CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO PER I QUADRI DIRETTIVI E PER IL PERSONALE DELLE AREE PROFESSIONALI (DALLA 1ª ALLA 3ª) DIPENDENTI DALLE AZIENDE DI CREDITO, FINANZIARIE E STRUMENTALI
CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO PER I QUADRI DIRETTIVI E PER IL PERSONALE DELLE AREE PROFESSIONALI (DALLA 1ª ALLA 3ª) DIPENDENTI DALLE AZIENDE DI CREDITO, FINANZIARIE E STRUMENTALI
l 11 luglio 1999, in Roma
tra
- la Delegazione ABI per le trattative in tema di lavoro e occupazione costituita dal Presidente Xxxxxxxx Xxxxx, da Xxxxxxxxxx Xxxx, Xxxxx Xxxxxxx, Corrado Faissola, Xxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxxxx Xxxxxxx, dal Direttore Generale Xxxxxxxx Xxxxx, assistiti dal Responsabile dell Area Sindacale e del Lavoro Xxxxxxxxx Xxxxxxx e da Xxxxxxx Xxxxx, con la collaborazione di Xxxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxxxx Xxxxxx, Massimo Menici, Xxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxx,
Xxxxxxxxxx Xxxxxxxx
e
- la Federazione Autonoma Sindacati Italiani Bancari (Fasib) rappresentata dal Segretario Nazionale Coordinatore Xxxxxx Xxxxxxx, dai Segretari Nazionali Xxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxx Dello Spedale, Xxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxx e dai membri del Comitato Direttivo Federale Xxxxx Xxxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxx, Angelico Sponsiello;
- il Sindacato Italiano Lavoratori Credito Enti Assimilati (Silcea-Cisal) rappresentata dal Presidente Xxxxx Xxxxx, dal Segretario Generale Xxxxxxxx Xxxxxxxx, dai Segretari Nazionali Xxxxxx Xxxxxx, Xxxxxxxx De Angelis, Xxxxxxxx Xxxxxx, Xxxxxx Xxxxx, Xxxx Xxxxxx e dai Dirigenti Nazionali Xxxxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxx;
- UGL-Credito rappresentata dal Segretario Nazionale Responsabile Xxxxxxx Xxxxxx e da Xxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxx Xxxxxx, Xxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxx De Luca, Xxxxxxx De Santis, Xxxxxx Xxxxxx, Xxxx Di Pasquale, Xxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxx Xxx, Xxxxxxx Xxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxx Xxxxx, Xxxxxxxx Xxxxx, Xxxxxxx Xxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxx;
si è convenuto di stipulare il presente contratto collettivo nazionale di lavoro unico per i quadri direttivi e per il personale delle aree professionali (dalla 1ª alla 3ª) dipendenti dalle aziende di credito, finanziarie e strumentali,
in sostituzione:
dei c.c.n.l. 19 dicembre 1994 (ABI ed ACRI) e, per le norme relative ai funzionari, dei c.c.n.l. 22 giugno 1995 (ABI) e 16 giugno 1995 (ACRI),
e in attuazione:
del Protocollo d intesa sul sistema bancario 4 giugno 1997 e dell'accordo quadro 28 febbraio 1998. La redazione del testo coordinato del contratto 11 luglio 1999 è stata completata il 23 marzo 2001.
CAPITOLO I AREA CONTRATTUALE
Art. 1 - Ambito di applicazione del contratto
Il contratto collettivo nazionale di lavoro si applica ai dipendenti delle aziende di credito, finanziarie ed ai dipendenti delle aziende controllate che svolgono attività creditizia, finanziaria, ai sensi dell art. 1 del d.lgs.n.385/93, o strumentale, ai sensi degli artt.10 e 59 del medesimo decreto.
Per alcune attività, o processi e fasi lavorative, o raggruppamenti di attività organizzativamente connesse, sono previste nel presente contratto nazionale specifiche regolamentazioni in tema di orario e inquadramenti al fine di addivenire, con la necessaria gradualità temporale, ad una disciplina coerente con il mercato di riferimento (v. gli articoli che seguono).
Nell attuale fase di ricerca di efficienza, di competitività economica e di sviluppo che caratterizza il settore, si possono determinare processi di riorganizzazione/razionalizzazione la cui realizzazione può comportare anche l eventuale allocazione di personale e di attività a società non controllate. Al personale interessato da tali processi, per le attività di cui all articolo che segue, è
garantita l applicazione del presente contratto con le relative specificità. La garanzia vale anche nei confronti del personale che, per l espletamento delle medesime attività, verrà successivamente assunto dalle predette società.
Nei casi di cui al precedente comma, si darà luogo alla procedura di cui al Cap. II, art. 14, che dovrà comunque coinvolgere sia l azienda acquirente che alienante, e dovrà tendere ad individuare soluzioni idonee in ordine agli aspetti occupazionali, alla formazione, allo sviluppo dei livelli professionali ed al mantenimento dei trattamenti economici e normativi. L azienda alienante potrà cedere le attività in questione a condizione che l acquirente si impegni ad applicare il contratto collettivo del credito con le relative specificità e demandi ed a fare assumere, in caso di successiva cessione, il medesimo impegno al nuovo acquirente.
Le attività di carattere complementare e/o accessorio, per le quali è possibile sia l applicazione dei contratti complementari che saranno concordati dalle Parti nazionali che l'appalto anche ad aziende che non applichino il presente contratto in quanto appartenenti ad altri settori, sono indicate al successivo art. 3.
* * *
Il presente contratto non si applica al personale espressamente assunto e normalmente adibito a servizi o a gestioni speciali non aventi una diretta relazione con l esercizio delle funzioni di cui al primo comma del presente articolo.
Art. 2 - Attività che richiedono specifiche regolamentazioni
Si individuano le seguenti attività cui si applicano le specifiche regolamentazioni di cui ai comma che seguono:
A) Intermediazione mobiliare.
B) Leasing e Factoring.
C) Credito al consumo.
D) Gestione delle carte di credito e debito e sistemi di pagamento.
E) Servizi o reparti centrali o periferici, di elaborazione dati, anche di tipo consortile.
F) Centri servizi, relativamente alle attività di tipo amministrativo/contabile, non di sportello, svolte in maniera accentrata (strutture centrali o periferiche), di supporto operativo alle seguenti specifiche attività creditizie:
- - nell area sistema di pagamento: bonifici Italia da/verso clienti; utenze; portafoglio cartaceo ed elettronico da clienti e corrispondenti; carte di credito e di debito; imposte e tasse; Inps; assegni circolari/bancari;
- - nell area estero: crediti documentari e portafoglio estero; bonifici estero; girofondi finanziari;
- - nell area finanza: amministrazione e regolamento titoli italiani in portafoglio non residenti; prodotti derivati trattati su mercati regolamentati; prodotti derivati OTC; forex/money market; depositi;
- - nell area titoli: custodia titoli; amministrazione azioni e obbligazioni; regolamenti c/cifra e franco valuta; banca depositaria; fondi di gestione; GPM/risparmio gestito; informativa societaria;
- - nell area supporto: anagrafe; conti correnti;
- - nell area servizi generali: contabilità, ivi compresa quella fornitori.
G) Gestione amministrativa degli immobili d uso.
Orari di lavoro. Le specifiche regolamentazioni in materia di orari di lavoro per le attività di cui al presente articolo, sono contenute nel Cap. XVI del presente contratto.
Inquadramenti. Per le attività di cui al presente articolo, al personale assunto successivamente alla data di stipulazione del presente contratto si applica la seguente declaratoria di inquadramento:
- - i lavoratori/lavoratrici che sono stabilmente incaricati dall azienda di svolgere, in via continuativa e prevalente, compiti di carattere amministrativo e/o contabile, o tecnico, nel rispetto di procedure semplici e standardizzate, con input prevalentemente predefiniti e con limitato grado di autonomia funzionale, sono inquadrati nella 2ª area professionale, 3° livello retributivo.
Per i servizi di elaborazione dati:
- - le Parti stipulanti si riservano di definire, entro 90 giorni dalla stipulazione del presente contratto, ulteriori declaratorie e profili professionali specifici ed esemplificativi avendo a riferimento l'impianto normativo definito dal contratto collettivo nazionale del credito, ma adeguandoli alle necessità di contenuto professionale tipiche;
- - in ogni caso, in occasione della prossima contrattazione integrativa aziendale, si procederà ad un riesame delle discipline in atto in materia di inquadramenti per adeguarle ai principi suesposti ed in coerenza con gli obiettivi generali del presente contratto, anche per quel che attiene a eventuali sistemi di progressione economica e/o di carriera.
Art. 3 - Attività complementari e/o accessorie appaltabili
Le attività complementari e/o accessorie appaltabili sono identificate, indicativamente, come segue:
1. 1. Servizio portafoglio (escluse quelle di cui all articolo che precede, lett. F) e cassa/trattazione assegni; lavorazioni di data entry relative ad attività di back office.
2. 2. Trattamento delle banconote (ammazzettamento, contazione, cernita, etc.); trattamento della corrispondenza e del materiale contabile; trasporto valori.
3. 3. Attività di supporto tecnico/funzionale per self-banking, POS, electronic banking e banca telefonica.
4. 4. Gestione di archivi, magazzini, economato (approvvigionamento di materiali d uso); servizi centralizzati di sicurezza; vigilanza.
CHIARIMENTO A VERBALE
Per lavorazioni di data entry relative ad attività di back office si intendono quelle concernenti attività ausiliarie, amministrative e contabili quali la gestione degli strumenti di pagamento elettronici, il trattamento assegni ed effetti, l inserimento dati negli archivi informatici.
CONTRATTI COMPLEMENTARI
Le Parti stipulanti si impegnano a definire, entro 120 giorni dalla data di stipulazione del presente contratto, contratti complementari per le attività di cui al presente articolo sui temi che seguono, con l obiettivo di convergere verso costi competitivi con il mercato di riferimento:
- - orario di lavoro;
- - inquadramento del personale tramite l applicazione della declaratoria di cui all art. 2;
- - tabelle retributive, per le quali dovrà prevedersi una riduzione pari al 15%.
Quanto previsto dal secondo e terzo alinea riguarda il personale assunto successivamente alla data di stipulazione del presente contratto.
* * *
Eventuali future nuove attività, diverse da quelle suindicate, che richiedano, anche in relazione a quanto previsto al punto 15 dell art.1 del d.lgs 385/93, specifiche regolamentazioni o contratti complementari ai sensi della presente norma potranno venire individuate, su istanza di ciascuna delle Parti, in successivi momenti di verifica.
Art. 4 - Nozione di controllo
Ai fini della valutazione dell esistenza del controllo societario le Parti fanno riferimento alla previsione di cui all art. 2359 c.c., 1° comma, n. 1 e n. 3
E altresì da riconoscere come controllata la società partecipata che, per vincoli di committenza o contrattuali intervenuti con aziende di credito o finanziarie di cui all art. 1, 1° comma, svolga per esse attività prevalente, compresa nell area, e tale da determinarne la sussistenza, essendo perciò carente di autonomia economica.
NORMA TRANSITORIA
Le Parti stipulanti si incontreranno entro il 30 giugno 2001 per valutare gli eventuali adattamenti da apportare alla disciplina in tema di controllo societario, in relazione a quanto disposto dal d. lgs. 1° settembre 1993, n. 385, recante il Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia .
CAPITOLO II
SISTEMA DI RELAZIONI SINDACALI
Art. 5 Assetti contrattuali Decorrenze e scadenze
In relazione a quanto stabilito dal Protocollo 23 luglio 1993, le Parti concordano che gli assetti contrattuali del settore prevedono:
- - il contratto collettivo nazionale di categoria che ha durata quadriennale per la parte normativa e biennale per quella economica;
- - un secondo livello di contrattazione (aziendale) riguardante materie e istituti diversi e non ripetitivi rispetto a quelli retributivi propri del contratto nazionale, secondo le modalità e gli ambiti di applicazione definiti dal contratto che stabilisce anche tempistica secondo il principio dell autonomia dei cicli negoziali e materie del secondo livello.
Il presente contratto:
- - per la parte normativa decorre dalla data della sua stipulazione, salvo quanto stabilito in singole norme, e scadrà il 31 dicembre 2001;
- - per la parte economica decorre dal 1° gennaio 2000 e scadrà il 31 dicembre 2001, fermo quanto previsto in materia di trattamento economico dal presente contratto.
Detto contratto si intenderà tacitamente rinnovato per un arco di tempo pari a quello di cui al primo alinea del primo comma e così successivamente qualora non venga disdetto almeno tre mesi prima di ciascuna scadenza.
DICHIARAZIONE DELLE PARTI
Le Parti stipulanti chiariscono che le specifiche disposizioni del presente contratto che richiamano la data di stipulazione del ccnl medesimo si intendono riferite, convenzionalmente ed in via eccezionale, alla data del 1° novembre 1999 (16 novembre 1999 per il trattamento di missione).
Art. 6 - Procedura di rinnovo
Le organizzazioni sindacali dei lavoratori/lavoratrici stipulanti si impegnano a presentare la piattaforma alla controparte imprenditoriale in tempo utile per consentire l apertura delle trattative tre mesi prima della scadenza del presente contratto.
Durante questo periodo e per il mese successivo a detta scadenza ovvero per un periodo di due mesi dalla presentazione della piattaforma se successiva le Parti non assumeranno iniziative unilaterali né procederanno ad azioni dirette. La violazione di tale periodo di raffreddamento comporterà, come conseguenza a carico della Parte che vi avrà dato causa, l anticipazione o lo slittamento di tre mesi della data a partire dalla quale decorre l indennità di vacanza contrattuale di cui all art. 7.
Entro il termine di scadenza del primo biennio di valenza contrattuale le organizzazioni sindacali stipulanti presenteranno le loro richieste di adeguamento del trattamento economico, in coerenza con quanto stabilito dal Protocollo 23 luglio 1993.
Art. 7 - Indennità di vacanza contrattuale
In relazione a quanto previsto dal Protocollo 23 luglio 1993, in riferimento a quanto stabilito all art. 6, in caso di mancato accordo, dopo tre mesi dalla data di scadenza del contratto e comunque dopo tre mesi dalla data di presentazione della piattaforma di rinnovo se successiva alla scadenza del presente contratto, verrà corrisposto ai lavoratori/lavoratrici un apposito elemento provvisorio della retribuzione denominato indennità di vacanza contrattuale.
L importo di tale elemento sarà pari al 30% del tasso di inflazione programmato, applicato come segue:
per le aree professionali: 88% della voce stipendio;
per il 1° e 2° livello dei quadri direttivi: 89% della voce stipendio;
per il 3° livello dei quadri direttivi: 79% della voce stipendio e dell ad personam di cui all art. 66, 10° comma, del presente contratto nazionale;
per il 4° livello dei quadri direttivi: 79% della voce stipendio;
87% della maggiorazione di grado (per ogni punto di maggiorazione) prima del passaggio aziendale dei funzionari ai quadri direttivi; dopo tale passaggio detta percentuale andrà applicata all ad personam percepito a tale titolo.
Dopo sei mesi di vacanza contrattuale, detto importo sarà pari al 50% dell inflazione programmata.
L indennità non sarà più erogata dalla data di decorrenza dell accordo di rinnovo del contratto nazionale.
Art. 8 Osservatorio nazionale
All Osservatorio nazionale composto da rappresentanti di entrambe le Parti nel numero massimo di 2 per ogni organizzazione sindacale dei lavoratori/lavoratrici stipulante e nello stesso numero complessivo per l ABI sono attribuite funzioni di studio, approfondimento e valutazione congiunta in merito alle ricadute sulle condizioni lavorative in relazione ai seguenti temi:
a) a) dinamica dei modelli organizzativi, della produttività e del costo del lavoro ed in generale dei principali indicatori riguardanti il fattore lavoro, valutati anche comparativamente ai mercati internazionali di riferimento;
b) b) andamento delle relazioni fra le Parti e possibili linee di sviluppo del sistema di partecipazione sindacale;
c) c) evoluzione della ristrutturazione del sistema creditizio, in relazione alle finalità individuate nel contratto, nell ambito delle strategie aziendali e degli eventuali piani industriali;
d) d) situazione occupazionale nel settore e relative linee di tendenza con particolare riferimento all occupazione giovanile e a quella femminile;
e) e) pari opportunità per il personale femminile, in coerenza con i principi di non discriminazione diretta o indiretta di cui alla legge n. 125 del 1991, anche acquisendo le più significative esperienze maturate aziendalmente;
f) f) sviluppo di tecnologie e loro eventuali effetti sull occupazione e sull evoluzione delle figure professionali;
g) g) condizioni igienico-ambientali nei posti di lavoro;
h) h) lineamenti generali della formazione e riqualificazione professionale svolta in esecuzione degli obblighi previsti dal contratto collettivo nazionale di lavoro;
i) i) problematiche e normative connesse al rapporto di lavoro, derivanti dall integrazione europea;
l) l) ricerca delle necessarie linee di sostegno legislativo ai programmi in materia lavoristica relativi al settore;
m) m) possibilità di intervento su organismi pubblici ai fini del miglior raccordo tra le esigenze delle aziende e del mondo del lavoro con le infrastrutture esistenti (ad es.: problemi della scuola e dei giovani);
n) n) assetto previdenziale del settore;
o) o) rilevazione, analisi, divulgazione e promozione di iniziative concernenti le azioni sociali finalizzate ad una miglior integrazione delle persone appartenenti alle categorie dello svantaggio sociale, nell ambito delle norme di legge che regolano la materia, anche in relazione alla possibilità di utilizzare i finanziamenti e gli strumenti di intervento previsti dalle vigenti norme a livello europeo, nazionale o regionale;
p) p) trattamento dei dati personali sensibili ai fini della corretta applicazione della legge 675/1996 e delle disposizioni dell Autorità garante.
L Osservatorio nazionale ha sede in Roma, presso l ABI.
I componenti dell Osservatorio resteranno in carica per il periodo di vigenza del contratto nazionale e possono essere sostituiti da ciascuna delle rispettive organizzazioni di appartenenza mediante comunicazione scritta da notificare alle altre organizzazioni stipulanti.
Nell ambito dei membri dell Osservatorio viene scelto un Presidente e un Vice Presidente. Le funzioni di Presidente e di Vice Presidente sono svolte, con cadenza annuale, alternativamente da entrambe le Parti: quando venga eletto come Presidente un esponente delle organizzazioni sindacali dei lavoratori/lavoratrici, il Vice Presidente viene eletto dall ABI e viceversa.
Il Presidente e il Vice Presidente dell Osservatorio nazionale costituiscono l ufficio di presidenza, il quale, in attuazione delle decisioni assunte dalle Parti stipulanti il presente contratto, svolge opera di coordinamento dell attività dell Osservatorio anche nei rapporti con gli esperti.
Per il migliore funzionamento dell Osservatorio viene attivata una banca dati gestita operativamente da ABI con accesso da parte di componenti l Osservatorio designati dalle rispettive organizzazioni stipulanti.
Attraverso la banca dati si raccolgono ed elaborano i dati di complesso da utilizzare per
l esame degli argomenti oggetto di studio da parte dell Osservatorio e per gli approfondimenti e le riflessioni che potranno seguire.
L Osservatorio sottopone, di volta in volta, all approvazione delle Parti stipulanti eventuali progetti operativi che devono contenere anche le relative previsioni in ordine ai costi, per ogni opportuna valutazione delle Parti medesime.
L Osservatorio può avvalersi della collaborazione di esperti e deve riunirsi almeno due volte l anno.
Nell ambito dell Osservatorio viene istituita una Segreteria con compiti di natura amministrativa e organizzativa.
Art. 9 Conciliazione delle controversie individuali di lavoro e arbitrato
Le Parti stipulanti, al fine di promuovere e favorire, in alternativa al ricorso giudiziale, una soluzione più rapida e meno onerosa delle controversie individuali in materia di lavoro, convengono di introdurre, in via sperimentale, le seguenti procedure facoltative di conciliazione ed arbitrato, in attuazione delle vigenti disposizioni di legge in materia.
1. Conciliazione
In caso di controversie individuali di lavoro le parti interessate, anziché adire la commissione di conciliazione amministrativa presso le Direzioni provinciali del lavoro, possono scegliere, ai sensi di quanto previsto dagli articoli 410 e ss. c.p.c., di esperire il tentativo obbligatorio di conciliazione in sede sindacale con l assistenza delle rispettive organizzazioni sindacali secondo le modalità e le procedure sottoindicate.
Viene costituita, a tale scopo, una Commissione paritetica di conciliazione.
La segreteria della Commissione ha sede presso l ABI di Roma o Milano. Le riunioni della Commissione hanno luogo presso gli uffici dell Associazione, di Roma o di Milano, ovvero presso l azienda interessata alla controversia.
La predetta Commissione è composta:
a) a) per le aziende, da un rappresentante dell ABI;
b) b) per i lavoratori, da un rappresentante di una delle organizzazioni sindacali stipulanti il presente contratto.
La parte interessata ad esperire il tentativo di conciliazione secondo la presente procedura, deve farne richiesta alla Commissione paritetica di conciliazione, anche tramite una organizzazione sindacale stipulante o, se trattasi di aziende, anche tramite l ABI.
Copia della richiesta del tentativo di conciliazione, è inviata alla parte convenuta mediante lettera raccomandata a.r.
La richiesta deve precisare:
a) a) le generalità del ricorrente e l azienda interessata;
b) b) la delega per la nomina del proprio rappresentante nel collegio di conciliazione ad una Organizzazione sindacale stipulante, qualora la parte ricorrente sia il lavoratore/lavoratrice; all ABI qualora la parte ricorrente sia l azienda;
c) c) il luogo dove devono venire effettuate le comunicazioni inerenti la procedura;
d) d) l oggetto della vertenza.
La Commissione paritetica di conciliazione, una volta ricevuta la comunicazione, comunica a tutte le parti, tempestivamente, data e luogo della comparizione ai fini del tentativo di conciliazione.
Il tentativo di conciliazione deve essere esperito entro 60 giorni dalla data di presentazione della richiesta alla Commissione. Trascorso inutilmente tale termine, il tentativo di conciliazione si considera comunque espletato ai fini dell art. 412 bis c.p.c.
Ove il tentativo di conciliazione abbia esito positivo, anche limitatamente ad una parte della pretesa avanzata dalla parte interessata, si forma un verbale che deve essere sottoscritto dalle parti nonché dalla Commissione paritetica di conciliazione, avente valore di conciliazione della lite in sede sindacale ai sensi dell art. 2113 c.c. e degli artt. 410 e 411 c.p.c., come modificati dal d.lgs. 31 marzo 1998, n. 80 e dal d.lgs. 29 ottobre 1998, n. 387.
Il processo verbale di conciliazione viene depositato, a cura della segreteria della Commissione paritetica di conciliazione, presso la Direzione Provinciale del Lavoro, ai fini del successivo inoltro al Tribunale competente per territorio.
Se la conciliazione non riesce, si applicano le disposizioni dell art. 412 c.p.c., come modificato dal d.lgs. 31 marzo 1998, n. 80.
2. Arbitrato
Ai sensi dell art. 412 ter e quater c.p.c. è istituito, a cura delle Parti stipulanti, un Collegio arbitrale irrituale che potrà pronunciarsi sui ricorsi aventi ad oggetto controversie individuali di lavoro. Salvo diverso accordo tra le parti stipulanti, il Collegio ha sede in Roma o Milano.
