Sistema incentivante. L’Azienda può prevedere l’istituzione di premi incentivanti, comunque definiti, la cui erogazione viene subordinata al raggiungimento di specifici obiettivi, diversi da quelli prescelti per il premio di risultato di cui all’art. 48, che tengano conto dei principi di pari opportunità per i lavoratori. L’Azienda stabilisce l’ammontare globale, i criteri di attribuzione ed i tempi di corresponsione per gruppi omogenei di posizioni lavorative in relazione agli obiettivi medesimi (ad esempio settori aziendali quali strutture centrali o di rete, determinate unità operative aventi caratteristiche omogenee). Nella determinazione dei premi l’Azienda deve tener conto del personale che, in relazione alle mansioni svolte, fornisce contributi indiretti al raggiungimento degli obiettivi specifici assegnati. Gli anzidetti elementi - che devono risultare oggettivi e trasparenti – sono oggetto di informazione, prima della loro applicazione, agli stipulanti organismi sindacali aziendali ovvero in mancanza agli organismi sindacali locali. L’Azienda si rende disponibile, su richiesta dei predetti organismi, da formulare entro 3 giorni dal ricevimento dell’informativa, ad avviare una procedura di confronto, in sede locale, nel corso della quale gli organismi sindacali medesimi formulano considerazioni e proposte. Al termine della procedura - che deve esaurirsi entro 20 giorni dall’informativa - l’Azienda può comunque adottare i provvedimenti deliberati. L’Azienda deve comunicare tempestivamente anche eventuali variazioni di obiettivi e/o criteri rendendosi contestualmente disponibile ad espletare la suddetta procedura. Gli elementi di cui sopra, per quanto di competenza, vengono comunicati ai lavoratori interessati. Criteri di distribuzione e modalità complessivamente adottate dall’Azienda saranno oggetto a consuntivo di apposito incontro, in sede locale, con gli stipulanti organismi sindacali aziendali ovvero in mancanza con le Organizzazioni sindacali locali, nel corso del quale l’Azienda stessa deve segnalare il numero dei premiati (anche distribuiti per gruppi omogenei) e l’ammontare globale dei premi incentivanti assegnati. E’ in ogni caso esclusa l’adozione di sistemi incentivanti da parte di Aziende che: • con riferimento al bilancio dell’anno immediatamente precedente non siano in possesso dei requisiti per l’erogazione del Premio di risultato; • nell’anno immediatamente precedente all’adozione del sistema incentivante siano state oggetto di intervento da parte dei “Fondi di Garanzia” del Movimento ovvero, al momento dell’adozione del sistema, siano in attesa di detto intervento; • nell’anno immediatamente precedente all’adozione del sistema incentivante siano state destinatarie di una delle misure emergenziali di cui all’art. 22, parte terza, del presente contratto ovvero le abbiano avviate al momento dell’adozione del sistema.
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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro
Sistema incentivante. L’Azienda può prevedere l’istituzione di premi incentivanti, comunque definiti, la cui erogazione viene subordinata al raggiungimento di specifici obiettivi, diversi da quelli prescelti per il premio di risultato di cui all’art. 48, che tengano conto dei principi di pari opportunità per i lavoratori. L’Azienda stabilisce l’ammontare globale, i criteri di attribuzione ed i tempi di corresponsione per gruppi omogenei di posizioni lavorative in relazione agli obiettivi medesimi (ad esempio settori aziendali quali strutture centrali o di rete, determinate unità operative aventi caratteristiche omogenee). Nella determinazione dei premi l’Azienda deve tener conto del personale che, in relazione alle mansioni svolte, fornisce contributi indiretti al raggiungimento degli obiettivi specifici assegnati. Gli anzidetti elementi - che devono risultare oggettivi e trasparenti – sono oggetto di informazione, prima della loro applicazione, agli stipulanti organismi sindacali aziendali ovvero in mancanza agli organismi sindacali locali. L’Azienda si rende disponibile, su richiesta dei predetti organismi, da formulare entro 3 giorni dal ricevimento dell’informativa, ad avviare una procedura di confronto, in sede locale, nel corso della quale gli organismi sindacali medesimi formulano considerazioni e proposte. Al termine della procedura - che deve esaurirsi entro 15 20 giorni dall’informativa - l’Azienda può comunque adottare i provvedimenti deliberati. L’Azienda deve comunicare tempestivamente anche eventuali variazioni di obiettivi e/o criteri rendendosi contestualmente disponibile ad espletare la suddetta procedura. Gli elementi di cui sopra, per quanto di competenza, vengono comunicati ai lavoratori interessati. Criteri di distribuzione e modalità complessivamente adottate dall’Azienda saranno oggetto a consuntivo di apposito incontro, in sede locale, con gli stipulanti organismi sindacali aziendali ovvero in mancanza con le Organizzazioni sindacali locali, nel corso del quale l’Azienda stessa deve segnalare il numero dei premiati (anche distribuiti per gruppi omogenei) e l’ammontare globale dei premi incentivanti assegnati. E’ in ogni caso esclusa l’adozione di sistemi incentivanti da parte di Aziende che: • con riferimento al bilancio dell’anno immediatamente precedente non siano in possesso dei requisiti per l’erogazione del Premio di risultato; • nell’anno immediatamente precedente all’adozione del sistema incentivante siano state oggetto di intervento da parte dei “Fondi di Garanzia” del Movimento ovvero, al momento dell’adozione del sistema, siano in attesa di detto intervento; • nell’anno immediatamente precedente all’adozione del sistema incentivante siano state destinatarie di una delle misure emergenziali di cui all’art. 22, parte terza, del presente contratto ovvero le abbiano avviate al momento dell’adozione del sistema.
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Samples: Rinnovo Del Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Rinnovo Del Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro
Sistema incentivante. FEDERCASSE 53 L’Azienda può prevedere l’istituzione di premi incentivanti, comunque definiti, la cui erogazione viene subordinata al raggiungimento di specifici obiettivi, diversi da quelli prescelti per il premio di risultato di cui all’art. 48, che tengano conto dei principi di pari opportunità per i lavoratori. L’Azienda stabilisce l’ammontare globale, i criteri di attribuzione ed i tempi di corresponsione per gruppi omogenei di posizioni lavorative in relazione agli obiettivi medesimi (ad esempio settori aziendali quali strutture centrali o di rete, determinate unità operative aventi caratteristiche omogenee). Nella determinazione dei premi l’Azienda deve tener conto del personale che, in relazione alle mansioni svolte, fornisce contributi indiretti al raggiungimento degli obiettivi specifici assegnati. Gli anzidetti elementi - che devono risultare oggettivi e trasparenti – sono oggetto di informazione, prima della loro applicazione, agli stipulanti organismi sindacali aziendali ovvero in mancanza agli organismi sindacali locali. L’Azienda si rende disponibile, su richiesta dei predetti organismi, da formulare entro 3 giorni dal ricevimento dell’informativa, ad avviare una procedura di confronto, in sede locale, nel corso della quale gli organismi sindacali medesimi formulano considerazioni e proposte. Al termine della procedura - che deve esaurirsi entro 20 giorni dall’informativa - l’Azienda può comunque adottare i provvedimenti deliberati. L’Azienda deve comunicare tempestivamente anche eventuali variazioni di obiettivi e/o criteri rendendosi contestualmente disponibile ad espletare la suddetta procedura. Gli elementi di cui sopra, per quanto di competenza, vengono comunicati ai lavoratori interessati. Criteri di distribuzione e modalità complessivamente adottate dall’Azienda saranno oggetto a consuntivo di apposito incontro, in sede locale, con gli stipulanti organismi sindacali aziendali ovvero in mancanza con le Organizzazioni sindacali locali, nel corso del quale l’Azienda stessa deve segnalare il numero dei premiati (anche distribuiti per gruppi omogenei) e l’ammontare globale dei premi incentivanti assegnati. E’ in ogni caso esclusa l’adozione di sistemi incentivanti da parte di Aziende che: • con riferimento al bilancio dell’anno immediatamente precedente non siano in possesso dei requisiti per l’erogazione del Premio di risultato; • nell’anno immediatamente precedente all’adozione del sistema incentivante siano state oggetto di intervento da parte dei “Fondi di Garanzia” del Movimento ovvero, al momento dell’adozione del sistema, siano in attesa di detto intervento; • nell’anno immediatamente precedente all’adozione del sistema incentivante siano state destinatarie di una delle misure emergenziali di cui all’art. 22, parte terza, del presente contratto ovvero le abbiano avviate al momento dell’adozione del sistema.
