Estinzione del contratto Clausole campione

Estinzione del contratto. 1. Il presente contratto cessa alla scadenza prefissata. 2. Parte Committente può recedere dal contratto in qualsiasi momento, dandone preavviso al Prestatore d’xxxxx xxxxxx 00 (xxxxxx) giorni prima. 3. Parte Committente può recedere in qualsiasi momento e senza preavviso dal contratto: a) se il Prestatore d’opera non procede all’esecuzione dell’incarico affidato secondo quanto stabilito dal presente contratto e a regola d’arte, salvo il diritto al risarcimento del danno subito dalla Committente. b) quando l’esecuzione dell’incarico diventi impossibile per causa non imputabile ad alcuna delle parti. In tale ipotesi il Prestatore d’opera avrà diritto esclusivamente al compenso maturato per il lavoro prestato, in deroga a quanto previsto all’articolo 2227 c.c. c) in presenza di atti e/o comportamenti comunque lesivi dell’interesse della Committente, tali da non consentire la prosecuzione del rapporto in condizioni di reciproca fiducia, ovvero in presenza di accertate violazioni degli obblighi di riservatezza e segretezza posti a carico del Prestatore d’opera nel presente contratto. In questa ipotesi il Prestatore d’opera avrà diritto esclusivamente al compenso maturato per il lavoro prestato, in deroga a quanto previsto all’articolo 2227 c.c., salvo il diritto della Committente al risarcimento dei danni. 4. E’ concesso altresì al Prestatore d’opera il diritto di recesso unilaterale previo avviso scritto mediante , almeno giorni prima della data in cui il recesso deve avere esecuzione. In tal caso al Prestatore d’opera spetterà esclusivamente il compenso maturato per il lavoro prestato in deroga a quanto previsto all’articolo 2227 c.c. 5. L’estinzione del contratto, per qualsivoglia causa, comporta altresì l’obbligo da parte del Prestatore d’opera di consegnare la documentazione, incluso indici, procedure, tracciati di cui il medesimo possa essere venuto in possesso in conseguenza dell’attività affidata.
Estinzione del contratto. Il contratto si risolve automaticamente, senza alcun preavviso il 30/09/2012, termine concordato, e si estingue allo spirare di detto termine. In nessun caso il contratto di xx.xx.xx. può trasformarsi in rapporto di lavoro determinato. Il Comune di Catanzaro e il collaboratore possono rispettivamente recedere dal contratto prima della scadenza del termine con comunicazione scritta, con un periodo di preavviso di almeno 15 giorni, decorrenti dalla data di ricevimento della comunicazione. In caso di mancato preavviso il Comune di Catanzaro e il collaboratore saranno rispettivamente tenuti a corrispondere un indennizzo pari al corrispettivo che sarebbe spettato al collaboratore per il periodo di preavviso non prestato. Il contratto è risolto unilateralmente dal Comune di Catanzaro prima del termine quando si verifichino: ✓ Gravi inadempienze contrattuali; ✓ Sospensione ingiustificata della prestazione superiore a 15 giorni, che rechi pregiudizio agli obiettivi da raggiungere; ✓ Commissione di reati tra quelli previsti dall’art. 15 della legge n. 55/90 e successive modificazioni; ✓ Danneggiamento o furto di beni; ✓ Inosservanza da parte della collaboratrice degli obblighi stabiliti, con particolare riferimento a quelli previsti dai precedenti artt. 2 e 3; ✓ Impossibilità sopravvenuta della prestazione oggetto dell’incarico.