1) 1) Il Collegio è composto da tre membri, due dei quali designati rispettivamente dall ABI e dalla Organizzazione sindacale stipulante il presente contratto adita dal lavoratore/lavoratrice ricorrente. Il terzo membro, con funzioni di Presidente, viene scelto di comune accordo da tale Organizzazione sindacale e dall ABI.
2) 2) In caso di mancato accordo sulla designazione del terzo membro, quest ultimo viene sorteggiato tra i nominativi compresi in una apposita lista di nomi, preventivamente concordata o, in mancanza di ciò, viene designato, su richiesta dell ABI o dell Organizzazione sindacale adita dal lavoratore/lavoratrice, dal Presidente del Tribunale di Roma.
3) 3) Alla designazione del supplente del Presidente si procede con gli stessi criteri sopra indicati.
4) 4) Il Collegio dura in carica per il periodo di vigenza del contratto nazionale ed è rinnovabile.
5) 5) Ognuno dei rappresentanti delle rispettive Organizzazioni può essere sostituito di volta in volta.
6) 6) Ciascun componente il Collegio è tenuto a dichiarare, di volta in volta e per iscritto, che non ricorre alcuna delle fattispecie di astensione previste dall art. 51 c.p.c.
7) 7) Le funzioni di segreteria vengono svolte a cura dell ABI.
8) 8) Espletato, con esito negativo, il tentativo obbligatorio di conciliazione, le parti interessate possono concordare di deferire la controversia al Collegio arbitrale, dandone comunicazione, a mezzo raccomandata a.r., entro 15 giorni dal suddetto esperimento alla segreteria di cui al punto che precede. Fa fede, ai fini del rispetto di tale termine, la data di spedizione della raccomandata.
9) 9) I ricorsi pendenti avanti il Collegio già costituito che siano inoltrati nel periodo intercorrente fra la data di stipulazione del contratto e il momento della eventuale costituzione di un nuovo Collegio, vengono decisi indipendentemente dalla intervenuta costituzione del nuovo Collegio.
10) 10) Il Collegio deve riunirsi entro trenta giorni dal ricevimento dell istanza.
11) 11) Il Collegio provvede all espletamento del procedimento arbitrale osservando il principio del contraddittorio. Sentite le parti interessate il Collegio stabilisce le forme ed i modi di espletamento dell eventuale istruttoria secondo i criteri da esso ritenuti più opportuni.
12) 12) Il Collegio può assegnare alle parti un termine per l eventuale presentazione di documenti e memorie ed un ulteriore termine per eventuali repliche. Le parti possono farsi assistere, a proprie spese, da esperti di fiducia.
Il Collegio emette il proprio lodo entro 60 giorni dalla data della prima riunione, salva la facoltà del Presidente di disporre una proroga, fino ad un massimo di ulteriori 30 giorni, in relazione a necessità inerenti lo svolgimento della procedura.
13) 13) Qualora il Collegio ritenga che la definizione della controversia dipenda dalla risoluzione in via pregiudiziale di una questione concernente l efficacia, la validità o l interpretazione di una clausola di un contratto o accordo collettivo nazionale, ne informa le parti e sospende il procedimento: ove le parti non dichiarino per iscritto ed entro 10 giorni di rimettere la questione al Collegio e di accettarne la decisione in via definitiva, il procedimento si estingue.
Le decisioni assunte non costituiscono interpretazione autentica dei contratti e degli accordi collettivi.
Il lodo arbitrale può essere impugnato davanti al competente Tribunale ai sensi dell art. 412 quater c.p.c.
14)14) Durante il mese di agosto di ciascun anno solare sono sospesi i termini di cui al presente articolo.
15) 15) Le spese della procedura arbitrale sono a carico della parte soccombente, salvo diverse determinazioni del Collegio.
NORMA TRANSITORIA
Le Parti convengono che, per consentire un adeguata valutazione degli impatti tecnico- organizzativi che derivano dall applicazione della disciplina di cui al punto 2), la procedura arbitrale viene attivata, per un periodo di un anno, nelle sole Regioni del Lazio e della Lombardia con riferimento alle controversie insorte in tali ambiti territoriali.
Le Parti medesime si riservano ogni valutazione al termine del periodo predetto.
Le Parti concordano altresì sulla necessità di un costante monitoraggio dei flussi delle conciliazioni e dei lodi arbitrali sulla base dei dati quantitativi e della tipologia delle questioni affrontate in tale sede.
Art. 10 Incontro annuale
Ogni anno, nel corso di un apposito incontro, l azienda fornisce agli organismi sindacali aziendali (su richiesta anche di uno solo di essi), una informativa sugli argomenti di seguito indicati:
a) a) numero dei lavoratori/lavoratrici in servizio al 31 dicembre, suddiviso per unità produttive;
b) b) andamento dell occupazione e destinazione numerica dei nuovi assunti a livello di unità produttiva;
c) c) programmi dei corsi di formazione professionale effettuati in base alle previsioni contrattuali;
d) d) trasferimenti effettuati ad unità produttive situate in comune diverso (indicando separatamente quelli disposti su iniziativa aziendale da quelli attuati in accoglimento di richieste del personale) e loro destinazione numerica alle singole unità produttive; rotazioni effettuate nell ambito di quanto previsto dall art. 82;
e) e) andamento qualitativo e quantitativo dell utilizzo dei contratti a tempo determinato e dei contratti di fornitura di lavoro temporaneo distinte per singole unità produttive;
f) f) previsioni sul numero percentuale dei contratti di formazione e lavoro che l azienda prevede, nell anno, di convertire in contratti a tempo indeterminato. Gli organismi sindacali in parola possono fare proprie osservazioni in argomento;
g) g) andamento occupazionale, destinazione numerica, a livello di unità produttiva, e fasce orarie dei lavoratori/lavoratrici a tempo parziale;
h) h) previsioni di massima sull andamento occupazionale complessivo per l anno di calendario in corso al momento in cui si svolge l incontro;
i) i) distribuzione territoriale degli sportelli con indicazioni previsionali riguardanti l anno in corso sull apertura di ciascuno sportello e sul numero dei relativi addetti, anche agli effetti della mobilità interna;
l) l) interventi effettuati o previsti per l eliminazione, in occasione di costruzione o di rilevante ristrutturazione di edifici adibiti all attività bancaria, delle barriere architettoniche che rendano difficoltoso l accesso nei luoghi di lavoro ai portatori di handicap;
m) m) provvedimenti (non aventi carattere di riservatezza) adottati o in corso di realizzazione in attuazione delle previsioni del contratto integrativo aziendale in materia di sicurezza, ed eventuali provvedimenti adottati a favore dei lavoratori/lavoratrici colpiti da eventi criminosi;
n) n) misure tecniche o organizzative adottate compatibilmente con le necessarie esigenze di riservatezza e interventi informativi e formativi svolti nei confronti del personale interessato in ordine ai meccanismi introdotti dalla legge 5 luglio 1991, n. 197 (antiriciclaggio);
o) o) posizioni di lavoro che, compatibilmente con le diverse organizzazioni delle imprese, possano essere assegnate in via sperimentale ai soggetti disabili, avvalendosi anche delle esperienze maturate in sede aziendale;
p) p) introduzione, in caso di innovazioni tecnologiche, di eventuali sussidi informatici e/o tecnici utili a ridurre le barriere alla comunicazione e all informazione di soggetti disabili, ai sensi delle vigenti norme di legge e compatibilmente con le esigenze tecniche, organizzative e produttive;
q) q) andamento economico e produttivo con riferimento anche ai più significativi indicatori di bilancio (ivi comprese le spese per il personale), con indicazioni previsionali relative all anno successivo;
r) r) processi di riconversione e di riposizionamento strategico, di revisione dei processi organizzativi, produttivi e distributivi (con particolare attenzione all innovazione del portafoglio prodotti, allo sviluppo tecnologico, con specifico riguardo alle possibili applicazioni ed alle connesse opportunità di mercato, agli orientamenti ed alle possibili azioni per il miglioramento della qualità dei servizi offerti);
s) s) modalità attuative delle nuove flessibilità in tema di orari di lavoro, part time, mansioni del personale, telelavoro ai sensi dell art. 27;
t) t) modalità applicative degli accordi sottoscritti e di quanto realizzato nell ambito delle strategie aziendali e degli eventuali piani industriali.
Le informazioni riguardano il personale destinatario del presente contratto e, salvo diversa espressa indicazione, si riferiscono all anno di calendario precedente; nei casi da a) a g) l azienda suddivide le informazioni per categorie, aree professionali, livelli retributivi e sesso; le materie di cui alla lettera e), nonché da m) a t) possono essere oggetto di valutazione congiunta fra le Parti.
All incontro previsto dalla presente norma possono prendere parte, in numero non superiore a tre, componenti degli organismi sindacali aziendali cui le aziende accordano permessi retribuiti per la partecipazione ai suddetti incontri.
Con cadenza semestrale le Parti aziendali effettuano su richiesta degli organismi sindacali aziendali un incontro di verifica relativamente ai temi dell incontro annuale.
Art. 11 Incontri semestrali
Ad iniziativa delle organizzazioni sindacali dei lavoratori/lavoratrici le aziende danno luogo semestralmente ad incontri nel corso dei quali dirigenti delle predette organizzazioni facenti parte del personale prospettano i problemi relativi ai carichi e ai ritmi di lavoro, agli organici, alle condizioni igienico-ambientali dove il lavoro si svolge e alla tutela fisica dei lavoratori/lavoratrici per l adozione dei provvedimenti ritenuti idonei in relazione a quanto prospettato.
Le dichiarazioni conclusive della Direzione aziendale saranno inserite in apposito verbale.
Detti incontri hanno luogo presso la Direzione generale o centrale per le aziende che abbiano succursali dislocate in non più di 12 province. Per le altre aziende gli incontri hanno luogo presso le Direzioni locali secondo la competenza territoriale stabilita da ciascuna azienda in rapporto alla propria organizzazione interna.
Gli incontri in parola devono tenersi unitariamente con tutte le organizzazioni sindacali stipulanti il presente contratto su richiesta anche di una sola di esse entro il termine di 15 giorni dalla data della richiesta stessa. All inizio di ogni incontro semestrale le organizzazioni sindacali devono indicare tutti gli argomenti che formeranno oggetto dell incontro medesimo.
Le predette organizzazioni sindacali dei lavoratori/lavoratrici che intendano partecipare agli incontri devono notificare tempestivamente all azienda i nominativi dei propri dirigenti (in numero non superiore a due ovvero a tre per ogni organizzazione, a seconda che i lavoratori/lavoratrici ai quali si riferiscono gli incontri siano complessivamente inferiori o superiori a 300 unità) che interverranno agli incontri stessi.
A detti dirigenti le aziende accordano permessi retribuiti per la partecipazione ai suddetti
incontri.
Art. 12 Pari opportunità
Possono costituirsi aziendalmente Commissioni paritetiche per l analisi e la valutazione congiunta della materia delle pari opportunità, anche allo scopo di programmare azioni positive ai sensi della l. n.125 del 1991, con l obiettivo di valorizzare le risorse del lavoro femminile.
Il rapporto biennale sulla situazione del personale di cui all art. 9 della legge medesima, forma oggetto di esame fra le Parti aziendali.
L informativa e la valutazione sono finalizzate ad individuare provvedimenti idonei alla realizzazione di pari opportunità per il personale femminile.
Le suddette Commissioni possono elaborare risultati e proposte anche da trasferire all Osservatorio nazionale di cui all art. 8 del presente contratto.
A tali fini ciascun organo di coordinamento facente capo alle organizzazioni sindacali dei lavoratori/lavoratrici stipulanti il presente contratto, può sostituire fino a due dei suoi membri anche ai fini dei permessi con altri elementi facenti parte del personale: ciascuno di detti sostituti può, comunque, fruire di permessi retribuiti, per ogni tipo di impegno correlativo, nei limiti di 25 ore per ogni anno di calendario.
rt. 13 - Organismo paritetico sulla formazione
Le Parti aziendali possono istituire un organismo paritetico sulla formazione che interagisca con Enbicredito al fine di attivare le procedure di accesso ai fondi comunitari, nazionali e regionali.
Art. 14 Ristrutturazioni e/o riorganizzazioni
- Trasferimenti di azienda
Nei casi di rilevanti ristrutturazioni e/o riorganizzazioni (anche se derivanti da innovazioni tecnologiche) l informazione e la consultazione sono successive alla fase decisionale.
L informazione scritta deve riguardare i motivi della programmata ristrutturazione e/o riorganizzazione, le conseguenze giuridiche, economiche e sociali per i lavoratori/lavoratrici, le eventuali misure previste nei confronti di questi ultimi.
Le ricadute sulle condizioni di lavoro del personale nei casi suindicati formano oggetto di apposita procedura di contrattazione prima dell attuazione operativa. I relativi incontri si svolgono tra l azienda e gli organismi sindacali aziendali.
La prima fase di detta procedura, salvo diversi accordi tra le Parti, si svolge in sede aziendale e deve esaurirsi entro il termine di 10 giorni, successivi all informativa di cui al primo comma.
Qualora in tale sede non si giunga ad un accordo si dà luogo ad ulteriori incontri negoziali che devono esaurirsi entro altri 25 giorni, trascorsi i quali l azienda può attuare i provvedimenti deliberati, per la parte concernente il personale. Nei predetti incontri gli organismi sindacali aziendali possono farsi assistere da un esponente della struttura nazionale o territoriale competente e l azienda può farsi assistere dall ABI.
Nelle ipotesi, invece, di trasferimento di azienda (quali fusione, concentrazione e scorporo) si applica la disciplina di legge, a prescindere dal numero dei dipendenti delle aziende interessate.
Nel caso di cessione del pacchetto azionario di controllo l impresa cedente e quella cessionaria, dopo la cessione medesima, ne informano con immediatezza gli organismi sindacali aziendali e verificano con gli stessi se vi sono ricadute sulle condizioni di lavoro del personale, ai fini dell eventuale attivazione della procedura di cui al 1° comma del presente articolo.
Durante le procedure di cui al presente articolo le Parti si asterranno da ogni iniziativa unilaterale e da ogni azione diretta.
Art. 15 Distacco del personale
Laddove lo richiedano specifiche situazioni, le aziende potranno disporre il distacco di propri dipendenti il cui rapporto di lavoro continuerà ad essere disciplinato dalla normativa nazionale ed aziendale (compresa quella previdenziale) tempo per tempo vigente presso l azienda distaccante.
Qualora il distacco riguardi gruppi di lavoratori, l azienda fornirà preventivamente agli organismi sindacali aziendali una informativa per loro osservazioni sulle motivazioni del relativo provvedimento, nonché, in generale, sulla durata dello stesso.
Detta informativa è altresì finalizzata alla verifica della sussistenza delle condizioni di cui al primo comma nonché delle modalità di rientro degli interessati.
Art. 16 - Appalti
All atto della stipulazione di un contratto di appalto di opere e servizi, l azienda committente deve farsi rilasciare dalla impresa appaltatrice una dichiarazione con la quale l impresa stessa si impegna al rispetto, nei confronti del proprio personale, delle norme contrattuali collettive, previdenziali e antinfortunistiche del settore di appartenenza.
L azienda committente, al fine di consentire il controllo del rispetto di tali norme, comunica agli organismi sindacali aziendali la stipulazione di nuovi appalti o il rinnovo degli appalti in essere. L azienda committente si impegna a non rinnovare oltre la scadenza il contratto di appalto,
ove risulti che il comportamento dell impresa appaltatrice sia in sostanziale violazione dell impegno di cui sopra.
L azienda che decide un appalto che riguarda attività complementari e/o accessorie ad imprese od enti esterni all area contrattuale, così come indicato all art. 3, ne dà comunicazione motivata agli organismi sindacali aziendali i quali possono chiedere di valutare e, ove occorra, contrattare in merito alle conseguenti ricadute sul personale (livelli occupazionali, effetti su qualifiche e mobilità, interventi per la riqualificazione e, ove occorrano, cambiamenti di mansioni).
Entro tre giorni dalla predetta comunicazione le organizzazioni sindacali nazionali possono chiedere all ABI di esaminare la questione in sede nazionale. Tale eventuale intervento non interrompe la procedura aziendale che ha la durata di 10 giorni, al termine dei quali l azienda può rendere operativa la decisione.
Art. 17 - Occupazione
Prima di ricorrere all applicazione delle norme di cui alla legge 23 luglio 1991, n. 223, le aziende, in presenza di tensioni occupazionali anche conseguenti a processi di ristrutturazione e/o riorganizzazione che possano prefigurare ricadute negative sui livelli occupazionali forniscono agli organismi sindacali aziendali una specifica comunicazione concernente motivazioni e obiettivi delle misure che intenderebbero adottare.
A richiesta dei citati organismi si dà quindi luogo, entro 10 giorni dalla avvenuta comunicazione, ad incontri nell ambito dei quali le Parti ricercano le possibili soluzioni idonee a non disperdere il patrimonio umano e professionale presente nell azienda. A questo fine valutano l adozione degli strumenti utilizzabili, quali interventi sull eventuale quota aziendale del premio di rendimento eccedente lo standard di settore, le incentivazioni all esodo anticipato volontario, l uso dei contratti part-time, il contenimento del lavoro straordinario e delle assunzioni, i contratti di solidarietà, il job-sharing, la mobilità interna, i distacchi di cui all art. 15, la possibile assegnazione a mansioni diverse anche in deroga all art. 2103 c.c., il ricorso al Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell occupazione e della riqualificazione professionale del personale del credito . Nell ambito della procedura possono essere definiti eventuali percorsi formativi e di riqualificazione per i lavoratori/lavoratrici interessati.
Qualora l azienda faccia parte di un gruppo bancario e la procedura di cui sopra, non abbia avuto esito a livello aziendale entro 20 giorni dal primo incontro, si dà luogo su richiesta di una delle Parti ad incontri a livello di capogruppo per la ricerca delle possibili idonee soluzioni prima che l azienda interessata faccia ricorso alle previsioni di legge di cui al 1° comma.
La procedura, in tutte le sue diverse fasi, deve esaurirsi, salvo diversa intesa, entro 40 giorni, durante i quali le Parti si astengono da ogni azione diretta.
Art. 18 Confronto a livello di gruppo
In adempimento della previsione dell accordo quadro secondo la quale si deve prevedere l individuazione delle materie e delle modalità di attuazione del confronto a livello di gruppo che dovrà contenere momenti d informazione, consultazione e momenti di negoziazione in relazione alle ricadute derivanti dai processi di ristrutturazione delle aziende del gruppo si è stabilito quanto segue.
Nel caso di rilevanti riorganizzazioni e/o ristrutturazioni (ivi comprese le fusioni) che prefigurino o meno tensioni occupazionali che coinvolgano una pluralità di aziende facenti parte del medesimo gruppo, si applica la procedura di cui all art. 17 in unico grado direttamente a livello della capogruppo, da esaurirsi nel termine massimo di 40 giorni, salvo diverse intese che si realizzassero fra le Parti.
Tale procedura che coinvolge la capogruppo si svolge tra una delegazione sindacale ad hoc definita nel numero e integrata dalle Segreterie nazionali delle organizzazioni sindacali stipulanti interessate, con funzioni di coordinamento; l azienda ha facoltà di farsi assistere da ABI.
La negoziazione che non riguarda gli assetti retributivi può avere ad oggetto le ricadute sulle condizioni di lavoro del personale quali i trasferimenti, i distacchi di cui all art. 15, i livelli occupazionali, gli interventi formativi e di riqualificazione.
Si prevede, secondo le modalità che saranno definite con l azienda capogruppo, un momento di verifica programmata con la capogruppo stessa e, per quanto di competenza, a livello aziendale, sull applicazione delle intese eventualmente raggiunte e di quanto realizzato nell ambito delle strategie aziendali e degli eventuali piani industriali.
Art. 19 - Procedura in tema di orari di lavoro
L azienda, nel corso di un apposito incontro, comunica preventivamente agli organismi sindacali aziendali le articolazioni di orario di lavoro e di sportello, ivi compreso l orario multiperiodale e il trattamento per i turnisti il cui orario di lavoro si collochi all interno del nastro orario extra standard, stabilite in applicazione delle norme del presente contratto, nell ambito di un complessivo piano annuale di gestione degli orari stessi. Tale informativa deve contenere
l indicazione delle ragioni tecniche, organizzative, produttive o di servizio che inducono ad adottare detti orari per quanto attiene all utilizzo dei nastri orari eccedenti quello standard.
L azienda su richiesta dei predetti organismi sindacali, da formulare entro 3 giorni dal ricevimento dell informativa avvia una procedura di confronto finalizzata a ricercare soluzioni condivise che deve esaurirsi entro 15 giorni dall informativa stessa, per quanto attiene all utilizzo dei nastri orari eccedenti quello standard.
Al termine della procedura l azienda può comunque adottare i provvedimenti deliberati, tenendo conto delle esigenze dei lavoratori/lavoratrici.
Nella medesima occasione, le Parti procedono ad un esame dell andamento della banca delle
ore.
Art. 20 Nozione di unità produttiva e organismi sindacali aziendali
Ai fini dell applicazione del presente contratto, per unità produttive si intendono quelle previste dalle Convenzioni per i diritti e le relazioni sindacali; per organismi sindacali aziendali si intendono gli organi di coordinamento delle rappresentanze sindacali aziendali facenti capo alle organizzazioni sindacali stipulanti il presente contratto o, in mancanza, le rappresentanze sindacali aziendali della/e unità produttiva/e interessata/e di cui alle medesime Convenzioni. Si fa salvo quanto sarà concordato nell ambito delle intese da definire in tema di rappresentanze sindacali unitarie.
Art. 21 - Nuove flessibilità e normative obsolete
In sede aziendale potranno venir proposte da parte dell azienda interessata intese:
a) a) per acquisire ulteriori opportunità aziendali aggiuntive rispetto a quelle stabilite nel presente contratto (nuove flessibilità di utilizzo del personale);
b) b) per la rimozione di normative obsolete per adeguarle agli standard di settore.
L acquisizione di tali obiettivi verrà compensata, laddove previste, con indennità già stabilite a livello nazionale; laddove non previsto varrà quanto le stesse Parti aziendali riterranno di concordare nelle singole circostanze.
Le intese anzidette verranno realizzate fra l azienda e gli organismi sindacali aziendali facenti capo alle organizzazioni sindacali stipulanti il presente contratto.
Prima di dar luogo ai relativi incontri, l azienda interessata provvederà ad informare le organizzazioni sindacali nazionali dei lavoratori/lavoratrici stipulanti il presente contratto e, per conoscenza, l ABI.
Nei casi di cui alla lett. a) che precede, l informativa va data con un preavviso di almeno 15
giorni.
Nei casi di cui alla lett. b) che precede, gli incontri aziendali potranno aver luogo trascorsi
15 giorni dal ricevimento della predetta informativa da parte delle organizzazioni sindacali nazionali dei lavoratori/lavoratrici di cui al quarto comma. Ove le predette organizzazioni nazionali ritengano di formulare, entro il termine predetto, proprie osservazioni in argomento, si svolgerà, nei 15 giorni successivi, un apposito incontro in sede nazionale fra le Parti aziendali, con l assistenza di dette organizzazioni nazionali e dell ABI, per una preliminare valutazione dell argomento.
CAPITOLO III CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA AZIENDALE
Art. 22 Decorrenza e procedura di rinnovo Materie demandate
I contratti integrativi aziendali hanno durata quadriennale e sono rinnovabili nel rispetto del principio dell autonomia dei cicli negoziali al fine di evitare sovrapposizioni con i tempi di rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro.