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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro
Sistema incentivante. L’Azienda può prevedere l’istituzione Articolo 10 Il Sistema aziendale di premi incentivanti, comunque definiti, la cui erogazione viene subordinata incentivazione è destinato a tutto il Personale degli Enti Centrali e della Rete Commerciale ed è collegato sia al raggiungimento di specifici obiettiviobiettivi annuali specificamente individuati sia ad obiettivi di qualità. In tale ambito risulta cruciale il ruolo delle risorse umane e l’obiettivo della loro valorizzazione quale elemento indispensabile e strategico per lo sviluppo dell’Azienda, diversi che, nel perseguire i propri legittimi obiettivi economici, deve mirare soprattutto all’eccellenza della performance, ferma restando la necessità di ispirarsi a valori etici fondamentali. Al fine di assicurare coerenza tra i principi condivisi e i comportamenti assunti a tutti i livelli, nello svolgimento dell’attività commerciale sono da quelli prescelti per il premio di risultato di cui all’art. 48, che tengano conto dei evitare comportamenti e/o azioni non conformi con i principi di pari opportunità per deontologia professionale e di rispetto delle professionalità e della dignità delle persone. Fermo restando che le linee di condotta richieste al personale sono improntate al rispetto dei valori etici fondamentali, l’Azienda si impegna a sensibilizzare a tutti i lavoratorilivelli le Strutture laddove ciò si renda opportuno in relazione a specifiche circostanze che denotino comportamenti e/o azioni non conformi ai principi enunciati. L’Azienda stabilisce l’ammontare globaleL’utilizzo di strumenti di rendicontazione, i criteri anche individuale, - comunque applicati nel rispetto delle disposizioni legislative vigenti in materia – è svolto, in relazione alle esigenze di attribuzione ed i tempi costante monitoraggio, con finalità di corresponsione controllo andamentale dei risultati e di individuazione di migliori modalità operative. Le campagne di prodotto rappresentano uno strumento di indirizzo degli obiettivi complessivi e sono programmate in coerenza ad essi, con attenzione ad un corretto equilibrio tra le esigenze della clientela e quelle aziendali. Il sistema di incentivazione, in particolare, prevede: - il coinvolgimento di tutto il Personale verso gli obiettivi aziendali, a livello generale o per gruppi omogenei di posizioni lavorative figure professionali; - l’oggettività e trasparenza di obiettivi e risultati, anche attraverso una comunicazione: ▪ preventiva, degli obiettivi e dei criteri di determinazione degli incentivi ad essi collegati; ▪ a consuntivo, dei risultati raggiunti per una chiara correlazione con i riconoscimenti attribuiti. Sul piano applicativo il sistema si articola in:
a) incentivi collegati al raggiungimento degli obiettivi annui dell’Ente/Filiale di appartenenza definiti per gruppi di lavoro e/o gruppi omogenei di figure professionali, distinti in: ▪ incentivi collegati al raggiungimento degli obiettivi generali dell’Ente/Filiale di appartenenza. La quota minima di incentivo erogata a tutto il Personale in relazione agli caso di raggiungimento di tali obiettivi medesimi (ad esempio settori aziendali quali strutture centrali o di reteè innalzata, determinate unità operative aventi caratteristiche omogenee). Nella determinazione dei premi l’Azienda deve tener conto del personale chea far tempo dal 2007, in relazione alle mansioni svolte, fornisce contributi indiretti a € 550,00; ▪ incentivi collegati al raggiungimento degli obiettivi specifici assegnati. Gli anzidetti elementi - che devono risultare oggettivi e trasparenti – sono oggetto dell’Ente/Filiale di informazione, prima della loro applicazione, agli stipulanti organismi sindacali aziendali ovvero in mancanza agli organismi sindacali locali. L’Azienda si rende disponibile, su richiesta dei predetti organismi, da formulare entro 3 giorni dal ricevimento dell’informativa, ad avviare una procedura di confronto, in sede locale, nel corso della quale gli organismi sindacali medesimi formulano considerazioni e proposte. Al termine della procedura - che deve esaurirsi entro 20 giorni dall’informativa - l’Azienda può comunque adottare i provvedimenti deliberati. L’Azienda deve comunicare tempestivamente anche eventuali variazioni di obiettivi appartenenza e/o criteri rendendosi contestualmente disponibile ad espletare la suddetta procedura. Gli elementi individuali, ove attribuiti; ▪ incentivi collegati all’attribuzione del livello di conseguimento dell’obiettivo qualitativo.
b) campagne di prodotto a premi, indette sulla base di regole uniformi per tutti i destinatari e con uguali riconoscimenti per tutto il Personale interessato;
c) ulteriori iniziative, con diverse modalità di attuazione, afferenti operatività commerciale ovvero attività specifiche, improntate ai principi generali di cui soprasopra e con erogazioni di riconoscimenti determinati secondo regole uniformi, per quanto anche attraverso meccanismi di competenza, vengono comunicati ai lavoratori interessati. Criteri carattere pluriennale.
