PROGETTO ESECUTIVO
ASTI Servizi Pubblici S.p.A.
PROGETTO ESECUTIVO
CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO PARTE GENERALE
SOSTITUZIONE POZZO 12 IN CANTARANA E REALIZZAZIONE POZZO 12 /b
Progettista: Geologo incaricato
Direttore dei Lavori: Assistenti di Cantiere:
Xxx. Xxxxxxx Xxxxxxxxx
Coordinatore della sicurezza xxx Xxxxxxxx Xxxxx in fase di Progettazione:
Elaborato
4
Consulenze:
in fase di Esecuzione:
Coordinatore della sicurezza Responsabile del Procedimento:
rev. | data | descrizione | approv. | data |
Scala | Codifica dell’intervento CUP I78E21000020005 | Data Dicembre 2021 | ||
Progetto Esecutivo
Asti Servizi Pubblici S.p.A. – X.xx Don Minzoni, 86 – 00000 Xxxx (XX) – Tel. 0141/434611 – Fax. 0141/434666
Indice
ABBREVIAZIONI E DEFINIZIONI 4
PREMESSE 4
CAPO I - NORME AMMINISTRATIVE 5
Art. 1 Oggetto dell'appalto e descrizione 5
Art. 2 Elaborati allegati al contratto 7
Art. 3 Forma e ammontare dell’appalto e incidenza della manodopera 7
Art. 4 Valutazione congruità offerte / costo del personale 9
Art. 5 Corrispondenza e qualità delle prestazioni 10
Art. 6 Categoria prevalente, categorie scorporabili e subappaltabili 10
Art. 7 Requisiti dell’Appaltatore – personale, mezzi ed attrezzature 10
Art. 8 Stipulazione del contratto 11
CAPO II - DISCIPLINA CONTRATTUALE 12
Art. 9 Interpretazione del contratto e del capitolato speciale d'appalto 12
Art. 10 Disposizioni particolari riguardanti l’appalto 12
Art. 11 Morte o fallimento dell'Appaltatore 13
Art. 12 Rappresentante dell’Appaltatore, domicilio e direttore di cantiere 13
Art. 13 Responsabilità solidale - Trattamento e tutela dei lavoratori 14
Art. 14 Conformità agli “standard sociali minimi” 15
Art. 15 Direzione Lavori per conto della Stazione Appaltante 16
Art. 16 Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi e l'esecuzione dei lavori 16
Art. 17 Regolamento prodotti da costruzioni EU 305/2011 18
Art. 18 Convenzioni europee in materia di valuta e termini 18
CAPO III - TERMINI PER L’ESECUZIONE 19
Art. 19 Consegna e inizio dei lavori 19
Art. 20 Termini di esecuzione 20
Art. 21 Proroghe 20
Art. 22 Sospensioni dei lavori 21
Art. 23 Penali 22
Art. 24 Programma esecutivo dei lavori dell'Appaltatore e cronoprogramma 23
Art. 25 Premio di accelerazione 24
Art. 26 Inderogabilità dei termini di esecuzione 24
Art. 27 Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini 25
CAPO IV - DISCIPLINA ECONOMICA 25
Art. 28 Anticipazione 25
Art. 29 Documenti contabili 26
Art. 30 Prestazioni in economia (materiali, manodopera e noli) 26
Art. 31 Pagamenti in acconto 26
Art. 32 Pagamenti a saldo 27
Art. 33 Disposizioni generali sui pagamenti 27
Art. 34 Revisione prezzi 28
Art. 35 Tracciabilità dei pagamenti - Clausola risolutiva espressa 28
Art. 36 Cessione del contratto e cessione dei crediti 29
CAPO V - GARANZIE E POLIZZE 30
Art. 37 Garanzia provvisoria 30
Art. 38 Garanzia definitiva 30
Art. 39 | Polizza di assicurazione per danni di esecuzione, Responsabilità Civile Terzi e garanzia | |
di manutenzione | 31 | |
Art. 40 | Polizza di assicurazione della propria Responsabilità Civile verso Prestatori di lavoro e | |
parasubordinati | 33 | |
Art. 41 | Norme comuni | 33 |
CAPO VI - | DISPOSIZIONI PER L’ESECUZIONE | 33 |
Art. 42 | Condotta dei lavori da parte dell’Appaltatore e responsabilità | 33 |
Art. 43 | Ordini di servizio | 34 |
Art. 44 | Sottoservizi - interferenze | 34 |
Art. 45 | Variazione delle opere progettate | 34 |
Art. 46 | Danni da forza maggiore | 35 |
Art. 47 | Rinvenimenti | 36 |
Art. 48 | Difetti di costruzione | 36 |
CAPO VII - | DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA | 36 |
Art. 49 | Adempimenti preliminari in materia di sicurezza | 36 |
Art. 50 | Norme di sicurezza generali | 37 |
Art. 51 | Piano di sicurezza e di coordinamento | 38 |
Art. 52 | Modifiche e integrazioni al piano di sicurezza e di coordinamento | 38 |
Art. 53 | Piano operativo di sicurezza | 39 |
Art. 54 | Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza | 39 |
CAPO VIII | - DISPOSIZIONI IN MATERIA AMBIENTALE | 40 |
Art. 55 | Norme a tutela dell’ambiente | 40 |
Art. 56 | Materiali di scavo | 41 |
CAPO IX - | DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO E DEL DISTACCO | 42 |
Art. 57 | Subappalto | 42 |
Art. 58 | Distacco di manodopera | 45 |
Art. 59 | Responsabilità in materia di subappalto | 45 |
CAPO X - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE 46
Art. 60 Generalità 46
Art. 61 Forma e contenuto delle riserve 46
Art. 62 Definizione delle riserve al termine dei lavori 46
Art. 63 Tempo del giudizio 46
Art. 64 Foro competente 47
Art. 65 Risoluzione del contratto 47
Art. 66 Recesso del contratto da parte della Stazione Appaltante 48
CAPO XI - DISPOSIZIONI FINALI 49
Art. 67 Oneri generali a carico dell’Appaltatore 49
Art. 68 Oneri speciali a carico dell’Appaltatore 51
Art. 69 Controlli e verifiche 51
Art. 70 Documentazione fotografica – Rilievi dell’eseguito 51
Art. 71 Ultimazione dei lavori e gratuita manutenzione 52
Art. 72 Presa in consegna dei lavori ultimati 52
Art. 73 Custodia del cantiere 53
Art. 74 Cartello di cantiere 53
Art. 75 Sgombero e pulizia finale del cantiere 53
Art. 76 Spese contrattuali, imposte, tasse 53
ABBREVIAZIONI E DEFINIZIONI
Le seguenti definizioni menzionate nel presente capitolato stanno rispettivamente ad indicare:
Società - Amministrazione Appaltante - Committente - Stazione Appaltante: Asti Servizi Pubblici
S.p.A. (abbreviata in A.S.P. S.p.A.), Azienda appaltante che affida all'Impresa l'esecuzione delle opere e dei servizi descritti.
Impresa - Appaltatore – Esecutore - Aggiudicatario: l'Impresa che assume il compito di eseguire le opere ed i servizi descritti.
Codice dei contratti pubblici - Codice: il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50 e s.m.i.;
Direzione dei Lavori (D.L.): l'unità preposta a rappresentare la Società nei confronti dell'Impresa per l'esecuzione delle opere commesse e ad ogni altro effetto, con le funzioni indicate dal D.M. 7 marzo 2018,
n.49 e s.m.i.
Direttore Tecnico di Cantiere (D.T.C.): il tecnico designato e incaricato dall'Impresa che, a norma delle vigenti disposizioni, assume le funzioni effettive di direttore/responsabile di cantiere;
Responsabile unico del procedimento (R.U.P.): figura con le funzioni indicate all’articolo 31 del Codice dei contratti pubblici;
Regolamento generale: Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 – Regolamento di attuazione della legge quadro in materia di lavori pubblici (nelle parti ancora vigente);
Capitolato generale d’appalto: Decreto Ministeriale - lavori pubblici - 19 aprile 2000, n. 145 e s.m.i.;
Documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.): il documento previsto dal Decreto 24 ottobre 2007 attestate la regolarità contributiva, secondo quanto previsto dall’articolo 90, comma 9, lettera b), decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e dall’allegato XVII, punto 1, lettera c), allo stesso decreto legislativo, nonché dall'articolo 2 del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito dalla legge 22
novembre 2002, n. 266.
Attestazione SOA: documento che attesta la qualificazione per una o più categorie, nelle pertinenti classifiche, rilasciato da una Società Organismo di Attestazione, in applicazione degli articoli da 60 a 96 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207.
PREMESSE
Il presente documento regola e disciplina, in qualità di “Capitolato Speciale d’Appalto” l’appalto in oggetto nelle sue varie fasi esecutive.
I concorrenti in fase di gara e l’aggiudicatario in fase di svolgimento dovranno osservare e sottostare scrupolosamente a tutte le prescrizioni e indicazioni di seguito precisate. La partecipazione alla fase di gara equivarrà pertanto alla piena incondizionata accettazione di ogni clausola, adempimento e obbligazione stabilita nel presente documento in ordine all’appalto in oggetto.
La partecipazione dell’impresa alla gara per l’aggiudicazione del contratto presuppone infatti l’implicita conoscenza da parte dell’impresa di tutte le circostanze di fatto e di luogo e delle condizioni contrattuali che possono influire sull’esecuzione e sul costo dei lavori, per cui l’Impresa non potrà in seguito sollevare alcuna eccezione per le difficoltà che dovessero insorgere durante l’esecuzione degli interventi e per i conseguenti oneri sostenuti.
CAPO I - NORME AMMINISTRATIVE
Art. 1 Oggetto dell'appalto e descrizione
Gli interventi di cui al presente capitolato si rendono necessari al fine di procedere alla realizzazione
SOSTITUZIONE POZZO 12 IN CANTARANA E RALIZZAZIONE POZZO 12 /b”.
Le opere da realizzare sono ubicate in Comune di Cantarana
Le opere oggetto dell'appalto sono quelle indicate negli elaborati grafici, descrittivi e capitolati di progetto. Xxxxxxx intendersi incluse nell'appalto tutte le opere e le somministrazioni occorrenti per ultimare le opere succitate e per renderle funzionali, funzionanti e pronte all’uso.
Potranno fare eccezione le sole opere e le provviste per le quali il Committente eserciti la riservata facoltà di provvedere direttamente o in amministrazione diretta o affidando ad altri l'esecuzione di opere comunque non comprese nel presente appalto.
Con riferimento agli Elaborati grafici progettuali, le attività da svolgere a cura e onere dell’Impresa esecutrice dei lavori, sono dettagliatamente descritti nel capitolato speciale parte tecnica.
Sono compresi nell’appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal presente capitolato speciale d’appalto, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto esecutivo con i relativi allegati, con riguardo anche ai particolari costruttivi dei quali l’Appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza.
Si evidenzia che le descrizioni sopra riportate sono indicative e non esaustive; pertanto, per una più completa descrizione ed informazione e per un maggior dettaglio dei lavori previsti da eseguirsi, si rimanda agli elaborati di progetto esecutivi (relazioni e tavole grafiche), allegati al presente capitolato per farne parte integrante e sostanziale dello stesso.
L’esecuzione dei lavori è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell’arte e l’Appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell’adempimento dei propri obblighi.
Pertanto, le attività da svolgere a cura e onere dell’Impresa esecutrice dei lavori, consistono in:
a) costruzione di tutte le opere definite nel progetto esecutivo e necessarie per realizzare gli interventi in oggetto;
b) impiego di mezzi d’opera speciali per la realizzazione delle opere in aree ad accessibilità limitata, comprese tutte le maggiori attività occorrenti per realizzare le opere in aree di difficile accesso e/o di limitate dimensioni nelle quali i comuni mezzi d'opera non possono accedere o non possono operare per mancanza di spazio;
c) sono compresi nel contratto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare ogni lavoro, di volta in volta richiesto dalla D.L., debitamente compiuto a perfetta regola d’arte nello scrupoloso rispetto di tutte le condizioni e prescrizioni stabilite dal presente capitolato e secondo le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative di cui alle specifiche tecniche allegate (Disciplinare Tecnico Prestazionale) delle quali l’Appaltatore dovrà assicurare la completa ed esatta osservanza;
d) scavi, fornitura e posa di quanto previsto a progetto (laddove non diversamente specificato);
e) demolizione, trasporto a discarica e smaltimento di eventuali trovanti;
f) rinterro degli scavi;
g) trasporto a discarica di tutto il terreno di risulta degli scavi non compatibile con il rinterro nel rispetto di tutte le normative e adempimenti di legge vigenti in materia ambientale, fiscale e di terre e rocce da scavo ai sensi del D.lgs. 152/2006 e s.m.i. e del D.P.R. 120/2017 alla data d’esecuzione dei rispettivi lavori, con versamento degli oneri di discarica;
h) laddove non espressamente escluso dagli Elaborati progettuali, fornitura di tutte le macchine, apparecchiature, carpenterie metalliche, tubazioni, strumentazioni, ecc. definite nel progetto allegato e comunque necessarie per dare finiti e funzionanti tutti gli interventi in oggetto;
i) montaggio a perfetta regola d'arte ed in conformità alle vigenti normative di sicurezza (ISPESL, ASL, VV.FF., ecc.) di quanto detto al punto precedente, comprendendo anche tutta la manovalanza ed i mezzi d'opera occorrenti, nonché le assistenze edili necessarie per la connessione delle forniture con le opere civili;
j) sviluppo di tutte le attività tecniche occorrenti per la preparazione dei disegni di cantiere e di officina e la definizione di tutti gli elementi di dettaglio relativi a tutte le opere, nonché, per le opere civili, lo sviluppo della documentazione e degli elaborati richiesti per il deposito presso l’ufficio comunale e gli Organi competenti relativamente alle strutture in conglomerato cementizio armato;
k) esecuzione delle prove di funzionamento e dei collaudi strutturali ed idraulici, nonché, ove necessario, prestazione delle assistenze specializzate alla gestione controllata dell’opera;
l) redazione di un giornale dei lavori nel quale devono essere annotate in ciascun giorno l’ordine, il modo e l’attività con cui progrediscono le lavorazioni, la specie ed il numero degli operai, l’attrezzatura tecnica e i mezzi d’opera impiegati, quant’altro interessi l’andamento tecnico ed economico dei lavori, inserendovi le osservazioni meteorologiche ed idrometriche, e le indicazioni sulla natura dei terreni;
m) preparazione di documenti e di quant'altro occorra alla richiesta dei permessi e dei nulla osta rilasciati dagli Enti preposti nonché alla completa regolarizzazione amministrativa del cantiere nel suo insieme in base alle vigenti normative, il tutto relativamente alle opere, alle forniture ed ai montaggi oggetto dell'appalto e conformemente alle norme ed indicazioni generali, tecniche ed amministrative contenute nel presente Capitolato Speciale d’Appalto e negli altri elaborati ad esso allegati;
n) nel caso di opere di perforazione è fatto obbligo all’Appaltatore che i suoi operatori siano in possesso di apposito patentino per la costruzione di pozzi d’acqua rilasciato dalle Casse Edili.
m) è fatto obbligo all’Appaltatore, su richiesta della Stazione Appaltante, di provvedere, a propria cura e spese, all’inserimento nel proprio staff operativo delle seguenti figure professionali:
- un Ingegnere abilitato e regolarmente iscritto al proprio albo professionale, con la qualifica di Direttore Tecnico di Cantiere;
- un Geologo abilitato e regolarmente iscritto al proprio albo professionale, con mansioni relative alla verifica della stabilità dei fronti di scavo e alla valutazione delle caratteristiche litologiche dei terreni interessati dalla esecuzione delle opere;
- un Topografo avente idonea strumentazione atta a soddisfare i requisiti di livellazione, tracciamento e restituzione grafica “as built” definita in progetto;
- un consulente Archeologo qualificato per la assistenza archeologica in fase di esecuzione degli scavi.
Descrizione sommaria dei lavori
Nel presente progetto è prevista la realizzazione delle seguenti opere.
Il pozzo sarà perforato a rotazione con circolazione inversa di fluidi e recupero del cutting in “air lift” , con il diametro nominale DN 1000 mm continuo senza utilizzo di fluidi diversi da quelli dell’acqua di falda medesima. Per i primi 45 metri di profondità a partire dal p.c. il diametro di perforazione sarà pari a DN 1000 mm, al fine di poter installare una colonna cieca in acciaio diametro 800 mm.
La tubazione di rivestimento sarà formata da tubazioni in acciaio inox AISI 304 con diametro esterno di 323 mm, spessore 8 mm; il tratto filtrante avrà tipologia di filtro a spirale a luce continua, con sistema tipo Xxxxxxx, di uguale diametro e con apertura indicativa di 0,75-1.00 mm rinforzato all’interno da una colonna portante con cave 6x35 mm. Gli elementi della tubazione saranno uniti fra loro mediante elettrosaldatura testa a testa.
L’intercapedine fra la parete del foro e la tubazione di rivestimento (anulus) sarà colmata con dreno costituito da ghiaietto selezionato con diametro medio dei granuli 2-5mm nel tratto da fondo foro sino a circa -50 m dal p.c.
Da tale quota, per una quindicina di metri, sarà realizzato l’isolamento dell’anulus mediante argilla di cava o monogranulare con valore K<10 -7 cm/s.
L’intercapedine tra la tubazione di rivestimento e la colonna cieca in opera sarà colmata da una miscela di argilla e sabbia, sormontata (per un tratto di 5 m circa) da una cementazione tradizionale.
Art. 2 Elaborati allegati al contratto
1. Xxxxx parte integrante del contratto di appalto i seguenti documenti:
a) il capitolato generale d’appalto (D.M. 145/2000 – articoli non abrogati dal D.P.R. 207/2010);
b) il presente capitolato speciale d'appalto;
c) il disciplinare tecnico-prestazionale;
d) l’elenco prezzi unitari;
e) i piani di sicurezza redatti in conformità di quanto stabilito dal D.lgs. 81/2008 e s.m.i.;
f) il cronoprogramma dei lavori;
g) gli elaborati di progetto;
h) le polizze di garanzia;
i) l’offerta economica;
j) il Piano di qualità di costruzione e installazione redatto dall’Appaltatore. Ai sensi dell’articolo 43, c. 4, del D.P.R. 207/2010, l’Appaltatore è obbligato, prima dell’inizio dei lavori, a redigere e consegnare al Direttore dei Lavori, per l’approvazione, il Piano di qualità di costruzione e di installazione, che deve prevedere, pianificare e programmare le condizioni, sequenze, modalità, strumentazioni, mezzi d’opera e fasi delle attività di controllo da svolgersi nella fase esecutiva. Il piano deve altresì definire i criteri di valutazione dei fornitori e dei materiali ed i criteri di valutazione e risoluzione delle non conformità.
2. Non fanno invece parte del contratto e sono estranei ai rapporti negoziali:
– le tabelle di riepilogo dei lavori e la loro suddivisione per categorie omogenee, ancorché inserite e integranti il presente capitolato; esse hanno efficacia limitatamente ai fini dell’aggiudicazione per la determinazione dei requisiti soggettivi degli esecutori, ai fini della definizione dei requisiti oggettivi e del subappalto, e ai fini della valutazione delle addizioni o diminuzioni dei lavori di cui all’articolo 106 del Codice dei contratti pubblici;
– le quantità delle singole voci elementari rilevabili dagli atti progettuali e da qualsiasi altro loro allegato;
– il computo metrico estimativo;
– il quadro generale economico di spesa.
Art. 3 Forma e ammontare dell’appalto e incidenza della manodopera
L’importo dell’appalto posto a base dell’affidamento è definito come segue:
Importi in euro (a misura ) | ||
a) | Importo esecuzione lavori | 298.262,55 |
b) | Oneri per attuazione piani di sicurezza | 10.439,18 |
a) + b) | IMPORTO TOTALE | 308.701,73 |
Ai sensi dell’art. 3 paragrafo eeeee) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e in ottemperanza al DPR 207/10 e s.m.i., i lavori sono affidati a misura; il corrispettivo contrattuale viene determinato applicando alle unità di misura delle singole parti del lavoro eseguito i prezzi unitari dedotti in contratto.
Resta espressamente pattuito che l’offerta presentata dal Concorrente in fase di gara si intende comprensiva degli oneri, nessuno escluso, necessari a dare le opere finite a regola d’arte e, pertanto, comprende l’esecuzione dei lavori, la fornitura e la posa in opera di tutti i manufatti e le forniture necessarie per la piena funzionalità delle stesse, secondo le loro caratteristiche tipologiche e tecniche e, infine, che detto prezzo comprende e compensa anche le spese relative alla manutenzione delle opere, comprese le strutture viarie e le sistemazioni a verde, fino alla consegna provvisoria alla Stazione Appaltante / al collaudo.
In via meramente esemplificativa, l’offerta si intende comprensiva anche delle prestazioni di seguito indicate:
-per i materiali: ogni spesa di fornitura e di trasporto, nessuna esclusa, per consegnarli pronti all’impiego a piè d’opera in qualsiasi punto del lavoro, comprese le quantità in più da destinarsi al recupero dei cali, delle perdite, degli sprechi e degli sfridi;
-per i noli: ogni spesa per dare macchinari e mezzi d’opera, in perfetto stato, muniti della necessaria certificazione e provvisti di tutti gli accessori necessari per il loro regolare funzionamento, pronti all’uso, compresi gli oneri relativi alla manodopera, al combustibile, ai lubrificanti, ai materiali di consumo, energia elettrica ecc.;
-per i trasporti: ogni spesa occorrente a fornire i mezzi silenziati, in pieno stato di efficienza, conformi alle prescrizioni di legge e corrispondenti alle caratteristiche richieste, compresi i materiali di consumo e la manodopera del conducente; il trasporto del terreno di risulta degli scavi a discarica, compresi gli oneri di discarica;
-per la manodopera: ogni compenso dovuto, compresi tutti gli oneri previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici, compreso anche il lavoro eventualmente eseguito in ore straordinarie, xxxxxx, festive e notturne.
In osservanza del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e del DPR 207/2010 si ribadisce che ogni prezzo unitario di contratto, al netto del ribasso offerto, compenserà tutto quanto necessario per dare la relativa fornitura o lavorazione perfettamente eseguita così come definito dal Capitolato Speciale d’Appalto e dal progetto allegato.
L’importo del contratto può variare, in aumento o in diminuzione, in base alle quantità effettivamente eseguite, fermi restando i limiti e le condizioni di cui all’articolo 36 del presente capitolato.
I rapporti ed i vincoli negoziali di cui al presente articolo si riferiscono ai lavori posti a base d'asta e agli oneri per la sicurezza e la salute nel cantiere di cui all'articolo 2, comma 1; costituiscono vincolo negoziale i prezzi indicati a tale scopo dalla Stazione Appaltante negli atti progettuali.
Per la redazione del computo metrico estimativo si è utilizzato il prezzario riportato nell’elaborato “Elenco prezzi unitari”, che si basa sul Prezziario A.N.I.P.A. (Associazione Nazionale Idrogeologia Pozzi Acqua e Geotermia ) 2021 ed in vigore all’atto dello sviluppo del presente progetto.
Per forniture o lavorazioni non previste da Xxxxxxx Prezzi Ufficiali, si sono elaborati prezzi aggiuntivi basati su analisi di prezzi di mercato, richieste di preventivi e richieste d’offerta alle principali Aziende di settore, e
sono comprensivi della maggiorazione per spese generali, per utili d’Impresa e dei costi generali della sicurezza.
