Sostegno al reddito. 1. Il 30% della quota contrattuale di servizio per il finanziamento dell'Ente bilaterale territoriale è destinato al sostegno al reddito dei lavoratori dipendenti da aziende coinvolte in situazioni di crisi e/o processi di ristrutturazione e/o riorganizzazione aziendale interessati da periodi di sospensione dell'attività, previo accordo tra l'associazione territoriale di categoria a cui l'azienda è iscritta o conferisce mandato e le Organizzazioni sindacali territoriali, nei limiti e con le modalità che verranno disciplinati dall'Ente Bilaterale territoriale, con apposito regolamento, redatto sulla base del regolamento tipo allegato al presente contratto, che sarà sottoposto alla preventiva approvazione del Comitato di Vigilanza nazionale. 2. Per le aziende multilocalizzate, la quota del 30% del contributo contrattuale di competenza dell'Ente Bilaterale Territoriale, destinata al sostegno al reddito dei lavoratori dipendenti da aziende coinvolte in situazioni di crisi e/o in processi di ristrutturazione e/o riorganizzazione aziendale interessati da periodi di sospensione dell'attività, è accantonata in un apposito fondo costituito presso l'Ente Bilaterale Nazionale del Turismo. Tali somme saranno erogate direttamente dall'EBNT nei limiti e con le modalità di cui ai regolamenti allegati al presente c.c.n.l. A tal fine, si considerano multilocalizzate le aziende che, essendo articolate in più unità produttive ubicate in regioni diverse e facendo capo a più di un ente bilaterale, abbiano accentrato in un 'unica provincia il versamento di imposte e contributi, ivi compresi i contributi dovuti alla rete degli enti bilaterali del settore turismo. 3. Quando il sostegno al reddito erogato dall'Ente Bilaterale integra l'indennità di disoccupazione erogata dall'INPS, esso è determinato in misura pari ad almeno il venti per cento dell'indennità di disoccupazione. In caso di modificazione delle disposizioni di legge che regolano la materia, le parti si incontreranno per valutare l'opportunità di adeguare tale misura. 4. Gli enti bilaterali iscrivono le somme di cui ai commi precedenti in uno specifico capitolo di bilancio. Tali risorse, ove non utilizzate nell'esercizio di competenza, sono accantonate ai fini di un possibile utilizzo, con le medesime finalità, negli esercizi successivi. 5. In espressa deroga alle disposizioni di cui al presente articolo, restano salve le regolamentazioni territoriali già in essere ed effettivamente funzionanti in coerenza con le previsioni della precedente normativa contrattuale alla data del 27 luglio 2007, come già individuate dall'EBNT, che pertanto continueranno ad essere applicate con le modalità definite da ciascun territorio. 6. Sono allegati al presente accordo e ne costituiscono parte integrante: - il regolamento tipo per la disciplina del funzionamento del fondo per il sostegno al reddito di cui al comma 1 del presente articolo; - il regolamento per la disciplina del funzionamento del fondo per il sostegno al reddito per i dipendenti da aziende multilocalizzate di cui all'articolo 18, comma 2, del presente c.c.n.l. Le parti si impegnano a verificare - entro il 31 marzo 2010 - la possibilità di modificare il criterio di ripartizione delle somme contrattualmente dovute agli enti bilaterali dai datori di lavoro e dai lavoratori, prevedendo che le attività di sostegno al reddito siano finanziate unicamente mediante ricorso alle risorse assicurate dai datori di lavoro, ferma restando la misura dell'aliquota complessivamente posta a carico dei datori di lavoro e previa verifica presso le amministrazioni competenti dell'effettiva cogenza di tale soluzione e dell'invarianza degli oneri previdenziali ed assistenziali e dei conseguenti costi per le imprese. Le parti si rivolgeranno al Ministero dell'Economia al fine di chiarire che alle erogazioni per sostegno al reddito previste dal presente contratto si applica la disciplina dei sussidi occasionali di cui all'art. 51, comma 2, lettera b), del decreto presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
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Samples: Collective Labor Agreement, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro (Ccnl)
Sostegno al reddito. 1. Il 30% della Le Parti concordano di destinare, con decorrenza 1 Aprile 2008, la quota contrattuale dello 0,25 per cento di servizio paga base e contingenza per il 14 mensilità, totalmente a carico delle imprese, al finanziamento dell'Ente bilaterale territoriale è destinato al del sostegno al reddito dei lavoratori dipendenti da aziende coinvolte coinvolti in situazioni processi di crisi e/o processi di ristrutturazione e/o riorganizzazione riorganiz- zazione aziendale interessati da periodi di sospensione dell'attivitàdell’attività, previo accordo scritto tra l'associazione territoriale di categoria a cui l'azienda è iscritta o conferisce mandato Azien- da e le Organizzazioni organizzazioni sindacali territorialiterritoriali stipulanti il presente CCNL, nei limiti e con le modalità che verranno disciplinati dall'Ente Bilaterale territoriale, disciplinate con apposito regolamento, redatto sulla base del regolamento tipo allegato al presente contratto, che sarà sottoposto alla preventiva approvazione del Comitato di Vigilanza nazionale.
2Nazionale. Per le aziende multilocalizzate, la La quota del 30% del contributo contrattuale di competenza dell'Ente Bilaterale Territoriale, destinata al sostegno al reddito dei lavoratori dipendenti da aziende coinvolte in situazioni di crisi e/o in processi di ristrutturazione e/o riorganizzazione aziendale interessati da periodi di sospensione dell'attività, è accantonata in un apposito fondo fondo, Fondo Sostegno al Reddito, costituito presso l'Ente l’En- te Bilaterale Nazionale del Turismodell’industria Turistica. Tali somme saranno erogate direttamente dall'EBNT dall’EBIT nei limiti e con le modalità di cui ai regolamenti allegati al regolamento allegato al presente c.c.n.lCCNL. A tal fine, si considerano multilocalizzate La suddetta norma non è obbligatoria per le aziende che, essendo articolate in più unità produttive ubicate in regioni diverse Imprese che sono soggette alla contribuzione pre- vista per i trattamenti di CIGS e facendo capo a più di un ente bilaterale, abbiano accentrato in un 'unica provincia il versamento di imposte e contributi, ivi compresi i contributi dovuti alla rete degli enti bilaterali del settore turismo.
3mobilità. Quando il sostegno al reddito erogato dall'Ente dall’Ente Bilaterale integra l'indennità l’indennità di disoccupazione disoccupazio- ne erogata dall'INPSdall’INPS, esso è determinato in misura pari ad almeno il venti per cento dell'indennità dell’indennità di disoccupazione. Le modalità di erogazione sono regolate da un’ apposita convenzione stipulata tra gli Enti bilaterali e l’INPS. In caso di modificazione delle disposizioni di legge che regolano la materia, le parti si incontreranno incon- treranno per valutare l'opportunità l’opportunità di adeguare tale misura.
