Forniture Clausole campione

Forniture. 4.1 Le date e i termini di consegna sono da considerare rispettati se entro la loro scadenza l’oggetto della fornitura è stato consegnato allo spedizioniere/al vettore. 4.2 Le date di consegna vengono prorogati in modo adeguato in caso di misure nell’ambito di conflitti operai, in particolar modo a causa di scioperi e serrate, in caso di forza maggiore, nonché in caso di impedimenti imprevedibili al di fuori della nostra influenza, qualora tali impedimenti dimostrino essere rilevanti per la produzione o la consegna dell’oggetto della fornitura. Ciò vale anche se tali circostanze si verificano presso il fornitore precedente. Comunicheremo immediatamente tali circostanze all’Acquirente. Queste disposizioni valgono rispettivamente anche per i termini di consegna. Nel caso in cui l’esecuzione del contratto diventi inaccettabile per una delle due parti per i motivi summenzionati, questa può recedere dal contratto stesso. 4.3 Profitto e rischio vengono trasferiti all’Acquirente con la consegna della merce allo spedizioniere oppure al vettore. Ciò vale anche per le forniture parziali e quando viene concordata una fornitura franco domicilio. Obbligo e spese di scarico sono a carico dell’Acquirente. Provvediamo a relativa assicurazione solo su ordine e a spese dell’Acquirente. 4.4 Abbiamo il diritto di effettuare forniture parziali in misura ragionevole. In caso di produzioni speciali sono ammesse delle forniture superiori ed inferiori fino al 10 % della quantità concordata. 4.5 Per ordini su richiamo abbiamo il diritto di produrre o di far produrre l’intera quantità ordinata in un’unica volta. Eventuali richieste di modifiche non possono più essere prese in considerazione una volta impartito l’ordine, a meno che non siano state espressamente concordate. I termini e le quantità di richiamo, a meno che non sussistano accordi fissi, possono essere rispettate solo nell’ambito delle nostre possibilità di fornitura e produzione. Qualora la merce non venga richiamata nel rispetto del contratto abbiamo il diritto, trascorso un ragionevole ulteriore periodo di tempo, di contabilizzarla come consegnata. 4.6 Per ordinazioni di quantità minime, che non possono essere eseguite a copertura delle spese, viene richiesta una maggiorazione per l’ordine. 4.7 Per le restituzioni di quelle merci che non possono essere a noi addebitate viene applicata una detrazione del 20% dell’importo lordo di ritorno sulle note di credito. 4.8 L’Acquirente deve comunicare al Venditore per iscritto e...
FornitureIl fornitore di beni ha l’obbligo di attenersi alle disposizioni normative generali sulla qualità dei prodotti, sulle modalità di trasporto, sulla conservazione, sul recapito.
Forniture. 8.1 Le parti convengono che, al fine di consentire al Subconcessionario l’uso idoneo degli spazi di cui al precedente art. 2, SAVE fornisca a quest’ultimo i seguenti servizi, da intendersi irrinunciabili, il cui il corrispettivo mensile è forfetariamente quantificato in € 6,48 al mq: a) climatizzazione, secondo gli standards aeroportuali; b) energia elettrica standard (3kw in monofase); c) pulizia degli spazi comuni pertinenti; - uso servizi comuni (es. bagni comuni) d) servizio di fognatura nera; e) erogazione d'acqua. 8.2 Il corrispettivo relativo alle forniture di cui sopra verrà pagato anticipatamente dal Subconcessionario con acconti semestrali. 8.3 Gli addebiti verranno effettuati proporzionalmente ai mq utilizzati dal Subconcessionario, calcolati in rapporto alla superficie totale interessata. 8.4 Con specifico riferimento all’energia elettrica, il Subconcessionario dichiara di essere consapevole e di accettare che: a) al momento della sottoscrizione del presente atto, gli spazi subconcessi sono alimentati da linee private SAVE, ma in relazione ad esse è stata richiesta da SAVE connessione alla rete di distribuzione locale - ENEL - (tramite cosiddetti “POD Virtuali”), con richiesta di censimento e apposita convenzione di cui art. 26, comma 26.3 del TISSPC, al distributore ENEL Distribuzione S.p.A.; b) fino a quando gli spazi subconcessi sono alimentati da SAVE, il Subconcessionario è tenuto a pagare una penale pari ad € 500,00/superamento della soglia di potenza assegnata; c) nel momento in cui entreranno in esercizio i POD Virtuali, a cura e spese di SAVE verrà collocato un gruppo di misura dell’energia elettrica ad uso esclusivo del Subconcessionario, e il medesimo Subconcessionario sarà tenuto a sottoscrivere un contratto autonomo di fornitura di energia elettrica con un operatore del mercato libero, e i relativi costi saranno a carico del Subconcessionario. Resta in ogni caso fermo che la potenza impegnata non potrà superare i 3 kw.
