Forniture Clausole campione

Forniture. 4.1 Le date e i termini di consegna sono da considerare rispettati se entro la loro scadenza l’oggetto della fornitura è stato consegnato allo spedizioniere/al vettore. 4.2 Le date di consegna vengono prorogati in modo adeguato in caso di misure nell’ambito di conflitti operai, in particolar modo a causa di scioperi e serrate, in caso di forza maggiore, nonché in caso di impedimenti imprevedibili al di fuori della nostra influenza, qualora tali impedimenti dimostrino essere rilevanti per la produzione o la consegna dell’oggetto della fornitura. Ciò vale anche se tali circostanze si verificano presso il fornitore precedente. Comunicheremo immediatamente tali circostanze all’Acquirente. Queste disposizioni valgono rispettivamente anche per i termini di consegna. Nel caso in cui l’esecuzione del contratto diventi inaccettabile per una delle due parti per i motivi summenzionati, questa può recedere dal contratto stesso. 4.3 Profitto e rischio vengono trasferiti all’Acquirente con la consegna della merce allo spedizioniere oppure al vettore. Ciò vale anche per le forniture parziali e quando viene concordata una fornitura franco domicilio. Obbligo e spese di scarico sono a carico dell’Acquirente. Provvediamo a relativa assicurazione solo su ordine e a spese dell’Acquirente. 4.4 Abbiamo il diritto di effettuare forniture parziali in misura ragionevole. In caso di produzioni speciali sono ammesse delle forniture superiori ed inferiori fino al 10 % della quantità concordata. 4.5 Per ordini su richiamo abbiamo il diritto di produrre o di far produrre l’intera quantità ordinata in un’unica volta. Eventuali richieste di modifiche non possono più essere prese in considerazione una volta impartito l’ordine, a meno che non siano state espressamente concordate. I termini e le quantità di richiamo, a meno che non sussistano accordi fissi, possono essere rispettate solo nell’ambito delle nostre possibilità di fornitura e produzione. Qualora la merce non venga richiamata nel rispetto del contratto abbiamo il diritto, trascorso un ragionevole ulteriore periodo di tempo, di contabilizzarla come consegnata. 4.6 Per ordinazioni di quantità minime, che non possono essere eseguite a copertura delle spese, viene richiesta una maggiorazione per l’ordine. 4.7 Per le restituzioni di quelle merci che non possono essere a noi addebitate viene applicata una detrazione del 20% dell’importo lordo di ritorno sulle note di credito. 4.8 L’Acquirente deve comunicare al Venditore per iscritto e...
Forniture. Il fornitore di beni ha l’obbligo di attenersi alle disposizioni normative generali sulla qualità dei prodotti, sulle modalità di trasporto, sulla conservazione, sul recapito.
Forniture. 8.1 Le parti convengono che, al fine di consentire al Subconcessionario l’uso idoneo degli spazi di cui al precedente art. 2, SAVE fornisca a quest’ultimo i seguenti servizi, da intendersi irrinunciabili, il cui il corrispettivo mensile è forfetariamente quantificato in € 6,48 al mq: a) climatizzazione, secondo gli standards aeroportuali; b) energia elettrica standard (3kw in monofase); c) pulizia degli spazi comuni pertinenti; - uso servizi comuni (es. bagni comuni) d) servizio di fognatura nera; e) erogazione d'acqua. 8.2 Il corrispettivo relativo alle forniture di cui sopra verrà pagato anticipatamente dal Subconcessionario con acconti semestrali. 8.3 Gli addebiti verranno effettuati proporzionalmente ai mq utilizzati dal Subconcessionario, calcolati in rapporto alla superficie totale interessata, dalla quale resta esclusa la superficie dei magazzini di cui al precedente art. 2.1 lettera […]). 8.4 Con specifico riferimento all’energia elettrica, il Subconcessionario dichiara di essere consapevole e di accettare che: a) al momento della sottoscrizione del presente atto, gli spazi subconcessi sono alimentati da linee private SAVE, ma in relazione ad esse è stata richiesta da SAVE connessione alla rete di distribuzione locale - ENEL - (tramite cosiddetti “POD Virtuali”), con richiesta di censimento e apposita convenzione di cui art. 26, comma 26.3 del TISSPC, al distributore ENEL Distribuzione s.p.a.; b) fino a quando gli spazi subconcessi sono alimentati da SAVE, il Subconcessionario è tenuto a pagare una penale pari ad € 500,00/superamento della soglia di potenza assegnata; c) nel momento in cui entreranno in esercizio i POD Virtuali, a cura e spese di SAVE verrà collocato un gruppo di misura dell’energia elettrica ad uso esclusivo del Subconcessionario, e il medesimo Subconcessionario sarà tenuto a sottoscrivere un contratto autonomo di fornitura di energia elettrica con un operatore del mercato libero, e i relativi costi saranno a carico del Subconcessionario. Resta in ogni caso fermo che la potenza impegnata non potrà superare i 3 kw.
