Soggetto passivo e titolarità del canone. 1. Il canone è dovuto dal titolare dell’autorizzazione o della concessione ovvero, in mancanza, dal soggetto che effettua l’occupazione o la diffusione dei messaggi pubblicitari in maniera abusiva; per la diffusione di messaggi pubblicitari, è obbligato in solido il soggetto pubblicizzato. Nel caso di una pluralità di occupanti di fatto, gli stessi sono tenuti in solido al pagamento del canone. L’applicazione del canone per la diffusione dei messaggi pubblicitari esclude quella del canone per le occupazioni di aree pubbliche. 2. Il canone è indivisibile e il versamento dello stesso viene effettuato indifferentemente da uno dei contitolari in base ai principi generali della solidarietà passiva tra i condebitori così come previsto dall’art. 1292 del Codice Civile. 3. Il pagamento del canone per le occupazioni o per le esposizioni pubblicitarie relative al condominio è richiesto e versato a cura dell'amministratore in qualità di rappresentante dello stesso ai sensi dell'articolo 1131 Codice Civile. 4. A seguito di variazione del rappresentante del condominio l'amministratore subentrante è tenuto a comunicare formalmente al Comune la sua nomina mediante invio di copia della relativa delibera assembleare entro trenta giorni dalla sua adozione. 5. In caso di omessa comunicazione nel termine di cui al comma 4 sarà irrogata al nuovo amministratore la sanzione amministrativa prevista all’art. 86, comma 5 del presente Regolamento. 6. Per la pubblicità effettuata all’esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato, il canone è dovuto rispettivamente al comune che ha rilasciato la licenza di esercizio e al comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza o la sede. In ogni caso è obbligato in solido al pagamento il soggetto che utilizza il mezzo per diffondere il messaggio.
Appears in 2 contracts
Samples: Regolamento Comunale, Regolamento Comunale
Soggetto passivo e titolarità del canone. 1. Il canone è dovuto dal titolare dell’autorizzazione o della concessione ovvero, in mancanza, dal soggetto che effettua l’occupazione o la diffusione dei messaggi pubblicitari in maniera abusiva; per la diffusione di messaggi pubblicitari, è obbligato in solido il soggetto pubblicizzato. Nel caso di una pluralità di occupanti di fatto, gli stessi sono tenuti in solido al pagamento del canone. L’applicazione del canone per la diffusione dei messaggi pubblicitari esclude quella del canone per le occupazioni di aree pubbliche.
2. Il canone è indivisibile e il versamento dello stesso viene effettuato indifferentemente da uno dei contitolari in base ai principi generali della solidarietà passiva tra i condebitori così come previsto dall’art. 1292 del Codice Civile.
3. Il pagamento del canone per le occupazioni o per le esposizioni pubblicitarie relative al condominio è richiesto e versato a cura dell'amministratore in qualità di rappresentante dello stesso ai sensi dell'articolo 1131 Codice Civile.
4. A seguito di variazione del rappresentante del condominio l'amministratore subentrante è tenuto a comunicare formalmente al Comune la sua nomina mediante invio di copia della relativa delibera assembleare entro trenta giorni dalla sua adozione.
5. In caso di omessa comunicazione nel termine di cui al comma 4 sarà irrogata al nuovo amministratore la sanzione amministrativa prevista all’art. 86, comma 5 del presente Regolamento.
6. Per la pubblicità effettuata all’esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato, il canone è dovuto rispettivamente al comune che ha rilasciato la licenza di esercizio e al comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza o la sede. In ogni caso è obbligato in solido al pagamento il soggetto che utilizza il mezzo per diffondere il messaggio.
Appears in 2 contracts
Samples: Regolamento Comunale, Regolamento Comunale
Soggetto passivo e titolarità del canone. 1. Il canone è dovuto dal titolare dell’autorizzazione o della concessione ovvero, in mancanza, dal soggetto che effettua l’occupazione o la diffusione dei messaggi pubblicitari in maniera abusiva; per la diffusione di messaggi pubblicitari, è obbligato in solido il soggetto pubblicizzato. Nel caso di una pluralità di occupanti di fatto, gli stessi sono tenuti in solido al pagamento del canone. L’applicazione del canone per la diffusione dei messaggi pubblicitari esclude quella del canone per le occupazioni di aree pubbliche.
2. Il canone è indivisibile e il versamento dello stesso viene effettuato indifferentemente da uno dei contitolari in base ai principi generali della solidarietà passiva tra i condebitori così come previsto dall’art. 1292 del Codice Civile.
3. Il pagamento del canone per le occupazioni o per le esposizioni pubblicitarie relative al condominio è richiesto e versato a cura dell'amministratore in qualità di rappresentante dello stesso ai sensi dell'articolo 1131 Codice Civile.
4. A seguito di variazione del rappresentante del condominio l'amministratore subentrante è tenuto a comunicare formalmente al Comune la sua nomina mediante invio di copia della relativa delibera assembleare entro trenta giorni dalla sua adozione.
5. In caso di omessa comunicazione nel termine di cui al comma 4 sarà irrogata al nuovo amministratore la sanzione amministrativa prevista all’art. 8679, comma 5 del presente Regolamento.
6. Per la pubblicità effettuata all’esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato, il canone è dovuto rispettivamente al comune che ha rilasciato la licenza di esercizio e al comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza o la sede. In ogni caso è obbligato in solido al pagamento il soggetto che utilizza il mezzo per diffondere il messaggio.
Appears in 1 contract
Samples: Regolamento Comunale