Sospensione ed estinzione delle prestazioni Clausole campione

Sospensione ed estinzione delle prestazioni. Le coperture assicurative sono sospese nel caso in cui le quote del fondo di investimento siano insufficienti a coprire il pagamento del premio. In tal caso la Compagnia provvede ad informare tempestivamente l’Aderente, che è tenuto ad effettuare il pagamento del premio entro e non oltre i 30 giorni successivi alla data di ricezione della comunicazione della Compagnia. Decorso tale termine, senza che l’Aderente abbia pagato il premio, la copertura sarà disattivata. L’Aderente può tuttavia riattivare la copertura entro il termine di un anno dall’ultima ricorrenza annuale, contro pagamento del premio con gli accessori di legge, fatta salva la facoltà della Compagnia di richiedere eventuali accertamenti sanitari. Le coperture accessorie si estinguono in ogni caso: • se l’Aderente esercita il diritto di riscatto del contratto principale; • se l’Aderente richiede l’erogazione della prestazione pensionistica; • in caso di estinzione del contratto principale; • alla ricorrenza annuale in cui l’Aderente abbia compiuto 75 anni per la copertura caso di morte e per la copertura infortuni caso morte; alla ricorrenza annuale in cui l’Aderente abbia compiuto 65 anni per le prestazioni accessorie malattie gravi e invalidità totale e permanente da infortunio e malattia; alla ricorrenza annuale in cui l’Aderente abbia compiuto 75 anni per la prestazione accessoria long term care a premio annuo, a condizione che tale copertura sia stata sottoscritta prima del compimento dei 65 anni.

Related to Sospensione ed estinzione delle prestazioni

  • FORO COMPETENTE E LEGGE APPLICABILE Il Foro competente a dirimere eventuali controversie è quello di residenza o domicilio elettivo del Cliente consumatore. I rapporti con i Clienti sono regolati, salvo accordi specifici, dalla legge italiana.

  • Durata del trattamento Durata della Convenzione e, comunque, nel rispetto degli obblighi di legge cui è tenuto il Titolare.

  • Registrazione e regime fiscale Il presente accordo è soggetto ad imposta di bollo ai sensi dell’art. 2, parte I D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni ed è soggetta a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art.10 delle tariffe - parte 2°- del DPR 26/04/1986 n. 131.

  • Utenze Le VM sono configurate con modalità idonee a consentirne l’accesso unicamente a soggetti dotati di credenziali di autenticazione che ne consentono la loro univoca identificazione.

  • Trattamento economico di malattia Durante il periodo di malattia, previsto dall'articolo precedente, il lavoratore avrà diritto, alle normali scadenze dei periodi di paga:

  • Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC) 1. La stipula del contratto, l’erogazione di qualunque pagamento a favore dell’appaltatore, la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, sono subordinate all’acquisizione del DURC.

  • Inscindibilità delle norme contrattuali Le norme del presente contratto devono essere considerate, sotto ogni aspetto ed a qualsiasi fine, correlate ed inscindibili tra loro e non sono cumulabili con alcun altro trattamento, previsto da altri precedenti contratti collettivi nazionali di lavoro. Il presente CCNL costituisce, quindi, l'unico contratto in vigore tra le parti contraenti. Eventuali difficoltà interpretative possono essere riportate al tavolo negoziale nazionale per l'interpretazione autentica della norma. Sono fatte salve, ad esaurimento, le condizioni normoeconomiche di miglior favore.

  • Modalità della votazione Il luogo e il calendario di votazione saranno stabiliti dalla Commissione elettorale, previo accordo con la Direzione aziendale, in modo tale da permettere a tutti gli aventi diritto l'esercizio del voto, nel rispetto delle esigenze della produzione. Qualora l'ubicazione degli impianti e il numero dei votanti lo dovessero richiedere, potranno essere stabiliti più luoghi di votazione, evitando peraltro eccessivi frazionamenti anche per conservare, sotto ogni aspetto, la segretezza del voto. Nelle aziende con più unità produttive le votazioni avranno luogo di norma contestualmente. Luogo e calendario di votazione dovranno essere portate a conoscenza di tutti i lavoratori, mediante comunicazione nell'albo esistente presso le aziende, almeno giorni prima del giorno fissato per le votazioni.

  • PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE QUANTO PUÒ COSTARE IL MUTUO

  • COSTI DELLA SICUREZZA 1. Le Amministrazioni Contraenti, ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs. 81/2008, provvederanno, prima dell’emissione dell’Ordinativo di Fornitura, ad integrare il “Documento di valutazione dei rischi standard da interferenze” allegato ai documenti di gara, riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l’appalto. In tale sede le Amministrazioni Contraenti indicheranno i costi relativi alla sicurezza (anche nel caso in cui essi siano pari a zero).