4. Gli enti bilaterali iscrivono le somme di cui ai commi precedenti in uno specifico capitolo di bilancio. Tali risorse, ove non utilizzate nell'esercizio di competenza, sono accantonate ai fini di un possibile utilizzo, con le medesime finalità, negli esercizi successivi.
5. In espressa deroga alle disposizioni di cui al presente articolo, restano salve le regolamentazioni regolamentazio- ni e contribuzioni territoriali già in essere ed effettivamente funzionanti in coerenza con le previsioni della precedente normativa contrattuale alla data di stipula del 27 luglio 2007, come già individuate dall'EBNTpre- sente contratto, che pertanto continueranno ad essere applicate con le modalità già definite da ciascun cia- scun territorio.
6. Sono allegati Il regolamento sarà integrato con i criteri fissati dal presente articolo: Gli interventi del Fondo sono destinati al presente accordo Sostegno al Reddito dei lavoratori coinvolti in pro- cessi di crisi ristrutturazione e ne costituiscono parte integrante: - il regolamento tipo / o riorganizzazione aziendale interessati da periodi di sospensione di attività, ai singoli lavoratori dipendenti, sospesi per la disciplina del funzionamento crisi aziendali o occupazionali in comparti dell’industria turistica che non possono far ricorso alla CIG/S, nonché agli apprendisti sia in caso di crisi aziendali ed occupazionali che in caso di licenziamento. Gli interventi del fondo per il sostegno al reddito sono altresi destinati all’integrazione dell’indennità di cui al comma 1 del presente articolo; - il regolamento per la disciplina del funzionamento del fondo per il sostegno al reddito disoccupazione per i dipendenti da aziende multilocalizzate lavoratori sospesi per crisi aziendali o occupazionali in settori che non hanno i requisiti per accedere alla CIGO o alla CIGS o ad altri ammortizzatori sociali che integrino il reddito dei lavo- ratori e all’integrazione dell’indennità di cui all'articolo 18disoccupazione per gli apprendisti in caso di sospensione per crisi aziendali o occupazionali e, comma 2limitatamente agli apprendisti in caso di licenziamento. In caso di esaurimento delle risorse accantonate sul Fondo, del presente c.c.n.l. Le parti si impegnano a verificare - entro il 31 marzo 2010 - la possibilità al fine di modificare il criterio di ripartizione delle somme contrattualmente dovute agli enti bilaterali dai datori di lavoro e dai lavoratori, prevedendo che le attività supportare l’accesso alle misure di sostegno al reddito siano finanziate unicamente mediante ricorso alle risorse assicurate dai datori di lavoro, ferma restando la misura dell'aliquota complessivamente posta a carico dei datori di lavoro e previa verifica presso le amministrazioni competenti dell'effettiva cogenza di tale soluzione e dell'invarianza degli oneri previdenziali ed assistenziali e dei conseguenti costi per le imprese. Le parti si rivolgeranno al Ministero dell'Economia al fine di chiarire che alle erogazioni per sostegno al reddito previste lavoratori nei casi previsti dal presente contratto si applica la disciplina dei sussidi occasionali regolamento, le aziende potranno anticipare gli importi erogabili ai singoli lavoratori dipendenti. L’EBIT, anche attraverso meccanismi di cui all'art. 51conguaglio, comma 2con i contributi dovuti, lettera b), del decreto presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917rimborserà gli importi anticipati dalle aziende.
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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro
Sostegno al reddito. 1. Il 30% della quota contrattuale di servizio per il finanziamento dell'Ente bilaterale territoriale è destinato al sostegno al reddito dei lavoratori dipendenti da aziende coinvolte in situazioni di crisi e/o processi di ristrutturazione e/o riorganizzazione aziendale interessati da periodi di sospensione dell'attività, previo accordo tra l'associazione territoriale di categoria a cui l'azienda è iscritta o conferisce mandato e le Organizzazioni sindacali territoriali, nei limiti e con le modalità che verranno disciplinati dall'Ente Bilaterale territoriale, con apposito regolamento, redatto sulla base del regolamento tipo allegato al presente contratto, che sarà sottoposto alla preventiva approvazione del Comitato di Vigilanza nazionale.
2. Per le aziende multilocalizzate, la quota del 30% del contributo contrattuale di competenza dell'Ente Bilaterale Territoriale, destinata al sostegno al reddito dei lavoratori dipendenti da aziende coinvolte in situazioni di crisi e/o in processi di ristrutturazione e/o riorganizzazione aziendale interessati da periodi di sospensione dell'attività, è accantonata in un apposito fondo costituito presso l'Ente Bilaterale Nazionale del Turismo. Tali somme saranno erogate direttamente dall'EBNT nei limiti e con le modalità di cui ai regolamenti allegati al presente c.c.n.l. A tal fine, si considerano multilocalizzate le aziende che, essendo articolate in più unità produttive ubicate in regioni diverse e facendo capo a più di un ente bilaterale, abbiano accentrato in un 'unica provincia il versamento di imposte e contributi, ivi compresi i contributi dovuti alla rete degli enti bilaterali del settore turismo.
3. Quando il sostegno al reddito erogato dall'Ente Bilaterale integra l'indennità di disoccupazione erogata dall'INPS, esso è determinato in misura pari ad almeno il venti per cento dell'indennità di disoccupazione. In caso di modificazione delle disposizioni di legge che regolano la materia, le parti si incontreranno per valutare l'opportunità di adeguare tale misura.
4. Gli enti bilaterali iscrivono le somme di cui ai commi precedenti in uno specifico capitolo di bilancio. Tali risorse, ove non utilizzate nell'esercizio di competenza, sono accantonate ai fini di un possibile utilizzo, con le medesime finalità, negli esercizi successivi.
5. In espressa deroga alle disposizioni di cui al presente articolo, restano salve le regolamentazioni territoriali già in essere ed effettivamente funzionanti in coerenza con le previsioni della precedente normativa contrattuale alla data del 27 luglio 2007, come già individuate dall'EBNT, che pertanto continueranno ad essere applicate con le modalità definite da ciascun territorio.
