SOMMARIO
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“SCHEMA DI CONTRATTO” (art. 43, comma 1, del DPR n. 207/2010) 2
Art. 1 (Opere e forniture oggetto dell'appalto) 2
Art. 2 (Ammontare dell'appalto) 2
Art. 3 (Norme regolatrici dell'appalto) 3
Art. 4 (Norme e prescrizioni relative a caratteristiche e requisiti di materiali, componenti e subsistemi. Modalità di esecuzione di ogni categoria di lavoro) 3
Art. 5 ( Ordine di prevalenza delle norme contrattuali) 4
Art. 6 (Categorie dei lavori) 4
Art. 7 (Lavori da contabilizzare a misura) 5
Art. 8 (Lavori a corpo) 6
Art. 9 (Cauzione provvisoria e definitiva - Ritenute di garanzia ) 7
Art. 10 (Modalità di esecuzione - Responsabilità dell'Appaltatore 8
Art. 11 (Osservanza delle norme sulla sicurezza) 9
Art. 12 (Disciplina del subappalto) 11
Art. 13 (Consegna dei lavori) 13
Art. 14 (Sospensione dei lavori parziale o totale) 14
Art. 15 (Programma di esecuzione dei lavori) 15
Art. 16 (Installazione, gestione e chiusura del cantiere Obblighi ed oneri a carico dell'Appaltatore) 15 Art. 17 (Strutture e impianti) 18
Art. 18 (Campionature e prove tecniche) 19
Art. 19 (Assicurazioni) 19
Art. 20 (Contabilizzazione e liquidazione dei lavori) 20
LAVORI A CORPO 21
Art. 21 (Prezzi unitari per la contabilizzazione delle opere a misura) 22
Art. 22 (Prezzo chiuso) 22
Art. 23 (Lavori in economia) 22
Art. 24 (Norme relative ai termini per la esecuzione dei lavori) (Penali in caso di ritardo) 23
Art. 25 (Ultimazione dei lavori – Conto finale - Gratuita manutenzione - Collaudo 24
Art. 26 (Osservanza dei contratti collettivi) 25
Art.27 Risoluzione del contratto - Esecuzione d'ufficio dei lavori) 26
Art.28 (Definizione del contenzioso) 28
Art.29 (Spese contrattuali - Oneri fiscali) 28
“SCHEMA DI CONTRATTO”
(art. 43, comma 1, del DPR n. 207/2010)
Art. 1
(Opere e forniture oggetto dell'appalto)
Costituisce oggetto del presente appalto l'esecuzione di tutti i lavori e forniture necessarie per la realizza- zione nel Comune di Arzachena, località Abbiadori, dei lavori relativi alla ristrutturazione della scuola primaria, secondo quanto specificato nel presente “schema di contratto”, conforme ai disposti dell’art. 43, comma 1, del DPR
n. 207/2010, al quale sono allegati i seguenti documenti, posti a base di gara, che ai sensi dell’art. 110 del DPR n. 207/2010 ne costituiscono parte integrante e sostanziale:
a) il capitolato generale, se menzionato nel bando o nell’invito;
b) il capitolato speciale;
c) gli elaborati grafici progettuali, le relazioni e precisamente:
- Tavola 1 – Posizionamento;
- Tavola 2 – Piante stato di fatto;
- Tavola 3 – Zone interventi nel piano seminterrato;.
- Tavola 4 – Zone interventi nel piano rialzato;
- Tavola 5 – Pianta interventi nel piano seminterrato;
- Tavola 6 – Pianta interventi nel pianorialzato;
- Tavola 7 – Strutture interventi nel piano seminterrato;
- Tavola 8 – Interventi strutturali nel rifacimento dei solai;
- Tavola 9 – Strutture rifacimento solai;
- Elaborato A – Relazione tecnica;
- Elaborato A1 – Relazione strutturale;
- Elaborato B – Computo metrico estimativo;
- Elaborato B1 – Elenco prezzi dei prezzi unitari;
- Elaborato B2 – Incidenza Manodopera;
- Elaborato C - Capitolato;
- Elaborato C1 – Schema di contratto;
- Elaborato C2 - Cronoprogramma
- Elaborato D - Piano di sicurezza e relativi allegati grafici A1 e A2;
- Elaborato D1 – Stima della sicurezza;
- Elaborato D2 – Piano di manutenzione
d) Le polizze di garanzia.
Art. 2 (Ammontare dell'appalto)
L'importo complessivo dei lavori e delle forniture posto a base d'asta, da valutarsi .a misura secondo quan- to specificato al successivo articolo 7, o art. 8 a seconda dei casi, ammonta ad € 180189,64 (€ centottantottomila- cinquecentonovantanove/56), comprensivi di € 8.409,92 (€ ottomilaquattrocentonove./92) per costi della sicurezza, non soggetti a ribasso d’asta, così ripartito:
Lavori a Misura esclusa manodopera | € 95.092,03 |
Costo della manodopera | € 85.097,61 |
Sommano Lavori | € 180.189,64 |
Spese per la sicurezza non soggette a ribasso | € 8.409,92 |
TOTALE LAVORAZIONI | € 188.599,56 |
Gli oneri relativi alla sicurezza non sono soggetti a ribasso d’asta, come disposto dall’art. 131 del D.Lgs 163/2006 e successive modificazioni e integrazioni, nel seguito chiamata semplicemente Legge.
Per quanto i lavori a misura, la contabilizzazione e la liquidazione relative verranno effettuate in conformi- tà di quanto specificato al successivo articolo 20, con l'applicazione dei prezzi dell'elenco di cui elaborato all’Elaborato B1, risultanti dall’offerta di prezzi unitari effettuata dall’aggiudicatario in sede di gara, secondo le preci- sazioni di cui al successivo articolo 21.
Art. 3
(Norme regolatrici dell'appalto)
Per l'attuazione dei lavori in oggetto si fa espresso riferimento a tutte le disposizioni legislative e regola- mentari, tecniche e procedurali, che disciplinano l'esecuzione dei lavori pubblici, e, in particolare, per quanto attiene agli aspetti procedurali:
- legge 20/3/1865 n. 2248, allegato F, per quanto concerne gli articoli non abrogati dall’art. 358 del regolamento ap- provato con DPR 207/2010, e dall'art. 256 del decreto legislativo n. 163 del 2006;
- D.Lgs 163/2006e successive modifiche e integrazioni, nel prosieguo chiamata “Legge” ;
- regolamento approvato con DPR 207/2010, nel prosieguo chiamato “DPR n. 207/2010”
- capitolato generale d'appalto dei lavori pubblici, approvato con DM 19/4/2000, n. 145, nel prosieguo chiamato “DM n. 145/2000”;
- decreto legislativo 9 aprile 2008 , n. 81
Le funzioni di "Responsabile del procedimento" verranno svolte dall’Arch. Libero Meloni
La composizione dell’Ufficio della direzione dei lavori di cui all’art. 123 del DPR 207/2010 verrà comuni- cata all’Appaltatore, dopo l’aggiudicazione definitiva, a cura del Responsabile del procedimento.
I componenti di detto Ufficio hanno libero accesso al cantiere per lo svolgimento dei compiti di rispettiva competenza, con il coordinamento e la supervisione del Direttore dei lavori, al quale soltanto compete l’emanazione degli ordini di servizio.
Nello svolgimento dei compiti di rispettiva competenza, sia i Direttori operativi, che gli Ispettori di can- tiere, hanno la facoltà di impartire disposizioni a carattere temporaneo, che il Direttore dei lavori provvederà a convalidare, integrare o modificare con tempestivo ordine di servizio.
Tali disposizioni temporanee, alle quali l’Appaltatore e i suoi incaricati sono tenuti ad attenersi, saranno impartite dai suddetti componenti dell’Ufficio della direzione dei lavori con iscrizione sul giornale dei lavori e contro- firmate dal direttore del cantiere o da persona dallo stesso incaricata di ricevere le disposizioni in sua assenza
Art. 4
(Norme e prescrizioni relative a caratteristiche e requisiti di materiali, componenti e subsistemi. Modali- tà di esecuzione di ogni categoria di lavoro)
Nell'esecuzione di tutte le opere e forniture oggetto dell'appalto devono essere rispettate tutte le prescri- zioni di legge in materia di qualità, provenienza e accettazione dei materiali e componenti nonché - per quanto con- cerne descrizione, requisiti di prestazione e modalità di esecuzione di ogni categoria di lavoro - tutte le indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nei Capi 1° e 2° del Capitolato speciale di appalto, negli elaborati grafici, nelle descrizioni delle lavorazioni riportate nell’elenco prezzi ove non contenute nei precedenti documenti e negli elaborati del piano di sicurezza e di coordinamento.
Per quanto concerne gli aspetti procedurali ed i rapporti tra Amministrazione appaltante e Appaltatore, in relazione alle caratteristiche dell’intervento e alle situazioni localizzative, si fa riferimento ai disposti della normativa richiamata al precedente art. 3, nonché alle integrazioni, modifiche, specificazioni e prescrizioni del presente sche- ma di contratto, costituente la parte amministrativa del capitolato speciale d'appalto, ricordando, comunque, la prevalenza dei disposti del DM n. 145/2000 rispetto ad eventuali clausole difformi, come specificato al comma 2 dell’art. 1 dello stesso Decreto.
Art. 5
( Ordine di prevalenza delle norme contrattuali)
In caso di discordanza tra le norme e prescrizioni sopra indicate, quelle contenute nel contratto e quelle contenute negli altri documenti ed elaborati progettuali dallo stesso richiamati, va osservato il seguente ordine di prevalenza:
1) norme legislative e regolamentari cogenti di carattere generale;
2) contratto di appalto, di cui la presente parte amministrativa costituisce parte integrante;
3) le disposizioni contrattuali, con prevalenza dei disposti della presente parte amministrativa e del Capo 1° rispet- to a quelli del Capo 2° del capitolato speciale di appalto, a meno che non si tratti di disposti legati al rispetto di norme cogenti;
4) elaborati del progetto esecutivo posto a base di appalto, secondo il seguente ordine: strutturali, impiantistici, fun- zionali e ambientali; nell'ambito di ciascuno di tali gruppi, l'ordine di prevalenza è quello decrescente del rapporto (particolari costruttivi, elaborati esecutivi 1÷50, elaborati 1÷100, elaborati in scala minore), ferma restando, co- munque, la prevalenza degli aspetti che attengono alla sicurezza statica, al funzionamento degli impianti e alla funzionalità distributiva;
5) descrizione contenuta nei prezzi contrattuali, ove non diversamente riportata nei documenti sopra richiamati.
Non costituisce discordanza, una semplice incompletezza grafica o descrittiva, la eventuale mancanza di particolari costruttivi o di specifiche relative a lavorazioni, materiali, componenti, opere murarie, strutture o im- pianti o loro parti, che sono comunque rilevabili da altri elaborati progettuali, anche in scala minore, o indicati nel ca- pitolato speciale d’appalto.
In tale eventualità compete al Direttore dei lavori, sentito il progettista e il Responsabile del procedimento, fornire sollecitamente le eventuali precisazioni, se sufficienti, o i necessari elaborati integrativi, fermo restando il dirit- to dell’Appaltatore di formulare tempestivamente, in caso di ritardo, le proprie osservazioni o contestazioni secondo le procedure disciplinate dalle norme regolatrici dell’appalto, di cui al precedente art. 3, in particolare nel rispetto di quanto disposto dall’art. 31 del DM n. 145/2000.
Art. 6 (Categorie dei lavori)
Ai fini di quanto disposto dalla Legge, art 37 dal DPR 207/2010, articoli 107, 108, 109, i lavori oggetto del presente appalto, dettagliatamente illustrati nel capo 1° del c.s.a., nelle relazioni di calcolo e negli elaborati gra- fici progettuali, i cui requisiti e le cui prestazioni sono rilevabili dalle corrispondenti articolazioni del capo 2° dello stesso capitolato, per l’importo totale indicato al precedente art. 2, al quale corrisponde la classifica 1 , so- no complessivamente articolati nelle seguenti categorie:
N. ord | carattere categoria | acronimo | declaratoria | Importo € | Incid. % | |
OG1 | Edifici civili ed industriali | € 188.599,56 | 100,00 | |||
Si ricorda che ai sensi dell’art. 92, comma 1, secondo periodo, del DPR 207/2010, “ I requisiti relativi alle lavorazioni scorporabili non posseduti dall’impresa devono da questa essere posseduti con riferimento alla categoria prevalente”: in altri termini la classifica relativa alla categoria prevalente, ai fini della determinazione del limite del
30% subappaltabile, corrisponde a quella dell’importo totale dei lavori al netto dell’importo delle lavorazioni eseguite in associazione verticale e di quelle per le quali l’impresa dispone della qualificazione.
Il concorrente che non esegue in associazione verticale le lavorazioni sopra indicate come subappaltabili e scorporabili, può dichiarare che intende subappaltarle al 100%, ovviamente a soggetti in possesso della relativa qualificazione - sempre che le singole lavorazioni non superino il 15% dell’importo a base d’asta - senza che incida- no sul 30% dell’importo della categoria prevalente, come precisato al periodo precedente.
