Common use of Sospensione dei lavori parziale o totale Clause in Contracts

Sospensione dei lavori parziale o totale. Ferma restando l’integrale applicazione di quanto previsto dall’art. 107 del D. Lgs. n. 50/2016, si applicano inoltre le disposizioni seguenti. Per quanto riguarda i periodi di tempo di normale andamento climatico sfavorevole, si è tenuto conto di essi nel valutare il tempo utile assegnato per l'esecuzione dei lavori, pertanto non saranno accordate sospensioni o proroghe dei lavori per tali cause come non saranno accordate sospensioni o proroghe per periodi di ferie, riduzioni o interdizioni del traffico sopraggiunte per qualsiasi causa. Per quanto esposto l’Appaltatore non potrà pretendere ulteriori maggiori compensi o avanzare rivalse di qualsiasi genere. Con la ripresa dei lavori sospesi parzialmente, il termine contrattuale di esecuzione dei lavori viene differito di un numero di giorni determinato dal prodotto dei giorni di sospensione parziale per il rapporto tra ammontare dei lavori non eseguiti a causa di tale sospensione e l’importo totale dei lavori previsto nello stesso periodo, secondo il Cronoprogramma dei lavori redatto dall’Appaltatore, fermo restando che tale differimento non può essere inferiore al numero di giorni che, secondo il Cronoprogramma di cui al successivo art. 8, erano previsti per l’esecuzione delle lavorazioni sospese. Nel corso di eventuale sospensione totale, il Direttore dei Lavori svolge in cantiere le necessarie verifiche al fine di assicurare che nel cantiere siano presenti esclusivamente macchinari ed attrezzature fisse inamovibili e il personale periodicamente necessario per la relativa manutenzione e la buona conservazione delle opere, ferma restando l’attività di guardiania per la custodia delle opere, il cui onere rientra nell’ambito delle spese generali. Ove occorra, il Direttore dei Lavori dispone visite al cantiere ad intervalli di tempo non superiori a 90 (novanta) giorni, accertando le condizioni delle opere e la consistenza della mano d'opera e dei macchinari eventualmente presenti e dando, ove occorra, le necessarie disposizioni al fine di contenere macchinari e mano d'opera nella misura strettamente necessaria per evitare danni alle opere già eseguite e facilitare la ripresa dei lavori. I verbali di ripresa dei lavori, da redigere a cura del Direttore dei Lavori, non appena venute a cessare le cause della sospensione, sono firmati dall'esecutore ed inviati al Responsabile del Procedimento. Nel verbale di ripresa il Direttore dei Lavori indica il nuovo termine contrattuale. Se le sospensioni sono dovute ad eccezionali avverse condizioni climatiche, che esulano dal normale andamento climatico sfavorevole di cui sopra, ovvero a cause di forza maggiore, o alle altre circostanze speciali, l’Appaltatore non ha diritto allo scioglimento del contratto, né ad alcuna indennità. L'esecutore che ritenga cessate le cause che hanno determinato la sospensione temporanea dei lavori senza che l’Amministrazione abbia disposto la ripresa dei lavori stessi, può diffidare per iscritto il Responsabile del Procedimento a dare le necessarie disposizioni al Direttore dei Lavori perché provveda a quanto necessario alla ripresa. La diffida è condizione necessaria per poter iscrivere riserva all'atto della ripresa dei lavori, qualora l'esecutore intenda far valere l'illegittima maggiore durata della sospensione. Nel caso di cui al comma 6 dell’art. 107 del D. Lgs. n. 50/2016, l’Appaltatore può chiedere il risarcimento dei danni subiti quantificato, sulla base dell’art. 1382 c.c., secondo i seguenti criteri:

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Sospensione dei lavori parziale o totale. Ferma restando l’integrale applicazione di quanto previsto dall’art. 107 del D. LgsD.Lgs. n. 50/2016, si applicano inoltre le disposizioni seguenti. Per quanto riguarda i periodi di tempo di normale andamento climatico sfavorevole, si è tenuto conto di essi nel valutare il tempo utile assegnato per l'esecuzione dei lavori, pertanto non saranno accordate sospensioni o proroghe dei lavori per tali cause come non saranno accordate sospensioni o proroghe per periodi di ferie, ferie riduzioni o interdizioni del traffico sopraggiunte per qualsiasi causa. Per quanto esposto l’Appaltatore non potrà