Soglie quantitative per l’accesso al metodo Standardizzato Clausole campione

Soglie quantitative per l’accesso al metodo Standardizzato. In linea di principio l’accesso al metodo Standardizzato è giustificato dalle dimensioni del gruppo bancario (banca individuale), considerato che, usualmente, ad esse corrispondono: • una significativa diversificazione delle attività aziendali, le quali vanno classificate nelle otto “linee di business” (cfr. paragrafo 3.2), cui sono associati differenti coefficienti regolamentari; • capacità finanziarie idonee a realizzare gli interventi di carattere organizzativo, gestionale e metodologico necessari per il rispetto dei requisiti previsti in termini di sistema di gestione e di meccanismi di governo societario per i rischi operativi. Peraltro, gruppi bancari (banche individuali) che svolgono attività specializzate possono risultare maggiormente esposti a perdite di natura operativa rispetto a quelli che esercitano attività tradizionali di raccolta e concessione del credito. La realizzazione di un processo di gestione dei rischi operativi quale quello connesso all’utilizzo di un metodo Standardizzato può consentire a tali soggetti, ancorché non aventi una dimensione rilevante, di conseguire reali benefici in termini di prevenzione e contenimento di tale tipologia di rischio. In relazione a quanto sopra, possono accedere al metodo Standardizzato i gruppi bancari (banche individuali) che rispettano almeno una delle due seguenti condizioni: • patrimonio di vigilanza maggiore o uguale a €. 200 mln (“soglia dimensionale”); • patrimonio di vigilanza maggiore o uguale a €. 25 mln e ammontare complessivo dell’”indicatore rilevante” delle “linee di business” diverse da “Retail Banking” e “Commercial Banking” pari ad almeno una determinata percentuale del totale (“soglia specialistica”).

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  • FORO COMPETENTE E LEGGE APPLICABILE Il Foro competente a dirimere eventuali controversie è quello di residenza o domicilio elettivo del Cliente consumatore. I rapporti con i Clienti sono regolati, salvo accordi specifici, dalla legge italiana.

  • Durata del trattamento Durata della Convenzione e, comunque, nel rispetto degli obblighi di legge cui è tenuto il Titolare.

  • Registrazione e regime fiscale Il presente accordo è soggetto ad imposta di bollo ai sensi dell’art. 2, parte I D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni ed è soggetta a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art.10 delle tariffe - parte 2°- del DPR 26/04/1986 n. 131.

  • Utenze Le VM sono configurate con modalità idonee a consentirne l’accesso unicamente a soggetti dotati di credenziali di autenticazione che ne consentono la loro univoca identificazione.

  • Trattamento economico di malattia Durante il periodo di malattia, previsto dall'articolo precedente, il lavoratore avrà diritto, alle normali scadenze dei periodi di paga:

  • Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC) 1. La stipula del contratto, l’erogazione di qualunque pagamento a favore dell’appaltatore, la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, sono subordinate all’acquisizione del DURC.

  • Inscindibilità delle norme contrattuali Le norme del presente contratto devono essere considerate, sotto ogni aspetto ed a qualsiasi fine, correlate ed inscindibili tra loro e non sono cumulabili con alcun altro trattamento, previsto da altri precedenti contratti collettivi nazionali di lavoro. Il presente CCNL costituisce, quindi, l'unico contratto in vigore tra le parti contraenti. Eventuali difficoltà interpretative possono essere riportate al tavolo negoziale nazionale per l'interpretazione autentica della norma. Sono fatte salve, ad esaurimento, le condizioni normoeconomiche di miglior favore.

  • Modalità della votazione Il luogo e il calendario di votazione saranno stabiliti dalla Commissione elettorale, previo accordo con la Direzione aziendale, in modo tale da permettere a tutti gli aventi diritto l'esercizio del voto, nel rispetto delle esigenze della produzione. Qualora l'ubicazione degli impianti e il numero dei votanti lo dovessero richiedere, potranno essere stabiliti più luoghi di votazione, evitando peraltro eccessivi frazionamenti anche per conservare, sotto ogni aspetto, la segretezza del voto. Nelle aziende con più unità produttive le votazioni avranno luogo di norma contestualmente. Luogo e calendario di votazione dovranno essere portate a conoscenza di tutti i lavoratori, mediante comunicazione nell'albo esistente presso le aziende, almeno giorni prima del giorno fissato per le votazioni.

  • PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE QUANTO PUÒ COSTARE IL MUTUO

  • COSTI DELLA SICUREZZA 1. Le Amministrazioni Contraenti, ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs. 81/2008, provvederanno, prima dell’emissione dell’Ordinativo di Fornitura, ad integrare il “Documento di valutazione dei rischi standard da interferenze” allegato ai documenti di gara, riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l’appalto. In tale sede le Amministrazioni Contraenti indicheranno i costi relativi alla sicurezza (anche nel caso in cui essi siano pari a zero).