Smart contract e Blockchain Clausole campione

Smart contract e Blockchain. La tecnologia Blockchain ha determinato un crescente interesse verso tali contratti intelligenti, tanto da avere delle piattaforme apposite che supportano e creano gli smart contract, come Ethereum. Per comprenderne le implicazioni, bisogna capire che cos’è la Blockchain. Essa fa parte delle distributed ledger technology (“DLT”), dunque è una sottofamiglia di tecnologie il cui registro è strutturato come una catena di blocchi contenenti le transazioni e la cui validazione è affidata a un meccanismo di consenso, distribuito terms, liens, confidentiality, and even enforcement), minimize exceptions both malicious and accidental, and minimize the need for trusted intermediaries. Related economic goals include lowering fraud loss, arbitration and enforcement costs, and other transactions cost», paper disponibile al seguente indirizzo: xxxxx://xxxxxxx.xx/xX0x0 (visitato in data 10 Aprile 2022). 2 Cfr.: X. XXXXXX, How do Ethereum smart contract work?, in COINDESK, disponibile al seguente indirizzo: xxxxx://xxx.xxxxxxxx.xxx/xxxxxxxxxxx/xxxxxxxx-xxxxx-xxxx (visitato in data 2 Aprile 2022); X. XXXXXXX, X. XXXXXXX, Contracts ex machina, in «Duke Law Journal», n. 67, 2017, p. 348. su tutti i nodi della rete nel caso della Blockchain permissionless/pubbliche oppure nel caso di Blockchain permissioned/private su tutti i nodi che sono autorizzati a partecipare al processo di validazione delle transazioni da includere nel registro.3 Dunque, è una catena di blocchi che registra le transazioni utilizzando diversi nodi4 per verificare e legittimare le stesse. La caratteristica principale della Blockchain, rispetto a tutte le altre DLT è che ogni blocco ha all’interno delle transazioni rappresentate sotto forma di hash.5 Ogni blocco contiene un hash del blocco precedente e alcuni metadati, così da creare un collegamento tra tutti i blocchi e determinare la così detta “catena di blocchi” meglio nota come Blockchain. L’hashing salvaguarda l’integrità dei dati, perché è impossibile modificare un hash senza modificare tutta la catena, inoltre vi è la necessità che la modifica sia approvata dalla maggioranza dei nodi. Questo sistema ledger decentralizzato riduce 3 Cfr.: J. T. XXXXXX – M.T. XXXXXX, Distributed stock ledgers and Delaware law, in «Business Lawyer», n. 73, 2018, p. 319, 325; J. A. XXX, Blockchain for business lawyers, Aba Section of Science & Technology Law, Chigago,2018, p. 2,6; X. XXXXXX, The law and legality of smart contracts, in «GEO. L. TECH. REV» n.1, 2017, p. ...
Smart contract e Blockchain. Gli smart contract per svolgere la loro funzione non richiedono necessariamente la tecnologia blockchain36, ma questa tecnologia consente a tali strumenti di esprimere a pieno le loro potenzialità di automazione degli scambi contrattuali. Il rapporto tra registri decentralizzati D.L.T. (comunemente chiamati blockchain) e smart contract appare del tutto evidente nel momento in cui sorge la necessità di rendere questi contratti digitali sicuri e affidabili; infatti uno Smart Contract deve garantire che il codice con cui è stato scritto non possa essere modificato, che le fonti di dati che determinano le condizioni di applicazione siano certificate e affidabili e che le modalità di lettura e controllo di queste fonti siano a loro volta certificate e predeterminate. La struttura della blockchain assume pertanto il ruolo di autorità garante e di controllo che attesta l’immutabilità delle clausole e verifica l’esecuzione delle stesse al realizzarsi di predeterminate condizioni. La tecnologia blockchain rappresenta così la dimostrazione di come una rete di rapporti possa garantire autonomamente certezza, anche in assenza dell’intervento di uno o più intermediari37. In merito alla figura degli intermediari appare opportuno precisare che lo smart contract non elimina definitivamente la figura del commercialista, dell’avvocato o del notaio, necessaria come advisor delle parti in causa nella definizione delle clausole, ma elimina il loro intervento nella fase in cui il contratto si trasforma in codice ed esegue, automaticamente e in maniera indipendente dai contraenti, le condizioni precedentemente stabilite dai medesimi38. Alla luce di questa caratteristica i contraenti non devono necessariamente fidarsi l’uno dell’altro, essi nel compiere transazioni possono affidarsi al

Related to Smart contract e Blockchain

  • Variazioni al progetto e al corrispettivo 1. Se la stazione appaltante, per il tramite della direzione dei lavori, richiede e ordina modifiche o varianti in corso d’opera, fermo restando il rispetto delle condizioni e della disciplina di cui all’articolo 132 del Codice dei contratti, le stesse verranno concordate e successivamente liquidate sulla base di una nuova perizia, eventualmente redatta e approvata in base a nuovi prezzi stabiliti mediante il verbale di concordamento ai sensi dell’articolo 163 del d.P.R. n. 207 del 2010. 2. In tal caso trova applicazione, verificandosene le condizioni, la disciplina di cui agli articoli 43, comma 8, 161 e 162 del d.P.R. n. 207 del 2010.