Le richieste di rinnovo dei contratti medesimi devono essere presentate in tempo utile a consentire l apertura delle trattative due mesi prima della scadenza dei contratti stessi.
Durante due mesi dalla data di presentazione della piattaforma e per il mese successivo alla scadenza dei contratti integrativi aziendali e comunque per un periodo complessivamente pari a tre mesi dalla data di presentazione delle richieste di rinnovo le Parti non assumono iniziative unilaterali né procederanno ad azioni dirette.
Per quanto concerne gli organismi sindacali abilitati si applica nei confronti di tutte le organizzazioni sindacali stipulanti il presente contratto il regime transitorio contenuto nell art. 156, ultimo comma, del contratto nazionale ABI 19 dicembre 1994.
La contrattazione integrativa aziendale deve rispettare i demandi stabiliti dal contratto collettivo nazionale di lavoro; pertanto le organizzazioni sindacali dei lavoratori/lavoratrici si impegnano affinché le richieste in sede aziendale siano conformi a detti demandi: a tal fine si darà corso a tale livello ad una fase di verifica sulla conformità delle richieste presentate.
La contrattazione integrativa potrà avviarsi solo dopo che le Parti aziendali avranno comunicato all ABI e alle Segreterie nazionali dei Sindacati stipulanti il presente contratto, di aver dato corso con esito positivo a tale verifica.
In caso contrario la verifica verrà compiuta dalle Parti nazionali, in presenza dei rappresentanti dell azienda interessata e delle relative strutture sindacali.
La procedura per l esperimento della fase di verifica sulla conformità delle richieste sindacali ai demandi durerà nell ambito dei 3 mesi di cui al 3° comma un massimo di 30 giorni (fino a 15 giorni per la fase aziendale e fino a 15 giorni per la fase nazionale).
Le materie demandate alla contrattazione integrativa aziendale sono le seguenti:
a) a) premio aziendale;
b) b) garanzie volte alla sicurezza del lavoro;
c) c) tutela delle condizioni igienico sanitarie nell ambiente di lavoro.
Nei contratti integrativi aziendali vengono inserite le eventuali intese in materia di inquadramenti nel rispetto delle specifiche disposizioni in materia.
I contratti integrativi aziendali non avranno decorrenza anteriore al 1° gennaio 2000 e scadranno il 31 dicembre 2003.
Art. 23 Rapporti fra il contratto nazionale e le normative preesistenti
Il presente contratto collettivo nazionale di lavoro sostituisce integralmente, per le materie dallo stesso regolate, quanto contenuto nei preesistenti contratti collettivi di lavoro di categoria o aziendali, o regolamenti aziendali, fatta eccezione per le sole condizioni più favorevoli stabilite da contratti individuali stipulati intuitu personae .
Il contratto collettivo nazionale di lavoro rappresenta una normazione unitaria ed inscindibile con gli effetti di cui al comma che precede.
Rimangono ferme le normative contenute nei contratti integrativi aziendali sulle materie opzionate ai sensi dei contratti nazionali ABI e ACRI del 1994 e del 1995 per le quali non venga esercitata, entro il 30 settembre 2001, la revoca della predetta opzione.
E comune impegno delle Parti stipulanti il presente contratto nazionale operare, ciascuna nel rispetto del proprio ruolo, per favorire la puntuale applicazione ed attuazione della normativa contrattuale.
Le controversie collettive aventi ad oggetto l interpretazione di norme del presente contratto possono venire congiuntamente esaminate dalle Parti stipulanti per un tentativo di amichevole definizione.
CAPITOLO IV
POLITICHE ATTIVE PER L OCCUPAZIONE
Art. 24 - Apprendistato e contratti di formazione e lavoro
Le Parti nazionali nell ambito delle iniziative finalizzate ad incentivare l occupazione con particolare riferimento ai modelli contrattuali che prevedono momenti di alternanza tra attività lavorativa e formativa si riservano di esaminare il tema dell apprendistato e dei contratti di formazione e lavoro ai fini dell introduzione di una disciplina contrattuale nel settore del credito in relazione all evoluzione legislativa della relativa normativa, in una complessiva valutazione circa l ambito di applicabilità e le connesse agevolazioni. A tal fine le Parti stesse si incontreranno entro 30 giorni dalla emanazione dei relativi provvedimenti legislativi.
Art. 25 - Contratti di lavoro a tempo determinato e contratti di fornitura di lavoro temporaneo
Ai sensi dell art. 23 della legge n.56/1987 e dell art.1 della legge n.196/1997 si individuano le seguenti ipotesi, aggiuntive rispetto a quelle di legge, per le quali le aziende possono stipulare contratti di lavoro a tempo determinato e/o contratti di fornitura di prestazioni di lavoro temporaneo:
a) a) esecuzione di un attività o di un servizio definiti o predeterminati nel tempo;
b) b) incrementi di attività anche derivanti da sopravvenute esigenze del mercato o della clientela, ovvero collegati ad eventi e decisioni provenienti da altri settori, da Enti o da Autorità pubbliche;
c) c) attività che presentino carattere di eccezionalità rispetto al normale ciclo produttivo;
d) d) sostituzione di lavoratori/lavoratrici assenti per ferie, aspettativa o distacco anche presso altre aziende del gruppo;
e) e) sostituzione di lavoratori/lavoratrici che svolgono attività formativa ovvero prestano temporaneamente attività lavorativa al di fuori dell unità produttiva di appartenenza;
f) f) esigenze di carattere transitorio di inserimento di figure professionali non esistenti nell organico o nell organizzazione aziendale o derivanti dal lancio di nuovi prodotti o servizi messi a disposizione delle imprese di settore;
g) g) inserimento di figure professionali non esistenti nell organico aziendale di cui si voglia sperimentare l utilità.
Restano escluse dalla fornitura di lavoro temporaneo le attività riconducibili alla 1ª area professionale.
Per le causali di cui sopra il numero dei rapporti non può superare, rispettivamente, il 10% per i contratti a tempo determinato ed il 5% per i contratti di fornitura di prestazioni di lavoro temporaneo, del personale dipendente dall azienda utilizzatrice con contratto a tempo indeterminato.
Tali percentuali sono riferite all organico in essere al 31 dicembre dell anno precedente.
Fermo quanto previsto dall art.7, 4° comma, della legge n.196/1997, in occasione dell incontro annuale, le Parti aziendali procedono ad un esame congiunto dell andamento qualitativo e quantitativo dell utilizzo dei contratti a tempo determinato e dei contratti di fornitura di lavoro temporaneo.
Ai sensi dell art.4 della legge n.196/1997, le Parti aziendali definiscono i criteri e le modalità per la determinazione e la corresponsione ai lavoratori/lavoratrici temporanei di erogazioni correlate ai risultati conseguiti nella realizzazione di programmi concordati collegati all andamento economico dell impresa (premio aziendale).
Ai sensi dell art. 7 della medesima legge, i prestatori di lavoro temporaneo hanno diritto di esercitare i diritti sindacali.
Art. 26 - Lavoro a tempo parziale
Il contratto di lavoro a tempo parziale costituisce un valido strumento, del quale si auspica la generalizzata applicazione ed il significativo sviluppo nel settore del credito, per favorire
l occupazione e la flessibilità del lavoro, anche sotto un profilo sociale.
1. 1. Normativa applicabile
Ai rapporti di lavoro a tempo parziale si applicano le norme del presente contratto collettivo nazionale di lavoro con gli adattamenti appresso stabiliti e quelli obiettivamente richiesti dalla specialità del rapporto:
a) Assenze e ferie
Nei confronti dei lavoratori/lavoratrici il cui orario sia concentrato in meno di cinque giorni alla settimana o in numero di giorni inferiore a quelli lavorativi nel mese o nell anno, il computo delle ferie viene effettuato proporzionando previamente lo scaglione annuale dell interessato al minor numero di giornate lavorative mediamente prestate nella settimana, nel mese o nell anno, rispetto alla normale distribuzione dell orario.
Nei confronti del lavoratore/lavoratrice che nel corso dell anno abbia trasformato il proprio rapporto da tempo pieno a tempo parziale verticale o viceversa e debba usufruire, in tutto o in parte, delle ferie maturate nell anno medesimo, quanto previsto al comma precedente si applica con riferimento solamente al periodo di lavoro prestato a tempo parziale.
Per i giorni di ferie goduti durante la prestazione a tempo parziale il lavoratore/lavoratrice interessato continuerà ad essere compensato con la misura retributiva corrente al momento in cui fruisce delle ferie.
La disciplina dei permessi per ex festività è quella prevista dall art. 47.
Nelle giornate semifestive, i lavoratori/lavoratrici a tempo parziale osservano l orario di entrata fissato dal contratto individuale, mentre quello di uscita viene anticipato calcolando una riduzione d orario proporzionale a quella del personale a tempo pieno, fermo restando che la durata della prestazione lavorativa non può eccedere le 5 ore nella giornata.
b) Addestramento per i neo assunti
Le aziende provvedono ad un addestramento dei lavoratori/lavoratrici, appartenenti alle 3 aree professionali, assunti con contratto non a termine a tempo parziale per un numero di settimane non inferiore a quello previsto per il corrispondente personale a tempo pieno.
Nel caso in cui la durata giornaliera dell addestramento superi il limite dell orario ordinario dell interessato, la parte eccedente verrà compensata con la paga oraria calcolata secondo i criteri stabiliti all art. 92, del presente contratto e non si applicheranno i limiti stabiliti dal punto 5 che segue.
c) Anzianità
Ai fini dei trattamenti contrattuali di ferie, malattia, scatti tabellari, automatismi e preavvisi, i periodi di lavoro a tempo parziale sono equiparati a quelli a tempo pieno agli effetti della maturazione delle anzianità previste dalle singole norme contrattuali.
NORMA TRANSITORIA
In relazione a quanto previsto dalla presente lettera c), nei casi in cui, per effetto di previgenti disposizioni contrattuali, siano stati valutati in proporzione al minor orario i periodi trascorsi a tempo parziale, l azienda dovrà riconsiderare tali periodi per intero. Detta ricostruzione produrrà i propri effetti economici da una data comunque non anteriore al 1° agosto 1999.
d) Agevolazioni per motivi di studio
Ai lavoratori/lavoratrici a tempo parziale si applicano, con l esclusione delle previsioni relative ad assegnazioni a turni di lavoro, l art. 59 del presente contratto, o le diverse norme aziendali opzionate, con i seguenti adattamenti:
- - ai lavoratori/lavoratrici che devono sostenere prove di esame i permessi aggiuntivi per il tempo di viaggio e la giornata (lavorativa) precedente la prova stessa spettano solo se i tempi relativi coincidono con la prestazione lavorativa dell interessato;
- - i permessi per motivi di studio spettanti al personale a tempo pieno vanno, espressi in ore, proporzionati alla ridotta prestazione lavorativa.
e) Formazione professionale
Ai lavoratori/lavoratrici a tempo parziale si applica l art. 54 del presente contratto, proporzionando al minor orario i quantitativi annuali in esso previsti, fermo restando il pacchetto di 24 ore retribuite di cui alla lett. a) del predetto articolo. Qualora il corso cada in tutto o in parte fuori del suo orario di lavoro il lavoratore/lavoratrice ha facoltà di parteciparvi senza alcun onere a carico dell azienda.
2. 2. Costituzione e durata del rapporto di lavoro a tempo parziale
I rapporti di lavoro a tempo parziale (orizzontale, verticale o misto) possono essere concordati, tra l azienda ed il lavoratore/lavoratrice, a tempo indeterminato ovvero a termine.
L azienda, in presenza di proprie esigenze tecniche, organizzative e produttive, può accogliere domande di prestazioni a tempo parziale presentate dai dipendenti in servizio o assumere lavoratori/lavoratrici a tempo parziale.
L azienda purché ciò risulti compatibile con le esigenze di cui sopra accoglie prioritariamente le domande di quei lavoratori/lavoratrici in servizio con l inquadramento necessario che, appartenendo all unità produttiva in cui si è manifestata l esigenza, siano riconosciuti idonei a svolgere le mansioni per le quali la stessa si è determinata; ove ciò non avvenga, l interessato può chiedere all azienda che gli vengano forniti chiarimenti.
Le aziende favoriranno ai fini della precedenza nell accoglimento le domande avanzate da lavoratori/lavoratrici che abbiano comprovati motivi personali o familiari di rilevante gravità.
Le aziende comunicano agli organismi sindacali aziendali le posizioni di lavoro che, in relazione alle esigenze di cui sopra, sono escluse dal rapporto a tempo parziale e rinnovano annualmente l informativa in caso di variazioni.
Il numero dei rapporti a tempo parziale non può superare le seguenti percentuali, fermo quanto previsto al punto 9:
20% del personale destinatario del presente contratto in servizio a tempo pieno per i passaggi a tempo parziale del personale in servizio;
10% del complesso del personale in servizio destinatario del presente contratto per le assunzioni dall esterno.
Le percentuali di cui sopra si intendono riferite al complesso del personale, comprensivo dei lavoratori/lavoratrici assunti con contratto di formazione e lavoro, rilevato al 31 dicembre dell anno precedente.
3. 3. Prevalenza nelle mansioni
In deroga a quanto disposto dall art. 75, 7° comma, del presente contratto e ai fini ivi previsti, nei confronti del lavoratore/lavoratrice a tempo parziale si applica esclusivamente il criterio della prevalenza, intendendosi per tale l utilizzo nelle mansioni per un numero di ore superiore alla metà dell orario mensile dell interessato.
4. 4. Trattamento economico
Il trattamento economico del personale a tempo parziale viene determinato proporzionando la retribuzione complessiva (incluse indennità, compensi vari, ex premio di rendimento e premio aziendale) contrattualmente prevista per il lavoratore/lavoratrice ad orario intero con la stessa anzianità e inquadramento, alla minore durata della prestazione lavorativa.
Se il lavoratore/lavoratrice è adibito ad attività per la quale è prevista l indennità di rischio, la stessa gli viene corrisposta in proporzione alla durata dell adibizione, con un minimo pari a 2/5 del valore giornaliero dell indennità stessa.
L indennità per lavori svolti in locali sotterranei viene corrisposta al lavoratore/lavoratrice a tempo parziale quando la sua adibizione a tali attività superi mediamente nella settimana la metà del normale orario giornaliero di un lavoratore/lavoratrice a tempo pieno con il medesimo inquadramento.
5. 5. Prestazione lavorativa e orario di lavoro
Ai quadri direttivi con rapporto a tempo parziale si applicano le previsioni relative alla disciplina della prestazione lavorativa di cui all art. 71.
Ai quadri direttivi di 1° e 2° livello si applica, agli effetti delle prestazioni aggiuntive, la normativa sulla flessibilità della prestazione, proporzionata rispetto alla durata dell orario a tempo parziale.
Per le 3 aree professionali, l orario del personale a tempo parziale fermo quanto previsto al punto 9 viene fissato secondo i seguenti criteri:
a) a) la durata settimanale dell orario del personale a tempo parziale può essere compresa tra le 15 e le 32 ore e 30 minuti con distribuzione sia orizzontale, verticale o mista; per il personale appartenente alla 1ª area professionale o addetto a mansioni operaie inquadrato nella 2ª area professionale, può risultare inferiore a 15 ore; nel caso di lavoro a tempo parziale con distribuzione verticale o mista mensile o annuale, l orario settimanale può essere fissato nei limiti del lavoro a tempo pieno;
b) b) le prestazioni lavorative sono concordate fra l azienda e il lavoratore/lavoratrice secondo le esigenze di servizio, senza obbligo di uniforme ripartizione nella settimana o nel mese, anche tramite turni di lavoro a cadenza settimanale, mensile, annuale, nel rispetto in ogni caso di una prestazione giornaliera massima di 9 ore;
c) c) la distribuzione dell attività lavorativa che comprenda anche la giornata di sabato e/o domenica può essere convenuta fra le Parti solo nei casi in cui detta attività lavorativa sia consentita per il personale a tempo pieno. In altri casi, tale distribuzione può essere convenuta solo previa intesa con gli organismi sindacali aziendali;
d) d) ai lavoratori/lavoratrici a tempo parziale appartenenti alle 3 aree professionali vengono conservate, con i criteri in atto, le riduzioni di orario ex art.56 del ccnl 19.12.1994 (art.53 per ACRI) e vengono attribuite, a far tempo, rispettivamente, dal 1° gennaio 2000 e dal 1° gennaio 2001, ulteriori riduzioni di orario proporzionate al minore orario effettuato, rispetto a quelle riconosciute al personale a tempo pieno (durata dell orario settimanale di lavoro diviso 5), da fruire con gli stessi criteri di cui alle citate norme; nel caso di lavoro a tempo parziale con
distribuzione verticale o mista mensile o annuale, il computo viene effettuato proporzionando le riduzioni d orario del personale a tempo pieno al minor numero di giornate mediamente prestate nel mese o nell anno, rispetto alla normale distribuzione dell orario;
e) e) le prestazioni del personale ad orario parziale debbono essere, di norma, contenute nei limiti di durata fissati nel presente articolo. Unicamente per le seguenti specifiche esigenze organizzative possono venir richieste prestazioni supplementari nelle mansioni attribuite, nei limiti di 2 ore al giorno e 50 ore per anno (dal 1° gennaio al 31 dicembre) e con un compenso, per gli appartenenti alle tre aree professionali, corrispondente alla paga oraria calcolata secondo i criteri stabiliti all art. 91, del presente contratto:
operazioni di quadratura contabile e di chiusura;
interruzioni temporanee nel funzionamento di strumenti elettronici di lavoro; assenze impreviste di altri dipendenti della medesima unità operativa.
E consentito prendere visione delle registrazioni relative al lavoro supplementare ai soggetti e con la procedura di cui all art. 91 del presente contratto.
6. 6. Rotazioni
I lavoratori/lavoratrici inquadrati nella 3a area professionale e nella 2a area professionale, 3° livello retributivo (esclusi gli addetti a mansioni operaie) a tempo parziale possono richiedere alla Direzione aziendale competente, dopo tre anni di adibizione con orario ridotto alle medesime mansioni (sei anni per i lavoratori/lavoratrici addetti alle mansioni di cui alle lett. a), c), d), e), f) dell allegato n. 5 al presente contratto) di essere utilizzati in altre mansioni di propria pertinenza per le quali siano già in atto prestazioni di lavoro a tempo parziale.
La Direzione aziendale valuterà la richiesta di cui sopra in relazione ai casi specifici.
7. 7. Trasformazioni del rapporto di lavoro da tempo parziale a tempo pieno
Alla scadenza del termine eventualmente convenuto per il rapporto a tempo parziale, il lavoratore/lavoratrice interessato viene assegnato all atto della trasformazione del rapporto a tempo pieno alla stessa unità produttiva.
L azienda accoglierà, compatibilmente con le proprie esigenze organizzative e produttive, le richieste del lavoratore/lavoratrice di ripristino del rapporto a tempo pieno prima della scadenza concordata, tenendo anche conto dell eventuale disponibilità al trasferimento manifestata dall interessato.
Comunque, ove la richiesta avanzata non trovi accoglimento entro tre mesi dalla relativa presentazione, il lavoratore/lavoratrice sempreché la prestazione a tempo parziale abbia superato i due anni può chiedere alla Direzione che gli vengano forniti motivati chiarimenti.
Nell eventualità che l azienda tenendo anche conto della manifestata disponibilità del lavoratore/lavoratrice ad un eventuale trasferimento, da intendersi effettuato a sua richiesta ritenga la domanda accoglibile, comunicherà all interessato tempi e condizioni per il ripristino del suo rapporto a tempo pieno: l interessato ha facoltà di chiedere alla Direzione stessa un colloquio nel quale esporre le proprie considerazioni in argomento, ferma restando la facoltà del medesimo di rinunciare al ripristino del rapporto a tempo pieno.
Comunque, le aziende considereranno l opportunità di accogliere le richieste di rientro a lavoro a tempo pieno, avanzate dai lavoratori/lavoratrici a tempo parziale, prioritariamente rispetto all adibizione di altro lavoratore/lavoratrice a tempo pieno alle stesse mansioni svolte dal lavoratore/lavoratrice a tempo parziale e nella stessa unità produttiva.
8. 8. Assemblee
Qualora si presenti la necessità di indire assemblee fuori dei casi di cui agli accordi nazionali che regolano la materia, gli organismi sindacali aziendali cureranno di concordare con l azienda le modalità, l ora e il locale della riunione tenendo conto delle esigenze operative dello sportello.
9. 9. Intese aziendali
Fermo quant altro previsto nel presente articolo, fra l azienda e gli organismi sindacali aziendali possono intervenire intese sui seguenti aspetti, in presenza di richieste del personale e di esigenze aziendali, ovvero in presenza di tensioni occupazionali ai sensi di quanto stabilito al riguardo dal presente contratto nazionale:
- - superamento delle percentuali massime stabilite in sede nazionale per il ricorso a rapporti a tempo parziale;
- - fissazione della durata settimanale dell orario di lavoro del personale a tempo parziale in misura inferiore o superiore a quelle indicate al punto 5 che precede;
- - ulteriori specifiche esigenze organizzative per l effettuazione di prestazioni supplementari.
* * *
La prestazione di lavoro a tempo parziale non può costituire elemento di discriminazione ad alcun fine del rapporto di lavoro ed in particolare ai fini del giudizio e dello sviluppo professionale e degli automatismi.
NORMA TRANSITORIA
Le Parti stipulanti si incontreranno entro il 30 giugno 2001 per definire eventuali modifiche ed integrazioni alla presente disciplina sulla base della vigente normativa di legge in materia e dei rinvii alla contrattazione collettiva contenuti nella medesima.
Art. 27 Telelavoro
Lo sviluppo delle tecnologie informatiche e telematiche consente maggiore flessibilità nel lavoro e può favorire l efficienza e la produttività delle imprese e rispondere ad esigenze sociali quali la tutela dell ambiente, il miglioramento della qualità delle condizioni di vita, la miglior gestione dei tempi di lavoro, una più efficace integrazione nel mondo del lavoro dei disabili.
Il telelavoro costituisce una diversa modalità di esecuzione della prestazione lavorativa rispetto alle tradizionali dimensioni di spazio e di tempo, favorita dall adozione di strumenti informatici e/o telematici.
1. 1. Tipologie
Il telelavoro può configurarsi quale rapporto di lavoro subordinato, parasubordinato o autonomo; la presente disciplina contrattuale riguarda i rapporti di lavoro subordinato instaurati da aziende che applicano il contratto collettivo nazionale di lavoro.
Il telelavoro può svolgersi, a titolo esemplificativo:
1) 1) presso il domicilio del lavoratore/lavoratrice;
2) 2) in centri di telelavoro o in postazioni satellite;
3) 3) sotto forma di telelavoro mobile.
2. 2. Costituzione del rapporto di lavoro
Le aziende possono assumere lavoratori/lavoratrice con rapporto subordinato di telelavoro, ovvero trasformare consensualmente a tempo indeterminato o per un periodo predeterminato rapporti di lavoro già in essere.
Nel primo caso l azienda deve precisare, all atto dell assunzione, l unità produttiva di appartenenza, mentre nel secondo caso gli interessati restano convenzionalmente in organico nell unità produttiva di appartenenza al momento della trasformazione.
