Common use of Spese del procedimento Clause in Contracts

Spese del procedimento. Le spese di arbitrato comprendono la tariffa camerale, l’onorario dell’arbitro e le eventuali spese di consulenza. Le spese del procedimento sono stabilite dall’arbitro e comprendono: a) le tariffe camerali per la registrazione, che l’attore e il convenuto versano, rispettivamente, all’atto del deposito della domanda e della memoria di risposta; gli onorari dell’arbitro, determinati in base al valore economico della lite ed al tariffario allegato; b) gli onorari del consulente tecnico d’ufficio eventualmente nominato; c) il rimborso delle spese documentate sostenute dall’arbitro e/o dal consulente d’ufficio eventualmente nominato. Le spese per onorari sono sottoposte ad approvazione vincolante del Consiglio Direttivo della Camera Arbitrale il quale può operare riduzioni fino al 20%, in caso di eccessiva durata del procedimento. L’Arbitro unico o il Collegio arbitrale nella prima seduta fissano la misura dei loro onorari, sulla base del valore della controversia secondo la tabella che segue. In caso di contestazione circa la congruità della misura degli onorari in relazione alla complessità e/o alla particolare importanza della controversia, l’organo arbitrale investe, entro 15 giorni, il Consiglio direttivo della questione. Quest’ultimo decide secondo quanto prescritto dall’ultimo comma. Le controversie di valore fino a € 5.000,00 vengono decise da un arbitro unico secondo equità salvo che entrambe le parti non chiedano il giudizio secondo diritto. In tale ipotesi la controversia verrà considerata di valore immediatamente superiore. Le controversie di valore indeterminato si presumono di valore non superiore a € 100.000,00 salva diversa e comprovata determinazione del Consiglio direttivo della Camera arbitrale. Qualora una parte non provveda, nei termini assegnati, ad uno dei pagamenti richiesti, tale pagamento può essere effettuato dall’altra parte. In tal caso l’importo relativo sarà riportato nel lodo quale credito a favore della parte adempiente. Mancando uno qualunque dei versamenti richiesti nel corso del procedimento, la Camera arbitrale dichiara la sospensione del procedimento stesso. I termini riprendono a decorrere dal momento in cui viene effettuato il pagamento. Qualora il pagamento non sia effettuato entro il sessantesimo giorno successivo alla richiesta di regolarizzazione, il Consiglio direttivo può dichiarare la non procedibilità della domanda. Se il procedimento si conclude prima dell’emissione del lodo, l’organo arbitrale delibera le spese di procedimento con riferimento alla fase in cui si è concluso il procedimento ed alla attività svolta. Il Consiglio arbitrale, in casi di particolare complessità della controversia o del procedimento, può determinare le spese di procedimento in misura eccedente la tariffa allegata.

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Spese del procedimento. Le spese di arbitrato comprendono la tariffa camerale, l’onorario dell’arbitro e le eventuali spese di consulenza. Le spese del procedimento sono stabilite dall’arbitro e comprendono: a) le tariffe camerali per la registrazione, che l’attore e il convenuto versano, rispettivamente, all’atto del deposito della domanda e della memoria di risposta; ; b) gli onorari dell’arbitro, determinati in base al valore economico della lite ed al tariffario allegato; bc) gli onorari del consulente tecnico d’ufficio di ufficio eventualmente nominato; cd) il rimborso delle spese documentate sostenute dall’arbitro e/o dal consulente tecnico d’ufficio eventualmente nominato. Le spese per onorari sono sottoposte ad approvazione all’approvazione vincolante del Consiglio Direttivo della Camera Arbitrale il quale può operare riduzioni fino al 20%, in caso di eccessiva durata del procedimento. L’Arbitro L’arbitro unico o il Collegio collegio arbitrale nella prima seduta fissano la misura dei loro onorari, onorari sulla base del valore