I codici alfanumerici, le voci ed i prezzi utilizzati in progetto hanno una corrispondenza con il prezzario regionale; tuttavia su alcune voci di elenco, possono essere state apportate precisazioni nella descrizione in funzione delle esigenze progettuali e della specificità delle condizioni locali, che non inficiano la rimuneratività attesa dall’applicazione del corrispondente prezzo unitario.
Con la compilazione della propria offerta, l’Appaltatore riconosce che i prezzi definiti e descritti in progetto sono da intendersi come comprensivi e remunerativi di tutti gli oneri che l'Appaltatore stesso dovrà sostenere per ottemperare alle prescrizioni di Legge e del presente Capitolato Speciale d’Appalto, e per effettuare operazioni di acquisto, carico, trasporto, scarico e posa in opera dei materiali e delle apparecchiature, nonché per l'esecuzione di pratiche amministrative, per la richiesta di autorizzazioni e licenze, per la stipulazione di assicurazioni, per la regolarizzazione della posizione dei propri dipendenti e consulenti, per sorveglianze, assistenze, direzione di cantiere, supervisione, per tutte le certificazioni richieste per l'inizio, prosieguo, collaudo dei lavori e per l'esecuzione di prove, collaudi e messe in esercizio.
Fra gli oneri accessori si intendono compresi inoltre tutti gli oneri per tracciamenti e rilievi, per l'impiego e la conduzione di macchinari, di attrezzature, di mezzi d'opera, di mezzi di trasporto e di sollevamento, per consumo e sfridi di materiali, per consumo di acqua, di combustibili e di energia, per custodia e magazzinaggio di materiali e attrezzature, per lo smaltimento dei materiali di rifiuto risultanti dai lavori (compresa la gestione totale degli inerti in esubero dalle operazioni di scavo / reinterro) e per pulizie e sgombero delle aree destinate al cantiere.
L’esecuzione dell'appalto è finalizzata all'ottenimento della piena e completa funzionalità dell'intervento progettuale previsto, da realizzarsi mediante l'applicazione delle corrette procedure di lavorazione, in conformità alla Normativa vigente e nel rispetto di tutte le prescrizioni indicate nel Capitolato Speciale d’Appalto.
L’incidenza della manodopera per l’esecuzione dei lavori risulta pari al 29,00% così come indicato nel seguente prospetto:
INCIDENZA MANODOPERA | |||
Importo lavori, sicurezza esclusa € | Costo manodopera € | Incidenza manodopera % | |
SOSTITUZIONE POZZO 12 IN CANTARANA E RALIZZAZIONE POZZO 12 /b | 298.262,55 | 86.496,14 | 29% |
Art. 4 Valutazione congruità offerte / costo del personale
1. Ai sensi dell’art. 23, comma 16, dell’art. 30, comma 3, e dell’art. 97 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., ai fini dell’eventuale valutazione della congruità dell’offerta (nel caso non risulti applicabile la norma del calcolo della soglia d’anomalia e della relativa esclusione automatica), si assumerà quale costo della manodopera di riferimento quello previsto per la provincia di Asti dal CCNL EDILE ed affini in vigore alla data di presentazione dell’offerta.
2. In ogni caso l’operatore economico potrà avvalersi di un C.C.N.L. di settore anche diverso da quello EDILE indicato, purché coerente con la tipologia dell’appalto e con i parametri previsti per la congruità dell’offerta. Nell’esecuzione dell’appalto, l’Appaltatore dovrà, infatti, applicare integralmente il C.C.N.L. XXXXX ed affini e gli accordi territoriali e aziendali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella
località in cui si eseguono le prestazioni di lavoro, o comunque un C.C.N.L., con i relativi accordi territoriali e aziendali integrativi, in vigore, coerente al settore attinente alle attività oggetto dell’appalto, quale ad esempio il contratto FEDERGASACQUA, purché recante condizioni equivalenti o migliorative rispetto a quello EDILE suindicato.
3. Se richiesto, il concorrente dovrà altresì indicare e documentare per la congruità dell’offerta tutte le ulteriori spese occorrenti per l’esecuzione del contratto stesso quali ad esempio, a titolo indicativo non esaustivo: spese per approvvigionamenti, spese per il parco mezzi e le attrezzature necessarie, carburanti, spese amministrative interne, spese per trasferte, D.P.I., spese per mensa, ecc.
Art. 5 Corrispondenza e qualità delle prestazioni
1. Ogni prestazione dovrà sempre essere eseguita nel pieno rispetto delle leggi e normative vigenti in materia ambientale-edile-antinfortunistica e secondo le migliori regole dell’arte e di prassi applicabili. L’Appaltatore e il personale a vario titolo impiegato dovranno conformarsi alla massima diligenza e professionalità nell’adempimento dei propri obblighi e mansioni. Trova sempre applicazione l’art. 1374 del codice civile (il contratto obbliga le parti non solo a quanto è nel medesimo espresso, ma anche a tutte le conseguenze che ne derivano secondo la legge, o, in mancanza, secondo gli usi e l'equità).
2. Ogni prestazione dovrà essere conforme alle vigenti prescrizioni di legge, a quelle del presente Capitolato, ai documenti relativi alla salute e sicurezza sul lavoro, ai vari elaborati tecnici di progetto, alle tavole grafiche di progetto, alle singole descrizioni riportate nell’elenco prezzi di riferimento e a ogni specifica legislazione tecnica vigente in materia.
3. La D.L. avrà la facoltà di rifiutare in qualunque tempo le prestazioni che non abbiano i requisiti prescritti, che presentino insufficienze, abbiano subito alterazioni o che per qualsiasi causa non risultassero conformi alle condizioni contrattuali ed alle norme vigenti. In tale evenienza, l’Appaltatore dovrà provvedere a proprie spese alla sostituzione ovvero al rifacimento della prestazione o del lavoro (o della parte) rifiutata con la massima celerità e immediatezza; ove ciò non avvenga la Stazione Appaltante potrà provvedere direttamente a spese dell’aggiudicatario, a carico del quale resterà anche qualsiasi altro danno e onere derivante dall’inadempienza.
Art. 6 Categoria prevalente, categorie scorporabili e subappaltabili
1. Ai sensi dell’art. 61 comma 3 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i. ancora in vigore, i lavori sono classificati nella categoria unica << OS21 opere strutturali speciali >>. La predetta categoria costituisce indicazione per l’eventuale rilascio del certificato di esecuzione lavori.
2. Per l’esecuzione dell’appalto è necessario il possesso dell’attestazione SOA in categoria OS21 in qualunque classifica.
3. Non sono previste categorie scorporabili. L’appalto sarà eventualmente subappaltabile nel limite massimo, nei modi e termini indicati dall’art 105 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. e nel rispetto delle disposizioni di cui al relativo articolo di capitolato.
Art. 7 Requisiti dell’Appaltatore – personale, mezzi ed attrezzature
1. L’Impresa deve assicurare la disponibilità per tutta la durata del contratto di non meno di n. 1 (UNA) squadra operativa dotata di mezzi d’opera adeguati agli interventi richiesti e composta da personale abilitato, formato e idoneo alla mansione (incluso patentino per pozzi acqua per il perforatore)
2. L’organizzazione del personale è a completo carico dell’Appaltatore. L’Impresa dovrà fornire alla Stazione Appaltante l’attestazione delle qualifiche del personale impiegato nei lavori. Gli operatori dovranno essere dotati di specifica capacità ed esperienza; l’esecuzione degli interventi dovrà sempre essere effettuata secondo le regole dell’arte e con la massima diligenza. L'Impresa è comunque responsabile del comportamento di tutto il personale alle sue dipendenze, dei subappaltatori e del personale di ditte titolari di subcontratti di fornitura in opera e servizi non considerati subappalti.
3. Del comportamento del personale risponderà, a tutti gli effetti, l’Appaltatore. L'Impresa dovrà allontanare dal lavoro, a semplice richiesta della D.L., chi tra il personale si renda colpevole di frode o di insubordinazione, sia riconosciuto negligente, inesperto o manchi a qualunque dei suoi obblighi.
4. Ferme restando le responsabilità in merito dell’Impresa e la facoltà di applicazione di eventuali penali da parte della Stazione Appaltante, il personale che si presenti non dotato dei Dispositivi di Protezione Individuale previsti dal PSC – POS o dal presente capitolato, oppure che non li utilizzi correttamente, sarà immediatamente allontanato dalla D.L.
5. Tutto il personale dell’Impresa o che opera per suo conto dovrà sempre essere munito di tesserino identificativo apposto in modo visibile.
6. Ogni fase delle varie operazioni eseguite dall’Appaltatore dovrà essere compiuta con ogni cura in modo da evitare l’emissione in ambiente di agenti inquinanti di ogni tipo e preservare quindi l’ambiente di lavoro e quello circostante, nel rispetto della legislazione vigente; vengono richiamati a tal senso i dettami del D.Lgs n.152 del 03/04/2006 e s.m.i. Le aree al termine dell’intervento dovranno essere lasciate opportunamente pulite.
Art. 8 Stipulazione del contratto
1. La Stazione Appaltante, una volta effettuate le verifiche del possesso da parte dell’Impresa aggiudicataria e della seconda classificata dei requisiti di ordine generale autodichiarati in sede di offerta, procederà, ai sensi dell’art. 32, comma 7 del D.lgs. 50/2016, all’aggiudicazione definitiva dei lavori, e comunicherà all'Impresa vincitrice e a tutte le ditte partecipanti l’esito della gara.
2. Il contratto non può comunque essere stipulato prima di trentacinque giorni dall’invio dell’ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione definitiva ai sensi dell’art. 76 del D.lgs. 50/2016 e fatto salvo quanto previsto dall’articolo 32, commi 10, 11, 12 e 13 del Codice.
3. L’aggiudicatario deve trasmettere alla Stazione Appaltante entro 30 giorni dall’aggiudicazione definitiva, ai fini della redazione del relativo contratto e comunque prima della redazione del verbale di consegna dei lavori, qualora questi siano iniziati nelle more della stipula del contratto:
a) la cauzione definitiva nella misura e nei modi previsti dall’art. 103 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., secondo le modalità indicate nel relativo articolo del presente capitolato;
b) la copertura assicurativa, ai sensi dell’art. 103, c. 7 del D.lgs. 50/2016, per danni di esecuzione subiti dalla Stazione Appaltante, stipulata nella forma “Contractor’s All Risks” (C.A.R.), e di responsabilità civile per danni causati a terzi durante i lavori (R.C.T.), secondo le modalità indicate nel relativo articolo del presente capitolato;
c) copia della polizza stipulata presso primaria compagnia di assicurazione ai fini della copertura della propria Responsabilità civile verso prestatori di lavoro e parasubordinati (R.C.O.) , secondo le modalità indicate nel relativo articolo del presente capitolato;
d) fidejussione pari al 10% del valore dell’appalto, al fine della tutela della responsabilità solidale di cui all’art. 29 del D.lgs. 276/2003 e s.m.i. secondo le modalità indicate nel relativo articolo del presente capitolato;
e) la «Dichiarazione di conformità a standard sociali minimi», di cui all’Allegato I al Decreto del Ministro dell’Ambiente 6 giugno 2012;
f) copia della denuncia agli enti previdenziali ed assicurativi di inizio dei lavori;
g) l’elenco dei lavoratori risultanti dal libro unico del lavoro;
h) dichiarazione resa dal legale rappresentante, nella forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio, contenente la comunicazione del domicilio, le generalità del direttore tecnico, del responsabile del cantiere, del responsabile per la firma della contabilità, dell’incaricato ai fini del rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza dei lavoratori, l’elenco nominativo dei dipendenti che potrebbero intervenire nei lavori oggetto dell’appalto e l’elenco dei mezzi d’opera, macchine e attrezzature che potrebbero essere impiegate;
i) documentazione comprovante la disponibilità (in proprietà o locazione finanziaria o in noleggio) degli automezzi e delle attrezzature necessarie allo svolgimento delle attività previste dall’appalto;
j) il nominativo del/i rappresentante/i dei lavoratori per la sicurezza, degli incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione, di primo soccorso e gestione dell’emergenza;
k) comunicazione di attivazione di conto corrente dedicato ad appalti/commesse pubbliche ai sensi dell’art. 3, c. 7, della L. 136/2010 e s.m.i., nonché i nominativi ed i codici fiscali delle persone abilitate ad operare sul medesimo;
l) tutta la documentazione relativa alla sicurezza sul lavoro ex D.lgs. 81/2008, come indicato al relativo articolo del presente capitolato;
m) ai sensi dell’articolo 43, comma 4, del Regolamento, l’Appaltatore è obbligato, altresì, prima dell’inizio dei lavori, a redigere e consegnare alla D.L. per l’approvazione, un Piano di qualità di costruzione e di installazione, che deve prevedere, pianificare e programmare le condizioni, sequenze, modalità, strumentazioni, mezzi d’opera e fasi delle attività di controllo da svolgersi nella fase esecutiva. Il piano deve altresì definire i criteri di valutazione dei fornitori e dei materiali e i criteri di valutazione e risoluzione delle non conformità;
n) ogni eventuale ulteriore documentazione prevista per legge o nello schema di contratto allegato alla documentazione progettuale.
4. Qualora l’Appaltatore nel termine assegnatogli non ottemperi a quanto sopra richiesto, la Stazione Appaltante avrà la facoltà di soprassedere alla stipulazione del contratto, procedere all’incameramento del deposito cauzionale e riprendere la procedura di appalto, riservandosi di chiedere il risarcimento danni e di attuare le procedure previste dalla normativa in vigore.
5. Il contratto si intende vincolante per la Stazione Appaltante soltanto dopo che ne sia stata dichiarata l’esecutorietà a termini di legge.
CAPO II - DISCIPLINA CONTRATTUALE
Art. 9 Interpretazione del contratto e del capitolato speciale d'appalto
1. In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto, vale la soluzione più aderente alle finalità per le quali il lavoro è stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva.
2. In caso di norme del presente capitolato tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili, trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari oppure all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.
3. L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del presente capitolato, è fatta tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati ricercati con l'attuazione del progetto approvato; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del codice civile.
Art. 10 Disposizioni particolari riguardanti l’appalto
a) La sottoscrizione del contratto da parte dell’Appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza ed incondizionata accettazione anche dei suoi allegati, della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto, e del progetto per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione.
b) Sono contrattualmente vincolanti, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
a) tutte le leggi e le norme vigenti in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture e in parti- colare, per quanto applicabile, il D.lgs. 50/2016 e s.m.i.;
b) il D.P.R. 207/2010 e s.m.i. “Regolamento di esecuzione e attuazione del Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”, per le parti non abrogate;
c) le vigenti norme in materia di sicurezza nonché di salute e sicurezza dei lavoratori, e in particolare il D.lgs. 81/2008 e s.m.i.;
d) il D.M. 145/2000 nelle parti ancora vigenti, salvo quanto espressamente regolato in modo specifico nel presente Capitolato Speciale – Schema di contratto;
e) la Legge 136/2010 e s.m.i. “Norme in materia di tracciabilità dei flussi finanziari”;
f) il D.M. 49/2018 di indicazioni in materia di direzione e contabilità dei contratti pubblici;
g) il D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. (Norme in materia ambientale);
h) il D.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e s.m.i. (Nuovo Codice della Strada) e relativi decreti attuativi;
i) il D.P.C.M. 1 marzo 1991 e s.m.i. riguardante i "limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno", nonché la Legge 447/1995 e s.m.i. (Legge quadro sull'inquinamento acustico) e relativi decreti attuativi.
c) L’Appaltatore dovrà inoltre osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti o che saranno emanate in pendenza del contratto dalle autorità statali, regionali, provinciali e comunali, nonché tutte le disposizioni emanate da enti pubblici che abbiano autorità in materia (enti previdenziali, enti ispettivi, ecc.). Si richiamano, in particolare, le norme relative alla lotta contro la delinquenza mafiosa e quelle volte al contenimento dell’emergenza epidemiologica da Covid-19.
d) L’Appaltatore dà atto, senza riserva alcuna, della piena conoscenza e disponibilità degli atti progettuali e della documentazione, della disponibilità dei siti, dello stato dei luoghi, delle condizioni pattuite in sede di offerta e di ogni altra circostanza che interessi i lavori, che, come da apposito verbale sottoscritto col R.U.P., consentono l’immediata esecuzione degli stessi.
Art. 11 Morte o fallimento dell'Appaltatore
1. In caso di morte o fallimento dell'Appaltatore si applicano le norme previste al riguardo rispettivamente dagli artt. 1674 e 1675 del Codice Civile e dall'art. 81 del X.X. 00 marzo 1942 n. 267 (Xxxxx Xxxxxxxxxxxx), come modificato dal D.lgs. 9 gennaio 2006 n. 5, salvo quanto disposto dall’art. 110 del D.lgs. 50/2016.
2. In caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero procedura d’insolvenza concorsuale o di liquidazione dell’Appaltatore, o di risoluzione ai sensi dell’art. 108 del Codice o di recesso del contratto, la Stazione Appaltante si avvale altresì, salvi e senza pregiudizio per ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dall’art. 110 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. Pertanto, in tali evenienze, la Stazione Appaltante evidenzia sin da ora che, per la prosecuzione dei lavori intende avvalersi della facoltà di interpello di cui al comma 1 del predetto art 110 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.
3. Qualora l’esecutore sia un raggruppamento temporaneo, in caso di fallimento dell’Impresa mandataria o di una impresa mandante trovano applicazione rispettivamente i commi 17 e 18 dell’articolo 48 del Codice dei contratti pubblici.
Art. 12 Rappresentante dell’Appaltatore, domicilio e direttore di cantiere
1. L'Impresa per ogni effetto del contratto elegge il proprio domicilio legale ai sensi e nei modi di cui all’articolo 2, comma 1 del Decreto 19 aprile 2000, n. 145 (Capitolato Generale).
2. Qualora non abbia uffici propri, l’Impresa dovrà eleggere domicilio presso gli uffici comunali e/o lo studio di un professionista e/o gli uffici di società legalmente riconosciuta.
3. L’Appaltatore ha l’obbligo di comunicare per iscritto alla Stazione Appaltante, prima dalla stipulazione del contratto, il proprio domicilio legale, unitamente ai numeri telefonici e di fax e all’indirizzo di posta elettronica certificata degli uffici dove la Stazione Appaltante medesima ed il Direttore dei Lavori in ogni tempo possano indirizzare ordini e notificare atti.
4. L’Appaltatore deve altresì comunicare, ai sensi e nei modi di cui all’articolo 3 del capitolato generale d’appalto, le generalità delle persone autorizzate a riscuotere, ricevere e quietanzare le somme dovute in conto o a saldo. Tale autorizzazione dovrà essere comprovata, nel caso di Ditte individuali, mediante Certificato della Camera di Commercio e, nel caso di Società, mediante appositi atti legali (atto costitutivo, statuto, delibera di assemblea, certificato del competente Tribunale, procura notarile). Tale persona dovrà, qualora sia diversa da quelle tenute alla presentazione, comunque presentare idonea documentazione antimafia; dovrà presentare la detta documentazione prima di riscuotere, ricevere o quietanzare. La cessazione o decadenza dall'incarico delle persone designate a riscuotere, ricevere o quietanzare, per qualsiasi causa, anche se ne sia fatta pubblicazione nei modi di legge, dovrà essere tempestivamente notificata alla Società Appaltante. In difetto, nessuna responsabilità può attribuirsi alla Stazione Appaltante stessa per pagamenti effettuati a persone non più autorizzate a riscuotere.
5. Qualora l’Appaltatore non conduca direttamente i lavori, deve depositare presso la Stazione Appaltante, ai sensi e nei modi di cui all’articolo 4 del capitolato generale d’appalto, il mandato conferito con atto pubblico a persona idonea, sostituibile su richiesta motivata della Stazione Appaltante. La direzione del cantiere è assunta dal Direttore Tecnico dell’impresa o da altro tecnico, abilitato secondo le previsioni del capitolato speciale in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire. L’assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore tecnico avviene mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con l’indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.
6. L’Appaltatore, tramite il Direttore di cantiere assicura l’organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. Il Direttore dei Lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del Direttore di cantiere e del personale dell’Appaltatore per indisciplina, incapacità o grave negligenza. L’Appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall’imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell’impiego dei materiali.
7. L’Appaltatore, ai sensi dell’articolo 6 del capitolato generale d’appalto, è responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere e ha l’obbligo di osservare e di far osservare al proprio personale le norme di legge e regolamento nelle fattispecie applicabili.
8. Ogni variazione del domicilio di cui al comma 1, o delle persone di cui ai commi 4, 5 o 6, deve essere tempestivamente notificata alla Stazione Appaltante; ogni variazione della persona di cui al comma 5 deve essere accompagnata dal deposito presso la Stazione Appaltante del nuovo atto di mandato.
Art. 13 Responsabilità solidale - Trattamento e tutela dei lavoratori
1. L’Appaltatore è tenuto all’esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, e in particolare:
a) nell’esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l’Appaltatore si obbliga ad applicare integralmente il contratto nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali EDILI e affini e gli accordi locali e aziendali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori o comunque un C.C.N.L., con i relativi accordi territoriali e aziendali integrativi, in vigore, coerente al settore attinente alle attività oggetto dell’appalto, quale ad esempio il contratto FEDERGASACQUA, purché recante condizioni equivalenti o migliorative rispetto a quello EDILE suindicato;
b) i suddetti obblighi vincolano l’Appaltatore anche qualora non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni dell’impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica;
c) è responsabile in rapporto alla Stazione Appaltante dell’osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l’ipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime l’Appaltatore dalla responsabilità, e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione Appaltante;
d) è obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali.
2. Ai sensi dell’articolo 30, c. 6 del D.lgs. 50/2016, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente, qualora l’Appaltatore invitato a provvedervi, entro quindici giorni non vi provveda o non contesti formalmente e motivatamente la legittimità della richiesta, la Stazione Appaltante può pagare direttamente le retribuzioni arretrate ai lavoratori, anche in corso d'opera, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'Appaltatore in esecuzione del contratto.
3. L’Appaltatore è tenuto a stipulare nei confronti della Stazione Appaltante una fidejussione pari al 10% del valore dell’appalto e dovrà valere entro il limite di due anni dalla cessazione dell’appalto specifico, al fine della tutela della responsabilità solidale di cui all’art. 29 del D.lgs. 276/2003 e s.m.i.
4. L’Appaltatore, in caso di subappalto, nell’ottica di cui al comma precedente, è tenuto a richiedere al subappaltatore la stipula di analoga fidejussione pari al 10% dell’importo del subappalto, a favore della Stazione Appaltante.
5. In ogni momento il Direttore dei Lavori e, per suo tramite, il R.U.P., possono richiedere all’Appaltatore e ai subappaltatori copia del libro unico del lavoro di cui all’art. 39 della Legge 9 agosto 2008, n. 133; possono altresì richiedere i documenti di riconoscimento al personale presente in cantiere e verificarne la effettiva iscrizione nel predetto libro unico del lavoro dell’Appaltatore o del subappaltatore autorizzato.
6. Ai sensi degli artt. 18, c. 1, lettera u) e 20, c. 3 e 26, del D.lgs. 81/2008, l’Appaltatore è obbligato a fornire a ciascun soggetto occupato in cantiere una apposita tessera di riconoscimento, impermeabile ed esposta in forma visibile, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l’indicazione del datore di lavoro. L’Appaltatore risponde dello stesso obbligo anche per il personale dei subappaltatori autorizzati. I lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento. Agli stessi obblighi devono ottemperare anche i lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nei cantieri e il personale presente occasionalmente in cantiere che non sia dipendente dell’Appaltatore o degli eventuali subappaltatori (soci, artigiani di ditte individuali senza dipendenti, professionisti, fornitori esterni e simili); tutti i predetti soggetti devono provvedere in proprio.
