Condizioni di applicazione Clausole campione

Condizioni di applicazione. L’offerta Servizio Network consente ad un Cliente che soddisfi le condizioni di cui all’Art. 1 di richiedere a Vodafone l’applicazione delle condizioni previste dal Piano Tariffario della Famiglia RAM e/o Vodafone Mobile Desk e/o Famiglia Wireless Office ai propri Collabora- tori, indipendentemente dal numero di carte SIM richieste da questi ultimi. Per aderire all’offerta Servizio Network, il Collaboratore dovrà pertanto sottoscrivere un abbonamento della Famiglia RAM e/o Vodafone Mobile Desk e/o Famiglia Wireless Office, collegato a quello del Cliente. Il collegamento dell’abbonamento del Collaboratore a quello del Cliente comporta per il Collaboratore l’appar- tenenza alla Rete Aziendale del Cliente e la facoltà di scegliere e successivamente modificare solamente la classe di abilitazione delle carte SIM allo stesso attribuite. Resta inteso che il Collaboratore corrisponderà a Vodafone gli eventuali canoni previsti ogni meserelativi alla classe di abilitazione prescelta. Fermo restando quanto sopra, resta tuttavia inteso che ciascun Collaboratore riceverà un Conto Telefonico separato da quello del Cliente per le carte SIM allo stesso attribuite. È responsabilità del Cliente comunicare al Collaboratore le liste dei numeri facenti parte della Rete Aziendale, della Rete Aziendale Network e dell’eventuale lista allargata e tutte le eventuali variazioni alle stesse. Viene espressamente esclusa ogni responsabilità solidale del Cliente e del Collaboratore nei confronti di Vodafone per il pagamento dei rispettivi Conti Telefonici. Resta inoltre inteso che il Collaboratore non potrà godere dei benefici dell’offerta Servizio Network nell’ambito di più abbonamenti della Famiglia RAM e/o Vodafone Mobile Desk e/o Famiglia Wireless Office di più Clienti nello stesso periodo.
Condizioni di applicazione. 1. La Convenzione Indennizzo Diretto si applica per sinistri avvenuti in Xxxxxx, Xxxxxxxxxx xx Xxx Xxxxxx x Xxxxx xxx Xxxxxxxx, aventi le caratteristiche definite dall’artt. 149 e 150 del Codice delle Assicurazioni e dal relativo regolamento di attuazione. Tali norme non si applicano alle macchine agricole e ai veicoli non targati (macchine operatrici che circolano in forza di specifiche autorizzazioni pur essendo sprovviste di targa identificativa del veicolo) compresi i ciclomotori ed assimilati non dotati del sistema di targatura previsto ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 2006, n. 153.
Condizioni di applicazione. Le disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 sono definiti congiuntamente e sono oggetto di specifica convenzione che saranno sottoscritte sucessivamente, in base agli accordi e / o alle discipline in questione. Questi accordi specificano gli obiettivi, i contenuti, il personale coinvolto e di insegnamento modalità, amministrative e le procedure finanziarie per l'attuazione delle basi di cooperazione e le procedure di monitoraggio e valutazione. Gli accordi di attuazione possono essere soggetti a regolari aggiornamenti, se necessario. Essi sono firmate dai rappresentanti di entrambi i partner.
Condizioni di applicazione. 1. Le farmacie pubbliche e private, per l’effettuazione delle prestazioni e l’assistenza ai pazienti che in autocontrollo fruiscono delle prestazioni di cui agli articoli 2 e 3, utilizzano spazi dedicati e separati dagli altri ambienti, che consentano l’uso, la manutenzione e la conservazione delle apparecchiature dedicate in condizioni di sicurezza nonché l’osservanza della normativa in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in base a linee guida fissate dalla Regione.