po- trà pretendere ulteriori maggiori compensi o avanzare rivalse di qualsiasi genere. Con la ripresa dei lavori sospesi parzialmente, il termine contrattuale di esecuzione dei lavori viene differito di un numero di giorni determinato dal prodotto dei giorni di sospensione parziale per il rapporto tra ammontare dei lavori non eseguiti a causa di tale sospensione e l’importo totale dei lavori previsto nello stesso periodo, secondo il Cronoprogramma dei lavori redatto dall’Appaltatore, fermo restando che tale differimento non può essere inferiore al numero di giorni che, secondo il Cronoprogramma di cui al successivo art. 8, erano previsti previ- sti per l’esecuzione delle lavorazioni sospese. Nel corso di eventuale sospensione totale, il Direttore dei Lavori svolge in cantiere le necessarie verifiche al fine di assicurare che nel cantiere siano presenti esclusivamente macchinari ed attrezzature fisse inamovibili e il personale periodicamente necessario per la relativa manutenzione e la buona conservazione delle opere, ferma restando l’attività di guardiania per la custodia delle opere, il cui onere rientra nell’ambito delle spese generali. Ove occorra, il Direttore dei Lavori dispone visite al cantiere ad intervalli di tempo non superiori a 90 (novanta) sessanta giorni, accertando le condizioni delle opere e la consistenza della mano d'opera e dei macchinari eventualmente presenti e dando, ove occorra, le necessarie disposizioni al fine di contenere macchinari e mano d'opera nella misura strettamente necessaria per evitare danni alle opere già eseguite e facilitare la ripresa ri- presa dei lavori. I verbali di ripresa dei lavori, da redigere a cura del Direttore direttore dei Lavorilavori, non appena venute a cessare le cause cau- se della sospensione, sono firmati dall'esecutore ed inviati al Responsabile responsabile del Procedimentoprocedimento. Nel verbale di ripresa il Direttore direttore dei Lavori lavori indica il nuovo termine contrattuale. Se le sospensioni sono dovute ad eccezionali avverse condizioni climatiche, che esulano dal normale andamento anda- mento climatico sfavorevole di cui sopra, ovvero a cause di forza maggiore, o alle altre circostanze speciali, l’Appaltatore non ha diritto allo scioglimento del contratto, né ad alcuna indennità. L'esecutore che ritenga cessate le cause che hanno determinato la sospensione temporanea dei lavori senza sen- za che l’Amministrazione la stazione appaltante abbia disposto la ripresa dei lavori stessi, può diffidare per iscritto il Responsabile responsabi- le del Procedimento procedimento a dare le necessarie disposizioni al Direttore direttore dei Lavori lavori perché provveda a quanto necessario neces- sario alla ripresa. La diffida è condizione necessaria per poter iscrivere riserva all'atto della ripresa dei lavori, qualora l'esecutore intenda far valere l'illegittima maggiore durata della sospensione. Nel caso di cui al comma 6 dell’art. 107 del D. LgsD.Lgs. n. 50/2016, l’Appaltatore può chiedere il risarcimento dei danni subiti quantificato, sulla base dell’art. 1382 c.c., secondo i seguenti criteri:

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Sospensione dei lavori parziale o totale. Ferma restando l’integrale applicazione di quanto previsto dall’art. 107 del D. LgsD.Lgs. n. 50/201650/2016 e s.m.i., si applicano inoltre le disposizioni seguenti. Per quanto riguarda i periodi di tempo di normale andamento climatico sfavorevole, si è tenuto conto di essi nel valutare il tempo utile assegnato per l'esecuzione dei lavori, pertanto non saranno accordate sospensioni o proroghe dei lavori per tali cause come non saranno accordate sospensioni o proroghe per periodi di ferie, ferie riduzioni o interdizioni del traffico sopraggiunte per qualsiasi causa. Per quanto esposto l’Appaltatore non potrà pretendere ulteriori maggiori compensi o avanzare rivalse di qualsiasi genere. Con la ripresa dei lavori sospesi parzialmente, il termine contrattuale di esecuzione dei lavori viene differito di un numero di giorni determinato dal prodotto dei giorni di sospensione parziale per il rapporto tra ammontare dei lavori non eseguiti a causa di tale sospensione e l’importo totale dei lavori previsto nello stesso periodo, secondo il Cronoprogramma dei lavori redatto dall’Appaltatore, fermo