Sospensioni o riprese dei lavori. La normativa relativa alla sospensione e ripresa dei lavori da applicarsi ai singoli appalti costituenti l’Accordo Quadro è quella che deriva espressamente dall’applicazione dell’art. 107 del D.Lgs. n. 50/2016. Nell’eventualità che, successivamente alla consegna dei lavori insorgano, per cause imprevedibili o di forza maggiore, impedimenti che non consentano di procedere, parzialmente o totalmente, al regolare svolgimento delle singole categorie di lavori, l’Impresa appaltatrice è tenuta a proseguire i lavori eventualmente eseguibili, mentre si provvede alla sospensione, anche parziale, dei lavori non eseguibili in conseguenza di detti impedimenti. Con la ripresa dei lavori sospesi parzialmente, il termine contrattuale di esecuzione dei lavori viene incrementato, su istanza dell’Appaltatore, soltanto degli eventuali maggiori tempi tecnici strettamente necessari per dare completamente ultimate tutte le opere, dedotti dal programma dei lavori. Ove pertanto, secondo tale programma, la esecuzione dei lavori sospesi possa essere effettuata, una volta intervenuta la ripresa, entro il termine di scadenza contrattuale, la sospensione temporanea non determinerà prolungamento della scadenza contrattuale medesima. Le sospensioni dovranno risultare da regolare verbale, redatto in contraddittorio tra Direzione Lavori ed Impresa appaltatrice, nel quale dovranno essere specificati i motivi della sospensione e, nel caso di sospensione parziale, le opere sospese.
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Sospensioni o riprese dei lavori. La normativa relativa alla È ammessa la sospensione e ripresa dei lavori da applicarsi ai singoli appalti costituenti l’Accordo Quadro è quella che deriva espressamente dall’applicazione dell’art. 107 su ordine del D.Lgs. n. 50/2016. Nell’eventualità cheDirettore lavori nei casi di avverse condizioni climatologiche, successivamente alla consegna dei lavori insorgano, per cause imprevedibili o di forza maggiore, impedimenti o di altre circostanze speciali che non consentano di procedere, parzialmente impediscono l’esecuzione o totalmente, al regolare svolgimento delle singole categorie di la realizzazione a regola d’arte dei lavori, l’Impresa appaltatrice è tenuta a proseguire i lavori eventualmente eseguibilicompresa la necessità di procedere alla redazione di varianti in corso d’opera nei casi previsti dall’articoli 106 e 107 del D.Lgs 18.04.2016, mentre si provvede alla sospensione, anche parziale, n. 50. La sospensione dei lavori non eseguibili in conseguenza di detti impedimentipermane per il tempo necessario a far cessare le cause che ne hanno comportato l’interruzione. Con Qualora l’Appaltatore ritenga essere cessate le cause della sospensione dei lavori senza che la Stazione appaltante abbia disposto la ripresa può diffidare per iscritto il Responsabile del procedimento affinché provveda a quanto necessario alla ripresa delle attività. La diffida è necessaria per poter iscrivere riserva all’atto della ripresa dei lavori sospesi parzialmente, il termine contrattuale qualora l’Appaltatore intenda far valere l’illegittima maggiore durata della sospensione. Qualora i periodi di esecuzione sospensione superino un quarto della durata complessiva prevista per l’esecuzione dei lavori viene incrementatooppure per sei mesi complessivi, su istanza dell’Appaltatorel’Appaltatore può richiedere lo scioglimento del contratto senza indennità; se la stazione appaltante si oppone allo scioglimento, soltanto degli eventuali l’Appaltatore ha diritto alla rifusione dei maggiori tempi tecnici strettamente necessari oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. In ogni altro caso, per dare completamente ultimate tutte le opere, dedotti dal programma dei lavori. Ove pertanto, secondo tale programma, la esecuzione dei lavori sospesi possa essere effettuata, una volta intervenuta la ripresa, entro il termine di scadenza contrattuale, la sospensione temporanea del servizio, qualunque sia la causa, non determinerà prolungamento della scadenza contrattuale medesima. Le sospensioni dovranno risultare da regolare verbale, redatto in contraddittorio tra Direzione Lavori ed Impresa appaltatrice, nel quale dovranno essere specificati i motivi della sospensione e, nel caso di sospensione parziale, le opere sospesespetta all’Appaltatore alcun compenso o indennizzo.
