DETERMINAZIONE DEL PREMIO – DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO. Il premio è determinato in base ai dati indicati sulla Scheda di polizza, con riferimento alle seguenti variabili proprie di ciascun viaggio assicurato: destinazione, prezzo del viaggio, durata del viaggio, massimali scelti e numero degli Assicurati. Il Contraente è tenuto a dare immediata comunicazione all'Impresa delle eventuali modifiche intervenute in corso di contratto. In caso di dichiarazioni inesatte o reticenti del Contraente, rese al momento della stipula del contratto, relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, o di mancata comunicazione di ogni variazione delle circostanze stesse che comportano aggravamento di rischio, il pagamento del danno non è dovuto o è dovuto in misura ridotta in applicazione di quanto previsto dagli artt. 1892 - 1893 - 1894 e 1898 del Codice Civile.
DETERMINAZIONE DEL PREMIO – DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO. 1893 – 1894 e 1898 del Codice Civile. è dovuto in misura ridotta in applicazione di quanto previsto dagli artt. 1892 – comportano aggravamento di rischio, il pagamento del danno non è dovuto o o di mancata comunicazione di ogni variazione delle circostanze stesse che del contratto, relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, dichiarazioni inesatte o reticenti del Contraente, rese al momento della stipula all'Impresa delle eventuali modifiche intervenute in corso di contratto. In caso di Assicurati. Il Contraente/Assicurato è tenuto a dare immediata comunicazione rimento alla durata del viaggio/soggiorno, ai massimali scelti e al numero degli Il premio è determinato in base ai dati indicati sulla scheda di polizza con rife-
DETERMINAZIONE DEL PREMIO – DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO. Il premio, che sarà versato dal Contraente all’Impresa, è determinato in base ai dati indicati sulla Scheda riepilogativa. Il Contraente è tenuto a dare immediata comunicazione all’Impresa delle eventuali modifiche intervenute in corso di contratto. In caso di dichiarazioni inesatte o reticenti del Contraente, rese al momento della stipula del contratto, relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, o di mancata comunicazione di ogni variazione delle circostanze stesse che comportano aggravamento di rischio, il pagamento del danno non è dovuto o è dovuto in misura ridotta in applicazione di quanto previsto dagli artt. 1892 - 1893 - 1894 e 1898 del Codice Civile.
DETERMINAZIONE DEL PREMIO – DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO. Il premio è determinato in base ai dati indicati sulla scheda di polizza in base al fatturato annuo relativo agli introiti di organizzazione e all’importo annuo delle provvigioni di intermediazione comunicati dal Contraente. Il premio viene anticipato in via provvisoria, nell’importo risultante dal conteggio esposto in polizza ed è regolato alla fine di ogni annualità assicurativa o della minor durata del contratto, secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo negli elementi presi come base per il conteggio dei premi, fermo il premio minimo stabilito in polizza. A tale scopo entro 90 giorni dalla fine di ogni periodo annuo di assicurazione o della minore durata del contratto, il Contraente/Assicurato deve fornire per iscritto alla Impresa i dati previsti in polizza per il calcolo del premio. La differenza attiva, risultante dalla regolazione, deve essere pagata entro 30 giorni dalla data di emissione della relativa appendice. Se il Contraente non effettua nei termini prescritti la comunicazione dei dati anzidetti od al pagamento della differenza attiva dovuta, la Impresa può fissargli un ulteriore termine non inferiore a 15 giorni, trascorso il quale il premio anticipato in via provvisoria per le rate successive viene considerato in conto o a garanzia di quello relativo al periodo assicurativo annuo per il quale non ha avuto luogo la regolazione od il pagamento della differenza attiva e la garanzia resta sospesa fino alle ore 24.00 del giorno in cui il Contraente abbia adempiuto i suoi obblighi, salvo il diritto per la Impresa di agire giudizialmente o di dichiarare con lettera raccomandata, la risoluzione del contratto. Per i contratti scaduti, se il Contraente non adempie gli obblighi relativi alla regolazione del premio, la Impresa , fermo il suo diritto di agire giudizialmente, non è obbligata per i sinistri accaduti nel periodo al quale i riferisce la mancata regolazione. Qualora all’atto della regolazione annuale, il consuntivo degli elementi variabili di rischio superi il doppio di quanto preso come base per la determinazione del premio dovuto in via anticipata, quest’ ultimo viene rettificato a partire dalla prima scadenza annua successiva alla comunicazione, sulla base di una adeguata rivalutazione del preventivo degli elementi variabili. Il nuovo importo di questi ultimi non può essere comunque inferiore al 75 % di quello dell’ultimo consuntivo. La Impresa ha il diritto di effettuare verifiche e controlli per i quali il Contraente ...
