Common use of SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA: CONCORRENTI INDIVIDUALI, RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI E GEIE Clause in Contracts

SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA: CONCORRENTI INDIVIDUALI, RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI E GEIE. La partecipazione alla gara è aperta agli operatori economici di cui all’art. 45 del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50, regolarmente autorizzati all’esercizio dell’attività di caffetteria sul territorio italiano ed in possesso dei requisiti prescritti dal presente disciplinare, così come definiti nel paragrafo 3.3. Si applicano le disposizioni in materia di dichiarazioni sostitutive di certificazioni e di dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà di cui agli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000. Il mancato possesso anche di uno solo dei requisiti richiesti determina l’esclusione dalla gara. La verifica del possesso dei requisiti di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 avviene attraverso l’utilizzo del sistema AVC pass, reso disponibile dall’Autorità Nazionale Anticorruzione – ANAC. Pertanto, tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono obbligatoriamente registrarsi al sistema AVC pass accedendo all’apposito link sul portale dell’ANAC (servizi ad accesso riservato – AVC pass) secondo le istruzioni ivi contenute, nonché acquisire il “PASSOE” da produrre in sede di partecipazione alla gara. È ammessa la partecipazione in R.T.I.. In caso di Raggruppamento Temporaneo costituito o costituendo, dovrà essere indicato in offerta il tipo di raggruppamento (orizzontale/verticale), la ripartizione delle prestazioni tra i diversi operatori, e ognuno di questi dovrà dichiarare il possesso dei relativi requisiti così come prescritti dal presente disciplinare. È fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario a pena di esclusione di tutte le offerte presentate, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora partecipino alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario. I concorrenti riuniti in raggruppamento devono eseguire le prestazioni nella percentuale corrispondente alla quota di partecipazione al raggruppamento. Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice dei contratti pubblici. Ai sensi dell’art. 48, comma 8, del Codice dei contratti pubblici, “è consentita la presentazione di offerte da parte dei soggetti di cui all’articolo 45, comma 2, lettere d) ed e), anche se non ancora costituiti. In tal caso l'offerta deve essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti e contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificata come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti”. I consorzi stabili sono tenuti ad indicare in sede di offerta per quali consorziati concorrono: a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato. È vietata la partecipazione di un soggetto a più di un consorzio stabile. I consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lettera b) del Codice dei contratti – consorzi di cooperative di produzione e lavoro, consorzi di imprese artigiane – sono tenuti ad indicare in sede di offerta per quali consorziati il consorzio concorre; a tali consorziati è fatto divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato. Nel caso di consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l’esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l’esecuzione. Ai sensi di quanto previsto dal comma 5, lett. m) dell’art. 80 del Codice dei contratti, è fatto divieto di partecipare alla medesima gara ai concorrenti che si trovino fra di loro in una situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte siano imputabili ad un unico centro decisionale. Nel caso in cui l’Amministrazione rilevasse tale condizione in capo al soggetto aggiudicatario della gara dopo l'aggiudicazione della gara stessa o dopo l’affidamento del servizio, si procederà all’annullamento dell’aggiudicazione, con la conseguente ripetizione delle fasi procedurali, ovvero alla revoca in danno dell’affidamento. Si ribadisce che la mancata osservanza delle prescrizioni sopra riportate determina l’esclusione dalla gara del singolo operatore economico e di tutti i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari di concorrenti cui lo stesso partecipi ovvero dei consorzi stabili e di quelli di cui all’art. 45, comma 2, lettera b) che per esso concorrono.

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Samples: Concessione Del Servizio Di Caffetteria

SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA: CONCORRENTI INDIVIDUALI, RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI E GEIE. La partecipazione alla gara è aperta agli operatori economici di cui all’art. 45 del D.Lgs D.lgs 18 aprile 2016, n. 5050 e s.m.i., regolarmente autorizzati all’esercizio dell’attività di caffetteria sul territorio italiano intermediazione assicurativa ed in possesso dei requisiti prescritti dal presente disciplinare, così come definiti nel paragrafo 3.3. Si applicano le disposizioni in materia di dichiarazioni sostitutive di certificazioni e di dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà di cui agli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000. Il mancato possesso anche di uno solo dei requisiti richiesti determina l’esclusione dalla gara. La verifica del possesso dei requisiti di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 richiesti ai fini della partecipazione alla presente procedura avviene attraverso l’utilizzo del sistema AVC passAVCPass, reso disponibile dall’Autorità Nazionale Anticorruzione – ANAC. Pertanto, tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono obbligatoriamente registrarsi al sistema AVC pass AVCPass accedendo all’apposito link sul portale dell’ANAC (servizi ad accesso riservato – AVC passAVCPass) secondo le istruzioni ivi contenute, nonché acquisire il “PASSOE” da produrre in sede di partecipazione alla gara. È ammessa la partecipazione in R.T.I.. In caso di Raggruppamento Temporaneo costituito o costituendo, dovrà essere indicato in offerta il tipo di raggruppamento (orizzontale/verticale), la ripartizione delle prestazioni tra i diversi operatori, e ognuno di questi dovrà dichiarare il possesso dei relativi requisiti così come prescritti dal presente disciplinare. È fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario a pena di esclusione di tutte le offerte presentate, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora partecipino alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario. I concorrenti riuniti in raggruppamento devono eseguire le prestazioni nella percentuale corrispondente alla quota di partecipazione al raggruppamento. Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice dei contratti pubblici. Ai sensi dell’art. 48, comma 8, del Codice dei contratti pubblici, “è consentita la presentazione di offerte da parte dei soggetti di cui all’articolo 45, comma 2, lettere d) ed e), anche se non ancora costituiti. In tal caso l'offerta deve essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti e contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificata come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti”. In caso di Raggruppamento Temporaneo costituito o costituendo, dovrà essere indicato in offerta il tipo di raggruppamento (orizzontale/verticale), la ripartizione delle prestazioni tra i diversi operatori, e ognuno di questi dovrà dichiarare il possesso dei relativi requisiti così come prescritti dal presente disciplinare. I consorzi stabili sono tenuti ad indicare in sede di offerta per quali consorziati concorrono: a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima garaal medesimo Lotto; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato. È vietata la partecipazione di un soggetto a più di un consorzio stabile. I consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lettera b) del Codice dei contratti – consorzi di cooperative di produzione e lavoro, consorzi di imprese artigiane – sono tenuti ad indicare in sede di offerta per quali consorziati il consorzio concorre; a tali consorziati è fatto divieto di partecipare alla gara al medesimo Lotto in qualsiasi altra forma. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato. Nel caso di consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l’esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l’esecuzione. Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all’art. 45, comma 2 lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile È fatto divieto ai concorrenti di partecipare al singolo Lotto in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o altra forma associata a pena di esclusione di tutte le offerte presentate, ovvero di partecipare al singolo Lotto anche in forma individuale qualora partecipino al lotto medesimo in raggruppamento consorzio ordinario o altra forma di associazione. Ai sensi di quanto previsto dal comma 5, lett. m) dell’art. 80 dell’art.80 del Codice dei contratti, è fatto divieto di partecipare alla medesima gara al medesimo Lotto ai concorrenti che si trovino fra di loro in una situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte siano imputabili ad un unico centro decisionaledecisionale I soggetti con sede in altri Stati sono ammessi a partecipare alle condizioni e con le modalità previste agli artt. Nel caso in cui l’Amministrazione rilevasse tale condizione in capo al soggetto aggiudicatario della gara dopo l'aggiudicazione della gara stessa o dopo l’affidamento 83, 86 e 90 del servizioD. Lgs. 50/2016, si procederà all’annullamento dell’aggiudicazione, con mediante la conseguente ripetizione delle fasi procedurali, ovvero alla revoca in danno dell’affidamentoproduzione di documentazione equipollente secondo le normative vigenti nei rispettivi paesi. Si ribadisce che la mancata osservanza delle prescrizioni sopra riportate determina l’esclusione dalla gara del singolo operatore economico e di tutti i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari di concorrenti cui lo stesso partecipi ovvero dei consorzi stabili e di quelli di cui all’artAi sensi dell’art. 45186-bis, comma 26 del X.X. 00 marzo 1942, lettera b) n. 267, l’impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che per esso concorrono.le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale

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Samples: Brokerage Service Agreement

SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA: CONCORRENTI INDIVIDUALI, RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI E GEIE. La partecipazione alla gara è aperta riservata alle compagnie di assicurazione aventi legale rappresentanza e stabile organizzazione in Italia, in possesso dell’autorizzazione all’esercizio delle assicurazioni private con riferimento al ramo del lotto oggetto dell’appalto, in base al D. Lgs. n. 209/2005 e ss.mm.ii., in conformità agli operatori economici artt. 45, 47 e 48 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. nonché in possesso dei requisiti previsti dal presente disciplinare e relativi allegati. I soggetti con sede in stati diversi dall’Italia sono ammessi a partecipare alle condizioni e con le modalità previste agli artt. 23, 24 e 28 del D.Lgs. 209/2005 e ss.mm.ii, mediante la produzione di cui all’art. 45 del D.Lgs 18 aprile 2016documentazione equipollente, n. 50secondo le normative vigenti nei rispettivi Paesi, regolarmente autorizzati all’esercizio purché sussistano le condizioni richieste dalla vigente normativa per l’esercizio dell’attività assicurativa in regime di caffetteria sul libertà di stabilimento o in regime di libera prestazione di servizi nel territorio della Stato italiano ed in possesso dei prescritti requisiti prescritti dal presente disciplinare, così come definiti nel paragrafo 3.3minimi di partecipazione. Si applicano le disposizioni in materia di dichiarazioni sostitutive di certificazioni e di dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà di cui agli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000. Il mancato possesso anche di uno solo dei requisiti richiesti determina l’esclusione dalla gara. La verifica del possesso dei requisiti di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 avviene attraverso l’utilizzo del sistema AVC pass, reso disponibile dall’Autorità Nazionale Anticorruzione – ANAC. Pertanto, tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono obbligatoriamente registrarsi al sistema AVC pass accedendo all’apposito link sul portale dell’ANAC (servizi ad accesso riservato – AVC pass) secondo le istruzioni ivi contenute, nonché acquisire il “PASSOE” da produrre in sede di partecipazione alla gara. gara È ammessa la partecipazione in R.T.I.. R.T.I., ma solo in qualità di mandanti di un Raggruppamento di cui sia mandataria una compagnia di assicurazioni munita dei requisiti richiesti, anche di soggetti, abilitati a norma di legge a ricevere i contributi e ad assumere la contraenza del programma assicurativo oggetto della presente procedura di gara, ai fini degli aspetti fiscali e contributivi. In caso di Raggruppamento Temporaneo costituito o costituendo, dovrà essere indicato in offerta il tipo di raggruppamento (orizzontale/verticale), la ripartizione delle prestazioni tra i diversi operatori, e ognuno di questi dovrà dichiarare il possesso dei relativi requisiti così come prescritti dal presente disciplinare. È fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario a pena di esclusione di tutte le offerte presentate, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora partecipino alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario. I concorrenti riuniti in raggruppamento devono eseguire le prestazioni nella percentuale corrispondente alla quota di partecipazione al raggruppamento. Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice dei contratti pubblici. Ai sensi dell’art. 48, comma 8, del Codice dei contratti pubblici, “è consentita la presentazione di offerte da parte dei soggetti di cui all’articolo 45, comma 2, lettere d) ed e), anche se non ancora costituiti. In tal caso l'offerta deve essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti e contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificata come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti”. I consorzi stabili sono tenuti ad indicare in sede di offerta per quali consorziati concorrono: a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato. È vietata la partecipazione di un soggetto a più di un consorzio stabile. I consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lettera b) del Codice dei contratti – consorzi di cooperative di produzione e lavoro, consorzi di imprese artigiane – sono tenuti ad indicare in sede di offerta per quali consorziati il consorzio concorre; a tali consorziati è fatto divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato. Nel caso di consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l’esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l’esecuzione. Ai sensi di quanto previsto dal comma 5, lett. m) dell’art. 80 dell’art.80 del Codice dei contratti, è fatto divieto di partecipare alla medesima gara ai concorrenti che si trovino fra di loro in una situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte siano imputabili ad un unico centro decisionale. Nel caso in cui l’Amministrazione rilevasse tale condizione in capo al soggetto aggiudicatario della gara dopo l'aggiudicazione della gara stessa o dopo l’affidamento l'affidamento del servizio, si procederà all’annullamento dell’aggiudicazioneall'annullamento dell'aggiudicazione, con la conseguente ripetizione delle fasi procedurali, ovvero alla revoca in danno dell’affidamentodell'affidamento. Si ribadisce che la mancata osservanza delle prescrizioni sopra riportate determina l’esclusione l'esclusione dalla gara del singolo operatore economico e di tutti i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari di concorrenti cui lo stesso partecipi ovvero dei consorzi stabili e di quelli di cui all’art. 45, comma 2, lettera b) che per esso concorrono.