Art. 14 Conformità agli “standard sociali minimi”
1. L’Appaltatore deve sottoscrivere, prima della stipula del contratto, la «Dichiarazione di conformità a standard sociali minimi», di cui all’Allegato I al Decreto del Ministro dell’Ambiente 6 giugno 2012.
2. I materiali, le pose e i lavori oggetto dell’appalto devono essere prodotti, forniti, posati ed eseguiti in conformità con gli standard sociali minimi in materia di diritti umani e di condizioni di lavoro lungo la catena di fornitura definiti dalle leggi nazionali dei Paesi ove si svolgono le fasi della catena, e in ogni caso in conformità con le Convenzioni fondamentali stabilite dall'Organizzazione Internazionale del Lavoro e dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite.
3. Al fine di consentire il monitoraggio, da parte della Stazione Appaltante, della conformità ai predetti standard, gli standard, l'Appaltatore è tenuto a:
a) informare fornitori e sub-fornitori coinvolti nella catena di fornitura dei beni oggetto del presente appalto, che la Stazione Appaltante ha richiesto la conformità agli standard sopra citati nelle condizioni d'esecuzione dell’appalto;
b) fornire, su richiesta della Stazione Appaltante ed entro il termine stabilito nella stessa richiesta, le informazioni e la documentazione relativa alla gestione delle attività riguardanti la conformità agli standard e i riferimenti dei fornitori e sub-fornitori coinvolti nella catena di fornitura;
c) accettare e far accettare dai propri fornitori e sub-fornitori, eventuali verifiche ispettive relative alla conformità agli standard, condotte della Stazione Appaltante o da soggetti indicati e specificatamente incaricati allo scopo da parte della stessa Stazione Appaltante;
d) intraprendere, o a far intraprendere dai fornitori e sub-fornitori coinvolti nella catena di fornitura, eventuali ed adeguate azioni correttive, comprese eventuali rinegoziazioni contrattuali, entro i
termini stabiliti dalla Stazione Appaltante, nel caso che emerga, dalle informazioni in possesso della stessa Stazione Appaltante, una violazione contrattuale inerente la non conformità agli standard sociali minimi lungo la catena di fornitura;
e) dimostrare, tramite appropriata documentazione fornita alla Stazione Appaltante, che le clausole sono rispettate, e a documentare l'esito delle eventuali azioni correttive effettuate.
Art. 15 Direzione Lavori per conto della Stazione Appaltante
1. Ai sensi del D.M. 49/2018 e dell’art. 101, c. 3 del D.lgs. 50/2016 s.m.i., il Direttore dei Lavori è preposto a curare, per conto della Committente, che i lavori siano eseguiti a regola d’arte e in conformità al capitolato e al contratto, nel rispetto dei compiti e delle disposizioni indicate dalla relativa normativa in materia.
2. Nello svolgimento del suo compito può essere coadiuvato da assistenti e opera in conformità al D.P.R. 207/2010 con verifiche, controlli e disposizioni mediante Ordini di Servizio, interloquendo in via esclusiva con l’Appaltatore sugli aspetti tecnico-economici del contratto e redigendo altresì gli atti di competenza necessari al regolare andamento del contratto.
3. I controlli e le disposizioni del D.L. non esimono l’Appaltatore da obblighi e responsabilità inerenti la conduzione del cantiere, la buona riuscita delle opere, la loro rispondenza contrattuale, l’adeguatezza delle misure antinfortunistiche, né da quelle ad esso incombenti da leggi e norme vigenti. All’Appaltatore compete in ogni caso il dovere di segnalare alla D.L. ogni evento che possa compromettere la buona riuscita dei lavori, comprese le possibili conseguenze derivanti dai contenuti del capitolato e delle specifiche tecniche, che è comunque tenuto a valutare, nonché di disposizioni della D.L. È fatto altresì salvo il suo diritto di avanzare osservazioni scritte e iscrivere riserve nei modi di legge.
4. Al D.L. e ai suoi assistenti deve essere assicurata la possibilità di svolgere in ogni momento tutte le funzioni e azioni che a lui fanno capo.
5. La D.L. ha la facoltà di rifiutare i materiali che giudicasse non idonei all'impiego e di far modificare o rifare le opere che ritenesse inaccettabili per deficienza di qualità nei materiali stessi o per difettosa esecuzione da parte dell'Appaltatore o dei suoi fornitori. Ha pure la facoltà di vietare la presenza di detti fornitori o dei dipendenti dell'Appaltatore che la stessa ritenesse inadatti all'espletamento delle forniture o all'assolvimento delle mansioni loro affidate.
6. L'Appaltatore dovrà fare riferimento alla Direzione Lavori per tutte le necessità, indicazioni e prescrizioni tecniche che gli potessero occorrere. Nell'eventuale mancanza di qualche indicazione o in caso di dubbio sull'interpretazione dei propri obblighi contrattuali, l'Appaltatore sarà tenuto a richiedere tempestivamente alla Direzione Lavori le opportune istruzioni in merito. In caso contrario, a richiesta della Direzione Lavori, esso dovrà demolire e rifare, senza alcun compenso, quanto avesse eventualmente eseguito a proprio arbitrio.
7. È salva la facoltà dell'Appaltatore di fare le proprie osservazioni e riserve nei modi prescritti.
8. Gli ordini di servizio, le istruzioni e le prescrizioni della Direzione dei Lavori dovranno essere eseguiti con la massima cura e prontezza, nel rispetto delle norme di Contratto e del presente Capitolato Speciale di appalto. L'Appaltatore non potrà mai rifiutarsi di dare loro immediata esecuzione sotto pena della esecuzione d'ufficio, con addebito della maggior spesa che la Stazione Appaltante avesse a sostenere rispetto alle condizioni di contratto. Resta comunque fermo il suo diritto di avanzare per iscritto le osservazioni che ritenesse opportune in merito all'ordine impartitogli.
9. Il D.L. riferisce al Responsabile del Procedimento che assicura in ciascuna fase il controllo sull’intervento per conto della Committente.
Art. 16 Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi e l'esecuzione dei lavori
1. Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche relativamente a sistemi e subsistemi di impianti tecnologici oggetto dell'appalto, devono essere rispettate tutte le prescrizioni di legge e di regolamento in materia di qualità, provenienza e accettazione dei materiali e componenti
nonché, per quanto concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalità di esecuzione di ogni categoria di lavoro, tutte le indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel presente capitolato, negli elaborati grafici del progetto esecutivo e nella descrizione delle singole voci allegata allo stesso capitolato e nelle specifiche tecniche allegate.
2. Per quanto riguarda l’accettazione, la qualità e l’impiego dei materiali, la loro provvista, il luogo della loro provenienza e l’eventuale sostituzione di quest’ultimo, si applicano rispettivamente gli articoli 16 e 17 del capitolato generale d’appalto.
3. I materiali e i componenti devono corrispondere alle prescrizioni del disciplinare tecnico prestazionale ed essere della migliore qualità; possono essere messi in opera solamente dopo l'accettazione del Direttore dei Lavori.
4. I materiali approvvigionati a piè d'opera, corredati da tutta la documentazione tecnica e dalle previste certificazioni, devono essere espressamente accettati dalla Direzione dei Lavori secondo le procedure stabilite dall’art. 6 del D.M. 49/2018.
5. I materiali e i manufatti a piè d’opera portati in contabilità rimangono a rischio e pericolo dell'Appaltatore, e possono sempre essere rifiutati dal Direttore dei Lavori ai sensi dell'art. 18, c. 1 del D.M.145/2000 e secondo le modalità indicate dall’art. 6 del D.M. 49/2018.
6. L’Appaltatore dovrà sottoporre, con adeguato anticipo, di volta in volta alla Direzione dei Lavori i campioni dei materiali e delle forniture che intende impiegare, corredati se richiesto della documentazione tecnica che comprovi il pieno rispetto delle specifiche caratteristiche richieste.
7. L'accettazione dei materiali e dei componenti è definitiva solo dopo la loro posa in opera. Il Direttore dei Lavori può rifiutare in qualunque tempo i materiali e i componenti deperiti dopo la introduzione in cantiere, o che per qualsiasi causa non fossero conformi alle caratteristiche tecniche risultanti dai documenti allegati al contratto; in questo ultimo caso l'esecutore deve rimuoverli dal cantiere e sostituirli con altri a sue spese.
8. Xxx l'esecutore non effettui la rimozione nel termine prescritto dal Direttore dei Lavori, la Stazione Appaltante può provvedervi direttamente a spese dell'esecutore, a carico del quale resta anche qualsiasi onere o danno che possa derivargli per effetto della rimozione eseguita d'ufficio.
9. Anche dopo l'accettazione e la posa in opera dei materiali e dei componenti da parte dell'esecutore, restano fermi i diritti e i poteri della Stazione Appaltante in sede di collaudo.
10. L'esecutore che di sua iniziativa abbia impiegato materiali o componenti di caratteristiche superiori a quelle prescritte nei documenti contrattuali, o eseguito una lavorazione più accurata, non ha diritto ad aumento dei prezzi e la contabilità è redatta come se i materiali avessero le caratteristiche stabilite.
11. Gli accertamenti di laboratorio e le verifiche tecniche obbligatorie, ovvero specificamente previsti dal Capitolato Speciale d’Appalto, sono disposti dalla Direzione dei Lavori o dall'organo di collaudo, imputando la spesa a carico dell’esecutore. Per le stesse prove la Direzione dei Lavori provvede al prelievo del relativo campione ed alla redazione di apposito verbale di prelievo; la certificazione effettuata dal laboratorio prove materiali riporta espresso riferimento a tale verbale.
12. La Direzione dei Lavori o l'organo di collaudo possono disporre ulteriori prove ed analisi ancorché non prescritte dal Capitolato Speciale d’Appalto ma ritenute necessarie per stabilire l'idoneità dei materiali o dei componenti. Le relative spese sono poste a carico dell'esecutore.
13. L’Appaltatore, sia per sé che per i propri fornitori, deve garantire che i materiali da costruzione utilizzati siano conformi al Regolamento UE n. 305/2011 relativo ai prodotti da costruzione.
14. L’Appaltatore, sia per sé sia per i propri eventuali subappaltatori, deve garantire che l’esecuzione delle opere sia conforme alle «Aggiornamento delle Norme tecniche per le costruzioni» approvate con il decreto del Ministro delle infrastrutture 17 gennaio 2018 (in G.U. n. 8 del 20 febbraio 2018).
Art. 17 Regolamento prodotti da costruzioni EU 305/2011
1. Il Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR 305/2011) e successivi aggiornamenti ed integrazioni fissa condizioni e obblighi per i vari operatori economici coinvolti che operano nel mercato dei Prodotti da Costruzione soggetti alla relativa norma armonizzata europea. Esso riguarda tutti i prodotti (materiali, manufatti, sistemi, ecc.) che sono realizzati per diventare parte permanente di opere di costruzione (edifici ed opere di ingegneria civile), i quali devono assicurare il rispetto di almeno uno dei seguenti requisiti, i primi sei previsti già dalla precedente direttiva CPD 89/106 a cui si aggiunge l’ultimo:
- resistenza meccanica e stabilità;
- sicurezza in caso di incendio;
- igiene, salute e ambiente;
- sicurezza e accessibilità all’uso;
- protezione contro il rumore;
- risparmio energetico e ritenzione del calore;
- uso sostenibile delle risorse naturali per la realizzazione delle costruzioni.
2. Il concetto chiave del Regolamento UE 305/11, rispetto alla Direttiva CPD 89/106/CEE, è la Dichiarazione di Prestazione (DoP) che va a sostituire la precedente Dichiarazione di Conformità dei prodotti da costruzione. Se la Dichiarazione di Conformità attestava la conformità di un prodotto ai requisiti di una norma tecnica (art. 13 CPD), la dichiarazione di prestazione:
- è obbligatoria per tutti i prodotti coperti da una norma armonizzata;
- deve contenere informazioni sull’impiego previsto;
- deve contenere le caratteristiche essenziali pertinenti l’impiego previsto;
- deve includere le performance di almeno una delle caratteristiche essenziali; Il fabbricante si assume la responsabilità delle prestazioni dichiarate.
3. I prodotti da costruzione, coperti da una norma armonizzata (e quindi soggetti all'obbligo di Marcatura CE) o sottoposti ad una Valutazione Tecnica Europea (ETA), possono essere immessi sul mercato solo se:
- il fabbricante ha redatto la Dichiarazione di Prestazione (DoP) per il prodotto;
- i prodotti per i quali è stata redatta la DoP sono marcati CE;
- la costanza della prestazione del prodotto è stata verificata ed attestata.
4. L’Impresa deve pertanto utilizzare esclusivamente prodotti da costruzione marcati CE – ivi compresi i prodotti realizzati con materiali recuperati e riciclati – con relativa dichiarazione di prestazione DoP (ove obbligatoria ai sensi del CPR 305/2011) e comunque verificare la documentazione di accompagnamento dei prodotti impiegati e la loro rispondenza ai requisiti richiesti. Non saranno accettati per la posa in opera in cantiere i prodotti da costruzione che non risulteranno conformi alle disposizioni cogenti del Regolamento CPR 305/2011 e in tal caso sarà esclusivo onere dell’Appaltatore provvedere alla loro immediata sostituzione senza alcuna possibilità di rivalsa nei confronti della Stazione Appaltante.
5. La Direzione Lavori, in fase di accettazione dei prodotti, al fine di valutarne l’idoneità all’uso previsto, controllerà discrezionalmente, la presenza dei seguenti documenti, se previsti:
- certificato FPC relativo al sistema documentato per il controllo del processo di produzione rilasciato da un Organismo di certificazione accreditato;
- Dichiarazione di Prestazione DoP;
- marcatura CE;
- Documento di Trasporto (DdT) riportante la descrizione del prodotto da costruzione.
Art. 18 Convenzioni europee in materia di valuta e termini
1. Tutti gli atti predisposti dalla Stazione Appaltante per ogni valore in cifra assoluta indicano la denominazione in euro.
2. Tutti gli atti predisposti dalla Stazione Appaltante per ogni valore contenuto in cifra assoluta, ove non diversamente specificato, devono intendersi I.V.A. esclusa.
CAPO III - TERMINI PER L’ESECUZIONE
Art. 19 Consegna e inizio dei lavori
1. Ai sensi dell’art. 5, c.1 del D.M. 49/2018, il Direttore dei Lavori, la cui nomina viene tempestivamente comunicata dalla Stazione Appaltante all’Appaltatore, provvede entro 45 giorni dalla data di stipulazione del contratto - ed anche prima in caso di urgenza - alla consegna dei lavori, previa convocazione dell’esecutore e dandone atto con apposito verbale in duplice copia sottoscritto dall’Appaltatore e dalla Direzione dei Lavori.
2. All’esito delle operazioni di consegna dei lavori, il Direttore dei Lavori e l’esecutore sottoscrivono il relativo verbale e da tale data decorre utilmente il termine per il compimento dei lavori.
3. É facoltà della Stazione Appaltante procedere in via d’urgenza alla consegna dei lavori, anche nelle more della stipulazione formale del contratto, ai sensi dell’articolo 32, comma 8 del D.lgs. 50/2016; in tal caso il Direttore dei Lavori indica espressamente sul verbale le lavorazioni da iniziare immediatamente.
4. Nel caso in cui i lavori appaltati siano molto estesi, ovvero manchi la disponibilità totale delle sedi lungo le quali dovranno svilupparsi i cantieri o comunque per qualsiasi altro impedimento o causa, la Stazione Appaltante potrà disporre la consegna dei lavori anche in più tempi successivi, con verbali parziali.
5. Qualora si verifichino le condizioni indicate nei commi precedenti, l’Appaltatore non potrà per questo sollevare eccezione o trarre motivi per la richiesta di maggiori compensi od indennizzi.
6. Il tempo utile per l’esecuzione dei lavori decorrerà dalla data dell’ultimo verbale di consegna con il quale peraltro potrà essere prescritto diverso termine perentorio per l’esecuzione totale dell’opera ove, a tal momento, la sua evoluzione avesse già raggiunto avanzata fase.
7. Qualora l’Appaltatore non si presenti il giorno stabilito a ricevere la consegna, il Direttore dei Lavori gli assegnerà, mediante posta elettronica certificata o lettera raccomandata, un termine perentorio con un preavviso di almeno 5 giorni dalla data di spedizione della stessa e non superiore a 15 giorni, trascorso il quale inutilmente, l’Amministrazione ha diritto di risolvere il contratto o di procedere alla esecuzione d’ufficio, disponendo altresì l’incameramento della cauzione, salva e riservata l’azione per eventuali ulteriori maggiori danni. I termini per l’esecuzione delle opere decorrono comunque dalla data della prima convocazione.
8. Nel caso di cui al comma precedente, qualora sia indetta una nuova procedura per l’affidamento del completamento dei lavori, l’Appaltatore è escluso dalla partecipazione in quanto l’inadempimento è considerato grave negligenza accertata.
9. Dal giorno della consegna ogni responsabilità in merito ai lavori, alle opere, ai danni diretti e indiretti al personale a qualunque titolo presente nel cantiere, grava interamente sull’Appaltatore.
10. Qualora la consegna avvenga in ritardo per fatto o colpa della Società, l'Appaltatore può chiedere di recedere dal contratto.
11. Nel caso di accoglimento dell’istanza di recesso dal contratto per ritardo nella consegna dei lavori attribuibile a fatto o colpa della Stazione Appaltante, l'Appaltatore ha diritto al rimborso delle spese contrattuali, nonché delle altre spese effettivamente sostenute e documentate in misura comunque non superiore a quanto previsto all’art. 5, c.12 del D.M. 49/2018.
12. Ove l'istanza dell'Impresa appaltatrice non sia accolta e si proceda tardivamente alla consegna, l'Appaltatore ha diritto al risarcimento dei danni dipendenti dal ritardo, pari all'interesse legale calcolato sull'importo corrispondente alla produzione media giornaliera prevista dal programma di esecuzione dei lavori nel periodo di ritardo, calcolato dal giorno di notifica dell'istanza di recesso fino alla data di effettiva consegna dei lavori.
13. Oltre alle somme già citate, nessun altro compenso o indennizzo spetta all'Appaltatore. La richiesta di pagamento degli importi spettanti a norma di legge da parte dell’Appaltatore deve essere formulata a pena di decadenza mediante riserva da iscrivere nel verbale di consegna dei lavori e da confermare, debitamente quantificata, nel registro di contabilità, secondo quanto previsto all’art. 5, c.13 del D.M. 49/2018.
14. La richiesta di pagamento degli importi spettanti a norma di legge, debitamente quantificata, deve essere inoltrata dall’Appaltatore a pena di decadenza entro 60 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di accoglimento dell'istanza di recesso.
Art. 20 Termini di esecuzione
1. I lavori dovranno essere completati entro 91 (novantuno) giorni naturali e consecutivi a partire dalla data del Verbale di consegna dei lavori.
2. L’Appaltatore si obbliga alla rigorosa ottemperanza delle indicazioni della D.L. e del cronoprogramma dei lavori che potrà fissare scadenze inderogabili per l’approntamento delle opere necessarie all’inizio di forniture e lavori da effettuarsi da altre ditte per conto della Stazione Appaltante ovvero necessarie all’utilizzazione, prima della fine dei lavori e previo certificato di regolare esecuzione/collaudo, riferito alla sola parte funzionale delle opere.
3. L’ultimazione dei lavori, appena avvenuta, deve essere comunicata per iscritto dall’Appaltatore al Direttore dei Lavori, il quale procede senza indugio alle necessarie constatazioni in contraddittorio.
4. In caso di mancato rispetto dei termini di ultimazione dei lavori per colpa dell'Impresa, si applicano le penali di cui al specifico articolo di capitolato. I maggiori costi eventualmente derivanti dall’esecuzione d’ufficio saranno addebitati all’Impresa all’atto dell’emissione degli stati di avanzamento e/o ritenuti mediante utilizzo delle somme depositate a garanzia.
5. In caso di negligente ritardo dell’Appaltatore sull’inizio dell’appalto e sull’esecuzione degli interventi troverà applicazione la procedura di esecuzione in danno ed eventualmente di rescissione del contratto.
6. Le cause di cui ai punti precedenti non possono costituire motivo per la richiesta di proroghe di cui all’art. 21, di sospensione dei lavori di cui all’art. 22, per la disapplicazione delle penali di cui all’art. 23, né per l’eventuale risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 65.
Art. 21 Proroghe
1. L’Appaltatore, qualora per causa a esso non imputabile, non sia in grado di ultimare i lavori nel termine contrattuale può chiedere la proroga, presentando apposita richiesta motivata almeno 15 (quindici) giorni prima della scadenza del termine.
2. In deroga a quanto previsto al punto precedente, la richiesta può essere presentata anche qualora manchino meno di 15 giorni alla scadenza del termine, comunque prima di tale scadenza, qualora le cause che hanno determinato la richiesta si siano verificate posteriormente; in questo caso la richiesta deve essere motivata anche in relazione alla specifica circostanza della tardività.
3. A giustificazione del ritardo nell’ultimazione dei lavori o nel rispetto delle scadenze fissate dal programma temporale, l’Appaltatore non potrà mai attribuirne la causa, in tutto o in parte, ad altre ditte o Imprese o forniture, purché non abbia tempestivamente denunciato per iscritto alla Stazione Appaltante il ritardo imputabile a dette ditte, Imprese o fornitori, precisandone le ragioni che dovranno in ogni caso essere accettate dalla Stazione Appaltante.
4. La richiesta è presentata al Direttore dei Lavori, il quale la trasmette tempestivamente al R.U.P. corredata dal proprio parere; qualora la richiesta sia presentata direttamente al R.U.P. questi acquisisce tempestivamente il parere del Direttore dei Lavori.
5. I verbali per la concessione di proroghe, redatti con adeguata motivazione a cura della Direzione Lavori e controfirmati dall’Appaltatore, devono pervenire alla Società entro il quinto giorno naturale successivo alla loro redazione.
6. La proroga è concessa o negata con provvedimento scritto del R.U.P. entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta ai sensi dell’art. 107 comma 5 del D.lgs. 50/2016, a prescindere dal parere del Direttore dei Lavori qualora questi non si esprima entro 10 giorni e può discostarsi dallo stesso parere; nel provvedimento è riportato il parere del Direttore dei Lavori qualora questo sia difforme dalle conclusioni del R.U.P.
7. Nei casi di cui al comma 2, i termini di 30 giorni e di 10 giorni di cui al comma 6 sono ridotti rispettivamente a 10 giorni e a 3 giorni; negli stessi casi, qualora la proroga sia concessa formalmente dopo la scadenza del termine, essa ha effetto retroattivo a partire da tale ultimo termine.
8. La mancata determinazione del R.U.P. entro i termini di cui al presente articolo costituisce rigetto della richiesta.
Art. 22 Sospensioni dei lavori
1. Per quanto concerne sospensioni e riprese dei lavori, valgono i disposti di cui all’art. 107 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., all’art. 5 del D.L. 16 luglio 2020 n. 76 (conv. L. n. 120/2020) e all’art. 8, comma 4 del D.L. 16 luglio 2020 n. 76 (conv. L. n. 120/2020).
