Presupposto del canone Clausole campione

Presupposto del canone. 1. Il presupposto del canone è: a) l’occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile dell’Ente e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico; b) la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all’esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato. 2. Relativamente al presupposto di cui al comma 1, lett. a), si definisce occupazione di suolo pubblico qualsiasi occupazione per l'utilizzo diretto di strade, aree e relativi spazi soprastanti e sottostanti appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune ovvero di aree private soggette a servitù di pubblico passaggio costituita nei modi di legge. Sono equiparate a tali aree i passaggi privati aperti colleganti direttamente due strade comunali. Restano esclusi i passaggi privati a fondo cieco non assoggettati a servitù di pubblico passaggio. La servitù si realizza per atto pubblico o privato, per usucapione ventennale ex art. 1158 codice civile, per “dicatio ad patriam” ovvero per destinazione all’uso pubblico effettuata dal proprietario ponendo l’area a disposizione della collettività per un uso continuo ed indiscriminato. 3. Relativamente al presupposto di cui al comma 1, lett. a), non sono oggetto del canone i fabbricati e gli impianti di proprietà del Comune, anche se hanno natura demaniale, ad eccezione delle aree interne o di pertinenza degli edifici comunali se aperte all'uso pubblico. 4. Relativamente al presupposto di cui al comma 1, lett. a), è ugualmente presupposto del canone l'utilizzo del suolo comunale per la gestione della sosta a pagamento, nonché l'autorizzazione concessa al proprietario frontista avente per oggetto la libera disponibilità dell'area antistante al passo carrabile ancorché non contraddistinta da alcun manufatto, ma comunque identificata con segnale di divieto di sosta. 5. Relativamente al presupposto di cui al comma 1, lett. b), si considerano rilevanti ai fini dell'imposizione:  i messaggi effettuati con qualsiasi forma visiva od acustica, diffusi nell'esercizio di un'attività economica allo scopo di promuovere la domanda e la diffusione di beni e servizi di qualsiasi natura;  i messaggi finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato;  i mezzi e le forme atte ad in...
Presupposto del canone. 1) Il presupposto del canone è: a) l'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico; b) la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato. 2) L'applicazione del canone dovuto per la diffusione dei messaggi pubblicitari di cui alla lettera b) del comma 1 del presente articolo esclude l'applicazione del canone dovuto per le occupazioni di cui alla lettera a) del medesimo comma.
Presupposto del canone. 1. Come previsto dall’art. 1, comma 819, della L. 27/12/2019 n°160/2019, presupposti del Canone sono: a) l’occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico; b) la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato. 2. L’applicazione, da parte di un Comune, del canone dovuto per la diffusione dei messaggi pubblicitari, di cui alla lettera b) dell’art. 1, comma 819, della L. 160/2019, esclude l’applicazione, da parte della Città metropolitana, del Canone derivante dalle occupazioni di cui alla lettera a) del comma precedente per la misura di superficie comune e, comunque, limitatamente alle fattispecie in cui il Comune medesimo sia il destinatario dell’entrata anche con riferimento al presupposto dell’occupazione con impianti e mezzi pubblicitari in quanto l’occupazione stessa insiste su luoghi e spazi pubblici di sua pertinenza. Nei casi in cui l’occupazione interessi invece suoli e spazi pubblici della Città metropolitana, il Canone dovuto sul presupposto dell’occupazione è comunque di spettanza della Città metropolitana stessa.
Presupposto del canone. 1. Il presupposto del canone è l’occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico. 2. L’applicazione del canone dovuto per la diffusione dei messaggi pubblicitari di cui alla lettera b) del comma 819 della L. n.160/2019 di spettanza dell’ente Comune esclude l’applicazione del Canone dovuto per le occupazioni di cui alla lettera a) del medesimo comma 819 per la misura di superficie comune e, comunque limitatamente alle fattispecie in cui l’ente Comune sia il destinatario dell’entrata anche con riferimento al presupposto dell’occupazione con impianti e mezzi pubblicitari in quanto luoghi e spazi pubblici di sua pertinenza, mentre se l’occupazione fosse di suoli e spazi pubblici della Provincia, il Canone dovuto sul presupposto dell’occupazione è comunque di spettanza dell’ente Provincia.
Presupposto del canone. 1. Il canone è dovuto per l’occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate.
Presupposto del canone. 1. Il presupposto del canone è: a) l’occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico; b) la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato. 2. L’applicazione del canone dovuto per la diffusione dei messaggi pubblicitari di cui alla lettera b) del comma 1 del presente articolo esclude l’applicazione del canone dovuto per le occupazioni di cui alla lettera a) del medesimo comma, limitatamente alla misura di superficie comune, sicché nel caso in cui l’occupazione del suolo pubblico risulti superiore alla superficie per la diffusione dei messaggi pubblicitari, la parte di occupazione del suolo pubblico, al netto di quella dell’impianto pubblicitario, sarà comunque soggetta al Canone, secondo le tariffe per l’occupazione, mentre la parte comune sarà soggetta al Canone secondo le tariffe per la diffusione dei messaggi pubblicitari.
Presupposto del canone. 1. Il presupposto del canone è: a) l’occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile dell’Ente e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico; b) la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all’esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato. 2. Relativamente al presupposto di cui al comma 1, lett. a), si definisce occupazione di suolo pubblico qualsiasi occupazione per l'utilizzo diretto di strade, aree e relativi spazi soprastanti e sottostanti appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune ovvero di aree private soggette a servitù di pubblico passaggio costituita nei modi di legge. 3. Relativamente al presupposto di cui al comma 1, lett. a), non sono oggetto del canone i fabbricati e gli impianti di proprietà del Comune, anche se hanno natura demaniale, ad eccezione delle aree interne o di pertinenza degli edifici comunali se aperte all'uso pubblico. 4. Relativamente al presupposto di cui al comma 1, lett. a), è ugualmente presupposto del canone l'utilizzo del suolo comunale per la gestione della sosta a pagamento, nonché l'autorizzazione concessa al proprietario frontista avente per oggetto la libera disponibilità dell'area antistante al passo carrabile ancorché non contraddistinta da alcun manufatto, ma comunque identificata con segnale di divieto di sosta. 5. Relativamente al presupposto di cui al comma 1, lett. b), si considerano rilevanti ai fini dell'imposizione: • i messaggi effettuati con qualsiasi forma visiva od acustica, diffusi nell'esercizio di un'attività economica allo scopo di promuovere la domanda e la diffusione di beni e servizi di qualsiasi natura; • i messaggi finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato; • i mezzi e le forme atte ad indicare il luogo nel quale viene esercitata un'attività. 6. Relativamente al presupposto di cui al comma 1, lett. b), rientrano nel presupposto pubblicitario tutte le forme di comunicazione aventi ad oggetto idee, beni o servizi, attuate attraverso specifici supporti al fine di orientare l’interesse del pubblico verso un prodotto, una persona, o una organizzazione pubblica o privata. Ne fanno parte, oltre che la diffusione mediante parole o frasi, anche quella realizzata con immagin...
Presupposto del canone. 9 Articolo 4 9 Soggetto obbligato 9 Articolo 5 10 Ufficio comunale competente 10 TITOLO II - Procedimento amministrativo per il rilascio delle occupazioni di suolo pubblico 11 Articolo 6 11
Presupposto del canone. 3 Articolo 4 4 Soggetto passivo 4 Articolo 5 4 Commercio su aree pubbliche 4 Articolo 6 4
Presupposto del canone. Articolo 6 - Soggetti passivi