6. Sono allegati al presente accordo e ne costituiscono parte integrante: - il regolamento tipo per la disciplina del funzionamento del fondo per il sostegno al reddito di cui al comma 1 del presente articolo; - il regolamento per la disciplina del funzionamento del fondo per il sostegno al reddito per i dipendenti da aziende multilocalizzate di cui all'articolo 18, comma 2, del presente c.c.n.l. Dichiarazione a verbale Le parti si impegnano a verificare - entro il 31 marzo 2010 - la possibilità di modificare il criterio di ripartizione delle somme contrattualmente dovute agli enti bilaterali dai datori di lavoro e dai lavoratori, prevedendo che le attività di sostegno al reddito siano finanziate unicamente mediante ricorso alle risorse assicurate dai datori di lavoro, ferma restando la misura dell'aliquota complessivamente posta a carico dei datori di lavoro e previa verifica presso le amministrazioni competenti dell'effettiva cogenza di tale soluzione e dell'invarianza degli oneri previdenziali ed assistenziali e dei conseguenti costi per le imprese. Dichiarazione a verbale Le parti si rivolgeranno al Ministero dell'Economia al fine di chiarire che alle erogazioni per sostegno al reddito previste dal presente contratto si applica la disciplina dei sussidi occasionali di cui all'art. 51, comma 2, lettera b), del decreto presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
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Sostegno al reddito. (1. ) Il 30% della quota contrattuale di servizio per il finanziamento dell'Ente bilaterale territoriale Bilaterale Territoriale è destinato al sostegno al reddito dei lavoratori dipendenti da aziende coinvolte in situazioni di crisi e/o processi di ristrutturazione e/o riorganizzazione aziendale interessati da periodi di sospensione dell'attività, previo accordo tra l'associazione l’associazione territoriale di categoria a cui l'azienda l’azienda è iscritta o conferisce mandato e le Organizzazioni sindacali territoriali, nei limiti e con le modalità che verranno disciplinati dall'Ente Bilaterale territorialeTerritoriale, con apposito regolamento, redatto sulla base del regolamento tipo allegato al presente contratto, che sarà sottoposto alla preventiva approvazione del Comitato di Vigilanza nazionaleNazionale.
(2. ) Per le aziende multilocalizzate, la quota del 30% del contributo contrattuale di competenza dell'Ente Bilaterale Territoriale, destinata al sostegno al reddito dei lavoratori dipendenti da aziende coinvolte in situazioni di crisi e/o in processi di ristrutturazione e/o riorganizzazione aziendale interessati da periodi di sospensione dell'attività, è accantonata in un apposito fondo costituito presso l'Ente l’Ente Bilaterale Nazionale del Turismo. Tali somme saranno erogate direttamente dall'EBNT dall’EBNT nei limiti e con le modalità di cui ai regolamenti allegati al presente c.c.n.lCCNL. A tal fine, si considerano multilocalizzate le aziende che, essendo articolate in più unità produttive ubicate in regioni diverse e facendo capo a più di un ente bilaterale, abbiano accentrato in un 'unica un'unica provincia il versamento di imposte e contributi, ivi compresi i contributi dovuti alla rete degli enti bilaterali del settore turismodell’EBNT.
(3. ) Quando il sostegno al reddito erogato dall'Ente Bilaterale integra l'indennità di disoccupazione erogata dall'INPS, esso è determinato in misura pari ad almeno il venti per cento dell'indennità di disoccupazione. In caso di modificazione delle disposizioni di legge che regolano la materia, le parti si incontreranno per valutare l'opportunità l’opportunità di adeguare tale misura.
(4. ) Gli enti bilaterali iscrivono le somme di cui ai commi precedenti in uno specifico capitolo di bilancio. Tali risorse, ove non utilizzate nell'esercizio di competenza, sono accantonate ai fini di un possibile utilizzo, con le medesime finalità, negli esercizi successivi.
(5. ) In espressa deroga alle disposizioni di cui al presente articolo, restano salve le regolamentazioni territoriali già in essere ed effettivamente funzionanti in coerenza con le previsioni della precedente normativa contrattuale alla data del 27 luglio 2007, come già individuate dall'EBNTdall’EBNT, che pertanto continueranno ad essere applicate con le modalità definite da ciascun territorio.
(6. Sono allegati ) È allegato al presente accordo e ne costituiscono costituisce parte integrante: - integrante il regolamento tipo per la disciplina deliberato dall’Ente Bilaterale Nazionale del funzionamento del fondo per il sostegno al reddito di cui al comma 1 del presente articolo; - il regolamento Turismo per la disciplina del funzionamento del fondo per il sostegno al reddito per i dipendenti da aziende multilocalizzate di cui all'articolo 18, al secondo comma 2, del presente c.c.n.l. Le parti si impegnano a verificare - entro il 31 marzo 2010 - la possibilità di modificare il criterio di ripartizione delle somme contrattualmente dovute agli enti bilaterali dai datori di lavoro e dai lavoratori, prevedendo che le attività di sostegno al reddito siano finanziate unicamente mediante ricorso alle risorse assicurate dai datori di lavoro, ferma restando la misura dell'aliquota complessivamente posta a carico dei datori di lavoro e previa verifica presso le amministrazioni competenti dell'effettiva cogenza di tale soluzione e dell'invarianza degli oneri previdenziali ed assistenziali e dei conseguenti costi per le imprese. Le parti si rivolgeranno al Ministero dell'Economia al fine di chiarire che alle erogazioni per sostegno al reddito previste dal presente contratto si applica la disciplina dei sussidi occasionali di cui all'art. 51, comma 2, lettera b), del decreto presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917articolo.
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Sostegno al reddito. 1. Il 30% della Le Parti concordano di destinare, con decorrenza 1 Aprile 2008, la quota contrattuale dello 0,25 per cento di servizio paga base e contingenza per il 14 mensilità, totalmente a carico delle imprese, al finanziamento dell'Ente bilaterale territoriale è destinato al del sostegno al reddito dei lavoratori dipendenti da aziende coinvolte coinvolti in situazioni processi di crisi e/o processi di ristrutturazione e/o riorganizzazione aziendale interessati da periodi di sospensione dell'attivitàdell’at- tività, previo accordo scritto tra l'associazione territoriale di categoria a cui l'azienda è iscritta o conferisce mandato Azienda e le Organizzazioni organizzazioni sindacali territorialiterritoriali stipulan- ti il presente CCNL, nei limiti e con le modalità che verranno disciplinati dall'Ente Bilaterale territoriale, disciplinate con apposito regolamento, redatto sulla base del regolamento tipo allegato al presente contratto, che sarà sottoposto alla preventiva approvazione del Comitato di Vigilanza nazionale.
2Nazionale. Per le aziende multilocalizzate, la La quota del 30% del contributo contrattuale di competenza dell'Ente Bilaterale Territoriale, destinata al sostegno al reddito dei lavoratori dipendenti da aziende coinvolte in situazioni di crisi e/o in processi di ristrutturazione e/o riorganizzazione aziendale interessati da periodi di sospensione dell'attività, è accantonata in un apposito fondo fondo, Fondo Sostegno al Reddito, costituito presso l'Ente pres- so l’Ente Bilaterale Nazionale del Turismodell’industria Turistica. Tali somme saranno erogate direttamente dall'EBNT diretta- mente dall’EBIT nei limiti e con le modalità di cui ai regolamenti allegati al regolamento allegato al presente c.c.n.lCCNL. A tal fine, si considerano multilocalizzate La suddetta norma non è obbligatoria per le aziende che, essendo articolate in più unità produttive ubicate in regioni diverse Imprese che sono soggette alla contribuzio- ne prevista per i trattamenti di CIGS e facendo capo a più di un ente bilaterale, abbiano accentrato in un 'unica provincia il versamento di imposte e contributi, ivi compresi i contributi dovuti alla rete degli enti bilaterali del settore turismo.