2. I verbali per la concessione di sospensioni sono redatti specificando adeguata le motivazioni della sospensione e, nel caso di sospensione parziale, con indicazione delle opere sospese. I verbali sono redatti a cura della Direzione Lavori in contraddittorio con l’Appaltatore e controfirmati dall’Appaltatore stesso, devono pervenire alla Società entro il quinto giorno naturale successivo alla loro redazione; qualora questa non si pronunci entro cinque (5) giorni dal ricevimento, i verbali si danno per riconosciuti e accettati.
3. In ogni caso la sospensione opera dalla data di redazione del relativo verbale, accettato dalla Stazione Appaltante o sul quale si sia formata l’accettazione tacita.
4. Non possono essere riconosciute sospensioni, e i relativi verbali non hanno alcuna efficacia, in assenza di adeguate motivazioni o le cui motivazioni non siano riconosciute adeguate da parte della Società.
5. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche a sospensioni parziali e riprese parziali che abbiano per oggetto parti determinate dei lavori, da indicare nei relativi verbali; in tal caso il differimento dei termini contrattuali è pari ad un numero di giorni costituito dal prodotto dei giorni di sospensione per il rapporto tra l’ammontare dei lavori sospesi e l'importo totale dei lavori previsto nello stesso periodo secondo il programma esecutivo dei lavori di cui all’art. 24 del presente Capitolato Speciale d’Appalto.
6. Qualora la sospensione, o le sospensioni se più di una, durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista dall’art. 20, o comunque quando superino 6 mesi complessivamente, l'Appaltatore può richiedere lo scioglimento del contratto senza indennità; la Stazione Appaltante può opporsi allo scioglimento del contratto ma, in tal caso, riconosce al medesimo la rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti, iscrivendoli nella documentazione contabile.
7. Nell'eventualità che, successivamente alla consegna dei lavori, insorgano, per cause imprevedibili o di forza maggiore, impedimenti che non consentano di procedere, parzialmente o totalmente, al regolare svolgimento delle singole categorie di lavori, l'Appaltatore è tenuto a proseguire i lavori eventualmente eseguibili, mentre si provvede alla sospensione, anche parziale, dei lavori non eseguibili in conseguenza di detti impedimenti.
8. Con la ripresa dei lavori sospesi parzialmente, il termine contrattuale di esecuzione dei lavori viene incrementato, su istanza dell'Appaltatore, soltanto degli eventuali maggiori tempi tecnici strettamente
necessari per dare completamente ultimate tutte le opere, dedotti dal programma operativo dei lavori, indipendentemente dalla durata della sospensione.
9. In caso di sospensioni totali o parziali dei lavori disposte per cause diverse da quelle di cui ai commi 1, 2 e 4 dell’articolo 107 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. l’Appaltatore ha diritto a un risarcimento quantificato sulla base dei seguenti criteri:
a) i maggiori oneri per spese generali infruttifere si ottengono sottraendo all’importo contrattuale l’utile di impresa nella misura del 10 per cento e le spese generali nella misura del 15 per cento e calcolando sul risultato la percentuale del 6,5 per cento. Tale risultato va diviso per il tempo contrattuale e moltiplicato per i giorni di sospensione e costituisce il limite massimo previsto per il risarcimento quantificato sulla base del criterio di cui alla presente lettera;
b) la lesione dell’utile è riconosciuta coincidente con la ritardata percezione dell’utile di impresa, nella misura pari agli interessi legali di mora di cui all’articolo 2, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 9 ottobre 2002 n. 231 computati sulla percentuale del dieci per cento, rapportata alla durata dell’illegittima sospensione;
c) il mancato ammortamento e le retribuzioni inutilmente corrisposte sono riferiti rispettivamente al valore reale, all’atto della sospensione, dei macchinari esistenti in cantiere e alla consistenza della mano d’opera accertati dal direttore dei lavori;
d) la determinazione dell’ammortamento avviene sulla base dei coefficienti annui fissati dalle vigenti norme fiscali.
10. Non appena siano venute a cessare le cause della sospensione il Direttore dei Lavori lo comunica al
R.U.P. affinché quest’ultimo disponga la ripresa dei lavori e indichi il nuovo termine contrattuale. Entro cinque giorni dalla disposizione di ripresa dei lavori effettuata dal R.U.P., il Direttore dei Lavori procede alla redazione del verbale di ripresa dei lavori, che deve essere sottoscritto anche dall’esecutore e deve riportare il nuovo termine contrattuale indicato dal R.U.P. Nel caso in cui l’esecutore ritenga cessate le cause che hanno determinato la sospensione temporanea dei lavori e il R.U.P. non abbia disposto la ripresa dei lavori stessi, l’esecutore può diffidare il R.U.P. a dare le opportune disposizioni al Direttore dei Lavori perché provveda alla ripresa; la diffida proposta ai fini sopra indicati, è condizione necessaria per poter iscrivere riserva all’atto della ripresa dei lavori, qualora l’esecutore intenda far valere l’illegittima maggiore durata della sospensione.
Art. 23 Penali
1. Ferma restando l’immediata rimozione da parte dell’Appaltatore delle condizioni che hanno causato il rilievo, la contestazione della penale viene mossa tempestivamente dalla Direzione dei Lavori all’Appaltatore.
2. Ai sensi dell’art. 113-bis del D.lgs. 50/2016, la pena pecuniaria, per ritardo nella conclusione dei lavori, rimane stabilita nella misura dell’uno per mille (1‰) dell’importo netto contrattuale per ogni giorno di ritardo.
3. La penale, nella stessa misura di cui al comma 2, trova applicazione anche in caso di ritardo:
a) nell’inizio dei lavori rispetto alla data fissata dal Direttore dei Lavori per la consegna degli stessi, qualora la Stazione Appaltante non si avvalga della facoltà di cui all’articolo 13, comma 7;
b) nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dal Direttore dei Lavori;
c) nel rispetto dei termini imposti dalla Direzione dei Lavori per il ripristino di lavori non accettabili o danneggiati.
4. Per quanto riguarda il ritardo nella consegna di documentazione alla Stazione Appaltante, alla Direzione dei Lavori o al Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione, nel caso in cui il documento mancante sia condizione vincolante per l’ingresso in cantiere (esempio: ritardo nella consegna dei POS), sarà applicata una penale giornaliera pari a Euro 100,00 (cento/00) per ogni documento mancante.
5. È facoltà della Stazione Appaltante applicare una penale fino a Euro 250,00 (duecentocinquanta/00) per ogni inadempienza rilevata dalla stessa, in merito a:
a) inosservanza delle prescrizioni ambientali di cui all’art. 60 del presente capitolato;
b) mancata o incompleta installazione della segnaletica di cantiere stradale;
c) mancato rispetto delle prescrizioni indicate nei documenti relativi alla sicurezza sul lavoro (PSC, POS) o richieste dal Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione con apposito verbale.
6. La penale è comminata dal Responsabile del Procedimento sulla base delle indicazioni fornite dal Direttore dei Lavori.
7. È ammessa, su motivata richiesta dell'Appaltatore, la totale o parziale disapplicazione della penale, quando si riconosca che l’inadempimento o il ritardo non è imputabile all'Appaltatore, oppure quando si riconosca che la penale è manifestamente sproporzionata, rispetto all'interesse della Stazione Appaltante.
8. La disapplicazione non comporta il riconoscimento di compensi o indennizzi all'Appaltatore.
9. Sull'istanza di disapplicazione della penale decide la Stazione Appaltante su proposta del Responsabile del Procedimento, sentito il Direttore dei Lavori e l'organo di collaudo ove costituito.
10. La penale irrogata ai sensi del comma 3, lettera a) è disapplicata e, se già addebitata, è restituita, qualora l’Appaltatore, in seguito all’andamento imposto ai lavori, rispetti la prima soglia temporale successiva fissata nel programma dei lavori di cui all’articolo 24. La penale di cui al comma 3, lettera b) è applicata all’importo dei lavori ancora da eseguire; la penale di cui alla lettera c) è applicata all’importo dei lavori di ripristino o di nuova esecuzione ordinati per rimediare a quelli non accettabili o danneggiati.
11. Tutte le penali di cui al presente articolo sono contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo.
12. L’importo complessivo delle penali irrogate non può superare il 10 (dieci) per cento dell’importo contrattuale; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale trova applicazione l’articolo 65 del presente capitolato, in materia di risoluzione del contratto.
13. L’applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione Appaltante a causa dell’inadempienza dell’Impresa.
Art. 24 Programma esecutivo dei lavori dell'Appaltatore e cronoprogramma
1. Entro 30 (trenta) giorni dalla data di sottoscrizione del verbale di consegna, e comunque prima dell'inizio dei lavori, l'Appaltatore predispone e consegna alla Direzione Lavori una propria proposta di programma esecutivo dei lavori, ai sensi dell'art. 43 comma 10 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i., elaborato in relazione alle proprie tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali e alla propria organizzazione lavorativa; tale programma deve riportare per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché l'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle date contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento. Esso dovrà essere redatto tenendo conto del tempo concesso per dare le opere ultimate entro il termine fissato dal presente Capitolato e deve essere approvato dalla Direzione Lavori, mediante apposizione di un visto, entro cinque giorni dal ricevimento. Trascorso il predetto termine senza che la Direzione Lavori si sia pronunciata, il programma esecutivo dei lavori si intende accettato, fatte salve palesi illogicità o indicazioni erronee incompatibili con il rispetto dei termini di ultimazione. La proposta approvata sarà impegnativa per l'Appaltatore che dovrà rispettare i termini previsti, salvo modifiche al programma esecutivo in corso di attuazione per comprovate esigenze non prevedibili che dovranno essere approvate od ordinate dalla Direzione dei Lavori.
2. Nel caso di sospensione dei lavori, parziale o totale, per cause non attribuibili a responsabilità dell'Appaltatore, il programma dei lavori viene aggiornato in relazione all'eventuale incremento della scadenza contrattuale.
3. Eventuali aggiornamenti legati a motivate esigenze organizzative dell'Appaltatore e che non comportino modifica delle scadenze contrattuali, sono approvate dalla Direzione dei Lavori, subordinatamente alla verifica della loro effettiva necessità ed attendibilità per il pieno rispetto delle scadenze contrattuali.
4. Il programma esecutivo dei lavori dell'Appaltatore può essere modificato o integrato dalla Stazione Appaltante, mediante ordine di servizio, ogni volta che sia necessario alla miglior esecuzione dei lavori e in particolare:
a) per il coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese o altre ditte estranee al contratto;
b) per l'intervento o il mancato intervento di società concessionarie di pubblici servizi le cui reti siano coinvolte in qualunque modo con l'andamento dei lavori, purché non imputabile ad inadempimenti o ritardi della Stazione Appaltante;
c) per l'intervento o il coordinamento con autorità, enti o altri soggetti diversi dalla Stazione Appaltante, che abbiano giurisdizione, competenze o responsabilità di tutela sugli immobili, i siti e le aree comunque interessate dal cantiere; a tal fine non sono considerati soggetti diversi le società o aziende controllate o partecipate dalla Stazione Appaltante o soggetti titolari di diritti reali sui beni in qualunque modo interessati dai lavori intendendosi, in questi casi, ricondotta la fattispecie alla responsabilità gestionale della Stazione Appaltante;
d) per la necessità o l'opportunità di eseguire prove sui campioni, prove di carico e di tenuta e funzionamento degli impianti, nonché collaudi parziali o specifici;
e) qualora sia richiesto dal Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione, in ottemperanza all'articolo 92, comma 1, del D.lgs. 81/2008. In ogni caso il programma esecutivo dei lavori deve essere coerente con il piano di sicurezza e di coordinamento del cantiere, eventualmente integrato ed aggiornato.
5. I lavori sono comunque eseguiti nel rispetto del cronoprogramma predisposto dalla Stazione Appaltante e integrante il progetto esecutivo; tale cronoprogramma può essere modificato dalla Stazione Appaltante al verificarsi delle condizioni di cui al comma precedente.
Art. 25 Premio di accelerazione
1. Nella fattispecie non è previsto, di conseguenza non verrà corrisposto premio alcuno per un eventuale anticipo dell’ultimazione dei lavori sul termine utile stabilito.
Art. 26 Inderogabilità dei termini di esecuzione
1. Non costituiscono motivo di differimento dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma esecutivo o della loro ritardata ultimazione:
a) il ritardo nell'installazione del cantiere e nell’allacciamento alle reti tecnologiche necessarie al suo funzionamento, per l'approvvigionamento idrico o elettrico;
b) l’adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dal Direttore dei Lavori o dagli organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi compreso il Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione;
c) l'esecuzione di accertamenti integrativi che l'Appaltatore ritenesse di dover effettuare, ad esempio, per la esecuzione delle opere di fondazione, delle strutture e degli impianti, salvo che siano ordinati dalla Direzione dei Lavori o espressamente approvati da questa;
d) il tempo necessario per l'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre prove assimilabili;
e) il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'Appaltatore comunque previsti dal presente capitolato;
f) le eventuali controversie tra l’Appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati dall’Appaltatore né i ritardi o gli inadempimenti degli stessi soggetti;
g) le eventuali vertenze a carattere aziendale tra l’Appaltatore e il proprio personale dipendente;
h) le sospensioni disposte dalla Stazione Appaltante, dal Direttore dei lavori, dal Coordinatore per la sicurezza in fase di Esecuzione o dal R.U.P. per inosservanza delle misure di sicurezza dei
lavoratori nel cantiere o inosservanza degli obblighi retributivi, contributivi, previdenziali o assistenziali nei confronti dei lavoratori impiegati nel cantiere;
i) le sospensioni disposte dal personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in relazione alla presenza di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria o in caso di reiterate violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale, ai sensi dell’articolo 14 del D.lgs. 81/2008, fino alla relativa revoca.
Art. 27 Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini
1. L’eventuale ritardo imputabile all’Appaltatore nel rispetto dei termini per l’ultimazione dei lavori o delle scadenze esplicitamente fissate allo scopo dal programma temporale superiore a 30 (trenta) giorni naturali consecutivi produce la risoluzione del contratto, a discrezione della Stazione Appaltante e senza obbligo di ulteriore motivazione, ai sensi dell’articolo 108 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.
2. La risoluzione del contratto trova applicazione dopo la formale messa in mora dell’Appaltatore con assegnazione di un termine per compiere i lavori e in contraddittorio con il medesimo Appaltatore.
3. Nel caso di risoluzione del contratto, la penale di cui all’articolo 23, comma 2, è computata sul periodo determinato sommando il ritardo accumulato dall'Appaltatore rispetto al programma esecutivo dei lavori e il termine assegnato dal Direttore dei Lavori per compiere i lavori con la messa in mora di cui al comma 2.
4. Sono dovuti dall’Appaltatore i danni subiti dalla Stazione Appaltante in seguito alla risoluzione del contratto, comprese le eventuali maggiori spese connesse al completamento dei lavori affidato a terzi. Per il risarcimento di tali danni la Stazione Appaltante, oltre ad incamerare la cauzione definitiva, può trattenere qualunque somma maturata a credito dell’Appaltatore in ragione dei lavori eseguiti, nonché rivalersi sulla garanzia fideiussoria.
CAPO IV - DISCIPLINA ECONOMICA
Art. 28 Anticipazione
1. Ai sensi dell’art. 35 comma 18 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., sul valore del contratto d'appalto viene calcolato l'importo dell'anticipazione del prezzo che, compatibilmente con le disponibilità finanziarie, può essere incrementato dal 20 per cento fino al 30 per cento per le procedure indette entro il 31 dicembre 2022 (D.L. 19 maggio 2020, n. 34 c.d. “Decreto Rilancio”, come convertito con modificazione con la L. 17 luglio 2020, n. 77, così come modificato dall’art. 3, c.4 del D.L. 30 dicembre 2021, n. 228) da corrispondere all'Appaltatore entro quindici giorni dall'effettivo inizio dei lavori.
2. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori.
3. La predetta garanzia è rilasciata da imprese bancarie autorizzate ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o assicurative autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'assicurazione e che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano la rispettiva attività; la garanzia può essere, altresì, rilasciata da intermediari finanziari iscritti nell'albo degli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. L'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte delle stazioni appaltanti.
4. Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione dei lavori non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.
Art. 29 Documenti contabili
1. I documenti contabili saranno tenuti secondo quanto prescritto dalle norme, in quanto applicabili, del
D.P.R. 207/2010 e del D.M. 49/2018; altrettanto varrà per le osservazioni e per le riserve dell'Appaltatore sui predetti documenti, nonché sul certificato di collaudo.
Art. 30 Prestazioni in economia (materiali, manodopera e noli)
1. La contabilizzazione di eventuali prestazioni in economia - extra contrattuali - sarà effettuata, , così come segue:
a) per quanto riguarda i materiali, applicando il ribasso contrattuale ai prezzi unitari determinati contrattualmente;
b) per quanto riguarda la manodopera secondo i prezzi vigenti al momento dell’appalto (desunti sul sito regionale di pubblicazione dei Prezziari per OO.PP.), incrementati delle percentuali per spese generali e utili (qualora non già comprese nei prezzi indicati) nella misura complessiva del 24,30% ed applicando il ribasso contrattuale esclusivamente su questi ultimi due addendi (24,30%);
c) per quanto riguarda i noli e i trasporti, applicando il ribasso contrattuale ai prezzi unitari determinati contrattualmente, per le sole ore di effettivo impiego in cantiere, escluso ogni fermo macchina anche se in cantiere.
2. Le percentuali di incidenza delle spese generali e degli utili sono sempre determinate nelle misure minime previste dall’articolo 32, comma 2, lettere b) e c), del D.P.R. 207/2010 (24,30%).
3. Resta inteso che sarà possibile far ricorso a prestazioni di manodopera in economia unicamente per quegli interventi non eseguibili/computabili altrimenti in ragione delle loro caratteristiche.
Art. 31 Pagamenti in acconto
1. Le rate di acconto sono dovute ogni qualvolta l’importo dei lavori eseguiti, contabilizzati ai sensi degli articoli precedenti, al netto del ribasso d’asta, comprensivi della quota relativa degli oneri per la sicurezza, al netto della ritenuta di cui al comma 2 e al netto dell’importo delle rate di acconto precedenti, raggiungono un importo non inferiore a euro 50.000,00 (cinquantamila/00).
2. A garanzia dell’osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sull’importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,50 per cento, ai sensi dell’articolo 7, comma 2, del capitolato generale d’appalto, da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale.
3. Secondo scadenza più favorevole se prevista per legge, il Direttore dei Lavori redige la contabilità ed emette lo stato di avanzamento dei lavori, il quale deve recare la dicitura: «lavori a tutto il
……………………» con l’indicazione della data di chiusura.
4. Contestualmente all’emissione dello stato di avanzamento dei lavori, e comunque entro il termine massimo di 7 (sette) giorni dalla sua emissione, il R.U.P. emette il conseguente certificato di pagamento, il quale deve esplicitamente il riferimento al relativo stato di avanzamento dei lavori di cui al comma 3, con l’indicazione della data di emissione.
5. La Stazione Appaltante provvede al pagamento del predetto certificato entro i successivi 30 giorni dalla data di emissione dello stato di avanzamento dei lavori, mediante emissione dell’apposito mandato e alla successiva erogazione a favore dell’Appaltatore, previa presentazione di regolare fattura fiscale.
6. Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 60 (sessanta) giorni, per cause non dipendenti dall’Appaltatore e comunque non imputabili al medesimo, l’Appaltatore può chiedere ed ottenere che si provveda alla redazione dello stato di avanzamento prescindendo dall’importo minimo di cui al comma 1.
Art. 32 Pagamenti a saldo
1. Il conto finale dei lavori è redatto entro 45 (quarantacinque) giorni dalla data della loro ultimazione, ovvero secondo scadenza più favorevole se prevista per legge, accertata con apposito verbale; è sottoscritto dal Direttore dei Lavori e trasmesso al R.U.P.; col conto finale è accertato e proposto l’importo della rata di saldo, qualunque sia il suo ammontare, la cui liquidazione definitiva ed erogazione è subordinata all’emissione del certificato di cui al comma 3 e alle condizioni di cui al comma 4.
2. Il conto finale dei lavori deve essere sottoscritto dall’Appaltatore, su richiesta del R.U.P., entro il termine perentorio di 30 (trenta) giorni; se l'Appaltatore non firma il conto finale nel termine indicato, o se lo firma senza confermare le domande già formulate nel registro di contabilità, il conto finale si ha come da lui definitivamente accettato. Il R.U.P., entro i successivi 60 (sessanta) giorni redige in ogni caso una propria relazione finale riservata nella quale esprime parere motivato sulla fondatezza delle domande dell’esecutore per le quali non siano intervenuti la transazione o l’accordo bonario.
3. La rata di saldo, unitamente alle ritenute di cui all’articolo 31, comma 2, nulla ostando, è pagata entro 30 (trenta) giorni dopo l’avvenuta emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, previa presentazione di regolare fattura fiscale.
4. Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell’opera, ai sensi dell’articolo 1666, secondo comma, del codice civile; il pagamento è disposto solo previa costituzione da parte dell’Appaltatore, ai sensi dell’art. 103, c. 6 del Codice, di una cauzione o di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa pari all’importo della medesima rata di saldo maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di collaudo e l’assunzione del carattere di definitività dei medesimi.
5. Salvo quanto disposto dall’articolo 1669 del codice civile, l’Appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell’opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla Stazione Appaltante prima che il certificato di collaudo o il certificato di regolare esecuzione assuma carattere definitivo.
Art. 33 Disposizioni generali sui pagamenti
1. Al verificarsi delle condizioni riportate negli articoli precedenti, l’Appaltatore può emettere fattura in formato elettronico, riportante il codice CIG assegnato all’appalto (e, ove previsto, il CUP), secondo le specifiche di cui alla Legge 205/2017 ed inviate tramite SDI al CODICE DESTINATARIO indicato nel Contratto e inoltrate al Responsabile Procedimento e al D.L. per conoscenza. Non potranno essere accettate fatture emesse in modalità non elettronica.
2. La Stazione Appaltante è tenuta all’applicazione del meccanismo della scissione dei pagamenti (Split Payment) di cui all’art. 17-ter, comma 1-bis del D.P.R. 633/1972, come modificato dall’art. 3 del D.L. 148/2017 e pertanto i pagamenti non saranno comprensivi di IVA che sarà versata direttamente all’Erario.
3. Ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di appalti pubblici e dell’articolo 48-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, come introdotto dall’articolo 2, comma 9, della legge 24 novembre 2006, n. 286, l’emissione del certificato di pagamento o il pagamento è subordinato:
- all’acquisizione del regolare D.U.R.C. dell’Appaltatore;
- qualora l’Appaltatore abbia stipulato contratti di subappalto, che siano state trasmesse le fatture quietanziate del subappaltatore o del cottimista entro il termine di 20 (venti) giorni dal pagamento precedente;
- all’ottemperanza alle prescrizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti ex L. 136/2010;
- all’accertamento ex Equitalia, da parte della Stazione Appaltante, che il beneficiario non sia inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno all’importo da corrispondere, con le modalità di cui al
D.M. 18 gennaio 2008, n. 40. In caso d’inadempienza accertata, il pagamento è sospeso e la circostanza è segnalata all'agente della riscossione competente per territorio, ai fini dell'esercizio dell'attività di riscossione delle somme iscritte a ruolo.
4. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'Appaltatore, dei subappaltatori o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nel cantiere, il R.U.P. invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l’Appaltatore, a provvedere entro 15 (quindici) giorni. Decorso infruttuosamente il suddetto termine senza che sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta, ai sensi dell’art. 105, c. 13 del Codice, la Stazione Appaltante può provvedere alla liquidazione, trattenendo la somma corrispondente ai crediti vantati dal personale dipendente.
5. Tutti i pagamenti riguardanti il contratto in oggetto, avverranno di regola tramite bonifico bancario, con le modalità e le norme che regolano la contabilità della Stazione Appaltante.
Art. 34 Revisione prezzi
1. Ai sensi di quanto disposto dall’art. 29 del Decreto-Legge 27 gennaio 2022, n. 4 (c.d. “Decreto Sostegni ter”), per le procedure di scelta del contraente indette fino al 31 dicembre 2023, in deroga all’art. 106, c. 1, lett. a) del D.lgs. 50/2016, le variazioni di prezzo dei singoli materiali da costruzione, in aumento o in diminuzione, sono valutate dalla Stazione Appaltante soltanto se tali variazioni risultano superiori al 5% (cinque per cento) rispetto al prezzo, rilevato nell’anno di presentazione dell’offerta. In tal caso si procede a compensazione, in aumento o in diminuzione, per la percentuale eccedente il cinque per cento e comunque in misura pari all’80% di detta eccedenza, entro i limiti del quadro economico di spesa, utilizzando le somme accantonate per imprevisti (in misura non inferiore all’1% del totale dell’importo dei lavori) nonché le eventuali somme a disposizione per lo stesso intervento nei limiti della relativa autorizzazione annuale di spesa, ovvero le somme derivanti dai ribassi d’asta.
2. La compensazione di cui al comma precedente è determinata applicando la percentuale di variazione che eccede il cinque per cento al prezzo dei singoli materiali da costruzione impiegati nelle lavorazioni contabilizzate nei dodici mesi precedenti al decreto emanato dal Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili (MIMS) sulla base delle elaborazioni effettuate dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT), e nelle quantità accertate dal Direttore dei Lavori.
3. A pena di decadenza, l’Appaltatore presenta alla Stazione Appaltante l’istanza di compensazione entro 60 giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del decreto di cui al comma precedente, esclusivamente per i lavori eseguiti nel rispetto dei termini indicati nel relativo cronoprogramma.
4. Sono esclusi dalla compensazione i lavori contabilizzati nell’anno solare di presentazione dell’offerta.
5. La compensazione è al netto del ribasso d’asta ed è al netto delle eventuali compensazioni precedentemente accordate.
6. Resta ferma l’applicazione dei decreti eventualmente adottati dal governo, volti a fronteggiare variazioni eccezionali e non prevedibili dei prezzi delle materie prime o dei materiali da costruzione.
Art. 35 Tracciabilità dei pagamenti - Clausola risolutiva espressa
1. Ai sensi dell’articolo 3, commi 1 e 8, della Legge 136/2010, gli operatori economici titolari dell’appalto, nonché i subappaltatori, devono comunicare alla Stazione Appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, anche se non in via esclusiva, accesi presso banche o presso Poste italiane S.p.A., entro 7 (sette) giorni dalla stipula del contratto oppure entro 7 (sette) giorni dalla loro accensione se successiva, comunicando altresì negli stessi termini le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sui predetti conti. L’obbligo di comunicazione è esteso anche alle modificazioni delle indicazioni fornite in precedenza. In assenza delle predette comunicazioni la Stazione Appaltante sospende i pagamenti e non decorrono i termini legali per l’applicazione degli interessi per ritardi nei pagamenti.
2. Tutti i movimenti finanziari relativi all’intervento:
a) per pagamenti a favore dell’Appaltatore, dei subappaltatori, dei sub-contraenti, dei sub-fornitori o comunque di soggetti che eseguono lavori, forniscono beni o prestano servizi in relazione all’intervento, devono avvenire mediante bonifico bancario o postale, ovvero altro mezzo che sia ammesso dall’ordinamento giuridico in quanto idoneo ai fini della tracciabilità;
b) i pagamenti di cui alla precedente lettera a) devono avvenire in ogni caso utilizzando i conti correnti dedicati di cui al comma 1;
c) i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali nonché quelli destinati all'acquisto di immobilizzazioni tecniche devono essere eseguiti tramite i conti correnti dedicati di cui al comma 1, per il totale dovuto, anche se non riferibile in via esclusiva alla realizzazione dell’intervento.
3. I pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché quelli in favore di gestori e fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, possono essere eseguiti anche con strumenti diversi da quelli ammessi dal comma 2, lettera a), fermo restando l'obbligo di documentazione della spesa. Ogni pagamento effettuato ai sensi del comma 2, lettera a), deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il codice CIG e, se dovuto, il codice CUP, acquisito/i d’ufficio dalla Stazione Appaltante per l’appalto in oggetto.
4. Fatte salve le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all’art. 6 della L. 136/2010:
a) la violazione delle prescrizioni di cui al comma 2, lettera a), costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 3, comma 9-bis, della citata L. n. 136 del 2010;
b) la violazione delle prescrizioni di cui al comma 2, lettere b) e c), o ai commi 3 e 4, qualora reiterata per più di una volta, costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi del presente Capitolato.
5. I soggetti di cui al comma 1 che hanno notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui ai commi da 1 a 3, procedono all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la Stazione Appaltante e la Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo territorialmente competente. Le clausole di cui al presente articolo devono essere obbligatoriamente riportate nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate all’intervento ai sensi del c. 2, lett. a); in assenza di tali clausole i predetti contratti sono nulli senza necessità di declaratoria.
Art. 36 Cessione del contratto e cessione dei crediti
1. È vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto.
2. È ammessa la cessione dei crediti, ai sensi dell’articolo 106, comma 13 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. e della legge 21 febbraio 1991, n. 52, a condizione che il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario iscritto nell’apposito Albo presso la Banca d’Italia e che il contratto di cessione, in originale o in copia autenticata, sia trasmesso alla Stazione Appaltante prima o contestualmente al certificato di pagamento sottoscritto dal Responsabile del Procedimento e riconosciuto dallo stesso.
3. Il contratto di cessione deve riportare, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale il cessionario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della Legge 136/2010 e s.m.i. In particolare, il cessionario è tenuto ad indicare il CIG (e, ove obbligatorio ex art. 13 L. 3/2003, il CUP) e ad effettuare i pagamenti all’operatore economico cedente sui conti correnti dedicati mediante strumenti che consentano la piena tracciabilità dei flussi finanziari.
4. Qualsiasi modificazione o trasformazione delle ragioni sociali ovvero della fisionomia giuridica dell’Appaltatore e degli eventuali subappaltatori e cottimisti deve essere comunicata e documentata, pena la sospensione dei pagamenti, alla Stazione Appaltante, la quale provvede a prenderne atto con specifico provvedimento, previa acquisizione della certificazione antimafia e della comunicazione di cui all’art. 1, c. 1, del D.P.C.M. 11 maggio 1991, n. 187.
5. Per le cessioni di azienda e gli atti di trasformazione, fusione e scissione nonché per il trasferimento e l’affitto d’azienda si applicherà l’art. 106 D.lgs. 50/2016. Qualora, per qualsiasi motivo, mutino gli amministratori o i legali rappresentanti o il Direttore Tecnico in relazione ai quali fu richiesta, ai fini della
stipulazione del contratto di appalto, la documentazione antimafia ai sensi della vigente normativa, sarà obbligo dell'Impresa darne entro cinque giorni comunicazione scritta corredando tale comunicazione del certificato di residenza e dello stato di famiglia dei nuovi soggetti.
6. Qualora dalla documentazione antimafia risultino provvedimenti o procedimenti ostativi si applicherà l’istituto della rescissione in danno del rapporto contrattuale ai sensi delle vigenti normative in materia.
CAPO V - GARANZIE E POLIZZE
Art. 37 Garanzia provvisoria
1. La garanzia provvisoria è stabilita ai sensi dell'art. 93 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. in misura pari al 2% dell'importo totale dei lavori a base d’appalto, da presentare sotto forma di cauzione o fideiussione. Nel secondo caso, la fideiussione bancaria o polizza fideiussoria assicurativa deve essere emessa secondo lo schema tipo di cui al D.M. 123/04, rilasciata da un istituto bancario, oppure da una compagnia di assicurazione, oppure un intermediario finanziario iscritto nell’elenco speciale di cui all’articolo 106 del D.lgs. 385/1993, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo
161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. L’intermediario finanziario dovrà altresì dare indicazione del numero di iscrizione presso l’Albo tenuto dalla Banca d’Italia.
2. Per le procedure negoziate sottosoglia indette entro il 30 giugno 2023, ai sensi dell’art. 1, c. 4 della
L. 120/2020, la Stazione Appaltante richiede la garanzia provvisoria, in considerazione della tipologia e specificità della procedura, il cui ammontare è dimezzato rispetto a quello previsto dall’art. 93 del D.lgs. 50/2016.
3. La garanzia presentata dovrà avere validità per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell’offerta e prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del Codice Civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante.
4. Comunque la cauzione provvisoria dovrà essere accompagnata dall'impegno di un fideiussore a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva nel caso di aggiudicazione, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 93, comma 8 del Codice.
5. In caso di raggruppamento temporaneo di imprese la garanzia deve riportare l’indicazione di tutte le imprese raggruppate.
6. Ai non aggiudicatari della gara la fideiussione sarà restituita entro trenta giorni dall'aggiudicazione, come sancito dal comma 9 dell’art. 93 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.
Art. 38 Garanzia definitiva
1. Ai sensi dell’articolo 103 del D.lgs. 50/2016, è richiesta una garanzia fideiussoria, a titolo di cauzione definitiva con le modalità dettate dall’articolo 93, co. 2 e 3 del D.lgs. 50/2016, pari al 10% (dieci per cento) dell’importo contrattuale; qualora l’aggiudicazione sia fatta in favore di un'offerta inferiore all’importo a base d’asta in misura superiore al 10 per cento, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; qualora il ribasso sia superiore al 20 per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso eccedente la predetta misura percentuale.
2. La garanzia è presentata in originale alla Stazione Appaltante prima della formale sottoscrizione del contratto.
3. La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 80 per cento dell'iniziale importo garantito; lo svincolo è automatico, senza necessità di benestare del Committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte
dell'Appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione.
4. La garanzia, per il rimanente ammontare residuo del 20 per cento, cessa di avere effetto all'emissione del certificato di collaudo previa presentazione della garanzia fideiussoria di cui ai sensi dell'articolo 103, comma 6 del Codice.
5. Qualora si verifichino a carico dell’Appaltatore le fattispecie di cui all’art. 103 comma 2 del D.lgs. 50/2016, la Stazione Appaltante avrà diritto di valersi di detta garanzia, con atto unilaterale dell’Amministrazione senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell’Appaltatore di proporre azione innanzi l’autorità giudiziaria ordinaria.
6. L’Appaltatore dovrà reintegrare la garanzia medesima nel termine che gli verrà assegnato, qualora la stessa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione sarà effettuata sui ratei di prezzo da corrispondere all’Appaltatore. In caso di variazioni al contratto per effetto di successivi atti di sottomissione, la medesima garanzia può essere ridotta in caso di riduzione degli importi contrattuali, mentre non è integrata in caso di aumento degli stessi importi fino alla concorrenza di un quinto dell’importo originario.
7. In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario la garanzia è prestata dall’impresa mandataria, su mandato irrevocabile, in nome e per conto di tutti i concorrenti raggruppati con responsabilità solidale tra le imprese.
8. Ai sensi dell’articolo 103, comma 3, del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., la mancata costituzione della garanzia determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte della Stazione Appaltante, che aggiudica l'appalto all’operatore economico che segue nella graduatoria.
Art. 39 Polizza di assicurazione per danni di esecuzione, Responsabilità Civile Terzi e garanzia di manutenzione
1. Ai sensi dell’articolo 103, comma 7, del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., l’Appaltatore è obbligato, contestualmente alla sottoscrizione del contratto e in ogni caso almeno 10 (dieci) giorni prima della data prevista per la consegna dei lavori, a produrre una polizza assicurativa - presso primaria compagnia di assicurazione di gradimento della Stazione Appaltante - che tenga indenne la Stazione Appaltante da tutti i rischi di esecuzione e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni causati a terzi nell’esecuzione dei lavori. La polizza assicurativa è prestata da un’impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione.
2. Tale polizza dovrà tenere indenne la Stazione Appaltante da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, coprire tutti i danni subiti dalla Stazione Appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, con esclusione dei danni derivanti da errori di progettazione o da insufficiente progettazione esecutiva, azioni di terzi o cause di forza maggiore. Tale polizza deve essere stipulata nella forma «Contractor’s All Risks» (C.A.R.) e deve:
- prevedere una somma assicurata non inferiore a:
a. Sezione A - Partita 1 – Opere: pari all’importo di aggiudicazione, comprensivo di tutti i costi di cui all’art. 4 dello schema tipo 2.3 del D.M. 123/04;
b. Sezione A - Partita 2 – Opere preesistenti: euro 500.000,00;
c. Sezione A - Partita 3 – Demolizione e sgombero, euro 500.000,00;
d. Sezione B – RCT, con un minimo di euro 1.000.000,00.
- essere integrata in relazione alle somme assicurate in caso di approvazione di lavori aggiuntivi affidati a qualsiasi titolo all’Appaltatore.
3. La suddetta polizza dovrà prevedere garanzie assicurative e condizioni contrattuali conformi allo schema tipo 2.3 del D.M. 123/04; non sono ammesse varianti se non migliorative.
4. La garanzia assicurativa di responsabilità civile per danni causati a terzi (R.C.T.) deve essere stipulata per una somma assicurata (massimale/sinistro) non inferiore ad euro 1.000.000,00 (un milione/00).
5. La garanzia R.C.T. dovrà espressamente prevedere l’indicazione che tra i terzi assicurati s’intendono compresi tutti i soggetti che a qualsiasi titolo e/o veste partecipino o presenzino ai lavori e alle attività di cantiere indipendentemente dalla natura del loro rapporto con l’Appaltatore, tra i quali rientrano, in via meramente esemplificativa e non esaustiva:
a) la Direzione dei Lavori, gli Amministratori, tutti i Dirigenti, il personale dipendente, i preposti, i consulenti della Stazione Appaltante e chiunque, a qualsiasi titolo, intrattenga rapporti con la Stazione Appaltante medesima, nonché i tecnici della Stazione Appaltante;
b) tutto il personale dipendente dell’Appaltatore, eccezion fatta per il personale soggetto all’obbligo di assicurazione ai sensi del D.P.R. 1124/65 e s.m.i e del D.Lgs. 38/00 s.m.i., per le lesioni corporali da questo subite in occasione di lavoro o di servizio;
c) i titolari e i dipendenti di eventuali subappaltatori, di tutte le Ditte e/o Imprese che partecipino, anche occasionalmente, all’esecuzione dei lavori e ad attività di cantiere, nonché delle Ditte fornitrici;
d) tutto il personale dipendente delle imprese operanti all’interno dell’area, intendendosi con tale dizione le imprese che realizzano opere non comprese nell’oggetto del presente appalto.
6. Dovrà essere prevista l'estensione di garanzia "Pluralità di Assicurati - Responsabilità Civile Incrociata" secondo il testo che segue o equivalente: "Qualora con la denominazione di Assicurato siano designati in polizza più soggetti, ciascuno di essi, ai fini della garanzia, è considerato come se avesse stipulato una separata assicurazione, fermo restando che la somma delle indennità a carico della Società non può in alcun caso oltrepassare gli importi dei massimali stabiliti in polizza, nonché quanto disposto al paragrafo "Sezione B - Oggetto dell'Assicurazione". Agli effetti di questa estensione di garanzia si considerano terzi, anche in deroga all'art. (...) delle Condizioni Generali di Assicurazione, relativamente a ciascun Assicurato, gli altri Assicurati e le persone che siano in rapporto di dipendenza con essi, ferme restando comunque le esclusioni di cui all'art. (...) delle Condizioni Generali di Assicurazione. Nel caso in cui si verifichino danni a cose assicurate o assicurabili in base alla garanzia diretta prevista dalla Sezione A - Partite 1, 2 e 3, non sarà operante la garanzia di responsabilità civile della Sezione B".
7. Il contratto di assicurazione non potrà prevedere alcun importo o percentuale di scoperto o di franchigia.
8. Le coperture assicurative decorrono dalla data di consegna dei lavori e cessano alla data di emissione del certificato di collaudo finale provvisorio (o di regolare esecuzione) o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo verbale. In caso di emissione del certificato di collaudo provvisorio (o di regolare esecuzione) per parti determinate dell’opera, la garanzia cessa per quelle parti e resta efficace per le parti non ancora collaudate; a tal fine l’utilizzo da parte della Stazione Appaltante secondo la destinazione equivale, ai soli effetti della copertura assicurativa, ad emissione del certificato di collaudo provvisorio (o di regolare esecuzione).
9. In deroga a quanto stabilito dall’art. 1901 c.c., l’omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute dall’Appaltatore a titolo di premio non comporta l’inefficacia delle garanzie assicurative.
10. In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario la garanzia è prestata dall’impresa mandataria, su mandato irrevocabile, in nome e per conto di tutti i concorrenti raggruppati con responsabilità solidale tra le imprese.
11. L'Impresa dovrà immediatamente dare notizia alla D.L. di qualunque incidente sorto nell'esecuzione dei lavori.
12. Indipendentemente dalla copertura assicurativa stipulata, resta comunque stabilito che l'Impresa dovrà rimediare e risarcire tutti i danni provocati a persone o cose in relazione all'esecuzione dell'appalto assumendo ogni responsabilità e sollevando totalmente la Stazione Appaltante da ogni reclamo, petizione o procedimento e da tutte le spese relative alla difesa, salvo nel caso che detti reclami, azioni, petizioni o procedimenti siano dovuti a fatti o negligenza della stessa.
13. L’Impresa dovrà dare comunicazione alla Stazione Appaltante dell’avvenuto o meno risarcimento dei danni richiesti specificandone i termini. In ogni caso l’Appaltatore tiene sollevata la Stazione Appaltante da ogni responsabilità ed onere al riguardo degli eventi di cui al presente articolo.
Art. 40 Polizza di assicurazione della propria Responsabilità Civile verso Prestatori di lavoro e parasubordinati
1. Grava altresì sull’Appaltatore l’obbligo - da ritenersi sempre compensato nel corrispettivo d’Appalto - di produrre, prima della consegna dei lavori, una polizza stipulata presso primaria compagnia di assicurazione di gradimento della Stazione Appaltante ai fini della copertura della propria Responsabilità civile verso prestatori di lavoro e parasubordinati (R.C.O.), ai sensi:
a) del D.P.R. 1124/65 e s.m.i.;
b) del D.lgs. 38/00 e s.m.i.;
c) del codice civile per danni non rientranti nella disciplina sub (a) e (b).
2. La copertura contro i rischi derivanti dalla R.C.O. dovrà prevedere massimali adeguati all’effettiva consistenza del personale alle dipendenze dell’Appaltatore. Detti massimali, comunque, non dovranno essere inferiori ai seguenti minimi inderogabili: euro 2.500.000,00 per sinistro, con il sottolimite di euro 2.000.000,00 per prestatore di lavoro/parasubordinato.
3. La polizza R.C.O. dovrà risultare espressamente estesa ai danni imputabili a colpa grave dell’Appaltatore.
4. Nel caso in cui l’esecutore dei lavori sia soggetto diverso dall’Appaltatore aggiudicatario, ai fini del presente capitolato sarà ritenuta valida la polizza R.C.O. di cui l’esecutore dei lavori stesso sia Contraente, purché risulti da apposita dichiarazione – da allegare al contratto a farne parte integrante – l’impegno dell’Appaltatore ad assumersi ogni onere relativo alla polizza in caso d’inadempimento del Contraente per annullamento della polizza, mancato pagamento del premio e mancata regolazione del premio. La polizza R.C.O. deve essere mantenuta in vigore per l’intero periodo dell’appalto, dalla data di consegna dei lavori fino alla data del certificato di collaudo finale provvisorio dei lavori e comunque, se successiva, fino alla consegna dell’opera alla Stazione Appaltante; deve altresì risultare in regola con il pagamento del relativo premio per lo stesso periodo indicato.
Art. 41 Norme comuni
1. Le polizze C.A.R., R.C.T. e R.C.O. di cui agli articoli precedenti dovranno essere trasmesse alla Stazione Appaltante almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori, secondo le condizioni e i massimali previsti nel presente capitolato e nel Contratto.
2. L'Appaltatore è obbligato a reintegrare le garanzie di cui il Committente si sia avvalso, durante l’esecuzione del Contratto o che risultino ridotte o poste a riserva dall’assicuratore a seguito di denuncia di sinistro.
3. In caso di mancata reintegrazione delle garanzie, il Committente ha facoltà di trattenere i ratei di prezzo fino alla concorrenza di un importo che, sommato all’eventuale residuo del massimale delle garanzie, ripristini l’ammontare delle garanzie medesime.
CAPO VI - DISPOSIZIONI PER L’ESECUZIONE
Art. 42 Condotta dei lavori da parte dell’Appaltatore e responsabilità
1. Il Direttore tecnico di cantiere deve, per tutta la durata dell'appalto, garantire la presenza continua sul luogo dei lavori.
2. Tale persona assume, nei confronti della Stazione Appaltante, della Direzione Lavori, degli eventuali subappaltatori e di ogni competente Autorità, la responsabilità dell’esecuzione dell’appalto ed il rispetto di ogni relativo obbligo contrattuale.
3. La Stazione Appaltante può esigere il cambiamento immediato del Direttore tecnico di cantiere, previa motivata comunicazione all’Appaltatore. Analogamente, il Direttore dei Lavori si riserva il diritto di esigere il
cambiamento del Direttore tecnico di cantiere, così anche come del personale dell’Appaltatore, per indisciplina, incapacità o grave negligenza.
4. L’Appaltatore è in ogni caso responsabile dei danni causati dall’imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell’impiego dei materiali.
5. Il personale che l’Appaltatore destinerà ai lavori dovrà essere costantemente adeguato, per numero e qualità, all’importanza dei lavori da eseguire ed ai termini di consegna stabiliti dal contratto.
Art. 43 Ordini di servizio
1. L’ordine di servizio è l’atto mediante il quale sono impartite tutte le disposizioni e istruzioni da parte del Responsabile del Procedimento al Direttore dei Lavori e da quest’ultimo all’Appaltatore.
2. Gli ordini di servizio, le istruzioni e prescrizioni della Direzione dei Lavori dovranno essere eseguiti con la massima cura e prontezza, nel rispetto delle norme di contratto e capitolato.
3. L'Appaltatore non potrà mai rifiutarsi di dare loro immediata esecuzione, anche quando si tratti di lavori in orario notturno o nei giorni festivi o in più luoghi contemporaneamente, sotto pena dell’esecuzione d'ufficio, con addebito della maggior spesa che l'Amministrazione Appaltante avesse a sostenere rispetto alle condizioni di contratto.
4. Resta comunque fermo il diritto dell'Appaltatore di avanzare per iscritto le osservazioni che ritenesse opportune in merito all'ordine impartitogli.
5. L’ordine di servizio è redatto in due copie sottoscritte dal Direttore dei Lavori emanante e comunicato all’Appaltatore che lo restituisce firmato per avvenuta conoscenza.