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Samples: Disciplinary Agreement

SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA: CONCORRENTI INDIVIDUALI, RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI E GEIE. La partecipazione alla gara è aperta agli operatori economici di cui all’art. 45 del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 5050 e s.m.i., regolarmente autorizzati all’esercizio dell’attività di caffetteria assicurativa sul territorio italiano nel ramo Malattia ed in possesso dei requisiti prescritti dal presente disciplinare, così come definiti nel paragrafo 3.3. Si applicano le disposizioni in materia di dichiarazioni sostitutive di certificazioni e di dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà di cui agli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000. Il mancato possesso anche di uno solo dei requisiti richiesti determina l’esclusione dalla gara. La verifica del possesso dei requisiti oggetto della presente procedura di cui all’artgara, ai fini degli aspetti fiscali e contributivi. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 avviene attraverso l’utilizzo del sistema AVC pass, reso disponibile dall’Autorità Nazionale Anticorruzione – ANAC. Pertanto, tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono obbligatoriamente registrarsi al sistema AVC pass accedendo all’apposito link sul portale dell’ANAC (servizi ad accesso riservato – AVC pass) secondo le istruzioni ivi contenute, nonché acquisire il “PASSOE” da produrre in sede di partecipazione alla gara. È ammessa la partecipazione in R.T.I.. In caso di Raggruppamento Temporaneo costituito o costituendo, dovrà essere indicato in offerta il tipo di raggruppamento (orizzontale/verticale), la ripartizione delle prestazioni tra i diversi operatori, e ognuno di questi dovrà dichiarare il possesso dei relativi requisiti così come prescritti dal presente disciplinare. È fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario a pena di esclusione di tutte le offerte presentate, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora partecipino alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario. I concorrenti riuniti in raggruppamento devono eseguire le prestazioni nella percentuale corrispondente alla quota di partecipazione al raggruppamento. Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice dei contratti pubblici. Ai sensi dell’art. 48, comma 8, del Codice dei contratti pubblici, “è consentita la presentazione di offerte da parte dei soggetti di cui all’articolo 45, comma 2, lettere d) ed e), anche se non ancora costituiti. In tal caso l'offerta deve essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti e contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificata come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti”. I consorzi stabili sono tenuti ad indicare in sede di offerta per quali consorziati concorrono: a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato. È vietata la partecipazione di un soggetto a più di un consorzio stabile. I consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lettera b) del Codice dei contratti – consorzi di cooperative di produzione e lavoro, consorzi di imprese artigiane – sono tenuti ad indicare in sede di offerta per quali consorziati il consorzio concorre; a tali consorziati è fatto divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato. Nel caso di consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l’esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l’esecuzione. Ai sensi di quanto previsto dal comma 5, lett. m) dell’art. 80 dell’art.80 del Codice dei contratti, è fatto divieto di partecipare alla medesima gara ai concorrenti che si trovino fra di loro in una situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte siano imputabili ad un unico centro decisionale. Nel caso in cui l’Amministrazione rilevasse tale condizione in capo al soggetto aggiudicatario della gara dopo l'aggiudicazione della gara stessa o dopo l’affidamento l'affidamento del servizio, si procederà all’annullamento dell’aggiudicazioneall'annullamento dell'aggiudicazione, con la conseguente ripetizione delle fasi procedurali, ovvero alla revoca in danno dell’affidamentodell'affidamento. Si ribadisce che la mancata osservanza delle prescrizioni sopra riportate determina l’esclusione l'esclusione dalla gara del singolo operatore economico e di tutti i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari di concorrenti cui lo stesso partecipi ovvero dei consorzi stabili e di quelli di cui all’art. 45, comma 2, lettera b) che per esso concorrono. Il Concorrente sia in forma individuale sia in forma associata (RTI, Consorzio, GEIE) dovrà garantire la disponibilità, per l’intera durata contrattuale, di una Cassa di Assistenza/Fondo Sanitario che – sulla base della normativa in vigore e di quella che dovesse successivamente intervenire – abbia finalità assistenziale e sia abilitata a norma di legge a ricevere i contributi in riferimento alle attività e alle prestazioni oggetto di contratto e risulti idonea ad assumere la contraenza del programma di rimborso delle spese mediche, ai fini degli aspetti fiscali e contributivi di cui all’art. 51 del D.P.R. n. 917/1986 e s.m.i.; detta Cassa di Assistenza/Fondo Sanitario dovrà, pertanto, risultare iscritta all’Anagrafe dei Fondi sanitari di cui al Decreto del Ministero del Lavoro del 27 ottobre 2009. La Cassa di Assistenza/Fondo Sanitario non deve essere passibile delle cause di esclusione previste dall’art. 80 del Codice degli Appalti, non deve essere sottoposta alle sanzioni interdittive previste dall’art. 9, comma 2, lett. a) e b) del D.lgs. n. 231/2001 e non deve essere sottoposta a provvedimenti comunque implicanti l’incapacità a contrarre con la P.A. L’individuazione della Cassa di Assistenza/Fondo Sanitario, con l’impegno del Concorrente a garantire la disponibilità di cui sopra, dovrà essere effettuata dal Concorrente, pena l’esclusione, in sede di offerta. Non è ammesso il riparto in coassicurazione di cui all'art. 1911 del codice civile. I soggetti con sede in altri Stati sono ammessi a partecipare alle condizioni e con le modalità previste agli artt. 83, 86 e 90 del D. Lgs. 50/2016, mediante la produzione di documentazione equipollente secondo le normative vigenti nei rispettivi paesi.