restando che tale differimento non può essere inferiore al numero di giorni che, secondo il Cronoprogramma di cui al successivo art. 8, erano previsti per l’esecuzione delle lavorazioni sospese. Nel corso di eventuale sospensione totale, il Direttore dei Lavori svolge in cantiere le necessarie verifiche al fine di assicurare che nel cantiere siano presenti esclusivamente macchinari ed attrezzature fisse inamovibili e il personale periodicamente necessario per la relativa manutenzione e la buona conservazione delle opere, ferma restando l’attività di guardiania per la custodia delle opere, il cui onere rientra nell’ambito delle spese generali. Ove occorra, il Direttore dei Lavori dispone visite al cantiere ad intervalli di tempo non superiori a 90 (novanta) novanta giorni, accertando le condizioni delle opere e la consistenza della mano d'opera e dei macchinari eventualmente presenti e dando, ove occorra, le necessarie disposizioni al fine di contenere macchinari e mano d'opera nella misura strettamente necessaria per evitare danni alle opere già eseguite e facilitare la ripresa dei lavori. I verbali di ripresa dei lavori, da redigere a cura del Direttore direttore dei Lavorilavori, non appena venute a cessare le cause della sospensione, sono firmati dall'esecutore ed inviati al Responsabile responsabile del Procedimentoprocedimento. Nel verbale di ripresa il Direttore direttore dei Lavori lavori indica il nuovo termine contrattuale. Se le sospensioni sono dovute ad eccezionali avverse condizioni climatiche, che esulano dal normale andamento climatico sfavorevole di cui sopra, ovvero a cause di forza maggiore, o alle altre circostanze speciali, l’Appaltatore non ha diritto allo scioglimento del contratto, né ad alcuna indennità. L'esecutore che ritenga cessate le cause che hanno determinato la sospensione temporanea dei lavori senza che l’Amministrazione la stazione appaltante abbia disposto la ripresa dei lavori stessi, può diffidare per iscritto il Responsabile responsabile del Procedimento procedimento a dare le necessarie disposizioni al Direttore direttore dei Lavori lavori perché provveda a quanto necessario alla ripresa. La diffida è condizione necessaria per poter iscrivere riserva all'atto della ripresa dei lavori, qualora l'esecutore intenda far valere l'illegittima maggiore durata della sospensione. Nel caso di cui al comma 6 dell’art. 107 del D. LgsD.Lgs. n. 50/2016, l’Appaltatore può chiedere il risarcimento dei danni subiti quantificato, sulla base dell’art. 1382 c.c., secondo i seguenti criteri:

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Sospensione dei lavori parziale o totale. Ferma restando l’integrale applicazione di quanto previsto dall’art. 107 del D. Lgs. n. 50/2016, si applicano inoltre le disposizioni seguenti. Per quanto riguarda i periodi di tempo di normale andamento climatico sfavorevole, si è tenuto conto di essi nel valutare il tempo utile assegnato per l'esecuzione Nella eventualità che successivamente alla consegna dei lavori, pertanto insorgano, per circostanze speciali o per cause imprevedibili o di forza maggiore, impedimenti che non saranno accordate sospensioni consentano di procedere, parzialmente o proroghe totalmente, al regolare svolgimento dei lavori, l'Appaltatore è tenuto a proseguire i lavori eseguibili, mentre il Direttore dei lavori per tali cause come dispone la sospensione, anche parziale, dei lavori non saranno accordate sospensioni o proroghe per periodi eseguibili in conseguenza di feriedetti impedimenti, riduzioni o interdizioni in conformità di quanto disposto dall’art. 158, comma 7, del traffico sopraggiunte per qualsiasi causaDPR 207/2010 e dall’art. Per quanto esposto l’Appaltatore non potrà pretendere ulteriori maggiori compensi o avanzare rivalse di qualsiasi genere24 del DM n. 145/2000. Con la ripresa dei lavori sospesi parzialmente, il termine contrattuale di esecuzione dei lavori viene differito di un numero di giorni determinato dal prodotto dei giorni di sospensione parziale per il rapporto tra ammontare dei lavori non eseguiti a causa di tale sospensione e l’importo totale dei lavori previsto nello stesso periodo, secondo il Cronoprogramma programma dei lavori redatto dall’Appaltatore, come disposto dall’art. 24, comma 7, del DM n. 145/2000, fermo