3mobilità. Quando il sostegno al reddito erogato dall'Ente dall’Ente Bilaterale integra l'indennità l’indennità di disoccupazione disoc- cupazione erogata dall'INPSdall’INPS, esso è determinato in misura pari ad almeno il venti per cento dell'indennità dell’indennità di disoccupazione. Le modalità di erogazione sono regolate da un’ apposita convenzione stipulata tra gli Enti bilaterali e l’INPS. In caso di modificazione delle disposizioni di legge che regolano la materia, le parti si incontreranno per valutare l'opportunità l’opportunità di adeguare tale misura.
4. Gli enti bilaterali iscrivono le somme di cui ai commi precedenti in uno specifico capitolo di bilancio. Tali risorse, ove non utilizzate nell'esercizio di competenza, sono accantonate ai fini di un possibile utilizzo, con le medesime finalità, negli esercizi successivi.
5. In espressa deroga alle disposizioni di cui al presente articolo, restano salve le regolamentazioni regola- mentazioni e contribuzioni territoriali già in essere ed effettivamente funzionanti in coerenza con le previsioni della precedente normativa contrattuale alla data di stipula del 27 luglio 2007, come già individuate dall'EBNTpresente contratto, che pertanto continueranno ad essere applicate con le modalità mo- dalità già definite da ciascun territorio.
6. Sono allegati Il regolamento sarà integrato con i criteri fissati dal presente articolo: Gli interventi del Fondo sono destinati al presente accordo Sostegno al Reddito dei lavoratori coinvolti in processi di crisi ristrutturazione e ne costituiscono parte integrante: - il regolamento tipo / o riorganizzazione aziendale interessati da perio- di di sospensione di attività, ai singoli lavoratori dipendenti, sospesi per la disciplina del funzionamento crisi aziendali o occupazionali in comparti dell’industria turistica che non possono far ricorso alla CIG/S, nonché agli apprendisti sia in caso di crisi aziendali ed occupazionali che in caso di licen- ziamento. Gli interventi del fondo per il sostegno al reddito sono altresì destinati all’integrazione dell’indennità di cui al comma 1 del presente articolo; - il regolamento per la disciplina del funzionamento del fondo per il sostegno al reddito disoc- cupazione per i dipendenti da aziende multilocalizzate lavoratori sospesi per crisi aziendali o occupazionali in settori che non hanno i requisiti per accedere alla CIGO o alla CIGS o ad altri ammortizzatori sociali che integrino il reddito dei lavoratori e all’integrazione dell’indennità di cui all'articolo 18disoccupazione per gli apprendisti in caso di sospensione per crisi aziendali o occupazionali e, comma 2limitatamente agli apprendisti in caso di licenziamento. In caso di esaurimento delle risorse accantonate sul Fondo, del presente c.c.n.l. Le parti si impegnano a verificare - entro il 31 marzo 2010 - la possibilità al fine di modificare il criterio di ripartizione delle somme contrattualmente dovute agli enti bilaterali dai datori di lavoro e dai lavoratori, prevedendo che le attività supportare l’ac- cesso alle misure di sostegno al reddito siano finanziate unicamente mediante ricorso alle risorse assicurate dai datori di lavoro, ferma restando la misura dell'aliquota complessivamente posta a carico dei datori di lavoro e previa verifica presso le amministrazioni competenti dell'effettiva cogenza di tale soluzione e dell'invarianza degli oneri previdenziali ed assistenziali e dei conseguenti costi per le imprese. Le parti si rivolgeranno al Ministero dell'Economia al fine di chiarire che alle erogazioni per sostegno al reddito previste lavoratori nei casi previsti dal presente contratto si applica la disciplina dei sussidi occasionali regola- mento, le aziende potranno anticipare gli importi erogabili ai singoli lavoratori dipendenti. L’EBIT, anche attraverso meccanismi di cui all'art. 51conguaglio, comma 2con i contributi dovuti, lettera b), del decreto presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917rimborserà gli importi anticipati dalle aziende.
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Sostegno al reddito. 1. Il 30% della Le Parti concordano di destinare, con decorrenza 1 Aprile 2008, la quota contrattuale dello 0,25 per cento di servizio paga base e contingenza per il 14 mensilità, totalmente a carico delle imprese, al finanziamento dell'Ente bilaterale territoriale è destinato al del sostegno al reddito dei lavoratori dipendenti da aziende coinvolte coinvolti in situazioni processi di crisi e/o processi di ristrutturazione e/o riorganizzazione aziendale interessati da periodi di sospensione dell'attivitàdell’attività, previo accordo scritto tra l'associazione territoriale di categoria a cui l'azienda è iscritta o conferisce mandato Azienda e le Organizzazioni organizzazioni sindacali territorialiterritoriali stipulanti il presente CCNL, nei limiti e con le modalità che verranno disciplinati dall'Ente Bilaterale territoriale, disciplinate con apposito regolamento, redatto sulla base del regolamento tipo allegato al presente contratto, che sarà sottoposto alla preventiva approvazione del Comitato di Vigilanza nazionale.
2Nazionale. Per le aziende multilocalizzate, la La quota del 30% del contributo contrattuale di competenza dell'Ente Bilaterale Territoriale, destinata al sostegno al reddito dei lavoratori dipendenti da aziende coinvolte in situazioni di crisi e/o in processi di ristrutturazione e/o riorganizzazione aziendale interessati da periodi di sospensione dell'attività, è accantonata in un apposito fondo fondo, Fondo Sostegno al Reddito, costituito presso l'Ente l’Ente Bilaterale Nazionale del Turismodell’industria Turistica. Tali somme saranno erogate direttamente dall'EBNT dall’EBIT nei limiti e con le modalità di cui ai regolamenti allegati al regolamento allegato al presente c.c.n.lCCNL. A tal fine, si considerano multilocalizzate La suddetta norma non è obbligatoria per le aziende che, essendo articolate in più unità produttive ubicate in regioni diverse Imprese che sono soggette alla contribuzione prevista per i trattamenti di CIGS e facendo capo a più di un ente bilaterale, abbiano accentrato in un 'unica provincia il versamento di imposte e contributi, ivi compresi i contributi dovuti alla rete degli enti bilaterali del settore turismo.
3mobilità. Quando il sostegno al reddito erogato dall'Ente dall’Ente Bilaterale integra l'indennità l’indennità di disoccupazione erogata dall'INPSdall’INPS, esso è determinato in misura pari ad almeno il venti per cento dell'indennità dell’indennità di disoccupazione. Le modalità di erogazione sono regolate da un’ apposita convenzione stipulata tra gli Enti bilaterali e l’INPS. In caso di modificazione delle disposizioni di legge che regolano la materia, le parti si incontreranno per valutare l'opportunità l’opportunità di adeguare tale misura.
4. Gli enti bilaterali iscrivono le somme di cui ai commi precedenti in uno specifico capitolo di bilancio. Tali risorse, ove non utilizzate nell'esercizio di competenza, sono accantonate ai fini di un possibile utilizzo, con le medesime finalità, negli esercizi successivi.