Forniture. Sono a carico dell’appaltatore il materiale di natura economale quale: sapone, carta igienica, asciugamani di carta, lenzuolini di carta, etc..per tutte le necessità della struttura. I prodotti da utilizzare dovranno essere conformi alle norme di Legge. I prodotti da fornire nei servizi igienici oggetto di appalto (portasaponi, portasalviette, portarotoli, carta igienica, salviette di carta e/o rotolo sanitizzato, sapone liquido) dovranno essere di buona qualità e, comunque essere preventivamente sottoposti all’accettazione della Direzione. Tutti i prodotti igienico — sanitari ed i materiali di consumo per la cura dell’igiene personale degli Ospiti, per l’aiuto e l’assistenza alla persona dovranno avere: - elevato livello di qualità sia per le proprietà e gli effetti di applicazione che per e caratteristiche costruttive e/o costitutive dei componenti; - idoneità tecnica per la specifica destinazione d’uso e tipologia degli Ospiti, prevalentemente non autosufficienti ed affetti da incontinenza; - idoneità specifica per l’applicazione di tutti gli interventi necessari a garantire la pulizia ed igiene personale quotidiana degli Ospiti, ivi compresi i trattamenti igienici per la prevenzione di lesioni derivanti dalle posizioni di allettamento o di immobilizzazione: per quel che attiene all’uso di specifici prodotti per la prevenzione delle lesioni da decubito e per la disinfezione, la Ditta dovrà attenersi alle disposizioni prescritte in merito dalla competente Azienda Sanitaria;frequenza d’uso commisurata ai bisogni ed alla tipologia degli Ospiti; - conformità tecnica ai requisiti igienico-sanitari prescritti dalle normative vigenti per l’assistenza ad anziani residenti in strutture socio-sanitarie a carattere residenziale. Detti prodotti dovranno essere sostituiti nel caso in cui Xxx, a suo insindacabile giudizio, non li ritenga adeguati, senza che perciò la Ditta possa chiedere indennizzo alcuno. La qualità dei prodotti proposti sarà oggetto di valutazione tecnica. Di tutti i prodotti deve essere fornita scheda tecnica e di sicurezza. Il magazzino deve essere adeguatamente rifornito al fine di evitare disagi al servizio in caso di mancanza di alcuni prodotti.
Forniture. 8.1 Il Subconcessionario può scegliere se attivare il servizio telefonico con il proprio carrier o se richiedere a SAVE l’uso del servizio telefonico interno. Per l’uso di tale servizio verrà corrisposto a SAVE un canone annuo a linea attivata di € 394,33 (trecentonovantaquattro/33); per l’eventuale dotazione di apparecchi telefonici verranno applicati i canoni previsti per tipologia di apparecchio (Allegato C). I suddetti canoni, dovranno essere pagati in rate trimestrali posticipate. Tali canoni verranno aggiornati annualmente, ogni primo di gennaio, in base alle variazioni ISTAT al 100%, registrate con riferimento al mese di novembre dell’anno precedente a quello di competenza. 8.2 L’uso del servizio telefonico con abilitazione a telefonare all’esterno, eventualmente richiesto dal Subconcessionario, verrà fatturato separatamente alle condizioni applicate da SAVE per l’anno in corso.
