applicazione a livello aziendale, con nonché ad evitare, durante la vigenza di tale contratto, azioni o rivendicazioni intese a modificare, integrare, innovare quanto ha formato oggetto dello stesso.
3. Ciò premesso le eccezioni parti individuano un sistema di seguito cificaterelazioni sindacali strutturato in livelli di partecipazione, Organismi paritetici e il secondofasi di informativa definiti di seguito, localenonché negli assetti contrattuali, nell’ambito della unità produttiva.nelle relative fasi negoziali e nelle rispettive procedure relazionali così come definiti nel presente Capo I.
A) Materie di confronto a A livello nazionale (Direzione Risorse Umane e Organizzazione - Segreterie Nazionali XX.XX. /Commissione Paritetica):
a) le linee delle politiche parti stipulanti il presente contratto perseguono opportune iniziative al fine di: promuovere lo sviluppo di Gruppo definite nel piano triennale in ordine all’as- setto occupazionale, alla programmazione economica e finanziaria, agli investimenti e agli appalti;
b) le linee di sviluppo tecnologico ed i relativi riflessi sull’occupazione e sulla qualificazione del personale, nonché le ripercussioni una politica dei trasporti che l’evoluzione della tecnologia, del mercato e dei servizi potrà avere sulle articolazioni profes- sionali globali, anche ai fini dei processi di mobilità professionale;
c) la dinamica dei modelli organizzativi, della produttività ed in generale dei principali indicatori che riguardano il fattore lavoro;
d) i progetti in materia di formazione e di riqualificazione professionale;
e) l’esame del quadro concernente l’applicazione delle politiche sulle pari opportunità, anche alla luce dei lavori dell’apposita Commissione Paritetica;
f) gli orientamenti aziendali in ordine alla struttura dei palinsesti radiofonici e televisivi ed i conseguenti piani annuali di produzione;
g) gli indirizzi produttivi interni;
h) gli indirizzi produttivi connessi agli acquisti, alle coproduzioni, agli appalti ed incentivi il ricorso al lavoro atipico;
i) gli affinamenti trasporto collettivo attraverso il miglioramento della qualità del servizio e la riqualificazione dell'offerta che favorisca la capacità di intercettare la domanda potenziale rispondendo alle mutate esigenze dell'utenza e che sostenga la crescita di un adeguato sistema organizzativo e dei modelli produttivi in corso di vigenza del contratto;
j) i criteri che presiedono alla mobilità orizzontale e verticale ed alle politiche premianti e di valutazione del personale a livello direzionaleimprenditoriale; promuovere, interdirezio- nale e societario;
k) l’incidenza che hanno avuto sulla produzione gli eventuali appalti, preci- sandone la natura;
l) i dati sui contratti a termine, di inserimento, di apprendistato suddivisi per profili professionali;
m) l’interpretazione, l’integrazione, la modifica e l’applicazione delle norme contrattuali e, in genere, degli accordi stipulati nelle sedi istituzionali a livello nazionale;
n) l’andamento , momenti di confronto periodico sulle strategie del trasporto pubblico, monitorando i processi di attuazione della riforma con particolare riferimento a quelli di programmazione del servizio, di individuazione delle unità di gestione, di definizione delle procedure di gara, di aggregazione imprenditoriale; promuovere la partecipazione, nelle apposite sedi istituzionali, a momenti di confronto sulle strategie del trasporto merci; sviluppare un sistema di formazione professionale continua per gli addetti ai singoli settori, utilizzando ed estendendo le agevolazioni previste in sede comunitaria; individuare gli strumenti più idonei per governare gli andamenti occupazionali e le prospettive del mercato nazionale ed internazionale del set- tore della multimedialità;
o) le nuove iniziativeforme di sostegno al reddito dei lavoratori nel settore; individuare interventi comuni di settore nelle sedi competenti su tematiche di carattere previdenziale, le nuove tecnologiefiscale, i nuovi insediamenti, i nuovi modelli produttivi che comportino significativi riflessi sull’occupazione, sociale e sulla mobilità, sulle condizioni sicurezza dei posti di lavoro e sulle professionalità;
p) i criteri generali in ordine alle iniziative di reclutamento e di formazione, aggiornamento e riqualificazione professionale;
q) la situazione relativa all’attuazione delle politiche sulle pari opportunità; con cadenza biennale saranno forniti i dati previsti dall’art.9, comma 1, della legge n. 125 del 10/4/91 e dai Decreti Ministeriali applicativi;
r) l’andamento delle prospettive occupazionali, anche nell’ipotesi di sviluppa- re forme innovative relative alle modalità di espletamento della prestazione lavorativa;
s) il monitoraggio della fase di consolidamento del nuovo sistema di classifi- cazione del personale e dei relativi profili professionali;
t) le tematiche attinenti la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro;