In effetti, come precisato dall’Autorità nella sua determinazione n. 25/01, nel caso in cui non esista il di- vieto di subappalto, è in facoltà del concorrente che non si è presentato in associazione verticale indicare, in sede di gara, la volontà di subappaltare fino al 100% le categorie scorporabili e fino al 30% le lavorazioni delle catego- rie residuali, fermo restando che il concorrente medesimo deve possedere la classifica corrispondente all’importo complessivo a base d’asta al netto di quelle di cui possiede la qualificazione.
Qualora una o più delle lavorazioni rientranti tra quelle indicate all’art. 1072, comma 2, del DPR 207/2010 presentino un importo superiore al 15 per cento dell’importo totale dei lavori, non possono essere affidate in subappalto, per cui, ove il concorrente non sia qualificato, per la relativa esecuzione, può costituire associazioni temporanea di tipo verticale: in difetto va escluso dalla partecipazione alla gara.
Sono implicitamente comprese, nell’importo a base d’asta e nei prezzi di cui all’Allegato B - prezzi da utilizzare anche per la contabilizzazione a misura di eventuali variazioni in più o in meno dei lavori a corpo qualora se ne manifesti l’esigenza in corso d’opera - tutte le lavorazioni e le forniture accessorie necessarie per dare le ri- spettive opere eseguite a regola d’arte, perfettamente funzionanti, protette, manutenibili ed agibili, anche se non dettagliatamente esplicitate nella descrizione dei prezzi suddetti o negli elaborati progettuali, quali mezzi di fissag- gio, organi di raccordo e intercettazione, accessori come sportelli e chiusini, formazione di sottofondi e rinfianchi, fo- ri, tracce, incassature e conseguenti rifiniture, tinteggiature, verniciature di protezione e/o riprese di tinteggiature o verniciature e simili.
Art. 7
(Lavori da contabilizzare a misura)
Sono da contabilizzare a misura, con applicazione dei prezzi contrattuali, le lavorazioni per le quali, ai sen- si di quanto disposto dall’art. 43, comma 9, del DPR 207/2010. non è stato possibile “individuare in maniera certa e definita le rispettive quantità”.
Ai fini di quanto disposto dall’art. 43, commi 7 e 8 del DPR 207/2010 e dall’art 10, commi 1 e 6 del Capito- lato generale d'appalto approvato con DM n. 145/2000, si precisa che i lavori a misura sono aggregati in unico gruppo di lavorazioni omogenee, comprendente tutte le lavorazioni delle categorie appresso specificate, di cui viene specificato l’importo lordo a base d’asta, ai fini sia della facoltà della stazione Appaltante di disporre le varia- zioni o addizioni di cui al citato art. 10 del DPR n. 145/2000 e all’art. 161 del DPR 207/2010, sia delle variazioni quantitative che il Direttore dei lavori può disporre, ai sensi del comma 3 dell’art. 132 della Legge, primo periodo, per risolvere aspetti di dettaglio, entro il limite del 5% (10% nel caso di recupero, ristrutturazione, manutenzione e restauro) in più o in meno, senza aumento dell’importo del contratto stipulato:
1) - OG1_, ---------------.................................... €.€ 188.599,56..incid. 100%
2) - OG , .-----------------................................... €. ................... incid %
3) - OG , .------------------.................................. €. ................... incid %
Importo complessivo € ................... incid %
Trattandosi di lavori a misura, non occorre procedere alla disaggregazione dei suddetti gruppi di lavorazio- ni omogenee, atteso che vanno contabilizzate le quantità effettive di tutte le lavorazioni eseguite, fermo restando che nel caso di variazioni di voci di lavoro che superino il 20% dell’importo del singolo gruppo va concordato con l’impresa l’equo compenso di cui all’art. 10, comma 6 del DM n. 145/00.
Sono da contabilizzare a misura anche le eventuali variazioni, in più o in meno, dei lavori a corpo, redatte ai sensi dell’articolo 132 della Legge, dell’art. 161 del DPR 207/2010 e dell’art. 10 del DM n. 145/2000, sia le eventuali varianti migliorative, con un aumento di spesa non superiore al 5% dell’importo originario, di cui al se- condo periodo dello stesso comma 3 e al comma 10 dell’art. 161 del DPR 207/2010, disposte con apposito ordine di servizio del Direttore dei lavori che riporti gli estremi della intervenuta approvazione da parte del Responsabile del procedimento.
Ove si tratti di voci di lavoro non comprese nell’elenco prezzi contrattuale e non assimilabili, ma rientranti nelle stesse categorie di lavoro dell’appalto, si procede alla determinazione ed approvazione dei nuovi prezzi in con- formità di quanto disposto dall’art. 163 del DPR 207/2010.
Art. 8 (Lavori a misura)
Ad esclusione dei lavori da compensare a misura, di cui al precedente articolo 7, tutti gli ulteriori lavori rile- vabili dagli elaborati grafici progettuali e dalle indicazioni del Capo 1° del capitolato speciale d’appalto, sono da com- pensare a corpo.
Sempre ai fini di quanto disposto dall’art. 43, commi 6 e 8 del DPR 207/2010 e dall’art 10, commi 1 e 6 del DM n. 145/2000 , i lavori a corpo sono articolati nei seguenti gruppi di lavorazioni omogenee:
n. | Designazione dei gruppi di lavorazioni omogenee | Importo | % | ||
1 | Lavori compresi nelle categorie OG1 (edifici civili ed industriali.) | € € 188.599,56 | % 100,00. | ||
TOTALE BASE D’ASTA OPERE A MISURA | € | € 188.599,56 | % | 100,00... ...... |
Per la determinazione del corrispettivo maturato in occasione degli stati d’avanzamento, il Direttore dei la- vori farà riferimento alle aliquote riportate nelle categorie disaggregate rilevabili dalla Tabella A riportata al succes- sivo art. 20, lettera c), applicando il disposto di cui all’art. 184 del DPR 207/2010 per la verifica dell’eventuale ordine di grandezza della percentuale eseguita.
Si ritiene di dover ribadire quanto precisato all’art. 119, comma 5 dello stesso DPR 207/2010 in ordine al fatto che, indipendentemente dal criterio di aggiudicazione adottato per la determinazione del prezzo, ribasso od of- ferta di prezzi unitari, e da quanto rilevabile dal computo metrico posto in visione in sede di gara, il prezzo offerto resta fisso e invariabile in quanto riferito alla realizzazione dell’opera definita dagli elaborati grafici progettuali, dal contratto e dal capitolato speciale d’appalto, come da dichiarazione che i concorrenti, ai sensi del comma 5 so- pra richiamato, hanno avuto l’obbligo di presentare, pena inammissibilità, in sede di gara.
Le aliquote percentuali sopra indicate e quelle ulteriormente disaggregate di cui alla tabella allegata al suc- cessivo art. 20, costituiscono pertanto parametri convenzionali da utilizzare per la contabilizzazione e la liquida- zione dei lavori eseguiti,
Come specificato al successivo art. 20, le eventuali variazioni in più o in meno dei lavori a corpo verranno contabilizzate a misura con l’applicazione dei prezzi unitari contrattuali.
Art. 9
(Cauzione provvisoria e definitiva - Ritenute di garanzia )
Con riferimento all'art. 75 della Legge, l'Appaltatore è tenuto a corredare la propria offerta, in sede di gara, con una cauzione provvisoria di € 3.771,99 (euro tremilasettecentosettantuno/99 ), pari al 2% dell'importo a base d'asta, anche mediante fidejussione bancaria o assicurativa, che deve avere validità per 180 giorni dalla data di pre- sentazione dell’offerta e deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del de- bitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività del- la garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. L'offerta è altresì corredata, a pena di esclusione, dall'impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui all'articolo 113 della legge, qualora l'offerente risultasse affidatario
L'esecutore del contratto è obbligato a costituire, ai sensi dell'art. 113 della Legge, una cauzione definitiva mediante garanzia fideiussoria del 10 per cento dell'importo contrattuale. In caso di aggiudicazione con ribasso d'a- sta superiore al 10 per cento, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli ecce- denti il 10 per cento; ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento.
Detta garanzia può essere costituita da fidejussione bancaria o assicurativa rilasciata o da fideiussori au- torizzati in base alle norme vigenti o dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garan- zie, a ciò autorizzati dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, completa di firma au- tenticata del fidejussore o del soggetto in possesso dei poteri del fidejussore, intestata, quale Ente garantito, all’Amministrazione appaltante e contenente espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta dell’amministrazione Appaltante beneficiaria.
Ai sensi dell’art. 113, comma 3, della Legge la garanzia fidejussoria è progressivamente svincolata: a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 75 per cento dell'iniziale importo garantito. Lo svin- colo è automatico ed avviene, senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. L'ammontare residuo, pari al 25 per cento dell'iniziale importo garantito, è svincolato secondo la normativa vigente. La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione
Della stessa garanzia la stazione Appaltante ha il diritto di avvalersi per il pagamento di quanto dovuto dall’Appaltatore per inadempienze o per l’eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori, nel caso di esecuzione in danno, in conformità di quanto disposto dall’art. 123 del DPR 207/2010.
Come disposto dall’art. 7, comma 2, primo periodo, del DM n. 145/2000, a garanzia dell’osservanza delle norme e prescrizioni in materia di contratti collettivi, tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza ai lavoratori, sull’importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,50%.
Al fine di portare a conoscenza gli enti interessati – INPS, INAIL e Xxxxx Xxxxx – dell’avvio e dello svolgi- mento degli impegni contrattuali dell’Appaltatore, il Responsabile del procedimento è tenuto a dare comunicazione per iscritto, agli enti suddetti, della intervenuta emissione di ogni certificato di pagamento, secondo quanto disposto dal secondo periodo del richiamato art. 7, comma 2, del DM n.145/2000.
Anche se non espressamente disposto dalla norma sopra richiamata, ad intervenuta stipula del contratto o in occasione della comunicazione relativa all’intervenuta emissione del primo certificato di pagamento, il Responsa- bile del procedimento provvede a comunicare agli enti suddetti gli estremi del contratto: amministrazione appaltante, tipologia di intervento, categoria prevalente, localizzazione, importo a base d’asta, impresa aggiudicataria, data di stipula del contratto, termini contrattuali.
Sempre ai fini della verifica della regolarità contributiva nei riguardi degli stessi enti, l’Appaltatore è tenuto a trasmettere le copie dei versamenti contributivi, previdenziali e assicurativi con cadenza almeno quadrimestrale - e comunque in sede di emissione dei certificati di pagamento ove richiesto dal Direttore dei lavori o dal Responsabile del procedimento - in relazione a quanto disposto dall’art. 9, comma 2, del DPCM n. 55/91.
Ferma restando la facoltà di fare carico alla ritenuta di garanzia dello 0,50% per eventuali inadempienze,
secondo quanto precisato al comma 3 dell’art. 7 del DM n. 145/2000 sopra richiamato, al relativo svincolo si provve- de unitamente alla rata di saldo, soltanto previa comunicazione di assenza di eventuali inadempienze, che gli enti competenti devono effettuare entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta del Responsabile del procedimento in sede di redazione del conto finale, come previsto dal comma 4 dell’art. 7 medesimo.
Nel caso di inadempienze accertate e di richieste di pagamento da parte degli enti suddetti, l’Appaltante mantiene vincolata la ritenuta suddetta, invita il richiedente a promuovere il formale pignoramento delle somme do- vute e ne dispone il pagamento sulla base della richiesta formulata nelle previste forme di legge nei limiti dell’importo di tale ritenuta; per la parte eventualmente eccedente l’importo di tale ritenuta si applicano le disposizio- ni di cui all’art. 351 della legge n. 2248/1865, secondo quanto specificato al successivo art. 12.
Ad intervenuto accertamento della regolarità contributiva nei riguardi degli enti previdenziali e assicurativi, l’importo costituito dalla ritenuta suddetta confluisce nella rata di saldo che, trascorsi 90 giorni dall’emissione del cer- tificato di collaudo provvisorio ovvero del certificato di regolare esecuzione, va liquidata previa costituzione di garan- zia fideiussoria, come disposto dal comma 2 dell’art. 235 del DPR 207/2010: garanzia da svincolare, salvo eventuale contenzioso in atto, trascorsi 2 mesi dal collaudo definitivo, che interviene alla scadenza del biennio decorrente dalla data prevista per l’emissione del certificato di collaudo provvisorio.
Art. 10
(Modalità di esecuzione - Responsabilità dell'Appaltatore)
I lavori devono essere eseguiti a perfetta regola d'arte, sotto la direzione tecnico-amministrativa dell’Appaltante, nel rispetto dei patti contrattuali, dei documenti e delle norme dagli stessi richiamati, nonché delle disposizioni relative alla sicurezza e alla salute dei lavoratori secondo quanto disposto al successivo articolo 11.
L'Appaltatore, con la sottoscrizione del contratto, assume sopra di sé la responsabilità civile e penale, pie- na ed intera, derivante da qualsiasi causa e motivo, in special modo per infortuni, in relazione all'esecuzione dell'ap- palto.