Articolo 11 Nessuna attribuzione derivante dall’applicazione del piano incentivi compete al Personale: - cui sia stato individualmente attribuito un livello di distribuzione e modalità complessivamente adottate dall’Azienda saranno oggetto conseguimento dell’obiettivo qualitativo di “ostativo”; - che sia stato destinatario di provvedimento disciplinare; - cui sia stato formalmente avanzato un rilievo in materia di business ethic e/o compliance; - con rapporto di lavoro a consuntivo di apposito incontro, in sede localetempo determinato, con gli stipulanti organismi sindacali aziendali ovvero la precisazione che il Personale assunto con contratto di apprendistato professionalizzante è inserito nei piani di incentivazione a partire dal 25° mese di servizio. Entro il mese di settembre dell’anno di riferimento nel caso in mancanza cui si prefiguri l’attribuzione di un livello di conseguimento dell’obiettivo qualitativo di “ostativo”, il Responsabile del Punto Operativo/dell’unità amministrativa di appartenenza tiene un colloquio con il Dipendente interessato, nell’ottica di consentire eventuali correttivi. Il Personale cui sia stato attribuito il livello “ostativo” può richiedere un colloquio con la competente funzione aziendale del Personale finalizzato a verificare l’esistenza di eventuali criticità e ad individuare le Organizzazioni sindacali localiopportune soluzioni. In caso di assenze dal servizio per malattia, nel corso del quale l’Azienda stessa deve segnalare il numero dei premiati (permesso per accertamenti medici, cure termali, gravidanza e puerperio, aspettativa, permessi non retribuiti, motivi sindacali, che nell’anno superino i 90 giorni lavorativi l’incentivo viene ridotto pro quota di tanti dodicesimi quanti sono i mesi interi di assenza, ottenuti anche distribuiti per gruppi omogenei) e l’ammontare globale dei premi incentivanti assegnati. E’ in ogni caso esclusa l’adozione sommatoria di sistemi incentivanti da parte di Aziende che: • con riferimento al bilancio dell’anno immediatamente precedente periodi non siano in possesso dei requisiti per l’erogazione del Premio di risultato; • nell’anno immediatamente precedente all’adozione del sistema incentivante siano state oggetto di intervento da parte dei “Fondi di Garanzia” del Movimento ovvero, al momento dell’adozione del sistema, siano in attesa di detto intervento; • nell’anno immediatamente precedente all’adozione del sistema incentivante siano state destinatarie di una delle misure emergenziali di cui all’art. 22, parte terza, del presente contratto ovvero le abbiano avviate al momento dell’adozione del sistemaconsecutivi.
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Samples: Inquadramento Del Personale, Accordo Di Rinnovo Del Contratto Integrativo Aziendale
Sistema incentivante. L’Azienda può prevedere l’istituzione L’art. 36 del CIA 16 marzo 2004 è così sostituito: L'Azienda supporta l’individuazione di obiettivi per le unità organizzative di direzione e di rete tramite l'attuazione di un sistema di incentivazione economica, che si basa sui seguenti principi:
a) massima trasparenza in ordine ai criteri di erogazione;
b) enunciazione dei criteri contestualmente alla assegnazione degli obiettivi. A tal fine l'Azienda, entro il primo trimestre di ogni anno, fornirà nel corso di appositi incontri ampia e completa informativa alle XX.XX. firmatarie, che potranno esprimere pareri e proposte sul progetto di assegnazione degli obiettivi e del connesso sistema incentivante nella prospettiva, con riferimento a quest’ultimo, di ricercare soluzioni condivise. Gli obiettivi verranno attribuiti mediante attività di presentazione ai responsabili delle unità organizzative e, successivamente, saranno attivati ai vari livelli momenti individuali di confronto e verifica in cui potranno essere formulate considerazioni ed osservazioni di cui l’Azienda potrà tenere conto. I responsabili delle singole unità organizzative dovranno riunire il personale per esaminare e ricevere proposte in ordine ai metodi e ai comportamenti più idonei a perseguire gli obiettivi assegnati. Le modalità di erogazione dell’incentivo sono le seguenti: • corresponsione ai componenti dell’unità organizzativa che abbia raggiunto o superato gli obiettivi prefissati, con la sola esclusione di quanti abbiano riportato un giudizio professionale complessivo negativo nell’anno di riferimento; • determinazione della misura dei premi incentivantida attribuire al personale sulla base del ruolo organizzativo rivestito (attualmente responsabile, coordinatore/vice titolare, gestore, addetto) attraverso regole preventivamente definite e discusse nell’ambito della procedura di confronto precedentemente descritta al secondo capoverso; • corresponsione ai gestori/sviluppatori affluent e small business, in caso di raggiungimento degli obiettivi legati al portafoglio gestito, di un premio individuale che determinerà altresì l’attribuzione di un’erogazione in cifra fissa a favore di tutti gli altri componenti la filiale; • riconoscimento di un premio maggiorato agli addetti al segmento mass market qualora sia stato raggiunto l’obiettivo di segmento; • il perseguimento delle campagne di prodotto determinerà, in proporzione al numero delle campagne raggiunte, l’attribuzione di un premio a favore di tutti i componenti della filiale, da calcolare per ciascun ruolo (titolare, vice titolare, addetto) avendo a riferimento il rispettivo premio base teorico. Le parti convengono che il premio base previsto per l’addetto, a decorrere dal 2006, sarà pari a € 1.150. Il sistema incentivante non deve dar luogo ad incrementi di lavoro straordinario ed anzi il ricorso allo stesso potrà costituire elemento negativo di ponderazione nell'attribuzione dei premi. Alla fine di ogni anno le parti effettueranno una verifica congiunta dei risultati conseguiti e delle quantità economiche complessive che verranno attribuite dall'Azienda secondo i criteri previsti dalla presente normativa. NOTA A VERBALE Nel “protocollo sullo sviluppo sostenibile e compatibile del sistema bancario” del 16 giugno 2004 le Parti Nazionali hanno ravvisato l’opportunità di sviluppare una più ampia riflessione sulle tematiche connesse al miglior utilizzo delle risorse umane, nello spirito di orientare l’evoluzione delle imprese bancarie, in un contesto competitivo, verso una crescita socialmente sostenibile e compatibile. E’ condiviso il ruolo centrale delle risorse umane e l’obiettivo comune della loro valorizzazione quale elemento indispensabile e strategico per lo sviluppo delle imprese, le quali, nel perseguire i propri legittimi obiettivi economici, mirando all’eccellenza della performance, debbono costantemente ispirarsi a valori etici fondamentali. Al fine di assicurare coerenza tra i principi condivisi e i comportamenti assunti a tutti i livelli, le Parti convengono che nello svolgimento dell’attività commerciale siano da evitare comportamenti e/o azioni non conformi con i principi di deontologia professionale e di rispetto della professionalità dei lavoratori e della dignità di tutte le persone coinvolte. Fermo restando che le linee di condotta richieste al Personale sono improntate al rispetto dei valori etici fondamentali, l’Azienda si impegna a sensibilizzare a tutti i livelli le Strutture laddove ciò si renda opportuno in relazione a specifiche circostanze che denotino comportamenti e/o azioni non