Sospensioni dei lavori. Nei casi previsti dall’art. 107 del D. Lgs. 50/2016, la direzione dei lavori d’ufficio o su segnalazione dell’appaltatore può ordinare la sospensione dei lavori redigendo apposito verbale. A giustificazione del ritardo nell’ultimazione dei lavori o nel rispetto delle scadenze fissate dal programma temporale, l’appaltatore non può mai attribuire causa, in tutto o in parte, ad altre ditte o imprese o fornitori se esso appaltatore non abbia tempestivamente per iscritto denunciato alla Stazione appaltante il ritardo imputabile a dette ditte, imprese o fornitori e se tali ritardi siano comunque ritenuti giustificati e non addebitabili a negligenze nella stipula e controllo dei contratti da parte dell’appaltatore, ad esclusiva discrezione della S.A. I verbali per la concessione di sospensioni, redatti con adeguata motivazione a cura della direzione dei lavori, controfirmati dall’appaltatore e recanti l’indicazione dello stato di avanzamento dei lavori, devono pervenire al responsabile del procedimento entro il quinto giorno naturale successivo alla loro redazione e devono essere restituiti controfirmati dallo stesso o dal suo delegato; qualora il responsabile del procedimento non si pronunci entro tre giorni dal ricevimento, i verbali si danno per riconosciuti e accettati dalla Stazione appaltante. La sospensione opera dalla data di redazione del relativo verbale, accettato dal responsabile del procedimento o sul quale si sia formata l’accettazione tacita. Non possono essere riconosciute sospensioni, e i relativi verbali non hanno alcuna efficacia, in assenza di adeguate motivazioni o le cui motivazioni non siano riconosciute adeguate da parte del responsabile del procedimento con annotazione sul verbale. Il verbale di sospensione ha efficacia dal quinto giorno antecedente la sua presentazione al responsabile del procedimento, qualora il predetto verbale gli sia stato trasmesso dopo il quinto giorno dalla redazione ovvero rechi una data di decorrenza della sospensione anteriore al quinto giorno precedente la data di trasmissione. Le sospensioni e le proroghe di cui all’art. successivo devono essere annotate nel giornale dei lavori. Fuori dei casi previsti, il Responsabile del Procedimento può, per ragioni di pubblico interesse o necessità, ordinare la sospensione dei lavori per un periodo di tempo che, in una sola volta, o nel complesso se a più riprese, non superi un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione dei lavori stessi, e mai per più di sei mesi complessivi. Qualora la sospensione avesse durata più lunga, l'appaltatore può chiedere lo scioglimento del contratto senza indennità; se l'Amministrazione si oppone allo scioglimento l'appaltatore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. Per la sospensione disposta nei casi, modi e termini indicati, salvo quanto previsto nel periodo precedente, non spetta all'appaltatore alcun compenso o indennizzo. In ogni caso la durata della sospensione non è calcolata nel termine fissato nel contratto per l'ultimazione dei lavori.
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Samples: Accordo Quadro, Accordo Quadro
Sospensioni dei lavori. Nei casi previsti dall’art1. Per quanto concerne sospensioni e riprese dei lavori, valgono i disposti di cui all’art. 107 del D. LgsD.lgs. 50/201650/2016 e s.m.i., la direzione dei lavori d’ufficio o su segnalazione dell’appaltatore può ordinare la sospensione dei lavori redigendo apposito verbaleall’art. A giustificazione 5 del ritardo nell’ultimazione dei lavori o nel rispetto delle scadenze fissate dal programma temporaleD.L. 16 luglio 2020 n. 76 (conv. L. n. 120/2020) e all’art. 8, l’appaltatore non può mai attribuire causa, in tutto o in parte, ad altre ditte o imprese o fornitori se esso appaltatore non abbia tempestivamente per iscritto denunciato alla Stazione appaltante il ritardo imputabile a dette ditte, imprese o fornitori e se tali ritardi siano comunque ritenuti giustificati e non addebitabili a negligenze nella stipula e controllo dei contratti da parte dell’appaltatore, ad esclusiva discrezione della S.A. comma 4 del D.L. 16 luglio 2020 n. 76 (conv. L. n. 120/2020).
