CASO MORTE. Se l'infortunio ha per conseguenza la morte dell'Assicurato e questa si verifica entro 2 anni dal giorno nel quale l'infortunio è avvenuto, la Società liquida ai beneficiari la somma assicurata per il caso di morte. Per beneficiari si intendono, salvo diversa designazione da parte dell'Assicurato, gli eredi testamentari o legittimi. In caso di premorienza o commorienza dei beneficiari designati, detta somma sarà liquidata agli eredi testamentari o legittimi. Vengono parificati al caso di morte il caso in cui l'Assicurato venga dichiarato disperso alle competenti Autorità ed il caso di sentenza di morte presunta, ai sensi dell'art. 60 comma 3 del Cod. Civ.
CASO MORTE. Se l’infortunio ha per conseguenza la morte dell’Assicurato, purché verificatasi entro due anni dal giorno dell’infortunio stesso, la Società liquida la somma assicurata ai beneficiari designati o, in mancanza, agli eredi. L’indennizzo per il caso di Morte non è cumulabile con quello per invalidità permanente; tuttavia, se dopo il pagamento di un indennizzo per infortunio, ma entro un anno dal giorno dell’evento indennizzabile a termini di polizza ed in conseguenza di questo, l’Assicurato muore, la Società corrisponde ai beneficiari la differenza fra l’indennizzo pagato e la somma assicurata per il caso Morte, ove questa sia maggiore.
CASO MORTE. 1) Se l’Infortunio ha come conseguenza la morte dell’Assicurato, l’Impresa effettua il pagamento della Somma Assicurata ai Beneficiari designati e in- dicati nel Modulo di Polizza o in assenza agli eredi testamentari o legittimi in parti uguali. L’Indennizzo per il caso di morte non è cumulabile con quello per il caso di Invalidità Permanente. Pertanto, se dopo il pagamento di un Indennizzo per Invalidità Permanente in conseguenza del medesimo Infortunio, l’Assicurato morisse entro 2 (due) anni dal giorno del Sinistro, l’Impresa corrisponderà ai Beneficiari la sola differenza tra l’Indennizzo pagato e quello Assicurato per il caso morte, ove questo sia superiore.
2) Qualora a seguito di Infortunio indennizzabile a termini di Polizza il corpo dell’Assicurato scompaia e non venga ritrovato e si presume sia avvenuto il decesso, l’Impresa liquiderà la somma prevista in caso di morte. La liquidazione, sempre che non siano nel frattempo emersi elementi tali da rendere il danno non indennizzabile, non avverrà prima che siano tra- scorsi 180 (centottanta) giorni dalla presentazione dell’istanza per la di- chiarazione di morte presunta proposta a termine degli artt. 59 e 60 del Codice Civile. Nel caso in cui, successivamente al pagamento, risulti che la morte non si sia verificata o che comunque non sia dipesa da Infortunio indennizzabile, l’Im- presa avrà diritto al rimborso dell’intera somma liquidata.
CASO MORTE. La Compagnia corrisponde ai Beneficiari designati o, in mancanza, agli eredi dell’Assicurato non oltre il quarto grado, in parti uguali, l’Indennizzo:
a) se, in conseguenza delle lesioni subite a seguito di Infortunio, l’Assicurato muore;
b) se, a seguito di affogamento o di incidente della circolazione terrestre o navigazione marittima o aerea, il corpo dell’Assicurato non viene più ritrovato e a condizione che siano trascorsi almeno sei mesi dalla presentazione di domanda di morte presunta a termini degli artt. 60 comma 3 e 62 del Codice Civile. Qualora sia stato effettuato il pagamento dell’Indennizzo e in seguito l’Assicurato ritorni o si abbiano di lui notizie sicure, la Compagnia ha diritto alla restituzione della somma pagata. L’Assicurato stesso potrà far valere i diritti che eventualmente gli sarebbero spettati, nel caso avesse subito lesioni indennizzabili a norma di polizza.