Secondo quanto disposto dall'art. 2 del DM n. 145/2000, l'Appaltatore, ove non abbia uffici propri nel luogo ove ha sede l’ufficio di direzione dei lavori, deve eleggere domicilio presso gli uffici del comune dove sono eseguiti i lavori o lo studio di un professionista o gli uffici di società legalmente riconosciuta presso lo stesso comune.
L'Appaltatore che non conduca personalmente il cantiere deve conferire, per atto pubblico, mandato con rappresentanza a persona fornita dei requisiti morali e tecnici, con qualifica professionale compatibile con la tipologia delle opere da realizzare, per la conduzione dei lavori a norma di contratto.
In ogni caso l’Appaltatore o il suo rappresentante devono garantire la loro presenza sul luogo dei lavori per tutta la durata dell’appalto, con facoltà dell’amministrazione di esigere dall’Appaltatore il cambiamento immediato del suo rappresentante ove ricorrano gravi e giustificati motivi, secondo quanto disposto dall’art. 4 del DM n. 145/2000 .
Resta pertanto convenuto che l’Appaltante e tutto il personale da esso preposto alla direzione tecnico- amministrativa dei lavori sono esplicitamente esonerati da qualsiasi responsabilità per motivi inerenti l'esecuzione dell'appalto non rientranti nelle loro competenze e che devono, pertanto, essere rilevati dall'Appaltatore da ogni e qualsiasi molestia od azione che potesse eventualmente contro di loro venire promossa.
Compete all'Appaltatore l'assunzione di tutte le iniziative e lo svolgimento di tutte le attività necessarie per l'esecuzione dei lavori nel rispetto delle norme legislative e regolamentari vigenti, delle scadenze temporali contrat- tualmente stabilite e di tutti gli altri impegni contrattuali, assumendo, oltre alle iniziative connesse all’osservanza del- la normativa sulla sicurezza precisata al successivo articolo 11, tutti gli ulteriori conseguenti oneri, con particolare riferimento:
- alla tempestiva elaborazione e al puntuale rispetto del programma di esecuzione dei lavori di cui al successivo art. 15;
- alla elaborazione di tutti gli eventuali esecutivi di cantiere che ritenga necessari in relazione alla propria organiz-
zazione di lavoro, ai propri mezzi d’opera e ad esigenze legate a subappalti o forniture, da sottoporre all’approvazione del Direttore dei lavori per la verifica del rigoroso rispetto dei progetti esecutivi posti a base d'ap- palto;
- alla tempestiva presentazione al competente ufficio del genio civile della denuncia di cui all’art. 4 della legge
n. 1086/71, completa dei previsti allegati forniti dall’Appaltante, costituiti dal progetto dell’opera e relative calcola- zioni posti a base d’appalto nonché dalla relazione illustrativa, progetti e calcoli che ha espressamente accettato in sede di offerta e di stipula del contratto, salvo eventuali aggiornamenti o modifiche, scaturiti dalle esigenze sopra specificate e approvati dal Responsabile del procedimento, previo parere del progettista e del Direttore dei lavori , nonché, nel caso di zone sismiche, alla denuncia di cui all’art. 17 della legge n. 64/74 o al deposito dei calcoli e degli elaborati progettuali secondo quanto diversamente disposto dalla vigente normativa regionale, assunta in esi- to a quanto disposto dall’art. 20 della legge n. 741/81
- alla tempestiva presentazione al Direttore dei lavori delle campionature, complete delle necessarie certificazioni, nonché alla effettuazione delle prove tecniche di cui al successivo art. 18;
- alla organizzazione razionale delle lavorazioni tenendo conto delle esigenze logistiche del cantiere e della viabilità d'accesso, in considerazione della particolare natura dell'intervento e dei luoghi e dell’eventuale interferenza con le contestuali attività in corso di terzi o di altre imprese, assicurando la sicurezza di lavoratori e di terzi ed evitando di arrecare danni all’ambiente ed alle zone interessate;
- all'obbligo di trasporto a discariche autorizzate del materiale inerte di risulta da scavi, demolizioni o residuati di cantiere, di cui ha attestato, in sede di gara, di avere preso conoscenza, ai sensi di quanto disposto dall’art. 106, comma 2, del DPR 207/2010 e pertanto del conseguente obbligo di presentazione al Direttore dei lavori della do- cumentazione attestante l’intervenuto deposito in dette discariche dei quantitativi di materiali corrispondenti a quelli contabilizzati;
- all’obbligo, a lavori ultimati, di ripristino dello stato dei luoghi interessato dalla viabilità di cantiere e alla elimina- zione di ogni residuo di lavorazione.
Art. 11
(Osservanza delle norme sulla sicurezza)
In conformità di quanto disposto D.Lgs. 9 apriile 2008, n. 81 e successive modificazioni e integrazioni, nonché dall’art. 151 del DPR 207/2010, l’Appaltatore è tenuto:
1) ad osservare, durante l'esecuzione dell’opera, le misure generali di tutela di cui all'articolo 15 del D.Lgs 81/08 , curando in particolare:
a. la valutazione di tutti i rischi per la salute e sicurezza;
b. la programmazione della prevenzione, mirata ad un complesso che integri in modo coerente nella preven- zione le condizioni tecniche produttive dell’azienda nonché l’influenza dei fattori dell’ambiente e dell’organizzazione del lavoro;
c. l’eliminazione dei rischi e, ove ciò non sia possibile, la loro riduzione al minimo in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico;
d. il rispetto dei principi ergonomici nell’organizzazione del lavoro, nella concezione dei posti di lavoro, nella scelta delle attrezzature e nella definizione dei metodi di lavoro e produzione, in particolare al fine di ridurre gli effetti sulla salute del lavoro monotono e di quello ripetitivo;
e. la riduzione dei rischi alla fonte;
f. la sostituzione di ciò che è pericoloso con ciò che non lo è, o è meno pericoloso;
g. la limitazione al minimo del numero dei lavoratori che sono, o che possono essere, esposti al rischio;
h. l’utilizzo limitato degli agenti chimici, fisici e biologici sui luoghi di lavoro;
i. la priorità delle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale;
j. il controllo sanitario dei lavoratori;
k. l’allontanamento del lavoratore dall’esposizione al rischio per motivi sanitari inerenti la sua persona e l’adibizione, ove possibile, ad altra mansione;
l. L’informazione e formazione adeguate per i lavoratori;
m. l’informazione e formazione adeguate per dirigenti e i preposti;
n. l’informazione e formazione adeguate per i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
o. l’istruzioni adeguate ai lavoratori;
p. la partecipazione e consultazione dei lavoratori;
q. la partecipazione e consultazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
r. la programmazione delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di si- curezza, anche attraverso l’adozione di codici di condotta e di buone prassi;
s. le misure di emergenza da attuare in caso di primo soccorso, di lotta antincendio, di evacuazione dei lavora- tori e di pericolo grave e immediato;
t. l’uso di segnali di avvertimento e di sicurezza;
u. la regolare manutenzione di ambienti, attrezzature, impianti, con particolare riguardo ai dispositivi di sicu- rezza in conformità alla indicazione dei fabbricanti.
2) a controllare il rispetto, degli obblighi di cui all’art. 20 del D.Lgs. 81/08, ed in particolare verificare che i lavora- tori devono:
a. contribuire, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, all’adempimento degli obblighi previsti a tute- la della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
b. osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale;
c. utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto e, nonché i dispositivi di sicurezza;
d. utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione;
e. segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le deficienze dei mezzi e dei disposi- tivi di cui alle lettere c) e d), nonché qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui vengano a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell’ambito delle proprie competenze e possibilità e fatto sal- vo l’obbligo di cui alla lettera f) per eliminare o ridurre le situazioni di pericolo grave e incombente, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;
f. non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;
g. non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza ovvero che posso- no compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori;
h. partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore di lavoro;
i. sottoporsi ai controlli sanitari previsti dal presente Decreto Legislativo o comunque disposti dal medico com- petente.
3) a rispettare gli obblighi dei datori di lavoro di cui all’art. 18 del D.Lgs. 81/08.
In conformità di quanto disposto dall’art. 131 della legge , entro 30 giorni dall’aggiudicazione, e comunque prima della consegna dei lavori, l’Appaltatore è tenuto a consegnare al Coordinatore per l’esecuzione eventuali proposte integrative del “piano di sicurezza e di coordinamento” di cui al D.Lgs. 81/08 o, quando tale piano non sia previsto per l’intervento in oggetto, un “piano di sicurezza sostitutivo” , nonché “il piano operativo di sicurezza” per quanto attiene alle proprie autonome scelte e relative responsabilità nell’organizzazione del cantiere e nell’esecuzione dei lavori,
Nel caso di consegna in via d’urgenza, da effettuare in pendenza della stipula del contratto d’appalto, ma non prima della scadenza dei suddetti 30 giorni, la mancata presentazione delle proposte integrative e del piano operativo di sicurezza entro il termine disposto comporta il differimento della consegna dei lavori; in tale eventualità, analogamente a quanto disposto dall’art. 153, comma 7, del DPR 207/2010, la decorrenza del termine contrattuale resta comunque quella della data della prima convocazione.
Il mancato rispetto delle disposizioni sopra richiamate comporta, da parte del Direttore dei lavori e del Coordinatore per la sicurezza in cantiere, in relazione alla gravità delle inadempienze, la sospensione di singole la- vorazioni e l’allontanamento di imprese o lavoratori autonomi dal cantiere in caso di gravi inosservanze delle norme in materia di sicurezza, oppure, in caso di reiterata inadempienza, la proposta alla stazione appaltante di risoluzione del contratto.
Art. 12 (Disciplina del subappalto)
L'eventuale affidamento in subappalto di parte dei lavori è subordinato al rispetto delle disposizioni di cui all’art. 118 della Legge e successive modifiche e integrazioni, nonché delle disposizioni di cui all’art. 170, comma 1, del DPR 207/2010.
In relazione a tali disposti, la quota subappaltabile, come anticipato al precedente art. 6, non può essere superiore al 30% della categoria prevalente, tenendo peraltro presente che, ai sensi del comma 1 dell’art. 92 del DPR 207/2010, ove l’Appaltatore non possegga i requisiti relativi ad alcune delle categorie scorporabili, il 30% va riferito all’importo totale a base d’asta al netto dell’importo delle eventuali categorie scorporabili eseguite in associa- zione verticale o per le quali l’Appaltatore possegga i requisiti richiesti.
L’affidamento in subappalto o in cottimo è altresì sottoposto alle seguenti condizioni:
1. che l’Appaltatore all’atto dell’offerta, o all’atto dell’affidamento in caso di varianti in corso d’opera, abbia indicato i lavori o le loro parti che intenda subappaltare o concedere in cottimo e, in particolare, di voler subappaltare, ad imprese in possesso della necessaria qualificazione, le lavorazioni che non possono essere eseguite diret- tamente dallo stesso Appaltatore se privo della relativa qualificazione, ricordando che la eventuale relativa esecuzione in associazione di tipo verticale è consentita soltanto per lavorazioni appartenenti a categorie di- verse dalla prevalente indicate nel bando di gara come scorporabili, secondo quanto specificato al precedente art. 6;
2. che l’Appaltatore provveda al deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell’esecuzione delle relative lavorazioni;
3. che ai fini del rilascio dell’autorizzazione al subappalto, al momento o prima del deposito del contratto di subap- palto presso l’Appaltante, l’Appaltatore trasmetta altresì la documentazione attestante il possesso, da parte del subappaltatore, dei requisiti di qualificazione previsti dal DPR 207/2010, in relazione alla categorie e classifiche di lavori da realizzare in subappalto o in cottimo;
4. che non sussista, nei confronti dell’affidatario del subappalto o del cottimo, alcuno dei divieti previsti dall’articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive modificazioni.
In particolare, ove intenda avvalersi del subappalto, ai sensi del richiamato art. 18, l’Appaltatore è tenuto ai seguenti ulteriori adempimenti, la verifica del cui rispetto rientra nei compiti e nelle responsabilità del Direttore dei lavori:
a) poiché nel bando di gara l’amministrazione ha indicato che non provvederà a corrispondere direttamente al su- bappaltatore o al cottimista l’importo dei lavori dagli stessi eseguiti, è fatto obbligo all’Appaltatore di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essi aggiudicatari via via corrisposti al subappaltatore o cottimista, con l’indicazione del- le ritenute di garanzia effettuate;
b) dal contratto di subappalto deve risultare che l’impresa ha praticato per i lavori e le opere affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall’aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento;
c) l’Appaltatore deve allegare alla copia autentica del contratto, da trasmettere entro il termine sopra specificato, ol- tre alle certificazioni di cui al precedente punto 4, anche la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell’art. 2359 del codice civile con l’impresa affidataria del subap- palto o del cottimo; analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuna delle imprese partecipanti nel caso di associazione temporanea, società o consorzio.
Per quanto concerne la verifica del rispetto della disposizione di cui alla precedente lettera b), nel caso di
subappalti di impianti per i quali l’assistenza muraria venga contrattualmente prevista a carico della stessa impresa appaltatrice, si conviene che tale assistenza va convenzionalmente commisurata al 20% dei rispettivi prezzi contrat- tuali a corpo, deducibili dalla Tabella A di cui al successivo art. 20.