2. I verbali per la concessione di sospensionisospensioni sono redatti specificando adeguata le motivazioni della sospensione e, nel caso di sospensione parziale, con indicazione delle opere sospese. I verbali sono redatti con adeguata motivazione a cura della direzione dei lavori, Direzione Lavori in contraddittorio con l’Appaltatore e controfirmati dall’appaltatore e recanti l’indicazione dello stato di avanzamento dei lavoridall’Appaltatore stesso, devono pervenire al responsabile del procedimento alla Società entro il quinto giorno naturale successivo alla loro redazione e devono essere restituiti controfirmati dallo stesso o dal suo delegatoredazione; qualora il responsabile del procedimento questa non si pronunci entro tre cinque (5) giorni dal ricevimento, i verbali si danno per riconosciuti e accettati dalla Stazione appaltanteaccettati.
3. La In ogni caso la sospensione opera dalla data di redazione del relativo verbale, accettato dal responsabile del procedimento dalla Stazione Appaltante o sul quale si sia formata l’accettazione tacita.
4. Non possono essere riconosciute sospensioni, e i relativi verbali non hanno alcuna efficacia, in assenza di adeguate motivazioni o le cui motivazioni non siano riconosciute adeguate da parte della Società.
5. Le disposizioni del responsabile del procedimento con annotazione sul verbale. Il verbale presente articolo si applicano anche a sospensioni parziali e riprese parziali che abbiano per oggetto parti determinate dei lavori, da indicare nei relativi verbali; in tal caso il differimento dei termini contrattuali è pari ad un numero di giorni costituito dal prodotto dei giorni di sospensione ha efficacia dal quinto giorno antecedente la sua presentazione al responsabile del procedimento, qualora per il predetto verbale gli sia stato trasmesso dopo rapporto tra l’ammontare dei lavori sospesi e l'importo totale dei lavori previsto nello stesso periodo secondo il quinto giorno dalla redazione ovvero rechi una data di decorrenza della sospensione anteriore al quinto giorno precedente la data di trasmissione. Le sospensioni e le proroghe programma esecutivo dei lavori di cui all’art. successivo devono essere annotate nel giornale dei lavori24 del presente Capitolato Speciale d’Appalto.
6. Fuori dei casi previstiQualora la sospensione, il Responsabile del Procedimento puòo le sospensioni se più di una, per ragioni di pubblico interesse o necessità, ordinare la sospensione dei lavori durino per un periodo di tempo che, in una sola volta, o nel complesso se a più riprese, non superi superiore ad un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione dei lavori stessidall’art. 20, e mai per più di sei o comunque quando superino 6 mesi complessivi. Qualora la sospensione avesse durata più lungacomplessivamente, l'appaltatore l'Appaltatore può chiedere richiedere lo scioglimento del contratto senza indennità; se l'Amministrazione si oppone la Stazione Appaltante può opporsi allo scioglimento l'appaltatore ha diritto alla del contratto ma, in tal caso, riconosce al medesimo la rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti, iscrivendoli nella documentazione contabile.
7. Per Nell'eventualità che, successivamente alla consegna dei lavori, insorgano, per cause imprevedibili o di forza maggiore, impedimenti che non consentano di procedere, parzialmente o totalmente, al regolare svolgimento delle singole categorie di lavori, l'Appaltatore è tenuto a proseguire i lavori eventualmente eseguibili, mentre si provvede alla sospensione, anche parziale, dei lavori non eseguibili in conseguenza di detti impedimenti.