Nell ipotesi di trasformazione del rapporto in telelavoro a tempo indeterminato, il lavoratore/lavoratrice ha facoltà di chiedere, trascorsi due anni, il ripristino del lavoro con le modalità tradizionali. L azienda, compatibilmente con le esigenze di servizio, accoglie la richiesta.
3. 3. Prestazione lavorativa Trattamento economico
La prestazione lavorativa del telelavoratore/lavoratrice si svolge nel rispetto dell orario di lavoro e/o con le relative flessibilità temporali che l azienda è tenuta a comunicare preventivamente agli interessati e agli organismi sindacali aziendali. Modifiche di tale orario possono essere apportate solo d intesa tra l azienda e il lavoratore/lavoratrice interessato.
Il telelavoratore/lavoratrice ha l obbligo di essere reperibile nelle fasce orarie giornaliere prestabilite dall azienda, d intesa con l interessato. In caso di impossibilità il telelavoratore/lavoratrice è tenuto a darne tempestiva e motivata comunicazione all azienda.
Il rapporto di telelavoro non può costituire pregiudizio per il lavoratore/lavoratrice nelle opportunità di sviluppo professionale e ad ogni altro effetto del rapporto di lavoro.
L azienda deve far conoscere al telelavoratore/lavoratrice le specifiche procedure di lavoro connesse a tale modalità della prestazione. L interessato deve, in ogni caso, rispettare il segreto professionale.
Il telelavoratore/lavoratrice ha diritto, a parità di orario effettuato, al trattamento retributivo contrattuale corrispondente a quello degli altri dipendenti con il medesimo inquadramento che prestino la propria attività con le modalità tradizionali.
4. 4. Rientri in azienda Formazione
L azienda, per esigenze di servizio, può chiamare il telelavoratore/lavoratrice presso l unità produttiva di appartenenza per il tempo necessario.
Devono concordarsi fra l azienda e il lavoratore/ lavoratrice rientri periodici in azienda.
L azienda fornisce al telelavoratore/lavoratrice, una formazione adeguata alle specificità del rapporto e pone in essere iniziative per favorire la socializzazione dei telelavoratori/lavoratrici.
Nel caso di rientro definitivo in azienda con le modalità di lavoro tradizionali e qualora siano intervenuti nel frattempo mutamenti negli assetti organizzativi, l azienda procede ad un opportuno aggiornamento professionale degli interessati, nell ambito delle previsioni contrattuali in materia, per facilitare il reinserimento.
5. 5. Diritti sindacali - Valutazioni e informative
I telelavoratori/lavoratrici hanno gli stessi diritti sindacali dei lavoratori/lavoratrici che prestano la propria attività con modalità tradizionali. In sede aziendale possono concordarsi modalità particolari per consentire la partecipazione dei telelavoratori/lavoratrici alle assemblee, nel rispetto della specifica normativa nazionale. Le aziende istituiscono un apposita bacheca elettronica o altro sistema di connessione per le comunicazioni sindacali ai sensi dell art. 25 della l.n.300 del 20 maggio 1970, che gli interessati possono consultare fuori dell orario di lavoro prestabilito.
I dati raccolti dall azienda per verificare il rispetto dei doveri del telelavoratore/lavoratrice e per la valutazione della prestazione, anche a mezzo di sistemi informatici e/o telematici, non costituiscono violazione dell art.4 della l.n.300 del 1970 e delle norme contrattuali in vigore, in quanto funzionali allo svolgimento del rapporto di lavoro.
L azienda deve informare preventivamente l interessato circa i criteri di funzionamento del software installato, per garantire la trasparenza dei controlli.
Nel caso di telelavoro domiciliare, l azienda ha facoltà di effettuare visite nei locali adibiti a telelavoro, preavvertendo, di norma con congruo anticipo, l interessato.
Nell ambito dell incontro annuale l azienda fornisce un informativa sul numero dei rapporti di telelavoro (distinti tra assunzioni e trasformazione), sulle loro caratteristiche (attività interessate, orari, modalità di rientro in azienda, etc.) e si rende disponibile ad esaminare congiuntamente eventuali problematiche emerse nell applicazione della presente disciplina.
6. 6. Postazioni ed attrezzature di lavoro Sicurezza del lavoro
Nel caso di telelavoro domiciliare, l azienda provvede ad installare in un locale idoneo la postazione di lavoro adeguata alle necessità di lavoro; negli altri casi di telelavoro l azienda provvede comunque a dotare il lavoratore/lavoratrice delle attrezzature necessarie. La scelta e
l acquisizione di dette postazioni e attrezzature compete all azienda che si fa carico anche delle spese di manutenzione e di esercizio, nonché di ripristino dei locali interessati nello stato in cui erano al momento dell installazione nei casi di risoluzione del rapporto di lavoro o di rientro definitivo in azienda del lavoratore/lavoratrice.
Le postazioni e le attrezzature sono fornite al lavoratore/lavoratrice in comodato d uso ex art.1803 e seguenti c.c., salvo diversa pattuizione fra le Parti.
Nei confronti del telelavoratore/lavoratrice e del locale specifico nei quali egli presta la sua attività di lavoro si applicano le previsioni del d.lgs. n.626/94, tenendo conto delle specificità della prestazione.
7. 7. Sperimentalità della disciplina
La presente disciplina ha carattere sperimentale e sarà sottoposta a verifica su richiesta di una delle Parti stipulanti e comunque in occasione dell emanazione della prevista legge in materia, anche in vigenza del presente contratto.
Art. 28 - Fasce deboli
In attuazione di quanto previsto dal 1° e 5° comma dell art. 25 della legge n. 223 del 23 luglio 1991 e successive modifiche e/o integrazioni, ai fini della copertura della riserva percentuale ivi prevista, si farà preferibilmente ricorso agli iscritti nelle liste regionali dei lavoratori/lavoratrici in mobilità di cui all art. 6, primo comma, della medesima legge i quali non fruiscano delle integrazioni salariali e dei trattamenti di disoccupazione, con particolare riferimento a coloro i quali, provenendo da aziende del settore creditizio e finanziario, siano in possesso delle professionalità richieste per l inquadramento in una delle categorie o aree contrattualmente previste, avendo anche presente la disponibilità al trasferimento sul territorio e ad una mansione eventualmente diversa da quella originaria.
Ai sensi del 2° comma dell art. 25 della medesima legge, tra le assunzioni sulle quali calcolare l aliquota ivi prevista, vanno escluse quelle concernenti:
a) a) il 25% dei lavoratori/lavoratrici appartenenti alla 3ª area, 1° livello, che siano addetti a mansioni che comportino lo svolgimento delle prestazioni a diretto contatto con il pubblico;
b) b) i lavoratori/lavoratrici da adibire a mansioni di guardiania diurna e notturna.
Art. 29 - Periodo di prova
L assunzione può avvenire con un periodo di prova non superiore a tre mesi (30 giorni per i lavoratori/lavoratrici inquadrati nella 1ª area professionale, nonchè per il personale addetto a mansioni operaie).
Al lavoratore/lavoratrice in prova si applicano le disposizioni del presente contratto, con le eccezioni previste dai comma seguenti.
Durante il periodo di prova ciascuna delle Parti può recedere senza preavviso.
Nel caso di recesso ad iniziativa del lavoratore/lavoratrice, devono essere corrisposte le competenze fino al giorno della effettiva cessazione dal servizio, ivi compresi i ratei della gratificazione di Natale per i mesi di servizio prestato, computando, a tal fine, come mese intero l eventuale frazione dello stesso. Nell ipotesi di recesso ad iniziativa dell azienda dette competenze devono essere corrisposte sino alla fine del mese in corso.
Compiuto il periodo di prova, il personale si intende confermato in servizio.
Sono esonerati dal periodo di prova coloro che abbiano già prestato servizio presso la stessa azienda ovvero presso banche incorporate (o di cui sia stata comunque assunta la prosecuzione degli affari), per almeno tre mesi.
Non è ammessa l assunzione di personale a condizioni diverse da quelle stabilite dal presente contratto.
CAPITOLO V
DOVERI E DIRITTI DEL PERSONALE - PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
Art. 30 - Obblighi delle Parti
Il personale, nell esplicazione della propria attività di lavoro, deve tenere una condotta costantemente informata ai principi di disciplina, di dignità e di moralità.
Il personale ha il dovere di dare all azienda, nella esplicazione della propria attività di lavoro, una collaborazione attiva ed intensa, secondo le direttive dell azienda stessa e le norme del presente contratto, e di osservare il segreto di ufficio.
L azienda deve porre il lavoratore/lavoratrice in condizione di conoscere le procedure di lavoro predisposte dall azienda stessa con riferimento specifico alle mansioni che il
lavoratore/lavoratrice medesimo è, di volta in volta, chiamato ad espletare. Tali procedure saranno portate a conoscenza del personale di nuova assunzione, normalmente, durante l addestramento effettuato secondo le norme del presente contratto.
Qualora si renda necessario illustrare dette procedure, ciò avverrà durante l orario di lavoro (con esclusione dell orario di sportello) mediante apposite riunioni nell ambito dei servizi o uffici alle cui attività le procedure stesse si riferiscono.
Le assenze debbono essere giustificate all azienda senza ritardo.
Il personale deve comunicare con sollecitudine all azienda ogni mutamento di residenza e domicilio.
Al personale è vietato in particolare di:
a) a) prestare a terzi la propria opera, salvo preventiva autorizzazione dell azienda, o svolgere attività comunque contraria agli interessi dell azienda stessa o incompatibile con i doveri di ufficio;
B) B) accettare nomine od incarichi che comportino funzioni non compatibili con la posizione di lavoratore/lavoratrice bancario, ivi compresa la partecipazione, a qualunque titolo, a organismi collegiali tributari, comunque denominati, nei casi in cui tale partecipazione non sia obbligatoria per legge;
c) c) fare operazioni di borsa su strumenti finanziari derivati;
d) d) allontanarsi arbitrariamente dal servizio;
e) e) entrare o trattenersi nei locali dell azienda fuori dell orario normale, salvo che ciò avvenga per ragioni di servizio.
L azienda può disporre che il personale inquadrato nella 1ª e nella 2ª area professionale, in relazione alle mansioni svolte ed al luogo di lavoro, indossi una tenuta di lavoro appropriata che l azienda stessa fornisce all interessato.
Art. 31 - Servizio di cassa e gestione di valori
I detentori di chiavi debbono garantirne la consegna per l estrazione dei valori all apertura dello sportello.
Il personale di cassa, o comunque incaricato del maneggio dei valori, ha l obbligo di denunciare, non oltre la presentazione della situazione giornaliera, le eccedenze e le deficienze che si siano verificate nella gestione dei valori ad esso affidati.
Gli importi delle eccedenze di cassa, trascorso il periodo di prescrizione ordinaria, vengono devoluti agli organismi aziendali di previdenza o di assistenza se formalmente costituiti, oppure, in mancanza di questi, ai Comuni perché provvedano a destinarli alla pubblica assistenza.
Le deficienze di cassa devono essere rimborsate nel termine stabilito dall azienda che, dopo aver sentito l interessato, valuta i singoli casi anche in rapporto all entità di tali deficienze.
Il personale di cassa, ferma restando la propria responsabilità individuale derivante dalle mansioni svolte, non risponde di banconote false la cui contraffazione risulti tale da potersi accertare solo attraverso particolari apparecchiature o mezzi di riconoscimento che l azienda non abbia messo a disposizione dell interessato; in mancanza di tali strumenti l interessato non risponde se la contraffazione risulti tale da poter essere tecnicamente accertata soltanto in sede di controllo da parte della Banca d Italia o della Banca Centrale Europea.
Art. 32 Reperibilità e indennità per intervento
Per il personale delle 3 aree professionali e per il 1° e 2° livello dei quadri direttivi, l azienda ha facoltà di chiedere la reperibilità ad elementi appartenenti a particolari servizi (ad esempio, personale necessario per l estrazione di valori; addetti a sistemi di sicurezza; addetti a presidi di impianti tecnologici; addetti a servizi automatizzati all utenza): in tal caso gli interessati potranno assentarsi dalla residenza solo previa segnalazione alla Direzione, con obbligo di fornire indicazioni per la loro reperibilità e di effettuare gli eventuali interventi richiesti.
Al personale di cui al comma che precede spettano:
il rimborso delle spese di trasporto sostenute in caso d intervento;
L. 56.300 ( 29,08) (L. 55.000 [ 28,41] fino al 31.12.1999) ragguagliate ad una reperibilità per 24 ore, con un minimo di L. 25.600 ( 13,22) (25.000 [ 12,91] fino al 31.12.1999);
limitatamente al personale appartenente alle 3 aree professionali, il compenso per lavoro straordinario per la durata dell intervento medesimo, con un minimo di L. 33.800 ( 17,46) (L. 33.000 [ 17,04] fino al 31.12.1999).
L azienda provvederà a predisporre opportune turnazioni per il personale di cui sopra: nell ambito dei lavoratori/lavoratrici designati dall azienda stessa verrà data la precedenza a coloro che abbiano avanzato richiesta in tal senso.
I quadri direttivi di 3° e 4° livello la cui presenza è necessaria per la estrazione dei valori possono assentarsi dalla residenza previa segnalazione all azienda, fornendo indicazioni per la loro reperibilità. Solo in caso di urgenti necessità possono prescindere da tale preventiva segnalazione, dando all azienda stessa, non appena possibile, motivato avviso della loro assenza.
Al personale di cui al comma che precede, cui l azienda richieda di effettuare un intervento presso i centri elettronici ed i presidi di sicurezza per fronteggiare situazioni tecniche operative di emergenza in tempi nei quali non è prevista la sua presenza in servizio, spettano:
il rimborso delle spese di trasporto sostenute per l intervento;
un indennità di L. 112.550 ( 58,13) (L. 110.000 [ 56,81] fino al 31.12.1999) per ogni intervento effettuato.
CHIARIMENTO A VERBALE
Al personale inquadrato nel 1° e 2° livello retributivo dei quadri direttivi il trattamento di cui al 2° comma, 2° alinea, del presente articolo si applica a far tempo dalla data di completamento della redazione del testo coordinato.
Art. 33 Lavoratore/lavoratrice sottoposto a procedimento penale
Il lavoratore/lavoratrice il quale venga a conoscenza, per atto dell autorità giudiziaria (Pubblico ministero o altro magistrato competente), che nei suoi confronti sono svolte indagini preliminari ovvero è stata esercitata l azione penale per reato che comporti l applicazione di pena detentiva anche in alternativa a pena pecuniaria, deve darne immediata notizia all azienda. Analogo obbligo incombe sul lavoratore/lavoratrice che abbia soltanto ricevuto informazione di garanzia.
Qualora l azienda in relazione a quanto previsto dall art. 61, lett. c) e d) intenda rinviare alle risultanze anche non definitive del procedimento penale la valutazione dei fatti che hanno dato luogo al procedimento stesso, deve dare di ciò comunicazione per iscritto al lavoratore/lavoratrice interessato.
L azienda può anche disporre, in ogni fase del procedimento penale in atto, l allontanamento dal servizio del lavoratore/lavoratrice interessato per motivi cautelari.
L allontanamento dal servizio per motivi cautelari viene reso noto per iscritto al lavoratore/lavoratrice interessato e può essere mantenuto dall azienda per il tempo dalla medesima ritenuto necessario ma non oltre il momento in cui sia divenuta irrevocabile la decisione del giudice penale.
La circostanza che il lavoratore/lavoratrice allontanato dal servizio per motivi cautelari, vi venga poi riammesso dall azienda, pendenti le indagini preliminari o le successive fasi di cui al primo comma, lascia immutati gli effetti della comunicazione prevista dal secondo comma.
Il lavoratore/lavoratrice allontanato dal servizio, ai sensi dei comma che precedono, conserva, per il periodo relativo, il diritto all intero trattamento economico ed il periodo stesso viene considerato di servizio attivo per ogni altro effetto previsto dal presente contratto collettivo di lavoro.
Anche durante il periodo di allontanamento del lavoratore/lavoratrice dal servizio per motivi cautelari, restano ferme, così per l azienda che per il lavoratore/lavoratrice medesimo, le facoltà di recesso dal rapporto di cui all art. 61.
NORMA TRANSITORIA
Nei confronti del personale già destinatario dei contratti collettivi ACRI (artt. 118 e 75 rispettivamente dei ccnl 19 dicembre 1994 e 16 giugno 1995) il presente articolo non si applica ai procedimenti in corso alla data di completamento della redazione del testo coordinato del presente contratto nazionale.
Art. 34 - Tutele per fatti commessi nell esercizio delle funzioni
Qualora nei confronti del lavoratore/lavoratrice venga notificata informazione di garanzia o provvedimento analogo ovvero esercitata azione penale in relazione a fatti commessi nell esercizio delle sue funzioni, le spese giudiziali comprese quelle di assistenza legale sono a carico dell azienda, fermo restando il diritto dell interessato a scegliersi un legale di sua fiducia.
Nei casi di cui sopra, al lavoratore/lavoratrice che sia privato della libertà personale verrà conservato il posto di lavoro con diritto alla retribuzione fermi restando i casi di risoluzione del rapporto da imputare a causa diversa.
Qualora il danneggiato si costituisca parte civilenei confronti del lavoratore/lavoratrice, l onere dell eventuale risarcimento è a carico dell azienda.
Nei casi di cui ai comma precedenti, resta esclusa la applicabilità delle disposizioni contenute nei comma da 2 a 7 dell art. 33.
Il lavoratore/lavoratrice che si trovi nelle condizioni di cui al presente articolo deve darne immediata notizia all azienda.
Le garanzie e le tutele di cui al primo ed al terzo comma del presente articolo si applicano al lavoratore/lavoratrice anche successivamente alla cessazione del rapporto, sempreché si tratti di fatti accaduti nel corso del rapporto stesso.
Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano in quanto compatibili con norme inderogabili di legge che disciplinino la materia e, comunque, con eventuali disposizioni regolamentari già vigenti sulla materia stessa.
NORMA TRANSITORIA
Nei confronti del personale già destinatario dei contratti collettivi ACRI (artt. 119 e 76 rispettivamente dei ccnl 19 dicembre 1994 e 16 giugno 1995) il presente articolo non si applica ai procedimenti in corso alla data di completamento della redazione del testo coordinato del presente contratto nazionale.
Art. 35 - Responsabilità civile verso terzi
In relazione a quanto previsto dall art. 5 della legge del 13 maggio 1985, n. 190, le aziende terranno a proprio carico l onere per la copertura della responsabilità civile verso terzi ivi comprese le eventuali connesse spese legali conseguente allo svolgimento delle mansioni contrattuali, salvo i casi di dolo o colpa grave, dei quadri direttivi, e degli altri lavoratori/lavoratrici particolarmente esposti al rischio medesimo.
Art. 36 - Provvedimenti disciplinari
I provvedimenti disciplinari applicabili, in relazione alla gravità o recidività della mancanza o al grado della colpa, sono:
a) a) il rimprovero verbale;
b) b) il rimprovero scritto;
c) c) la sospensione dal servizio e dal trattamento economico per un periodo non superiore a 10 giorni;
d) d) il licenziamento per notevole inadempimento degli obblighi contrattuali del prestatore di lavoro (giustificato motivo);
e) e) il licenziamento per una mancanza così grave da non consentire la prosecuzione anche provvisoria del rapporto (giusta causa).
Quando sia richiesto dalla natura della mancanza o dalla necessità di accertamenti in conseguenza della medesima, l azienda in attesa di deliberare il definitivo provvedimento disciplinare può disporre l allontanamento temporaneo del lavoratore/lavoratrice dal servizio per il tempo strettamente necessario.
Resta fermo quanto previsto dall accordo sull esercizio del diritto di sciopero.
CAPITOLO VI ANZIANITA CONVENZIONALI
Art. 37 Anzianità convenzionali
Le disposizioni contrattuali nazionali in tema di anzianità convenzionali contenute, rispettivamente, nei ccnl 19 dicembre 1994 (ABI e ACRI) e 22 giugno 1995 (ABI) e 16 giugno 1995 (ACRI) sono abrogate a far tempo dal 1° gennaio 2002, ad eccezione della lettera b) dell art. 54 e della lett. b) dell art. 32 dei predetti contratti ABI.
CAPITOLO VII
TRATTAMENTO ECONOMICO
Art. 38 - Tabelle retributive e struttura della retribuzione Per il primo biennio (1998-1999) si confermano le previsioni in atto.
Per il periodo 1° ottobre 31 dicembre 1999 e dal 1° gennaio 2000 si applicano le rispettive tabelle (all. n. 2).
Fino al passaggio aziendale ai quadri direttivi, si applicano ai lavoratori/lavoratrici interessati le relative tabelle transitorie (all. n. 2).
Le indennità e i compensi vari sono fissati nelle misure di cui alle relative tabelle (all. n. 3). Le competenze mensili vengono erogate il 27 di ogni mese.
* * *
La nuova struttura della retribuzione in vigore dal 1° gennaio 2000 è improntata a criteri di semplificazione e razionalizzazione; la riforma viene realizzata a costo zero , tanto per quel che concerne gli effetti nazionali, quanto per gli effetti aziendali, prevedendo una struttura articolata per tutte le categorie di personale su 13 mensilità, sulle quali è stato ridistribuito il premio annuale di rendimento nella misura standard di settore (misura utilizzata per la c.d. azienda tipo per il personale delle quattro aree professionali; 15% della retribuzione annua per i quadri direttivi 3° e 4° livello).
Le quote eventualmente eccedenti, per effetto di accordi aziendali, le misure di cui sopra vengono conservate aziendalmente nei soli confronti del personale in servizio alla data di stipulazione del presente contratto, previo ricalcolo dell importo annuale delle quote stesse con criteri analoghi a quelli utilizzati dal contratto medesimo. Tali quote, che assumono la denominazione di ex premio di rendimento :
non sono suscettibili di ulteriori modificazioni quanto a criteri, misure e modalità di corresponsione;
vengono riconosciute anche al personale assunto dopo la data di stipulazione del presente contratto dalle aziende che non applichino un sistema di previdenza complementare nei confronti di detto personale nonché dei lavoratori/lavoratrici assunti successivamente all entrata in vigore del d. lgs. n.124 del 21 aprile 1993;
non vengono erogate in caso di attribuzione di un giudizio professionale di sintesi negativo.
Art. 39 Tredicesima mensilità
Al personale viene corrisposta annualmente, entro il 20 dicembre, la gratificazione di Natale, computando le voci che costituiscono il trattamento economico per le quali sia prevista l erogazione per tredici mensilità.
Nel caso di inizio o di cessazione del rapporto di lavoro durante il corso dell anno, la gratificazione compete in proporzione dei mesi di servizio prestato, considerando come mese intero l eventuale frazione.
Nel caso di assenza dal servizio senza diritto al trattamento economico, la gratificazione compete in ragione di tanti dodicesimi quanti sono i mesi per i quali è stato corrisposto il trattamento stesso.
Ai fini di cui sopra, nei confronti del personale già destinatario dei contratti collettivi ACRI in servizio al 1° novembre 1999, gli eventuali compensi percentuali saranno computati sulla media degli ultimi dodici mesi (dal 1° dicembre dell anno precedente al 30 novembre dell anno in corso), mentre le diarie forfettizzate in via mensile o per periodi maggiori saranno computate nella misura del 40%.