conformi ai principi enunciati. L’utilizzo di strumenti di rendicontazione, comunque definitiapplicati nel rispetto delle disposizioni legislative in materia, la cui erogazione viene subordinata al raggiungimento di specifici obiettivi, diversi da quelli prescelti per il premio di risultato di cui all’art. 48, che tengano conto dei principi di pari opportunità per i lavoratori. L’Azienda stabilisce l’ammontare globale, i criteri di attribuzione ed i tempi di corresponsione per gruppi omogenei di posizioni lavorative in relazione agli obiettivi medesimi (ad esempio settori aziendali quali strutture centrali o di rete, determinate unità operative aventi caratteristiche omogenee). Nella determinazione dei premi l’Azienda deve tener conto del personale cheè svolto, in relazione alle mansioni svolteesigenze di costante monitoraggio, fornisce contributi indiretti al raggiungimento esclusivamente con finalità di controllo andamentale dei risultati e di individuazione di migliori modalità operative. Le campagne di prodotto rappresentano uno strumento di indirizzo degli obiettivi specifici assegnati. Gli anzidetti elementi - che devono risultare oggettivi complessivi e trasparenti – sono oggetto di informazione, prima della loro applicazione, agli stipulanti organismi sindacali aziendali ovvero programmate in mancanza agli organismi sindacali locali. L’Azienda si rende disponibile, su richiesta dei predetti organismi, da formulare entro 3 giorni dal ricevimento dell’informativa, coerenza ad avviare una procedura di confronto, in sede locale, nel corso della quale gli organismi sindacali medesimi formulano considerazioni e proposte. Al termine della procedura - che deve esaurirsi entro 20 giorni dall’informativa - l’Azienda può comunque adottare i provvedimenti deliberati. L’Azienda deve comunicare tempestivamente anche eventuali variazioni di obiettivi e/o criteri rendendosi contestualmente disponibile ad espletare la suddetta procedura. Gli elementi di cui sopra, per quanto di competenza, vengono comunicati ai lavoratori interessati. Criteri di distribuzione e modalità complessivamente adottate dall’Azienda saranno oggetto a consuntivo di apposito incontro, in sede localeessi, con gli stipulanti organismi sindacali aziendali ovvero in mancanza con attenzione ad un corretto equilibrio tra le Organizzazioni sindacali locali, nel corso del quale l’Azienda stessa deve segnalare il numero dei premiati (anche distribuiti per gruppi omogenei) esigenze della clientela e l’ammontare globale dei premi incentivanti assegnati. E’ in ogni caso esclusa l’adozione di sistemi incentivanti da parte di Aziende che: • con riferimento al bilancio dell’anno immediatamente precedente non siano in possesso dei requisiti per l’erogazione del Premio di risultato; • nell’anno immediatamente precedente all’adozione del sistema incentivante siano state oggetto di intervento da parte dei “Fondi di Garanzia” del Movimento ovvero, al momento dell’adozione del sistema, siano in attesa di detto intervento; • nell’anno immediatamente precedente all’adozione del sistema incentivante siano state destinatarie di una delle misure emergenziali di cui all’art. 22, parte terza, del presente contratto ovvero le abbiano avviate al momento dell’adozione del sistemaquelle aziendali.
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Samples: Contratto Integrativo Aziendale
Sistema incentivante. L’Azienda L’impresa può prevedere l’istituzione di premi incentivanti, comunque definitiincentivanti (anche sotto forma di stock option e stock granting), la cui erogazione viene subordinata al raggiungimento di specifici obiettivi, diversi da quelli prescelti per il premio di risultato aziendale di cui all’art. 48, che tengano conto dei principi di pari opportunità per i lavoratori. L’Azienda L’impresa stabilisce l’ammontare globale, i criteri di attribuzione ed i tempi di corresponsione per gruppi omogenei di posizioni lavorative in relazione agli obiettivi medesimi (ad esempio settori aziendali quali strutture centrali o di rete, determinate unità operative aventi caratteristiche omogenee). Nella determinazione dei premi l’Azienda l’impresa deve tener conto del personale che, in relazione alle mansioni svolte, fornisce contributi indiretti al raggiungimento degli obiettivi specifici assegnati. Gli anzidetti elementi - che devono risultare oggettivi e trasparenti – - sono oggetto di informazione, informazione agli organismi sindacali aziendali prima della loro applicazione, agli stipulanti organismi sindacali aziendali ovvero in mancanza agli organismi sindacali locali. L’Azienda L’impresa si rende disponibile, su richiesta dei predetti organismi, da formulare entro 3 giorni dal ricevimento dell’informativa, ad avviare una procedura di confronto, in sede locale, confronto nel corso della quale gli organismi sindacali medesimi formulano considerazioni e proposte, nella prospettiva di ricercare soluzioni condivise, nello spirito del Protocollo 16 giugno 2004. Trascorsi 10 giorni dall’inizio della procedura, qualora non siano state raggiunte soluzioni condivise, ciascuna delle Parti potrà chiedere che la procedura prosegua con l’assistenza di ABI e delle Segreterie nazionali dei Sindacati interessati. Al termine della procedura - che deve esaurirsi entro procedura, della durata complessiva di 20 giorni dall’informativa - l’Azienda giorni, l’impresa può comunque adottare i provvedimenti deliberati. L’Azienda L’impresa deve comunicare tempestivamente anche eventuali variazioni di obiettivi e/o criteri rendendosi contestualmente disponibile ad espletare la suddetta procedura. Gli elementi di cui sopra, per quanto di competenza, vengono comunicati ai lavoratori lavoratori/lavoratrici interessati. Criteri di distribuzione e modalità complessivamente adottate dall’Azienda dall’impresa saranno oggetto a consuntivo di apposito incontro, in sede locale, incontro con gli stipulanti i medesimi organismi sindacali aziendali ovvero in mancanza con le Organizzazioni sindacali localisindacali, nel corso del quale l’Azienda l’impresa stessa deve segnalare il numero dei premiati (anche distribuiti per gruppi omogenei) e l’ammontare globale dei premi incentivanti assegnati. E’ in ogni caso esclusa l’adozione Chiarimento A Verbale Le Parti stipulanti ritengono opportuno che le imprese prevedano, nell’ambito dei sistemi incentivanti, anche obiettivi di qualità e che i sistemi incentivanti da parte siano coerenti con i principi contenuti nella normativa comunitaria sui Mercati di Aziende che: • con riferimento al bilancio dell’anno immediatamente precedente non siano Strumenti Finanziari (MiFID) e nelle disposizioni di vigilanza in possesso tema di compliance, nonché nelle disposizioni di Banca d’Italia o dettati dalle competenti Autorità internazionali relativamente alla componente variabile dei requisiti per l’erogazione del Premio sistemi di risultato; • nell’anno immediatamente precedente all’adozione del sistema incentivante siano state oggetto di intervento da parte dei “Fondi di Garanzia” del Movimento ovvero, al momento dell’adozione del sistema, siano in attesa di detto intervento; • nell’anno immediatamente precedente all’adozione del sistema incentivante siano state destinatarie di una delle misure emergenziali di cui all’art. 22, parte terza, del presente contratto ovvero le abbiano avviate al momento dell’adozione del sistemaremunerazione.