8. Con la ripresa dei lavori sospesi parzialmente, il termine contrattuale di esecuzione dei lavori viene incrementato, su istanza dell'Appaltatore, soltanto degli eventuali maggiori tempi tecnici strettamente necessari per dare completamente ultimate tutte le opere, dedotti dal programma operativo dei lavori, indipendentemente dalla durata della sospensione.
9. In caso di sospensioni totali o parziali dei lavori disposte per cause diverse da quelle di cui ai commi 1, 2 e 4 dell’articolo 107 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. l’Appaltatore ha diritto a un risarcimento quantificato sulla base dei seguenti criteri:
a) i maggiori oneri per spese generali infruttifere si ottengono sottraendo all’importo contrattuale l’utile di impresa nella misura del 10 per cento e le spese generali nella misura del 15 per cento e calcolando sul risultato la percentuale del 6,5 per cento. Tale risultato va diviso per il tempo contrattuale e moltiplicato per i giorni di sospensione e costituisce il limite massimo previsto per il risarcimento quantificato sulla base del criterio di cui alla presente lettera;
b) la lesione dell’utile è riconosciuta coincidente con la ritardata percezione dell’utile di impresa, nella misura pari agli interessi legali di mora di cui all’articolo 2, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 9 ottobre 2002 n. 231 computati sulla percentuale del dieci per cento, rapportata alla durata dell’illegittima sospensione;
c) il mancato ammortamento e le retribuzioni inutilmente corrisposte sono riferiti rispettivamente al valore reale, all’atto della sospensione, dei macchinari esistenti in cantiere e alla consistenza della mano d’opera accertati dal direttore dei lavori;
d) la determinazione dell’ammortamento avviene sulla base dei coefficienti annui fissati dalle vigenti norme fiscali.
10. Non appena siano venute a cessare le cause della sospensione il Direttore dei Lavori lo comunica al R.U.P. affinché quest’ultimo disponga la ripresa dei lavori e indichi il nuovo termine contrattuale. Entro cinque giorni dalla disposizione di ripresa dei lavori effettuata dal R.U.P., il Direttore dei Lavori procede alla redazione del verbale di ripresa dei lavori, che deve essere sottoscritto anche dall’esecutore e deve riportare il nuovo termine contrattuale indicato dal R.U.P. Nel caso in cui l’esecutore ritenga cessate le cause che hanno determinato la sospensione disposta nei casitemporanea dei lavori e il R.U.P. non abbia disposto la ripresa dei lavori stessi, modi e termini l’esecutore può diffidare il R.U.P. a dare le opportune disposizioni al Direttore dei Lavori perché provveda alla ripresa; la diffida proposta ai fini sopra indicati, salvo quanto previsto nel periodo precedenteè condizione necessaria per poter iscrivere riserva all’atto della ripresa dei lavori, non spetta all'appaltatore alcun compenso o indennizzo. In ogni caso la qualora l’esecutore intenda far valere l’illegittima maggiore durata della sospensione non è calcolata nel termine fissato nel contratto per l'ultimazione dei lavorisospensione.