Si ricorda che ai sensi del c. 11 art. 118 della Legge, è considerato subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedono l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo superiore a 100.000 euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50 per cento dell'importo del contratto da affidare.
Rientrano nella disposizione suddetta anche quei cosiddetti cottimi consistenti nell’affidamento, da parte dell’Appaltatore, delle sole lavorazioni relative a determinate categorie, con materiali e mezzi d’opera forniti dalla stesso Appaltatore, che superino gli importi e le incidenze suddetti, che pertanto, configurandosi come subappalti, comportano sia il rientro nel limite del 30% della categoria prevalente, sia l’esigenza che il cottimista subcontraente disponga dei requisiti di qualificazione richiesti per le categorie interessate e per i rispettivi importi, coincidenti con i complessivi nel caso si tratti di lavorazioni che rientrano tra quelle di cui all’ultimo periodo del comma 7 dell’art. 13 della Legge, come detto in precedenza.
Ai sensi dello stesso c. 11 art. 118 della Legge: “È fatto obbligo all’appaltatore di comunicare alla stazione appaltante, per tutti i subcontratti stipulati per l’esecuzione dell’appalto, il nome del subcontraente, l’importo del con- tratto, l’oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati.”
Qualora, a seguito di accertamento effettuato dalla Direzione dei lavori, anche attraverso l'Ispettorato del lavoro, abbia a riscontrarsi il mancato rispetto delle disposizioni relative al subappalto, il Responsabile del procedi- mento assegna un termine, non superiore a giorni quindici, per la eliminazione dell’inadempienza.
Trascorso inutilmente il termine suddetto, qualora l'Appaltatore non abbia provveduto alla eliminazione dell’inadempienza, il Responsabile del procedimento ne dà comunicazione all'Autorità competente, riservandosi, ove lo ritenga e previa formale messa in mora, di proporre all’Amministrazione appaltante la risoluzione del contrat- to o di procedere all'esecuzione d'ufficio in danno tramite eventuale riappalto, pretendere il risarcimento di tutti i danni e immettersi nel possesso del cantiere nel termine che da indicare in apposita formale diffida, secondo quan- to specificato al successivo articolo 27, senza che l'Appaltatore possa fare opposizione di sorta.
Con la sottoscrizione del contratto d'appalto, del quale il presente capitolato speciale costituisce parte inte- grante e sostanziale, l'Appaltatore medesimo prende pertanto atto e presta fin d'ora il proprio consenso, in esito al provvedimento assunto dall’Appaltante, a detta immissione in possesso, con l'assunzione a proprio carico dell'onere della guardiania e buona conservazione delle opere nel periodo intercorrente tra la comunicazione di rescissione del contratto o di esecuzione d’ufficio e il momento della effettuazione di tale immissione nel possesso del cantiere dopo il riappalto.
L'Appaltatore resta in ogni caso l'unico responsabile nei confronti dell’Appaltante per l'esecuzione delle opere oggetto di subappalto, sollevando questi da qualsiasi eventuale pretesa delle imprese subappaltatrici o da ri- chieste di risarcimento danni eventualmente avanzate da terzi in conseguenza anche delle opere subappaltate.
Nel caso di richiesta di sequestri sui corrispettivi dell’Appaltatore promossi da subappaltatori per mancato pagamento dei compensi di loro competenza o da fornitori, l’Appaltante si riserva, ai sensi di quanto disposto dall’art. 351 della legge n. 2248/1865, la facoltà di decidere, ai fini dell’accoglimento o della sospensione della richie- sta, se il relativo riconoscimento possa nuocere o meno all’andamento e alla perfezione dell’opera , ferma restando la sequestrabilità delle somme dovute in relazione all’esito del collaudo provvisorio.
Ove l’Appaltante riconosca di poter annuire alla concessione di sequestri, verranno rispettate le priorità di cui all’art. 353 della stessa legge n. 2248/1865.
Il Direttore dei lavori ed il coordinatore per l’esecuzione, di cui D.lgs n. 81/08, provvederanno a verificare, per quanto di rispettiva competenza, il puntuale rispetto di tutte le condizioni specificate nel presente articolo, rife- rendo tempestivamente al Responsabile del procedimento per quanto di sua competenza.
Art. 13 (Consegna dei lavori)
Con riferimento a quanto precisato nel bando di gara, l’Appaltante si riserva di consegnare i lavori in via di urgenza, in conformità di quanto previsto dall’articolo 153, comma 4, del DPR 207/2010, anche in pendenza della stipula del contratto d'appalto e, nell’ipotesi di cui all’art.11, comma 2, del DPR 3/6/98, n. 252, anche nelle more di ricevimento delle informazioni del Prefetto concernenti la sussistenza o meno di una delle cause di decadenza, di divieto o di sospensione di cui all’art. 10 della legge 31/5/65, n. 575 o dei tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all’art.
4 del D.lgs 8/8/94, n. 490, ferma restando la condizione risolutiva di cui al secondo periodo del comma 2 dell’articolo 11 sopra richiamato.
Nel caso di consegna in via d’urgenza, l’Appaltatore è tenuto a provvedere tempestivamente agli adem- pimenti relativi alla normativa sulla sicurezza precisati al precedente art. 11.
In conformità di quanto disposto dall’art. 125, comma 4, del DPR 207/2010, almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori l’Appaltatore è tenuto a trasmettere all’Appaltante copia della polizza di assicurazione di cui al successivo art. 19, punti 1) e 2), che copra i danni che possano derivare alla stazione appaltante a causa del dan- neggiamento o della distruzione totale o parziale di opere e impianti e che assicuri la stazione appaltante medesima nei riguardi della responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell’esecuzione dei lavori.
In relazione a quanto disposto dall'art. 154, comma 6, del DPR 207/2010, la consegna dei lavori può es- sere eseguita in più volte, mediante successivi verbali di consegna parziale, non soltanto quando richieda molto tempo, ma anche nel caso in cui, tale eventualità sia progettualmente prevista in relazione alla particolare natura dell’intervento o qualora, in presenza di limitati impedimenti, il Responsabile del procedimento, preso atto di quanto riferito al riguardo dal Direttore dei lavori ai sensi dell’art. 155 dello stesso DPR 207/2010, ritenga opportuno disporre una consegna parziale in considerazione della natura, dell’importanza e della possibilità di tempestiva rimozione di tale impedimento.
La consegna parziale verrà comunque effettuata soltanto nel caso in cui l’impedimento sia compatibile con la facoltà dell’Appaltante, in caso di mancata rimozione dell’impedimento entro il termine più avanti specificato, di disporre una diminuzione dei lavori in misura non superiore al 20% dell’importo contrattuale, da comunicare all’Appaltatore nel rispetto dei termini prescritti dall’art. 12 del DM n. 145/2000.
Ai sensi di quanto disposto dal comma 6 dell’art. 154 del DPR 207/2010, qualora la consegna venga effet- tuata in più volte per effetto del tempo richiesto per l'estensione delle aree o dei locali, o per l'importanza dei mezzi d'opera, la data di consegna a tutti gli effetti di legge è quella dell'ultimo verbale di consegna parziale.
Qualora, invece, la consegna parziale sia progettualmente prevista in relazione alla particolare natura dell’intervento o in presenza di limitati impedimenti, l'Appaltatore, in conformità di quanto disposto dal comma 7 dell’art. 154 del DPR 207/2010 sopra richiamato, è tenuto a predisporre il programma di esecuzione dei lavori di cui al successivo art. 15 del presente capitolato in modo da prevedere l'esecuzione prioritaria dei lavori nell'ambito delle zone disponibili e ad indicare, nello stesso programma, la durata e l’importo delle opere ricadenti nelle zone non consegnate e, di conseguenza, il termine massimo entro il quale, per il rispetto della scadenza contrattuale, tali zo- ne debbano essere consegnate.
In tale eventualità la data di consegna a tutti gli effetti di legge è quella del verbale di consegna parziale, per cui, ove la consegna definitiva intervenga entro il termine massimo deducibile dal programma di esecuzione dei lavori redatto dall’Appaltatore e approvato dal Direttore dei lavori, non si verificano spostamenti del termine utile contrattuale; in caso contrario si procede alla sospensione dei lavori ai sensi dell’art. 158 del DPR 207/2010 e, alla ripresa, il termine di ultimazione viene prorogato dei maggiori tempi tecnici necessari per dare completamente ulti- mate tutte le opere, dedotti dal programma di esecuzione di cui sopra.
Per la sospensione dei lavori eventualmente così disposta, ove non ricorrano le cause stabilite dall’art. 24 del DM n. 145/2000 e l’appaltatore abbia formulato riserve nei verbali di sospensione e di ripresa ai sensi del com- ma 8 dell’art. 158 del DPR 207/2010, si applicano le disposizioni di cui all’art. 25 dello stesso decreto; qualora, inve- ce, l’Appaltante ritenga di avvalersi della facoltà di diminuzione dei lavori di cui all’art. 12, comma 1, del citato DM 145/2000, l’intenzione di avvalersi di tale facoltà deve essere comunicata all’Appaltatore nei termini di cui al comma
2 dello stesso art. 12.
Ove i lavori da portare in diminuzione rientrino tra le opere a corpo, il relativo importo va contabilizzato in detrazione a misura, mediante l'applicazione, alle singole voci di lavoro e alle rispettive quantità non eseguibili, dei prezzi netti contrattuali.
Non appena intervenuta la consegna dei lavori, è obbligo dell'Appaltatore procedere all'impianto del can- tiere, tenendo in particolare considerazione la situazione di fatto esistente per quanto concerne sia l'accesso, che il rispetto delle indicazioni di cui ai successivi articoli 15 e 16 e iniziare nel contempo i lavori, proseguendoli poi atte- nendosi al programma di esecuzione da esso stesso redatto ai sensi del primo comma del successivo art. 15, in modo da darli completamente ultimati nel numero di giorni naturali consecutivi previsti per l'esecuzione indicato al successivo articolo 24, decorrenti dalla data di consegna dei lavori, anche se parziale, eventualmente prorogati in relazione a quanto in precedenza o appresso precisato nel presente articolo.
Art. 14
(Sospensione dei lavori parziale o totale)
Nella eventualità che successivamente alla consegna dei lavori, insorgano, per circostanze speciali o per cause imprevedibili o di forza maggiore, impedimenti che non consentano di procedere, parzialmente o totalmente, al regolare svolgimento dei lavori, l'Appaltatore è tenuto a proseguire i lavori eseguibili, mentre il Direttore dei lavori dispone la sospensione, anche parziale, dei lavori non eseguibili in conseguenza di detti impedimenti, in conformità di quanto disposto dall’art. 158, comma 7, del DPR 207/2010 e dall’art. 24 del DM n. 145/2000.
Con la ripresa dei lavori sospesi parzialmente, il termine contrattuale di esecuzione dei lavori viene differito di un numero di giorni determinato dal prodotto dei giorni di sospensione parziale per il rapporto tra ammontare dei lavori non eseguiti a causa di tale sospensione e l’importo totale dei lavori previsto nello stesso periodo, secondo il programma dei lavori redatto dall’Appaltatore, come disposto dall’art. 24, comma 7, del DM n. 145/2000, fermo re- stando che tale differimento non può essere inferiore al numero di giorni che, secondo il programma di cui al successivo art. 15, erano da attribuire all’esecuzione delle lavorazioni sospese.
Nel corso di eventuale sospensione totale il Direttore dei lavori svolge in cantiere le necessarie verifiche ed impartisce, ove occorra, le disposizioni di cui ai commi 5 e 6 dell’art. 158 del DPR 207/2010, al fine di assicurare che nel cantiere siano presenti esclusivamente macchinari ed attrezzature fisse inamovibili e il personale periodicamente necessario per la relativa manutenzione e la buona conservazione delle opere, ferma restando l’attività di guardia- nia per la custodia delle opere, il cui onere rientra nell’ambito delle spese generali.
Se le sospensioni sono dovute ad avverse condizioni climatiche, a cause di forza maggiore , o alle al- tre circostanze speciali di cui al primo comma dell'articolo 24 del DM n. 145/2000, l’Appaltatore non ha diritto allo scioglimento del contratto, né ad alcuna indennità, come disposto dall’art. 24, comma 5 dello stesso decreto, ferma restando la facoltà dell’Appaltatore di avvalersi del disposto di cui al comma 3 dello stesso articolo 24, ove ritenga cessate le cause di sospensione.
Nel caso in cui le sospensioni siano state determinate dalle ragioni di pubblico interesse o necessità di cui all’art. 158, comma 2 del DPR 207/2010, e qualora abbiano superato, in una sola volta o nel loro complesso, un quarto del periodo contrattuale o comunque sei mesi complessivi, l’Appaltatore può chiedere lo scioglimento del contratto senza indennità; soltanto nel caso in cui l’Appaltante si opponga allo scioglimento, l’Appaltatore ha di- ritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione, come disposto dal comma 4 dello stesso art. 158, da determinare con l’applicazione dei criteri di cui all’art. 25 del DM n. 145/2000.