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Sistema incentivante. L’Azienda L’impresa può prevedere l’istituzione di premi incentivanti, comunque definitiincentivanti (anche sotto forma di stock option e stock granting), la cui erogazione viene subordinata al raggiungimento di specifici obiettivi, diversi da quelli prescelti per il premio di risultato aziendale di cui all’art. 48, che tengano conto dei principi di pari opportunità per i lavoratori. L’Azienda L’impresa stabilisce l’ammontare globale, i criteri di attribuzione ed i tempi di corresponsione per gruppi omogenei di posizioni lavorative in relazione agli obiettivi medesimi (ad esempio settori aziendali quali strutture centrali o di rete, determinate unità operative aventi caratteristiche omogenee). Nella determinazione dei premi l’Azienda l’impresa deve tener conto del personale che, in relazione alle mansioni svolte, fornisce contributi indiretti al raggiungimento degli obiettivi specifici assegnati. Gli anzidetti elementi - che devono risultare oggettivi e trasparenti – - sono oggetto di informazione, informazione agli organismi sindacali aziendali prima della loro applicazione, agli stipulanti organismi sindacali aziendali ovvero in mancanza agli organismi sindacali locali. L’Azienda L’impresa si rende disponibile, su richiesta dei predetti organismi, da formulare entro 3 giorni dal ricevimento dell’informativa, ad avviare una procedura di confronto, in sede locale, confronto nel corso della quale gli organismi sindacali medesimi formulano considerazioni e proposte, nella prospettiva di ricercare soluzioni condivise, nello spirito del Protocollo 16 giugno 2004. Trascorsi 10 giorni dall’inizio della procedura, qualora non siano state raggiunte soluzioni condivise, ciascuna delle Parti potrà chiedere che la procedura prosegua con l’assistenza di ABI e delle Segreterie nazionali dei Sindacati interessati. Al termine della procedura - che deve esaurirsi entro procedura, della durata complessiva di 20 giorni dall’informativa - l’Azienda giorni, l’impresa può comunque adottare i provvedimenti deliberati. L’Azienda L’impresa deve comunicare tempestivamente anche eventuali variazioni di obiettivi e/o criteri rendendosi contestualmente disponibile ad espletare la suddetta procedura. Gli elementi di cui sopra, per quanto di competenza, vengono comunicati ai lavoratori lavoratori/lavoratrici interessati. Criteri di distribuzione e modalità complessivamente adottate dall’Azienda dall’impresa saranno oggetto a consuntivo di apposito incontro, in sede locale, incontro con gli stipulanti i medesimi organismi sindacali aziendali ovvero in mancanza con le Organizzazioni sindacali localisindacali, nel corso del quale l’Azienda l’impresa stessa deve segnalare il numero dei premiati (anche distribuiti per gruppi omogenei) e l’ammontare globale dei premi incentivanti assegnati. E’ in ogni caso esclusa l’adozione Chiarimento A Verbale Le Parti stipulanti ritengono opportuno che le imprese prevedano, nell’ambito dei sistemi incentivanti, anche obiettivi di qualità e che i sistemi incentivanti da parte siano coerenti con i principi contenuti nella direttiva n. 2004/39/CE sui Mercati di Aziende che: • con riferimento al bilancio dell’anno immediatamente precedente non siano Strumenti Finanziari (MiFID) e nelle disposizioni di vigilanza in possesso tema di compliance, nonché nelle disposizioni di Banca d’Italia o dettati dalle competenti Autorità internazionali relativamente alla componente variabile dei requisiti per l’erogazione del Premio sistemi di risultato; • nell’anno immediatamente precedente all’adozione del sistema incentivante siano state oggetto di intervento da parte dei “Fondi di Garanzia” del Movimento ovvero, al momento dell’adozione del sistema, siano in attesa di detto intervento; • nell’anno immediatamente precedente all’adozione del sistema incentivante siano state destinatarie di una delle misure emergenziali di cui all’art. 22, parte terza, del presente contratto ovvero le abbiano avviate al momento dell’adozione del sistemaremunerazione.
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Sistema incentivante. L’Azienda L’impresa può prevedere l’istituzione di premi incentivanti, comunque definitiincentivanti (anche sotto forma di stock option e stock granting), la cui erogazione viene subordinata al raggiungimento di specifici obiettivi, diversi da quelli prescelti per il premio di risultato aziendale di cui all’art. 48, che tengano conto dei principi di pari opportunità per i lavoratori41. L’Azienda L’impresa stabilisce l’ammontare globale, i criteri di attribuzione ed i tempi di corresponsione per gruppi omogenei di posizioni lavorative in relazione agli obiettivi medesimi (ad esempio settori aziendali quali strutture centrali o di rete, determinate unità operative aventi caratteristiche omogenee). Nella determinazione dei premi l’Azienda l’impresa deve tener conto del personale che, in relazione alle mansioni svolte, fornisce contributi indiretti al raggiungimento degli obiettivi specifici assegnati. Gli anzidetti elementi - che devono risultare oggettivi e trasparenti – - sono oggetto di informazione, informazione agli organismi sindacali aziendali prima della loro applicazione, agli stipulanti organismi sindacali aziendali ovvero in mancanza agli organismi sindacali locali. L’Azienda L’impresa si rende disponibile, su richiesta dei predetti organismi, da formulare entro 3 giorni dal ricevimento dell’informativa, ad avviare una procedura di confronto, in sede locale, nel corso della quale gli organismi sindacali medesimi formulano considerazioni e proposte, nella prospettiva di ricercare soluzioni condivise, nello spirito del Protocollo 16 giugno 2004. Al termine della procedura - che deve esaurirsi entro 20 15 giorni dall’informativa - l’Azienda l’impresa può comunque adottare i provvedimenti deliberati. L’Azienda L’impresa deve comunicare tempestivamente anche eventuali variazioni di obiettivi e/o criteri rendendosi contestualmente disponibile ad espletare la suddetta procedura. Gli elementi di cui sopra, per quanto di competenza, vengono comunicati ai lavoratori lavoratori/lavoratrici interessati. Criteri di distribuzione e modalità complessivamente adottate dall’Azienda dall’impresa saranno oggetto a consuntivo di apposito incontro, in sede locale, incontro con gli stipulanti i medesimi organismi sindacali aziendali ovvero in mancanza con le Organizzazioni sindacali localisindacali, nel corso del quale l’Azienda l’impresa stessa deve segnalare il numero dei premiati (anche distribuiti per gruppi omogenei) e l’ammontare globale dei premi incentivanti assegnati. E’ Le Parti stipulanti potranno chiedere un incontro - da tenere in ogni caso esclusa l’adozione di sistemi incentivanti sede ABI entro 7 giorni dalla richiesta - per dirimere controversie rivenienti da parte di Aziende che: • con riferimento al bilancio dell’anno immediatamente precedente non siano in possesso dei requisiti per l’erogazione del Premio di risultato; • nell’anno immediatamente precedente all’adozione del sistema incentivante siano state oggetto di intervento da parte dei “Fondi di Garanzia” del Movimento ovvero, al momento dell’adozione del sistema, siano in attesa di detto intervento; • nell’anno immediatamente precedente all’adozione del sistema incentivante siano state destinatarie di una delle misure emergenziali lamentate violazioni della procedura di cui all’artal comma 4. 22Chiarimento A Verbale Le Parti stipulanti ritengono opportuno che le imprese prevedano, parte terzanell’ambito dei sistemi incentivanti, del presente contratto ovvero le abbiano avviate al momento dell’adozione del sistemaanche obiettivi di qualità.