della controversia secondo la tabella che segue. In caso di contestazione circa la congruità della misura degli onorari in relazione alla complessità e/o alla particolare importanza della controversia, l’organo arbitrale investe, entro 15 giorni, il Consiglio consiglio direttivo della questione. Quest’ultimo decide secondo quanto prescritto dall’ultimo comma. Le Salvo quanto previsto dall’art. 15 del presente Regolamento, le controversie di valore fino a ad € 5.000,00 vengono decise da un arbitro unico secondo equità salvo che entrambe le parti non chiedano il giudizio equità. Laddove sia decisa secondo diritto. In tale ipotesi diritto la controversia verrà considerata di valore immediatamente superiore. Le controversie di valore indeterminato si presumono di valore non superiore a ad 100.000,00 100.000,00, salva diversa e comprovata determinazione del Consiglio direttivo Direttivo della Camera arbitraleArbitrale. Qualora una parte non provveda, nei termini assegnati, ad uno dei pagamenti richiesti, tale pagamento può potrà essere effettuato dall’altra parte. In tal caso l’importo relativo sarà riportato nel lodo quale credito a favore della parte adempiente. Mancando uno qualunque dei versamenti richiesti nel corso del procedimento, la il Consiglio Direttivo della Camera arbitrale Arbitrale dichiara la sospensione del procedimento stesso. I termini riprendono a decorrere dal momento in cui viene effettuato il pagamento. Qualora il pagamento non sia effettuato entro il sessantesimo 60° giorno successivo alla richiesta di regolarizzazione, il Consiglio direttivo Direttivo può proporre all’arbitro di dichiarare la non procedibilità della domanda. Se il procedimento si conclude prima dell’emissione del lodo, l’organo arbitrale delibera le spese di procedimento con riferimento alla fase in cui si è concluso il procedimento lo stesso ed alla attività svolta. Il Consiglio arbitrale, L’arbitro in casi caso di particolare complessità della controversia o del procedimento, sentito il consiglio direttivo, può determinare le spese e gli onorari di procedimento in misura eccedente la tariffa allegatale tariffe camerali allegate.

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Spese del procedimento. 67.1 Prima del deposito del lodo, il Consiglio Arbitrale dispone la liquidazione finale delle spese del procedimento. 67.2 Il provvedimento di liquidazione è comunicato dalla Segreteria al Tribunale Arbitrale, che lo menziona nella decisione sulle spese contenuta nel lodo. La liquidazione non pregiudica la decisione del Tribunale Arbitrale sulla ripartizione dell’onere delle spese tra le parti. 67.3 Se il procedimento si conclude prima della costituzione del Tribunale Arbitrale, la liquidazione delle spese di procedimento è disposta dalla Segreteria. 67.4 Le spese di arbitrato comprendono la tariffa camerale, l’onorario dell’arbitro e le eventuali spese di consulenza. Le spese del procedimento sono stabilite dall’arbitro e comprendonocomposte dalle seguenti voci: a) onorari del Tribunale Arbitrale e della Camera Arbitrale; b) onorari della Segreteria; c) onorari dei consulenti tecnici di ufficio; d) rimborsi della Camera Arbitrale, degli arbitri e dei consulenti tecnici di ufficio. 67.5 Gli onorari del Tribunale Arbitrale sono determinati dal Consiglio Arbitrale in base al valore della controversia e secondo i criteri indicati nell’art. 66. Nella determinazione degli onorari del Tribunale Arbitrale, il Consiglio Arbitrale tiene conto dell’attività svolta, della complessità della controversia, della durata del procedimento e di ogni altra circostanza. Possono essere determinati onorari differenziati per i singoli membri del Tribunale Arbitrale. In casi straordinari, con delibera motivata, il Consiglio Arbitrale può stabilire un aumento o una diminuzione dell'onorario del Tribunale Arbitrale, in misura non superiore al 20% della tariffa del corrispondente scaglione. Qualora la controversia oggetto dell’arbitrato sia inizialmente di valore indeterminato e anche nel prosieguo del giudizio non sia possibile individuare il valore della domanda, si applicano le tariffe camerali minime relative allo scaglione compreso tra € 50.001,00 e € 100.000,00 e quelle massime relative allo scaglione compreso tra € 2.500.001,00 e € 5.500.000,00. 