Ove le sospensioni per pubblico interesse o necessità abbiano superato, in una sola volta o nel loro com- plesso, un quarto del periodo contrattuale o comunque sei mesi complessivi e l'Appaltatore, in base a propria au- tonoma scelta, non abbia avanzato la richiesta di poter recedere dal contratto, non avrà diritto ad ulteriori com- pensi o indennizzi per il periodo successivo al limite suddetto, se non a decorrere da eventuale sua successiva ri- chiesta di recesso.
Nel caso di sospensione dei lavori dovuta a fatto dell’Appaltante o comunque ritenuta illegittima dall’Appaltatore, le eventuali contestazioni dell’Appaltatore al riguardo devono essere iscritte, a pena di deca- denza, sia nei verbali di sospensione e che di ripresa dei lavori, come disposto dall’art. 158, comma 8, del DPR 207/2010.
Art. 15
(Programma di esecuzione dei lavori)
L'Appaltatore è tenuto a presentare al Direttore dei lavori, entro 15 giorni dalla data di consegna dei lavori, per il controllo della sua attendibilità e per la relativa approvazione, un programma esecutivo dal quale siano dedu- cibili modalità e tempi secondo i quali intenda eseguire i lavori nel rispetto dei termini di corresponsione degli accon- ti precisati al successivo articolo 20 e di ultimazione dei lavori di cui al successivo articolo 24, onde consentire al Di- rettore dei lavori medesimo la verifica in corso d'opera del loro regolare svolgimento e del rispetto delle scadenze contrattuali.
Il programma di esecuzione, da redigere con l’impiego della tecnica GANTT di programmazione lineare, deve riportare, oltre all’articolazione temporale delle lavorazioni progressivamente previste, atte a documentare l’attendibilità della previsione, anche la specifica indicazione delle date in cui saranno presumibilmente maturati gli importi, sia parziali che progressivi, dell’avanzamento dei lavori secondo le scadenze dei pagamenti specificate al successivo art. 20.
Qualora l’Appaltatore non provveda a presentare il programma esecutivo entro il termine sopra assegnato, il Direttore dei lavori, ai soli fini della verifica del rispetto dei termini contrattuali, farà riferimento ad un andamento lineare dei lavori, assegnando comunque, con apposito ordine di servizio, un termine all’Appaltatore per la relativa presentazione ed informando, nel contempo, il Responsabile del procedimento per i provvedimenti di competenza.
Nella redazione del programma, l'Appaltatore deve tenere conto dell'incidenza dei giorni di andamento sta- gionale sfavorevole nella misura di .… giorni lavorativi, come disposto dall’art. 40, comma 3.
L'Appaltatore deve altresì tenere conto, nella redazione del programma:
- delle particolari condizioni dell'accesso al cantiere;
- della riduzione o sospensione delle attività di cantiere per festività o godimento di ferie degli addetti ai lavori;
- delle eventuali difficoltà di esecuzione di alcuni lavori in relazione alla specificità dell’intervento e al periodo stagio- nale in cui vanno a ricadere;
- dei termini di scadenza dei pagamenti fissati al successivo art. 18;
- dell’eventuale obbligo contrattuale di ultimazione anticipata di alcune parti, secondo quanto sopra specificato.
Nel caso di sospensione dei lavori, parziale o totale, per cause non attribuibili a responsabilità dell'Ap- paltatore, il programma dei lavori viene aggiornato in relazione all'eventuale incremento della scadenza contrattuale, fermo restando quanto specificato al precedente articolo 14 in ordine alle conseguenze delle sospensioni.
Qualora invece sospensioni o ritardi siano attribuibili a responsabilità dell’Appaltatore, come anche nel caso di motivate richieste dell’Appaltatore medesimo, eventuali aggiornamenti del programma possono essere ap- provati dal Direttore dei lavori, subordinatamente alla verifica della loro effettiva necessità ed attendibilità ai fini del recupero del ritardo ed il rispetto delle scadenze contrattuali.
Art. 16
(Installazione, gestione e chiusura del cantiere Obblighi ed oneri a carico dell'Appaltatore)
Nell'installazione e nella gestione del cantiere l'Appaltatore è tenuto ad osservare, oltre alle norme del D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, richiamate ed esplicitate nel piano di sicurezza e di coordinamento, in relazione alla spe- cificità dell’intervento ed alle caratteristiche localizzative, anche le norme del regolamento edilizio e di igiene e le al- tre norme relative a servizi e spazi di uso pubblico del Comune di Arzachena, nonché le norme vigenti relative alla omologazione, alla revisione annuale e ai requisiti di sicurezza di tutti i mezzi d'opera e delle attrezzature di cantiere.
In aggiunta a quanto già specificato ai precedenti articoli 10 e 13, sono a carico dell'Appaltatore, oltre agli oneri di cui all'art. 5 del DM n. 145/2000, gli ulteriori oneri ed obblighi appresso riportati, di cui l’Appaltatore ha tenuto conto nella formulazione della propria offerta e pertanto senza titolo a compensi particolari o indennizzi di qualsiasi natura:
1) il rilievo plano-altimetrico e/o lo stato di consistenza della situazione ante-operam secondo le indicazioni del Di- rettore dei lavori;
2) l’accertamento dell’eventuale presenza sull’area di reti di impianti - aeree, superficiali o interrate - o di scoli e canalizzazioni, fermo restando che, ove il Direttore dei lavori ne disponga lo spostamento, questo potrà essere effettuato attraverso prestazioni da compensare in economia;
3) l'affidamento della custodia del cantiere a personale provvisto della qualifica di guardiano particolare giurato ai sensi dell'art. 22 della legge 13/9/1982, n. 646;
4) l'acquisizione tempestiva di tutte le autorizzazioni o licenze necessarie per l'impianto, il servizio e la gestione del cantiere, nonché, in genere, di quelle comunque necessarie per l'esecuzione delle opere oggetto dell'appal- to;
5) la tempestiva richiesta e l'ottenimento degli allacciamenti provvisori per l'approvvigionamento dell'acqua, dell'e- nergia elettrica e del telefono necessari per l'esercizio del cantiere e per l'esecuzione dei lavori appaltati, non- ché tutti gli oneri relativi a contributi, lavori e forniture per l'esecuzione di detti allacciamenti provvisori, oltre alle spese per le utenze e i consumi dipendenti dai predetti servizi;
6) il ricorso, in caso di ritardo o impossibilità negli allacciamenti da parte degli enti erogatori o di insufficienza delle erogazioni, a mezzi sussidiari che consentano la regolare esecuzione dei lavori;
7) la realizzazione e il mantenimento, a propria cura e spese, delle vie e dei passaggi interessati dall'esecuzione dei lavori, la costruzione di eventuali ponti di servizio, passerelle, accessi e recinzioni occorrenti per il servizio del cantiere, previa acquisizione delle necessarie autorizzazioni;
8) l'installazione di tabelle e, ove necessario, segnali luminosi, in funzione sia di giorno che di notte, nonché l'ado- zione di tutti gli accorgimenti necessari per assicurare l'incolumità delle persone e dei mezzi che utilizzino la stessa viabilità e per evitare pericoli per l’interferenza con eventuali altre attività in atto nelle zone adiacenti nonché intralci con le attività di eventuali altre imprese operanti nella stessa zona;
9) la manutenzione della viabilità pubblica esistente, per la eliminazione di eventuali danni o la rimozione di detriti prodotti dai mezzi a servizio del cantiere, nel rispetto delle norme comunali e di quelle del codice della strada e dei relativi regolamenti nonché delle disposizioni che dovessero essere impartite in proposito dai competenti organi e dalla direzione lavori;
10) la recinzione del cantiere nonché qualunque spostamento della recinzione stessa si rendesse necessario, du- rante il corso dei lavori, per consentire il regolare svolgimento delle attività in corso o l'eventuale esecuzione di lavori di competenza di altre imprese;
11) l'adozione dei provvedimenti necessari perché - nel caso di sospensione dei lavori con riferimento agli artt. 24 e 25 del DM n. 145/2000 - siano impediti deterioramenti di qualsiasi genere alle opere già eseguite;
12) la fornitura alla Direzione dei lavori ed alla Commissione di collaudo di manodopera e di strumenti e materiali necessari per rilievi, determinazione di quote, misurazioni, tracciamenti, prove di carico su strutture o di tenuta degli impianti fino al termine delle operazioni di collaudo;
13) la tempestiva presentazione della campionatura di materiali, semilavorati, componenti ed impianti, nonché l'e- secuzione delle prove di laboratorio e di carico di cui al successivo articolo 18, oltre alle eventuali ulteriori prove richieste dalla Direzione dei lavori e/o dalla Commissione di collaudo;
14) l'assoluto rispetto delle norme vigenti in materia di igiene del lavoro, di prevenzione dagli infortuni sul lavoro e di prevenzione antimafia, nonché delle disposizioni in materia di sicurezza, condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere eseguiti i lavori, in conformità di quanto specificato al prece- dente articolo 11;
15) la fornitura e posa in opera, all'atto della formazione del cantiere, di due tabelle con indicazione dei lavori che verranno eseguiti e del relativo importo, dell’Impresa aggiudicataria, del Responsabile unico del procedimento, dei progettisti delle opere e della sicurezza, dell’ufficio di direzione lavori, del coordinatore della sicurezza, della direzione e assistenza del cantiere, dei termini contrattuali di inizio e fine lavori, delle eventuali imprese subap- paltatrici, con le caratteristiche e secondo il testo da sottoporre all'approvazione preventiva della Direzione dei lavori;
16) la fornitura bimestrale all’Appaltante in duplice copia di almeno sei fotografie a colori 18x24, dimostrative dello stato di avanzamento dei lavori;
17) la fornitura dell’energia elettrica per tutte le prove di funzionamento degli impianti e del gasolio o metano neces- sari per l’esecuzione delle prove di tenuta a caldo e , prima della consegna delle opere, per la verifica del fun- zionamento dell’impianto di riscaldamento;
18) il progressivo aggiornamento del fascicolo allegato al piano di sicurezza e del piano di manutenzione, ove pre- visto, da sottoporre all’approvazione del Direttore dei lavori, in relazione a materiali, componenti e impianti ap- provati, in conformità di quanto disposto dall’art. 15, comma 3, del DPR 207/2010 e come specificato al suc- cessivo articolo 18;
19) la eventuale fornitura di mano d’opera, provviste e mezzi d’opera in economia, secondo quanto disposto dal successivo articolo 23.
Ad ultimazione dei lavori, competono ancora all'Appaltatore, senza diritto ad alcun ulteriore compenso, i seguenti adempimenti:
20) la consegna delle dichiarazioni di conformità dei vari impianti, rilasciate ai sensi dell’art. 7 d.m. 22 gennaio 2008, n. 37 da soggetti in possesso dei requisiti tecnico-professionali di cui all’art 4 del citato decreto;
21) le richieste di nullaosta prescritti alla competente ASL e, in particolare, all’ISPESL e ai Vigili del Fuoco per gli ascensori o altri impianti;
22) la predisposizione della documentazione per la richiesta, da parte dell’Appaltante tramite il Responsabile del procedimento, del collaudo dei Vigili del Fuoco, ai fini del rilascio del certificato di prevenzione incendi;
23) la predisposizione della documentazione necessaria per la richiesta, da parte del Responsabile del procedi- mento, del certificati di abitabilità o agibilità delle opere;
24) la consegna di tutti gli elaborati grafici illustrativi del tracciato effettivo, delle caratteristiche e della consistenza delle reti elettriche, idriche, di riscaldamento, fognarie, telefoniche, telematiche e del gas, interne ed esterne, completi di indicazioni relative a posizione e profondità di cunicoli, pozzetti di ispezione, quote di scorrimento e quanto altro necessario per soddisfare le esigenze di manutenzione e gestione;
25) la consegna di tutta la documentazione relativa a strutture, componenti, impianti e attrezzature, unitamente a calcoli, certificazioni, garanzie, modalità di uso e manutenzione e quanto altro necessario per la relativa gestio- ne e manutenzione, completa degli aggiornamenti che si fossero resi necessari negli elaborati progettuali, nel fascicolo del fabbricato e nel piano di manutenzione, in relazione alle scelte effettuate, conformi alle prescrizioni contrattuali ed approvate dal Direttore dei lavori, nonché alle eventuali varianti regolarmente autorizzate, in con- formità di quanto disposto dall’art. 15, comma 3, del DPR 207/2010;
26) la messa a disposizione di esperti per l’assistenza, alla consegna dell’opera ultimata, per il tempo necessario ad istruire gli incaricati dell’amministrazione usuaria per l’avvio e il regolare funzionamento degli impianti;
27) l'onere della guardiania e della buona conservazione delle opere realizzate, fino all'approvazione del certificato di collaudo, qualora non sia stata ancora richiesta ed effettuata la presa in consegna anticipata da parte dell’Appaltante;
28) la pulizia di tutte le opere realizzate e degli spazi esterni, lo sgombero di ogni opera provvisionale, di detriti, re- sidui e rifiuti di cantiere entro il termine indicato dalla Direzione dei lavori in relazione alla data di presa in con- segna.