5. In espressa deroga alle disposizioni di cui al presente articolo, restano salve le regolamentazioni e contribuzioni territoriali già in essere ed effettivamente funzionanti in coerenza con le previsioni della precedente normativa contrattuale alla data di stipula del 27 luglio 2007, come già individuate dall'EBNTpresente contratto, che pertanto continueranno ad essere applicate con le modalità già definite da ciascun territorio.
6. Sono allegati Il regolamento sarà integrato con i criteri fissati dal presente articolo: Gli interventi del Fondo sono destinati al presente accordo Sostegno al Reddito dei lavoratori coinvolti in processi di crisi ristrutturazione e ne costituiscono parte integrante: - il regolamento tipo / o riorganizzazione aziendale interessati da periodi di sospensione di attività, ai singoli lavoratori dipendenti, sospesi per la disciplina del funzionamento crisi aziendali o occupazionali in comparti dell’industria turistica che non possono far ricorso alla CIG/S, nonché agli apprendisti sia in caso di crisi aziendali ed occupazionali che in caso di licenziamento. Gli interventi del fondo per il sostegno al reddito sono altresì destinati all’integrazione dell’indennità di cui al comma 1 del presente articolo; - il regolamento per la disciplina del funzionamento del fondo per il sostegno al reddito disoccupazione per i dipendenti da aziende multilocalizzate lavoratori sospesi per crisi aziendali o occupazionali in settori che non hanno i requisiti per accedere alla CIGO o alla CIGS o ad altri ammortizzatori sociali che integrino il reddito dei lavoratori e all’integrazione dell’indennità di cui all'articolo 18disoccupazione per gli apprendisti in caso di sospensione per crisi aziendali o occupazionali e, comma 2limitatamente agli apprendisti in caso di licenziamento. In caso di esaurimento delle risorse accantonate sul Fondo, del presente c.c.n.l. Le parti si impegnano a verificare - entro il 31 marzo 2010 - la possibilità al fine di modificare il criterio di ripartizione delle somme contrattualmente dovute agli enti bilaterali dai datori di lavoro e dai lavoratori, prevedendo che le attività supportare l’accesso alle misure di sostegno al reddito siano finanziate unicamente mediante ricorso alle risorse assicurate dai datori di lavoro, ferma restando la misura dell'aliquota complessivamente posta a carico dei datori di lavoro e previa verifica presso le amministrazioni competenti dell'effettiva cogenza di tale soluzione e dell'invarianza degli oneri previdenziali ed assistenziali e dei conseguenti costi per le imprese. Le parti si rivolgeranno al Ministero dell'Economia al fine di chiarire che alle erogazioni per sostegno al reddito previste lavoratori nei casi previsti dal presente contratto si applica la disciplina dei sussidi occasionali regolamento, le aziende potranno anticipare gli importi erogabili ai singoli lavoratori dipendenti. L’EBIT, anche attraverso meccanismi di cui all'art. 51conguaglio, comma 2con i contributi dovuti, lettera b), del decreto presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917rimborserà gli importi anticipati dalle aziende.
Appears in 1 contract
Sostegno al reddito. 1. Il 30% della Le Parti concordano di destinare, con decorrenza 1 Aprile 2008, la quota contrattuale dello 0,25 per cento di servizio paga base e contingenza per il 14 mensilità, totalmente a carico delle imprese, al finanziamento dell'Ente bilaterale territoriale è destinato al del sostegno al reddito dei lavoratori dipendenti da aziende coinvolte coinvolti in situazioni processi di crisi e/o processi di ristrutturazione e/o riorganizzazione aziendale interessati da periodi di sospensione dell'attività, previo accordo scritto tra l'associazione territoriale di categoria a cui l'azienda è iscritta o conferisce mandato Azienda e le Organizzazioni organizzazioni sindacali territorialiterritoriali stipulanti il presente CCNL, nei limiti e con le modalità che verranno disciplinati dall'Ente Bilaterale territoriale, disciplinate con apposito regolamento, redatto sulla base del regolamento tipo allegato al presente contratto, che sarà sottoposto alla preventiva approvazione del Comitato di Vigilanza nazionale.
2Nazionale. Per le aziende multilocalizzate, la La quota del 30% del contributo contrattuale di competenza dell'Ente Bilaterale Territoriale, destinata al sostegno al reddito dei lavoratori dipendenti da aziende coinvolte in situazioni di crisi e/o in processi di ristrutturazione e/o riorganizzazione aziendale interessati da periodi di sospensione dell'attività, è accantonata in un apposito fondo fondo, Fondo Sostegno al Reddito, costituito presso l'Ente l’Ente Bilaterale Nazionale del Turismodell’industria Turistica. Tali somme saranno erogate direttamente dall'EBNT dall’EBIT nei limiti e con le modalità di cui ai regolamenti allegati al regolamento allegato al presente c.c.n.lCCNL. A tal fine, si considerano multilocalizzate La suddetta norma non è obbligatoria per le aziende che, essendo articolate in più unità produttive ubicate in regioni diverse Imprese che sono soggette alla contribuzione prevista per i trattamenti di CIGS e facendo capo a più di un ente bilaterale, abbiano accentrato in un 'unica provincia il versamento di imposte e contributi, ivi compresi i contributi dovuti alla rete degli enti bilaterali del settore turismo.
3mobilità. Quando il sostegno al reddito erogato dall'Ente Bilaterale integra l'indennità di disoccupazione erogata dall'INPS, esso è determinato in misura pari ad almeno il venti per cento dell'indennità di disoccupazione. Le modalità di erogazione sono regolate da un’ apposita convenzione stipulata tra gli Enti bilaterali e l’INPS. In caso di modificazione delle disposizioni di legge che regolano la materia, le parti si incontreranno per valutare l'opportunità l’opportunità di adeguare tale misura.
4. Gli enti bilaterali iscrivono le somme di cui ai commi precedenti in uno specifico capitolo di bilancio. Tali risorse, ove non utilizzate nell'esercizio di competenza, sono accantonate ai fini di un possibile utilizzo, con le medesime finalità, negli esercizi successivi.
5. In espressa deroga alle disposizioni di cui al presente articolo, restano salve le regolamentazioni e contribuzioni territoriali già in essere ed effettivamente funzionanti in coerenza con le previsioni della precedente normativa contrattuale alla data di stipula del 27 luglio 2007, come già individuate dall'EBNTpresente contratto, che pertanto continueranno ad essere applicate con le modalità già definite da ciascun territorio.