67.6 Gli onorari della Camera Arbitrale per la registrazionel'amministrazione del procedimento sono determinati in base al valore della controversia. Possono essere determinati onorari della Camera Arbitrale inferiori a quelli previsti nei casi di conclusione anticipata del procedimento. 67.7 Gli onorari dei consulenti tecnici di ufficio sono determinati dal Consiglio Arbitrale con equo apprezzamento, che l’attore tenendo conto della tariffa stabilita per l'arbitro unico nello scaglione corrispondente e il convenuto versano, rispettivamente, all’atto di ogni altra circostanza. 67.8 I rimborsi della Camera Arbitrale comprendono l’ammontare dei costi istruttoria non pagati nel corso del deposito della domanda e della memoria di risposta; gli onorari dell’arbitroprocedimento, determinati in base al valore economico della lite ed al tariffario allegato; b) gli onorari del consulente tecnico d’ufficio eventualmente nominato; c) il rimborso delle spese documentate sostenute dall’arbitro e/o dal consulente d’ufficio eventualmente nominato. Le spese per onorari sono sottoposte ad approvazione vincolante del Consiglio Direttivo della Camera Arbitrale il quale può operare riduzioni fino al 20%, in caso di eccessiva durata del procedimento. L’Arbitro unico o il Collegio arbitrale nella prima seduta fissano la misura dei loro onorari, sulla base del valore della controversia secondo la tabella che seguei criteri indicati nell’art. In caso 66, nonché il valore dell’imposta di contestazione circa la congruità della misura bollo assolta dalla Camera Arbitrale in luogo delle parti. 67.9 I rimborsi spese degli onorari arbitri e dei consulenti tecnici di ufficio devono essere comprovati dai relativi documenti di spesa, in relazione alla complessità e/o alla particolare importanza della controversia, l’organo arbitrale investe, entro 15 giorni, mancanza si considerano assorbiti dai relativi onorari. 67.10 Alla Segreteria spetta un compenso pari al 10% del compenso netto stabilito per il Consiglio direttivo della questione. Quest’ultimo decide secondo quanto prescritto dall’ultimo comma. Le controversie di valore fino a € 5.000,00 vengono decise da un arbitro unico secondo equità salvo che entrambe le parti non chiedano il giudizio secondo diritto. In tale ipotesi la controversia verrà considerata di valore immediatamente superiore. Le controversie di valore indeterminato si presumono di valore non superiore a € 100.000,00 salva diversa e comprovata determinazione del Consiglio direttivo della Camera arbitrale. Qualora una parte non provveda, nei termini assegnati, ad uno dei pagamenti richiesti, tale pagamento può essere effettuato dall’altra parte. In tal caso l’importo relativo sarà riportato nel lodo quale credito a favore della parte adempiente. Mancando uno qualunque dei versamenti richiesti nel corso del procedimento, la Camera arbitrale dichiara la sospensione del procedimento stesso. I termini riprendono a decorrere dal momento in cui viene effettuato il pagamento. Qualora il pagamento non sia effettuato entro il sessantesimo giorno successivo alla richiesta di regolarizzazione, il Consiglio direttivo può dichiarare la non procedibilità della domanda. Se il procedimento si conclude prima dell’emissione del lodo, l’organo arbitrale delibera le spese di procedimento con riferimento alla fase in cui si è concluso il procedimento ed alla attività svolta. Il Consiglio Tribunale arbitrale, in casi quale onorario per la funzione di particolare complessità della controversia o del procedimento, può determinare le spese di cancelleria svolta nel procedimento in misura eccedente la tariffa allegataarbitrale.