Art. 17 (Strutture e impianti)
Con la sottoscrizione del contratto d'appalto e della documentazione allegata l'Appaltatore, in conformità di quanto dichiarato espressamente in sede di gara, conferma:
- di avere preso piena e perfetta conoscenza del progetto esecutivo delle strutture e degli impianti e dei relativi particolari costruttivi e della loro integrale attuabilità;
- di aver verificato le relazioni e constatato la congruità degli elaborati posti a base d'appalto, anche alla luce degli accertamenti effettuati in sede di visita ai luoghi, con particolare riferimento ai risultati delle indagini geologiche e geotecniche, alla tipologia di intervento e alle caratteristiche localizzative e costruttive;
- di avere formulato la propria offerta tenendo conto, in particolare per le opere a corpo, di tutti gli adeguamenti che si dovessero rendere necessari, nel rispetto delle indicazioni progettuali, in relazione alla propria organizza- zione, alle proprie tecnologie, alle proprie attrezzature, alle proprie esigenze di cantiere e al risultato dei propri accertamenti, nell'assoluto rispetto della normativa vigente, senza che ciò possa costituire motivo per ritardi o maggiori compensi o particolari indennità, oltre al corrispettivo indicato al precedente articolo 2;
- di assumere pertanto la piena e incondizionata responsabilità nella esecuzione delle opere appaltate ed i mag- giori oneri che dovessero derivare dagli eventuali adeguamenti suddetti, da inserire negli elaborati esecutivi di cantiere.
Ai sensi dell’art. 3 d.m. 22 gennaio 2008, n. 37, ai fini della installazione, trasformazione, ampliamento o manutenzione degli impianti di cui all’art. 1 della stessa legge, in particolare nel rispetto delle disposizioni di cui ai successivi artt. 6 e 7 della stessa legge, l’Appaltatore, ove non in possesso della relativa specifica qualificazione de- ve avvalersi, come dichiarato in sede di offerta, di subappaltatore che disponga della qualificazione suddetta.
Gli eventuali esecutivi di cantiere redatti dall'Appaltatore per proprie esigenze organizzative e di cantiere devono essere preventivamente sottoposti all'approvazione del Direttore lavori, secondo quanto già precisato al pre- cedente articolo 10.
Qualora si siano resi necessari, in corso d’opera, un aggiornamento e/o una integrazione degli elaborati di strutture posti a base d'appalto regolarmente approvati, l'Appaltatore dovrà provvedere al relativo ulteriore deposito ai sensi della legge n.1086/1971 e, se in zona sismica, della legge n. 64/74 e successive modifiche e integrazioni; tali aggiornamenti vanno poi allegati alla documentazione di collaudo.
Il collaudo statico delle strutture, di cui alle leggi n.1086/1971 e n.64/74 verrà eseguito da ingegneri o ar- chitetti iscritti ai rispettivi albi professionali, nominati dall’Appaltante, a carico del quale sono i relativi corrispettivi.
Sono invece a carico dell'Appaltatore tutte le spese e gli oneri inerenti, connessi o dipendenti in relazione agli adempimenti cui è tenuto secondo quanto previsto nel presente e nel successivo articolo, ivi comprese l'ese- cuzione di prove in laboratorio o in cantiere e la messa a disposizione di mano d'opera, apparecchiature e materiali per le prove di carico e le prove sugli impianti disposte dal Direttore dei lavori o dagli incaricati del collaudo statico o tecnico-amministrativo.
Art. 18 (Campionature e prove tecniche)
Fermo restando quanto prescritto dall’art. 15 del DM n. 145/2000 per quanto attiene “accettazione, qualità ed impiego dei materiali”, costituisce onere a carico dell'Appaltatore, perché compensato nel corrispettivo d'appalto e perciò senza titolo a compensi particolari, provvedere con la necessaria tempestività, di propria iniziativa o, in di- fetto, su sollecitazione della Direzione dei lavori, alla preventiva campionatura di materiali, semilavorati, componen- ti e impianti, accompagnata dalla documentazione tecnica atta a individuarne caratteristiche e prestazioni e la loro conformità alle prescrizioni contrattuali e integrata, ove necessario, dai rispettivi calcoli giustificativi, ai fini dell'appro- vazione, prima dell'inizio della fornitura, da parte della stessa Direzione dei lavori, mediante apposito ordine di servi- zio.
I campioni e le relative documentazioni accettati e, ove del caso, controfirmati dal Direttore dei lavori e dal rappresentante dell'Appaltatore, devono essere conservati fino a collaudo nei locali messi a disposizione dell’Appaltante da parte dell'Appaltatore medesimo.
Sono a carico dell’Appaltante, ai sensi e con le modalità di cui all’art. 15, comma 7, del DM n. 145/2000, le prove di laboratorio e le verifiche tecniche obbligatorie per legge e relative ai seguenti materiali e componenti, con imputazione della spesa sull’accantonamento effettuato a tale titolo nel quadro economico ai sensi dell’art. 178, comma 1, lettera l) del DPR 207/2010:
Sono invece a carico dell’Appaltatore, ai sensi dell’art. 15, comma 8, dello stesso DM n. 145/2000, le ulte- riori prove ed analisi, che la direzione dei lavori o l’organo di collaudo possono disporre per stabilire la rispondenza a requisiti e prestazioni contrattualmente previsti di materiali o componenti proposti dall’Appaltatore.
Per dette prove la direzione lavori provvede al prelievo del relativo campione ed alla redazione di apposito verbale di prelievo sottoscritto in contraddittorio con l’Appaltatore; la certificazione effettuata dal laboratorio prove materiali deve riportare espresso riferimento a tale verbale.
È altresì a carico dell'Appaltatore la fornitura di apparecchiature, materiali attrezzature necessari per l'e- secuzione delle prove, in sito o in laboratorio, richieste dalla Direzione dei lavori e/o dalla Commissione di collaudo in corso d'opera per l'accertamento del collaudo statico, della tenuta delle reti, della sicurezza e della efficienza degli impianti.
Ai sensi di quanto disposto dall’art. 15, comma 4 e art. 38 c. 8 del DPR 207/2010, l’Appaltatore - in esito alle scelte di materiali e componenti autonomamente effettuate ed approvate dal Direttore dei lavori - è tenuto ad aggiornare gli elaborati progettuali, in particolare il PIANO DI MANUTENZIONE, ove previsto e il FASCICOLO di cui all’ Allegato XVI e art. 91 del D.Lgs 9 aprile 2008, n. 81 e s.m., da consegnare alla stazione appaltante, a lavo- ri ultimati, unitamente a certificazioni modalità d’uso e garanzie, per il relativo utilizzo all'atto di eventuali lavori suc- cessivi sull'opera.
L’aggiornamento suddetto è opportuno che venga progressivamente effettuato in corso d’opera, in relazio- ne a materiali, componenti e impianti proposti dall’Appaltatore e posti in opera dopo l’approvazione rispettivamente effettuata dal Direttore dei lavori, il quale, anche attraverso l’esame delle campionature presentate e delle prove di laboratorio effettuate, ne ha verificato la conformità alle prescrizioni contrattuali.
Art. 19 (Assicurazioni)
Costituisce onere dell'Appaltatore, da ritenersi compreso nel corrispettivo dell'appalto, la stipula delle po- lizze riguardanti le assicurazioni appresso specificate, espressamente previste dagli artt. 125 e 126 del DPR 207/2010 (può essere presentata anche un’unica polizza):
1) assicurazione che copra il danno per l’Appaltante nel caso di danneggiamento o di distruzione parziale o totale di impianti ed opere durante l’esecuzione dei lavori , con massimale pari all’importo del contratto;
2) assicurazione contro la responsabilità civile verso terzi, decorrente dalla data di consegna dei lavori fino alla emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, e comunque non oltre 12 mesi dalla ultimazione, con un massimale commisurato al 5% del massimale di cui al precedente punto 1), ma con un minimo di € 500.000,00 e un massimo di € 5.000.000,00;
Le polizze di cui ai precedenti punti 1) e 2) devono portare la dichiarazione di vincolo a favore dell’Appaltante e devono coprire l'intero periodo dell'appalto fino all’intervenuta emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei la- vori; devono altresì risultare in regola con il pagamento del relativo premio per lo stesso periodo indicato e devono essere trasmesse all’Appaltante almeno 10 giorni prima dell'inizio dei lavori.
Le polizze di cui ai precedenti punti 3) e 4), (ove previste in relazione alla dimensione dell’intervento), anch’esse con dichiarazione di vincolo a favore dell’Appaltante, devono essere stipulate con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori e per la durata di dieci anni e alla relativa intervenuta accensione è subordi- nata la liquidazione della rata di saldo.
Art. 20 (Contabilizzazione e liquidazione dei lavori)
Il Direttore dei lavori dell’Appaltante, in base alla contabilità delle opere in corso, redatta in contraddittorio con il rappresentante dell'Appaltatore, provvederà alla redazione di stati di avanzamento dei lavori ogni qualvol- ta il credito dell’impresa al netto del ribasso d’asta e delle ritenute di legge raggiunga l’importo minimo di € 40.000/00.
Sulla base degli stati d'avanzamento il Responsabile del procedimento provvederà, previa effettuazione dei necessari controlli a campione dei documenti contabili, a redigere i corrispondenti certificati di pagamento, da inoltrare al competente ufficio dell’Appaltante per l’emissione, previo ricevimento di regolare fattura da parte dell’Appaltatore, del relativo mandato di pagamento.
La contabilizzazione delle opere e delle forniture verrà effettuata come segue:
a) - per quanto concerne gli oneri relativi alla sicurezza, non soggetti a ribasso d’asta ai sensi secondo il disposto di cui al punto 4 dell’ALLEGATO XV del D.Lgs 81/08 e successive modificazioni e integrazioni, applicando al re- lativo importo indicato al precedente art. 2, la percentuale complessiva di avanzamento dei lavori, a misura e a corpo, rispetto al corrispettivo netto di aggiudicazione, dedotti gli oneri per la sicurezza, parimenti indicati nel ci- tato art. 2;
b) - per quanto concerne le opere a misura, applicando alle quantità dei lavori progressivamente eseguiti i prezzi unitari di progetto. Il derivante importo sarà ridotto della percentuale di ribasso offerto in sede di gara, al netto degli oneri per la sicurezza;
Tabella A (Si riportano lavori e cifre a solo titolo esemplificativo) | ||||
LAVORI A MISURA | ||||
ACRO NIMO | DESIGNAZIONE GRUPPI LAVORAZIONI OMOGENEE | DISAGGREGAZIONE VARIE SPECIE DI LAVORO | INCID. % | INCID. % LAVOR. OMOG. |
OG1 | Edifice civili ed industriali | Demolizioni | 14,501 | |
Movimenti di terra | 15, 381 | |||
Opere strutturali e risanamento | 26,544 | |||
Rifacimento solai pavimentazioni e | 43,573 | |||
opere varie | ||||
TOTALE LAVORI A MISURA importo lordo lavori a misura a base d'asta | 100,00 | |||
€ | 180.189,64 |
Si procederà alla redazione ed alla conseguente liquidazione dell'ultimo certificato di pagamento solo dopo accertata e certificata dal Direttore dei lavori l'ultimazione dei lavori in esito a formale comunicazione dell’Appaltatore, come disposto dall’art. 199 del DPR 207/2010.
Al pagamento della eventuale rata di saldo, previa presentazione di garanzia fidejussoria, si provvederà entro 90 giorni dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio ovvero del certificato di regolare esecu- zione, secondo quanto disposto dall’art. 235, comma 2, del DPR 207/2010.
L’Appaltante procederà allo svincolo della garanzia fidejussoria di cui all’art. 113 Legge alla data di emis- sione del certificato di collaudo provvisorio e allo svincolo della fideiussione relativa al saldo entro due mesi dall’assunzione del carattere definitivo del collaudo, cioè decorsi due anni dalla relativa emissione, fermo restando quanto disposto circa la responsabilità biennale e decennale dell’Appaltatore.
Per quanto concerne la ritenuta dello 0,5% a garanzia degli obblighi previdenziali e assicurativi, si rinvia a quanto specificato al precedente art. 9.
Nel caso di danni cagionati da forza maggiore, si fa espresso riferimento all’art. 20 del DM n. 145/2000, secondo il quale:
1. i danni devono essere denunciati alla direzione lavori, a pena di decadenza, entro il termine di cinque giorni da quello del verificarsi del danno;
2. “L'indennizzo per i danni è limitato all'importo dei lavori necessari per l'occorrente riparazione, valutati ai prezzi ed alle condizioni di contratto, con esclusione dei danni e delle perdite di materiali non ancora posti in opera, di utensili, di attrezzature di cantiere e di mezzi d'opera”;
3. “Nessun indennizzo è dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa dell'appaltatore o delle persone delle quali esso è tenuto a rispondere”;
4. i lavori vanno interrotti soltanto per le parti interessate dal danno che richiedono accertamento;
5. nel caso di danni da piene o mareggiate, le misurazioni anno fatte dagli assistenti di cantiere o dimostrate attra- verso idonee documentazioni, con esclusione di prove testimoniali.
Art. 21
(Prezzi unitari per la contabilizzazione delle opere a misura)
Come anticipato al precedente articolo 20, per la contabilizzazione delle opere a misura i prezzi unitari da applicare sono quelli riportati nell'elenco Prezzi offerti dall’aggiudicatario in sede di gara, al netto degli oneri per la sicurezza separatamente indicati dall’Appaltante e non soggetti a ribasso d’asta,
I prezzi unitari di tale elenco vanno anche utilizzati per eventuali varianti, aumenti o diminuzioni delle opere a corpo, che vanno contabilizzate a misura, od anche nel caso in cui dovessero trovare applicazione i dispo- sti di cui al successivo articolo 27, relativo alla rescissione del contratto o alla esecuzione d'ufficio.