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Sospensioni o riprese dei lavori. La normativa relativa alla sospensione e ripresa dei lavori da applicarsi ai singoli appalti costituenti l’Accordo Quadro al presente appalto è quella che deriva espressamente dall’applicazione dell’art. 107 133 del D.Lgs. n. 50/2016Regolamento di cui al D.P.R. 554/1999. Nell’eventualità che, successivamente alla consegna dei lavori insorgano, per cause imprevedibili o di forza maggiore, impedimenti che non consentano di procedere, parzialmente o totalmente, al regolare svolgimento delle singole categorie di lavori, l’Impresa appaltatrice è tenuta a proseguire i lavori eventualmente eseguibili, mentre si provvede alla sospensione, anche parziale, dei lavori non eseguibili in conseguenza di detti impedimenti. Con la ripresa dei lavori sospesi parzialmente, il termine contrattuale di esecuzione dei lavori viene incrementato, su istanza dell’Appaltatore, soltanto degli eventuali maggiori tempi tecnici strettamente necessari per dare completamente ultimate tutte le opere, dedotti dal programma dei lavori. Ove pertanto, secondo tale programma, la esecuzione dei lavori sospesi possa essere effettuata, una volta intervenuta la ripresa, entro il termine di scadenza contrattuale, la sospensione temporanea non determinerà prolungamento della scadenza contrattuale medesima. Le sospensioni dovranno risultare da regolare verbale, redatto in contraddittorio tra Direzione Lavori ed Impresa appaltatrice, nel quale dovranno essere specificati i motivi della sospensione e, nel caso di sospensione parziale, le opere sospese.
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Sospensioni o riprese dei lavori. La normativa relativa alla È ammessa la sospensione e ripresa dei lavori da applicarsi ai singoli appalti costituenti l’Accordo Quadro è quella che deriva espressamente dall’applicazione dell’art. 107 su ordine del D.Lgs. n. 50/2016. Nell’eventualità che, successivamente alla consegna Direttore dei lavori insorganonei casi di avverse condizioni climatologiche, per cause imprevedibili o di forza maggiore, impedimenti o di altre circostanze speciali che non consentano impediscono l’esecuzione o la realizzazione a regola d’arte delle attività, compresa la necessità di procedereprocedere alla redazione di varianti in corso d’opera nei casi previsti dall’articoli 106 e 107 del D.Lgs 18.04.2016, parzialmente o totalmente, al regolare svolgimento delle singole categorie di lavori, l’Impresa appaltatrice è tenuta a proseguire i lavori eventualmente eseguibili, mentre si provvede alla sospensione, anche parziale, n. 50. La sospensione dei lavori non eseguibili in conseguenza di detti impedimentipermane per il tempo necessario a far cessare le cause che ne hanno comportato l’interruzione. Con Qualora l’Appaltatore ritenga essere cessate le cause della sospensione delle attività senza che la stazione appaltante abbia disposto la ripresa dei lavori sospesi parzialmente, può diffidare per iscritto il termine contrattuale di esecuzione dei lavori viene incrementato, su istanza dell’Appaltatore, soltanto degli eventuali maggiori tempi tecnici strettamente necessari per dare completamente ultimate tutte le opere, dedotti dal programma Responsabile del procedimento affinché provveda a quanto necessario alla ripresa dei lavori. Ove pertantoLa diffida è necessaria per poter iscrivere riserva all’atto della ripresa delle attività qualora l’Appaltatore intenda far valere l’illegittima maggiore durata della sospensione. Qualora i periodi di sospensione superino un quarto della durata complessiva prevista per l’esecuzione del servizio oppure per sei mesi complessivi, secondo tale programmal’Appaltatore può richiedere lo scioglimento del contratto senza indennità; se la stazione appaltante si oppone allo scioglimento, la esecuzione l’Appaltatore ha diritto alla rifusione dei lavori sospesi possa essere effettuatamaggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. In ogni altro caso, una volta intervenuta la ripresa, entro il termine di scadenza contrattuale, per la sospensione temporanea delle attività, qualunque sia la causa, non determinerà prolungamento della scadenza contrattuale medesima. Le sospensioni dovranno risultare da regolare verbale, redatto in contraddittorio tra Direzione Lavori ed Impresa appaltatrice, nel quale dovranno essere specificati i motivi della sospensione e, nel caso di sospensione parziale, le opere sospesespetta all’Appaltatore alcun compenso o indennizzo.
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