Art. 40 - Premio aziendale
Il premio aziendale viene erogato alle condizioni e con i criteri stabiliti nel contratto integrativo aziendale presso ciascun istituto, in stretta correlazione ai risultati conseguiti nella realizzazione di programmi, concordati fra le Parti, aventi come obiettivo incrementi della produttività del lavoro, della qualità ed altri elementi di competitività di cui le imprese dispongano, nonché ad un migliore andamento dei risultati economici dell impresa, tenendo anche conto degli apporti professionali; tale premio verrà parametrato in base all inquadramento, tenendo anche conto degli apporti professionali, delle attività svolte e della funzione ricoperta.
Nella definizione degli importi relativi al premio aziendale possono utilizzarsi, a titolo esemplificativo, uno o più parametri tra i seguenti indicatori depurati da componenti straordinarie positive o negative:
a) a) indicatori di redditività (ad es.: ROE, ROA, utile attività ordinarie su patrimonio, risultato lordo di gestione corretto per il rischio su totale attivo, etc.);
b) b) indicatori di efficienza (ad es.: costi operativi/margine di intermediazione, costi operativi/attività fruttifere, costo del lavoro/margine di intermediazione, costo del lavoro per dipendente, etc. le voci di redditività lorda possono essere rettificate per tener conto degli oneri connessi al rischio di credito imputati a conto economico in via ordinaria );
c) c) indicatori di produttività (ad es.: VAP, valore aggiunto per dipendente, margine di intermediazione per dipendente, fondi intermediati per dipendente, ricavi da servizi per dipendente, impieghi + raccolta per dipendente, etc. le voci di redditività lorda possono essere rettificate per tener conto degli oneri connessi al rischio di credito imputati a conto economico in via ordinaria );
d) d) indicatori di qualità definiti a livello aziendale;
e) e) indicatori di rischiosità (ad es. sofferenze/impieghi, etc.);
f) f) indicatori di struttura (ad es.: raccolta indiretta/raccolta diretta, gestioni patrimoniali/raccolta, etc.).
L attribuzione del premio aziendale può essere determinata attraverso un indicatore complessivo che può valutarsi, tra l altro, in termini di:
- - un valore predeterminato o classi di valori predeterminati;
- - scostamenti rispetto a valori predeterminati;
- - variazioni rispetto all anno o a periodi precedenti;
- - percentuali di indici o di valori predeterminati.
Nel caso di utilizzo di più indicatori e/o parametri, questi possono essere opportunamente ponderati secondo le modalità definite a livello aziendale.
Le aziende che presentino un risultato delle attività ordinarie negativo al netto di eventuali modifiche straordinarie nei criteri di valutazione dei crediti e delle partecipazioni queste ultime laddove imputate al risultato ordinario non daranno luogo all erogazione del premio aziendale.
Il premio aziendale può essere determinato sulla base di indicatori relativi alle performance del gruppo e/o della azienda capogruppo per le società controllate che, per vincoli di committenza o contrattuale con aziende o azienda del gruppo, svolgano per esse attività prevalente tale da determinarne la sussistenza, essendo perciò carenti di autonomia economica.
Il premio aziendale viene erogato al personale che abbia superato il periodo di prova, sotto forma di una tantum. La computabilità o meno nel trattamento di fine rapporto nell ambito
dell ammontare complessivo del medesimo viene definita a livello aziendale.
Nel caso di assenza dal servizio, il premio aziendale viene ridotto di tanti dodicesimi quanti sono i mesi interi di assenza. Nel caso di assenza retribuita, la riduzione di cui sopra non si applica se l assenza non supera i tre mesi; in caso di assenza superiore la riduzione non si applica per i primi tre mesi, salvo che l assenza duri un intero anno. La riduzione, comunque, non si applica per i periodi di assenza per ferie.
Relativamente ai periodi di astensione obbligatoria dal servizio dipendente da gravidanza o puerperio, la riduzione di cui al comma precedente non si applica per un periodo di astensione di cinque mesi.
In caso di attribuzione di un giudizio professionale di sintesi negativo il premio aziendale non viene erogato.
NORMA TRANSITORIA
Relativamente al premio aziendale da corrispondere nel 2000 con riferimento all esercizio 1999, presso ciascuna azienda verranno applicati i criteri utilizzati per la determinazione del premio aziendale dell anno 1998; detti criteri saranno oggetto di contrattazione nel caso in cui, per effetto di modifiche strutturali (ad esempio, fusioni, concentrazioni, etc.), sia variato il quadro di riferimento.
Art. 41 - Indennità modali
L indennità di rischio per il personale incaricato del servizio di cassa e della custodia pegni spetta nei casi, nelle misure mensili e con i criteri indicati nella tabella allegata (all. n. 5).
L indennità di rischio cessa col cessare delle funzioni che la giustificano e non spetta nel caso di assenza dal servizio superiore al mese che non sia dovuta a ferie o a malattia.
Ai lavoratori/lavoratrici che siano chiamati a sostituire personale utilizzato in mansioni comportanti l attribuzione dell indennità di rischio, l indennità stessa compete, per il periodo di adibizione a tali mansioni, nella misura prevista per il lavoratore/lavoratrice sostituito.
Al personale adibito in via continuativa e prevalente a lavori in locali ubicati prevalentemente (cioè per oltre metà dell altezza) al di sotto del livello stradale spetta un indennità nella misura indicata nell allegato n. 3.
A ciascun lavoratore/lavoratrice, eccezion fatta per i quadri direttivi, 3° e 4° livello retributivo, che prestino servizio in centri con popolazione superiore a duecentomila abitanti viene corrisposto mensilmente un concorso spese tranviarie nella misura indicata nella tabella allegata (all. n. 4).
Art. 42 - Buono pasto
A ciascun lavoratore/lavoratrice, eccezion fatta per i quadri direttivi di 3° e 4° livello retributivo, spetta, per ogni giornata in cui effettua l intervallo di cui all art. 89, ovvero ai turnisti che effettuano la pausa, un buono per la consumazione del pasto di lire 3.500 ( 1,81) giornaliere.
Detto buono pasto viene compensato fino a concorrenza con quanto eventualmente riconosciuto allo stesso titolo, anche tramite mense aziendali.
Il buono pasto non spetta al personale in missione che fruisce del trattamento di diaria, ovvero del rimborso delle spese per l effettiva consumazione del pasto.
Art. 43 Sistema incentivante
L azienda può prevedere l istituzione di premi incentivanti (anche sotto forma di stock option e stock granting), la cui erogazione viene subordinata al raggiungimento di specifici obiettivi, diversi da quelli prescelti per il premio aziendale di cui all art. 40.
L azienda stabilisce l ammontare globale, i criteri di attribuzione ed i tempi di corresponsione per gruppi omogenei di posizioni lavorative in relazione agli obiettivi medesimi (ad esempio settori aziendali quali strutture centrali o di rete, determinate unità operative aventi caratteristiche omogenee).
Nella determinazione dei premi l azienda deve tener conto del personale che, in relazione alle mansioni svolte, fornisce contributi indiretti al raggiungimento degli obiettivi specifici assegnati.
Gli anzidetti elementi che devono risultare oggettivi e trasparenti sono oggetto di informazione agli organismi sindacali aziendali prima della loro applicazione. L azienda si rende disponibile, su richiesta dei predetti organismi, da formulare entro 3 giorni dal ricevimento
dell informativa, ad avviare una procedura di confronto nel corso della quale gli organismi sindacali medesimi formulano considerazioni e proposte. Al termine della procedura che deve esaurirsi entro 15 giorni dall informativa l azienda può comunque adottare i provvedimenti deliberati.
L azienda deve comunicare tempestivamente anche eventuali variazioni di obiettivi e/o criteri rendendosi contestualmente disponibile ad espletare la suddetta procedura.
Gli elementi di cui sopra, per quanto di competenza, vengono comunicati ai lavoratori/lavoratrici interessati.
Criteri di distribuzione e modalità complessivamente adottate dall azienda saranno oggetto a consuntivo di apposito incontro con i medesimi organismi sindacali, nel corso del quale l azienda stessa deve segnalare il numero dei premiati (anche distribuiti per gruppi omogenei) e l ammontare globale dei premi incentivanti assegnati.
Art. 44 Distinzione delle piazze
A tutti i fini del presente contratto, per la distinzione delle piazze in rapporto alla popolazione, si fa riferimento ai dati sulla popolazione residente, pubblicati a cura dell Istituto Nazionale di Statistica, relativi al 31 dicembre di ogni anno.
CAPITOLO VIII
RIPOSO SETTIMANALE, FESTIVITÀ, FERIE E ASSENZE
Art. 45 - Riposo settimanale - Festività - Semifestività
Il riposo settimanale deve coincidere con la domenica salvo le eccezioni stabilite dalle disposizioni di legge che regolano la materia.
Sono considerati giorni semifestivi: la vigilia di Ferragosto, la vigilia di Natale, il 31 dicembre nonché, in ciascuna località, la ricorrenza del Santo Patrono; per il personale il cui normale orario di lavoro preveda la prestazione in giornata di sabato, è altresì considerata giornata semifestiva la vigilia di Pasqua.
Le aziende operanti nel Comune di Roma comunicheranno, preventivamente, agli organismi sindacali aziendali il numero di lavoratori/lavoratrici che nel Comune medesimo saranno tenuti a svolgere la propria prestazione di lavoro nella giornata, festiva per il Comune in parola, dei SS. Apostoli Xxxxxx e Paolo. A tal riguardo le aziende daranno la precedenza compatibilmente con le necessità operative al personale che si sia dichiarato disponibile.
In considerazione della vigente disciplina di legge in tema di coincidenza delle festività del 25 aprile e del 1° maggio con la domenica e del consolidato indirizzo giurisprudenziale maturato al riguardo, si conviene di definire la questione come segue: al personale in servizio alla data di stipulazione del presente contratto ed in forza in coincidenza con la festività del 25 aprile 1999 e del 1° maggio 1994, l azienda ha facoltà di riconoscere, d intesa con il lavoratore, in alternativa al compenso aggiuntivo, altrettante giornate di permesso, da fruire compatibilmente con le esigenze di servizio.
Quanto previsto al precedente comma si applica successivamente alla data di redazione del testo coordinato del presente contratto anche alle festività del 25 aprile e 1° maggio coincidenti con la domenica e si estende anche alla festività del 2 giugno in forza della legge n. 336 del 20 novembre 2000.
Art. 46 - Ferie
Nel corso di ogni anno il lavoratore/lavoratrice ha diritto ad un periodo di ferie retribuite. Aree professionali: La durata delle ferie del personale è stabilita come segue
- con oltre 10 anni di anzianità giorni 25 lavorativi
- da oltre 5 e sino a 10 anni di anzianità giorni 22 lavorativi
- dall anno successivo a quello in cui è
avvenuta l assunzione e sino a 5 anni giorni 20 lavorativi
(22 giorni per i lavoratori inquadrati nella 3ª area professionale, 4° livello retributivo)
Durante l anno in cui è avvenuta l assunzione:
- - il lavoratore/lavoratrice ha diritto a tanti giorni di ferie quanti sono i mesi intercorrenti fra la data di assunzione ed il 31 dicembre dello stesso anno, considerando come mese intero l eventuale frazione di mese;
- - i lavoratori/lavoratrici disabili rientranti nelle categorie di cui all art. 1 della legge 12 marzo 1999, n. 68, hanno diritto, a seconda se l assunzione è avvenuta nel corso del primo o del secondo semestre rispettivamente a 12 o 6 giorni.
Quadri direttivi: A far tempo dal 1° gennaio 2000 nei confronti di tutta la categoria dei quadri direttivi il periodo annuale di ferie è fissato in 26 giorni.
Ai quadri direttivi assunti direttamente dall azienda con tale inquadramento, durante l anno in cui è avvenuta l assunzione hanno diritto a 2 giorni di ferie per ciascuno dei mesi intercorrenti tra la data di assunzione ed il 31 dicembre dello stesso anno, computando come mese intero l eventuale frazione di mese con un massimo di 20 giorni.
Ai lavoratori/lavoratrici disabili rientranti nelle categorie di cui all art. 1 della legge 12 marzo 1999, n. 68, durante l anno in cui è avvenuta l assunzione spettano rispettivamente 20 o 12 giorni a seconda se l assunzione è avvenuta nel corso del primo o del secondo semestre.
* * *
I turni delle ferie debbono essere fissati tempestivamente dall azienda, confermati al lavoratore/lavoratrice e rispettati; solo in casi eccezionali si possono variare di comune intesa tra l azienda ed il lavoratore/lavoratrice.
L azienda, solo per particolari esigenze di servizio, può dividere le ferie in due periodi, uno dei quali non inferiore a 15 giorni lavorativi.
Nella predisposizione dei turni di ferie, nei limiti delle esigenze di servizio, viene data la precedenza ai lavoratori/lavoratrici disabili rientranti nelle categorie di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68; per il restante personale si tiene conto delle richieste degli interessati in rapporto alla loro situazione familiare e alla loro anzianità di servizio.
L azienda può richiamare l assente prima del termine delle ferie quando urgenti necessità di servizio lo richiedano, fermo il diritto del dipendente di completare le ferie stesse in un periodo successivo, con diritto al rimborso delle spese derivanti dall interruzione che il lavoratore/lavoratrice dimostri di aver sostenuto.
Detto rimborso viene effettuato anche per le spese di viaggio, di vitto e di alloggio sostenute durante il viaggio di rientro in servizio a richiesta dell azienda, nonché per l eventuale ritorno nella località in cui il lavoratore/lavoratrice si trovava in ferie al momento del richiamo in servizio.
Il rimborso ha luogo anche nel caso di spese conseguenti allo spostamento, per necessità di servizio, del turno di ferie precedentemente fissato.
Il computo delle ferie viene effettuato sulla base dei soli giorni lavorativi dal lunedì al venerdì, anche nei confronti del personale il cui orario settimanale di lavoro è distribuito su quattro o sei giorni anziché su cinque.
Nel caso di personale il cui orario di lavoro settimanale è ripartito su sei giorni invece che su cinque, l azienda valuta la possibilità di consentire al lavoratore/lavoratrice, il cui ultimo giorno di ferie del periodo annualmente spettante cada di venerdì, di riprendere il lavoro nella giornata del lunedì successivo.
Nel caso di cessazione del rapporto di lavoro, al lavoratore/lavoratrice che non abbia già usufruito delle ferie relative all anno in corso, viene liquidata la retribuzione corrispondente a tanti dodicesimi del periodo di ferie che gli sarebbe spettato nell anno quanti sono i mesi interi di servizio prestato dal 1° gennaio dello stesso anno (tale liquidazione deve avvenire moltiplicando ciascun giorno di ferie non fruito per 1,20).
Nel caso di assenza dal servizio, il periodo di ferie spettante viene ridotto di tanti dodicesimi quanti sono i mesi interi di assenza. Nel caso di assenza per malattia, la riduzione di cui sopra non si applica se l assenza non supera i sei mesi; in caso di assenza superiore la riduzione non si applica per i primi sei mesi, salvo che l assenza duri l intero anno.
Non sono computati nella durata delle ferie i giorni di accertata malattia o infortunio intervenuti nel corso delle stesse che siano stati dal lavoratore/lavoratrice immediatamente denunciati all azienda.
Art. 47 Permessi per ex festività
Al lavoratore/lavoratrice spetta annualmente un numero di permessi giornalieri retribuiti corrispondente a quello delle giornate che (già indicate come festive dagli artt. 1 e 2 della legge 27 maggio 1949, n. 260) non siano più, per successive disposizioni di legge, riconosciute come tali, alle seguenti condizioni:
- - che dette ex festività ricorrano in giorni in cui sia prevista la prestazione lavorativa ordinaria per l interessato, secondo l orario settimanale contrattualmente stabilito per il medesimo;
- - che il lavoratore/lavoratrice abbia diritto per quei giorni all intero trattamento economico.
I permessi di cui sopra sono fruibili nel periodo 16 gennaio - 14 dicembre di ogni anno. La richiesta di fruizione va effettuata con un congruo preavviso; ove il lavoratore/lavoratrice intenda fruire dei permessi medesimi, in tutto o in parte, in aggiunta a periodi di ferie ovvero anche se disgiuntamente dalle ferie medesime in tre o più giornate consecutive, deve effettuare segnalazione in tal senso alla Direzione al momento della predisposizione dei turni di ferie. L utilizzo dei permessi nei periodi desiderati avviene compatibilmente con le esigenze di servizio.
Per i permessi di cui al presente articolo che, pur spettando, non siano stati comunque utilizzati nell anno, come pure per gli eventuali resti frazionari inferiori alla giornata, viene liquidata la corrispondente retribuzione sulla base dell ultima mensilità percepita nell anno di competenza secondo il comune criterio (1/360 della retribuzione annua per ogni giornata), entro la fine di febbraio dell anno successivo.
Ai fini di cui al primo comma del presente articolo, vengono convenzionalmente considerate come date di cadenza per le festività dell Ascensione e del Corpus Domini, quelle in atto prima dell entrata in vigore della legge 5 marzo 1977, n. 54 (e cioè, rispettivamente, il 39° ed il 60° giorno dopo la domenica di Pasqua).
Art. 48 - Permessi per motivi personali o familiari - Aspettativa non retribuita - Congedo matrimoniale
Le assenze per brevi permessi retribuiti che l azienda concede per giustificati motivi personali o familiari, non sono computabili nelle ferie annuali.
Per interessi di famiglia e per gravi motivi di indole privata, l azienda può accordare adeguati periodi di congedo, determinando se e per quale durata debba corrispondere il trattamento economico.
L azienda, compatibilmente con le esigenze di servizio, riconosce al lavoratore/lavoratrice che ne faccia richiesta una aspettativa non retribuita per motivi di studio, familiari e personali fino ad un massimo di un anno utilizzabile anche in modo frazionato, di massima in non più di due periodi.
Ai fini dell applicazione dell aspettativa non retribuita di cui sopra, le aziende accoglieranno le domande dirette a soddisfare la necessità di assistenza del figlio, di età compresa fra i tre e i quattro anni, che sia affetto da patologie di particolare gravità, idoneamente certificate.
Le aziende valuteranno la situazione dei dipendenti affetti da malattie irreversibili e di particolare gravità (soggetti sottoposti a trattamenti di emodialisi, affetti da neoplasie, ovvero da patologie di analoga importanza) ai fini delle conseguenti necessità di cura.
In occasione del matrimonio viene concesso un congedo straordinario retribuito di 15 giorni consecutivi di calendario non computabili come ferie.
CAPITOLO IX
MALATTIE, INFORTUNI E MATERNITÀ
Art. 49 - Malattie e infortuni
In caso di assenza per malattia o infortunio accertati, l azienda conserva il posto e l intero trattamento economico al lavoratore/lavoratrice che abbia superato il periodo di prova per:
6
8
12
15
18
22
a) fino a 5 anni
b) da oltre 5 anni e fino a 10 anni
c) da oltre 10 anni e fino a 15 anni
d) da oltre 15 anni e fino a 20 anni
e) oltre i 20 anni
g) per i quadri direttivi di 3° e 4° livello con anzianità superiore a 25 anni
mesi
anzianità
I periodi di assenza per malattia e infortunio possono essere calcolati dall azienda con riferimento ai 48 mesi precedenti l ultimo giorno di assenza considerato.
In tal caso i periodi di conservazione del posto e del trattamento economico sono i seguenti:
a) fino a 5 anni
b) da oltre 5 anni e fino a 10 anni
c) da oltre 10 anni e fino a 15 anni
8
10
14
mesi
anzianità
d) da oltre 15 anni e fino a 20 anni
e) oltre i 20 anni
g) per i quadri direttivi di 3° e 4° livello con anzianità superiore a 25 anni
18
22
24
In ogni caso, per l ultimo periodo, non può essere praticato un trattamento meno favorevole di quello stabilito dal R.D.L. 13 novembre 1924, n.1825.
I periodi suindicati sono aumentati del 50% in caso di ricovero in sanatorio o di accertata necessità di cura, in ambedue le circostanze per tbc, nonché nel caso di malattie di carattere oncologico, con un minimo di 12 mesi ed un massimo di 24 mesi complessivi (30 mesi per i quadri direttivi di 3° e 4° livello retributivo).
Ai fini di quanto previsto dai comma che precedono non si terrà conto delle assenze per il tempo strettamente necessario al lavoratore per sottoporsi al trattamento di dialisi.
Il termine finale del trattamento di cui ai precedenti comma non può comunque scadere oltre il sesto mese dalla data in cui il lavoratore/lavoratrice ultrasessantenne sia entrato in possesso dei requisiti di legge per avere diritto alla pensione di vecchiaia, se la malattia sia iniziata prima di tale data: se la malattia inizia successivamente, il trattamento in parola viene riconosciuto per sei mesi.
I periodi di assenza per malattia o infortunio accertati, entro i limiti suindicati, sono computati a tutti gli effetti come servizio prestato, salvo quanto disposto in tema di ferie.
In caso di assenza conseguente ad infortunio sul lavoro, il trattamento economico di cui al presente articolo è corrisposto dall azienda con deduzione di tutte le somme che il lavoratore/lavoratrice ha diritto di riscuotere da parte dell Istituto assicuratore.
Se la malattia o l infortunio proseguono oltre i termini suindicati il lavoratore/lavoratrice, prima della scadenza di detti termini, può chiedere di essere collocato in aspettativa non retribuita per la durata massima di quattro mesi e senza alcun effetto sul decorso dell anzianità.
La durata di più periodi di aspettativa di cui al comma precedente non può tuttavia superare i sei mesi in un quinquennio.
Il collocamento in aspettativa non può venire richiesto dal lavoratore/lavoratrice ultrasessantenne che sia entrato in possesso dei requisiti di legge per avere diritto alla pensione di vecchiaia; in ogni caso il periodo di aspettativa non può durare oltre la data in cui l interessato ultrasessantenne abbia maturato i requisiti in parola.
NORME TRANSITORIE
1. La nuova disciplina di cui al presente articolo si applica a far tempo dalla data di completamento della redazione del testo coordinato, considerando utili a tali fini anche le assenze per malattia o infortunio verificatesi antecedentemente a tale data. Tuttavia fino alla data di scadenza del presente contratto l applicazione della predetta nuova disciplina non potrà determinare per il lavoratore conseguenze meno favorevoli rispetto a quelle che sarebbero derivate in base alla pregressa disciplina.
2. Nei confronti del personale già destinatario dei contratti collettivi ACRI in servizio al 1° novembre 1999 ed in aspettativa non retribuita per malattia alla data di redazione del testo coordinato del presente contratto, la durata dell aspettativa stessa è di 12 mesi.
Art. 50 - Maternità
Durante il congedo di maternità dal lavoro per gravidanza e puerperio, al lavoratore/lavoratrice compete il trattamento economico in misura pari alla retribuzione goduta in servizio, nel limite massimo di cinque mesi.
Nel caso in cui sia posta a carico di Enti previdenziali l erogazione di trattamenti sostitutivi in misura inferiore a quella di cui al comma precedente, le prestazioni in parola vengono integrate dalle aziende per la relativa differenza sempre nel predetto limite massimo di cinque mesi.
Ove, durante il periodo di astensione obbligatoria, interviene una malattia, si applica l articolo che precede, a decorrere dal giorno in cui si manifesta la malattia stessa.
Le lavoratrici e i lavoratori che sono stati assenti dal servizio per periodi significativi a causa di maternità, malattia o infortunio, saranno ammessi al rientro in servizio, in presenza di mutamenti organizzativi e/o di nuove attività nel frattempo intervenuti, a forme di aggiornamento professionale che nell ambito delle previsioni contrattuali in essere facilitino il reinserimento nell attività lavorativa.