Nel caso di variazioni in più o in meno di lavorazioni da contabilizzare a corpo o a misura, ove nell’elenco contrattuale manchino voci di lavoro e relativi prezzi che siano peraltro presenti nel prezzario ufficiale di riferimento dal quale sono stati dedotti i prezzi contrattuali, resta contrattualmente stabilito che, qualora approvati dall’organo competente dell’Amministrazione, tali prezzi verranno contrattualmente adottati con l’applicazione dello stesso ri- basso d’asta.
Nel caso di assenza anche dal prezzario ufficiale di riferimento e di impossibilità di ragguaglio a prezzi di lavorazioni consimili compresi nel contratto, si procederà, in contraddittorio, alla determinazione di nuovi prezzi con le modalità di cui all’art. 163 del DPR 207/2010 e, in particolare:
a) applicando alle rispettive quantità i “ (…) prezzi elementari di mano d'opera, materiali, noli e trasporti alla data di formulazione dell’offerta nuovi prezzi”, cioè i prezzi vigenti alla data in cui sono stati “concordati ” i nuovi prezzi;
b) aggiungendo una percentuale del 15. per cento per spese generali;
c) aggiungendo all’importo complessivo così determinato una percentuale del 10 per cento per utile dell'Appaltato- re;
d) in sede di contabilizzazione dal maggiore importo derivante dall’applicazione dei nuovi prezzi, al netto del ribasso contrattuale, va detratta la quota non soggetta a ribasso d’asta nella misura percentuale determinata dal rappor- to tra oneri della sicurezza di cui alla lettera a) del precedente art.2 del presente capitolato e corrispettivo di ag- giudicazione al netto degli oneri per la sicurezza, di cui alla lettera d) dello stesso art. 2;
e) soltanto nel caso in cui la lavorazione per la quale si provvede alla formulazione del nuovo prezzo comporti l’adozione di attrezzature individuali o collettive non già previste o in misura diversa da quella prevista nelle lavo- razioni contrattuali, all’importo derivante dalle quantità di cui alla lettera a) del presente articolo va aggiunta una percentuale per le maggiori spese relative alla sicurezza, di cui all’art. 155, comma 2, del DPR 207/2010, deter- minata dal rapporto tra i maggiori costi della sicurezza determinati attraverso apposito computo metrico estimati- vo e il maggiore costo della variante.
Art. 22 (Prezzo chiuso)
Per effetto della intervenuta abrogazione, per i lavori pubblici, dell'articolo 33 della legge 28 febbraio 1986,
n. 41, al presente appalto non si applica la revisione prezzi.
Art. 23 (Lavori in economia)
L’Amministrazione appaltante si riserva di disporre, nel limite del quinto d’obbligo di cui all’art. 10 del DM n. 145/2000, dell’art. 125 della Legge e di quanto disposto dal CAPO III del DPR 207/2010, l’esecuzione di lavori in economia, da finanziare con l’apposito accantonamento previsto nel quadro economico tra le somme a disposizione dell’Amministrazione medesima, nelle seguenti ipotesi e alle relative condizioni:
a) in amministrazione diretta e nei limiti di 50.000,00 euro, ai sensi dell’art. 125, comma 5, della Legge;
b) con affidamento diretto per importi fino a 40.000,00 euro, ai sensi dell’art. 125, comma 8 ultimo periodo, della Legge;
c) con affidamento a cottimo, nel limite di 200.000 euro ai sensi dell’art. 125, comma 8, dello stesso DPR 207/2010, nel caso di esigenze sopravvenute e non programmabili in materia di sicurezza o quando vi sia necessità ed ur- genza di completare opere o impianti o loro parti, a seguito della risoluzione del contratto o dell’esecuzione d’ufficio, anche parziale, in danno dell’Appaltatore inadempiente.
L’Appaltante si riserva la facoltà di richiedere all'Appaltatore, che pertanto è tenuto a corrisponderla, la eventuale fornitura di mano d’opera, provviste e mezzi d’opera in economia, da registrare nelle apposite liste setti- manali, distinte per giornate, orari e qualifiche per la mano d’opera e con specificazione delle quantità e dei costi per le provviste, da contabilizzare come disposto dagli articoli 186 e 187 del regolamento DPR 207/2010 e da liqui- dare:
- quanto alla mano d’opera, ai noli ed ai trasporti sulla base dei prezzi ufficiali vigenti alla data della prestazione, dedotti dal bollettino della Commissione regionale incaricata della determinazione della variazione dei prezzi per la Provincia di Sassari, aumentati del ….% per spese generali e successivamente del 10% per utile e con l’applicazione del ribasso d’asta limitatamente alla quota complessiva di spese generali ed utili;
- quanto alle provviste e ai noli, sulla base delle fatture quietanzate, o, in difetto, sulla base dei costi rilevabili dal bollettino di cui detto in precedenza, con gli stessi aumenti e ribasso di cui al trattino precedente.
Per quanto concerne l’autorizzazione della spesa dei suddetti lavori in economia, richiesta dal Direttore dei lavori, si fa riferimento a quanto disposto dall’art. 174 del DPR 207/2010:
1. nel caso di lavori di cui all'articolo 88, comma 1, qualora il relativo importo trovi margine nelle somme a disposi- zione del quadro economico dell’intervento, l'autorizzazione è direttamente concessa dal Responsabile del pro- cedimento;
2. nel caso di esigenze impreviste, non dovute ad errori o omissioni progettuali, sopraggiunte nell'ambito di inter- venti per i quali non è stato disposto un accantonamento per lavori in economia, questi possono essere autoriz- zati dalla stazione appaltante, su proposta del Responsabile del procedimento, nei limiti in precedenza specifica- ti, attingendo dagli accantonamenti per imprevisti o utilizzando le eventuali economie da ribasso d'asta.
Nel caso di lavori d’urgenza o di somma urgenza e/o di necessità di maggiore spesa rispetto al preventivo redatto dal Direttore dei lavori, si procede secondo quanto disposto dagli articoli 175, 176 e 177 del DPR 207/2010, fermo restando che In nessun caso, comunque, “la spesa complessiva può superare quella debita- mente autorizzata nei limiti di 200.000 Euro o comunque di quanto indispensabile per rimuovere lo stato di pre- giudizio alla pubblica incolumità.”.
Art. 24
(Norme relative ai termini per la esecuzione dei lavori) (Penali in caso di ritardo)
I lavori oggetto del presente appalto dovranno essere ultimati entro e non oltre 77 (settantasette) giorni naturali e consecutivi, decorrenti dalla data di consegna dei lavori.
Non possono costituire motivo di proroga dell'inizio dei lavori e della loro regolare e continuativa conduzio- ne secondo il relativo programma di esecuzione redatto dall'Appaltatore ai sensi del primo comma del richiamato art. 15:
1) il ritardo nell'apprestamento del cantiere e nell'allacciamento per l'approvvigionamento dell'energia elettrica e dell'acqua;
2) l'eventuale esecuzione di accertamenti integrativi che l'Appaltatore ritenesse di effettuare per la esecuzione delle opere di fondazione, delle strutture e degli impianti;
3) l’elaborazione di eventuali esecutivi di cantiere ritenuti necessari dall’Appaltatore in relazione alla propria organiz- zazione, ai propri mezzi d’opera e ad esigenze legate a subappalti o forniture, da sottoporre all’approvazione del Direttore dei lavori, in relazione a quanto precisato al precedente articolo 10;
4) il ritardo nella presentazione della documentazione relativa ai requisiti dei subappaltatori ai fini dell’approvazione del subappalto che l’Appaltante deve effettuare entro il termine di 30 giorni;
5) il tempo necessario per l'esecuzione di prove sulle campionature, di prove di carico e di prove sugli impianti;
6) il ritardo nella presentazione delle campionature che abbia comportato anche un conseguente ritardo nelle ap- provazioni nonché il tempo necessario per l'espletamento degli ulteriori adempimenti a carico dell'Appaltatore di cui ai vari articoli del presente schema di contratto;
7) l’eventuale presentazione, ai sensi dell’art. 11 del DM n. 145/2000, di varianti migliorative, approvate o meno, compatibili con i disposti di cui all'articolo 132 della legge;
8) le eventuali vertenze a carattere aziendale tra Appaltatore e maestranze.
In relazione a quanto previsto dall'art. 40, comma 3, del DPR 207/2010, nel tempo contrattuale è com- presa l'incidenza dei giorni per recupero avversità atmosferiche, nella misura di giorni naturali consecutivi.
Per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nella ultimazione dei lavori oggetto dell'appalto, il Re- sponsabile del procedimento applica all'Appaltatore, a titolo di penale, a norma dell'art. 145, comma 3, del DPR 207/2010 e dell’art. 22 del DM n. 145/2000, una decurtazione sull'importo del conto finale pari ad € 80/00 (ottanta).
La eventuale penale complessiva non può comunque superare il limite del 10% dell’importo netto contrat- tuale, da determinare in relazione all’entità delle conseguenze legate all’eventuale ritardo.
Art. 25
(Ultimazione dei lavori – Conto finale - Gratuita manutenzione - Collaudo)
L'ultimazione dei lavori, in conformità di quanto disposto dall’art. 199, comma 1, del DPR 207/2010 e dall'art. 21 del DM n. 145/2000, comma 2, deve essere formalmente comunicata per iscritto dall'Appaltatore al Diret- tore dei lavori, il quale, previa formale convocazione dell’Appaltatore medesimo, provvede ad effettuare il relativo accertamento in contraddittorio, a redigere in duplice originale, in caso di esito positivo, apposito certificato sotto- scritto anche dall’Appaltatore o da suo rappresentante ed a trasmetterlo al Responsabile del procedimento per la relativa conferma.
Ove ricorrano le condizioni di cui all’art. 199, comma 2, del DPR 207/2010, il Direttore dei lavori può rila- sciare il certificato di ultimazione qualora accerti la mancata esecuzione di lavorazioni del tutto marginali e non inci- denti sull'uso e sulla funzionalità dei lavori, assegnando formalmente, nello stesso certificato, il termine perentorio di 30 giorni per il relativo completamento e fissando la data per l’effettuazione dell’accertamento in contraddittorio dell’intervenuto adempimento, con la specificazione che la verbalizzazione del mancato rispetto del termine sud- detto comporta automaticamente l’inefficacia del certificato di ultimazione e la necessità di redazione di nuovo certificato che accerti l'avvenuto integrale completamento delle lavorazioni sopraindicate.
Copia conforme del certificato di ultimazione viene rilasciata dal Responsabile del procedimento all’Appaltatore che ne abbia fatto richiesta.
Intervenuta l’ultimazione dei lavori, il Direttore dei lavori provvede a trasmettere al Sindaco del Comune – o ai Sindaci dei Comuni – dove si sono svolti i lavori, perché venga effettuata, ai sensi dell’art. 218 del DPR 207/2010, la pubblicazione di un avviso contenente l'invito per coloro i quali vantino crediti verso l'appaltatore per indebite occupazioni, di aree o stabili e danni arrecati nell’esecuzione dei lavori, a presentare entro un termine non superiore a sessanta giorni le ragioni dei loro crediti e la relativa documentazione.
Entro 90 giorni dalla data del certificato di ultimazione dei lavori il Direttore dei lavori redige il conto finale e lo trasmette al Responsabile del procedimento in conformità di quanto disposto dall’art. 200, comma 1, del DPR 207/2010, unitamente a propria relazione e alla documentazione di cui al comma 2 dello stesso articolo.
Il conto finale deve essere sottoscritto dall’Appaltatore o dal suo rappresentante, con o senza riserve e con le modalità e le conseguenze di cui all’articolo 201 del citato DPR 207/2010, entro 20 giorni dall'invito che il Responsabile del procedimento provvede a rivolgergli per iscritto, previo svolgimento delle verifiche di sua competenza.
Il conto finale viene trasmesso, nei successivi 30 giorni, all’organo di collaudo a cura dello stesso Respon- sabile del procedimento, unitamente a propria relazione finale riservata, alla documentazione di cui all’art. 202 del richiamato DPR 207/2010 integrata dalla ulteriore documentazione di cui all’art. 190 dello stesso Decreto, nonché all’esito dell’avviso ai creditori di cui all’art. 218 del Decreto medesimo e alla dichiarazione di esistenza o meno di intervenuta cessione dei crediti .
Come disposto dal comma 2 dello stesso art. 202, “nella relazione finale riservata, il Responsabile del pro- cedimento esprime parere motivato sulla fondatezza delle domande dell’appaltatore per le quali non sia intervenuto l’accordo bonario di cui all’articolo 240 del codice”.
Secondo il disposto del comma 4 del richiamato art. 217 del DPR 207/2010 fa carico all’organo di collaudo la responsabilità nel custodire la documentazione ricevuta, che va trasmessa in originale, ma il Responsabile del procedimento è tenuto a duplicarla prima della trasmissione e a custodirne copia conforme.