DETERMINAZIONE DEL PREMIO – DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO. Il premio è determinato in base ai dati indicati sulla scheda di polizza con riferimento al tipo di veicolo, al luogo di residenza del Proprietario ed agli altri soggetti eventualmente riportati sulla scheda di polizza stessa; relativamente alla garanzia Furto, in caso di leasing, il premio è determinato sulla base della residenza o della sede legale del Contraente/Locatario. Il Contraente e/o il Proprietario del veicolo, sono tenuti a dare immediata comunicazione all'Impresa delle eventuali modifiche intervenute in corso di contratto. In caso di dichiarazioni inesatte o reticenti dell’Assicurato, rese al momento della stipula del contratto, relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, o di mancata comunicazione di ogni variazione delle circostanze stesse che comportano aggravamento di rischio, il pagamento del danno non è dovuto o è dovuto in misura ridotta in applicazione di quanto previsto dagli artt. 1892 - 1893 - 1894 e 1898 del Codice Civile.
DETERMINAZIONE DEL PREMIO – DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO. Il premio è determinato in base ai dati riportati sulla scheda di polizza (mod. 271/A) con riferimento al veicolo, al proprietario di quest’ultimo (nel caso dei contratti in leasing, al locatario), al Contraente ed agli altri soggetti eventualmente indicati nella scheda di polizza stessa. I dati di cui sopra sono desunti dalla documentazione presentata dal Contraente all’atto della stipula, oppure – ove previsto - sono dichiarati dallo stesso. Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e/o dell’Assicurato possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo nonché la cessazione stessa dell’assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 C.C.
DETERMINAZIONE DEL PREMIO – DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO. Il premio è determinato in base ai dati indicati sulla scheda di polizza in base al fatturato annuo relativo agli introiti di organizzazione e all’importo annuo delle provvigioni di intermediazione comunicati dal Contraente.
DETERMINAZIONE DEL PREMIO – DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO. Il premio è determinato in base ai dati indicati sulla scheda di polizza con rife-
DETERMINAZIONE DEL PREMIO – DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO. Il premio è determinato in base ai dati riportati sulla scheda di polizza (mod. 201/A) con riferimento al veicolo, al proprietario di quest’ultimo (nel caso dei contratti in leasing, al locatario), al Contraente ed agli altri soggetti eventualmente indicati nella scheda di polizza stessa. I dati di cui sopra sono desunti dalla documentazione presentata dal Contraente all’atto della stipula, oppure – ove previsto - sono dichiarati dallo stesso.
DETERMINAZIONE DEL PREMIO – DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO. Il premio è determinato in base ai dati indicati sulla scheda di polizza con riferimento al tipo di veicolo, al luogo di residenza del Proprietario ed agli altri soggetti eventualmente riportati sulla polizza stessa; relativamente alla garanzia Furto, in caso di leasing, il premio è determinato sulla base della residenza o della sede legale dell’Assicurato/Locatario. Il Contraente/Assicurato e/o il proprietario del veicolo, sono tenuti a dare immediata comunicazione alla Società delle eventuali modifiche intervenute in corso di contratto. In caso di dichiarazioni inesatte o reticenti dell’Assicurato, rese al momento della stipula del contratto, relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, o di mancata comunicazione di ogni variazione delle circostanze stesse che comportano aggravamento di rischio, il pagamento del danno non è dovuto o è dovuto in misura ridotta in applicazione di quanto previsto dagli artt. 1892 - 1893 - 1894 e 1898 del Codice Civile.