u) la materia dei licenziamenti individuali e collettivi e quella dei trasferimen- ti d’Azienda ai quali si applicano le procedure previste rispettivamente dalle vigenti disposizioni di legge e dagli accordi interconfederali vigenti;
v) la materia relativa ai provvedimenti disciplinari come regolamentata dal CCL;
z) le materie di competenza delle R.S.U. individuate alla successiva lettera B) “Materie di confronto a livello locale”. Viene istituita una Commissione Paritetica Azienda-Sindacato che può ricomprendere tutte le funzioni demandate, in via ordinaria, alle parti, salvo quelle indicate alle lettere m), u), v), z). Resta, altresì, espressamente esclusa dalla competenza della Commissione Paritetica la trattazione delle vertenze individuali, che verranno promosse diretta- mente dalle XX.XX. alla Società. La Commissione si riunirà una volta ogni tre mesi, con un ordine del giorno che dovrà essere definito anche sulla base delle indicazioni e richieste al riguardo avanzate dalle XX.XX. e chiuso almeno 15 giorni prima della data dell’incontro. Nel caso in cui i temi in discussione comprendano questioni di livello locale a rilevanza nazionale, la Commissione sarà all’occorrenza integrata da un compo- nente della R.S.U. competente per ciascuna delle XX.XX. firmatarie del presente contratto. I permessi sindacali per la partecipazione alla Commissione Paritetica sono da intendersi rilasciati a titolo di permesso per incontri con la Direzione Aziendale. Le richieste di incontro su temi specifici dovranno essere riportate all’interno dell’ordine del giorno della Commissione Paritetica, fatta eccezione per le proce- dure di conciliazione riferite alla proclamazione di scioperi (v. accordo 22 novem- bre 2001) e le questioni che, per loro natura, debbono essere trattate in periodi di tempo precisi e in alcun modo rinviabilidegli addetti.
B) Materie A livello nazionale le parti stipulanti il presente contratto, nei limiti di confronto quanto dallo stesso convenuto, provvedono a: verificare la corretta applicazione del c.c.n.l. con riferimento agli istituti dallo stesso disciplinati; conciliare vertenze territoriali o aziendali, che non abbiano ancora trovato una soluzione su problematiche inerenti l'interpretazione e/o la corretta applicazione del c.c.n.l., secondo modalità e procedure a tal fine stabilite dall'art. 2, lett. b), dell'A.N. 7 febbraio 1991; verificare la sussistenza delle condizioni per l'attivazione della contrattazione di secondo livello locale (Funzioni Personale Unità Produttive-R.S.U.):
a) esposizione del piano produttivo locale;
b) conseguenze delle innovazioni di carattere tecnologico, tecnico-organizzativo e professionale sull’occupazione e sulle condizioni di lavoro;
c) articolazione degli orari di lavoro;
d) modelli organizzativi di riferimento che comportino l’adozione di specifiche soluzioni anche a carattere sperimentale e che tengano conto di particolari caratteristiche locali;
e) iniziative di formazione, riqualificazione ed aggiornamento professionale, tenuto conto, in particolare, dei mutamenti e delle connotazioni evolutive con- nesse alle trasformazioni tecnologiche, organizzative e professionali in atto;
f) consistenza degli appalti di servizio e degli appalti di produzione ed incidenza di questi ultimi sulla produzione;
g) tematiche della sicurezza del lavoro e della tutela dell’ambiente;
h) previsione sul ricorso ai contratti a termine, di inserimento, di apprendistato;
i) i dati consuntivi del lavoro straordinario. Verrà fornita, inoltre, con cadenza annuale o, a richiesta delle Parti, seme- strale, specifica informativa, nel rispetto della normativa in materia di privacy, relativa ai dati riguardanti la consistenza dell’organico di ciascuna Unità Produttiva, suddiviso per categorie professionali e settori di lavoro. Saranno oggetto di confronto a livello di Unità Produttiva le vertenze pre- sentate dalle R.S.U. le cui ricadute non determinino modifiche sull’assetto nor- mativo e sulla organizzazione del lavoro definiti dal CCL e dagli accordi di livello nazionale. L’interlocuzione delle Rappresentanze Sindacali Unitarie nelle materie in esame avverrà con le strutture aziendali competenti, e in particolare: – per la produzione televisiva, la funzione Personale della Direzione Produzione TV; – per la produzione radiofonica sua coerenza con la funzione Risorse Radiofoniche della Direzione Radio; – per le Sedi Regionali con i Direttori di Sede eddisciplina nazionale contrattuale, eventualmentesecondo modalità e procedure a tal fine stabilite; dall'art. 2, rappresen- tanti della Direzione Coordinamento Sedi Regionali; – per le attività amministrative e di staff con le competenti strutture della Direzione Risorse Umane e Organizzazione; – per le Società del Gruppo diverse da Rai con i rispettivi responsabili del Personalelett. c), dell'A.N. 7 febbraio 1991.