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Samples: Capitolato Speciale D’appalto
Sospensioni dei lavori. Nei In tutti i casi previsti dall’art. 107 in cui ricorrano circostanze speciali che impediscono in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d'arte, e che non siano prevedibili al momento della stipulazione del D. Lgs. 50/2016contratto, la direzione il direttore dei lavori d’ufficio o su segnalazione dell’appaltatore può ordinare disporre la sospensione dei lavori redigendo apposito verbale. A giustificazione dell'esecuzione del ritardo nell’ultimazione dei lavori contratto, compilando, se possibile con l'intervento dell'esecutore o nel rispetto di un suo legale rappre- sentante, il verbale di sospensione, con l'indicazione delle scadenze fissate dal programma temporale, l’appaltatore non può mai attribuire causa, in tutto o in parte, ad altre ditte o imprese o fornitori se esso appaltatore non abbia tempestivamente per iscritto denunciato alla Stazione appaltante il ritardo imputabile a dette ditte, imprese o fornitori e se tali ritardi siano comunque ritenuti giustificati e non addebitabili a negligenze nella stipula e controllo dei contratti da parte dell’appaltatore, ad esclusiva discrezione della S.A. I verbali per la concessione di sospensioni, redatti con adeguata motivazione a cura della direzione ragioni che hanno determinato l'interruzione dei lavori, controfirmati dall’appaltatore e recanti l’indicazione nonché dello stato di avanzamento dei lavori, devono pervenire delle opere la cui esecuzione rimane interrotta e delle cautele adottate affinché alla ripresa le stesse possano essere continuate ed ultimate senza eccessivi oneri, della consistenza della forza lavoro e dei mezzi d'opera esistenti in cantiere al momento della sospensione. Il verbale è inoltrato al responsabile del procedimento entro il quinto giorno naturale successivo alla loro redazione e devono essere restituiti controfirmati dallo stesso o dal suo delegato; qualora il responsabile del procedimento non si pronunci entro tre cinque giorni dal ricevimento, i verbali si danno per riconosciuti e accettati dalla Stazione appaltantedata della sua redazione. La sospensione opera dalla data di redazione del relativo verbale, accettato può essere disposta anche dal responsabile del procedimento o sul quale si sia formata l’accettazione tacita. Non possono essere riconosciute sospensioni, RUP per il tempo strettamente necessario e i relativi verbali non hanno alcuna efficacia, in assenza di adeguate motivazioni o le cui motivazioni non siano riconosciute adeguate da parte del responsabile del procedimento con annotazione sul verbale. Il verbale di sospensione ha efficacia dal quinto giorno antecedente la sua presentazione al responsabile del procedimento, qualora il predetto verbale gli sia stato trasmesso dopo il quinto giorno dalla redazione ovvero rechi una data di decorrenza della sospensione anteriore al quinto giorno precedente la data di trasmissione. Le sospensioni e le proroghe di cui all’art. successivo devono essere annotate nel giornale dei lavori. Fuori dei casi previsti, il Responsabile del Procedimento può, per ragioni di pubblico interesse necessità o necessitàdi pub- blico interesse, ordinare tra cui l’interruzione di finanziamenti, per esigenze sopravvenute di finanza pubblica, disposta con atto mo- tivato delle amministrazioni competenti. Ove successivamente alla consegna dei lavori insorgano, per cause imprevedibili o di forza maggiore, circostanze che impediscano parzialmente il regolare svolgimento dei lavori, l'esecutore è tenuto a prose- guire le parti di lavoro eseguibili, mentre si provvede alla sospensione parziale dei lavori non eseguibili, dandone atto in apposito verbale. Qualora si verifichino sospensioni totali o parziali dei lavori disposte per cause diverse da quelle di cui sopra, l'appaltatore sarà dovutamente risarcito sulla base dei criteri riportati all'articolo 10 comma 2 del d.m. 49/2018. Non appena siano venute a cessare le cause della sospensione il direttore dei lavori lo comunica al RUP affinché quest’ultimo disponga la ripresa dei lavori e indichi il nuovo termine contrattuale. La sospensione parziale dei lavori determina, altresì, il differimento dei termini contrattuali pari ad un numero di giorni determinato dal prodotto dei giorni di sospensione per il rapporto tra ammontare dei lavori non eseguiti per effetto della sospensione parziale e l’importo totale dei lavori previsto nello stesso periodo