Definizione di Long Term Care

Long Term Care incremento del contributo aziendale pro capite da 50 a 100 euro.
Long Term Care. “Cure a Lungo Termine” per fornire protezione e assistenza alle condizioni di non autosufficienza.
Long Term Care e per una rendita totale assicurata pari ad euro Non aver sottoscritto ulteriori contratti per il prodotto “REALMENTE SERENO” con il medesimo soggetto Assicurato il cui cumulo delle prestazioni superi i seguenti limiti: • Per la garanzia base in caso di non autosufficienza: rendita massima pari a 30.000 euro annui; • Per la garanzia accessoria caso morte: capitale caso morte massimo pari a 30.000 euro.

Examples of Long Term Care in a sentence

  • L’Azienda stipula a favore di ciascun dipendente una copertura assicurativa per Long Term Care (LTC) in relazione all’insorgenza di eventi imprevisti e invalidanti dell’individuo tali da comportare uno stato di non autosufficienza.

  • Le Parti intendono aderire ad un Fondo costituito presso ANIA contro i rischi di non autosufficienza LTC (Long Term Care), versando come da regolamento e statuto del Fondo stesso,che viene accettato, dal 1° gennaio 2010, una quota pari allo 0,50% della retribuzione tabellare per ogni dipendente full-time in forza; per ogni dipendente part-time il versamento sarà riproporzionato in funzione della percentuale di lavoro svolta.

  • Tale garanzia consiste in una eventuale copertura Long Term Care (Rendita di non Autosufficienza) a premio annuo costante a vita intera che prevede il pagamento all’Assicurato di una rendita vitalizia, prescelta e compresa tra 500 e 3.000 Euro mensili in caso di perdita di autosufficienza dello stesso Assicurato nel compimento degli atti elementari della vita quotidiana, da corrispondere a seguito del riconoscimento dello stato di non autosufficienza e finché l’Assicurato è in vita.

  • A seconda della garanzia accessoria, il periodo di carenza non si applica in caso di sopravvenuta non autosufficienza (Long Term Care), o di malattia (Dread Disease), o di invalidità (Invalidità Totale Permanente) causate da eventi accidentali.

  • A far data dal l o gennaio 20 l O le aziende associate ad AISA sono confluite ad Fondo costituito presso ANIA contro i rischi di non autosufficienza LTC (Long Term Care), versando come da regolamento e statuto del Fondo stesso e come da Allegato 10, una quota pari allo 0,50% della retribuzione tabellare per ogni dipendente full time in forza; per ogni dipendente part time il versamento è riproporzionato in funzione della percentuale di lavoro svolto.

  • Long Term Care (LTC): Contratti che offrono un sostegno economico in caso di perdita dell’autosufficienza.

  • La durata del pagamento dell’eventuale Garanzia Complementare Long Term Care è vitalizia, coincide cioè con la vita dell’Assicurato.

  • La Compagnia indirizza l’offerta Vita a individui e famiglie con un focus particolare sui segmenti Protezione, Previdenza e Risparmio con prodotti sviluppati sulla base dei bisogni dei propri clienti, ad esempio i prodotti temporanea caso morte, a vita intera, a base finanziaria, LTC (Long Term Care) e i Fondi Pensione.

  • Puoi acquistare una o più delle seguenti garanzie accessorie facoltative: – Long Term Care (Art.

  • La presente garanzia (Long Term Care) prevede, nel caso in cui l’Aderente si trovi in uno stato di non- autosufficienza nel corso del rapporto contrattuale e come indicato all’Art.