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Sistema Di Relazioni Industriali. re l spe Vengono definiti due livelli relazionaliIl sistema di relazioni industriali di cui al presente contratto nazionale: il primo, nazionale, che potrà trova- a sua sede anche nella Commissione Paritetica, con • recepisce ed attua le eccezioni di seguito cificate, e il secondo, locale, nell’ambito della unità produttiva.
A) Materie di confronto a livello nazionale (Direzione Risorse Umane e Organizzazione - Segreterie Nazionali XX.XX. /Commissione Paritetica):
a) le linee delle politiche di Gruppo definite nel piano triennale in ordine all’as- setto occupazionale, alla programmazione economica e finanziaria, agli investimenti e agli appalti;
b) le linee di sviluppo tecnologico logiche ed i relativi riflessi sull’occupazione contenuti dell’Accordo Interconfederale del 9 marzo 2018 e dei Protocolli d’intesa che si sono succeduti nel tempo e sottoscritti dalle Parti firmatarie il presente ccnl. • Le Parti inoltre assumono come riferimento anche il “Protocollo d’intesa per la qualità dello sviluppo nei settori della concia e della pelletteria” (accordo quadro di filiera) del 12 marzo 2013 promosso da Aimpes, Unic, Filctem, Femca e Uiltec; • aderisce pertanto ad una visione di politica dei redditi quale strumento indispensabile di politica economica finalizzato a conseguire una crescente equità nella distribuzione del reddito attraverso il contenimento dell’inflazione e dei redditi nominali; • riprende e razionalizza in modo sistematico sia i contenuti dell’Accordo 16 giu- gno 1994 del testo Unico sulla qualificazione Rappresentanza del personale10 gennaio 2014 sulla contrattazione aziendale e sulle RSU sia la consolidata prassi di dialogo sociale settoriale, nonché le ripercussioni alimentata da un articolato sistema di informazioni che l’evoluzione della tecnologiarende possibile la sistematicità di consultazioni su temi di reciproco interes- se per favorire la vitalità del settore, migliorare la competitività delle imprese, l’utilizzo delle risorse umane e l’occupazione; individuando nellaconcertazione lo strumento per ricercare posizioni comuni, da rappresentare alle istituzioni pubbliche. • l’attribuzione alla autonomia contrattuale delle parti di una funzione primaria nella definizione delle regole e nella gestione delle relazioni sindacali e del lavoro, attraverso anche lo sviluppo, ai vari livelli e con diversi strumenti, del metodo partecipativo e la prevenzione deiconflitti; • il reciproco riconoscimento dei ruoli e competenze ed il rispetto delle prerogative che competono ai soggetti sociali rappresentativi di interessi collettivi; • L’attuazione della contrattazione collettiva in modo tale da consentire a favore dei lavoratori l’attribuzione di benefici economici e per le imprese una gestione corretta e programmabile della propria attività, utilizzando pienamente le op- portunità offerte dal mercato e dei servizi potrà avere sulle articolazioni profes- sionali globali, anche ai fini dei processi di mobilità professionale;
c) la dinamica dei modelli organizzativi, della produttività ed in generale dei principali indicatori che riguardano il fattore lavoro;
d) i progetti in materia di formazione e di riqualificazione professionale;
e) l’esame del quadro concernente l’applicazione delle politiche sulle pari opportunità, anche alla luce dei lavori dell’apposita Commissione Paritetica;
f) gli orientamenti aziendali in ordine alla struttura dei palinsesti radiofonici e televisivi ed i conseguenti piani annuali di produzione;
g) gli indirizzi produttivi interni;
h) gli indirizzi produttivi connessi agli acquisti, alle coproduzioni, agli appalti ed il ricorso al lavoro atipico;
i) gli affinamenti del sistema organizzativo e dei modelli produttivi in corso di vigenza del contratto;
j) i criteri che presiedono alla mobilità orizzontale e verticale ed alle politiche premianti e di valutazione del personale a livello direzionale, interdirezio- nale e societario;
k) l’incidenza che hanno avuto sulla produzione gli eventuali appalti, preci- sandone la natura;
l) i dati sui contratti a termine, di inserimento, di apprendistato suddivisi per profili professionali;
m) l’interpretazione, l’integrazione, la modifica e l’applicazione delle norme contrattuali e, in genere, degli accordi stipulati a livello nazionale;
n) l’andamento e valorizzando le prospettive del mercato nazionale ed internazionale del set- tore della multimedialità;
o) le nuove iniziative, le nuove tecnologie, i nuovi insediamenti, i nuovi modelli produttivi che comportino significativi riflessi sull’occupazione, sulla mobilità, sulle condizioni di lavoro e sulle professionalità;
p) i criteri generali in ordine alle iniziative di reclutamento e di formazione, aggiornamento e riqualificazione professionale;
