Presupposto del canone. 1. Il presupposto del canone è:
a) l’occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile dell’Ente e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico;
b) la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all’esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato.
2. Relativamente al presupposto di cui al comma 1, lett. a), si definisce occupazione di suolo pubblico qualsiasi occupazione per l'utilizzo diretto di strade, aree e relativi spazi soprastanti e sottostanti appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune ovvero di aree private soggette a servitù di pubblico passaggio costituita nei modi di legge. Sono equiparate a tali aree i passaggi privati aperti colleganti direttamente due strade comunali. Restano esclusi i passaggi privati a fondo cieco non assoggettati a servitù di pubblico passaggio. La servitù si realizza per atto pubblico o privato, per usucapione ventennale ex art. 1158 codice civile, per “dicatio ad patriam” ovvero per destinazione all’uso pubblico effettuata dal proprietario ponendo l’area a disposizione della collettività per un uso continuo ed indiscriminato.
3. Relativamente al presupposto di cui al comma 1, lett. a), non sono oggetto del canone i fabbricati e gli impianti di proprietà del Comune, anche se hanno natura demaniale, ad eccezione delle aree interne o di pertinenza degli edifici comunali se aperte all'uso pubblico.
4. Relativamente al presupposto di cui al comma 1, lett. a), è ugualmente presupposto del canone l'utilizzo del suolo comunale per la gestione della sosta a pagamento, nonché l'autorizzazione concessa al proprietario frontista avente per oggetto la libera disponibilità dell'area antistante al passo carrabile ancorché non contraddistinta da alcun manufatto, ma comunque identificata con segnale di divieto di sosta.
5. Relativamente al presupposto di cui al comma 1, lett. b), si considerano rilevanti ai fini dell'imposizione: i messaggi effettuati con qualsiasi forma visiva od acustica, diffusi nell'esercizio di un'attività economica allo scopo di promuovere la domanda e la diffusione di beni e servizi di qualsiasi natura; i messaggi finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato; i mezzi e le forme atte ad in...
Presupposto del canone. 1) Il presupposto del canone è:
a) l'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico;
b) la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato.
2) L'applicazione del canone dovuto per la diffusione dei messaggi pubblicitari di cui alla lettera b) del comma 1 del presente articolo esclude l'applicazione del canone dovuto per le occupazioni di cui alla lettera a) del medesimo comma.
Presupposto del canone. 1. Il presupposto del canone è l’occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico.
2. L’applicazione del canone dovuto per la diffusione dei messaggi pubblicitari di cui alla lettera b) del comma 819 della L. n.160/2019 di spettanza dell’ente Comune esclude l’applicazione del Canone dovuto per le occupazioni di cui alla lettera a) del medesimo comma 819 per la misura di superficie comune e, comunque limitatamente alle fattispecie in cui l’ente Comune sia il destinatario dell’entrata anche con riferimento al presupposto dell’occupazione con impianti e mezzi pubblicitari in quanto luoghi e spazi pubblici di sua pertinenza, mentre se l’occupazione fosse di suoli e spazi pubblici della Provincia, il Canone dovuto sul presupposto dell’occupazione è comunque di spettanza dell’ente Provincia.
Presupposto del canone il canone è dovuto per l’occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate.
Presupposto del canone. 1. Il presupposto del canone è:
a) l’occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico;
b) la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile dell’ente, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio provinciale, ovvero esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato.
2. L’applicazione del canone dovuto per la diffusione dei messaggi pubblicitari di cui alla lettera b) del comma 819 della L. n.160/2019 di spettanza esclude l’applicazione del Canone dovuto per le occupazioni di cui alla lettera a) del medesimo comma 819 per la misura di superficie comune e, comunque limitatamente alle fattispecie in cui l’ente sia il destinatario dell’entrata anche con riferimento al presupposto dell’occupazione con impianti e mezzi pubblicitari in quanto luoghi e spazi pubblici di sua pertinenza.
Presupposto del canone. 1. Il presupposto del canone è:
a) l’occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile dell’Ente e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico;
b) la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all’esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato.
2. Relativamente al presupposto di cui al comma 1, lett. a), si definisce occupazione di suolo pubblico qualsiasi occupazione per l'utilizzo diretto di strade, aree e relativi spazi soprastanti e sottostanti appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune ovvero di aree private soggette a servitù di pubblico passaggio costituita nei modi di legge.
3. Relativamente al presupposto di cui al comma 1, lett. a), non sono oggetto del canone i fabbricati e gli impianti di proprietà del Comune, anche se hanno natura demaniale, ad eccezione delle aree interne o di pertinenza degli edifici comunali se aperte all'uso pubblico.
4. Relativamente al presupposto di cui al comma 1, lett. a), è ugualmente presupposto del canone l'utilizzo del suolo comunale per la gestione della sosta a pagamento, nonché l'autorizzazione concessa al proprietario frontista avente per oggetto la libera disponibilità dell'area antistante al passo carrabile ancorché non contraddistinta da alcun manufatto, ma comunque identificata con segnale di divieto di sosta.
5. Relativamente al presupposto di cui al comma 1, lett. b), si considerano rilevanti ai fini dell'imposizione: • i messaggi effettuati con qualsiasi forma visiva od acustica, diffusi nell'esercizio di un'attività economica allo scopo di promuovere la domanda e la diffusione di beni e servizi di qualsiasi natura; • i messaggi finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato; • i mezzi e le forme atte ad indicare il luogo nel quale viene esercitata un'attività.
6. Relativamente al presupposto di cui al comma 1, lett. b), rientrano nel presupposto pubblicitario tutte le forme di comunicazione aventi ad oggetto idee, beni o servizi, attuate attraverso specifici supporti al fine di orientare l’interesse del pubblico verso un prodotto, una persona, o una organizzazione pubblica o privata. Ne fanno parte, oltre che la diffusione mediante parole o frasi, anche quella realizzata con immagin...
Presupposto del canone. 1. Il canone è dovuto per l’occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate.
2. Sono soggetti al canone, oltre alle occupazioni delle aree destinate a mercati di cui al comma 1, anche i posteggi isolati, i mercati annuali, stagionali, tematici, le fiere e le sagre, i posteggi individuati negli atti istitutivi dei mercati destinati alla vendita diretta da parte degli imprenditori agricoli, il commercio su aree pubbliche in genere, anche in forma itinerante ove consentito.
Presupposto del canone. 3 Articolo 4 4 Soggetto passivo 4 Articolo 5 4 Commercio su aree pubbliche 4 Articolo 6 4
Presupposto del canone. 1. Il canone è dovuto per l’occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti , destinate all’esercizio delle attività su aree pubbliche, anche in strutture attrezzate.
2. Le concessioni per l'occupazione di suolo pubblico destinato a mercati, anche straordinari, fiere, posteggi fuori mercato, fiere promozionali, manifestazioni a carattere straordinario, nonché mercatini degli hobbisti di cui all’art.40bis della L.R.n.62/2018 realizzati anche in strutture attrezzate sono, salvo diversa ed esplicita disposizione, a titolo oneroso. I criteri per la determinazione e l'applicazione del canone patrimoniale di concessione sono disciplinati dal presente regolamento.
Presupposto del canone. 3 Articolo 4 - Soggetto obbligato 4