6. Sono allegati Il regolamento sarà integrato con i criteri fissati dal presente articolo: Gli interventi del Fondo sono destinati al presente accordo Sostegno al Reddito dei lavoratori coinvolti in processi di crisi ristrutturazione e ne costituiscono parte integrante: - il regolamento tipo / o riorganizzazione aziendale interessati da periodi di sospensione di attività, ai singoli lavoratori dipendenti, sospesi per la disciplina del funzionamento crisi aziendali o occupazionali in comparti dell’industria turistica che non possono far ricorso alla CIG/S, nonché agli apprendisti sia in caso di crisi aziendali ed occupazionali che in caso di licenziamento. Gli interventi del fondo per il sostegno al reddito sono altresi destinati all’integrazione dell’indennità di cui al comma 1 del presente articolo; - il regolamento per la disciplina del funzionamento del fondo per il sostegno al reddito disoccupazione per i dipendenti da aziende multilocalizzate lavoratori sospesi per crisi aziendali o occupazionali in settori che non hanno i requisiti per accedere alla CIGO o alla CIGS o ad altri ammortizzatori sociali che integrino il reddito dei lavoratori e all’integrazione dell’indennità di cui all'articolo 18disoccupazione per gli apprendisti in caso di sospensione per crisi aziendali o occupazionali e, comma 2limitatamente agli apprendisti in caso di licenziamento. In caso di esaurimento delle risorse accantonate sul Fondo, del presente c.c.n.l. Le parti si impegnano a verificare - entro il 31 marzo 2010 - la possibilità al fine di modificare il criterio di ripartizione delle somme contrattualmente dovute agli enti bilaterali dai datori di lavoro e dai lavoratori, prevedendo che le attività supportare l’accesso alle misure di sostegno al reddito siano finanziate unicamente mediante ricorso alle risorse assicurate dai datori di lavoro, ferma restando la misura dell'aliquota complessivamente posta a carico dei datori di lavoro e previa verifica presso le amministrazioni competenti dell'effettiva cogenza di tale soluzione e dell'invarianza degli oneri previdenziali ed assistenziali e dei conseguenti costi per le imprese. Le parti si rivolgeranno al Ministero dell'Economia al fine di chiarire che alle erogazioni per sostegno al reddito previste lavoratori nei casi previsti dal presente contratto si applica la disciplina dei sussidi occasionali regolamento, le aziende potranno anticipare gli importi erogabili ai singoli lavoratori dipendenti. L’EBIT, anche attraverso meccanismi di cui all'art. 51conguaglio, comma 2con i contributi dovuti, lettera b), del decreto presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917rimborserà gli importi anticipati dalle aziende.
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Sostegno al reddito. (1. ) Il 30% della quota contrattuale di servizio per il finanziamento dell'Ente bilaterale territoriale Bilaterale Territoriale è destinato al sostegno al reddito dei lavoratori dipendenti da aziende coinvolte in situazioni di crisi e/o processi di ristrutturazione e/o riorganizzazione aziendale interessati da periodi di sospensione dell'attività, previo accordo tra l'associazione l’associazione territoriale di categoria a cui l'azienda l’azienda è iscritta o conferisce mandato e le Organizzazioni sindacali territoriali, nei limiti e con le modalità che verranno disciplinati dall'Ente Bilaterale territorialeTerritoriale, con apposito regolamento, redatto sulla base del regolamento tipo Regolamento Tipo allegato al presente contratto, che sarà sottoposto alla preventiva approvazione del Comitato di Vigilanza nazionaleNazionale.
(2. ) Per le aziende multilocalizzate, la quota del 30% del contributo contrattuale di competenza dell'Ente Bilaterale Territoriale, destinata al sostegno al reddito dei lavoratori dipendenti da aziende coinvolte in situazioni di crisi e/o in processi di ristrutturazione e/o riorganizzazione aziendale interessati da periodi di sospensione dell'attività, è accantonata in un apposito fondo costituito presso l'Ente l’Ente Bilaterale Nazionale del Turismo. Tali somme saranno erogate direttamente dall'EBNT dall’EBN nei limiti e con le modalità di cui ai regolamenti allegati al presente c.c.n.lCCNL. A tal fine, si considerano multilocalizzate le aziende che, essendo articolate in più unità produttive ubicate in regioni diverse e facendo capo a più di un ente bilaterale, abbiano accentrato in un 'unica un'unica provincia il versamento di imposte e contributi, ivi compresi i contributi dovuti alla rete degli enti bilaterali del settore turismo.
(3. ) Quando il sostegno al reddito erogato dall'Ente Bilaterale integra l'indennità di disoccupazione erogata dall'INPS, esso è determinato in misura pari ad almeno il venti per cento dell'indennità di disoccupazione. In caso di modificazione delle disposizioni di legge che regolano la materia, le parti si incontreranno per valutare l'opportunità l’opportunità di adeguare tale misura.
(4. ) Gli enti bilaterali iscrivono le somme di cui ai commi precedenti in uno specifico capitolo di bilancio. Tali risorse, ove non utilizzate nell'esercizio di competenza, sono accantonate ai fini di un possibile utilizzo, con le medesime finalità, negli esercizi successivi.
(5. ) In espressa deroga alle disposizioni di cui al presente articolo, restano salve le regolamentazioni territoriali già in essere ed effettivamente funzionanti in coerenza con le previsioni della precedente normativa contrattuale alla data del 27 luglio 2007, come già individuate dall'EBNTdall’EBN, che pertanto continueranno ad essere applicate con le modalità definite da ciascun territorio.
(6. ) Sono allegati al presente accordo e ne costituiscono parte integrante: - il regolamento tipo per la disciplina del funzionamento del fondo per il sostegno al reddito di cui al comma 1 del presente articolo; - il regolamento per la disciplina del funzionamento del fondo per il sostegno al reddito per i dipendenti da aziende multilocalizzate di cui all'articolo 18all’articolo 19, comma 2, del presente c.c.n.l. Le parti si impegnano a verificare - entro il 31 marzo 2010 - la possibilità di modificare il criterio di ripartizione delle somme contrattualmente dovute agli enti bilaterali dai datori di lavoro e dai lavoratori, prevedendo che le attività di sostegno al reddito siano finanziate unicamente mediante ricorso alle risorse assicurate dai datori di lavoro, ferma restando la misura dell'aliquota complessivamente posta a carico dei datori di lavoro e previa verifica presso le amministrazioni competenti dell'effettiva cogenza di tale soluzione e dell'invarianza degli oneri previdenziali ed assistenziali e dei conseguenti costi per le imprese. Le parti si rivolgeranno al Ministero dell'Economia al fine di chiarire che alle erogazioni per sostegno al reddito previste dal presente contratto si applica la disciplina dei sussidi occasionali di cui all'art. 51, comma 2, lettera b), del decreto presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917CCNL.
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Sostegno al reddito. 1. ) Il 30% della quota contrattuale di servizio per il finanziamento dell'Ente bilaterale territoriale dell’Ente Bilaterale Territoriale è destinato al sostegno al reddito dei lavoratori dipendenti da aziende coinvolte in situazioni di crisi e/o processi di ristrutturazione e/o riorganizzazione aziendale interessati da periodi di sospensione dell'attività, previo accordo tra l'associazione territoriale di categoria a cui l'azienda è iscritta o conferisce mandato e le Organizzazioni sindacali territoriali, nei limiti e con le modalità che verranno disciplinati dall'Ente Bilaterale territorialeTerritoriale, con apposito regolamento, redatto sulla base del regolamento tipo Regolamento Tipo allegato al presente contratto, che sarà sottoposto alla preventiva approvazione del Comitato di Vigilanza nazionaleNazionale.