secondo il cronoprogramma. Entro cinque giorni dalla disposizione di ripresa dei lavori effettuata dal RUP, il direttore dei lavori procede alla redazione del verbale di ripresa dei lavori, che deve essere sottoscritto anche dall’ese- cutore e deve riportare il nuovo termine contrattuale indicato dal RUP. Nel caso in cui l’esecutore ritenga cessate le cause che hanno determinato la sospensione temporanea dei lavori e il RUP non abbia disposto la ripresa dei lavori stessi, l’esecu- tore può diffidare il RUP a dare le opportune disposizioni al direttore dei lavori perché provveda alla ripresa; la diffida proposta ai fini sopra indicati, è condizione necessaria per poter iscrivere riserva all’atto della ripresa dei lavori, qualora l’esecutore intenda far valere l’illegittima maggiore durata della sospensione. Qualora la sospensione, o le sospensioni, durino per un periodo di tempo che, in una sola volta, o nel complesso se a più riprese, non superi superiore ad un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione dei lavori stessi, e mai per più di o comunque quando superino sei mesi complessivi. Qualora la sospensione avesse durata più lunga, l'appaltatore l'esecutore può chiedere lo scioglimento la risoluzione del contratto senza indennità; se l'Amministrazione la stazione appaltante si oppone allo scioglimento l'appaltatore oppone, l'esecutore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. Per Nessun indennizzo è dovuto all’esecutore negli altri casi. Le contestazioni dell'esecutore in merito alle sospensioni dei lavori sono iscritte a pena di decadenza nei verbali di sospen- sione e di ripresa dei lavori, salvo che per le sospensioni inizialmente legittime, per le quali è sufficiente l'iscrizione nel verbale di ripresa dei lavori; qualora l'esecutore non intervenga alla firma dei verbali o si rifiuti di sottoscriverli, deve farne espressa riserva sul registro di contabilità. Quando la sospensione disposta nei casi, modi e termini indicati, salvo quanto previsto nel periodo precedente, non spetta all'appaltatore alcun compenso o indennizzo. In ogni caso la durata della sospensione non è calcolata nel termine fissato nel contratto per l'ultimazione dei lavorisupera il quarto del tempo contrattuale complessivo il responsabile del procedimento dà avviso all'ANAC.
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Samples: Capitolato Speciale Di Appalto
Sospensioni dei lavori. Nei 1. In tutti i casi previsti dall’art. 107 in cui ricorrono speciali circostanze che impediscono in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d’arte, e che non siano prevedibili al momento della stipulazione del D. Lgs. 50/2016contratto, la direzione il Direttore dei lavori d’ufficio o su segnalazione dell’appaltatore può ordinare disporre la sospensione dei lavori redigendo apposito verbale. A giustificazione dell’esecuzione del ritardo nell’ultimazione dei lavori contratto, compilando, se possibile con l’intervento dell’esecutore o nel rispetto di un suo legale rappresentante, il verbale di sospensione, con l’indicazione delle scadenze fissate dal programma temporale, l’appaltatore non può mai attribuire causa, in tutto o in parte, ad altre ditte o imprese o fornitori se esso appaltatore non abbia tempestivamente per iscritto denunciato alla Stazione appaltante il ritardo imputabile a dette ditte, imprese o fornitori e se tali ritardi siano comunque ritenuti giustificati e non addebitabili a negligenze nella stipula e controllo dei contratti da parte dell’appaltatore, ad esclusiva discrezione della S.A. I verbali per la concessione di sospensioni, redatti con adeguata motivazione a cura della direzione ragioni che hanno determinato l’interruzione dei lavori, controfirmati dall’appaltatore e recanti l’indicazione nonché dello stato di avanzamento dei lavori, devono pervenire delle opere la cui esecuzione rimane interrotta e delle cautele adottate affinché alla ripresa le stesse possano essere continuate ed ultimate senza eccessivi oneri, della consistenza della forza lavoro e dei mezzi d’opera esistenti in cantiere al responsabile del procedimento momento della sospensione. Il verbale è inoltrato al RUP entro il quinto giorno naturale successivo alla loro redazione e devono essere restituiti controfirmati dallo stesso o dal suo delegato; qualora il responsabile del procedimento non si pronunci entro tre cinque giorni dal ricevimento, i verbali si danno per riconosciuti e accettati dalla Stazione appaltantedata della sua redazione.