6. L’ordine di servizio non costituisce sede per la iscrizione di eventuali riserve dell’Appaltatore.
Art. 44 Sottoservizi - interferenze
1. È fatto preciso obbligo all'Impresa di informarsi ed assicurarsi, prima dell'inizio dei lavori circa l'esistenza nella struttura oggetto d’intervento di cavi elettrici, cavi telefonici, tubazioni del gas, ecc., in modo da evitare qualsiasi loro danneggiamento.
Art. 45 Variazione delle opere progettate
1. Per quanto attiene la disciplina delle modifiche dei contratti durante il periodo di efficacia si applica quanto previsto dall’articolo 106 del D.lgs. 50/2016, così come modificato dal D.lgs. 49/2017 e dal D.lgs. 56/2017, nonché dai Decreti Ministeriali ed dalle linee guida ANAC emanati in attuazione del Codice fino al momento dell’aggiudicazione dei lavori e, laddove immediatamente vincolanti, anche durante l’esecuzione degli stessi.
2. Non sono riconosciute varianti al progetto esecutivo, prestazioni e forniture extra-contrattuali di qualsiasi genere, eseguite senza preventivo ordine scritto della Direzione Lavori.
3. Non sono considerati varianti gli interventi disposti dalla D.L. per risolvere aspetti di dettaglio, che non comportino variazioni dell’importo contrattuale.
4. Le eventuali variazioni sono valutate mediante l'applicazione dei prezzi di cui all’Elenco Prezzi contrattuale come determinati ai sensi del presente capitolato. Se tra i prezzi di cui all’Elenco Prezzi contrattuale non sono previsti prezzi per i lavori in variante, si procede alla formazione di nuovi prezzi, mediante apposito verbale di concordamento, nel rispetto della procedura di cui all’articolo 8, c. 5 e 6 del D.M. 49/2018, prioritariamente traendoli dall’elenco prezzi Regione Piemonte (edizione 2021) o dal prezziario A.N.I.P.A. (edizoine 2021), mantenendo inalterate tutte le condizioni d’aggiudicazione e l’applicazione del ribasso contrattuale.
5. Per l’esecuzione di categorie di lavori non previste e per le quali non si hanno i prezzi corrispondenti, si provvederà alla determinazione dei nuovi prezzi.
6. Se l’Appaltatore non accetta i nuovi prezzi così determinati e approvati, la Stazione Appaltante può ingiungergli l’esecuzione delle lavorazioni o la somministrazione dei materiali sulla base di detti prezzi, comunque ammessi nella contabilità; ove l’Appaltatore non iscriva riserva negli atti contabili nei modi previsti dal presente regolamento, i prezzi si intendono accettati definitivamente.
7. Qualunque reclamo o riserva che l’Appaltatore si credesse in diritto di opporre, deve essere presentato per iscritto alla Direzione Lavori prima dell’esecuzione dell’opera oggetto della contestazione. Non sono prese in considerazione domande di maggiori compensi su quanto stabilito in contratto, per qualsiasi natura o ragione, qualora non vi sia accordo preventivo scritto prima dell’inizio dell’opera oggetto di tali richieste.
8. Qualora, nelle ipotesi previste dall’articolo 106 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., l’importo delle variazioni dei lavori rientri entro il limite del 20% dell’importo dell’appalto, la perizia di variante o suppletiva è accompagnata da un atto di sottomissione che l’esecutore è tenuto, ai sensi del comma 12 dell’art. 106 del Codice, a sottoscrivere in segno di accettazione.
Art. 46 Danni da forza maggiore
1. Si considerano danni di forza maggiore quelli effettivamente provocati alle opere da cause imprevedibili e per i quali l'Appaltatore non abbia omesso le normali cautele atte a evitarli.
2. L’onere per il ripristino di opere o il risarcimento di danni a luoghi, cose o terzi determinati da mancata, tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti sono a totale carico dell’Appaltatore, indipendentemente dall’esistenza di una adeguata copertura assicurativa.
3. Resta contrattualmente convenuto che non saranno considerati come danni di forza maggiore quei danni conseguenti ad assestamenti, franamenti, solcature, interramento di cunette, allagamento degli scavi ed altri guasti che venissero fatti dalle acque di pioggia, oppure danni alle trincee ed agli scavi aperti per la rottura di tubazioni, dovendo l’Impresa appaltatrice provvedere a riparare tali danni a sua cura e spese.
4. Ogni qualvolta l’Appaltatore, benché informato dal Committente di eventuali danni denunciati da terzi, proceda ulteriormente a sua discrezione nell’esecuzione delle opere, cagionando ed aggravando l’evento dannoso già lamentato, non potrà essere imputata alcuna responsabilità alla Stazione Appaltante.
5. I danni che l'Appaltatore ritenesse ascrivibili a causa di forza maggiore dovranno essere denunciati al Direttore dei Lavori entro tre giorni dall'inizio del loro avvenimento mediante posta elettronica certificata o raccomandata A/R escluso ogni altro mezzo, sotto pena di decadenza dal diritto al risarcimento.
6. L'Appaltatore non può sospendere o rallentare l'esecuzione dei lavori, tranne in quelle parti per le quali lo stato delle cose debba rimanere inalterato sino a che non sia eseguito l'accertamento dei fatti.
7. Al fine di determinare l’eventuale indennizzo al quale può avere diritto l’esecutore, il Direttore dei Lavori redige processo verbale alla presenza di quest’ultimo, accertando:
a) lo stato delle cose dopo il danno, rapportandole allo stato precedente;
b) le cause dei danni, precisando l’eventuale caso fortuito o di forza maggiore;
c) l’eventuale negligenza indicandone il responsabile, ivi compresa l’ipotesi di erronea esecuzione del progetto da parte dell’Appaltatore;
d) l’osservanza o meno delle regole dell’arte e delle prescrizioni del Direttore dei Lavori;
e) l’eventuale omissione delle cautele necessarie a prevenire i danni.
8. Il compenso per la riparazione dei danni sarà limitato all'importo dei lavori necessari, contabilizzati ai prezzi e condizioni di contratto, con esclusione di danni o perdite di materiali non ancora posti in opera, di utensili, ponteggi, attrezzature e mezzi d’opera dell'Appaltatore.
9. Nessun indennizzo è dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa dell’esecutore o delle persone delle quali esso è tenuto a rispondere.
Art. 47 Rinvenimenti
1. Al rinvenimento di oggetti di valore, beni o frammenti o ogni altro elemento diverso dai materiali di scavo e di demolizione, o per i beni provenienti da demolizione ma aventi valore scientifico, storico, artistico, archeologico o simili, si applicano gli articoli 35 e 36 del capitolato generale d'appalto LL.PP.
2. Ad integrazione delle disposizioni di cui all'art. 35 del capitolato generale d'appalto LL.PP., nel caso di ritrovamento di oggetti di valore o di quelli che interessino la scienza, l'arte o l'archeologia, l'Appaltatore, ricevutone l'avviso dalla D.L., dovrà sospendere i lavori nel luogo del ritrovamento, adottando ogni disposizione necessaria per garantire l’integrità degli oggetti e la loro custodia e conservazione. Il lavoro potrà essere ripreso solo in seguito ad ordine scritto del Direttore Xxxxxx nel quale sia riportata l'autorizzazione della locale Soprintendenza, con l'osservanza delle disposizioni e delle cautele che verranno imposte, i cui oneri saranno valutati caso per caso in conformità a quanto disposto nel citato art. 35.
Art. 48 Difetti di costruzione
1. L'Appaltatore deve demolire e rifare a sue spese le lavorazioni che il Direttore dei Lavori accerta eseguite senza la necessaria diligenza o con materiali diversi da quelli prescritti contrattualmente o che, dopo la loro accettazione e messa in opera, abbiano rivelato difetti o inadeguatezze.
2. Se l'Appaltatore contesta l'ordine del Direttore dei Lavori, la decisione è rimessa al Responsabile del Procedimento; qualora l'Appaltatore non ottemperi all'ordine ricevuto, si procede d’ufficio a quanto necessario per il rispetto del contratto.
3. Qualora il Direttore dei Lavori presuma che esistano difetti di costruzione, può ordinare che le necessarie verifiche siano disposte in contraddittorio con l'Appaltatore.
4. Quando i vizi di costruzione siano accertati, le spese delle verifiche sono a carico dell'Appaltatore, in caso contrario l'Appaltatore ha diritto al rimborso di tali spese e di quelle sostenute per il ripristino della situazione originaria, con esclusione di qualsiasi altro indennizzo o compenso.
CAPO VII - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA
Art. 49 Adempimenti preliminari in materia di sicurezza
1. Ai sensi dell'articolo 90, comma 9, e dell'allegato XVII al D.lgs. 81/2008, l'Appaltatore deve trasmettere alla Stazione Appaltante, entro il termine prescritto da quest'ultima con apposita richiesta o, in assenza di questa, entro 30 giorni dall'aggiudicazione definitiva e comunque prima della redazione del verbale di consegna dei lavori se questi sono iniziati nelle more della stipula del contratto:
a) una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS), all'Istituto Nazionale Assicurazione Infortuni sul Lavoro (INAIL) e alle Casse Edili;
b) una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti;
c) il certificato della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, in corso di validità, oppure, in alternativa, ai fini dell'acquisizione d'ufficio, l'indicazione della propria esatta ragione sociale, numeri di codice fiscale e di partita IVA, numero REA;
d) D.U.R.C. in corso di validità e i dati necessari all’acquisizione d’ufficio del D.U.R.C;
e) il documento di valutazione dei rischi di cui al combinato disposto degli articoli 17, comma 1, lettera a), e 28, commi 1, 1-bis, 2 e 3, del D.lgs. 81/2008 e s.m.i. Se l'impresa occupa fino a 10 lavoratori, ai sensi dell'articolo 29, comma 5, primo periodo, del D.lgs. 81/2008, la valutazione dei rischi è effettuata secondo le procedure standardizzate di cui al decreto interministeriale 30 novembre 2012 e successivi aggiornamenti;
f) una dichiarazione di non essere destinatario di provvedimenti di sospensione o di interdizione di cui all'articolo 14 del D.lgs. 81/2008.
2. Entro gli stessi termini di cui al comma 1, l'Appaltatore deve trasmettere al Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione:
a) il nominativo e i recapiti del proprio Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione di cui all'articolo 31 del D.lgs. 81/2008;
b) il nominativo e i recapiti del proprio Medico Competente di cui all'articolo 38 del D.lgs. 81/2008;
c) l'accettazione del PSC, con le eventuali richieste di adeguamento;
d) il POS di ciascuna impresa operante in cantiere.
3. Gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2 devono essere assolti:
a) dall'Appaltatore, comunque organizzato nonché, tramite questi, dai subappaltatori;
b) dal consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure dal consorzio stabile, di cui agli articoli 45, comma 2, lettera b) e c), del D. Lgs 50/2016 e s.m.i., se il consorzio intende eseguire i lavori direttamente con la propria organizzazione consortile;
c) dalla consorziata del consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure del consorzio stabile, che il consorzio ha indicato per l'esecuzione dei, se il consorzio è privo di personale deputato alla esecuzione dei lavori; se sono state individuate più imprese consorziate esecutrici dei lavori, gli adempimenti devono essere assolti da tutte le imprese consorziate indicate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite di una di esse appositamente individuata, sempre che questa abbia espressamente accettato tale individuazione;
d) da tutte le imprese raggruppate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite dell'impresa mandataria, se l'Appaltatore è un raggruppamento temporaneo di cui all'articolo 45, comma 2, lettera d), del D.lgs 50/2016 e s.m.i.; l'impresa affidataria, ai fini dell'articolo 89, comma 1, lettera i), del D.lgs. 81/2008 è individuata nella mandataria, come risultante dell'atto di mandato;
e) da tutte le imprese consorziate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite dell'impresa individuata con l'atto costitutivo o lo statuto del consorzio, se l'Appaltatore è un consorzio ordinario di cui all'articolo 45, commi 2, lettera e), del D.lgs. 50/2016 d s.m.; l'impresa affidataria, ai fini dell'articolo 89, comma 1, lettera i), del D.lgs. 81/2008 è individuata con il predetto atto costitutivo o statuto del consorzio;
f) dai lavoratori autonomi che prestano la loro opera in cantiere.
4. L'Impresa affidataria comunica alla Stazione Appaltante gli opportuni atti di delega di cui all'articolo 16 del D.lgs. 81/2008.
5. L'Appaltatore deve assolvere gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2, anche nel corso dei lavori ogni qualvolta nel cantiere operi legittimamente un'impresa esecutrice o un lavoratore autonomo non previsti inizialmente.
6. Entro il medesimo termine di cui al comma 1 del presente articolo l’Appaltatore deve inoltrare al Committente tutta la documentazione dimostrante l’adozione di tutti gli accorgimenti e i protocolli di prevenzione da contagio e finalizzati a garantire la salubrità degli ambienti di lavoro in attuazione della normativa emergenziale relativa alla diffusione del virus Covid-19 e in particolare, a titolo esemplificativo e non esaustivo, del D.P.C.M. 26.4.2020 e s.m.i., del Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro del 14 marzo 2020, aggiornato il 24 aprile 2020 e s.m.i., delle ordinanze regionali, dei protocolli, dei documenti tecnici e delle circolari INAIL e in ogni altra disposizione normativa e regolamentare emanata in relazione alla prevenzione da contagio Covid-19.
Art. 50 Norme di sicurezza generali
1. Ai sensi dell’articolo 97, comma 1, del D.lgs. 81/2008, l’Appaltatore è obbligato:
a) ad osservare le misure generali di tutela di cui agli articoli 15, 17, 18 e 19 del D.lgs. 81/2008 e all’allegato XIII allo stesso decreto nonché le altre disposizioni del medesimo decreto applicabili alle lavorazioni previste nel cantiere;
b) a rispettare e curare il pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene, nell’osservanza delle disposizioni degli articoli da 108 a 155 del D.lgs. 81/2008 e degli allegati XVII, XVIII, XIX, XX, XXII, XXIV, XXV, XXVI, XXVII, XXVIII, XXIX, XXX, XXXI, XXXII, XXXIII, XXXIV, XXXV e XLI, allo stesso decreto;
c) a verificare costantemente la presenza di tutte le condizioni di sicurezza dei lavori affidati;
d) ad osservare le disposizioni del vigente Regolamento Locale di Igiene, per quanto attiene la gestione del cantiere, in quanto non in contrasto con le disposizioni di cui al comma 1.
2. L’Appaltatore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate.
3. L’Appaltatore garantisce che le lavorazioni, comprese quelle affidate ai subappaltatori, siano eseguite secondo il criterio «incident and injury free».
4. L’Appaltatore non può iniziare o continuare i lavori qualora sia in difetto nell’applicazione di quanto stabilito in merito agli adempimenti preliminari in materia di sicurezza.
5. L’Appaltatore è obbligato ad adottare tutti gli accorgimenti e i protocolli di prevenzione da contagio e finalizzati a garantire la salubrità degli ambienti di lavoro in attuazione della normativa emergenziale relativa alla diffusione del virus Covid-19 e in particolare, a titolo esemplificativo e non esaustivo, del
D.P.C.M. 26.4.2020 e s.m.i., del Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro del 14 marzo 2020, aggiornato il 24 aprile 2020 e s.m.i., delle ordinanze regionali, dei protocolli, dei documenti tecnici e delle circolari INAIL e in ogni altra disposizione normativa e regolamentare emanata in relazione alla prevenzione da contagio Covid-19 e, in particolare, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
a) l’idonea formazione ai dipendenti in relazione al virus, ai suoi sintomi e alle modalità di trasmissione;
b) l’adozione delle misure organizzative idonee in ottica anticontagio;
c) le modalità di accesso di dipendenti, visitatori, trasportatori, corrieri;
d) le procedure di pulizia e sanificazione;
e) le precauzioni igieniche personali e i dispositivi di protezione individuale;
f) la gestione degli spazi comuni;
g) la gestione delle riunioni e delle trasferte;
h) la gestione di ingressi/uscite;
i) la gestione dell’eventuale caso sintomatico sul luogo di lavoro;
j) la costituzione del comitato per l’applicazione e la verifica del protocollo;
k) le misure di sorveglianza sanitaria soprattutto per la verifica di eventuali lavoratori c.d. “fragili”;
l) la modulistica e cartellonistica annessa.
Art. 51 Piano di sicurezza e di coordinamento
1. L’Appaltatore è obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il piano di sicurezza e di coordinamento predisposto dal Coordinatore per la Sicurezza e messo a disposizione da parte della Stazione Appaltante, ai sensi del titolo IV del D.lgs. 81/2008.
Art. 52 Modifiche e integrazioni al piano di sicurezza e di coordinamento
1. L’Appaltatore può presentare al Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione una o più proposte motivate di modificazione o di integrazione al piano di sicurezza di coordinamento, nei seguenti casi:
a) per adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie oppure quando ritenga di poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza, anche in seguito alla consultazione
obbligatoria e preventiva dei rappresentanti per la sicurezza dei propri lavoratori o a rilievi da parte degli organi di vigilanza;
b) per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori eventualmente disattese nel piano di sicurezza, anche in seguito a rilievi o prescrizioni degli organi di vigilanza.
2. L'Appaltatore ha il diritto che il Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione si pronunci tempestivamente, con atto motivato da annotare sulla documentazione di cantiere, sull’accoglimento o il rigetto delle proposte presentate; le decisioni del Coordinatore sono vincolanti per l'Appaltatore.
3. Qualora entro il termine di tre giorni lavorativi dalla presentazione delle proposte dell’Appaltatore, prorogabile una sola volta di altri tre giorni lavorativi, il Coordinatore per la Sicurezza non si pronunci:
a) nei casi di cui al comma 1, lettera a), le proposte si intendono accolte;
b) nei casi di cui al comma 1, lettera b), le proposte si intendono rigettate.
4. Nei casi di cui al comma 1, lettera a), l’eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni non può in alcun modo giustificare variazioni o adeguamenti dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun genere del corrispettivo.
5. Nei casi di cui al comma 1, lettera b), qualora l’eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni comporti maggiori oneri a carico dell'Impresa, e tale circostanza sia debitamente provata e documentata, trova applicazione la disciplina delle varianti.
Art. 53 Piano operativo di sicurezza
1. L'Appaltatore, entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comunque prima dell'inizio dei lavori, deve predisporre e consegnare al Direttore dei Lavori o, se nominato, al Coordinatore per la Sicurezza nella fase di Esecuzione, un Piano Operativo di Sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori. Il POS, redatto ai sensi dell’articolo 89, comma 1, lettera h), del D.lgs. 81/2008 e del punto 3.2 dell’allegato XV al predetto decreto, per i contenuti minimi del documento, comprende il documento di valutazione dei rischi di cui agli articoli 28 e 29 del citato Decreto, che deve essere redatto con particolare riferimento allo specifico cantiere, alle metodologie, ai rischi ad esso connessi. Il POS deve essere aggiornato ad ogni mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni del PSC.
2. I POS dovranno prevedere anche le procedure e i protocolli di prevenzione da contagio e finalizzati a garantire la salubrità degli ambienti di lavoro in attuazione della normativa emergenziale relativa alla diffusione del virus Covid-19 e in particolare, a titolo esemplificativo e non esaustivo, del D.P.C.M. 26.4.2020 e s.m.i., del Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro del 14 marzo 2020, aggiornato il 24 aprile 2020 e s.m.i., delle ordinanze regionali, dei documenti tecnici e delle circolari INAIL e in ogni altra disposizione normativa e regolamentare emanata in relazione alla prevenzione da contagio Covid-19.
3. Il piano operativo di sicurezza costituisce piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 del D.lgs. 81/2008.
4. Ai sensi dell’articolo 105 del Codice, l’Appaltatore è tenuto ad acquisire i piani operativi di sicurezza redatti dalle eventuali imprese subappaltatrici nonché a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani operativi di sicurezza compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall’Appaltatore.
5. Ai sensi dell’articolo 96, comma 1-bis, del D.lgs. 81/2008, il piano operativo di sicurezza non è necessario per gli operatori che si limitano a fornire materiali o attrezzature; restano fermi per i predetti operatori gli obblighi di cui all’articolo 26 del citato Decreto.
Art. 54 Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza
1. L’Appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui al Capo III del D.lgs. 81/2008.
2. I piani di sicurezza sono redatti in conformità alle disposizioni indicate nell’Allegato XV del D.lgs. 81/2008, nei regolamenti di attuazioni e nella migliore letteratura tecnica in materia.
3. L'Impresa esecutrice è obbligata a comunicare tempestivamente prima dell'inizio dei lavori e quindi periodicamente, a richiesta della Stazione Appaltante o del Coordinatore, l'iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e la dichiarazione circa l'assolvimento degli obblighi assicurativi e previdenziali. L’affidatario è tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, ai sensi degli artt. 95 e 96. In caso di associazione temporanea o di consorzio di imprese detto obbligo incombe all’impresa mandataria capogruppo. Il Direttore Tecnico di Cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell’esecuzione dei lavori.
4. L’Impresa affidataria al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall’Appaltatore, è tenuta a verificare la congruenza dei POS delle imprese esecutrici, rispetto al proprio, prima della trasmissione dei suddetti Piani al Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione.
5. Il piano di sicurezza e di coordinamento ed il piano operativo di sicurezza formano parte integrante del contratto di appalto. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell’Appaltatore, comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell’interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto.
CAPO VIII - DISPOSIZIONI IN MATERIA AMBIENTALE
Art. 55 Norme a tutela dell’ambiente
1. La Stazione Appaltante adotta un Sistema di Gestione Ambientale certificato secondo la norma UNI EN ISO 14001, ed è pertanto orientata alla prevenzione dell’inquinamento ed alla gestione degli impatti ambientali derivanti dalle proprie attività.
2. L’Amministrazione Appaltante ha quindi definito una politica ambientale e relative modalità di gestione per il controllo degli impatti ambientali anche quando essi siano generati dalle attività svolte operativamente dalle ditte appaltatrici.
3. Le imprese che si trovano ad operare all’interno delle aree o presso gli impianti gestiti dalla Stazione Appaltante sono tenute al rispetto delle seguenti prescrizioni:
a) le imprese che dovessero utilizzare prodotti chimici non forniti dalla Stazione Appaltante sono obbligate categoricamente a fornire le schede di sicurezza degli stessi;
b) è fatto assoluto divieto di versare alcun prodotto negli scarichi della rete fognaria;
c) lo smaltimento dei rifiuti prodotti dall’attività specifica dell’Impresa è a carico della stessa; inoltre eventuali depositi temporanei dei rifiuti all’interno delle aree di cantiere devono essere preventivamente concordate;
d) durante lo svolgimento dei lavori devono essere minimizzate la produzione di polveri, gas, vapori, emissioni o rumori molesti;
e) in caso si verifichino situazioni anomale l’Impresa è tenuta ad informare tempestivamente la Stazione Appaltante;
f) nel caso di affidamento in subappalto, l’Appaltatore è comunque garante nei confronti della Stazione Appaltante del rispetto delle suddette regole ed è tenuta ad uniformare a tali principi la ditta subappaltatrice.
4. L’Appaltatore è responsabile della gestione di tutti i rifiuti derivanti dall’esecuzione dei lavori di cui al presente appalto. Tutti i rifiuti devono essere raccolti, suddivisi per tipologia, rimossi, trasportati e conferiti presso impianti autorizzati, a cura e spese dell’Appaltatore, secondo le prescrizioni previste dalla normativa vigente e nel rispetto di quanto indicato negli elaborati progettuali.