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Spese del procedimento. Le spese di arbitrato comprendono la tariffa camerale, l’onorario dell’arbitro e le eventuali spese di consulenza1. Le La liquidazione finale delle spese del procedimento sono stabilite dall’arbitro e comprendono: a) le tariffe camerali per la registrazioneè disposta dal Consiglio Direttivo, che l’attore e il convenuto versano, rispettivamente, all’atto prima del deposito della domanda e della memoria del lodo. 2. Il provvedimento di risposta; gli onorari dell’arbitro, determinati liquidazione disposto dal Consiglio Direttivo è comunicato al Tribunale Arbitrale che lo menziona nella decisione sulle spese contenuta nel lodo. La liquidazione disposta dal Consiglio Direttivo non pregiudica la decisione del Tribunale Arbitrale in base al valore economico della lite ed al tariffario allegato; b) gli onorari del consulente tecnico d’ufficio eventualmente nominato; c) il rimborso ordine alla ripartizione dell’onere delle spese documentate sostenute dall’arbitro e/o dal consulente d’ufficio eventualmente nominato. Le spese per onorari sono sottoposte ad approvazione vincolante del Consiglio Direttivo della Camera Arbitrale il quale può operare riduzioni fino al 20%, in caso di eccessiva durata del procedimento. L’Arbitro unico o il Collegio arbitrale nella prima seduta fissano la misura dei loro onorari, sulla base del valore della controversia secondo la tabella che segue. In caso di contestazione circa la congruità della misura degli onorari in relazione alla complessità e/o alla particolare importanza della controversia, l’organo arbitrale investe, entro 15 giorni, il Consiglio direttivo della questione. Quest’ultimo decide secondo quanto prescritto dall’ultimo comma. Le controversie di valore fino a € 5.000,00 vengono decise da un arbitro unico secondo equità salvo che entrambe tra le parti non chiedano il giudizio secondo diritto. In tale ipotesi la controversia verrà considerata di valore immediatamente superiore. Le controversie di valore indeterminato si presumono di valore non superiore a € 100.000,00 salva diversa e comprovata determinazione del Consiglio direttivo della Camera arbitrale. Qualora una parte non provveda, nei termini assegnati, ad uno dei pagamenti richiesti, tale pagamento può essere effettuato dall’altra parte. In tal caso l’importo relativo sarà riportato nel lodo quale credito a favore della parte adempiente. Mancando uno qualunque dei versamenti richiesti nel corso del procedimento, la Camera arbitrale dichiara la sospensione del procedimento stesso. I termini riprendono a decorrere dal momento in cui viene effettuato il pagamento. Qualora il pagamento non sia effettuato entro il sessantesimo giorno successivo alla richiesta di regolarizzazione, il Consiglio direttivo può dichiarare la non procedibilità della domandaparti. 3. Se il procedimento si conclude prima dell’emissione della costituzione del lodoTribunale Arbitrale, l’organo arbitrale delibera le la liquidazione delle spese di procedimento con riferimento alla fase è disposta dalla Camera. 4. Le spese di procedimento sono composte dalle seguenti voci: a. Diritti della Camera Arbitrale b. Onorari del Tribunale Arbitrale c. Compensi dei Consulenti Tecnici d’ufficio. d. Rimborsi spese della Camera, degli arbitri e dei consulenti tecnici d’ufficio. 5. I diritti della Camera Arbitrale per l’amministrazione del procedimento sono determinati in cui si è concluso il procedimento ed alla attività svoltabase al valore della controversia, secondo le tariffe allegate al Regolamento (allegato B). Il Consiglio arbitrale, in casi In caso di particolare complessità della controversia o conclusione anticipata del procedimento, può determinare le spese di procedimento i diritti della Camera possono essere determinati in misura eccedente la tariffa allegatainferiore a quanto previsto dalle tariffe. 6. Gli onorari del Tribunale Arbitrale sono determinati in base al valore della controversia, secondo le tariffe allegate al Regolamento (allegato B). Nella determinazione degli onorari del Tribunale Arbitrale, il Consiglio Direttivo tiene conto dell’attività svolta, della complessità della controversia, della rapidità del procedimento e di ogni altra circostanza. Può essere determinato un onorario differenziato fino ad un massimo del 10% per il Presidente del Tribunale Arbitrale. In caso di conclusione anticipata del procedimento, possono essere determinati onorari inferiori al minimo delle Tariffe. 7. I compensi dei consulenti tecnici d’ufficio sono determinati dal Tribunale Arbitrale con 8. I rimborsi spese degli arbitri e dei consulenti tecnici d’ufficio devono essere comprovati dai relativi documenti di spesa. In difetto di loro esibizione, si considerano assorbiti dai relativi onorari.

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