DETERMINAZIONE DEL PREMIO – DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO Clausole campione

DETERMINAZIONE DEL PREMIO – DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO. Il premio è determinato in base ai dati indicati sulla Scheda di polizza, con riferimento alle seguenti variabili proprie di ciascun viaggio assicurato: destinazione, prezzo del viaggio, durata del viaggio, massimali scelti e numero degli Assicurati. Il Contraente è tenuto a dare immediata comunicazione all'Impresa delle eventuali modifiche intervenute in corso di contratto. In caso di dichiarazioni inesatte o reticenti del Contraente, rese al momento della stipula del contratto, relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, o di mancata comunicazione di ogni variazione delle circostanze stesse che comportano aggravamento di rischio, il pagamento del danno non è dovuto o è dovuto in misura ridotta in applicazione di quanto previsto dagli artt. 1892 - 1893 - 1894 e 1898 del Codice Civile.
DETERMINAZIONE DEL PREMIO – DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO. 1893 – 1894 e 1898 del Codice Civile. è dovuto in misura ridotta in applicazione di quanto previsto dagli artt. 1892 – comportano aggravamento di rischio, il pagamento del danno non è dovuto o o di mancata comunicazione di ogni variazione delle circostanze stesse che del contratto, relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, dichiarazioni inesatte o reticenti del Contraente, rese al momento della stipula all'Impresa delle eventuali modifiche intervenute in corso di contratto. In caso di Assicurati. Il Contraente/Assicurato è tenuto a dare immediata comunicazione rimento alla durata del viaggio/soggiorno, ai massimali scelti e al numero degli Il premio è determinato in base ai dati indicati sulla scheda di polizza con rife-
DETERMINAZIONE DEL PREMIO – DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO. Il premio è determinato in base ai dati indicati sulla Scheda riepilogativa. Il Contraente e l’Assicurato sono tenuti a dare immediata comunicazione all’Impresa delle eventuali modifiche intervenute in corso di contratto. In caso di dichiarazioni inesatte o reticenti del Contraente o dell’Assicurato, rese al momento della stipula del contratto, relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, o di mancata comunicazione di ogni variazione delle circostanze stesse che comportano aggravamento di rischio, il pagamento del danno non è dovuto o è dovuto in misura ridotta in applicazione di quanto previsto dagli artt. 1892 - 1893 - 1894 e 1898 del Codice Civile.
DETERMINAZIONE DEL PREMIO – DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO. Il premio è determinato in base ai dati indicati sulla scheda di polizza con riferimento al tipo di veicolo, al luogo di residenza del Proprietario ed agli altri soggetti eventualmente riportati sulla scheda di polizza stessa; relativamente alla garanzia Furto, in caso di leasing, il premio è determinato sulla base della residenza o della sede legale del Contraente/Locatario. Il Contraente e/o il Proprietario del veicolo sono tenuti a dare immediata comunicazione all’Impresa delle eventuali modifiche intervenute in corso di contratto. In caso di dichiarazioni inesatte o reticenti dell’Assicurato, rese al momento della stipula del contratto, relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, o di mancata comunicazione di ogni variazione delle circostanze stesse che comportano aggravamento di rischio, la liquidazione del danno non è dovuta o è dovuta in misura ridotta, in applicazione di quanto previsto dagli artt. 1892 - 1893 - 1894 e 1898 del Codice Civile. In relazione a questo specifico contratto di assicurazione, resta inteso come il premio per le singole applicazioni viene determinato secondo il seguente processo di calcolo: 1. premio variabile = a. valore del veicolo (“Valore a nuovo” per i veicoli di prima immatricolazione o “Valore commerciale” per i veicoli usati) moltiplicato per il tasso permillare; b. il valore di cui al punto a) viene poi moltiplicato per il coefficiente di durata (12, 24, 36, 48, 60, 72, 84 mesi – v. tabella). 2. premio fisso = a. costo annuo delle garanzie il cui premio non varia in funzione del degrado del veicolo assicurato; b. il valore di cui al punto a) viene moltiplicato per la durata prescelta (12, 24, 36, 48, 60, 72, 84 mesi). 3. Il premio totale ottenuto dalla somma del punto 1) e del punto 2) verrà diviso per il numero di annualità prescelto. Il premio di ogni singola applicazione è determinato in via anticipata. Il Contraente, dopo aver effettuato il calcolo del premio relativo a ciascuna applicazione, invia all’Impresa un flusso giornaliero contenente tutte le informazioni richieste, a seguito del quale l’Impresa emetterà il certificato di applicazione attestante la copertura del veicolo. Nel caso di disallineamento tra il premio calcolato dal Contraente e quello risultante dal motore di calcolo dell’Impresa, il Contraente avrà l’obbligo di corrispondere all’Impresa anche l’eventuale differenza di premio. Resta espressamente inteso come il premio calcolato dall’Impresa dovrà essere considerato i...