5. Per tutti i materiali destinati a impianti di trattamento e/o smaltimento, l’Appaltatore, anche nel caso di lavorazioni affidate in subappalto, è tenuto a trasmettere alla Direzione Lavori la seguente documentazione:
- l’elenco e i documenti degli automezzi adibiti al trasporto dei rifiuti e i dati e le autorizzazioni dei soggetti trasportatori;
- i dati e le autorizzazioni degli impianti di trattamento e delle discariche;
- copia del Formulario di identificazione del rifiuto, attestante il corretto conferimento.
È facoltà della Stazione Appaltante e della D.L. richiedere la documentazione comprovante il corretto smaltimento dei rifiuti ed il rispetto delle disposizioni legislative in materia ambientale.
6. L’Appaltatore, durante l’esecuzione delle varie lavorazioni in prossimità di essenze arboree, dovrà attenersi scrupolosamente alle specifiche disposizioni previste dal Comune in cui si svolgono le lavorazioni.
7. In caso di interventi in area SIC/ZSC, l’Impresa è tenuta al rispetto delle indicazioni previste dalle “Linee guida per la gestione e controllo delle specie esotiche vegetali nell’ambito di cantieri con movimenti terra e interventi di recupero e ripristino ambientale”, approvate con deliberazione della Giunta Regione Piemonte del 12 giugno 2017 n. 33-5174, volte ad evitare l'insediamento e/o la diffusione di specie esotiche nelle aree interferite dai lavori. In particolare, l’Impresa appaltatrice dovrà prevedere la possibilità di:
- posa di ghiaia e/o polvere di frantoio ben costipata in occasione del riempimento degli scavi su strade bianche;
- inerbimento con specie autoctone in occasione del riempimento degli scavi su gerbidi o terreni a coltivo.
In ogni caso, il materiale di riempimento degli scavi dovrà essere debitamente certificato.
8. Nel caso non fossero rispettate dall’Impresa appaltatrice le disposizioni dettate dal Disciplinare, la Stazione Appaltante avrà diritto a operare una trattenuta sui certificati di pagamento pari alla somma richiesta dagli Enti competenti quale indennizzo per i danni provocati.
9. Le materie provenienti dagli scavi in genere, ove non siano utilizzabili, o non ritenute adatte ad altro impiego nei lavori, a giudizio insindacabile del Direttore dei Lavori, dovranno essere portate a rifiuto fuori della sede del cantiere alle pubbliche discariche a cura e spese dell’Appaltatore, ovvero, qualora idonee al riutilizzo, in siti autorizzati a cura e spese dell’Appaltatore.
10. Nei prezzi sono compresi gli oneri di trasporto e quelli di discarica e quelli relativi alle sopracitate procedure, laddove non diversamente specificato.
11. Saranno infine a carico dell’Appaltatore anche tutti gli ulteriori adempimenti che dovessero essere imposti da norme sopravvenute in materia ambientale.
Art. 56 Materiali di scavo
1. Ai sensi del presente articolo, trovano applicazione le procedure previste dal D.P.R. 120/2017, relativo al Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo.
2. Ai sensi dell’art. 2 del D.P.R. 120/2017, l’opera in progetto si configura come cantiere di piccole dimensioni.
3. La gestione delle terre e rocce da scavo rientra nel campo di applicazione della parte IV del D.lgs. n. 152/2006. Le terre e rocce possono essere escluse dalla disciplina dei rifiuti se ricorrono le condizioni previste dall’art. 185 D.lgs. 152/2006 relativo alle esclusioni dall’ambito di applicazione della suddetta disciplina. Il suolo escavato non contaminato e altro materiale allo stato naturale, utilizzati in siti diversi da quelli in cui sono stati escavati, devono essere valutati ai sensi, nell'ordine, degli articoli 183, comma 1, lettera a), 184-bis e 184-ter.
4. Qualora ricorrano le condizioni, le terre e rocce da scavo possono essere qualificate come sottoprodotti o, se sottoposte ad opportune operazioni di recupero, cessare di essere rifiuti. In quest’ultimo caso dovranno
essere soddisfatte le condizioni di cui alle lettere da a) a d) dell’art 184-ter del D.lgs. 152/2006 e successive modificazioni, nonché gli specifici criteri tecnici adottati in conformità a quanto stabilito dal comma 2 del medesimo art. 184-ter.
5. Il criterio per la qualificazione delle terre e rocce da scavo come sottoprodotto è normato dall’art. 4 del
D.P.R. 120/2017, previo campionamento e caratterizzazione.
6. In conformità alle Linee Guida redatte dal Sistema Nazionale per la Protezione dell’Ambiente (SNPA), nel caso di scavi lineari, dovrà essere prelevato un campione ogni 500 metri di tracciato, e in ogni caso ad ogni variazione significativa di litologia, fermo restando che deve essere comunque garantito almeno un campione ogni 3.000 mc di volume di scavo.
7. Ai sensi dell’art. 24 del D.P.R. 120/2017, i requisiti per l’utilizzo in situ delle terre e rocce da scavo escluse dalla disciplina dei rifiuti sono:
a) non contaminazione
b) riutilizzo allo stato naturale
c) riutilizzo nello stesso sito di produzione
8. L’art. 6 del D.P.R. 120/2017 stabilisce che il trasporto delle terre e rocce da scavo, qualificate come sottoprodotto, al di fuori dal sito di produzione verso il sito di destinazione o di deposito intermedio deve essere accompagnato dal documento di trasporto, di cui al modello riportato nell’Allegato 7. Questo documento equivale, ai fini della responsabilità di cui al D.lgs. 286/2005, alla copia del contratto in forma scritta di cui al medesimo decreto legislativo.
9. L’Appaltatore deve trasportare e regolarmente accatastare nel luogo stabilito negli atti contrattuali o dalla D.L., tutti i materiali di scavo e demolizione intendendosi di ciò compensato coi relativi prezzi di scavo e demolizione.
10. Se previsto, il materiale proveniente dagli scavi verrà trasportato e smaltito presso pubbliche discariche autorizzate ovvero recuperato in appositi centri di ritiro, nel pieno rispetto di ogni prescrizione e modalità di legge, ad onere e cura dell’Appaltatore.
11. Gli oneri derivanti dai suddetti obblighi sono considerati nei prezzi contrattuali, che si intendono comprensivi delle spese di movimentazione, degli oneri per il conferimento ai fini del trattamento in impianti autorizzati ovvero dello smaltimento presso discariche autorizzate e di ogni onere connesso agli adempimenti di cui al D.lgs. 152/2006 e s.m.i.
CAPO IX - DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO E DEL DISTACCO
Art. 57 Subappalto
1. Il subappalto, soggetto allo scrupoloso rispetto delle condizioni e precisazioni di cui all’articolo 105 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., è il contratto con il quale l'Appaltatore affida a terzi l'esecuzione di parte delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto. Costituisce comunque subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività del contratto di appalto ovunque espletate che richiedono l'impiego di manodopera.
2. Ai sensi dell’art. 49 del D.L. 31/05/2021 n.77, in deroga a quanto previsto dall’art. 105, commi 2 e 5 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i, l'eventuale subappalto è ammesso senza alcun limite quantitativo rispetto all'importo complessivo del contratto di lavori, servizi o forniture, secondo le modalità previste dal comma 2 dell’art. 105 D.lgs. 50/2016, così come novellato dal D.L. 77/2021.
3. L'affidatario comunica alla Stazione Appaltante, prima dell'inizio della prestazione, per tutti i sub-contratti che non sono subappalti, stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati. Sono, altresì, comunicate alla Stazione Appaltante eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto. È altresì fatto
obbligo di acquisire nuova autorizzazione integrativa qualora l'oggetto del subappalto subisca variazioni e l'importo dello stesso sia incrementato nonché siano variati i requisiti di cui all’art. 105, comma 7 del Codice.
4. L’affidamento in subappalto o in cottimo è consentito, previa autorizzazione della Stazione Appaltante, alle seguenti condizioni:
a) che l’Appaltatore abbia indicato all’atto dell’offerta i lavori o le parti di opere che intende subappaltare o concedere in cottimo; l’omissione delle indicazioni comporta che il ricorso al subappalto o al cottimo è vietato e non può essere autorizzato;
b) che l’Appaltatore provveda al deposito di copia autentica del contratto di subappalto presso la Stazione Appaltante almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell’esecuzione delle relative lavorazioni subappaltate;
c) al momento del deposito del contratto di subappalto presso la Stazione Appaltante, l’affidatario deve trasmettere specifica certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti in relazione alla prestazione subappaltata e dichiarazione attestante l’assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del Codice. In caso di raggruppamento temporaneo, società di imprese o consorzio, analoga dichiarazione dev’essere fatta da ciascuna delle imprese partecipanti al raggruppamento, società o consorzio;
d) che l’Appaltatore, unitamente al deposito presso la Stazione Appaltante del contratto di subappalto e delle dichiarazioni sopradette, ovvero entro i successivi 15 giorni, trasmetta alla Stazione Appaltante:
- la documentazione comprovante che il subappaltatore è in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente, in relazione alle attività da realizzare in subappalto o in cottimo;
- la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di ordine generale e l’assenza della cause di esclusione di cui all’articolo 80 del Codice;
- dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell’art. 2359 del c.c. con il titolare del subappalto o del cottimo. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio;
- regolare D.U.R.C. del subappaltatore in corso di validità nonché i dati necessari all’acquisizione d’ufficio dello steso;
e) che non sussista, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dall’articolo 67 del D.lgs. 159/2011; resta fermo che, ai sensi dell’articolo 12, comma 4, del D.P.R. 252/1998, il subappalto è vietato qualora per l’impresa subappaltatrice sia accertata una delle situazioni indicate dall'articolo 10, commi 2 e 7, del citato Decreto;
f) che il subappaltatore non abbia partecipato, in forma singola o associata, alla procedura di gara per l’affidamento dell’appalto.
5. Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all’art. 105, comma 3 del Codice. Negli appalti di lavori non costituiscono comunque subappalto le forniture senza prestazione di manodopera, le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo inferiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a 100.000 euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale non sia superiore al 50 per cento dell'importo del contratto da affidare.
6. Il subappalto e l’affidamento in cottimo devono essere autorizzati preventivamente dalla Stazione Appaltante in seguito a richiesta scritta dell'Appaltatore. L’autorizzazione è rilasciata entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta, fatto salvo il regolare ricevimento nei termini sopraindicati della documentazione sopraccitata comprovante la regolarità del subappaltatore o del cottimista; tale termine può essere prorogato una sola volta per non più di 30 giorni, ove ricorrano giustificati motivi; trascorso il medesimo termine, eventualmente prorogato, senza che la Stazione Appaltante abbia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa a tutti gli effetti qualora siano verificate tutte le condizioni di legge per l’affidamento del subappalto. Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a 100.000 euro, i termini per il rilascio dell'autorizzazione da parte della Stazione Appaltante sono ridotti della metà.
7. Ai sensi dell’art. 49 del D.L. 31 maggio 2021, n. 77, il contraente principale e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della Stazione Appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto. L'aggiudicatario è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. Nelle ipotesi di cui all’art. 105, comma 13, lettere a) e c) del D.lgs. 50/2016 l'Appaltatore è liberato dalla responsabilità solidale di cui al primo periodo. (rectius: di cui al secondo periodo).
8. L’affidamento di lavori in subappalto o in cottimo comporta i seguenti obblighi:
a) ai sensi dell’articolo 105, comma 14, del Codice, come modificato dall’art. 49, comma 1, lett. b), sub
2) del D.L. 77/2021, il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l’applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l’oggetto dell’appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell’oggetto sociale del contraente principale;
b) l’Appaltatore corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; la Stazione Appaltante, sentito il Direttore dei Lavori, il Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione, provvede alla verifica dell’effettiva applicazione della presente disposizione. L’Appaltatore è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente;
c) le imprese subappaltatrici, per tramite dell’Appaltatore, devono trasmettere alla Stazione Appaltante, prima dell’inizio dei lavori in subappalto:
- la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi ed antinfortunistici;
- copia del proprio piano operativo di sicurezza per le opportune verifiche di conformità con il POS dell’Appaltatore, ai sensi dell’art. 105, comma 17 del D.lgs. 50/2016.
9. L'affidatario deve provvedere a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.
10. In relazione all’istituto del subappalto si evidenzia che, qualora il Concorrente intenda avvalersi del subappalto o di noleggi (indifferentemente a caldo o freddo), dovrà obbligatoriamente già indicare in fase di presentazione dell’offerta la relativa intenzione e qualora tali attività riguardino prestazioni, ritenute ai sensi del comma 53 dell’art. 1 della L. 190/2012, maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa (estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti; confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume; noli a freddo di macchinari; fornitura di ferro lavorato; noli a caldo; autotrasporti per conto di terzi; guardianìa dei cantieri; servizi ambientali, comprese le attività di raccolta, di trasporto nazionale e transfrontaliero, anche per conto di terzi, di trattamento e di smaltimento dei rifiuti, nonché le attività di risanamento e di bonifica e gli altri servizi connessi alla gestione dei rifiuti) i subappaltatori dovranno essere obbligatoriamente, nel caso che le attività oggetto di subappalto siano riconducibili all’elenco di cui al suddetto comma 53 dell’art. 1 della L. 190/2012, iscritti alla White List della Prefettura della propria competenza territoriale, oppure almeno essere già inseriti nella lista dei richiedenti.
11. Nella fattispecie, in ragione delle specifiche peculiarità dell’appalto, l’Appaltatore avrà l’obbligo di iscrizione alla White List per le prestazioni da svolgere di cui al soprariportato elenco di prestazioni c.d. “sensibili”. In mancanza, qualora tali attività rientrino nel limite di legge subappaltabile, potrà subappaltare tali prestazioni a terzi che dovranno ovviamente essere in possesso di tali requisiti.
12. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai raggruppamenti temporanei e alle società anche consortili, quando le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire direttamente le prestazioni scorporabili, nonché alle associazioni in partecipazione quando l'associante non intende
eseguire direttamente le prestazioni assunte in appalto; si applicano altresì agli affidamenti con procedura negoziata.
13. Per i lavori, nei cartelli esposti all'esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici.
14. L’ingresso in cantiere dei subappaltatori è sempre subordinato alla preventiva autorizzazione della Stazione Appaltante, nonché alla presentazione ed approvazione del piano operativo di sicurezza da parte del Coordinatore della Sicurezza per l’Esecuzione.
Art. 58 Distacco di manodopera
1. Se l’Appaltatore intende avvalersi della fattispecie disciplinata dall’articolo 30 del D.lgs. 276/2003 (distacco di manodopera) deve trasmettere, almeno 20 giorni prima della data di effettivo utilizzo della manodopera distaccata, apposita comunicazione con la quale dichiara:
a) di avere in essere con la società distaccante un contratto di distacco (da allegare in copia);
b) di volersi avvalere dell’istituto del distacco per l’appalto in oggetto indicando i nominativi dei soggetti distaccati;
c) che le condizioni per le quali è stato stipulato il contratto di distacco sono tuttora vigenti e che non si ricade nella fattispecie di mera somministrazione di lavoro.
2. La comunicazione deve indicare anche le motivazioni che giustificano l’interesse della società distaccante a ricorrere al distacco di manodopera se questa non risulta in modo evidente dal contratto tra le parti di cui sopra. Alla comunicazione deve essere allegata la documentazione necessaria a comprovare in capo al soggetto distaccante il possesso dei requisiti di cui all’articolo 80 del Codice. La Stazione Appaltante, entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione e della documentazione allegata, può negare l’autorizzazione al distacco qualora in sede di verifica non sussistano i requisiti di cui sopra.
Art. 59 Responsabilità in materia di subappalto
1. L'Appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della Stazione Appaltante per l'esecuzione delle opere oggetto di subappalto, sollevando la Stazione Appaltante medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all’esecuzione di lavori subappaltati.
2. Il Direttore dei Lavori e il Responsabile del Procedimento, nonché il Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione, provvedono a verificare, ognuno per la propria competenza, il rispetto di tutte le condizioni di ammissibilità e del subappalto.
3. Il subappalto non autorizzato comporta inadempimento contrattualmente grave ed essenziale anche ai sensi dell’articolo 1456 del codice civile con la conseguente possibilità, per la Stazione Appaltante, di risolvere il contratto in danno dell’Appaltatore, ferme restando le sanzioni penali previste dall’articolo 21 della legge 13 settembre 1982, n. 646, come modificato dal decreto-legge 29 aprile 1995, n. 139, convertito dalla legge 28 giugno 1995, n. 246.
4. Ai fini del pagamento delle prestazioni rese nell'ambito dell'appalto o del subappalto, la Stazione Appaltante acquisisce d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva in corso di validità relativo all'affidatario e a tutti i subappaltatori.
5. Per i contratti relativi a lavori, servizi e forniture, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'esecutore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, nonché in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 30, commi 5 e 6 del D.lgs. 50/2016.
6. Nel caso di formale contestazione delle richieste di cui al comma precedente, il Responsabile del Procedimento inoltra la documentazione alla direzione provinciale del lavoro per i necessari accertamenti.
CAPO X - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE
Art. 60 Generalità
1. Ogni riserva da parte dell'Appaltatore dovrà essere formulata nei modi e nei termini prescritti dal D.M. 49/2018.
2. L'Appaltatore, fatte valere le proprie ragioni durante il corso dei lavori nel modo anzidetto, resta tuttavia tenuto ad uniformarsi sempre alle disposizioni della Direzione dei Lavori, senza poter sospendere o ritardare l'esecuzione delle opere assegnate od ordinate, quale che sia la contestazione o la riserva che egli iscriva negli atti contabili od invocando eventuali divergenze in ordine alla condotta tecnica e alla contabilità dei lavori, e ciò sotto pena di rivalsa di tutti i danni che potessero derivare all'Amministrazione.
3. In materia di contenzioso, si richiama quanto disposto dall’art. 205 e seguenti del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.
Art. 61 Forma e contenuto delle riserve
1. Le riserve devono essere iscritte, a pena di decadenza, sul primo atto dell'appalto idoneo a riceverle, successivo all'insorgenza o alla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio dell'Appaltatore.
2. In ogni caso, sempre a pena di decadenza, le riserve devono sempre essere iscritte nel registro di contabilità, all'atto della firma immediatamente successiva al verificarsi o al cessare del fatto pregiudizievole.
3. Le riserve non espressamente e formalmente confermate sul conto finale si intendono abbandonate.
4. Le riserve devono essere formulate in modo specifico ed indicare con precisione le ragioni sulle quali esse si fondano.
5. In particolare, le riserve devono contenere, a pena di inammissibilità, la precisa quantificazione delle somme che l'Appaltatore ritiene gli siano dovute; qualora l'esplicazione e la quantificazione non siano possibili al momento della formulazione della riserva, l'Appaltatore ha l'onere di provvedervi, sempre a pena di decadenza, entro il termine di 15 giorni.
6. La quantificazione della riserva è effettuata in via definitiva, senza possibilità di successive integrazioni o incrementi rispetto all'importo iscritto.
7. Le domande che fanno valere pretese già oggetto di riserva non possono essere proposte per importi maggiori rispetto a quelli quantificati nelle riserve stesse. L'importo complessivo delle riserve non può in ogni caso essere superiore al quindici per cento dell'importo contrattuale.
8. Ai sensi dell’art. 205 comma 2 del D.lgs. 50/2016, non possono essere oggetto di riserva gli aspetti progettuali che sono stati oggetto di verifica ai sensi dell’articolo 26 del D.lgs. 50/2016.
Art. 62 Definizione delle riserve al termine dei lavori
1. Le riserve e le pretese dell'Appaltatore, che in ragione del valore o del tempo di insorgenza non sono state oggetto della procedura di accordo bonario, sono esaminate e valutate dalla Stazione Appaltante entro 60 giorni dalla trasmissione degli atti di collaudo effettuato ai sensi dell'art. 234 del D.P.R. 207/2010.
2. Le domande che fanno valere in via ordinaria pretese già oggetto di riserva non possono essere proposte per importi maggiori rispetto a quelli quantificati nelle riserve stesse.
Art. 63 Tempo del giudizio
1. L'Appaltatore che intenda far valere le proprie pretese nel giudizio ordinario deve proporre la domanda entro il termine di decadenza di 60 giorni.
Art. 64 Foro competente
1. Tutte le controversie tra la Stazione Appaltante e l’Appaltatore, così durante l’esecuzione come al temine del contratto, quale che sia la natura tecnica, amministrativa o giuridica, che non si sono potute definire in xxx xxxxxxx xx xxxxx dell’art. 205 del Codice, sono deferite in via esclusiva all’Autorità giudiziaria del Foro di Asti.
Art. 65 Risoluzione del contratto
1. La Stazione Appaltante ha facoltà di risolvere il contratto con l'Appaltatore con le procedure di cui all'art. 108 del D.lgs. 50/2016 mediante semplice lettera raccomandata con avviso di ricevimento o tramite posta elettronica certificata, con messa in mora di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, oltre che nei casi previsti dall’art. 108 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., qualora si verificasse una delle seguenti ipotesi:
a) inadempimento alle disposizioni del Direttore dei Lavori riguardo ai tempi di esecuzione o quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti;
b) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell’esecuzione dei lavori;
c) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
d) sospensione dei lavori o mancata ripresa degli stessi da parte dell’Appaltatore senza giustificato motivo;
e) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto;
f) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto;
g) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell’opera;
h) mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al D.lgs. 81/2008 o ai piani di sicurezza richiamati nel presente capitolato, integranti il contratto, e delle ingiunzioni fattegli al riguardo dal Direttore dei Lavori, dal R.U.P. o dal Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione;
i) azioni o omissioni finalizzate ad impedire l’accesso al cantiere al personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale o dell’A.S.L., oppure del personale ispettivo degli organismi paritetici, di cui all’articolo 51 del D.lgs. 81/2008;
j) ottenimento per due volte consecutive di un D.U.R.C. che segnali una inadempienza contributiva. In tal caso il R.U.P., acquisita una relazione particolareggiata predisposta dal D.L., contesta gli addebiti e assegna un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle controdeduzioni e, in caso di assenza o inidoneità di queste, propone alla Stazione Appaltante la risoluzione del contratto, ai sensi dell’articolo 108 del Codice;
k) violazione delle prescrizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti ex L. 136/2010, come disciplinato dal presente capitolato speciale;
l) applicazione di una delle misure di sospensione dell’attività irrogata ai sensi dell’articolo 14, comma 1, D.lgs. 81/2008 ovvero l’azzeramento del conteggio per la ripetizione di violazioni in materia di sicurezza e salute sul lavoro ai sensi dell’articolo 27 comma 1-bis del citato decreto;
m) nelle fattispecie indicate all’art. 26 del presente capitolato in materia di risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini;
n) qualora l’ammontare delle penali previste nel presente contratto e irrogate dalla Stazione Appaltante all’Appaltatore raggiunga o superi il 10% dell’importo netto contrattuale.
2. Il contratto è altresì risolto:
a) anche in vigenza di contratto, nei casi costituenti motivo di esclusione ai sensi dell’art. 80 del Codice;
b) in caso di perdita da parte dell'Appaltatore dei requisiti per l'esecuzione dei lavori, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione;
c) qualora nei confronti dell'Appaltatore sia intervenuta la decadenza dell'attestazione S.O.A. per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci, risultante dal casellario informatico.
3. La ripetuta mancata osservanza delle disposizioni di cui al presente capitolato si configura come grave inadempimento contrattuale e danno diritto alla Stazione Appaltante di risolvere il contratto in danno.