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Sistema incentivante. L’Azienda può prevedere l’istituzione di premi incentivanti, comunque definiti, la cui erogazione viene subordinata al raggiungimento di specifici obiettivi, diversi da quelli prescelti per il premio di risultato di cui all’art. 48, che tengano conto dei principi di pari opportunità per i lavoratori. L’Azienda stabilisce l’ammontare globale, i criteri di attribuzione ed i tempi di corresponsione per gruppi omogenei di posizioni lavorative in relazione agli obiettivi medesimi (ad esempio settori aziendali quali strutture centrali o di rete, determinate unità operative aventi caratteristiche omogenee). Nella determinazione dei premi l’Azienda deve tener conto del personale che, in relazione alle mansioni svolte, fornisce contributi indiretti al raggiungimento degli obiettivi specifici assegnati. Gli anzidetti elementi - che devono risultare oggettivi e trasparenti – sono oggetto di informazione, prima della loro applicazione, agli stipulanti organismi sindacali aziendali ovvero in mancanza agli organismi sindacali locali. L’Azienda si rende disponibile, su richiesta dei predetti organismi, da formulare entro 3 giorni dal ricevimento dell’informativa, ad avviare una procedura di confronto, in sede locale, nel corso della quale gli organismi sindacali medesimi formulano considerazioni e proposte. Al termine della procedura - che deve esaurirsi entro 20 giorni dall’informativa - l’Azienda può comunque adottare i provvedimenti deliberati. L’Azienda deve comunicare tempestivamente anche eventuali variazioni di obiettivi e/o criteri rendendosi contestualmente disponibile ad espletare la suddetta procedura. Gli elementi di cui sopra, per quanto di competenza, vengono comunicati ai lavoratori interessati. Criteri di distribuzione e modalità complessivamente adottate dall’Azienda saranno oggetto a consuntivo di apposito incontro, in sede locale, con gli stipulanti organismi sindacali aziendali ovvero in mancanza con le Organizzazioni sindacali locali, nel corso del quale l’Azienda stessa deve segnalare il numero dei premiati (anche distribuiti per gruppi omogenei) e l’ammontare globale dei premi incentivanti assegnati. E’ in ogni caso esclusa l’adozione di sistemi incentivanti da parte di Aziende che: • con riferimento al bilancio dell’anno immediatamente precedente non siano in possesso dei requisiti per l’erogazione del Premio di risultato; • nell’anno immediatamente precedente all’adozione del sistema incentivante siano state oggetto di intervento da parte dei “Fondi di Garanzia” del Movimento ovvero, al momento dell’adozione del sistema, siano in attesa di detto intervento; • nell’anno immediatamente precedente all’adozione del sistema incentivante siano state destinatarie di una delle misure emergenziali di cui all’art. 22, parte terza, del presente contratto ovvero le abbiano avviate al momento dell’adozione del sistema.
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Sistema incentivante. L’Azienda può prevedere l’istituzione di premi incentivanti, comunque definiti, la cui erogazione viene subordinata al raggiungimento di specifici obiettivi, diversi da quelli prescelti per il premio di risultato di cui all’art. 48, che tengano conto dei principi di pari opportunità per i lavoratori. L’Azienda stabilisce l’ammontare globale, i criteri di attribuzione ed i tempi di corresponsione per gruppi omogenei di posizioni lavorative in relazione agli obiettivi medesimi (ad esempio settori aziendali quali strutture centrali o di rete, determinate unità operative aventi caratteristiche omogenee). Nella determinazione dei premi l’Azienda deve tener conto del personale che, in relazione alle mansioni svolte, fornisce contributi indiretti al raggiungimento degli obiettivi specifici assegnati. Gli anzidetti elementi - che devono risultare oggettivi e trasparenti – sono oggetto di informazione, prima della loro applicazione, agli stipulanti organismi sindacali aziendali ovvero in mancanza agli organismi sindacali locali. L’Azienda si rende disponibile, su richiesta dei predetti organismi, da formulare entro 3 giorni dal ricevimento dell’informativa, ad avviare una procedura di confronto, in sede locale, nel corso della quale gli organismi sindacali medesimi formulano considerazioni e proposte. Al termine della procedura - che deve esaurirsi entro 20 giorni dall’informativa - l’Azienda può comunque adottare i provvedimenti deliberati. L’Azienda deve comunicare tempestivamente anche eventuali variazioni di obiettivi e/o criteri rendendosi contestualmente disponibile ad espletare la suddetta procedura. Gli elementi di cui sopra, per quanto di competenza, vengono comunicati ai lavoratori interessati. Criteri di distribuzione e modalità complessivamente adottate dall’Azienda saranno oggetto a consuntivo di apposito incontro, in sede locale, con gli stipulanti organismi sindacali aziendali ovvero in mancanza con le Organizzazioni sindacali locali, nel corso del quale l’Azienda stessa deve segnalare il numero dei premiati (anche distribuiti per gruppi omogenei) e l’ammontare globale dei premi incentivanti assegnati. E’ in ogni caso esclusa l’adozione di sistemi incentivanti da parte di Aziende che: • con riferimento al bilancio dell’anno immediatamente precedente non siano in possesso dei requisiti per l’erogazione del Premio di risultato; • nell’anno immediatamente precedente all’adozione del sistema incentivante siano state oggetto di intervento da parte dei “Fondi di Garanzia” del Movimento ovvero, al momento dell’adozione del sistema, siano in attesa di detto intervento; • nell’anno immediatamente precedente all’adozione del sistema incentivante siano state destinatarie di una delle misure emergenziali di cui all’art. 22, parte terza, del presente contratto ovvero le abbiano avviate al momento dell’adozione del sistema.
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Sistema incentivante. L’Azienda L azienda può prevedere l’istituzione l istituzione di premi incentivanti, comunque definitiincentivanti (anche sotto forma di stock option e stock granting), la cui erogazione viene subordinata al raggiungimento di specifici obiettivi, diversi da quelli prescelti per il premio di risultato aziendale di cui all’artall art. 48, che tengano conto dei principi di pari opportunità per i lavoratori40. L’Azienda L azienda stabilisce l’ammontare l ammontare globale, i criteri di attribuzione ed i tempi di corresponsione per gruppi omogenei di posizioni lavorative in relazione agli obiettivi medesimi (ad esempio settori aziendali quali strutture centrali o di rete, determinate unità operative aventi caratteristiche omogenee). Nella determinazione dei premi l’Azienda l azienda deve tener conto del personale che, in relazione alle mansioni svolte, fornisce contributi indiretti al raggiungimento degli obiettivi specifici assegnati. Gli anzidetti elementi - che devono risultare oggettivi e trasparenti – sono oggetto di informazione, informazione agli organismi sindacali aziendali prima della loro applicazione, agli stipulanti organismi sindacali aziendali ovvero in mancanza agli organismi sindacali locali. L’Azienda L azienda si rende disponibile, su richiesta dei predetti organismi, da formulare entro 3 giorni dal ricevimento dell’informativadell informativa, ad avviare una procedura di confronto, in sede locale, confronto nel corso della quale gli organismi sindacali medesimi formulano considerazioni e proposte. Al termine della procedura - che deve esaurirsi entro 20 15 giorni dall’informativa - l’Azienda dall informativa l azienda può comunque adottare i provvedimenti deliberati. L’Azienda L azienda deve comunicare tempestivamente anche eventuali variazioni di obiettivi e/o criteri rendendosi contestualmente disponibile ad espletare la suddetta procedura. Gli elementi di cui sopra, per quanto di competenza, vengono comunicati ai lavoratori lavoratori/lavoratrici interessati. Criteri di distribuzione e modalità complessivamente adottate dall’Azienda dall azienda saranno oggetto a consuntivo di apposito incontro, in sede locale, incontro con gli stipulanti i medesimi organismi sindacali aziendali ovvero in mancanza con le Organizzazioni sindacali localisindacali, nel corso del quale l’Azienda l azienda stessa deve segnalare il numero dei premiati (anche distribuiti per gruppi omogenei) e l’ammontare l ammontare globale dei premi incentivanti assegnati. E’ in ogni caso esclusa l’adozione di sistemi incentivanti da parte di Aziende che: • con riferimento al bilancio dell’anno immediatamente precedente non siano in possesso dei requisiti per l’erogazione del Premio di risultato; • nell’anno immediatamente precedente all’adozione del sistema incentivante siano state oggetto di intervento da parte dei “Fondi di Garanzia” del Movimento ovvero, al momento dell’adozione del sistema, siano in attesa di detto intervento; • nell’anno immediatamente precedente all’adozione del sistema incentivante siano state destinatarie di una delle misure emergenziali di cui all’art. 22, parte terza, del presente contratto ovvero le abbiano avviate al momento dell’adozione del sistema.