  • Xxxxxx, decorrenza, tempi e procedure di applicazione del contratto 1. Il presente contratto concerne il periodo 1° gennaio 2016 – 31 dicembre 2018, sia per la parte giuridica che per la parte economica. 2. Gli effetti decorrono dal giorno successivo alla data di stipulazione, salvo diversa prescrizione del presente contratto. L’avvenuta stipulazione viene portata a conoscenza delle amministrazioni mediante la pubblicazione nel sito web dell’ARAN e nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana. 3. Gli istituti a contenuto economico e normativo con carattere vincolato ed automatico sono applicati dalle amministrazioni entro trenta giorni dalla data di stipulazione di cui al comma 2. 4. Il presente contratto, alla scadenza, si rinnova tacitamente di anno in anno qualora non ne sia data disdetta da una delle parti con lettera raccomandata, almeno sei mesi prima della scadenza. In caso di disdetta, le disposizioni contrattuali rimangono integralmente in vigore fino a quando non siano sostituite dal successivo contratto collettivo. 5. In ogni caso, le piattaforme sindacali per il rinnovo del contratto collettivo nazionale sono presentate sei mesi prima della scadenza del rinnovo del contratto e comunque in tempo utile per consentire l’apertura della trattativa tre mesi prima della scadenza del contratto. Durante tale periodo e per il mese successivo alla scadenza del contratto, le parti negoziali non assumono iniziative unilaterali né procedono ad azioni dirette. 6. A decorrere dal mese di aprile dell'anno successivo alla scadenza del presente contratto, qualora lo stesso non sia ancora stato rinnovato e non sia stata disposta l'erogazione di cui all’art. 47-bis comma 1 del d. lgs. n. 165/2001, è riconosciuta, entro i limiti previsti dalla legge di bilancio in sede di definizione delle risorse contrattuali, una copertura economica che costituisce un'anticipazione dei benefici complessivi che saranno attribuiti all'atto del rinnovo contrattuale. L’importo di tale copertura è pari al 30% della previsione Istat dell’inflazione, misurata dall’indice IPCA al netto della dinamica dei prezzi dei beni energetici importati, applicata agli stipendi tabellari. Dopo sei mesi di vacanza contrattuale, detto importo sarà pari al 50% del predetto indice. Per l’erogazione della copertura di cui al presente comma si applicano le procedure di cui agli articoli 47 e 48, commi 1 e 2, del d. lgs. n. 165/2001. 7. Il presente CCNL può essere oggetto di interpretazione autentica ai sensi dell’art. 49 del d. lgs. n. 165/2001, anche su richiesta di una delle parti, qualora insorgano controversie aventi carattere di generalità sulla sua interpretazione. L’interpretazione autentica può aver luogo anche ai sensi dell’art. 64 del medesimo decreto legislativo.

  • Terre e rocce da scavo 1. Sono a carico e a cura dell’appaltatore tutti gli adempimenti imposti dalla normativa ambientale, compreso l'obbligo della tenuta del registro di carico e scarico dei rifiuti, indipendentemente dal numero dei dipendenti e dalla tipologia dei rifiuti prodotti. 2. E’ altresì a carico e a cura dell’appaltatore il trattamento delle terre e rocce da scavo (TRS) e la relativa movimentazione, ivi compresi i casi in cui terre e rocce da scavo: a) siano considerate rifiuti speciali ai sensi dell’articolo 184 del decreto legislativo n. 186 del 2006; b) siano sottratte al regime di trattamento dei rifiuti nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 185 e 186 dello stesso decreto legislativo n. 186 del 2006 e di quanto ulteriormente disposto dall’articolo 20, comma 10-sexies della legge 19 gennaio 2009, n. 2. 3. Sono infine a carico e cura dell’appaltatore gli adempimenti che dovessero essere imposti da norme sopravvenute.