DETERMINAZIONE DEL PREMIO – DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO. Il premio è determinato in base ai dati indicati sulla scheda di polizza con riferimento al tipo di veicolo, al luogo di residenza del Proprietario ed agli altri soggetti eventualmente riportati sulla scheda di polizza stessa; relativamente alla garanzia Furto, in caso di leasing, il premio è determinato sulla base della residenza o della sede legale del Contraente/Locatario. Il Contraente e/o il Proprietario del veicolo, sono tenuti a dare immediata comunicazione all'Impresa delle eventuali modifiche intervenute in corso di contratto. In caso di dichiarazioni inesatte o reticenti dell’Assicurato, rese al momento della stipula del contratto, relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, o di mancata comunicazione di ogni variazione delle circostanze stesse che comportano aggravamento di rischio, il pagamento del danno non è dovuto o è dovuto in misura ridotta in applicazione di quanto previsto dagli artt. 1892 - 1893 - 1894 e 1898 del Codice Civile.
DETERMINAZIONE DEL PREMIO – DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO. Il premio è determinato in base ai dati indicati sulla scheda di polizza in base al fatturato annuo relativo agli introiti di organizzazione e all’importo annuo delle provvigioni di intermediazione comunicati dal Contraente.
DETERMINAZIONE DEL PREMIO – DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO. Il premio, che sarà versato dal Contraente all’Impresa, è determinato in base ai dati indicati sulla Scheda riepilogativa. Il Contraente è tenuto a dare immediata comunicazione all’Impresa delle eventuali modifiche intervenute in corso di contratto. In caso di dichiarazioni inesatte o reticenti del Contraente, rese al momento della stipula del contratto, relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, o di mancata comunicazione di ogni variazione delle circostanze stesse che comportano aggravamento di rischio, il pagamento del danno non è dovuto o è dovuto in misura ridotta in applicazione di quanto previsto dagli artt. 1892 - 1893 - 1894 e 1898 del Codice Civile.
DETERMINAZIONE DEL PREMIO – DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO. Il premio è determinato in base ai dati indicati sulla scheda di polizza con rife-
DETERMINAZIONE DEL PREMIO – DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO. Il premio è determinato in base ai dati indicati sulla scheda di polizza con riferimento al tipo di veicolo, al luogo di residenza del Proprietario ed agli altri soggetti eventualmente riportati sulla polizza stessa; relativamente alla garanzia Furto, in caso di leasing, il premio è determinato sulla base della residenza o della sede legale dell’Assicurato/Locatario. Il Contraente/Assicurato e/o il proprietario del veicolo, sono tenuti a dare immediata comunicazione alla Società delle eventuali modifiche intervenute in corso di contratto. In caso di dichiarazioni inesatte o reticenti dell’Assicurato, rese al momento della stipula del contratto, relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, o di mancata comunicazione di ogni variazione delle circostanze stesse che comportano aggravamento di rischio, il pagamento del danno non è dovuto o è dovuto in misura ridotta in applicazione di quanto previsto dagli artt. 1892 - 1893 - 1894 e 1898 del Codice Civile.
DETERMINAZIONE DEL PREMIO – DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO. Il premio è determinato in base ai dati riportati sulla scheda di polizza (mod. 201/A) con riferimento al veicolo, al proprietario di quest’ultimo (nel caso dei contratti in leasing, al locatario), al Contraente ed agli altri soggetti eventualmente indicati nella scheda di polizza stessa. I dati di cui sopra sono desunti dalla documentazione presentata dal Contraente all’atto della stipula, oppure – ove previsto - sono dichiarati dallo stesso.