Estinzione del contratto. 1. Il contratto termina alla scadenza del termine concordato, con la possibilità di proroga sulla base delle necessità dell’Agenzia. 2. L’Ente e il collaboratore possono rispettivamente recedere dal contratto prima della scadenza del termine con comunicazione scritta, con un periodo di preavviso di almeno 15 giorni, decorrenti dalla data di ricevimento della comunicazione. 3. In caso di mancato preavviso l’Ente e il collaboratore rispettivamente saranno tenuti a corrispondere un indennizzo pari al corrispettivo che sarebbe spettato al collaboratore per il periodo di preavviso non prestato. 4. Il contratto è risolto unilateralmente dal committente prima del termine quando si verifichino:  gravi inadempienze contrattuali;  sospensione ingiustificata della prestazione superiore a 15 giorni, che rechi pregiudizio agli obiettivi da raggiungere;  commissioni di reati tra quelli previsti dall’art. 15 della legge n. 55/90 e successive modificazioni;  danneggiamento o furto di beni;  inosservanza da parte del collaboratore degli obblighi stabiliti, con particolare riferimento a quelli previsti dai precedenti artt. 2 e 3;  impossibilità sopravvenuta della prestazione oggetto dell’incarico.
Estinzione del contratto. 958 Capitolo I CESSIONE DI QUOTE DI SRL A TITOLO ONEROSO 1. Premessa 963 2. Forma della cessione di quote 963 3. Efficacia della cessione verso la società 964 4. Efficacia della cessione verso i terzi 966 5. Responsabilità dell’alienante per i versamenti ancora dovuti 967 6. Cessione di partecipazioni e garanzia della consistenza patrimoniale 967 7. Regime fiscale 968 1. Premessa 971 2. Azienda 971
Estinzione del contratto. Il contratto termina alla scadenza del termine concordato. L’Ente e il collaboratore possono rispettivamente recedere dal contratto prima della scadenza del termine con comunicazione scritta, con un periodo di preavviso di almeno 15 giorni, decorrenti dalla data di ricevimento della comunicazione. In caso di mancato preavviso l’Ente e il collaboratore rispettivamente saranno tenuti a corrispondere un indennizzo pari al corrispettivo che sarebbe spettato al collaboratore per il periodo di preavviso non prestato. Il contratto è risolto unilateralmente dal committente prima del termine quando si verifichino: gravi inadempienze contrattuali; sospensione ingiustificata della prestazione superiore a 15 giorni, che rechi pregiudizio agli obiettivi da raggiungere; commissioni di reati tra quelli previsti dall’art.15 della legge n.55/90 e successive modificazioni; danneggiamento o furto di beni; inosservanza da parte del collaboratore degli obblighi stabiliti, con particolare riferimento a quelli previsti dai precedenti artt.2 e 3; impossibilità sopravvenuta della prestazione oggetto dell’incarico.
Estinzione del contratto. Articolo 10 – Controversie e Foro competente
Estinzione del contratto. Il pegno rimane efficace fino alla definitiva estinzione delle operazioni garantite ed ha pieno effetto indipendentemente da qualsiasi altra garanzia, personale o reale. Non è pertanto prevista alcuna facoltà di recesso da parte del cliente/concedente.
Estinzione del contratto. 1. Il presente contratto cessa alla scadenza prefissata. 2. Ciascuna parte ha, tuttavia, facoltà di recedere anticipatamente dal contratto con un preavviso di giorni 30 dal ricevimento della raccomandata. 4. L’estinzione del contratto, per qualsivoglia causa, comporta altresì l’obbligo da parte del Consulente di consegnare la documentazione che sia in suo possesso in ragione degli incarichi in corso di espletamento.
Estinzione del contratto. Ending a Contract pag. 13
Estinzione del contratto nel common law pag. 14 2.2.1. Nullità e Annullabili- tà–Voidness and Voidabi- 2.2.1.1. Esempi nella giuri- 2.2.2. Inapplicabilità e inefficacia – Unenforceability and Ineffectiveness pag. 15 2.2.2.1. Esempi nella giuri- sprudenza del common law pag. 15 2.2.3. Scadenza o Fine – Expiration or End pag. 16 3. Altre cause di Estinzione: la Violazione del Contratto pag. 16