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Sistema incentivante. L’Azienda può prevedere l’istituzione di premi incentivanti, comunque definiti, la cui erogazione viene subordinata al raggiungimento di specifici obiettivi, diversi da quelli prescelti per il premio di risultato di cui all’art. 48, che tengano conto dei principi di pari opportunità per i lavoratori. L’Azienda stabilisce l’ammontare globale, i criteri di attribuzione ed i tempi di corresponsione cor- responsione per gruppi omogenei di posizioni lavorative in relazione agli obiettivi medesimi (ad esempio settori aziendali quali strutture centrali o di rete, determinate unità operative aventi caratteristiche omogenee). Nella determinazione dei premi l’Azienda deve tener conto del personale che, in relazione alle mansioni svolte, fornisce contributi indiretti al raggiungimento degli obiettivi specifici assegnati. Gli anzidetti elementi - che devono risultare oggettivi e trasparenti – - sono oggetto di informazione, prima della loro applicazione, agli stipulanti organismi sindacali aziendali azien- dali ovvero in mancanza agli organismi sindacali locali. L’Azienda si rende disponibile, su richiesta dei predetti organismi, da formulare entro 3 giorni dal ricevimento dell’informativadel- l’informativa, ad avviare una procedura di confronto, in sede locale, nel corso della quale gli organismi sindacali medesimi formulano considerazioni e proposte. Al termine termi- ne della procedura - che deve esaurirsi entro 20 15 giorni dall’informativa - l’Azienda può comunque adottare i provvedimenti deliberati. L’Azienda deve comunicare tempestivamente anche eventuali variazioni di obiettivi e/o criteri rendendosi contestualmente disponibile ad espletare la suddetta procedura. Gli elementi di cui sopra, per quanto di competenza, vengono comunicati ai lavoratori lavora- tori interessati. Criteri di distribuzione e modalità complessivamente adottate dall’Azienda saranno oggetto a consuntivo di apposito incontro, in sede locale, con gli stipulanti organismi sindacali aziendali ovvero in mancanza con le Organizzazioni sindacali locali, nel corso del quale l’Azienda stessa deve segnalare il numero dei premiati (anche distribuiti distri- buiti per gruppi omogenei) e l’ammontare globale dei premi incentivanti assegnati. E’ in ogni caso esclusa l’adozione di sistemi incentivanti da parte di Aziende che: • con riferimento al bilancio dell’anno immediatamente precedente non siano in possesso dei requisiti per l’erogazione del Premio di risultato; • nell’anno immediatamente precedente all’adozione del sistema incentivante siano state oggetto di intervento da parte dei “Fondi di Garanzia” del Movimento ovvero, al momento dell’adozione del sistema, siano in attesa di detto intervento; • nell’anno immediatamente precedente all’adozione del sistema incentivante siano state destinatarie di una delle misure emergenziali di cui all’art. 22, parte terza, del presente contratto ovvero le abbiano avviate al momento dell’adozione del sistema.
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Sistema incentivante. L’Azienda L’impresa può prevedere l’istituzione di premi incentivanti, comunque definitiincentivanti (anche sotto forma di stock option e stock granting), la cui erogazione viene subordinata al raggiungimento di specifici obiettivi, diversi da quelli prescelti per il premio di risultato aziendale di cui all’art. 48, che tengano conto dei principi di pari opportunità per i lavoratori43. L’Azienda L’impresa stabilisce l’ammontare globale, i criteri di attribuzione ed i tempi di corresponsione per gruppi omogenei di posizioni lavorative in relazione agli obiettivi medesimi (ad esempio settori aziendali quali strutture centrali o di rete, determinate unità operative aventi caratteristiche omogenee). Nella determinazione dei premi l’Azienda l’impresa deve tener conto del personale che, in relazione alle mansioni svolte, fornisce contributi indiretti al raggiungimento degli obiettivi specifici assegnati. Gli anzidetti elementi - che devono risultare oggettivi e trasparenti – - sono oggetto di informazione, informazione agli organismi sindacali aziendali prima della loro applicazione, agli stipulanti organismi sindacali aziendali ovvero in mancanza agli organismi sindacali locali. L’Azienda L’impresa si rende disponibile, su richiesta dei predetti organismi, da formulare entro 3 giorni dal ricevimento dell’informativa, ad avviare una procedura di confronto, in sede locale, confronto nel corso della quale gli organismi sindacali medesimi formulano considerazioni e proposte, nella prospettiva di ricercare soluzioni condivise, nello spirito del Protocollo 16 giugno 2004. Trascorsi 10 giorni dall’inizio della procedura, qualora non siano state raggiunte soluzioni condivise, ciascuna delle Parti potrà chiedere che la procedura prosegua con l’assistenza di ABI e delle Segreterie nazionali dei Sindacati interessati. Al termine della procedura - che deve esaurirsi entro procedura, della durata complessiva di 20 giorni dall’informativa - l’Azienda giorni, l’impresa può comunque adottare i provvedimenti deliberati. L’Azienda L’impresa deve comunicare tempestivamente anche eventuali variazioni di obiettivi e/o criteri rendendosi contestualmente disponibile ad espletare la suddetta procedura. Gli elementi di cui sopra, per quanto di competenza, vengono comunicati ai lavoratori lavoratori/lavoratrici interessati. Criteri di distribuzione e modalità complessivamente adottate dall’Azienda dall’impresa saranno oggetto a consuntivo di apposito incontro, in sede locale, incontro con gli stipulanti i medesimi organismi sindacali aziendali ovvero in mancanza con le Organizzazioni sindacali localisindacali, nel corso del quale l’Azienda l’impresa stessa deve segnalare il numero dei premiati (anche distribuiti per gruppi omogenei) e l’ammontare globale dei premi incentivanti assegnati. E’ in ogni caso esclusa l’adozione Chiarimento A Verbale Le Parti stipulanti ritengono opportuno che le imprese prevedano, nell’ambito dei sistemi incentivanti, anche obiettivi di qualità e che i sistemi incentivanti da parte siano coerenti con i principi contenuti nella direttiva n. 2004/39/CE sui Mercati di Aziende che: • con riferimento al bilancio dell’anno immediatamente precedente non siano Strumenti Finanziari (MiFID) e nelle disposizioni di vigilanza in possesso dei requisiti per l’erogazione del Premio tema di risultato; • nell’anno immediatamente precedente all’adozione del sistema incentivante siano state oggetto di intervento da parte dei “Fondi di Garanzia” del Movimento ovvero, al momento dell’adozione del sistema, siano in attesa di detto intervento; • nell’anno immediatamente precedente all’adozione del sistema incentivante siano state destinatarie di una delle misure emergenziali di cui all’art. 22, parte terza, del presente contratto ovvero le abbiano avviate al momento dell’adozione del sistemacompliance.