2. ) Per le aziende multilocalizzate, la quota del 30% del contributo contrattuale di competenza dell'Ente Bilaterale Territoriale, destinata al sostegno al reddito dei lavoratori dipendenti da aziende coinvolte in situazioni di crisi e/o in processi di ristrutturazione e/o riorganizzazione aziendale interessati da periodi di sospensione dell'attività, è accantonata in un apposito fondo costituito presso l'Ente Bilaterale Nazionale del Turismo. Tali somme saranno erogate direttamente dall'EBNT dall'E.BI.N.TUR. nei limiti e con le modalità di cui ai regolamenti allegati al presente c.c.n.lCCNL. A tal fine, si considerano multilocalizzate le aziende che, essendo articolate in più unità produttive ubicate in regioni diverse e facendo capo a più di un ente bilaterale, abbiano accentrato in un 'unica un'unica provincia il versamento di imposte e contributi, ivi compresi i contributi dovuti alla rete degli enti bilaterali del settore turismo.
3. ) Quando il sostegno al reddito erogato dall'Ente Bilaterale integra l'indennità di disoccupazione erogata dall'INPS, esso è determinato in misura pari ad almeno il venti per cento dell'indennità di disoccupazione. In caso di modificazione delle disposizioni di legge che regolano la materia, le parti si incontreranno per valutare l'opportunità di adeguare tale misura.
4. ) Gli enti bilaterali iscrivono le somme di cui ai commi precedenti in uno specifico capitolo di bilancio. Tali risorse, ove non utilizzate nell'esercizio di competenza, sono accantonate ai fini di un possibile utilizzo, con le medesime finalità, negli esercizi successivi.
5. In espressa deroga alle disposizioni di cui al presente articolo, restano salve le regolamentazioni territoriali già in essere ed effettivamente funzionanti in coerenza con le previsioni della precedente normativa contrattuale alla data del 27 luglio 2007, come già individuate dall'EBNT, che pertanto continueranno ad essere applicate con le modalità definite da ciascun territorio.
6. Sono allegati al presente accordo e ne costituiscono parte integrante: - il regolamento tipo per la disciplina del funzionamento del fondo per il sostegno al reddito di cui al comma 1 del presente articolo; - il regolamento per la disciplina del funzionamento del fondo per il sostegno al reddito per i dipendenti da aziende multilocalizzate di cui all'articolo 18, comma 2, del presente c.c.n.l. Le parti si impegnano a verificare - entro il 31 marzo 2010 - la possibilità di modificare il criterio di ripartizione delle somme contrattualmente dovute agli enti bilaterali dai datori di lavoro e dai lavoratori, prevedendo che le attività di sostegno al reddito siano finanziate unicamente mediante ricorso alle risorse assicurate dai datori di lavoro, ferma restando la misura dell'aliquota complessivamente posta a carico dei datori di lavoro e previa verifica presso le amministrazioni competenti dell'effettiva cogenza di tale soluzione e dell'invarianza degli oneri previdenziali ed assistenziali e dei conseguenti costi per le imprese. Le parti si rivolgeranno al Ministero dell'Economia al fine di chiarire che alle erogazioni per sostegno al reddito previste dal presente contratto si applica la disciplina dei sussidi occasionali di cui all'art. 51, comma 2, lettera b), del decreto presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
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Sostegno al reddito. 1. Il 30% della Le Parti concordano di destinare, con decorrenza 1 Aprile 2008, la quota contrattuale dello 0,25 per cento di servizio paga base e contingenza per il 14 mensilità, totalmente a carico delle imprese, al finanziamento dell'Ente bilaterale territoriale è destinato al del sostegno al reddito dei lavoratori dipendenti da aziende coinvolte coinvolti in situazioni processi di crisi e/o processi di ristrutturazione e/o riorganizzazione aziendale interessati da periodi di sospensione dell'attività, previo accordo scritto tra l'associazione territoriale di categoria a cui l'azienda è iscritta o conferisce mandato Azienda e le Organizzazioni organizzazioni sindacali territorialiterritoriali stipulanti il presente CCNL, nei limiti e con le modalità che verranno disciplinati dall'Ente Bilaterale territoriale, disciplinate con apposito regolamento, redatto sulla base del regolamento tipo allegato al presente contratto, che sarà sottoposto alla preventiva approvazione del Comitato di Vigilanza nazionale.
2Nazionale. Per le aziende multilocalizzate, la La quota del 30% del contributo contrattuale di competenza dell'Ente Bilaterale Territoriale, destinata al sostegno al reddito dei lavoratori dipendenti da aziende coinvolte in situazioni di crisi e/o in processi di ristrutturazione e/o riorganizzazione aziendale interessati da periodi di sospensione dell'attività, è accantonata in un apposito fondo fondo, Fondo Sostegno al Reddito, costituito presso l'Ente l’Ente Bilaterale Nazionale del Turismodell’industria Turistica. Tali somme saranno erogate direttamente dall'EBNT dall’EBIT nei limiti e con le modalità di cui ai regolamenti allegati al regolamento allegato al presente c.c.n.lCCNL. A tal fine, si considerano multilocalizzate La suddetta norma non è obbligatoria per le aziende che, essendo articolate in più unità produttive ubicate in regioni diverse Imprese che sono soggette alla contribuzione prevista per i trattamenti di CIGS e facendo capo a più di un ente bilaterale, abbiano accentrato in un 'unica provincia il versamento di imposte e contributi, ivi compresi i contributi dovuti alla rete degli enti bilaterali del settore turismo.
3mobilità. Quando il sostegno al reddito erogato dall'Ente Bilaterale integra l'indennità di disoccupazione erogata dall'INPS, esso è determinato in misura pari ad almeno il venti per cento dell'indennità di disoccupazione. Le modalità di erogazione sono regolate da un’ apposita convenzione stipulata tra gli Enti bilaterali e l’INPS. In caso di modificazione delle disposizioni di legge che regolano la materia, le parti si incontreranno per valutare l'opportunità l’opportunità di adeguare tale misura.
4. Gli enti bilaterali iscrivono le somme di cui ai commi precedenti in uno specifico capitolo di bilancio. Tali risorse, ove non utilizzate nell'esercizio di competenza, sono accantonate ai fini di un possibile utilizzo, con le medesime finalità, negli esercizi successivi.
5. In espressa deroga alle disposizioni di cui al presente articolo, restano salve le regolamentazioni e contribuzioni territoriali già in essere ed effettivamente funzionanti in coerenza con le previsioni della precedente normativa contrattuale alla data di stipula del 27 luglio 2007, come già individuate dall'EBNTpresente contratto, che pertanto continueranno ad essere applicate con le modalità già definite da ciascun territorio.