Le operazioni di collaudo, dovranno concludersi entro 6 mesi dalla data di ultimazione lavori, in conformità di quanto disposto dall'art. 141 della Legge, salvo inadempienze dell’Appaltatore che abbiano ritardato la redazione e la firma del conto finale e fatti altresì salvi gli ulteriori tempi richiesti dall’organo di collaudo, ai sensi dell’articolo 219 del più volte citato DPR 207/2010.
Ai fini di quanto disposto dall’art. 230 del DPR 207/2010, l’Appaltante si riserva la facoltà di procedere alla presa in consegna anticipata delle opere o dei lavori, o loro parte, dopo la relativa ultimazione, prima che intervenga il collaudo provvisorio, alle condizioni in detto articolo specificate: facoltà esercitabile, in particolare, per la parti per le quali contrattualmente è stata stabilita l’ultimazione differenziata.
Ai sensi di quanto disposto dall’art. 141della legge e successive modificazioni e integrazioni, il pagamento del saldo non costituisce presunzione di accettazione dell’opera , mentre l’Appaltatore risponde per difformità e vizi dell’opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati prima che il collaudo divenga definitivo.
Come già previsto al precedente articolo 16, l'Appaltatore è tenuto a provvedere alla custodia ed alla buo- na conservazione, nonché alla gratuita manutenzione per tutte le opere e impianti oggetto dell'appalto fino all'appro- vazione del collaudo, ferma restando la facoltà dell’Appaltante di richiedere la consegna anticipata di tutte o parte delle opere ultimate, al fine della relativa utilizzazione, previa redazione, da parte dell’organo di collaudo, del verbale di cui all’art. 230 del DPR 207/2010.
I lavori di gratuita manutenzione, legati a difetti di esecuzione, ritenuti indifferibili a insindacabile giudizio dell’Appaltante, alla cui esecuzione l'Appaltatore non abbia provveduto nei termini che gli siano stati prescritti, sono eseguiti direttamente in economia dallo stesso Appaltante, con applicazione delle procedure di cui all’art. 88, comma 1, lettera f), con addebito della relativa spesa all'Appaltatore inadempiente.
La presa in consegna delle opere ultimate oggetto dell'appalto da parte dell’Appaltante deve risultare da apposito verbale in duplice originale, sottoscritto dal Direttore dei lavori, dal Responsabile del procedimento, dal rappresentante dell’amministrazione usuaria incaricato della gestione e dall’Appaltatore o suo rappresentante, uni- tamente ad uno stato di consistenza redatto in contraddittorio tra le parti e alla consegna di tutta la documentazione di cui ai punti da 21) a 26) dell’articolo 16.
Art. 26
(Osservanza dei contratti collettivi)
Nell'esecuzione dei lavori oggetto dell'appalto, l'Appaltatore è obbligato ad applicare integralmente le di- sposizioni dell’art. 7, comma 1 del DM n. 145/2000, relative all’osservanza integrale del trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori, rispondendo in solido dell’osservanza delle norme anzidette anche da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell’ambito del subappalto.
I suddetti obblighi vincolano l'Appaltatore anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla sua natura industriale o artigiana, dalla struttura e dimensione e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale.
Per quanto concerne il controllo del rispetto degli adempimenti sopra specificati si fa riferimento a quanto specificato al precedente art. 9, fermo restando che la mancata regolarizzazione degli obblighi attinenti alla tutela dei lavoratori non consente lo svincolo della ritenuta di garanzia dello 0,50% dopo l'emissione del certificato di col- laudo provvisorio.
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Art.27
Risoluzione del contratto - Esecuzione d'ufficio dei lavori)
L’Appaltante può dichiarare rescisso il contratto nei seguenti casi:
a) quando ricorrano le condizioni di cui all’art. 135 della Legge a causa di reati accertati o di violazione reiterata de- gli obblighi relativi alla sicurezza;
b) nel caso di mancato rispetto delle ingiunzioni fattegli dal Direttore dei lavori su indicazione del Responsabile del procedimento, nel caso di grave inadempimento o di grave ritardo, nei modi e nei termini di cui all’art. 136 della Legge.
L’Appaltante si riserva altresì il diritto di far eseguire eventualmente d’ufficio, nella ipotesi di cui alla prece- dente lettera b), tutti o parte soltanto dei lavori a maggiore spesa a carico dell’Appaltatore inadempiente, secondo quanto appresso specificato.
Nei casi di risoluzione del contratto, di conseguente riappalto per il completamento dei lavori a carico dell’Appaltatore inadempiente ai sensi dell’art. 123, comma 3 della legge, , la comunicazione della decisione assunta dall’Appaltante è fatta all'Appaltatore da parte del Responsabile del procedimento nella forma dell'ordine di servizio o della raccomandata con avviso di ricevimento.
La comunicazione suddetta dovrà riportare la contestuale indicazione della data alla quale avranno luogo sia il collaudo dei lavori eseguiti, sia gli ulteriori seguenti adempimenti:
- nel caso di risoluzione del contratto, l'accertamento, da parte del Direttore dei lavori, dello stato di consistenza dei lavori già eseguiti, la redazione dell’inventario dei materiali di cui si intenda prendere possesso, concordan- done, ove possibile, il prezzo, nonché la precisazione dei termini assegnati all’Appaltatore inadempiente per il to- tale sgombero del cantiere e di relativa presa di possesso da parte dell’Amministrazione, che dovrà disporne la indispensabile guardiania fino alla immissione di nuova impresa aggiudicataria dell’appalto di completamento;
- nel caso di esecuzione d’ufficio, l'accertamento, da parte del Direttore dei lavori, dello stato di consistenza dei lavori già eseguiti, la redazione dell’inventario di materiali, macchine e mezzi d’opera di cui si intenda prendere possesso perché utilizzabili ai fini dell’affidamento parziale o totale dei lavori di completamento al secondo clas- sificato ai sensi dell’art. 10, comma 1-ter della Legge o tramite nuovo appalto, concordandone anche in questo caso, ove possibile, il prezzo, nonché la verbalizzazione di materiali, componenti, attrezzature fisse o mobili, im- pianti e opere provvisionali da sgomberare.
In relazione a quanto sopra:
- nel caso di risoluzione del contratto, ove alla data stabilita per la presa di possesso del cantiere da parte dell’Amministrazione il totale sgombero non risultasse effettuato, si procederà d’ufficio con trasporto di quanto non sgomberato a depositeria comunale a carico dell’Appaltatore inadempiente e alla successiva presa di pos- sesso;
- nel caso di esecuzione d’ufficio, la risoluzione del rapporto contrattuale con l’Appaltatore inadempiente è rinvia- ta a data successiva alla quale l’Amministrazione avrà proceduto alla formale immissione del nuovo Appaltatore nel possesso del cantiere soltanto dopo l'avvenuto affidamento dei lavori di completamento, parziale o totale, al secondo classificato o all’aggiudicatario di nuovo appalto; fino a tale immissione l'Appaltatore inadempiente è tenuto ad effettuare a propria cura e spese la guardiania del cantiere e la custodia dei materiali, macchinari e at- trezzature lasciati a disposizione dell’Appaltante.
Sempre nel caso di esecuzione d’ufficio, all'atto della immissione formale nel possesso del cantiere dell’aggiudicatario dei lavori di completamento, il Direttore dei lavori procede a verbalizzare definitivamente - con apposito stato di consistenza redatto in contraddittorio con l’Appaltatore inadempiente e con l’Appaltatore subentran- te o, in assenza del primo, con l’assistenza di due testimoni - materiali, macchinari e attrezzature da consegnare all’Appaltatore subentrante ed a disporre lo sgombero di quanto non utilizzabile.
Gli eventuali materiali, macchinari e attrezzature che risultassero mancanti in occasione della redazione del nuovo stato di consistenza, comportano il riconoscimento del relativo costo a favore dell’Appaltatore subentrante con l’applicazione dei prezzi correnti al netto del ribasso d’asta, con maggiore costo a carico dell’Appaltatore ina- dempiente.
Ove nel riappalto non sia stata prevista la cessione, ma solo l’uso di macchinari e attrezzature da impiega- re per l’ultimazione dei lavori, l’Appaltatore subentrante è tenuto ad assicurarne il buon uso e a mantenerli in condi- zioni di normale manutenzione, ai fini della riconsegna, su convocazione del Direttore dei lavori ogni qualvolta non se ne renda più necessario l’utilizzo, con verbali redatti in contraddittorio tra i due appaltatori, restando esonerata l’Amministrazione appaltante da eventuale contenzioso che dovesse tra gli stessi incorrere per eventuale cattivo uso di quanto preso in consegna.
Con la sottoscrizione del contratto l'Appaltatore dichiara sin d'ora il proprio incondizionato consenso a quanto sopra specificato ove abbia a trovare applicazione una delle ipotesi di rescissione del contratto e di esecu- zione di ufficio dei lavori di cui al presente articolo, con conseguente riappalto dei lavori di completamento.
Nei casi di rescissione del contratto, di esecuzione d’ufficio o comunque di riappalto in danno, come pure in caso di fallimento dell'Appaltatore, i rapporti economici con questo o con il curatore sono definiti, con salvezza di ogni diritto e ulteriore azione dell’Appaltante:
1) - ponendo a base d’asta del riappalto - oppure a base dell’affidamento al secondo classificato ai sensi dell’art. 140 c. 1 della legge - l’importo lordo dei lavori di completamento da eseguire in danno, risultante dal computo metrico-estimativo dei lavori necessari per il completamento delle opere, determinato con l’applicazione dei prezzi dell’elenco posto a base di gara dell’appalto originario, comprensivo degli ulteriori lavori previsti da even- tuali perizie in corso d’opera oggetto di regolare atto di sottomissione o atto aggiuntivo sottoscritti dall’Appaltatore inadempiente;
2) - ponendo a carico dell’Appaltatore inadempiente medesimo:
a) - l’eventuale maggiore costo derivante dalla differenza tra importo netto di aggiudicazione del riappalto, o di affidamento ai sensi dell’art. 140 comma 1 della Legge sopra richiamato, e importo netto delle stesse ope- re di completamento risultante dall’aggiudicazione a suo tempo effettuata all’Appaltatore inadempiente e dagli eventuali atti di sottomissione o aggiuntivi;
b) - l’eventuale maggiore spesa di gara sostenuta per affidare ad altra impresa i lavori, ove l’Appaltante non si sia avvalso della facoltà di affidamento ai sensi del citato art. 140 comma 1 della Legge o derivata dalla ripetizione della gara di riappalto eventualmente andata deserta, da effettuare necessariamente con impor- to a base d’asta opportunamente maggiorato;
c) - il costo della eventuale guardiania del cantiere, nel caso di risoluzione del contratto, per il periodo intercor-
rente tra la ripresa in possesso del cantiere e la immissione della impresa aggiudicataria dell’appalto di completamento;
d) - l’importo delle penali per il periodo di ritardo, determinato secondo quanto appresso specificato;
e) - il costo dell’eventuale carico e trasporto a depositeria comunale o a pubblica discarica di quanto non sgomberato secondo il verbale a suo tempo redatto;
3) - lasciando invece a carico della stazione appaltante il costo di eventuali lavorazioni aggiuntive rispetto a quelle previste nel contratto con l’Appaltatore inadempiente.
Ai sensi dell’art. 21, comma 4, del DM n. 145/2000, nel caso di risoluzione del contratto ai sensi dell’articolo 163 del DPR 207/2010, ai fini dell’applicazione delle penali di cui alla lettera c) del precedente capo- verso, il periodo di ritardo è determinato sommando al ritardo accumulato dall’Appaltatore rispetto al programma esecutivo dei lavori di cui all’art. 43, comma 10, dello stesso DPR , il termine assegnato dal Direttore dei lavori per compiere i lavori, il cui mancato rispetto ha portato alla risoluzione del contratto o alla comunicazione di avvio dell’eventuale esecuzione d’ufficio.
Art.28 (Definizione del contenzioso)
Fermo restando quanto specificato al riguardo dall'articolo 164 del DPR 207/2010 circa la possibilità di ri- soluzione della controversia in via amministrativa, poiché contratto ed atti di gara non contengono espressa clau- sola compromissoria, la competenza per la soluzione delle controversie spetta, ai sensi dell’articolo 20 del codice di procedura civile, al giudice del luogo dove il contratto è stato stipulato, ai sensi dell’art . 34, comma 1, del DM n. 145/2000.
Art.29
(Spese contrattuali - Oneri fiscali)
Sono a carico esclusivo dell'Appaltatore, ai sensi dell’art. 8 del DM n. 145/2000, tutti gli oneri inerenti e conseguenti alla stipulazione e registrazione del contratto di appalto, compresi quelli tributari.
A carico esclusivo dell'Appaltatore restano, altresì, le imposte e in genere qualsiasi onere, che, diret- tamente o indirettamente, nel presente o nel futuro, abbia a gravare sulle forniture e opere oggetto dell'appalto, che contrattualmente risultavano a suo carico, anche qualora la tassa, l'imposta o l'onere qualsiasi risulti intestato a no- me dell’Appaltante.
L'imposta sul valore aggiunto è regolata come per legge.
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