Il lavoratore/lavoratrice affidatario del minore (ai sensi dell art. 10, legge 4 maggio 1983, n.
184) può avvalersi dell astensione dal lavoro durante i primi tre mesi successivi all effettivo ingresso del bambino nella famiglia affidataria, nei limiti indicati nella sentenza della Corte Costituzionale n. 341 del 15 luglio 1991.
CAPITOLO X SERVIZIO MILITARE
Art. 51 - Obblighi di leva
La chiamata alle armi per adempiere agli obblighi di leva e il richiamo alle armi non risolvono il rapporto di lavoro, ma lo sospendono a tutti gli effetti fino alla data di effettiva ripresa del servizio.
I periodi di cui sopra vengono computati ai fini degli scatti di anzianità, nonché della maturazione degli scaglioni previsti per la determinazione dei trattamenti di ferie, di malattia e di preavviso.
I benefici di cui sopra non sono cumulabili con quanto eventualmente fosse attribuito allo stesso fine dall azienda al dipendente anche per effetto di leggi od accordi in materia.
Il lavoratore deve riprendere servizio entro 30 giorni dal congedo o dall invio in licenza illimitata.
Non riprendendo servizio entro detto termine, il lavoratore è considerato dimissionario, salvo il caso di forza maggiore.
Al lavoratore chiamato alle armi per servizio di leva, oltre alle competenze maturate fino al giorno della cessazione del servizio, spetta una erogazione pari a due mensilità dell ultimo trattamento economico percepito, ciascuna delle quali calcolata come segue:
per le aree professionali: 84,96% della voce stipendio;
per il 1° ed il 2° livello dei quadri direttivi: 85,09% della voce stipendio; per il 3° livello dei quadri direttivi:
89,00% della voce stipendio e dell ad personam di cui all art. 66;
86,96% della eventuale maggiorazione di grado (per ogni maggiorazione) prima del passaggio aziendale dei funzionari ai quadri direttivi; dopo tale passaggio detta percentuale andrà applicata all ad personam percepito a tale titolo;
per il 4° livello dei quadri direttivi: 89,00% della voce stipendio;
86,96% della maggiorazione di grado (per ogni maggiorazione) prima del passaggio aziendale dei funzionari ai quadri direttivi; dopo tale passaggio detta percentuale andrà applicata all ad personam percepito a tale titolo.
Per quanto concerne, invece, gli scatti di anzianità, andrà corrisposta, per ogni scatto maturato, l omonima voce scatti di anzianità , con l esclusione pertanto dell importo ex ristrutturazione tabellare .
Il trattamento di cui sopra viene applicato anche a quei lavoratori che compiano un servizio sostitutivo previsto dalla legge.
CAPITOLO XI MISSIONI
Art. 00 - Xxxxxxxx (Xxxxxx ed Estero)
Al personale inviato in missione compete:
a) a) per il personale delle aree professionali e per il 1° e 2° livello dei quadri direttivi il rimborso delle spese effettive di viaggio in 2ª classe, seguendo la via più breve. Qualora il percorso per raggiungere la destinazione superi i 150 km., il viaggio viene effettuato in 1ª classe (ove esista). In caso di viaggio aereo, autorizzato dall azienda, spetta il rimborso del biglietto di classe turistica.
Per i quadri direttivi di 3° e 4° livello il rimborso delle spese di viaggio in 1ª classe od in aereo (classe turistica) o con altro mezzo preventivamente autorizzato dall azienda;
b) b) il rimborso delle spese effettive per il trasporto del bagaglio;
c) c) il rimborso delle spese sostenute in esecuzione del mandato ricevuto e nell interesse dell azienda;
d) d) il trattamento di seguito indicato.
Al personale che effettua meno di 5 giornate di missione nel corso di un mese di calendario, escluse dal computo quelle c.d. a corto raggio, compete il rimborso delle spese (piè di lista) per la consumazione dei pasti principali e per il pernottamento, comunque relativamente alle missioni in Italia non oltre gli importi della diaria. L azienda può autorizzare il superamento della diaria nel caso di maggiori spese per il pernottamento.
Oltre il predetto limite temporale il lavoratore/lavoratrice può optare per il trattamento di diaria di cui all allegato n. 7, ovvero il rimborso a piè di lista delle spese effettivamente sostenute (e adeguatamente giustificate) nel corso della missione stessa, fino ad un limite massimo di rimborso pari alla misura del trattamento di diaria altrimenti spettante all interessato. Qualora il rimborso spese risulti inferiore all importo della diaria, al lavoratore/lavoratrice compete, in aggiunta a detto rimborso, la corresponsione a titolo di diaria della quota residua fino al suddetto limite massimo.
Nei confronti del personale che effettua almeno 5 giornate di missione nel corso del mese, il trattamento di diaria è corrisposto per intero quando vi sia la consumazione dei due pasti principali ed il pernottamento fuori residenza. In caso diverso, viene corrisposto in proporzione di un terzo, rispettivamente per ogni pasto e per il pernottamento. Ai fini di cui al comma precedente resta fermo che non può darsi luogo ad una erogazione inferiore a due terzi di diaria per missioni di durata superiore alle 10 ore.
Nell ipotesi di cui al 4° comma può essere concesso in casi particolari, il rimborso delle eventuali maggiori spese giustificate, sia nel caso che si applichi il trattamento di diaria e sia ove
venga prescelta la forma del rimborso a piè di lista. Con autorizzazione dell azienda potrà essere effettuato il rimborso a piè di lista separato della sola spesa per il pernottamento in albergo. In tal caso, come pure nel caso in cui l alloggio sia fornito dall azienda, la misura della diaria giornaliera è ridotta di un terzo.
Per i lavoratori/lavoratrici appartenenti alle aree professionali (dalla 1ª alla 3ª), nonché al 1° e 2° livello retributivo dei quadri direttivi, nel caso di missione con durata superiore ai 30 giorni, il trattamento di diaria è ridotto del 15% a partire dal 31° giorno, sempreché il lavoratore/lavoratrice abbia avuto preventiva comunicazione scritta da parte della Direzione, dalla quale risulti che la missione avrà durata superiore a 30 giorni. In tal caso l azienda procurerà, nei limiti del possibile, di effettuare detta comunicazione tempestivamente.
Per i quadri direttivi di 3° e 4° livello, nel caso di missione per un periodo superiore a 45 giorni, la diaria è ridotta del 15% a partire dal 15° giorno successivo all apposita comunicazione scritta da parte della Direzione, dalla quale risulti che la missione avrà durata superiore a detto periodo: detta riduzione non potrà comunque applicarsi per i primi 45 giorni della missione.
Al personale inviato in missione all estero spetta, nel caso di superamento dei 4 giorni di missione nel mese, oltre il rimborso delle spese effettivamente sostenute per viaggio e permanenza all estero in relazione al mandato ricevuto, una diaria non inferiore alla metà di quella prevista dal presente contratto.
In ogni caso, quanto previsto dai precedenti comma non si applica nei casi in cui la distanza fra la località di missione e la residenza (abituale dimora) del lavoratore/lavoratrice, non superi i 25 Km (c.d. missioni a corto raggio). Resta fermo il rimborso delle spese effettive di viaggio, secondo le disposizioni in atto.
Le misure delle diarie vengono fissate annualmente, d intesa fra le Parti stipulanti, entro il mese di novembre ed hanno decorrenza dal 1° gennaio successivo.
Gli importi relativi al periodo di vigenza del presente contratto sono indicati nell allegato
n. 7.
NORMA TRANSITORIA
Per il personale già destinatario dei contratti collettivi ACRI, quanto previsto al 4° comma del presente articolo trova applicazione a far tempo dal 1° aprile 2000.
RACCOMANDAZIONE
Con riferimento alle istanze manifestate in argomento dalle organizzazioni sindacali stipulanti il presente contratto, l ABI raccomanda alle aziende di adottare forme assicurative a favore dei lavoratori/lavoratrici che, a seguito dell invio in missione disposto dall azienda stessa, debbano fare uso del mezzo aereo.
CAPITOLO XII
ADDESTRAMENTO FORMAZIONE CRITERI DI SVILUPPO PROFESSIONALE E DI CARRIERA
VALUTAZIONE DEL LAVORATORE/LAVORATRICE
Art. 53 Addestramento
Le aziende provvedono ad un opportuno addestramento dei dipendenti nuovi assunti con contratto non a termine inquadrati nella 3ª area professionale, 1° livello retributivo e 2ª area professionale, 3° livello retributivo (esclusi gli addetti a mansioni operaie), da tenersi di norma durante il periodo di prova e comunque entro il primo anno di servizio.
Tale addestramento, di durata non inferiore a quattro settimane, anche non continuative, per i lavoratori/lavoratrici inquadrati nella 3ª area professionale, 1° livello retributivo o a due settimane per i dipendenti inquadrati nella 2ª area professionale, 3° livello retributivo (esclusi gli addetti a mansioni operaie), si svolge durante il normale orario di lavoro.
Durante l addestramento, ove questo sia organizzato in corsi collettivi, è data facoltà ai dipendenti di cui sopra di partecipare a riunioni promosse, durante l orario di lavoro, dalle organizzazioni sindacali stipulanti il presente contratto, per illustrare materie di interesse sindacale e del lavoro.
Le predette organizzazioni sindacali possono tenere tali riunioni, singolarmente o congiuntamente, a mezzo di un proprio dirigente facente parte del personale dell azienda, previa comunicazione alla Direzione aziendale competente del nominativo designato.
Per gli interventi dei dirigenti di cui sopra, da svolgersi secondo l ordine di precedenza delle richieste comunicate alla Direzione aziendale competente con un preavviso di almeno 48 ore, è riservata al dirigente di ciascuna organizzazione sindacale, mezz ora cumulabile nei casi di interventi congiunti di dirigenti appartenenti ad organizzazioni diverse.
Art. 54 - Formazione
Le Parti stipulanti ribadiscono che la promozione delle iniziative in materia di formazione rientra nell ambito di Enbicredito.
L eventuale riduzione di orario di lavoro da destinare alla formazione può essere definita
nell ambito degli strumenti previsti dal Patto per lo sviluppo e l occupazione del 22 dicembre 1998.
* * *
Salvo quanto disciplinato in materia di formazione d ingresso in relazione alle previsioni di legge, la formazione continua del personale:
rappresenta strumento essenziale per la tutela dell occupazione, la mobilità, la crescita e lo sviluppo delle competenze professionali;
concorre, unitamente ad altri fattori, allo sviluppo di carriera secondo quanto stabilito dalle specifiche norme in materia;
assume un ruolo strategico per la realizzazione delle necessarie trasformazioni del sistema bancario e la valutazione delle risorse umane;
assume carattere selettivo in quanto elemento costitutivo della competenza professionale.
Pertanto, l azienda promuove corsi di formazione professionale nei confronti del personale in servizio con contratto non a termine secondo criteri di trasparenza e di pari opportunità, nel rispetto, a far tempo dal 1° gennaio 2000, delle seguenti previsioni:
a) a) un pacchetto formativo non inferiore a 24 ore annuali da svolgere durante il normale orario di lavoro;
b) b) un ulteriore pacchetto di 26 ore annuali, di cui 8 retribuite, da svolgere in orario di lavoro e le residue 18 non retribuite, da svolgere fuori dal normale orario di lavoro,
la formazione di cui alle lett. a) e b) potrà essere svolta anche tramite autoformazione, con l ausilio di adeguata strumentazione anche informatica.
A ciascun lavoratore/lavoratrice, il quantitativo di formazione di cui alla lett.b) viene offerto per quote inscindibili di ore retribuite e non retribuite.
Ai fini della medesima formazione di cui alla lett. b) vengono considerate dall azienda, su richiesta dei lavoratori/lavoratrici, eventuali particolari situazioni personali e/o familiari, con specifico riguardo al personale femminile, concordando con gli interessati le soluzioni organizzative che ne consentano l effettuazione.
La formazione al di fuori dell orario di lavoro, in caso di copertura con finanziamenti da parte di fonti esterne, anche nell ambito di iniziative promosse tramite Enbicredito, potrà essere, in tutto o in parte, retribuita.
Programmi, criteri, finalità, tempi e modalità dei corsi, nonché l eventuale accorpamento, in tutto o in parte, dei quantitativi annuali di ore previsti dalle norme che precedono, formano oggetto di valutazione congiunta nel corso di un apposito incontro da tenere entro il mese di febbraio di ogni anno tra le Parti aziendali. Tale incontro viene ripetuto nel corso dell anno qualora l azienda apporti sostanziali modifiche in materia. Nell ambito del medesimo incontro le Parti definiscono le modalità di partecipazione del personale ai corsi predetti.
Tempi, modalità di effettuazione e programmi dei corsi devono essere portati a conoscenza del personale.
All attuazione di quanto previsto dal presente articolo può anche procedersi mediante la istituzione di corsi a carattere interaziendale da realizzarsi ad iniziativa e nell ambito di quelle
aziende che per la loro dimensione, per l appartenenza ad un gruppo bancario, od altre ragioni di carattere tecnico ed organizzativo ne ravvisassero la necessità.
Nei casi di innovazioni tecnologiche o di rilevanti ristrutturazioni aziendali che comportino sostanziali modifiche nello svolgimento della prestazione lavorativa di consistenti gruppi di personale, le aziende organizzano utilizzando a tal fine anche i quantitativi previsti dal presente articolo corsi di riqualificazione del personale interessato.
Ulteriori corsi indetti ed organizzati dalle aziende per addestramenti professionali, si svolgono durante il normale orario di lavoro e la partecipazione dei lavoratori/lavoratrici invitati a frequentarli è facoltativa.
Art. 55 - Sviluppo professionale e di carriera
Le capacità professionali costituiscono un patrimonio fondamentale per i lavoratori/lavoratrici e per l efficienza e la competitività delle imprese bancarie.
Pertanto le aziende si impegnano a valorizzare e sviluppare le capacità professionali secondo il principio delle pari opportunità ed in coerenza con le scelte strategiche, le esigenze organizzative e produttive delle aziende stesse, tenendo anche conto dell evoluzione delle tecnologie, soprattutto informatiche, e dei bisogni formativi del personale.
Lo sviluppo professionale deve realizzarsi tramite:
a) a) una formazione adeguata;
b) b) l esperienza pratica di lavoro;
c) c) la mobilità su diverse posizioni di lavoro.
Detto sviluppo professionale terrà conto dei diversi apporti professionali connessi al differente inquadramento del personale e in connessione alla valutazione professionale del personale concorre allo sviluppo di carriera del personale stesso.
In relazione a progetti aziendali per la gestione strategica delle risorse umane l azienda può prevedere, informandone gli organismi sindacali, percorsi professionali per la formazione di determinate figure ritenute strategiche che prevedano sequenze programmate di posizioni di lavoro e di iniziative formative.
Lo sviluppo professionale per gli appartenenti alla 3ª area professionale e per i quadri direttivi si realizza con i criteri riportati nelle rispettive Parti speciali.
Art. 56 - Criteri di valutazione professionale
Lo sviluppo professionale, in connessione alla valutazione professionale, concorre allo sviluppo di carriera del personale.
Le Parti nazionali convengono, a titolo esemplificativo, che idonei elementi di valutazione professionale i cui contenuti vengono opportunamente individuati dalle aziende in relazione alle specifiche figure professionali, alla propria organizzazione, ai propri obiettivi strategici sono i seguenti: competenze professionali, precedenti professionali, padronanza del ruolo, attitudini e potenzialità professionali, prestazioni.
Art. 57 - Valutazione del lavoratore/lavoratrice
L azienda attribuisce annualmente al lavoratore/ lavoratrice un giudizio professionale complessivo.
Il giudizio di cui al comma che precede, accompagnato da una sintetica motivazione, deve essere comunicato per iscritto al lavoratore/lavoratrice entro il primo quadrimestre dell anno successivo a quello cui si riferisce.
Il lavoratore/lavoratrice viene informato periodicamente circa il merito della valutazione professionale formulata dall azienda e delle linee adottate dall azienda stessa al fine di conferire trasparenza alle opportunità di formazione, allo sviluppo professionale ed ai criteri di valutazione professionale, e può chiedere chiarimenti al riguardo.
Nei casi in cui le assenze del lavoratore/lavoratrice dovute a malattia, infortunio, gravidanza e puerperio, servizio militare, siano di durata tale da non consentire una valutazione ai fini del giudizio professionale, si fa riferimento agli effetti degli automatismi, del premio aziendale e dell ex premio di rendimento all ultimo giudizio conseguito dall interessato.
L eventuale quota del premio di rendimento eccedente lo standard di settore e il premio aziendale non vengono erogati in caso di giudizio di sintesi negativo.
Il lavoratore/lavoratrice che ritenga il complessivo giudizio professionale non rispondente alla prestazione da lui svolta può presentare un proprio ricorso alla Direzione aziendale competente entro 15 giorni dalla comunicazione. Nella procedura il lavoratore/lavoratrice può farsi assistere da un dirigente dell organizzazione sindacale stipulante, facente parte del personale, a cui conferisce mandato.
L azienda, sentito il lavoratore/lavoratrice entro 30 giorni dal ricorso, comunicherà le proprie determinazioni al riguardo nei successivi 60 giorni.
Il lavoratore/lavoratrice, cui sia stato attribuito il giudizio di sintesi negativo può, a richiesta, ottenere il cambiamento di mansioni e, compatibilmente con le esigenze di servizio, essere trasferito ad altro ufficio.
CHIARIMENTO A VERBALE
Le aziende dedicheranno particolare attenzione al momento della trasformazione del sistema di valutazione del lavoratore/lavoratrice rispetto al precedente sistema delle note caratteristiche, garantendo la massima obiettività al fine di evitare che il mutamento dei criteri rispetto a quelli in precedenza adottati comporti, di per sé, valutazioni meno favorevoli.
Art. 58 - Coinvolgimento sindacale
L azienda, anche su richiesta degli organismi sindacali aziendali, comunica agli stessi nel corso di un apposito incontro gli indirizzi, i principi e i criteri che si intendono adottare per lo sviluppo professionale del personale e per la valutazione dello stesso.
Gli organismi sindacali predetti formulano loro considerazioni e proposte nell ambito di una procedura di confronto della durata massima di 30 giorni finalizzata a ricercare soluzioni condivise in ordine ai criteri di cui al comma che precede, fermo restando che al termine della procedura stessa l azienda rende operativi i propri provvedimenti. Procedura analoga, ma della durata massima di 20 giorni, deve essere seguita nel caso di eventuali modifiche che l azienda intendesse apportare successivamente.
L azienda, al termine della procedura, porta a conoscenza dei lavoratori/lavoratrici indirizzi, principi e criteri di cui sopra.
Le Parti aziendali concordano le modalità di verifica per l applicazione dei principi e criteri suindicati.
CAPITOLO XIII AGEVOLAZIONI E PROVVIDENZE
PER MOTIVI DI STUDIO
Art. 59 Lavoratori/lavoratrici studenti
In attuazione di quanto previsto dall art. 10 della legge 20 maggio 1970, n. 300, i lavoratori/lavoratrici studenti di cui al primo comma del citato articolo hanno diritto di ottenere, a richiesta, di essere assegnati, per coloro che sono adibiti ai turni continuativi di lavoro, a turni di lavoro che agevolino la frequenza ai corsi e la preparazione agli esami o spostamenti di orario rispetto a quello normale di entrata e di uscita nei limiti previsti dal presente contratto.
Ai lavoratori/lavoratrici studenti, compresi quelli universitari, spettano permessi retribuiti oltre che per le giornate in cui devono sostenere prove di esame anche per il tempo di viaggio occorrente per raggiungere la località sede di esami qualora per mancanza di scuola od università del tipo prescelto nel luogo di residenza frequentino corsi di studio in località diversa. Inoltre, ai lavoratori/lavoratrici iscritti a corso di laurea in una delle discipline universitarie che danno titolo a riconoscimenti contrattuali di anzianità convenzionale (indistintamente per tutti i corsi di laurea, ivi comprese le c.d. lauree brevi , a far tempo
dall 1.1.2002), spetta una sola volta per ciascun esame previsto dal piano di studi approvato dalla facoltà un ulteriore giorno di permesso retribuito, da fruire nella giornata lavorativa precedente quella in cui è prevista la prova di esame.
Ai lavoratori/lavoratrici studenti che sostengono esami per il conseguimento della licenza di scuola secondaria di primo e di secondo grado presso scuole statali, pareggiate o legalmente riconosciute o comunque abilitate al rilascio di titoli di studio legali, con esclusione di quelle a carattere artistico ovvero che sostengono l esame di laurea in una delle discipline che danno titolo a riconoscimenti contrattuali di anzianità convenzionale spetta, in aggiunta ai permessi di cui al precedente comma e per una sola volta, un permesso retribuito di 8 giorni lavorativi; tale permesso è usufruibile a richiesta degli interessati, da presentare alla Direzione aziendale competente con almeno cinque giorni di anticipo.
Ai lavoratori/lavoratrici iscritti a corsi regolari di studio in scuole di istruzione secondaria di primo e di secondo grado (comprese le scuole di qualificazione professionale) statali, pareggiate o legalmente riconosciute o comunque abilitate al rilascio di titoli di studio legali con esclusione di quelle a carattere artistico oppure iscritti a corso di laurea in una delle discipline universitarie che danno titolo a riconoscimenti contrattuali di anzianità convenzionale, spetta, un permesso retribuito
di 20 ore all anno, da fruire in 4 giornate lavorative e per 5 ore al giorno; tale permesso va richiesto dagli interessati alla Direzione aziendale competente con almeno cinque giorni di anticipo e spetta per il numero di anni più due di corso legale degli studi previsto dai rispettivi ordinamenti, per le scuole di istruzione secondaria e per ciascuna facoltà universitaria.
E inoltre in facoltà dei lavoratori/lavoratrici di cui al precedente comma di ottenere una sola volta per ciascun ciclo di studi (scuola di istruzione secondaria di primo grado, scuola di istruzione secondaria di secondo grado, università) e, quindi, al massimo per tre volte un permesso straordinario non retribuito sino a 30 gg. di calendario, fruibile in non più di due periodi; le relative richieste vanno presentate dagli interessati alla Direzione aziendale competente con almeno trenta giorni di anticipo.
I permessi retribuiti e non retribuiti di cui ai precedenti quarto e quinto comma possono essere fruiti soltanto durante il normale periodo scolastico o accademico; in caso di contemporaneità di richieste da parte di più lavoratori/lavoratrici appartenenti alla stessa unità produttiva l azienda è tenuta ad accoglierle entro un limite di contemporanee assenze per motivi di studio pari al 5% del numero di lavoratori/lavoratrici della stessa categoria stabilmente addetti all unità produttiva medesima, dando la precedenza ai lavoratori/lavoratrici studenti non universitari che devono sostenere esami e, in subordine, ai lavoratori/lavoratrici con maggiore anzianità di servizio.
Ai lavoratori/lavoratrici che conseguono dopo l assunzione la licenza di scuola media superiore, con esclusione dei titoli a carattere artistico, viene attribuito, per una sola volta, un premio di L.235.000 ( 121,37).
Ai lavoratori/lavoratrici non laureati che conseguono dopo l assunzione una laurea secondo l ordinamento anteriore al D.M. 3 novembre 1999, n.509, viene attribuito, per una sola volta, un premio di L.390.000 ( 201,42). Tale premio compete, nella misura di L.240.000 (
123,95), a chi abbia conseguito, a far tempo dal 1.1.2002, una c.d. laurea breve di durata triennale. Con riguardo ai titoli di studio universitari conseguiti ai sensi del predetto Decreto ministeriale il premio compete nelle seguenti misure:
- - L.240.000 ( 123,95) al conseguimento della laurea;
- - ulteriori L.150.000 ( 77,47) al conseguimento della laurea specialistica.