6. Sono allegati Il regolamento sarà integrato con i criteri fissati dal presente articolo. Gli interventi del Fondo sono destinati al presente accordo Sostegno al Reddito dei lavoratori coinvolti in processi di crisi ristrutturazione e ne costituiscono parte integrante: - il regolamento tipo / o riorganizzazione aziendale interessati da periodi di sospensione di attività, ai singoli lavoratori dipendenti, sospesi per la disciplina del funzionamento crisi aziendali o occupazionali in comparti dell’industria turistica che non possono far ricorso alla CIG/S, nonché agli apprendisti sia in caso di crisi aziendali ed occupazionali che in caso di licenziamento. Gli interventi del fondo per il sostegno al reddito sono altresi destinati all’integrazione dell’indennità di cui al comma 1 del presente articolo; - il regolamento per la disciplina del funzionamento del fondo per il sostegno al reddito disoccupazione per i dipendenti da aziende multilocalizzate lavoratori sospesi per crisi aziendali o occupazionali in settori che non hanno i requisiti per accedere alla CIGO o alla CIGS o ad altri ammortizzatori sociali che integrino il reddito dei lavoratori e all’integrazione dell’indennità di cui all'articolo 18disoccupazione per gli apprendisti in caso di sospensione per crisi aziendali o occupazionali e, comma 2limitatamente agli apprendisti in caso di licenziamento. In caso di esaurimento delle risorse accantonate sul Fondo, del presente c.c.n.l. Le parti si impegnano a verificare - entro il 31 marzo 2010 - la possibilità al fine di modificare il criterio di ripartizione delle somme contrattualmente dovute agli enti bilaterali dai datori di lavoro e dai lavoratori, prevedendo che le attività supportare l’accesso alle misure di sostegno al reddito siano finanziate unicamente mediante ricorso alle risorse assicurate dai datori dei lavoratori nei casi previsti dal presente regolamento, le aziende potranno anticipare gli importi erogabili ai singoli lavoratori dipendenti: l’EBIT, anche attraverso meccanismo di lavoroconguaglio, ferma restando la misura dell'aliquota complessivamente posta con i contributi dovuti rimborserà gli importi anticipati dalle aziende. Dichiarazione a carico dei datori di lavoro e previa verifica presso le amministrazioni competenti dell'effettiva cogenza di tale soluzione e dell'invarianza degli oneri previdenziali ed assistenziali e dei conseguenti costi per le imprese. Verbale Le parti si rivolgeranno al Ministero dell'Economia al fine concordano che nei casi in cui l’EBIT non possa corrispondere l’integrazione dell’indennità di chiarire che alle erogazioni per sostegno al reddito previste dal presente contratto si applica la disciplina dei sussidi occasionali disoccupazione, di cui all'art. 51al presente articolo, comma 2, lettera b), detta indennità non preclude comunque l’erogazione dell’INPS nella misura del decreto presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 91760%.
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Sostegno al reddito. 1. Il 30% della quota contrattuale di servizio per il finanziamento dell'Ente bilaterale territoriale è destinato al sostegno al reddito dei lavoratori dipendenti da aziende coinvolte in situazioni di crisi e/o processi di ristrutturazione e/o riorganizzazione aziendale interessati da periodi di sospensione dell'attività, previo accordo tra l'associazione l'Associazione territoriale di categoria a cui l'azienda è iscritta o conferisce mandato e le Organizzazioni sindacali territoriali, nei limiti e con le modalità che verranno disciplinati dall'Ente Bilaterale bilaterale territoriale, con apposito regolamento, redatto sulla base del regolamento tipo allegato al presente contratto, che sarà sottoposto alla preventiva approvazione del Comitato di Vigilanza vigilanza nazionale.
2. Per le aziende multilocalizzate, la quota del 30% del contributo contrattuale di competenza dell'Ente Bilaterale Territorialebilaterale territoriale, destinata al sostegno al reddito dei lavoratori dipendenti da aziende coinvolte in situazioni di crisi e/o in processi di ristrutturazione e/o riorganizzazione aziendale interessati da periodi di sospensione dell'attività, è accantonata in un apposito fondo costituito presso l'Ente Bilaterale Nazionale bilaterale nazionale del Turismoturismo. Tali somme saranno erogate direttamente dall'EBNT dall'E.B.N.T. nei limiti e con le modalità di cui ai regolamenti allegati al presente c.c.n.l. A tal fine, si considerano multilocalizzate le aziende che, essendo articolate in più unità produttive ubicate in regioni diverse e facendo capo a più di un ente Ente bilaterale, abbiano accentrato in un 'unica un'unica provincia il versamento di imposte e contributi, ivi compresi i contributi dovuti alla rete degli enti Enti bilaterali del settore turismo.dell'E.B.N.T.
3. Quando il sostegno al reddito erogato dall'Ente Bilaterale bilaterale integra l'indennità di disoccupazione erogata dall'INPS, esso è determinato in misura pari ad almeno il venti per cento dell'indennità di disoccupazione. In caso di modificazione delle disposizioni di legge che regolano la materia, le parti si incontreranno per valutare l'opportunità di adeguare tale misura.
4. Gli enti Enti bilaterali iscrivono le somme di cui ai commi precedenti in uno specifico capitolo di bilancio. Tali risorse, ove non utilizzate nell'esercizio di competenza, sono accantonate ai fini di un possibile utilizzo, con le medesime finalità, negli esercizi successivi.
5. In espressa deroga alle disposizioni di cui al presente articolo, restano salve le regolamentazioni territoriali già in essere ed effettivamente funzionanti in coerenza con le previsioni della precedente normativa contrattuale alla data del 27 luglio 2007, come già individuate dall'EBNTdall'E.B.N.T., che pertanto continueranno ad essere applicate con le modalità definite da ciascun territorio.
6. Sono allegati al presente accordo e ne costituiscono parte integrante: - il regolamento tipo per la disciplina del funzionamento del fondo per il sostegno al reddito di cui al comma 1 del presente articolo; - il regolamento per la disciplina del funzionamento del fondo per il sostegno al reddito per i dipendenti da aziende multilocalizzate di cui all'articolo 18, comma 2, del presente c.c.n.l. Le parti si impegnano a verificare - entro il 31 marzo 2010 - la possibilità di modificare il criterio di ripartizione delle somme contrattualmente dovute agli enti bilaterali dai datori di lavoro e dai lavoratori, prevedendo che le attività di sostegno al reddito siano finanziate unicamente mediante ricorso alle risorse assicurate dai datori di lavoro, ferma restando la misura dell'aliquota complessivamente posta a carico dei datori di lavoro e previa verifica presso le amministrazioni competenti dell'effettiva cogenza di tale soluzione e dell'invarianza degli oneri previdenziali ed assistenziali e dei conseguenti costi per le imprese. Le parti si rivolgeranno al Ministero dell'Economia al fine di chiarire che alle erogazioni per sostegno al reddito previste dal presente contratto si applica la disciplina dei sussidi occasionali di cui all'art. 51, comma 2, lettera b), del decreto presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
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