Condizioni di applicazione. Per collisione fra veicoli a motore si intende urto o contatto tra le strutture dei veicoli stessi: pertanto la procedura di risarcimento diretto non si applica nei casi di mancato urto. La procedura non si applica inoltre: - se la collisione avvenga tra un veicolo e cose o persone trasportate o cadute da altro veicolo (ad es. carico sporgente, motociclista); - se uno od entrambi i veicoli coinvolti nella collisione trainino un altro veicolo a motore; - se la collisione interessi una roulotte od un carrello portabagagli od un rimorchio non agganciati ad un veicolo; - se due veicoli vengano a collisione a seguito della responsabilità totale o parziale di un soggetto terzo o di un terzo veicolo, con il quale non vi è stato urto. - se la collisione interessi un veicolo immatricolato all’estero, ancorché circolante con targa prova italiana. In presenza di sinistri provocati da veicoli assicurati presso imprese che non hanno l’obbligo di partecipare al sistema di risarcimento diretto (art. 150 punto 2 del Codice delle Assicurazioni), la procedura di risarcimento diretto non è applicabile neppure nei confronti del danneggiato non responsabile, in tutto o in parte, assicurato con un’impresa aderente alla CARD. In questi casi, le disposizioni dell’art. 149 del Codice delle Assicurazioni non trovano applicazione e il danneggiato deve rivolgere la propria richiesta di risarcimento all’impresa assicuratrice del veicolo civilmente responsabile anche in presenza di una denuncia con modulo di constatazione amichevole a firma congiunta. L’unica eccezione riguarda la gestione di eventuali danni ai terzi trasportati che dovrà comunque essere portata a termine in conformità alle disposizioni di cui all’art. 141 del Codice delle Assicurazioni salvo il diritto di rivalsa (integrale e non secondo il meccanismo dei forfait) dell’impresa Gestionaria nei confronti dell’impresa assicuratrice del veicolo civilmente responsabile non aderente alla CARD. La procedura si applica: - se uno od entrambi i veicoli coinvolti nella collisione urtino cose o persone esterne non responsabili (la gestione dei relativi danni spetterà all’assicuratore del responsabile); - se uno od entrambi i veicoli coinvolti nella collisione trainino una roulotte od un carrello appendice di cui all’art 56 del Codice della Strada o comunque un rimorchio (intendendosi questi un tutt’uno con il veicolo); - se l’urto avvenga contro una parte della struttura di altro veicolo identificato, che se ne sia staccata. Per ...
Condizioni di applicazione. 1. I contratti previsti dall’art.1 possono essere conclusi dai mittenti, esclusivamente con i vettori iscritti all’Albo nazionale degli autotrasportatori, istituito con le norme del titolo I della Legge 6 giugno 1974, n. 298 e successive modificazioni ed integrazioni, e che siano titolari delle autorizzazioni al trasporto di merci per conto di terzi, a norma dell’art. 41 della Legge suddetta, per i veicoli di cui hanno la disponibilità (proprietà, locazione finanziaria, usufrutto, comodato, noleggio) a norma dell’art. 13 della stessa Xxxxx e delle disposizioni di esecuzione, e ciò sotto pena di nullità del contratto. Il committente deve accertare che l’impresa con la quale stipula il contratto di trasporto disponga almeno del 50% del parco veicolare necessario all’esecuzione dei servizi di trasporto che formano oggetto del contratto stesso. Ai fini di cui sopra, l’impresa di autotrasporto deve fornire la dimostrazione richiesta. Tale dimostrazione può essere fornita anche a mezzo di dichiarazione sostitutiva di atto notorio sottoscritta nei modi di legge.
Condizioni di applicazione. La Convenzione Indennizzo Diretto si applica per sinistri avvenuti in Xxxxxx, Xxxxxxxxxx xx Xxx Xxxxxx x Xxxxx xxx Xxxxxxxx, aventi le caratteristiche definite dall’artt. 149 e 150 del Codice delle Assicurazioni e dal relativo regolamento di attuazione. Tali norme non si applicano ai veicoli non targati (macchine agricole o macchine operatrici che circolano in forza di specifiche autorizzazioni pur essendo sprovviste di targa identificativa del veicolo) compresi i ciclomotori ed assimilati non dotati del sistema di targatura previsto ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 2006, n. 153. Entrambi i veicoli coinvolti, alla data del sinistro, devono essere identificati e regolarmente assicurati per la responsabilità civile derivante da circolazione stradale con imprese aderenti alla Convenzione. La Convenzione non si applica ai sinistri nei quali uno dei due veicoli coinvolti non sia immatricolato in Italia, nella Repubblica di San Marino o della Città del Vaticano. La procedura di risarcimento diretto non si applica in assenza di collisione materiale tra i due veicoli o in presenza di responsabilità imputabile ad un veicolo diverso da quelli entrati in collisione anche se non identificato. Al ricevimento della richiesta di risarcimento di sinistro dal proprio assicurato, l’impresa gestionaria verificherà immediatamente se le caratteristiche obiettive del sinistro, risultanti dal modulo di denuncia, ne consentono la gestione a sua cura ed a norma dell’art. 149 del Codice delle Assicurazioni. In caso affermativo l’impresa gestionaria è tenuta a darne immediata comunicazione: - all’ANIA per le previste procedure informatiche per la verifica delle coperture assicurative e, ove previsto, per l’accertamento delle responsabilità del sinistro; - all’impresa debitrice tramite i collegamenti informatici “flusso denunce”; - allo Schedario Sinistri R.C. dell’ANIA; L’impresa debitrice, ricevuta l’informativa di cui sopra si impegna per conto della gestionaria ad acquisire dal proprio assicurato gli elementi necessari per valutare la dinamica del sinistro. Se nel corso della gestione convenzionale l’impresa gestionaria rilevi la mancanza di una delle condizioni previste dall’art 149 del Codice delle Assicurazioni, ne dà immediata comunicazione al danneggiato secondo le modalità previste dall’art. 11 del Regolamento di attuazione del Risarcimento diretto e all’impresa debitrice inviandole quanto in proprio possesso od a propria conoscenza in ordine all...