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Sistema incentivante. L’Azienda L'Azienda può prevedere l’istituzione l'istituzione di premi incentivanti, comunque definiti, la cui erogazione viene subordinata al raggiungimento di specifici obiettivi, diversi da quelli prescelti per il premio di risultato di cui all’artall'art. 48, che tengano conto dei principi di pari opportunità per i lavoratori. L’Azienda L'Azienda stabilisce l’ammontare l'ammontare globale, i criteri di attribuzione ed i tempi di corresponsione per gruppi omogenei di posizioni lavorative in relazione agli obiettivi medesimi (ad esempio settori aziendali quali strutture centrali o di rete, determinate unità operative aventi caratteristiche omogenee). Nella determinazione dei premi l’Azienda l'Azienda deve tener conto del personale che, in relazione alle mansioni svolte, fornisce contributi indiretti al raggiungimento degli obiettivi specifici assegnati. Gli anzidetti elementi - che devono risultare oggettivi e trasparenti – sono oggetto di informazione, prima della loro applicazione, agli stipulanti organismi sindacali aziendali ovvero in mancanza agli organismi sindacali locali. L’Azienda L'Azienda si rende disponibile, su richiesta dei predetti organismi, da formulare entro 3 giorni dal ricevimento dell’informativadell'informativa, ad avviare una procedura di confronto, in sede locale, nel corso della quale gli organismi sindacali medesimi formulano considerazioni e proposte. Al termine della procedura - che deve esaurirsi entro 20 giorni dall’informativa dall'informativa - l’Azienda l'Azienda può comunque adottare i provvedimenti deliberati. L’Azienda L'Azienda deve comunicare tempestivamente anche eventuali variazioni di obiettivi e/o criteri rendendosi contestualmente disponibile ad espletare la suddetta procedura. Gli elementi di cui sopra, per quanto di competenza, vengono comunicati ai lavoratori interessati. Criteri di distribuzione e modalità complessivamente adottate dall’Azienda dall'Azienda saranno oggetto a consuntivo di apposito incontro, in sede locale, con gli stipulanti organismi sindacali aziendali ovvero in mancanza con le Organizzazioni sindacali locali, nel corso del quale l’Azienda l'Azienda stessa deve segnalare il numero dei premiati (anche distribuiti per gruppi omogenei) e l’ammontare l'ammontare globale dei premi incentivanti assegnati. E’ in ogni caso esclusa l’adozione di sistemi incentivanti da parte di Aziende che: • con riferimento al bilancio dell’anno immediatamente precedente non siano in possesso dei requisiti per l’erogazione del Premio di risultato; • nell’anno immediatamente precedente all’adozione del sistema incentivante siano state oggetto di intervento da parte dei “Fondi di Garanzia” del Movimento ovvero, al momento dell’adozione del sistema, siano in attesa di detto intervento; • nell’anno immediatamente precedente all’adozione del sistema incentivante siano state destinatarie di una delle misure emergenziali di cui all’art. 22, parte terza, del presente contratto ovvero le abbiano avviate al momento dell’adozione del sistema.
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Sistema incentivante. L’Azienda può prevedere l’istituzione di premi incentivanti, comunque definiti, la cui erogazione viene subordinata al raggiungimento di specifici obiettivi, diversi da quelli prescelti per il premio di risultato di cui all’art. 48, che tengano conto dei principi di pari opportunità per i lavoratori. L’Azienda stabilisce l’ammontare globale, i criteri di attribuzione ed i tempi di corresponsione per gruppi omogenei di posizioni lavorative in relazione agli obiettivi medesimi (ad esempio settori aziendali quali strutture centrali o di rete, determinate unità operative aventi caratteristiche omogenee). Nella determinazione dei premi l’Azienda deve tener conto del personale che, in relazione alle mansioni svolte, fornisce contributi indiretti al raggiungimento degli obiettivi specifici assegnati. Gli anzidetti elementi - che devono risultare oggettivi e trasparenti – sono oggetto di informazione, prima della loro applicazione, agli stipulanti organismi sindacali aziendali ovvero in mancanza agli organismi sindacali locali. L’Azienda si rende disponibile, su richiesta dei predetti organismi, da formulare entro 3 giorni dal ricevimento dell’informativa, ad avviare una procedura di confronto, in sede locale, nel corso della quale gli organismi sindacali medesimi formulano considerazioni e proposte. Al termine della procedura - che deve esaurirsi entro 20 giorni dall’informativa - l’Azienda può comunque adottare i provvedimenti deliberati. L’Azienda deve comunicare tempestivamente anche eventuali variazioni di obiettivi e/o criteri rendendosi contestualmente disponibile ad espletare la suddetta procedura. Gli elementi di cui sopra, per quanto di competenza, vengono comunicati ai lavoratori interessati. Criteri di distribuzione e modalità complessivamente adottate dall’Azienda saranno oggetto a consuntivo di apposito incontro, in sede locale, con gli stipulanti organismi sindacali aziendali ovvero in mancanza con le Organizzazioni sindacali locali, nel corso del quale l’Azienda stessa deve segnalare il numero dei premiati (anche distribuiti per gruppi omogenei) e l’ammontare globale dei premi incentivanti assegnati. E’ EDERCASSE 46 Le Parti ritengono opportuno che nell’ambito dei sistemi incentivanti, le Aziende prevedano anche obiettivi di qualità e che gli stessi sistemi siano coerenti con i principi contenuti nella Direttiva n. 2004/39/CE sui Mercati di Strumenti Finanziari (MiFID) e nelle Istruzioni di Vigilanza in ogni caso esclusa l’adozione tema di sistemi incentivanti da parte di Aziende che: • con riferimento al bilancio dell’anno immediatamente precedente non siano in possesso dei requisiti per l’erogazione del Premio di risultato; • nell’anno immediatamente precedente all’adozione del sistema incentivante siano state oggetto di intervento da parte dei “Fondi di Garanzia” del Movimento ovvero, al momento dell’adozione del sistema, siano in attesa di detto intervento; • nell’anno immediatamente precedente all’adozione del sistema incentivante siano state destinatarie di una delle misure emergenziali di cui all’art. 22, parte terza, del presente contratto ovvero le abbiano avviate al momento dell’adozione del sistemaCompliance.
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