CASO MORTE. Il rischio di decesso è coperto indipendentemente dalla causa, dal luogo e da eventuali cambiamenti di professione dell’Assicurato. In caso di decesso dell’Assicurato nel corso della durata contrattuale, Italiana Assicurazioni S.p.A. corrisponderà ai Beneficiari designati il capitale rivalutato, fino alla data di decesso, presente nella Gestione Interna Separata “Prefin Top”, con il minimo del capitale iniziale relativo al premio unico e agli eventuali versamenti aggiuntivi e/o annui ricorrenti, riproporzionato a seguito di eventuali riscatti parziali. Nel caso in cui la data dell’evento non coincida con la ricorrenza anniversaria del contratto, il valore liquidabile sarà determinato rivalutando “pro rata temporis” il capitale assicurato all’ultima ricorrenza anniversaria fino alla data dell’evento. La misura della rivalutazione e le modalità di applicazione sono descritte al successivo articolo 10.
CASO MORTE. La Compagnia corrisponde la somma assicurata ai Beneficiari designati o, in mancanza, agli eredi dell’Assicurato non oltre il quarto grado, in parti uguali: • se entro due anni dall’Infortunio, ed in conseguenza delle lesioni subite, l’Assicurato muore; • se a seguito di affogamento o di incidente della circolazio- ne terrestre o navigazione marittima o aerea, il corpo dell’Assicurato non viene più ritrovato e a condizione che siano trascorsi almeno sei mesi dalla presentazione di domanda di morte presunta a termine degli artt. 60 e 62 del Codice Civile. Qualora sia stato effettuato il pagamen- to dell’Indennizzo ed in seguito l’Assicurato ritorni o si abbiano di lui notizie sicure, la Compagnia ha diritto alla restituzione della somma pagata. L’Assicurato stesso potrà far valere i diritti che eventualmente gli sarebbero spettati, nel caso avesse subito lesioni indennizzabili a norma di Xxxxxxx.
CASO MORTE. L'indennizzo per il caso morte è dovuto se la morte stessa si verifica anche se successivamente alla scadenza della polizza entro 1 anno dal giorno dell'infortunio. Tale indennizzo viene liquidato ai beneficiari designati od, in difetto, agli eredi legittimi dell'assicurato in parti uguali. L'Indennizzo per il caso morte non è cumulabile con quello per invalidità permanente.
CASO MORTE. Al momento del decesso dell'Assicurato, nel corso della durata del contratto, Reale Mutua liquiderà ai Beneficiari designati dal Contraente il capitale assicurato. In caso di sopravvivenza dell’Assicurato alla data di scadenza del contratto, nulla è dovuto e i premi pagati resteranno acquisiti da Reale Mutua. Il capitale massimo assicurabile è pari a 400.000,00 euro ed il primo premio annuo lordo deve essere almeno di 60,00 euro. Dopo la liquidazione del capitale assicurato per la garanzia Terminal Illness o per la garanzia Invalidità Permanente, la polizza si estingue e nessuna ulteriore prestazione è prevista. A seconda dello stato di salute e dell’abitudine al fumo, l’Assicurato può aderire a una delle seguenti Convenzioni:
CASO MORTE. Altri eventi assicurati
CASO MORTE. Se l'infortunio ha per conseguenza la morte dell'Assicurato e questa si verifica entro 2 anni dal giorno nel quale l'infortunio è avvenuto, la Società liquida ai beneficiari la somma assicurata per il caso di morte riportata nell'Allegato "Tabella limiti di indennizzo" Per beneficiari si intendono, salvo diversa designazione da parte dell'Assicurato, gli eredi testamentari o legittimi. In caso di premorienza o commorienza dei beneficiari designati, detta somma sarà liquidata agli eredi testamentari o legittimi. Vengono parificati al caso di morte il caso in cui l'Assicurato venga dichiarato disperso alle competenti Autorità ed il caso di sentenza di morte presunta, ai sensi dell'art. 60 comma 3 del Cod. Civ..