SPESE MEDICHE Clausole campione
SPESE MEDICHE. La presente garanzia è valida ed operante solo se è stata richiamata sulla scheda di polizza ed è stato corrisposto il relativo premio.
SPESE MEDICHE. La Società, in caso d’infortunio rientrante nella garanzia prestata, anche se non determinante la morte o l’invalidità permanente, rimborsa all’Assicurato, fino alla concorrenza dell’importo convenuto con il massimo di quanto stabilito alla Sezione 6, le spese sostenute. Le spese verranno liquidate a presentazione di fatture, notule, ecc.. La liquidazione potrà avvenire anche se non si è verificata la completa guarigione dell’Assicurato.
SPESE MEDICHE. La Società rimborserà le spese mediche documentate dall’Assicurato e sostenute dallo stesso a causa di un Infortunio occorso o di una Malattia manifestatasi durante un Viaggio Assicurato fuori dal Paese di Residenza Principale e fuori dall’Italia, in seguito al ricovero in Ospedale, o comunque in connessione con le cure ricevute presso una struttura sanitaria/studio medico segnalati dalla Centrale Operativa. Le spese mediche coperte sono quelle indicate dal Medico che ha prestato assistenza all’Assicurato e includono: • prestazioni mediche ed anestesiologiche; • ricovero ospedaliero e uso di una sala operatoria; • esami diagnostici, di laboratorio e per immagini; • servizi di autoambulanza; • medicinali. Verranno rimborsate o tenute a carico della Società le spese sostenute all’Estero durante il Viaggio Assicurato entro 365 giorni dalla data dell’infortunio o della manifestazione della malattia. In caso di rientro in Italia o nel Paese di Residenza Principale la presente garanzia cesserà di avere effetto in favore della garanzia prevista all’Art. 5.3 se applicabile. In caso di ricovero in Ospedale, la Centrale Operativa di Assistenza, agendo per conto della AIG Europe, prenderà in carico direttamente i costi, anticipandoli, unicamente nel caso in cui ciò si renda necessario per l’ammissione dell’Assicurato nella struttura ospedaliera. Nel caso di un ricovero in ospedale o comunque di un'emergenza medica che comporti la necessità di prestazioni mediche, l'Assicurato, una persona che viaggia con lui, o l'autorità o l'ente medico che lo ha in cura, devono mettersi immediatamente in contatto con la Centrale Operativa di Assistenza, per verificare la copertura assicurativa e organizzare le cure mediche opportune. Le spese di qualsiasi tipo sostenute dall'Assicurato nei casi sopra elencati verranno rimborsate solo se preventivamente approvate e coordinate dalla Centrale Operativa di Assistenza, salve le spese effettuate per ragioni di urgenza quando l’Assicurato si trovi nell’impossibilità di entrare in contatto con la Centrale Operativa di Assistenza in tempo utile, anche tramite terze persone. In tal caso graverà sull’Assicurato l’onere di provare l’urgenza delle spese effettuate e l’impossibilità di entrare in contatto con la Centrale Operativa di Assistenza.
SPESE MEDICHE. La garanzia vale esclusivamente per le spese di prestazioni sanitarie e di primo trasporto del paziente alla struttura sanitaria più vicina, la cui necessità sorga durante il viaggio, e che risultino indispensabili e non rimandabili al rientro nel luogo di residenza. Per spese superiori a € 1.000,00 dovrà essere sempre ottenuta l’autorizzazione preventiva della Centrale Operativa. Le Garanzie/Prestazioni sono prestate con una franchigia di € 40,00 per evento.
SPESE MEDICHE. L’Impresa rimborsa agli Assicurati per i quali è prestata la garanzia, in caso d’infortunio risarcibile a termini di polizza e fino alla concorrenza del capitale previsto per Categoria, sempreché l’assicurato abbia trascorso almeno un giorno di pernottamento presso un Istituto di Cura le seguenti spese per cure mediche. Per gli Atleti Top la presente garanzia è prestata anche senza il pernottamento in Istituto di cura. Per cure mediche s’intendono:
a) spese mediche e di cura praticate presso ambulatori, Pronto Soccorso, Istituti di Cura o a domicilio;
b) onorari a medici, chirurghi e dell’équipe operatoria;
c) uso della sala operatoria, materiale d’intervento, apparecchi terapeutici ed endoprotesi applicati durate l’intervento;
d) rette di degenza;
e) trasporto dell’Assicurato in ospedale, clinica ed il ritorno a casa effettuato con ambulanza e/o altro mezzo attrezzato specificatamente;
f) accertamenti diagnostici ed esami di laboratorio;
g) spese per il trasporto su ambulanze e/o mezzi speciali di soccorso, compreso il trasferimento aereo, all’istituto di cura o all’ambulatorio;
h) trattamenti fisioterapici e rieducativi, spese farmaceutiche e spese per l’assistenza domiciliare, da parte di personale sanitario qualificato, purché prescritte dal medico curante. spese per la prima protesi, escluse in ogni caso le protesi dentarie;
i) prestazioni mediche ed infermieristiche, medicinali, acquisto e/o noleggio d’apparecchi protesici o sanitari incluse carrozzelle ortopediche;
j) azioni di ricerca e/o salvataggio.