restando re- stando che tale differimento non può essere inferiore al numero di giorni che, secondo il Cronoprogramma programma di cui al successivo art. 815, erano previsti per l’esecuzione da attribuire all’esecuzione delle lavorazioni sospese. Nel corso di eventuale sospensione totale, totale il Direttore dei Lavori lavori svolge in cantiere le necessarie verifiche ed impartisce, ove occorra, le disposizioni di cui ai commi 5 e 6 dell’art. 158 del DPR 207/2010, al fine di assicurare che nel cantiere siano presenti esclusivamente macchinari ed attrezzature fisse inamovibili e il personale periodicamente necessario per la relativa manutenzione e la buona conservazione delle opere, ferma restando l’attività di guardiania guardia- nia per la custodia delle opere, il cui onere rientra nell’ambito delle spese generali. Ove occorra, il Direttore dei Lavori dispone visite al cantiere ad intervalli di tempo non superiori a 90 (novanta) giorni, accertando le condizioni delle opere e la consistenza della mano d'opera e dei macchinari eventualmente presenti e dando, ove occorra, le necessarie disposizioni al fine di contenere macchinari e mano d'opera nella misura strettamente necessaria per evitare danni alle opere già eseguite e facilitare la ripresa dei lavori. I verbali di ripresa dei lavori, da redigere a cura del Direttore dei Lavori, non appena venute a cessare le cause della sospensione, sono firmati dall'esecutore ed inviati al Responsabile del Procedimento. Nel verbale di ripresa il Direttore dei Lavori indica il nuovo termine contrattuale. Se le sospensioni sono dovute ad eccezionali avverse condizioni climatiche, che esulano dal normale andamento climatico sfavorevole di cui sopra, ovvero a cause di forza maggioremaggiore , o alle altre al- tre circostanze specialispeciali di cui al primo comma dell'articolo 24 del DM n. 145/2000, l’Appaltatore non ha diritto allo scioglimento del contratto, né ad alcuna indennità, come disposto dall’art. L'esecutore che 24, comma 5 dello stesso decreto, ferma restando la facoltà dell’Appaltatore di avvalersi del disposto di cui al comma 3 dello stesso articolo 24, ove ritenga cessate le cause che hanno determinato di sospensione. Nel caso in cui le sospensioni siano state determinate dalle ragioni di pubblico interesse o necessità di cui all’art. 158, comma 2 del DPR 207/2010, e qualora abbiano superato, in una sola volta o nel loro complesso, un quarto del periodo contrattuale o comunque sei mesi complessivi, l’Appaltatore può chiedere lo scioglimento del contratto senza indennità; soltanto nel caso in cui l’Appaltante si opponga allo scioglimento, l’Appaltatore ha di- ritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione, come disposto dal comma 4 dello stesso art. 158, da determinare con l’applicazione dei criteri di cui all’art. 25 del DM n. 145/2000. Ove le sospensioni per pubblico interesse o necessità abbiano superato, in una sola volta o nel loro com- plesso, un quarto del periodo contrattuale o comunque sei mesi complessivi e l'Appaltatore, in base a propria au- tonoma scelta, non abbia avanzato la richiesta di poter recedere dal contratto, non avrà diritto ad ulteriori com- pensi o indennizzi per il periodo successivo al limite suddetto, se non a decorrere da eventuale sua successiva ri- chiesta di recesso. Nel caso di sospensione temporanea dei lavori senza dovuta a fatto dell’Appaltante o comunque ritenuta illegittima dall’Appaltatore, le eventuali contestazioni dell’Appaltatore al riguardo devono essere iscritte, a pena di deca- denza, sia nei verbali di sospensione e che l’Amministrazione abbia disposto la ripresa dei lavori stessi, può diffidare per iscritto il Responsabile del Procedimento a dare le necessarie disposizioni al Direttore dei Lavori perché provveda a quanto necessario alla ripresa. La diffida è condizione necessaria per poter iscrivere riserva all'atto della di ripresa dei lavori, qualora l'esecutore intenda far valere l'illegittima maggiore durata della sospensionecome disposto dall’art. Nel caso di cui al 158, comma 6 dell’art. 107 8, del D. Lgs. n. 50/2016, l’Appaltatore può chiedere il risarcimento dei danni subiti quantificato, sulla base dell’art. 1382 c.cDPR 207/2010., secondo i seguenti criteri:

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