  • Varianti per errori od omissioni progettuali 1. Ai sensi dell’articolo 106, comma 2, se, per il manifestarsi di errori od omissioni imputabili alle carenze del progetto posto a base di gara, si rendono necessarie varianti che possono pregiudicare, in tutto o in parte, la realizzazione dell’opera oppure la sua utilizzazione, e che sotto il profilo economico eccedono il 15% (quindici per cento) dell’importo originario del contratto, la Stazione appaltante procede alla risoluzione del contratto con indizione di una nuova gara alla quale è invitato l’appaltatore originario. 2. Ai sensi dell’articolo 106, commi 9 e 10, del Codice dei contratti, i titolari dell’incarico di progettazione sono responsabili dei danni subiti dalla Stazione appaltante; si considerano errore od omissione di progettazione l’inadeguata valutazione dello stato di fatto, la mancata od erronea identificazione della normativa tecnica vincolante per la progettazione, il mancato rispetto dei requisiti funzionali ed economici prestabiliti e risultanti da prova scritta, la violazione delle norme di diligenza nella predisposizione degli elaborati progettuali. 3. Trova applicazione la disciplina di cui all’articolo 54, commi 4 e 5, in quanto compatibile.

  • Tracciabilità dei flussi finanziari e clausola risolutiva espressa 1. Il Fornitore si assume l’obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13 agosto 2010, n. 136 e s.m., pena la nullità assoluta del presente Contratto. 2. Gli estremi identificativi del conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva alle commesse pubbliche di cui all’art. 3 della L. 136/2010 e s.m., sono . 3. Il Fornitore si obbliga a comunicare all’A.S.L. Roma 1 le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul predetto conto corrente, nonché ogni successiva modifica ai dati trasmessi, nei termini di cui all’art. 3, comma 7, L. 136/2010 e s.m. 4. Qualora le transazioni relative al Contratto siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità, il presente Contratto è risolto di diritto, secondo quanto previsto dall’art. 3, comma 9 bis, della L. 136/2010 e s.m. 5. Il Fornitore si obbliga altresì ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m. 6. Il Fornitore, il subappaltatore o subcontraente, che ha notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, ne dà immediata comunicazione alla A.S.L. Roma 1 ed alla Prefettura-Ufficio territoriale del Governo della provincia ove ha sede la stessa. 7. L’A.S.L. Roma 1 verificherà che nei contratti di subappalto, sia inserita, a pena di nullità assoluta del contratto, un’apposita clausola con la quale il subappaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010 e s.m. 8. Con riferimento ai subcontratti, il Fornitore si obbliga a trasmettere all’A.S.L. Roma 1, oltre alle informazioni di cui all’art. 105 del D.Lgs. n. 50 del 2016 anche apposita dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, attestante che nel relativo subcontratto è stata inserita, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità di cui alla Legge sopracitata. E’ facoltà dell’A.S.L. Roma 1 richiedere copia del contratto tra il Fornitore ed il subcontraente al fine di verificare la veridicità di quanto dichiarato. 9. Per tutto quanto non espressamente previsto, restano ferme le disposizioni di cui all’art. 3 della L. 13/08/2010 n. 136 e s.m.

  • Programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore e cronoprogramma Prima dell'inizio dei lavori l’Appaltatore, ai sensi del comma 10 dell’art. 45 D.P.R. 554/99, predispone e consegna alla direzione lavori, che si esprimerà entro 5 giorni, un proprio programma esecutivo dei lavori, elaborato in relazione alle proprie tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali e alla propria organizzazione lavorativa; tale programma deve riportare per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione, nonché l'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle date contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento deve essere coerente con i tempi contrattuali di ultimazione e deve essere approvato dalla direzione lavori, mediante apposizione di un visto, entro cinque giorni dal ricevimento. Trascorso il predetto termine senza che la direzione lavori si sia pronunciata, il programma esecutivo dei lavori si intende accettato, fatte salve evidenti illogicità o indicazioni erronee palesemente incompatibili con il rispetto dei termini di ultimazione. Il programma esecutivo dei lavori dell'Appaltatore può essere modificato o integrato dalla Stazione appaltante, mediante ordine di servizio, ogni volta che sia necessario alla miglior esecuzione dei lavori e in particolare: a) per il coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese o altre ditte estranee al contratto; b) per l'intervento o il mancato intervento di società concessionarie di pubblici servizi le cui reti siano coinvolte in qualunque modo con l'andamento dei lavori, purché non imputabile ad inadempimenti o ritardi della Stazione committente; c) per l'intervento o il coordinamento con autorità, enti o altri soggetti diversi dalla Stazione appaltante, che abbiano giurisdizione, competenze o responsabilità di tutela sugli immobili, i siti e le aree comunque interessate dal cantiere; a tal fine non sono considerati soggetti diversi le società o aziende controllate o partecipate dalla Stazione appaltante o soggetti titolari di diritti reali sui beni in qualunque modo interessati dai lavori intendendosi, in questi casi, ricondotta la fattispecie alla responsabilità gestionale della Stazione appaltante; d) per la necessità o l'opportunità di eseguire prove sui campioni, prove di carico e di tenuta e funzionamento degli impianti, nonché collaudi parziali o specifici; e) qualora sia richiesto dal coordinatore per la sicurezza e la salute nel cantiere, in ottemperanza all'articolo 92 del decreto legislativo n. 81 del 2008. In ogni caso il programma esecutivo dei lavori deve essere coerente con il piano di sicurezza e di coordinamento del cantiere, eventualmente integrato ed aggiornato. Ai sensi dell’art. 42 del Regolamento Generale, i lavori sono comunque eseguiti nel rispetto del cronoprogramma accettato dalla Stazione appaltante e facente parte degli elaborati del progetto esecutivo. Tale programma, che potrà fissare scadenze inderogabili per l’approntamento delle opere necessarie all’inizio di forniture e lavori da effettuarsi da altre ditte per conto della Stazione appaltante, ovvero necessarie all’utilizzazione, prima della fine dei lavori e previo certificato di collaudo o certificato di regolare esecuzione, riferito alla sola parte funzionale delle opere, può essere modificato dalla Stazione appaltante al verificarsi delle condizioni di cui al comma 2. Eventuali aggiornamenti del programma legati a motivate esigenze organizzative dell’Appaltatore e che non comportino modifica delle scadenze contrattuali, possono essere approvati dal Responsabile del procedimento. In caso di consegna parziale, il programma di esecuzione dei lavori di cui al comma 1, deve prevedere la realizzazione prioritaria delle lavorazioni sulle aree e sugli immobili disponibili; qualora dopo la realizzazione delle predette lavorazioni permangano le cause di indisponibilità, si applica l’articolo 133 del regolamento generale.