More Definitions of Long Term Care

Long Term Care erogazione di una rendita vitalizia pari a 500 euro mensili per le conseguenze di evento verificatosi dal 1.1.2022 a 31.12.2024 D – indennizzo in caso di malattia o infortunio che risolve il rapporto di lavoro per superamento del periodo di comporto: indennizzo pari a 2 RAL fino a 100.000 euro lordi. Liquidazione in sostituzione dell’indennità di preavviso prevista dal CCNL.
Long Term Care. 1) Le Parti stipulanti il presente contratto convengono di introdurre con decorrenza 1.1.08 una copertura assicurativa per ‘long term care’, in relazione alla insorgenza di eventi imprevisti e invalidanti dell'individuo tali da comportare uno stato di non autosufficienza.
Long Term Care. Sussidio per la copertura del rischio di perdita dell’autosufficienza, in base al quale, al verificarsi di determinati eventi, il socio riceverà una somma forfettaria a titolo di indennizzo.
Long Term Care la cui durata della garanzia coincide con la vita dell’Assicurato. Tale garanzia complementare prevede che al verificarsi degli eventi assicurati di cui al successivo Paragrafo “Rischi Assicurati ed esclusioni”, nel corso della durata contrattuale, la Società garantisca, a favore del Beneficiario designato, il pagamento di una rendita vitalizia. Tale rendita, definita dal Contraente in sede di sottoscrizione del Contratto, è costante per tutta la durata del Contratto e potrà essere pari ad un importo minimo di 6.000 euro e massimo di 36.000,00 euro. L’età contrattuale dell’assicurato, al momento della sottoscrizione della garanzia complementare, non potrà essere superiore a 54 anni. Per età contrattuale dell’Assicurato si intende l’età, espressa in anni interi, compiuta all’ultimo compleanno. Qualora alla Data di Decorrenza siano trascorsi dall’ultimo compleanno sei mesi o più, l’età utilizzata per il calcolo del Capitale Assicurato (età computabile) viene aumentata di un anno. In caso di decesso dell’Assicurato la Garanzia si intenderà estinta ed i premi pagati resteranno acquisiti dalla Società. La prestazione viene estesa anche alla garanzia di esonero dal pagamento dei premi in caso di non autosufficienza riconosciuta. La garanzia è sottoscrivibile a condizione che: - L’Assicurato, allo specifico questionario, contenente la richiesta di informazioni di carattere medico/sanitario e sportivo/professionale a sé relative, abbia dato tutte risposte negative; - L’Assicurato, non abbia un’età assicurativa superiore a 54 anni alla Data di Decorrenza; - Il Contraente accetti l’applicazione dei periodi di carenza previsti e dettagliati nei successivi paragrafi del presente articolo; - la prestazione, avuto anche riguardo di eventuali altre coperture LTC già in essere e prestate dalla Società al medesimo Assicurato con cui fa cumulo, non superi l’importo massimo di 36.000,00 Euro di rendita annua.
Long Term Care. (L.T.C.) è assicurata attraverso la polizza n. 54095.10 in forma temporanea, scadenza 31.12.2022, stipulata con la Compagnia di Assicurazioni UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.p.A. La prestazione accessoria facoltativa a copertura del rischio “Dread Disease” è assicurata attraverso la polizza n. 54140.31, scadenza 31.12.2022, stipulata con il medesimo pool di Compagnie di assicurazioni di cui alla convenzione n. 5257. L’incarico di controllo contabile del Fondo è affidato, secondo quanto previsto dallo Statuto, al Collegio dei Sindaci. La raccolta delle adesioni dei lavoratori può essere svolta nei luoghi di lavoro dei destinatari, nelle sedi del Fondo e dei soggetti sottoscrittori delle fonti istitutive, nonché attraverso il sito web del Fondo.

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  • Altri oneri Sono possibili operazioni in strumenti finanziari derivati. I derivati sono utilizzati con finalità di copertura e per l'efficiente gestione del portafoglio.

  • Capitolato d’Oneri il documento Allegato "D" all’Accordo Quadro che ha disciplinato la partecipazione alla procedura aperta per l’aggiudicazione del medesimo Accordo Quadro, e contenente, altresì, le condizioni e le modalità per la indizione e aggiudicazione degli Appalti Specifici;

  • Codice Etico significa il codice etico adottato da Cerved e consultabile nell’apposita sezione del sito web xxxxxxx.xxxxxx.xxx;

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  • Ricovero la degenza in Istituto di cura che comporti almeno un pernottamento;

  • Rendiconto annuale della Gestione Separata riepilogo aggiornato annualmente dei dati relativi al rendimen- to finanziario conseguito dalla Gestione Separata e all’aliquota di retrocessione di tale rendimento attribuito da Poste Vita S.p.A. al contratto.

  • Negoziazione assistita tramite richiesta del proprio avvocato ad Europ Assistance Italia S.p.A. In caso di controversie relative alla determinazione e stima dei danni, è necessario ricorrere alla perizia contrattuale ove prevista dalle Condizioni di Assicurazione per la risoluzione di tale tipologia di controversie. La domanda di attivazione della perizia contrattuale o di arbitrato dovrà essere indirizzata a: Ufficio Liquidazione Sinistri – Xxx xxx Xxxxxx, 0 – 00000 Xxxxxx (XX), a mezzo Raccomandata A.R. oppure pec: all’indirizzo xxxxxxxx@xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx. Se si tratta di controversie nell’ambito di polizze contro il rischio di danno nelle quali sia già stata espletata la perizia contrattuale oppure non attinenti alla determinazione e stima dei danni, la legge prevede la mediazione obbligatoria, che costituisce condizione di procedibilità, con facoltà di ricorrere preventivamente alla negoziazione assistita. Se si tratta di controversie nell’ambito di polizze contro gli infortuni o malattie nelle quali sia già stato espletato l’arbitrato oppure non attinenti a questioni mediche, la legge prevede la mediazione obbligatoria, che costituisce condizione di procedibilità, con facoltà di ricorrere preventivamente alla negoziazione assistita. Resta salva la facoltà di adire l’Autorità Giudiziaria.

  • Collegio Sindacale indica il collegio sindacale della Società di volta in volta in carica.

  • Somma assicurata valore dei beni assicurati nei limiti del quale la Società è vincolata dall’Assicurazione.