2. La sospensione opera dalla data di redazione del relativo verbale, accettato può essere altresì disposta dal responsabile del procedimento o sul quale si sia formata l’accettazione tacita. Non possono essere riconosciute sospensioni, e i relativi verbali non hanno alcuna efficacia, in assenza di adeguate motivazioni o le cui motivazioni non siano riconosciute adeguate da parte del responsabile del procedimento con annotazione sul verbale. Il verbale di sospensione ha efficacia dal quinto giorno antecedente la sua presentazione al responsabile del procedimento, qualora il predetto verbale gli sia stato trasmesso dopo il quinto giorno dalla redazione ovvero rechi una data di decorrenza della sospensione anteriore al quinto giorno precedente la data di trasmissione. Le sospensioni e le proroghe di cui all’art. successivo devono essere annotate nel giornale dei lavori. Fuori dei casi previsti, il Responsabile del Procedimento può, RUP per ragioni di necessità o di pubblico interesse interesse, tra cui l’interruzione di finanziamenti per esigenze di finanza pubblica. Qualora la sospensione, o necessitàle sospensioni, ordinare la sospensione dei lavori durino per un periodo di tempo che, in una sola volta, o nel complesso se a più riprese, non superi superiore ad un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione l’esecuzione dei lavori stessi, e mai per più di o comunque quando superino sei mesi complessivi. Qualora la sospensione avesse durata più lunga, l'appaltatore l’esecutore può chiedere lo scioglimento la risoluzione del contratto senza indennità; se l'Amministrazione la stazione appaltante si oppone allo scioglimento l'appaltatore oppone, l’esecutore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. Per Nessun indennizzo è dovuto all’esecutore negli altri casi.
3. La sospensione è disposta per il tempo strettamente necessario. Cessate le cause della sospensione, il Direttore dei lavori lo comunica al RUP affinché quest’ultimo disponga la ripresa dell’esecuzione, indicando il nuovo termine contrattuale. Entro cinque giorni dalla disposizione di ripresa dei lavori effettuata dal RUP, il Direttore dei lavori procede alla redazione del verbale di ripresa dei lavori, che deve essere sottoscritto anche dall’appaltatore e riportare il nuovo termine contrattuale.
4. Ove successivamente alla consegna dei lavori insorgano, per cause imprevedibili o di forza maggiore, circostanze che impediscano parzialmente il regolare svolgimento dei lavori, l’esecutore è tenuto a proseguire le parti di lavoro eseguibili, mentre si provvede alla parziale sospensione dei lavori non eseguibili, dandone atto in apposito verbale. Le contestazioni dell’esecutore in merito alle sospensioni dei lavori sono iscritte a pena di decadenza nei verbali di sospensione e di ripresa dei lavori, salvo che per le sospensioni inizialmente legittime, per le quali è sufficiente l’iscrizione nel verbale di ripresa dei lavori; qualora l’esecutore non intervenga alla firma dei verbali o si rifiuti di sottoscriverli, deve farne espressa riserva sul registro di contabilità. Quando la sospensione disposta nei casisupera il quarto del tempo contrattuale complessivo il RUP dà avviso all’ANAC. In caso di mancata o tardiva comunicazione l’ANAC irroga una sanzione amministrativa alla stazione appaltante di importo compreso tra i 50 e 200 euro per giorno di ritardo.
5. Nel caso di sospensioni totali o parziali dei lavori disposte dalla stazione appaltante per cause diverse da quelle di cui ai commi 1, modi 2 e termini indicati4, salvo l’esecutore può chiedere il risarcimento dei danni subiti, quantificato sulla base di quanto previsto nel periodo precedentedall’art. 10, non spetta all'appaltatore alcun compenso o indennizzo. In ogni caso la durata della sospensione non è calcolata nel termine fissato nel contratto per l'ultimazione dei lavoricomma 2 del D.M. 49/2018.
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