Common use of SOGGETTI AMMESSI E LIMITI ALLA PARTECIPAZIONE Clause in Contracts

SOGGETTI AMMESSI E LIMITI ALLA PARTECIPAZIONE. Possono partecipare al presente concorso, in forma singola o associata, i soggetti di cui all’articolo 46 del Codice e tutti gli operatori economici abilitati in forza del diritto nazionale a offrire sul mercato servizi di ingegneria e di architettura, che non incorrano nei motivi di esclusione di cui all’articolo 80 del Codice. Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli articoli 47 e 48 del Codice. I raggruppamenti temporanei sono ammessi anche se non ancora costituiti. Alla rete di imprese, rete di professionisti o rete mista si applicano le disposizioni di cui all’articolo 48, in quanto compatibili. È fatto divieto ai concorrenti di partecipare al concorso in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di rete), ovvero di partecipare al concorso anche in forma individuale qualora abbia partecipato al concorso medesimo in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti. È vietato al concorrente che partecipa al concorso in aggregazione di rete, di partecipare anche in forma individuale. Gli operatori economici retisti non partecipanti al concorso possono presentare offerta, per il medesimo concorso, in forma singola o associata. La violazione di tale divieto comporta l’esclusione dal Concorso di tutti i concorrenti coinvolti. I consorzi stabili sono tenuti ad indicare, in sede di presentazione della proposta d’idee, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, al presente concorso. In caso di violazione del divieto, sono esclusi dal concorso sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l’articolo 353 del codice penale. Nel caso di consorzi stabili, i consorziati designati dal consorzio per la presentazione della proposta di idee e del relativo progetto di fattibilità, oltre che dell’eventuale progetto definitivo ed esecutivo, non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l’esecuzione di quanto sopra. Qualora il consorziato designato sia, a sua volta, un consorzio stabile, quest’ultimo indicherà in gara il consorziato esecutore. Le aggregazioni di rete (rete di imprese, rete di professionisti o rete mista) rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo può essere assunto anche da un consorzio stabile ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un consorzio ordinario costituito oppure di un’aggregazione di rete. L’impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

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Samples: Bando Tipo

SOGGETTI AMMESSI E LIMITI ALLA PARTECIPAZIONE. Possono partecipare al presente concorso, in forma singola o associata, i soggetti di cui all’articolo 46 del Codice e tutti gli operatori economici abilitati in forza del diritto nazionale a offrire sul mercato servizi di ingegneria e di architettura, che non incorrano nei motivi di esclusione di cui all’articolo 80 del Codice. Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli articoli 47 e 48 del Codice. I raggruppamenti temporanei sono ammessi anche se non ancora costituiti. Alla rete di imprese, rete di professionisti o rete mista si applicano le disposizioni di cui all’articolo 48, in quanto compatibili. È fatto divieto ai concorrenti di partecipare al concorso in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di rete), ovvero di partecipare al concorso anche in forma individuale qualora abbia partecipato al concorso medesimo in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti. È vietato al concorrente che partecipa al concorso in aggregazione di rete, di partecipare anche in forma individuale. Gli operatori economici retisti non partecipanti al concorso possono presentare offerta, per il medesimo concorso, in forma singola o associata. La violazione di tale divieto comporta l’esclusione dal Concorso di tutti i concorrenti coinvolti. I consorzi stabili sono tenuti ad indicare, in sede di presentazione della proposta d’idee, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, al presente concorso. In caso di violazione del divieto, sono esclusi dal concorso sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l’articolo 353 del codice penale. Nel caso di consorzi stabili, i consorziati designati dal consorzio per la presentazione della proposta di idee e del relativo progetto di fattibilità, oltre che dell’eventuale progetto definitivo ed esecutivo, non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l’esecuzione di quanto sopra. Qualora il consorziato designato sia, a sua volta, un consorzio stabile, quest’ultimo indicherà in gara il consorziato esecutore. Le aggregazioni di rete (rete di imprese, rete di professionisti o rete mista) rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo può essere assunto anche da un consorzio stabile ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un consorzio ordinario costituito oppure di un’aggregazione di rete. L’impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

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Samples: www.comune.vignola.mo.it