k) per i soggetti che non abbiano compiuto il 14° anno di età alla data dell’infortunio, sono rimborsate le spese documentate sostenute per interventi di chirurgia plastica o stomatologia ricostruttiva conseguenti all’infortunio subito. Il limite di indennizzo per la presente lettera si intende fissato in € 3.000,00,
l) si intendono inoltre comprese le spese sostenute a seguito di morsi di animali, insetti e aracnoidi che comportino ricovero in Istituto di cura fino alla concorrenza di € 1.000,00;
m) nel caso di avvelenamento, assorbimento o ingestione di sostanze nocive, assideramento, colpi di sole, di calore o folgorazione sono rimborsate le spese sostenute e confermate dalla diagnosi prodotta dal Presidio o dall’Istituto che ha preso in cura il soggetto infortunato. La seguente garanzia si intende prestata fino alla concorrenza di € 1.000,00 per sinistro.
n) Qualora l’infortunio, a causa dell’entità delle lesioni, determini l’impossibilità di freq...
SPESE MEDICHE. Il rimborso delle spese previsto alla sezione “SPESE MEDICHE” avverrà anche in caso di riacutizzazione improvvisa di malattia preesistente ma con il sottolimite di Euro 10.000,00 per persona; l’estensione opera solo qualora il ricorso alle stesse sia giustificato da certificazione rilasciata sul posto da un organismo sanitario di pubblico soccorso (ospedale, pronto soccorso) che ne certifichi la necessità. Art.1).Nel caso in cui all’Assicurato vengano imposte restrizioni dipendenti da Covid19 e tali da rendere impossibile il rientro con il mezzo inizialmente previsto dal contratto di viaggio, la Struttura Organizzativa si impegna a fornire, a proprio carico e nei limiti dei massimali di seguito riportati, un titolo di viaggio con un mezzo alternativo. Tale garanzia viene fornita esclusivamente con un volo in classe economica o in treno. Max Euro 1.500 per assicurato Art.2).Nel caso in cui all’Assicurato vengano imposte restrizioni dipendenti da Covid19 che lo obblighino a prolungare il soggiorno nella struttura ricettiva oltre la data prevista per il rientro dal contratto di viaggio, la Società rimborsa eventuali costi di soggiorno dovuti a tale prolungamento con un massimo di Euro 100,00 al giorno e per una durata non superiore a 15 giorni.
SPESE MEDICHE. (Garanzia sempre inclusa da parte del Contraente – che sostiene integralmente l’onere del pagamento del premio – in favore dell’Assicurato)
SPESE MEDICHE. La Società, in caso d’infortunio rientrante nella garanzia prestata, anche se non determinante la morte o l’invalidità permanente, rimborsa all’Assicurato, fino alla concorrenza dell’importo convenuto con il massimo di quanto stabilito alla Sezione 3 , art.2, le spese sostenute. Le spese verranno liquidate a presentazione di fatture, notule, ecc.. La liquidazione potrà avvenire anche se non si è verificata la completa guarigione dell’Assicurato.
SPESE MEDICHE. ALLIANZ GLOBAL ASSISTANCE sostiene direttamente o rimborsa le "Spese mediche”:
a) anche più volte nel corso del viaggio;
b) fino ad esaurimento del capitale assicurato per persona e per periodo assicurativo.
SPESE MEDICHE. Allianz Global Assistance, in caso di malattia acuta o infortunio occorsi all’Assicurato e tali da rendere necessitare cure mediche urgenti, provvede, se preventivamente contattata, al pagamento diretto fino alla concorrenza di € 30.000,00 per assicurato, per evento e per polizza di: • spese mediche urgenti • ▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇ ▇▇▇▇▇▇ • ospedaliere e chirurgiche; • di trasporto dal luogo dell’evento al centro medico di pronto soccorso o di primo ricovero. La garanzia è operante fino alle dimissioni dell’Assicurato dall’Istituto di cura o fino a quando non sia ritenuto, a giudizio dei medici di Allianz Global Assistance, in condizioni di rientrare alla propria residenza, ma comunque per un periodo non superiore a 100 giorni complessivi di degenza ospedaliera. Non sono previsti rimborsi di spese direttamente sostenute dall’Assicurato.