Forniture. La ditta appaltatrice dovrà provvedere alla fornitura e distribuzione dei materiali d’uso e dei contenitori necessari all’espletamento dei servizi di raccolta previsti per il presente appalto. Il numero di contenitori da fornire risulta riportato nell’allegato “calcolo della spesa”. Eventuali ulteriori forniture che si rendessero necessarie saranno dall’Ente ordinate e pagate a parte. Le utenze da servire, suddivise nelle categorie di utenze domestiche e utenze non domestiche sono quantificate nei precedenti paragrafi. Al termine dell’appalto, tali attrezzature resteranno di piena proprietà comunale. Resta fermo l’obbligo per la ditta appaltatrice di provvedere alla cura e manutenzione delle stesse per l’uso. In ragione del trend storico di ritiro di KIT di buste, ammontante a non più di 5000 mensili, la fornitura dei suddetti Kit è stata prevista in tale numero. Nell’eventualità che dovesse rendersi necessario un maggior numero di kit, previa richiesta della ditta e riscontro di avvenuta distribuzione del numero previsto in appalto, l’Ente provvederà ad ordinare una ulteriore fornitura che sarà pagata a parte. La ditta appaltatrice dovrà provvedere a proprie spese alla fornitura annuale ed alla distribuzione di Kit di buste nella misura di 5.000 al mese, così costituiti: N. 1 Kit di buste mensili composto da: 15 sacchi biodegradabili compatibili con le dimensioni dei contenitori da sotto lavello che dovranno essere forniti, rispondenti alla norma Uni 10785 e riportanti la data di produzione che non potrà essere anteriore a due mesi dalla data di distribuzione; 5 sacchi in polietilene di colore rosa semitrasparente da litri 100 conformi UNI 7315 per la raccolta multi materiale, 5 sacchi da litri 100lt di colore giallo per la raccolta carta e cartone , , 5 sacchi da litri 100lt trasparenti per la raccolta vetro e 10 sacchi di colore grigio velato da 70lt per il rifiuto indifferenziato e non riciclabile. I sacchi dovranno riportare stampati ad un colore – su un lato – le seguenti informazioni minime da concordare con l’amministrazione comunale con: descrizione del prodotto da conferire; nome e logo del Comune. La ditta appaltatrice dovrà realizzare e stampare, previo accordo con l’Amministrazione comunale, un adesivo che informi l’utente della non raccolta del sacco o vuotatura bidone in quanto non conforme. Il numero di adesivi da realizzare dovrà essere di almeno 1500/anno e comunque sufficiente per le necessità
Forniture. Si riassumono brevemente le componenti e le quantità già indicate, facendo presente che per le caratteristiche, requisiti, ecc. si deve far riferimento ai capitoli precedenti.
Forniture. Il conduttore è responsabile dell'organizzazione e del pagamento di tutti le forniture richieste per la casa, ad eccezione di quelle fornite dal proprietario, che includono,
Forniture. Le forniture oggetto della presente convenzione dovranno essere messe a disposizione del fattorino dell’Ulss 8 nell’orario concordato. L’Azienda individua nel Direttore dell’UOC Servizio di Farmacia il responsabile delle prestazioni. Il servizio di trasporto è a carico dell’Ulss 8. ‘
Forniture. PULIZIA (interna ed esterna)
Forniture. Sostanze, parti, contenitori ed imballaggi speciali forniti da noi rimarranno di nostra proprietà. Possono essere utilizzati solo per lo scopo al quale sono destinati. Le sostanze devono essere lavorate, e le parti assemblate, per nostro conto. E’ inteso che noi siamo comproprietari dei prodotti fabbricati utilizzando nostre sostanze e parti, le quali vengono tenute dal Fornitore per nostro conto a tale riguardo, in misura pari al rapporto tra il valore delle sostanze e parti fornite ed il valore del prodotto nella sua interezza.
Forniture. Il termine per la rendicontazione è fissato al 31 dicembre dell'anno successivo a quello di concessione. Entro tale data dovrà essere presentata tutta la documentazione necessaria per la liquidazione del contributo. Non è fissato il termine di avvio.