I lavoratori/lavoratrici sono tenuti a produrre le certificazioni necessarie all esercizio dei diritti previsti dal presente articolo.
CHIARIMENTO A VERBALE
Le Parti chiariscono che quanto previsto nel 2°, 3°, 4° e 8° comma del presente articolo trova applicazione ove si tratti di titoli di studio riconducibili ad una delle discipline che danno diritto al riconoscimento di anzianità convenzionali di cui all art. 37 del presente contratto.
Art. 60 - Borse di studio
Ai figli o persone equiparate a carico dei lavoratori/lavoratrici secondo il criterio seguito per la individuazione dei titolari del diritto agli assegni familiari iscritti e frequentanti corsi regolari di studio in scuole di istruzione secondaria e di qualificazione professionale, statali, pareggiate o legalmente riconosciute o comunque abilitate al rilascio di titoli di studio legali, oppure iscritti a studi universitari presso facoltà legalmente riconosciute ed abilitate al rilascio di lauree valide ad ogni effetto di legge, ivi comprese, a far tempo dall anno accademico 2001/2002, le c.d. lauree brevi e quelle specialistiche di cui al D.M. 3 novembre 1999, n.509, vengono annualmente corrisposte provvidenze nelle misure ed alle condizioni seguenti:
a) a) L.145.000 ( 74,89) agli studenti di scuola di istruzione secondaria di primo grado;
b) b) L.205.000 ( 105,87) agli studenti di scuola di istruzione secondaria di secondo grado;
c) c) L.420.000 ( 216,91) agli studenti universitari.
Le somme indicate sub b) e c) vengono elevate rispettivamente di L.100.000 ( 51,65) e di
L.150.000 ( 77,47) per gli studenti di scuola di istruzione secondaria di secondo grado e universitari che per mancanza di scuola od università del tipo prescelto nel luogo di residenza della famiglia frequentano corsi di studio in località diversa.
Le provvidenze di cui sopra, che non possono essere corrisposte per un numero di anni superiore alla durata del corso legale degli studi previsto, dai rispettivi ordinamenti, per le scuole di istruzione secondaria e per ciascuna facoltà universitaria, spettano:
- - agli studenti di scuola di istruzione secondaria di primo e secondo grado che abbiano superato l anno scolastico di riferimento;
- - agli studenti universitari, che abbiano superato alla fine della sessione d esami dell anno accademico di riferimento tutti gli esami previsti dal piano di studi della facoltà meno due.
Sono ammessi a fruire di tali provvidenze anche i figli a carico del coniuge del dipendente secondo i suesposti criteri a condizione che non beneficino di provvidenze analoghe.
La corresponsione delle provvidenze che sono incompatibili con eventuali altre forme di concorsi di spesa o borse di studio viene effettuata agli studenti di scuola di istruzione secondaria entro il mese di ottobre dell anno in cui termina l anno scolastico di riferimento e agli studenti universitari entro il mese di marzo dell anno successivo a quello accademico di riferimento.
Agli studenti universitari che siano iscritti al primo anno di corso viene corrisposto, entro il mese di dicembre dell anno di iscrizione, un importo pari a L.225.000 ( 116,20).
Al verificarsi della condizione prevista al terzo comma, secondo alinea della presente norma, agli studenti universitari in questione viene corrisposto entro il mese di marzo dell anno successivo a quello accademico di riferimento un importo pari alla differenza tra quanto spettante in base alle citate previsioni e quanto percepito ai sensi del comma che precede.
La corresponsione è subordinata alla presentazione, da parte degli interessati, della certificazione attestante il sussistere delle condizioni richieste.
CAPITOLO XIV RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO
Art. 61 - Cause di risoluzione - Attestato di servizio
La cessazione del rapporto di lavoro, superato il periodo di prova, può avvenire:
a) per risoluzione del rapporto da parte dell azienda o del lavoratore/lavoratrice per aver l interessato superato il periodo di conservazione del posto e l eventuale periodo di aspettativa di
cui all art. 49 (fermo il minimo di legge previsto in caso di tbc), nonché per invalidità permanente riconosciuta in base alla legge sull assicurazione invalidità e vecchiaia;
b) per risoluzione del rapporto da parte dell azienda nei confronti del lavoratore/lavoratrice ultrasessantenne che sia in possesso dei requisiti pensionistici, sempre che non abbia optato per la prosecuzione del rapporto di lavoro ai sensi della vigente normativa di legge in materia;
c) per risoluzione del rapporto da parte dell azienda per giustificato motivo ai sensi dell art. 3 della legge 15 luglio 1966, n. 604;
d) per risoluzione del rapporto da parte dell azienda per giusta causa ai sensi dell art. 2119 c.c.;
e) e) per dimissioni;
f) f) per risoluzione del rapporto da parte del lavoratore/lavoratrice per giusta causa ai sensi dell art.2119 c.c.;
g) g) per morte.
Quanto previsto dal primo, secondo, terzo, quarto e sesto comma dell art. 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300, nel testo risultante dall art. 1 della legge 11 maggio 1990, n. 108 si applica a tutti i lavoratori/lavoratrici delle aziende che occupino complessivamente più di 15 dipendenti.
L azienda comunque rilascia al lavoratore/ lavoratrice, all atto della cessazione del rapporto, un certificato contenente l indicazione del tempo durante il quale egli ha svolto la sua attività presso l azienda, delle mansioni prestate e dell inquadramento ricoperto e copia del conto di liquidazione.
Art. 62 - Preavviso
Il periodo di preavviso prestato in servizio va computato a tutti gli effetti dell anzianità di servizio.
Durante il periodo di preavviso prestato in servizio, eccettuato il caso di dimissioni, l azienda è tenuta ad accordare al lavoratore/lavoratrice adeguati permessi, non inferiori a due ore giornaliere, per consentirgli la ricerca di altra occupazione.
Qualora il preavviso risulti sostituito dalla corrispondente indennità, il rapporto di lavoro è risolto all atto della effettiva cessazione del servizio.
In caso di risoluzione del rapporto ad iniziativa dell azienda ai sensi delle lett. a), b) e c) dell art. 61, spetta al lavoratore/lavoratrice un preavviso secondo quanto previsto nell all. n. 6.
In caso di risoluzione del rapporto di lavoro per morte del lavoratore/lavoratrice (art. 61, lett. g), oltre al trattamento economico fino al termine del mese in corso, l indennità di mancato preavviso compete agli aventi causa nelle misure riportate nel medesimo allegato n. 6.
Per il personale già destinatario dei contratti collettivi ACRI continueranno a trovare applicazione, limitatamente ai lavoratori/lavoratrici in servizio alla data del 1° novembre 1999, i corrispondenti trattamenti previsti dagli artt. 132 e 89 rispettivamente dai ccnl 19 dicembre 1994 e 16 giugno 1995.
Art. 63 Dimissioni
In caso di risoluzione del rapporto ai sensi della lett. e) dell art. 61, le dimissioni debbono essere presentate per iscritto con il preavviso di un mese, salvo diverso termine concordato e fermo che, comunque, al dimissionario compete l intero trattamento economico fino alla scadenza del preavviso.
E in facoltà dell azienda di far cessare il servizio nel giorno delle dimissioni, o in qualsiasi giorno entro la scadenza del preavviso corrispondendo al dimissionario l intero trattamento economico fino alla scadenza.
In caso di dimissioni nel periodo in cui, a norma della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, è previsto il divieto di licenziamento, spetta previa presentazione di idonea certificazione medica il trattamento economico fino al termine del mese in corso.
In caso di risoluzione del rapporto da parte del lavoratore/lavoratrice ai sensi della lett. f) dell art. 61, spetta al medesimo, che non si trovi nelle condizioni di cui alla lett. b) dell art. 61, la stessa indennità di mancato preavviso che gli competerebbe se la risoluzione del rapporto si fosse verificata ad iniziativa dell azienda per giustificato motivo, nonché il seguente trattamento:
- con anzianità fino a 10 anni di effettivo servizio 4 mensilità
- con anzianità superiore a 10 anni di
effettivo servizio 6 mensilità
Nel caso in cui il lavoratore/lavoratrice si trovi, invece, nelle condizioni di cui alla lett. b) dell art. 61, il lavoratore/lavoratrice stesso, anziché al trattamento previsto nel comma precedente, ha diritto a quello previsto per il caso di risoluzione del rapporto di lavoro per limiti di età.
Art. 64 - Contestazioni
In ogni caso di cessazione del rapporto di lavoro, e qualora sorga contestazione circa la somma spettante al lavoratore/lavoratrice o agli aventi diritto, l azienda è tenuta a liquidare immediatamente la parte non contestata di tale somma, senza pregiudizio per la parte dei diritti in contestazione. Nel caso di risoluzione per giusta causa da parte dell azienda, se i fatti che l hanno determinata hanno provocato danno materiale all azienda, è possibile operare la compensazione ai sensi dell art. 1252 c.c. tra quanto dovuto al lavoratore/lavoratrice e quanto al medesimo imputabile a titolo di risarcimento.
Ove non venga raggiunto un diretto accordo tra le parti sull ammontare del danno, detto conteggio può essere effettuato in sede giudiziale, sempre fino a concorrenza delle somme relative, salvo restando comunque ogni eventuale maggior diritto dell azienda stessa.
Art. 65 - Trattamento di fine rapporto
La retribuzione annua di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto è costituita dai seguenti emolumenti.
Per le aree professionali dalla 1ª alla 3ª e per i quadri direttivi di 1° e 2° livello: stipendio;
scatti di anzianità;
importo ex ristrutturazione tabellare; e, ove spettino, da
assegno di cui all art. 84, ultimo comma; indennità di rischio;
indennità per lavori svolti in locali sotterranei; concorso spese tranviarie;
indennità di cui all art. 86, 3° comma; indennità di turno diurno;
assegni di cui all art. 97; indennità di ruolo chiave;
eventuale ex premio di rendimento aziendale.
Per i quadri direttivi di 3° e 4° livello:
stipendio;
tutti gli emolumenti costitutivi del trattamento economico aventi carattere continuativo anche se con corresponsione periodica, compresa, ove spetti, l indennità di rischio.
Da tale computo restano esclusi soltanto gli emolumenti di carattere eccezionale, quanto corrisposto a titolo di effettivo rimborso, anche parziale, di spese sostenute ed i trattamenti corrisposti ai sensi degli artt. 52 e 72 del presente contratto o, comunque, corrisposti con finalità similari al quadro direttivo di 3° e 4° livello retributivo trasferito o in missione.
Nei confronti del personale già destinatario del contratto collettivo ACRI del 19 dicembre 1994 appartenente alle aree professionali ed al 1° e 2° livello retributivo dei quadri direttivi in servizio alla data del 1° novembre 1999, continua ad applicarsi, in luogo del presente articolo, l art. 45 del predetto ccnl.
PARTE SPECIALE QUADRI DIRETTIVI
CAPITOLO XV QUADRI DIRETTIVI
Art. 66 - Definizione e inquadramento
La categoria dei quadri direttivi è articolata in quattro livelli retributivi.
DECLARATORIA - Sono quadri direttivi i lavoratori/lavoratrici che, pur non appartenendo alla categoria dei dirigenti, siano stabilmente incaricati dall azienda di svolgere, in via continuativa e prevalente, mansioni che comportino elevate responsabilità funzionali ed elevata preparazione professionale e/o particolari specializzazioni e che abbiano maturato una significativa esperienza, nell ambito di strutture centrali e/o nella rete commerciale, ovvero elevate responsabilità nella direzione, nel coordinamento e/o controllo di altri lavoratori/lavoratrici appartenenti alla presente categoria e/o alla 3ª area professionale, ivi comprese le responsabilità connesse di crescita professionale e verifica dei risultati raggiunti dai predetti diretti collaboratori.
Tali funzioni e compiti possono prevedere l effettivo esercizio di poteri negoziali nei confronti di terzi, in rappresentanza dell azienda, da espletarsi con carattere di autonomia e discrezionalità, in via generale, nell ambito definito dalle deleghe di poteri aziendali conferite al riguardo, anche in via congiunta, restando comunque escluse le facoltà di firma a carattere meramente certificativo o dichiarativo o simili.
Nell ambito della predetta declaratoria sono inquadrati nella presente categoria:
gli incaricati di svolgere attività specialistiche caratterizzate generalmente dal possesso di metodologie professionali complesse, da procedure prevalentemente non standard, con input parzialmente definiti ed in contesti sia stabili che innovativi (ad esempio nell ambito dei seguenti rami di attività: legale, analisi e pianificazione organizzativa, controllo di gestione, marketing, ingegneria finanziaria, auditing, tesoreria);
i responsabili della gestione di significativi segmenti o gruppi di clientela o i responsabili di linee di prodotto e/o di attività di promozione e di consulenza finanziaria con rilevante autonomia di poteri conferiti per il raggiungimento degli obiettivi aziendali;
i preposti a succursale, comunque denominate, che in una complessiva valutazione dell assetto organizzativo dell azienda svolgono, con significativi gradi di autonomia e responsabilità funzionale, avuto anche riguardo alla tipologia della clientela, compiti di rappresentanza dell azienda nei confronti dei terzi nell ambito dei poteri conferiti dall azienda stessa, per quanto concerne le condizioni e l erogazione dei crediti, la gestione dei prodotti e dei servizi, coordinando le risorse umane e tecniche affidate e rispondendo dei risultati dell unità operativa in rapporto agli obiettivi definiti dall azienda medesima.
Fermo quanto sopra viene comunque riconosciuto, quale inquadramento minimo, il 1° livello retributivo per i preposti a succursale da 5 a 6 addetti compreso il preposto; il 2° livello retributivo se gli addetti sono 7; il 3° livello retributivo da 8 a 9 addetti e il 4° livello retributivo da 10 addetti in poi.
A tali fini va computato il personale appartenente almeno alla 3ª area professionale e al 3° livello retributivo (escluso l ultimo alinea) della 2ª area professionale. Relativamente al computo dei lavoratori a tempo parziale si applica la disciplina di legge in materia.
Le Parti stipulanti valuteranno la possibilità di individuare in sede nazionale ulteriori profili professionali esemplificativi.
Nuovi profili professionali conseguenti a nuove attività o a cambiamenti di organizzazione possono essere individuati, tempo per tempo, su richiesta di una delle Parti aziendali:
con accordi aziendali per il 1° e 2° livello retributivo;
nel rispetto della procedura di cui all ultimo comma del presente articolo per il 3° e 4° livello retributivo.
* * *
Nel 1° e nel 2° livello retributivo vengono collocati, rispettivamente, i lavoratori/lavoratrici inquadrati nel 1° e 2° livello retributivo della 4ª area professionale (ccnl ABI 19 dicembre 1994) e nei quadri del grado minimo e del grado superiore al minimo (ccnl ACRI 19 dicembre 1994).
L inserimento nel 1° e nel 2° livello della categoria avviene automaticamente e correlativamente.
Nel 3° e nel 4° livello retributivo, il più elevato dei quali corrisponde a quello in essere per il grado minimo di funzionario, vengono collocati gli attuali funzionari che conservano tale denominazione per il periodo di vigenza contrattuale esclusi coloro ai quali viene contestualmente attribuito l inquadramento fra i dirigenti ai sensi dell accordo quadro 28 febbraio 1998.
In sede aziendale espletando la procedura di seguito prevista potrà essere collocata nel 3° livello retributivo una quota degli attuali funzionari da individuare nell ambito del grado minimo aziendalmente previsto, in relazione alle funzioni svolte, alla struttura ed all organizzazione
dell azienda. La restante parte dei funzionari viene collocata nel 4° livello retributivo. Si conserva, in ogni caso, come assegno ad personam la differenza di trattamento economico. Fermo quanto stabilito in materia di riforma della retribuzione, tale assegno non sarà riassorbibile per effetto di futuri incrementi retributivi.
In sede aziendale si dà corso entro 90 giorni dalla stipulazione del presente contratto ad un apposito incontro nel corso del quale l azienda stessa rappresenta agli organismi sindacali aziendali una delle seguenti eventualità:
- - la sussistenza delle condizioni per l applicazione immediata della nuova normativa sui quadri direttivi;
- - un piano di graduale applicazione di detta normativa indicando i relativi tempi e modalità;
- - il rinvio dell applicazione della medesima normativa in una fase successiva.
In ogni caso l applicazione della nuova disciplina dovrà avvenire entro il 31 dicembre 2000.
Fino alla data prevista aziendalmente per l applicazione del nuovo sistema, continuano a trovare applicazione le corrispondenti norme contrattuali per la 4ª area professionale (ccnl ABI 19 dicembre 1994), per i quadri (ccnl ACRI 19 dicembre 1994) e per il personale direttivo (ccnl ABI 22 giugno 1995 e ccnl ACRI 16 giugno 1995).
In ciascuna delle ipotesi di cui all 11° comma che precede e secondo i tempi ivi indicati le Parti aziendali dovranno verificare congiuntamente la conformità dell applicazione della nuova disciplina ai criteri predetti secondo la procedura che segue.
L azienda nell ambito dei criteri di sviluppo professionale adottati rappresenta agli organismi sindacali aziendali gli effetti conseguenti all applicazione della nuova struttura contrattuale rispetto all ordinamento dei gradi aziendalmente in atto.
Lo sviluppo professionale nell area dei quadri direttivi è collegato alla individuazione da parte dell azienda di ruoli chiave correlati ai diversi livelli di responsabilità sia nelle attività espletabili nell ambito delle strutture centrali che nella rete commerciale, con i connessi trattamenti retributivi che possono anche comportare il superamento del trattamento tabellare fissato in sede nazionale.
In relazione a progetti aziendali per la gestione strategica delle risorse umane, l azienda può prevedere percorsi professionali per la formazione di determinate figure ritenute strategiche che prevedono sequenze programmate di posizioni di lavoro e di iniziative formative.
Gli organismi sindacali formulano loro considerazioni e proposte. La predetta procedura di confronto, della durata massima di 30 giorni, è finalizzata a ricercare soluzioni condivise in ordine ai criteri di cui ai comma che precedono, fermo restando che al termine della procedura stessa l azienda rende operativi i propri provvedimenti. Procedura analoga, ma della durata massima di 20 giorni, deve essere seguita nel caso di eventuali modifiche che l azienda intendesse apportare successivamente.
CHIARIMENTO A VERBALE
Le Parti stipulanti chiariscono che l assegno ad personam di cui al 10° comma della presente norma è computabile ai fini della eventuale quota del premio di rendimento eccedente lo standard di settore, del trattamento di fine rapporto e ai fini dei trattamenti di previdenza aziendali.
Art. 67 - Fungibilità - Sostituzioni
In considerazione delle esigenze aziendali in direzione della fungibilità ed anche al fine di consentire conoscenze quanto più complete del lavoro ed un maggiore interscambio nei compiti in azienda, può essere attuata la piena fungibilità nell ambito della categoria dei quadri direttivi
rispettivamente fra il 1° e il 2° livello retributivo e fra il 3° e il 4° livello retributivo.
Ai sensi dell art. 6, l. n. 190 del 1985, in deroga per questo specifico aspetto all art. 2103, 1° comma, c.c., l assegnazione del lavoratore/lavoratrice alla categoria dei quadri direttivi, ovvero ai relativi livelli retributivi, diviene definitiva quando si sia protratta per il periodo di 5 mesi, a meno che non sia avvenuta in sostituzione di lavoratori/lavoratrici assenti con diritto alla conservazione del posto.
Tuttavia, il quadro direttivo di 1° livello retributivo che sostituisce quello di 2° livello assente con diritto alla conservazione del posto, acquisisce il relativo livello retributivo superiore esclusivamente nel caso in cui venga a cessare, per qualsiasi motivo, il rapporto di lavoro dell assente e comunque non prima di sei mesi dall inizio della sostituzione.
Nei casi sopra indicati deve essere corrisposto per il periodo della sostituzione, fino all attribuzione del livello o al rientro dell assente ai sensi dei precedenti comma, l assegno contrattuale inerente al livello superiore corrispondente ai compiti che effettivamente il lavoratore/lavoratrice è stato chiamato ad esplicare.
Art. 68 - Trattamento economico
Fermo quanto previsto al cap. VII del presente contratto, le voci che compongono il trattamento economico dei quadri direttivi sono le seguenti:
- - stipendio,
- - scatti di anzianità,
- - importo ex ristrutturazione tabellare per ciascuno scatto di anzianità,
e, ove spettino:
- - assegno ex intesa 11 luglio 1999;
- - indennità varie (ad es., indennità di rischio, sotterraneo);
- - assegno ad personam di cui all art. 66.
CHIARIMENTO DELLE PARTI
Le Parti si danno atto che, per effetto della nuova struttura del trattamento economico, a far tempo dal 1° gennaio 2000, sono confluite ove spettanti nella voce stipendio le seguenti voci già previste dai ccnl ABI ed ACRI del 1994 e 1995:
- - paga di livello o paga base;
- - indennità di ex scala mobile;
- - indennità di mensa;
- - EDR;
- - l equivalente di 1/13 della quattordicesima mensilità;
- - l equivalente di 1/13 del premio annuale di rendimento nella misura standard di settore;
- - indennità direttiva (di funzione per ACRI);
- - indennità di rappresentanza;
- - indennità di carica (per ACRI).
Art. 69 - Scatti di anzianità
A far tempo dalla data di stipulazione del presente contratto gli scatti di anzianità vengono riconosciuti con cadenza triennale (30 mesi per quello in corso di maturazione); 4 anni per il primo scatto in tutti i casi di assunzione, nonché in caso di passaggio al 3° o 4° livello retributivo dei quadri direttivi. Ogni scatto decorre dal primo giorno del mese in cui matura.
Per il personale destinatario dei ccnl 19 dicembre 1994 e del ccnl 22 giugno 1995 (per ACRI 16 giugno 1995), in servizio rispettivamente al 19 dicembre 1994 e 1° luglio 1995, resta confermato il numero degli scatti ivi stabilito. Gli scatti di anzianità per il personale assunto dopo tali date appartenente al 1° ed al 2° livello dei quadri direttivi spettano nel numero complessivo massimo di 8; per il 3° e 4° livello dei quadri direttivi spettano, in luogo dei precedenti, nel numero complessivo massimo di 7 e decorrono dalla data di assunzione o nomina (v. tabella in allegato n. 2).
Qualora nel passaggio dal 2° al 3° livello della categoria dei quadri direttivi emerga che l interessato viene a beneficiare di un incremento annuo inferiore a L.3.000.000 ( 1.549,37), l azienda provvede a erogare la differenza necessaria a garantire comunque detto incremento minimo sotto forma di assegno ex intesa 11 luglio 1999 . L assegno in parola è riassorbibile per effetto di futuri incrementi retributivi. L assorbimento per effetto degli scatti di anzianità avviene in ragione della differenza tra la misura dello scatto prevista per il 3° livello retributivo e quella prevista per il 2° livello retributivo.
Tale differenza va mantenuta inalterata tempo per tempo rispetto alla retribuzione del quadro direttivo di 2° livello con pari anzianità.
Art. 70 - Formazione e sviluppo professionale
Lo sviluppo professionale in questa area è finalizzato alla individuazione da parte dell azienda di figure professionali correlate ai diversi livelli di responsabilità sia nelle attività espletabili nell ambito delle strutture centrali che nella rete commerciale.