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Samples: Disciplinare Di Gara Per L’affidamento Del Servizio Di Copertura Integrativa Delle Spese Sanitarie

SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA: CONCORRENTI INDIVIDUALI, RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI E GEIE. La partecipazione alla gara è aperta agli operatori economici di cui all’art. 45 del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50, regolarmente autorizzati all’esercizio dell’attività di caffetteria caffetteria/ristorazione sul territorio italiano ed in possesso dei requisiti prescritti dal presente disciplinare, così come definiti nel paragrafo 3.3. Si applicano le disposizioni in materia di dichiarazioni sostitutive di certificazioni e di dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà di cui agli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000. Il mancato possesso anche di uno solo dei requisiti richiesti determina l’esclusione dalla gara. La verifica del possesso dei requisiti di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 avviene attraverso l’utilizzo del sistema AVC pass, reso disponibile dall’Autorità Nazionale Anticorruzione – ANAC. Pertanto, tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono obbligatoriamente registrarsi al sistema AVC pass accedendo all’apposito link sul portale dell’ANAC (servizi ad accesso riservato – AVC pass) secondo le istruzioni ivi contenute, nonché acquisire il “PASSOE” da produrre in sede di partecipazione alla gara. È ammessa la partecipazione in R.T.I.. In caso di Raggruppamento Temporaneo costituito o costituendo, dovrà essere indicato in offerta il tipo di raggruppamento (orizzontale/verticale), la ripartizione delle prestazioni tra i diversi operatori, e ognuno di questi dovrà dichiarare il possesso dei relativi requisiti così come prescritti dal presente disciplinare. È fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario a pena di esclusione di tutte le offerte presentate, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora partecipino alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario. I concorrenti riuniti in raggruppamento devono eseguire le prestazioni nella percentuale corrispondente alla quota di partecipazione al raggruppamento. Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice dei contratti pubblici. Ai sensi dell’art. 48, comma 8, del Codice dei contratti pubblici, “è consentita la presentazione di offerte da parte dei soggetti di cui all’articolo 45, comma 2, lettere d) ed e), anche se non ancora costituiti. In tal caso l'offerta deve essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti e contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificata come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti”. I consorzi stabili sono tenuti ad indicare in sede di offerta per quali consorziati concorrono: a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato. È vietata la partecipazione di un soggetto a più di un consorzio stabile. I consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lettera b) del Codice dei contratti – consorzi di cooperative di produzione e lavoro, consorzi di imprese artigiane – sono tenuti ad indicare in sede di offerta per quali consorziati il consorzio concorre; a tali consorziati è fatto divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato. Nel caso di consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l’esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l’esecuzione. Ai sensi di quanto previsto dal comma 5, lett. m) dell’art. 80 del Codice dei contratti, è fatto divieto di partecipare alla medesima gara ai concorrenti che si trovino fra di loro in una situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte siano imputabili ad un unico centro decisionale. Nel caso in cui l’Amministrazione rilevasse tale condizione in capo al soggetto aggiudicatario della gara dopo l'aggiudicazione della gara stessa o dopo l’affidamento l'affidamento del servizio, si procederà all’annullamento dell’aggiudicazioneall'annullamento dell'aggiudicazione, con la conseguente ripetizione delle fasi procedurali, ovvero alla revoca in danno dell’affidamentodell'affidamento. Si ribadisce che la mancata osservanza delle prescrizioni sopra riportate determina l’esclusione l'esclusione dalla gara del singolo operatore economico e di tutti i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari di concorrenti cui lo stesso partecipi ovvero dei consorzi stabili e di quelli di cui all’art. 45, comma 2, lettera b) che per esso concorrono.

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Samples: Concessione Del Servizio Di Caffetteria