  • Coperture assicurative offerte – Limitazioni ed esclusioni Il contratto viene offerto con possibilità di scelta delle seguenti coperture assicurative: - Quadro I – Incendio e altri danni materiali. Garantisce il Fabbricato adibito prevalentemente a uso civile contro il rischio di Incendio, fulmine, Esplosione, Implosione e Scoppio e altri numerosi eventi, secondo quanto indicato al Quadro I delle condizioni di assicurazione; è strutturato con una garanzia base obbligatoria ("Incendio") e una serie di coperture facoltative ("Altri danni materiali" - "Eventi eccezionali" - "Fuoriuscita di liquidi""), secondo quanto indicato al Quadro I delle condizioni di assicurazione; - Quadro II - Responsabilità Civile. È strutturato con diverse garanzie, secondo quanto indicato al Quadro II delle condizioni di assicurazione, per: 1) garantire l’Assicurato, se civilmente responsabile, di quanto tenuto a risarcire a terzi per danni fisici e materiali accidentalmente provocati a persone, animali e cose in relazione alla proprietà del Fabbricato e/o alla conduzione delle parti comuni dello stesso; 2) assicurare, se civilmente responsabile, il risarcimento delle somme che il conduttore delle Unità immobiliari è tenuto a pagare a terzi per danni involontari derivanti dalla conduzione di Unità immobiliari o di Fabbricati unifamiliari; 3) offrire la copertura di “Responsabilità Civile verso i Prestatori di lavoro" (R.C.O.); 4) garantire l’amministratore dello stabile indicato in Polizza, di quanto è tenuto a pagare come civilmente responsabile, nell’esercizio della propria attività. - Quadro III – Tutela Legale (acquistabile solo in abbinamento alla garanzia "Proprietà del Fabbricato" del Quadro II - Responsabilità Civile). Garantisce le spese legali e peritali, sia giudiziali che stragiudiziali, per controversie legate al condominio e alla sua manutenzione, con possibilità di scelta tra garanzia Base e garanzia Super, secondo quanto indicato al Quadro III delle condizioni di assicurazione; - Quadro IV - Assistenza. Garantisce prestazioni di aiuto immediato all’Assicurato a tutela dei locali del Fabbricato indicato in Polizza, secondo quanto indicato al Quadro IV delle condizioni di assicurazione;

  • INFORMAZIONI CONCERNENTI I SUBAPPALTATORI SULLE CUI CAPACITÀ L'OPERATORE ECONOMICO NON FA AFFIDAMENTO (ARTICOLO 105 DEL CODICE - SUBAPPALTO)

  • DESTINATARI DEL SERVIZIO Possono accedere al centro diurno le persone con disabilità dai 16 ai 65 anni (salvo diverse determinazioni straordinarie in sede di UVMD) in possesso della certificazione di Handicap in situazione di gravità ai sensi della L. 104/92 art 1, comma 3 e art. 10, commi 1 e 3. L’Ente è tenuto ad accogliere la persona con disabilità per la quale il Distretto Socio Sanitario ha autorizzato l’inserimento attraverso l’UVMD convocata secondo quanto previsto dal regolamento sulla presa in carico (Allegato n. 2).

  • A CHI È RIVOLTO QUESTO PRODOTTO? L’Assicurato al momento della sottoscrizione del contratto di assicurazione dovrà sostenere il costo relativo al premio quantificato secondo la tariffa predisposta per la tipologia del viaggio al quale la polizza è abbinata e le garanzie prescelte.