q) la situazione relativa all’attuazione delle politiche sulle pari opportunità; con cadenza biennale saranno forniti i dati previsti dall’art.9, comma 1, della legge n. 125 del 10/4/91 e dai Decreti Ministeriali applicativi;
r) l’andamento delle prospettive occupazionali, anche nell’ipotesi di sviluppa- re forme innovative relative alle modalità di espletamento della prestazione lavorativa;
s) il monitoraggio della fase di consolidamento del nuovo sistema di classifi- cazione del personale e dei relativi profili professionali;
t) le tematiche attinenti la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro;
u) la materia dei licenziamenti individuali e collettivi e quella dei trasferimen- ti d’Azienda ai quali si applicano le procedure previste rispettivamente dalle vigenti disposizioni di legge e dagli accordi interconfederali vigenti;
v) la materia relativa ai provvedimenti disciplinari come regolamentata dal CCL;
z) le materie di competenza delle R.S.U. individuate alla successiva lettera B) “Materie di confronto a livello locale”. Viene istituita una Commissione Paritetica Azienda-Sindacato che può ricomprendere tutte le funzioni demandate, in via ordinaria, alle parti, salvo quelle indicate alle lettere m), u), v), z). Resta, altresì, espressamente esclusa dalla competenza della Commissione Paritetica la trattazione delle vertenze individuali, che verranno promosse diretta- mente dalle XX.XX. alla Società. La Commissione si riunirà una volta ogni tre mesi, con un ordine del giorno che dovrà essere definito anche sulla base delle indicazioni e richieste al riguardo avanzate dalle XX.XX. e chiuso almeno 15 giorni prima della data dell’incontro. Nel caso in cui i temi in discussione comprendano questioni di livello locale a rilevanza nazionale, la Commissione sarà all’occorrenza integrata da un compo- nente della R.S.U. competente per ciascuna delle XX.XX. firmatarie del presente contratto. I permessi sindacali per la partecipazione alla Commissione Paritetica sono da intendersi rilasciati a titolo di permesso per incontri con la Direzione Aziendale. Le richieste di incontro su temi specifici dovranno essere riportate all’interno dell’ordine del giorno della Commissione Paritetica, fatta eccezione per le proce- dure di conciliazione riferite alla proclamazione di scioperi (v. accordo 22 novem- bre 2001) e le questioni che, per loro natura, debbono essere trattate in periodi di tempo precisi e in alcun modo rinviabilirisorse umane impiegate.
B) Materie di confronto a livello locale (Funzioni Personale Unità Produttive-R.S.U.):
a) esposizione del piano produttivo locale;
b) conseguenze delle innovazioni di carattere tecnologico, tecnico-organizzativo e professionale sull’occupazione e sulle condizioni di lavoro;
c) articolazione degli orari di lavoro;
d) modelli organizzativi di riferimento che comportino l’adozione di specifiche soluzioni anche a carattere sperimentale e che tengano conto di particolari caratteristiche locali;
e) iniziative di formazione, riqualificazione ed aggiornamento professionale, tenuto conto, in particolare, dei mutamenti e delle connotazioni evolutive con- nesse alle trasformazioni tecnologiche, organizzative e professionali in atto;
f) consistenza degli appalti di servizio e degli appalti di produzione ed incidenza di questi ultimi sulla produzione;
g) tematiche della sicurezza del lavoro e della tutela dell’ambiente;
h) previsione sul ricorso ai contratti a termine, di inserimento, di apprendistato;
i) i dati consuntivi del lavoro straordinario. Verrà fornita, inoltre, con cadenza annuale o, a richiesta delle Parti, seme- strale, specifica informativa, nel rispetto della normativa in materia di privacy, relativa ai dati riguardanti la consistenza dell’organico di ciascuna Unità Produttiva, suddiviso per categorie professionali e settori di lavoro. Saranno oggetto di confronto a livello di Unità Produttiva le vertenze pre- sentate dalle R.S.U. le cui ricadute non determinino modifiche sull’assetto nor- mativo e sulla organizzazione del lavoro definiti dal CCL e dagli accordi di livello nazionale. L’interlocuzione delle Rappresentanze Sindacali Unitarie nelle materie in esame avverrà con le strutture aziendali competenti, e in particolare: – per la produzione televisiva, la funzione Personale della Direzione Produzione TV; – per la produzione radiofonica con la funzione Risorse Radiofoniche della Direzione Radio; – per le Sedi Regionali con i Direttori di Sede ed, eventualmente, rappresen- tanti della Direzione Coordinamento Sedi Regionali; – per le attività amministrative e di staff con le competenti strutture della Direzione Risorse Umane e Organizzazione; – per le Società del Gruppo diverse da Rai con i rispettivi responsabili del Personale.
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