L azienda definisce ruoli chiave che possono essere raggruppati in aggregazioni omogenee di competenze, sia specialistiche che di gestione e/o coordinamento e/o controllo di risorse tecniche e umane, con particolare riguardo alle esigenze di mercato e commerciali, con i connessi trattamenti retributivi che possono anche comportare il superamento del trattamento tabellare fissato in sede nazionale.
In particolare, la formazione in questa area deve risultare coerente rispetto ai predetti ruoli di riferimento, con specifica attenzione allo sviluppo delle competenze gestionali, di coordinamento e di attuazione integrata dei processi produttivi e/o organizzativi.
Art. 71 - Prestazione lavorativa
La prestazione lavorativa dei quadri direttivi deve risultare orientata al raggiungimento di obiettivi e risultati prefissati, nell ambito di un rapporto fiduciario.
La prestazione si effettua, di massima, in correlazione temporale con l orario normale applicabile al personale inquadrato nella 3ª area professionale addetto all unità di appartenenza, con le caratteristiche di flessibilità temporale proprie di tale categoria e criteri di autogestione
individuale che tengano conto delle esigenze operative.
Per il 1° e 2° livello le tabelle retributive fissate in sede nazionale sono commisurate ivi compresa la c.d. forfettizzazione del compenso per lavoro straordinario di cui al seguente Chiarimento delle Parti ad una prestazione corrispondente all orario normale della 3a area professionale, maggiorata di 10 ore mensili medie. Prestazioni eccedenti in misura significativa il predetto limite orario convenzionale, che non sia stato obiettivamente possibile gestire secondo il meccanismo suesposto, verranno rappresentate dall interessato all azienda, la quale valutatane la congruità corrisponderà un apposita erogazione.
Per il 3° e 4° livello retributivo l azienda valuta la possibilità di corrispondere un apposita erogazione a fronte di un impegno temporale particolarmente significativo durante l anno.
Le predette erogazioni possono essere corrisposte a cadenza annuale, alla data prevista per l erogazione del premio aziendale.
La prestazione lavorativa dei quadri direttivi non si effettua, salvo eccezionali temporanee esigenze, nei giorni festivi, nonché di sabato (nel caso che il nucleo operativo cui l interessato è addetto risulti normalmente operante dal lunedì al venerdì) o lunedì (nel caso che il nucleo operativo cui l interessato è addetto risulti normalmente operante dal martedì al sabato) nonché di sabato pomeriggio e lunedì mattina (nel caso che il nucleo operativo cui l interessato è addetto risulti normalmente operante dal lunedì pomeriggio al sabato mattina). Nel caso che, ricorrendo le suddette esigenze, il quadro direttivo sia chiamato ad effettuare le proprie prestazioni lavorative in tali occasioni l azienda esenterà, correlativamente, l interessato dallo svolgere in altro giorno le proprie prestazioni. Ai quadri direttivi utilizzati nei turni notturni (compresi fra le ore 22.00 e le ore 6.00) spetta, per ciascuna notte in cui effettuano detti turni, il compenso di cui all all. n. 3. Ai quadri direttivi di 1° e 2° livello che svolgono attività di promozione e consulenza, ovvero addetti ad una succursale situata in località turistica o presso centri commerciali, ipermercati e grandi magazzini, al sabato (nei casi di settimana lavorativa dal lunedì pomeriggio al sabato mattina o dal martedì al sabato), spetta il compenso di cui in allegato (all. n. 3) per ogni sabato di effettivo espletamento di detto incarico.
L indennità di turno notturno viene erogata in misura intera se la prestazione è compresa per oltre 2 ore fra le 22 e le 6, ed in misura pari alla metà se la prestazione notturna è di durata fino a 2 ore.
In relazione a quanto precede, nei casi in cui abbiano a verificarsi situazioni contrastanti con quello che è lo spirito della presente norma, la questione potrà formare oggetto di esame fra gli organismi sindacali aziendali e l azienda.
Su richiesta di una delle Parti stipulanti le XX.XX. e l ABI si impegnano ad effettuare gli opportuni interventi.
CHIARIMENTO DELLE PARTI
Le Parti chiariscono che per i primi due livelli retributivi dei quadri direttivi la quota forfettaria del compenso per lavoro straordinario è stata fissata nei seguenti importi annuali e conglobata nelle relative tabelle retributive allegate (all. n. 2):
- - L. 2.150.000 ( 1.110,38) per il 1° livello;
- - L. 2.250.000 ( 1.162,03) per il 2° livello.
Art. 72 - Trasferimenti
L azienda, per comprovate esigenze tecniche, organizzative e produttive, può trasferire il quadro direttivo ad unità produttiva situata in comune diverso. Nel disporre il trasferimento l azienda terrà conto anche delle condizioni personali e di famiglia dell interessato.
Nei confronti dei quadri direttivi di 1° e 2° livello, che abbiano compiuto 45 anni di età ed abbiano maturato almeno 22 anni di servizio, il trasferimento non può essere disposto senza il consenso del lavoratore/lavoratrice stesso. La disposizione che precede non si applica nei casi di trasferimento ad unità produttiva, situata in comune diverso, che disti meno di 30 km. e, in ogni caso, al personale preposto o da preporre a succursali, comunque denominate.
Il trasferimento, salvo che particolari ragioni d urgenza non lo consentano, viene disposto dall azienda nel rispetto dei seguenti termini:
- per i quadri direttivi di 1° e 2° livello, con un preavviso non inferiore a 15 o 30 giorni di calendario a seconda che la distanza per la piazza (per il comune) di destinazione sia rispettivamente inferiore o superiore ai 30 km.;
- per i quadri direttivi di 3° e 4° livello, con un preavviso non inferiore a 45 giorni di calendario per il dipendente che abbia familiari conviventi o parenti conviventi verso i quali sia tenuto all obbligo degli alimenti e 30 giorni di calendario per gli altri lavoratori/lavoratrici,
fermo che, ove non sia possibile rispettare i suddetti termini restando il trasferimento operativo il quadro direttivo beneficerà di un erogazione commisurata a tante diarie per quanti sono i
residui giorni di preavviso non fruito.
- Se il trasferimento comporta l effettivo cambio di residenza, il quadro direttivo trasferito ha diritto al rimborso delle spese e al pagamento delle indennità di seguito indicate:
- 1. - al quadro direttivo che non abbia familiari conviventi o parenti conviventi verso i quali sia tenuto all obbligo degli alimenti:
a) a) il rimborso delle spese effettive di viaggio, come previsto alla lett. a) dell art. 52;
b) b) il rimborso delle spese effettive per il trasporto del mobilio e dei bagagli e relativa assicurazione;
c) c) il rimborso della eventuale perdita di canone di locazione in quanto non sia stato possibile sciogliere la locazione o far luogo a sublocazione, col massimo di un anno;
d) d) la diaria nella misura prevista in all. n. 7 o, in alternativa, il trattamento a piè di lista di cui all art. 52 per il tempo necessario per la sistemazione nella nuova residenza con un minimo di 3 giorni per i quadri direttivi di 1° e 2° livello ed un massimo normalmente di 60 giorni per i quadri direttivi di 3° e 4° livello.
2. - al quadro direttivo che abbia familiari conviventi o parenti conviventi verso i quali sia tenuto all obbligo degli alimenti:
a) a) il rimborso delle spese effettive di viaggio per sé e per le persone di famiglia conviventi, compresa l eventuale persona di servizio, come previsto alla lettera a) dell art. 52;
b) b) il rimborso delle spese effettive per il trasporto del mobilio e dei bagagli e relativa assicurazione;
c) c) il rimborso dell eventuale perdita di canone di locazione in quanto non sia stato possibile sciogliere la locazione o far luogo a sublocazione, col massimo di un anno;
d) d) la diaria nella misura prevista in all. n. 7 o, in alternativa, il trattamento a piè di lista di cui all art. 52 per il tempo necessario per la sistemazione nella nuova residenza con un minimo di 15 giorni ed un massimo normalmente di 30 giorni per i quadri direttivi di 1° e 2° livello ed un massimo normalmente di 120 giorni per i quadri direttivi di 3° e 4° livello, più, per l intera categoria, tante diarie pari al 60% della misura prevista in all. n. 7 quante sono le
persone di famiglia trasferite, compresa la persona di servizio, per il tempo necessario al trasloco.
L azienda, inoltre, direttamente o tramite terzi, fornisce al quadro direttivo l alloggio nella nuova sede di residenza, stipulando con lo stesso un contratto di locazione o sublocazione al canone determinato secondo i criteri dell art. 1 del d.m. 5 marzo 1999 (recante criteri per la determinazione dei canoni di locazione nella contrattazione territoriale).
Ove tale contratto non si risolva anticipatamente per cessazione del rapporto di lavoro o per nuovo trasferimento, lo stesso sarà rinnovato alla scadenza per un ulteriore periodo fino ad una durata complessiva di 8 anni dalla data del trasferimento (10 anni per i trasferimenti in atto al 31 ottobre 1999).
L alloggio in parola dovrà avere di norma le stesse caratteristiche (per superficie, categoria, etc.) di quello che il dipendente occupava nella sede di provenienza.
L azienda provvede al rimborso delle spese di trasloco nei confronti del quadro direttivo che è tenuto, per effetto della cessazione del rapporto ai sensi delle lett. a), b), c) e f) dell art. 61, a lasciare libero l immobile di cui ai precedenti comma e che reperisce il nuovo alloggio nella stessa piazza; ove la cessazione del rapporto avvenga per morte, identico trattamento compete ai familiari superstiti già conviventi e a carico secondo il criterio seguito per la individuazione dei titolari del diritto agli assegni familiari. La previsione di cui al presente comma non è cumulabile con quelle dell 11° e 12° comma.
Sempre a condizione che il trasferimento comporti l effettivo cambio di residenza, i quadri direttivi di 3° e 4° livello hanno diritto, inoltre, ad una indennità una tantum pari a:
- - una mensilità e mezza, qualora l effettivo cambio di residenza concerna il solo interessato. Detta indennità è pari a due mensilità se la distanza della xxxxxx (xxxxxx) xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx ai 100 km., secondo il percorso più diretto effettuabile con mezzo pubblico;
- - quattro mensilità, qualora l effettivo cambio di residenza concerna anche i familiari conviventi e i parenti conviventi verso i quali l interessato abbia l obbligo degli alimenti. Detta indennità è pari a cinque mensilità se la distanza della xxxxxx (xxxxxx) xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx ai 100 km., secondo il percorso più diretto effettuabile con mezzo pubblico.
Ai fini di cui al comma precedente la mensilità da prendere a riferimento è quella composta dagli emolumenti a carattere continuativo a cadenza mensile facenti parte del trattamento economico lordo di fatto spettante nel mese successivo a quello in cui il trasferimento del lavoratore/lavoratrice ha avuto luogo.
Per il 3° livello dei quadri direttivi: 89,00% della voce stipendio e dell ad personam di cui all art. 66; 86,96% della eventuale maggiorazione di grado (per ogni maggiorazione) prima del passaggio aziendale dei funzionari ai quadri direttivi; dopo tale passaggio detta percentuale andrà applicata all ad personam percepito a tale titolo.
Per il 4° livello dei quadri direttivi: 89,00% della voce stipendio; 86,96% della maggiorazione di grado (per ogni maggiorazione) prima del passaggio aziendale dei funzionari ai
quadri direttivi; dopo tale passaggio detta percentuale andrà applicata all ad personam percepito a tale titolo.
Per quanto di competenza degli scatti di anzianità, andrà corrisposta, per l intera categoria, la sola voce scatti di anzianità , per ogni scatto maturato, con l omissione quindi dell importo ex ristrutturazione tabellare .
Nel caso in cui il rapporto di lavoro venga risolto ai sensi delle lett. a), b), c) e f) dell art. 61,
l azienda provvede al rimborso delle spese di viaggio e di trasporto secondo quanto stabilito dal presente articolo (escluse le diarie), qualora la risoluzione del rapporto avvenga entro due anni dalla data dell ultimo trasferimento (5 anni per i quadri direttivi di 3° e 4° livello), e questi, entro un anno dalla risoluzione stessa, prenda effettiva residenza in altra località del territorio nazionale.
Detta disposizione si applica, in caso di morte del quadro direttivo, nei riguardi dei superstiti familiari già conviventi e a carico secondo il criterio seguito per la individuazione dei titolari del diritto agli assegni familiari, fermo che in ogni caso il rimborso spese suindicato viene concesso per il trasferimento in un unica località.
Quanto previsto dai comma che precedono non trova applicazione quando il trasferimento avvenga per accoglimento di domanda del quadro direttivo. Tuttavia, nel caso di comprovate necessità del medesimo, l azienda provvede al rimborso totale o parziale delle spese effettivamente sostenute.
Quanto previsto al 5° comma che precede non trova applicazione nei casi di rientro dell interessato nella piazza d origine.
DICHIARAZIONI DELLE PARTI
1. Per i quadri direttivi di 3° e 4° livello i trattamenti di cui al punto 1 del quarto comma ed al 1° alinea del nono comma del presente articolo trovano applicazione anche nei confronti dell interessato che, pur prendendo dimora nella località in cui è stato trasferito, non cambi formalmente residenza, avendo lasciato nella località di provenienza il proprio nucleo familiare.
Le aziende compatibilmente con le esigenze operative e di servizio e con le caratteristiche complessive della figura professionale del quadro direttivo continueranno a prendere in considerazione quelle specifiche situazioni personali dei medesimi che risultino particolarmente meritevoli di attenzione.
2. La disciplina di cui al presente articolo potrà formare oggetto di revisione anche in vigenza del contratto ove dovesse cambiare la normativa legislativa in atto sulle locazioni degli immobili urbani.
RACCOMANDAZIONE
L ABI raccomanda alle aziende di tenere in considerazione anche i casi in cui il quadro direttivo di 3° e 4° livello di cui al punto 2 del 4° comma del presente articolo, sia impossibilitato a trasferire con immediatezza, per giustificati motivi obiettivi, il proprio nucleo familiare.
In tal caso, in considerazione della transitorietà della situazione, troverà applicazione quanto previsto al punto 1, lett. a), b) e d) del predetto quarto comma del presente articolo, ferma restando l eventuale integrazione con i rimborsi di cui alle lett. a), b), c) e d) limitatamente alle
diarie per i familiari di cui al successivo punto 2 laddove nel corso di due anni dall avvenuto trasferimento, il quadro direttivo interessato trasferisca anche il proprio nucleo familiare. In questa ipotesi, l una tantum eventualmente già percepita nella misura di cui al 1° alinea del nono comma verrà integrata alla misura dell alinea successivo.
NORMA TRANSITORIA
Le Parti stipulanti potranno definire una disciplina transitoria, fermo restando che i contratti di locazione e di sublocazione in essere potranno essere applicati fino alla naturale scadenza.
* * *
Per il personale già destinatario dei contratti collettivi ACRI, la disciplina di cui al presente articolo troverà applicazione a far tempo dal 1° gennaio 2002, restando nel frattempo in essere la corrispondente normativa contenuta nei suddetti ccnl.
Art. 73 - Legge n. 223/1991
Resta chiarita l applicabilità della legge n.223/1991 a tutto il personale appartenente alla categoria dei quadri direttivi (dal 1° al 4° livello retributivo).
Art. 74 - Assistenza sanitaria
Per i quadri direttivi di 3° e 4° livello, la spesa annua complessiva a carico dell azienda per misure a carattere assistenziale, che sovvengano il predetto personale in caso di spese connesse a malattie o infortuni, è fissata in L. 700.000 ( 361,52) per ciascun interessato in servizio e per il relativo nucleo familiare (coniuge e figli fiscalmente a carico). L utilizzo della predetta misura viene effettuato sentiti gli organismi sindacali aziendali.
Resta fermo quanto previsto in materia dall art. 5 dell accordo di rinnovo del ccnl 22 giugno 1995 ABI e dagli specifici accordi sottoscritti fra le medesime Parti stipulanti il presente contratto.
I trattamenti di cui sopra non si cumulano con analoghe misure eventualmente in atto presso singole aziende, salvo l adeguamento dell importo all uopo destinato ove inferiore.
Data la loro natura, le somme destinate ad interventi di carattere previdenziale o assistenziale non sono, ovviamente, computabili ai fini dell ex premio di rendimento e del trattamento di fine rapporto.
Il presente articolo non si applica presso le aziende già destinatarie del ccnl ACRI 16 giugno 1995, restando in essere le eventuali disposizioni aziendalmente in atto in materia.
PARTE SPECIALE AREE PROFESSIONALI
CAPITOLO XVI AREE PROFESSIONALI
Art. 75 Inquadramento del personale
I lavoratori/lavoratrici destinatari della presente Parte speciale sono inquadrati nelle aree professionali e nei livelli retributivi previsti dagli articoli che seguono.
La declaratoria definisce le caratteristiche ed i requisiti indispensabili per l inquadramento nell area professionale.
I profili professionali rappresentano le caratteristiche essenziali del contenuto professionale delle figure in essi considerate relativi ai singoli livelli.
In considerazione delle esigenze aziendali in direzione della fungibilità ed anche al fine di consentire ai lavoratori/lavoratrici conoscenze quanto più complete del lavoro ed un maggior interscambio nei compiti, l azienda può attribuire al lavoratore/lavoratrice, anche in via promiscua, tutte le attività di pertinenza dell area professionale di appartenenza, senza che ciò comporti riduzione del trattamento economico.
Ove al lavoratore/lavoratrice vengano temporaneamente affidate attività proprie di un livello retributivo superiore, l interessato ha diritto per il periodo di utilizzo in tali compiti alla corresponsione della relativa differenza di retribuzione.
Al lavoratore/lavoratrice al quale vengano stabilmente affidate attività proprie di livelli retributivi diversi nell ambito della medesima area professionale è riconosciuto l inquadramento nel livello corrispondente all attività superiore, sempre che quest ultima sia svolta laddove previsto con continuità e prevalenza, secondo i criteri che seguono.
Ai fini del presente capitolo e di quello che precede si considera convenzionalmente adibizione continuativa e prevalente laddove prevista, in materia di inquadramento del personale, dal presente contratto nonché nelle corrispondenti norme degli accordi aziendali
l utilizzo, nei compiti ivi indicati, per almeno 3 ore giornaliere (anche non consecutive nella giornata) e per un periodo di almeno 10 giorni mensili (anche non consecutivi nel mese).
Per quanto non previsto in sede nazionale in materia di inquadramento del personale vale quanto stabilito nei contratti integrativi aziendali per quel che attiene ai profili professionali già identificati nei contratti stessi, rispetto a quelli esemplificativamente indicati nel presente contratto. Restano ferme le eventuali disposizioni più favorevoli per i lavoratori/lavoratrici contenute nei medesimi contratti aziendali.
Ulteriori nuovi profili professionali conseguenti a nuove attività o a cambiamenti di organizzazione possono essere individuati, tempo per tempo, con accordo aziendale su richiesta di una delle Parti. La regolamentazione di cui sopra potrà essere effettuata di volta in volta, o anche in contestualità con le contrattazioni integrative aziendali.
CHIARIMENTO A VERBALE
Le Parti stipulanti, in relazione a quanto previsto nel presente articolo, chiariscono che restano confermate le previsioni contenute in accordi aziendali che contemplano specifiche regolamentazioni in materia di inquadramenti correlati alla fungibilità nell utilizzo del personale, globalmente connesse agli assetti in atto frutto di normative aziendalmente pattuite.
Art. 76 - 1ª Area professionale
Appartengono a questa area i lavoratori/lavoratrici che sono stabilmente incaricati di svolgere, con continuità e prevalenza, attività semplici, per l esercizio delle quali è sufficiente un limitato periodo di pratica operativa e/o conoscenze di tipo elementare.
I profili professionali riconducibili, in via esemplificativa, nella presente area sono quelli di: personale di pulizia, personale di fatica e custodia, personale di guardiania.
Al personale addetto alla guardiania notturna spetta in aggiunta al trattamento economico proprio dell area professionale di appartenenza una indennità mensile nella misura stabilita in all.
n. 3.
Art. 77 - 2ª Area professionale
Appartengono a questa area i lavoratori/lavoratrici che sono stabilmente incaricati di svolgere con applicazione intellettuale non eccedente la semplice diligenza di esecuzione in via continuativa e prevalente, attività esecutive e d ordine, anche di natura amministrativa e/o tecnica, tali da richiedere specifiche conoscenze acquisite tramite un adeguato periodo di pratica e/o di addestramento professionale.
Di seguito sono riportati taluni profili professionali esemplificativi relativi ai tre livelli retributivi nei quali si articola la presente area professionale.
PROFILI PROFESSIONALI ESEMPLIFICATIVI - 2° AREA PROFESSIONALE
1° livello retributivo - Profili
In via esemplificativa rientrano fra le attività riconducibili al presente livello retributivo quelle svolte dagli:
- - addetti ai servizi di sportello per la contazione, l ammazzettamento, la cernita ed il trasporto di valori;
- - addetti al servizio di apertura e chiusura delle cassette di sicurezza;
- - addetti alle sale del pubblico, ai collegamenti interni e ai servizi di anticamera, nonché ai servizi di portineria relativamente agli accessi al pubblico e durante il normale orario di lavoro;
- - addetti a trascrizioni numeriche ed alla compilazione di distinte e moduli, fermo quanto previsto al 3° livello retributivo, primo alinea, della presente area professionale;
- - addetti alla semplice imbustazione, ad affrancature già predeterminate, a timbrature e numerazioni, al recapito di plichi, ovvero a compiti equivalenti;
- - addetti a custodia e vigilanza ai sensi del 10° comma e seguenti dell art. 96 nonché ai compiti di cui al 5° comma del presente articolo;
- - addetti in via continuativa e prevalente:
alla conduzione di autoveicoli o motoveicoli;
a compiti che comportino maneggio o custodia di contanti o valori, al di fuori dei casi di cui al 3° livello retributivo della presente area ed al 1° livello retributivo della 3ª area professionale; all archivio, all economato, alla spedizione, ai microfilms, con responsabilità proprie
dell area di appartenenza;
alle macchine fotocopiatrici, stampatrici, duplicatrici, bollatrici, ai telefax ed apparecchiature similari, al di fuori dei casi di cui al 3° livello retributivo della presente area professionale;
- - i lavoratori/lavoratrici che, nell ambito delle specialità di mestiere esemplificativamente indicate di seguito, eseguono in via continuativa e prevalente anche in collaborazione con altri appartenenti al presente livello, oppure coadiuvando appartenenti al 3° livello della presente area professionale lavori di normale difficoltà di esecuzione per l allestimento, la conduzione, l aggiustaggio, la riparazione e la manutenzione di macchine, impianti o strutture di qualsiasi tipo, ovvero per l individuazione di guasti di facile riparazione.
In via esemplificativa rientrano tra le predette attività quelle di elettricista, falegname, meccanico, idraulico, fabbro, muratore, tipografo, legatore, verniciatore, lucidatore, macchinista, tappezziere, giardiniere nonché altre attività artigianali dirette alla costruzione, riparazione, manutenzione, etc. di attrezzi e beni.
Presso le filiali i lavoratori/lavoratrici inquadrati nella 2ª area professionale, 1° livello retributivo possono essere adibiti, naturalmente entro il limite del normale orario di lavoro, al servizio di pulizia leggera ove non esista apposito personale per questo servizio.