SOGGETTI AMMESSI E LIMITI ALLA PARTECIPAZIONE. Possono partecipare al presente concorso, in forma singola o associata, i soggetti di cui all’articolo 46 del Codice e tutti gli operatori economici abilitati in forza del diritto nazionale a offrire sul mercato servizi di ingegneria e di architettura, che non incorrano nei motivi di esclusione di cui all’articolo 80 del Codice. Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli articoli 47 e 48 del Codice. I raggruppamenti temporanei sono ammessi anche se non ancora costituiti. Alla rete di imprese, rete di professionisti o rete mista si applicano le disposizioni di cui all’articolo 48, in quanto compatibili. È fatto divieto ai concorrenti di partecipare al concorso in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di rete), ovvero di partecipare al concorso anche in forma individuale qualora abbia partecipato al concorso medesimo in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti. È vietato al concorrente che partecipa al concorso in aggregazione di rete, di partecipare anche in forma individuale. Gli operatori economici retisti non partecipanti al concorso possono presentare offerta, per il medesimo concorso, in forma singola o associata. La violazione di tale divieto comporta l’esclusione dal Concorso di tutti i concorrenti coinvolti. I consorzi stabili sono tenuti ad indicare, in sede di presentazione della proposta d’idee, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, al presente concorso. In caso di violazione del divieto, sono esclusi dal concorso sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l’articolo 353 del codice penale. Nel caso di consorzi stabili, i consorziati designati dal consorzio per la presentazione della proposta di idee e del relativo progetto di fattibilità, oltre che dell’eventuale progetto definitivo ed esecutivo, non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l’esecuzione di quanto sopra. Qualora il consorziato designato sia, a sua volta, un consorzio stabile, quest’ultimo indicherà in gara il consorziato esecutore. Le aggregazioni di rete (rete di imprese, rete di professionisti o rete mista) rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. Protocollo N.0031894/2022 del 28/10/2022 Firmatario: XXXXXXXXX XXXXXXXXX Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo può essere assunto anche da un consorzio stabile ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un consorzio ordinario costituito oppure di un’aggregazione di rete. L’impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

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Samples: Disciplinare Di Gara

SOGGETTI AMMESSI E LIMITI ALLA PARTECIPAZIONE. Possono partecipare al presente concorso, in forma singola o associata, i soggetti di cui all’articolo 46 del Codice e tutti gli operatori economici abilitati in forza del diritto nazionale a offrire sul mercato servizi di ingegneria e di architettura, che non incorrano nei motivi di esclusione di cui all’articolo 80 del Codice. Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli articoli 47 e 48 del Codice. I raggruppamenti temporanei sono ammessi anche se non ancora costituiti. Alla rete di imprese, rete di professionisti o rete mista si applicano le disposizioni di cui all’articolo 48, in quanto compatibili. È fatto divieto ai concorrenti di partecipare al concorso in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di rete), ovvero di partecipare al concorso anche in forma individuale qualora abbia partecipato al concorso medesimo in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti. È vietato al concorrente che partecipa al concorso in aggregazione di rete, di partecipare anche in forma individuale. Gli operatori economici retisti non partecipanti al concorso possono presentare offerta, per il medesimo concorso, in forma singola o associata. La violazione di tale divieto comporta l’esclusione dal Concorso di tutti i concorrenti coinvolti. I consorzi stabili sono tenuti ad indicare, in sede di presentazione della proposta d’idee, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, al presente concorso. In caso di violazione del divieto, sono esclusi dal concorso sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l’articolo 353 del codice penale. Nel caso di consorzi stabili, i consorziati designati dal consorzio per la presentazione della proposta di idee e del relativo progetto di fattibilità, oltre che dell’eventuale progetto definitivo ed esecutivo, non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l’esecuzione di quanto sopra. Qualora il consorziato designato sia, a sua volta, un consorzio stabile, quest’ultimo indicherà in gara il consorziato esecutore. Le aggregazioni di rete (rete di imprese, rete di professionisti o rete mista) rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo può essere assunto anche da un consorzio stabile ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un consorzio ordinario costituito oppure di un’aggregazione di rete. L’impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

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Samples: Disciplinare Di Gara

SOGGETTI AMMESSI E LIMITI ALLA PARTECIPAZIONE. Possono partecipare al presente concorso, in forma singola o associata, i soggetti di cui all’articolo 46 del Codice e tutti gli operatori economici abilitati in forza del diritto nazionale a offrire sul mercato servizi di ingegneria e di architettura, che non incorrano nei motivi di esclusione di cui all’articolo 80 del Codice. Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli articoli 47 e 48 del Codice. I raggruppamenti temporanei sono ammessi anche se non ancora costituiti. Alla rete di imprese, rete di professionisti o rete mista si applicano le disposizioni di cui all’articolo 48, in quanto compatibili. È fatto divieto ai concorrenti di partecipare al concorso in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di rete), ovvero di partecipare al concorso anche in forma individuale qualora abbia partecipato al concorso medesimo in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti. È vietato al concorrente che partecipa al concorso in aggregazione di rete, di partecipare anche in forma individuale. Gli operatori economici retisti non partecipanti al concorso possono presentare offerta, per il medesimo concorso, in forma singola o associata. La violazione di tale divieto comporta l’esclusione dal Concorso di tutti i concorrenti coinvolti. I consorzi stabili sono tenuti ad indicare, in sede di presentazione della proposta d’idee, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, al presente concorso. In caso di violazione del divieto, sono esclusi dal concorso sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l’articolo 353 del codice Codice penale. Nel caso di consorzi stabili, i consorziati designati dal consorzio per la presentazione della proposta di idee e del relativo progetto di fattibilità, oltre che dell’eventuale progetto definitivo ed esecutivo, non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l’esecuzione di quanto sopra. Qualora il consorziato designato sia, a sua volta, un consorzio stabile, quest’ultimo indicherà in gara il consorziato esecutore. Le aggregazioni di rete (rete di imprese, rete di professionisti o rete mista) rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo può essere assunto anche da un consorzio stabile ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un consorzio ordinario costituito oppure di un’aggregazione di rete. L’impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

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Samples: www.geologipuglia.it