4. Qualora si verifichino a carico dell’Appaltatore le fattispecie di cui all’art. 103 comma 2 del D.lgs. 50/2016, la Stazione Appaltante avrà diritto di valersi della garanzia definitiva, con atto unilaterale dell’Amministrazione senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell’Appaltatore di proporre azione innanzi l’autorità giudiziaria ordinaria.
5. Nei casi di risoluzione del contratto o di esecuzione di ufficio, la comunicazione della decisione assunta dal Responsabile del Procedimento è fatta all'Appaltatore mediante posta elettronica certificata o raccomandata con avviso di ricevimento, con la contestuale indicazione della data, con preavviso di venti
(20) giorni, alla quale avrà luogo, da parte del Direttore dei Lavori, l'accertamento dello stato di consistenza dei lavori, dell’inventario dei materiali, delle attrezzature e dei mezzi d’opera esistenti in cantiere, nonché quali di tali materiali, attrezzature e mezzi d'opera dovranno essere mantenuti a disposizione della Stazione Appaltante per l'eventuale riutilizzo e alla determinazione del relativo costo.
6. Nei casi di risoluzione del contratto di appalto disposta dalla Stazione Appaltante ai sensi dell’articolo 108 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., l'Appaltatore dovrà provvedere al ripiegamento dei cantieri già allestiti e allo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze nel termine a tale fine assegnato dalla stessa Stazione Appaltante; in caso di mancato rispetto del termine assegnato, la Stazione Appaltante provvederà d'ufficio addebitando all'Appaltatore i relativi oneri e spese.
7. Nei casi di risoluzione del contratto e di esecuzione d'ufficio, come pure in caso di fallimento dell’Appaltatore, i rapporti economici con questo o con il curatore sono definiti, con salvezza di ogni diritto e ulteriore azione della Stazione Appaltante, nel seguente modo:
a) affidando all’impresa che segue in graduatoria o, in caso di indisponibilità, ponendo a base d’asta del nuovo appalto o di altro affidamento ai sensi dell’ordinamento vigente, l’importo lordo delle prestazioni da completare e di quelle da eseguire d’ufficio in danno;
b) ponendo a carico dell’Appaltatore inadempiente:
i. l’eventuale maggiore costo derivante dall’importo netto di aggiudicazione del nuovo appalto;
ii. l’eventuale maggiore costo derivato dalla ripetizione della gara di appalto eventualmente andata deserta, necessariamente effettuata con importo a base d’asta opportunamente maggiorato;
iii. l’eventuale maggiore onere per la Stazione Appaltante per effetto delle nuove spese di gara e di pubblicità, delle maggiori spese tecniche di direzione, assistenza, contabilità e collaudo, di ogni eventuale maggiore e diverso danno documentato.
Art. 66 Recesso del contratto da parte della Stazione Appaltante
1. La Stazione Appaltante ha la facoltà di recedere dal contratto con le modalità indicate all’art. 109 del D.lgs. 50/2016.
2. Ai sensi dell’art. 109 del Codice, fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-ter, e 92, comma 4, del D.lgs. 159/2011, la Stazione Appaltante può recedere dal contratto in qualunque momento previo il pagamento dei lavori eseguiti o delle prestazioni relative ai servizi e alle forniture eseguiti nonché del valore dei materiali utili esistenti in cantiere nel caso di lavoro o in magazzino nel caso di servizi o forniture, oltre al decimo dell'importo delle opere, dei servizi o delle forniture non eseguite.
3. La Stazione Appaltante potrà recedere dal contratto qualora, a seguito degli accessi ed accertamenti previsti dal D.P.R. 2 agosto 2010, n. 150, riceva dal Prefetto comunicazione del rilascio dell’informazione prevista all’art. 10 del D.P.R. 252/1998, che evidenzi situazioni relative a tentativi di infiltrazione mafiosa a carico dell’Appaltatore. In tal caso la Stazione Appaltante procederà al pagamento del valore delle opere già eseguite ed al rimborso delle spese sostenute per l’esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite.
CAPO XI - DISPOSIZIONI FINALI
Art. 67 Oneri generali a carico dell’Appaltatore
1. Oltre agli oneri di cui al regolamento generale e al presente capitolato, nonché a quanto previsto da tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori, sono a carico dell’Appaltatore gli oneri e gli obblighi che seguono:
a) la fedele esecuzione del progetto e degli ordini impartiti per quanto di competenza, dal Direttore dei Lavori, in conformità alle pattuizioni contrattuali, in modo che le opere eseguite risultino a tutti gli effetti collaudabili, esattamente conformi al progetto e a perfetta regola d’arte, richiedendo al Direttore dei Lavori tempestive disposizioni scritte per i particolari che eventualmente non risultassero da disegni, dal capitolato o dalla descrizione delle opere. In ogni caso l’Appaltatore non deve dare corso all’esecuzione di aggiunte o varianti non ordinate per iscritto ai sensi dell’articolo 1659 del codice civile;
b) i movimenti di terra e ogni altro onere relativo alla formazione del cantiere attrezzato, in relazione alla entità dell’opera, con tutti i più moderni e perfezionati impianti per assicurare una perfetta e rapida esecuzione di tutte le opere prestabilite, ponteggi e palizzate, adeguatamente protetti, in adiacenza di proprietà pubbliche o private, la recinzione con solido steccato, nonché la pulizia, la manutenzione del cantiere stesso, l’inghiaiamento e la sistemazione delle sue strade, in modo da rendere sicuri il transito e la circolazione dei veicoli e delle persone addette ai lavori tutti, ivi comprese le eventuali opere scorporate o affidate a terzi dallo stesso Ente appaltante;
c) l’assunzione in proprio, tenendone indenne la Stazione Appaltante, di ogni responsabilità risarcitoria e delle obbligazioni relative comunque connesse all’esecuzione delle prestazioni dell’Impresa a termini di contratto;
d) l’esecuzione, presso gli Istituti autorizzati, di tutte le prove che verranno ordinate dalla Direzione Lavori, sui materiali e manufatti impiegati o da impiegarsi nella costruzione, compresa la confezione dei campioni e l’esecuzione di prove di carico che siano ordinate dalla stessa Direzione Lavori su tutte le opere in calcestruzzo semplice o armato e qualsiasi altra struttura portante, nonché prove di tenuta per le tubazioni; in particolare è fatto obbligo di effettuare almeno un prelievo di calcestruzzo per ogni giorno di getto, datato e conservato;
e) le responsabilità sulla non rispondenza degli elementi eseguiti rispetto a quelli progettati o previsti dal capitolato;
f) il mantenimento, fino all’emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione, della continuità degli scoli delle acque e del transito sugli spazi, pubblici e privati, adiacenti le opere da eseguire;
g) il ricevimento, lo scarico e il trasporto nei luoghi di deposito o nei punti di impiego secondo le disposizioni della direzione lavori, comunque all’interno del cantiere, dei materiali e dei manufatti esclusi dal presente appalto e approvvigionati o eseguiti da altre ditte per conto dell’Ente appaltante e per i quali competono a termini di contratto all’Appaltatore le assistenze alla posa in opera; i danni che per cause dipendenti dall’Appaltatore fossero apportati ai materiali e manufatti suddetti devono essere ripristinati a carico dello stesso Appaltatore;
h) la concessione, su richiesta della Direzione Lavori, a qualunque altra impresa alla quale siano affidati lavori non compresi nel presente appalto, l’uso parziale o totale dei ponteggi di servizio, delle impalcature, delle costruzioni provvisorie e degli apparecchi di sollevamento per tutto il tempo necessario all’esecuzione dei lavori che l’Ente appaltante intenderà eseguire direttamente oppure a mezzo di altre ditte dalle quali, come dall’Ente appaltante, l’Impresa non potrà pretendere compensi di sorta, tranne che per l’impiego di personale addetto ad impianti di sollevamento; il tutto compatibilmente con le esigenze e le misure di sicurezza;
i) la pulizia del cantiere e delle vie di transito e di accesso allo stesso, compreso lo sgombero dei materiali di rifiuto lasciati da altre ditte;
j) le spese, i contributi, i diritti, i lavori, le forniture e le prestazioni occorrenti per gli allacciamenti provvisori di acqua, energia elettrica, gas e fognatura, necessari per il funzionamento del cantiere e per l’esecuzione dei lavori, nonché le spese per le utenze e i consumi dipendenti dai predetti servizi; l’Appaltatore si obbliga a concedere, con il solo rimborso delle spese vive, l’uso dei predetti servizi alle altre ditte che eseguono forniture o lavori per conto della Stazione Appaltante, sempre nel rispetto delle esigenze e delle misure di sicurezza;
k) l’esecuzione di un’opera campione delle singole categorie di lavoro ogni volta che questo sia previsto specificatamente dal presente capitolato o sia richiesto dalla Direzione dei Lavori, per ottenere il relativo nullaosta alla realizzazione delle opere simili;
l) la fornitura e manutenzione dei cartelli di avviso, fanali di segnalazione notturna nei punti prescritti e quanto altro indicato dalle disposizioni vigenti a scopo di sicurezza, nonché l’illuminazione notturna del cantiere;
m) la costruzione e la manutenzione entro il recinto del cantiere dei locali ad uso ufficio del personale di Direzione Lavori e assistenza, arredati, illuminati e provvisti di armadio chiuso a chiave, tavolo, sedie, macchina da scrivere, macchina da calcolo e materiale di cancelleria;
n) la predisposizione del personale e degli strumenti necessari per tracciamenti, rilievi, misurazioni, prove e controlli dei lavori tenendo a disposizione del direttore dei lavori i disegni e le tavole per gli opportuni raffronti e controlli, con divieto di darne visione a terzi e con formale impegno di xxxxxxxsi dal riprodurre o contraffare i disegni e i modelli avuti in consegna;
o) la consegna, prima della smobilitazione del cantiere, di un certo quantitativo di materiale usato, per le finalità di eventuali successivi ricambi omogenei, previsto dal presente capitolato o precisato da parte della direzione lavori con ordine di servizio e che viene liquidato in base al solo costo del materiale;
p) l’idonea protezione dei materiali impiegati e messi in opera a prevenzione di danni di qualsiasi natura e causa, nonché la rimozione di dette protezioni a richiesta della direzione lavori; nel caso di sospensione dei lavori deve essere adottato ogni provvedimento necessario ad evitare deteriora- menti di qualsiasi genere e per qualsiasi causa alle opere eseguite, restando a carico dell’appaltatore l’obbligo di risarcimento degli eventuali danni conseguenti al mancato od insufficiente rispetto della presente norma;
q) l’adozione, nel compimento di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie a garantire l’incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché ad evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nelle vigenti norme in materia di prevenzione infortuni; con ogni più ampia responsabilità in caso di infortuni a carico dell’Appaltatore, restandone sollevati la Stazione Appaltante, nonché il personale preposto alla direzione e sorveglianza dei lavori;
r) la pulizia, prima dell’uscita dal cantiere, dei propri mezzi e/o di quelli dei subappaltatori e l’accurato lavaggio giornaliero delle aree in qualsiasi modo lordate durante l’esecuzione dei lavori, compreso la pulizia delle caditoie stradali;
s) il divieto di autorizzare Xxxxx alla pubblicazione di notizie, fotografie e disegni delle opere oggetto dell’appalto salvo esplicita autorizzazione scritta della Stazione Appaltante;
t) ottemperare alle prescrizioni previste dal D.P.C.M. del 1° marzo 1991 e successive modificazioni in materia di esposizioni ai rumori;
u) il completo sgombero del cantiere entro 15 giorni dal positivo collaudo provvisorio delle opere;
v) richiedere tempestivamente i permessi e sostenere i relativi oneri per la chiusura al transito veicolare e pedonale (con l’esclusione dei residenti) delle strade interessate dalle opere oggetto dell’appalto;
w) installare e mantenere funzionante per tutta la necessaria durata dei lavori la cartellonista a norma del codice della strada atta ad informare il pubblico in ordine alla variazione della viabilità connessa con l’esecuzione delle opere appaltate. L’Appaltatore dovrà preventivamente concordare tipologia, numero e posizione di tale segnaletica con il locale comando di Polizia Municipale e con il Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione;
x) installare idonei dispositivi e/o attrezzature per l’abbattimento della produzione delle polveri durante tutte le fasi lavorative, in particolare nelle aree di transito degli automezzi.
2. L’Appaltatore è tenuto a richiedere, prima della realizzazione dei lavori, presso tutti i soggetti diversi dalla Stazione Appaltante (Consorzi, rogge, privati, Provincia, gestori di servizi a rete e altri eventuali soggetti coinvolti o competenti in relazione ai lavori in esecuzione) interessati direttamente o indirettamente ai lavori, tutti i permessi necessari e a seguire tutte le disposizioni emanate dai suddetti per quanto di competenza, in relazione all’esecuzione delle opere e alla conduzione del cantiere, con esclusione dei permessi e degli altri atti di assenso aventi natura definitiva e afferenti il lavoro pubblico in quanto tale.
Art. 68 Oneri speciali a carico dell’Appaltatore
1. L'Appaltatore è obbligato:
a) ad intervenire alle misure, le quali possono comunque essere eseguite alla presenza di due testimoni qualora egli, invitato non si presenti;
b) a firmare i libretti delle misure, i brogliacci e gli eventuali disegni integrativi, sottopostogli dal Direttore dei Lavori, subito dopo la firma di questi;
c) a consegnare al Direttore Xxxxxx, con tempestività, le fatture relative alle lavorazioni e somministrazioni previste dal presente capitolato e ordinate dal Direttore dei Lavori che per la loro natura si giustificano mediante fattura;
d) a consegnare al Direttore dei Lavori le note relative alle giornate di operai, di noli e di mezzi d'opera, nonché le altre provviste somministrate, per gli eventuali lavori previsti e ordinati in economia nonché a firmare le relative liste settimanali sottopostegli dal Direttore dei Lavori.
2. L’Appaltatore è obbligato ai tracciamenti e ai riconfinamenti, nonché alla conservazione dei termini di confine, così come consegnati dalla Direzione Lavori su supporto cartografico o magnetico-informatico. L’Appaltatore deve rimuovere gli eventuali picchetti e confini esistenti nel minor numero possibile e limitatamente alle necessità di esecuzione dei lavori. Prima dell'ultimazione dei lavori stessi e comunque a semplice richiesta della Direzione Lavori, l’Appaltatore deve ripristinare tutti i confini e i picchetti di segnalazione, nelle posizioni inizialmente consegnate dalla stessa Direzione Lavori.
Art. 69 Controlli e verifiche
1. Durante il corso dei lavori la Stazione Appaltante potrà effettuare, in qualsiasi momento, controlli e verifiche sulle opere eseguite e sui materiali impiegati con eventuali prove preliminari e di funzionamento relative ad impianti ed apparecchiature, tendenti ad accertare la rispondenza qualitativa e quantitativa dei lavori e tutte le prescrizioni contrattuali.
2. Si richiamano inoltre gli oneri dell’Impresa circa la garanzia e la perfetta conservazione di manufatti e impianti di cui all’art. 5 del capitolato generale.
3. I controlli e le verifiche eseguite dalla Stazione Appaltante nel corso dell’appalto non escludono la responsabilità dell’Appaltatore per vizi, difetti e difformità dell’opera, di parte di essa, o dei materiali impiegati, né la garanzia dell’appaltatore stesso per le parti di lavoro e per i materiali già controllati.
4. Tali controlli e verifiche non determinano l’insorgere di alcun diritto in capo all’Appaltatore, né alcuna preclusione in capo alla Stazione Appaltante.
Art. 70 Documentazione fotografica – Rilievi dell’eseguito
1. L’Appaltatore deve produrre alla Direzione dei Lavori un’adeguata documentazione fotografica relativa alle lavorazioni di particolare complessità, o non più ispezionabili o non più verificabili dopo la loro esecuzione oppure a richiesta della Direzione dei Lavori. La documentazione fotografica, a colori e in formati riproducibili agevolmente, reca in modo automatico e non modificabile la data e l’ora nelle quali sono state fatte le relative riprese.
Art. 71 Ultimazione dei lavori e gratuita manutenzione
1. Al termine dei lavori e in seguito a richiesta scritta dell’Appaltatore, il Direttore dei Lavori redige, entro 10 giorni dalla richiesta, il certificato di ultimazione; entro trenta giorni dalla data del certificato di ultimazione dei lavori il Direttore dei Lavori procede all’accertamento sommario della regolarità delle opere eseguite.
2. In sede di accertamento sommario, senza pregiudizio di successivi accertamenti, sono rilevati e verbalizzati eventuali vizi e difformità di costruzione che l’Appaltatore è tenuto a eliminare a sue spese nel termine fissato e con le modalità prescritte dal Direttore dei Lavori, fatto salvo il risarcimento del danno dell’Ente appaltante. In caso di ritardo nel ripristino, si applica la penale per i ritardi prevista dall’apposito articolo del presente capitolato speciale, proporzionale all'importo della parte di lavori che direttamente e indirettamente traggono pregiudizio dal mancato ripristino e comunque all'importo non inferiore a quello dei lavori di ripristino.
3. L’Ente appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere con apposito verbale immediatamente dopo l’accertamento sommario se questo ha avuto esito positivo, ovvero nel termine assegnato dalla Direzione Lavori ai sensi dei commi precedenti.
4. Dalla data del verbale di ultimazione dei lavori decorre il periodo di gratuita manutenzione; tale periodo cessa con l’approvazione finale del collaudo o del certificato di regolare esecuzione da parte dell’Ente appaltante, da effettuarsi entro i termini previsti dal capitolato speciale.
5. Il certificato di ultimazione può disporre l’assegnazione di un termine perentorio, non superiore a sessanta giorni, per il completamento di lavorazioni di piccola entità.
6. Il certificato di collaudo è emesso entro il termine perentorio di sei mesi dall’ultimazione dei lavori ed ha carattere provvisorio; esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell’emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato anche se l’atto formale di approvazione non sia intervenuto entro i successivi due mesi. Il certificato di regolare esecuzione deve essere emesso entro tre mesi dall’ultimazione dei lavori.
7. Durante l’esecuzione dei lavori la Stazione Appaltante può effettuare operazioni di collaudo o di verifica volte a controllare la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di realizzazione a quanto richiesto negli elaborati progettuali, nel capitolato speciale o nel contratto.
Art. 72 Presa in consegna dei lavori ultimati
1. La Stazione Appaltante si riserva di prendere in consegna ed utilizzare le opere immediatamente dopo l’emissione del certificato di ultimazione, anche se non trascorso il periodo assegnato per il completamento e il periodo di eliminazione di vizi e difformità.
2. Qualora la Stazione Appaltante si avvalga della facoltà di cui al comma precedente, l’Appaltatore non può opporvisi per alcun motivo, né può reclamare compensi di sorta.
3. La presa di possesso da parte della Stazione Appaltante avviene nel termine perentorio fissato dalla stessa per mezzo del Direttore dei Lavori o per mezzo del Responsabile del Procedimento, in presenza dell’Appaltatore o di due testimoni in caso di sua assenza. Qualora la Stazione Appaltante non si trovi nella condizione di prendere in consegna le opere dopo l’ultimazione dei lavori, l’Appaltatore non può reclamare la consegna ed è altresì tenuto alla gratuita manutenzione fino ai termini previsti dal presente capitolato speciale.
4. La Stazione Appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere appaltate anche subito dopo l’ultimazione dei lavori, senza che sia ancora stato emesso il certificato di ultimazione.
5. Qualora la Stazione Appaltante si avvalga della facoltà di cui al comma precedente, che viene comunicata all’Appaltatore per iscritto, lo stesso Appaltatore non può opporvisi per alcun motivo, né può reclamare compensi di sorta.
6. L’Appaltatore può però richiedere che sia redatto apposito verbale circa lo stato delle opere, onde essere garantito dai possibili danni che potrebbero essere arrecati alle opere stesse.
7. La presa di possesso da parte della Stazione Appaltante avviene nel termine perentorio fissato dalla stessa per mezzo del Direttore dei Lavori o per mezzo del Responsabile del Procedimento, in presenza dell’Appaltatore o di due testimoni in caso di sua assenza.
8. Qualora la Stazione Appaltante non si trovi nella condizione di prendere in consegna le opere dopo l’ultimazione dei lavori, l’Appaltatore non può reclamare la consegna ed è altresì tenuto alla gratuita manutenzione fino ai termini previsti dal presente capitolato speciale.
Art. 73 Custodia del cantiere
1. È a carico e a cura dell’Appaltatore la custodia e la tutela del cantiere, di tutti i manufatti e dei materiali in esso esistenti, anche se di proprietà della Stazione Appaltante e ciò anche durante periodi di sospensione dei lavori e fino alla presa in consegna dell’opera da parte della Stazione Appaltante.
2. Ogni responsabilità per sottrazioni e danni che eventualmente si verificassero (anche in periodi di sospensione dei lavori) e per colpa di chiunque, ai materiali approvvigionati o posti in opera o comunque presenti in cantiere, qualunque ne sia la provenienza ed anche se non di competenza dell'Appaltatore, saranno esclusivamente di competenza dell’Appaltatore. Pertanto, fino all'approvazione del collaudo da parte della Stazione Appaltante, l'Appaltatore è obbligato, a sue spese, a sostituire i materiali sottratti o danneggiati e ad eseguire i lavori occorrenti per le riparazioni conseguenti.
Art. 74 Cartello di cantiere
1. L’Appaltatore deve predisporre ed esporre sul cantiere numero 1 (uno) esemplare del cartello indicatore, con le dimensioni di almeno cm 100 di base e cm 200 di altezza, recanti le descrizioni di cui alla Circolare del Ministero dei LL.PP. dell’1 giugno 1990, n. 1729/UL, e comunque sulla base di quanto indicato dalla Direzione Lavori, curandone i necessari aggiornamenti periodici.
Art. 75 Sgombero e pulizia finale del cantiere
1. Terminati i lavori, l’Appaltatore dovrà immediatamente provvedere alla perfetta pulizia dell’area di cantiere utilizzata ed entro il termine massimo di 15 (quindici) giorni di calendario dal termine dell’intervento il cantiere dovrà essere perfettamente sgomberato da tutti i materiali e mezzi; in difetto, e senza necessità di alcun preavviso di messa in mora, l'Ente Appaltante si riserva la possibilità di provvedervi direttamente, o tramite terzi, addebitando all'Appaltatore ogni spesa conseguente.
Art. 76 Spese contrattuali, imposte, tasse
1. Sono a carico dell’Appaltatore senza diritto di rivalsa:
a) le spese contrattuali;
b) le tasse e gli altri oneri per l’ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per l’esecuzione dei lavori e la messa in funzione degli impianti;
c) le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico, passi carrabili, permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica, ecc.) direttamente o indirettamente connessi alla gestione del cantiere e all’esecuzione dei lavori;
d) le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla registrazione del contratto.
2. Sono altresì a carico dell’Appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dalla consegna alla data di emissione del certificato di collaudo.
3. Qualora, per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali determinanti aggiornamenti o conguagli delle somme per spese contrattuali, imposte e tasse di cui ai commi 1 e 2, le maggiori somme sono comunque a carico dell’Appaltatore e trova applicazione l’articolo 8 del capitolato generale d’appalto.
4. A carico dell'Appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o indirettamente gravino sui lavori e sulle forniture oggetto dell'appalto.
5. Il presente contratto è soggetto all’imposta sul valore aggiunto (I.V.A.); l’I.V.A. è regolata dalla legge; tutti gli importi citati nel presente capitolato si intendono I.V.A. esclusa.