  • Utilizzatore Si intende il soggetto individuato nelle Condizioni Particolari del Contratto.

  • Capitolato Speciale d’Appalto il presente documento, contenente le norme generali che disciplinano l’esecuzione dei lavori da un punto di vista normativo;

  • Categorie di emittenti Xxxx non definito a priori dal gestore in quanto non vincolante ai fini della realizzazione della politica di investimento. Specifici fattori di rischio: richio volatilità, rischio fattori politici ed economici, rischio tassi di interesse.

  • visto il Decreto Legislativo 11.4.2006, n. 198: “Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246”, così come modificato e integrato con L. n. 162 del 5.11.2021; visto il D.P.R. 03.05.2006, n. 252, concernente il Regolamento recante norme in materia di deposito legale dei documenti di interesse culturale destinati all’uso pubblico; vista la Legge 30.12.2010, n. 240 “Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l’efficienza del sistema universitario” ed in particolare, gli articoli 18 e 22; vista la Legge 12.11.2011, n. 183 (LEGGE DI STABILITA’ 2012), ed in particolare l’art. 15, recante disposizioni in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive; visto il D.L. 14.03.2013, n. 33: “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”; visto il D.M. 30.10.2015 n. 855 “Rideterminazione dei macrosettori e dei settori concorsuali”; visto il ”Regolamento per il conferimento ed il rinnovo di assegni di ricerca di cui all’art. 22 della Legge n. 240/2010; vista la legge 29 giugno 2022 n. 79 con cui sono state apportate, fra le altre, modifiche al’art. 22 della n. 240/2010 con l’introduzione della nuova figura del contratto di ricerca in sostituzione dell’assegno di ricerca; visto il D.L. n. 198 del 29.12.2022 “Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi”, ed, in particolare l’art. 6 rubricato “Proroga di termini in materia di università e ricerca”, con cui è stata prorogata la possibilità di indire procedure per il conferimento di assegni di ricerca, ai sensi dell’art. 22 della Legge 240/2010, nel testo previgente all’entrata in vigore della legge n. 79/2022 sopra citata, fino al 31.12.2023; visto il Regolamento sulla disciplina delle attività di ricerca, consulenza e didattica eseguite dall’Università degli Studi di Parma a fronte di contratti o accordi con soggetti esterni;

  • Regolamento della Gestione Separata L’insieme delle norme, riportate nelle condizioni contrattuali, che regolano la gestione separata.

  • Capitale assicurato iniziale Capitale assicurato prescelto dall’Aderente/Assicurato all’atto della sottoscrizione del Modulo di Adesione.

  • Periodo di Carenza Sono i primi 3 (tre) giorni di malattia e/o infortunio non professionale o seguenti a quello dell’infortunio professionale, in cui l’INPS/INAIL non erogano al Lavoratore alcun trattamento indennitario. Infatti, le indennità riconosciute dall’INPS o dall’INAIL decorrono solo dal 4° (quarto) giorno di malattia/infortunio.

  • Valore finale totale dell’appalto Valore: 864 EUR. IVA esclusa.

  • Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM) Tasso di interesse pubblicato ogni tre mesi dal Ministero dell’Economia e delle Finanze come previsto dalla legge sull’usura. Per verificare se un tasso di interesse è usurario, quindi vietato, bisogna individuare, tra tutti quelli pubblicati, il TEGM dei mutui, aumentarlo di un quarto, aggiungere un margine di ulteriori quattro punti percentuali, verificare che la differenza tra il limite ed il tasso medio non sia superiore ad otto punti percentuali ed accertare che quanto richiesto dalla Banca non sia superiore.

  • Massimale/Somma Assicurata l’esborso massimo previsto da Europ Assistance in caso di sinistro.

  • Capitolato si intende il presente Capitolato Speciale d’Appalto;

  • Franchigia assoluta La franchigia si dice assoluta quando il suo ammontare rimane in ogni caso a carico dell’assicurato, qualunque sia l’entità del danno subito.

  • Contratto (di assicurazione sulla vita): Contratto con il quale la Compagnia, a fronte del pagamento del premio, si impegna a pagare una prestazione assicurativa in forma di capitale o di rendita al verificarsi di un evento attinente alla vita dell’Assicurato.

  • Capitale assicurato il Premio Investito nella Gestione Separata rivaluta- to periodicamente, secondo il metodo della capitalizzazione composta, in funzione dei rendimenti conseguiti dalla Gestione Separata, al netto dell’a- liquota percentuale trattenuta da Poste Vita.

  • Codice di condotta commerciale è il Codice di condotta commerciale per la vendita di energia elettrica e di gas naturale ai clienti finali, approvato con deliberazione 8 luglio 2010, ARG/com 104/10, come successivamente modificato e integrato;

  • Valuta gli investimenti saranno principalmente denominati in euro; è consentito l'investimento in valute diverse dall'euro e privo di copertura del rischio di cambio.