Forniture. Le forniture saranno richieste dal DEC al RTD tramite ordinativi di fornitura, da inviare a mezzo e-mail o per le vie brevi con documento controfirmato tra le parti, nelle quali saranno indicate la tipologia di beni richiesti, la sede di consegna, i dati tecnici necessari all’identificazione delle attività di posa in opera necessarie, una stima condivisa dei costi associati ai beni a listino e relative quantità. A conclusione di ciascuna fornitura la Società aggiudicataria dovrà rilasciare un documento, “Verbale di fornitura”, comprovante l’avvenuta esecuzione di tutte le attività inerenti alla fornitura, l’installazione e la verifica funzionale. Tale documento dovrà riportare la data di completamento della fornitura e tutte le informazioni di dettaglio qualificanti l’oggetto della fornitura stessa (ad esempio, a titolo esemplificativo e non esaustivo: l’elenco di beni forniti e relative quantità, il luogo di fornitura, il codice di riferimento dell’ordinativo di fornitura, ecc.) e l’elenco dei test e i relativi risultati, effettuati al fine di verificare che quanto fornito dalla Società sia conforme ai requisiti indicati nel presente Capitolato.
Forniture. Le forniture oggetto della presente convenzione dovranno essere messe a disposizione del fattorino dell’Ulss 8 nell’orario concordato. L’Azienda individua nel Direttore dell’UOC Servizio di Farmacia il responsabile delle prestazioni. Il servizio di trasporto è a carico dell’Ulss 8. ‘
Forniture. Il termine per la rendicontazione è fissato al 31 dicembre dell'anno successivo a quello di concessione. Entro tale data dovrà essere presentata tutta la documentazione necessaria per la liquidazione del contributo. Non è fissato il termine di avvio.
Forniture a) Tutti i contratti per l’acquisizione di beni e servizi da parte dell’EUTELSAT dovranno essere assegnati secondo le disposizioni dell’articolo XIV della Conven- zione, del presente articolo e dell’articolo 18 dell’Accordo operativo e le procedure, regolamenti, modalità e condizioni fissate dal Consiglio dei Firmatari ai sensi dell’alinea ii) della lettera b) dell’articolo XII della Convenzione. b) Il Consiglio dei Firmatari dovrà approvare preventivamente: i) le richieste di offerta, gli inviti o licitazioni per i contratti di un valore che sia presumibilmente superiore ai 150 000 UCE; ii) la conclusione di contratti di un valore superiore a 150 000 UCE. Se giustificato dalle variazioni degli indici mondiali dei prezzi, il Consiglio dei Firmatari può rivedere questi limiti finanziari. c) Le procedure, i regolamenti, le modalità e condizioni di cui alla lettera a) del presente articolo dovranno prevedere che il Consiglio dei Firmatari venga compiu- tamente e tempestivamente informato. A richiesta di ogni Firmatario, il Consiglio dei Firmatari dovrà fornire ogni informazione, relativa a qualsiasi contratto, tale da consentire allo stesso Firmatario di adempire alle responsabilità che gli competono come tale. d) Nei seguenti casi si è dispensati dal ricorrere alle licitazioni pubbliche inter- nazionali, secondo modalità adottate dal Consiglio dei Firmatari in conformità all’alinea ii) della lettera b) dell’articolo XII della Convenzione: i) quando il valore del contratto non ecceda l’importo di 75 000 UCE e l’assegnazione del contratto, a causa di tale deroga, non ponga il contraente in una posizione tale da pregiudicare, in un momento successivo, l’effettivo esercizio da parte del Consiglio dei Firmatari della politica per le forniture di cui all’articolo XIV della Convenzione. Se giustificato dalle variazioni degli indici mondiali dei prezzi, il Consiglio dei Firmatari può rivedere questo limite finanziario; ii) nei casi d’urgenza per far fronte a situazioni di emergenza che mettano in pericolo l’efficienza operativa d’una attività dell’EUTELSAT; iii) quando esista una sola fonte specificatamente idonea a rispondere alle esi- genze dell’EUTELSAT o quando il numero delle fonti sia così limitato che non sarebbe possibile né conveniente affrontare spese ed impiegare tempo per una licitazione pubblica internazionale, a condizione che, in questo caso, venga usata nei confronti di tutte le fonti la parità di trattamento; iv) quando si tratti di esigenze di natu...
Forniture. Non sono previste forniture di sacchi per quanto riguarda il Comune di Pradalunga. Nel corso del periodo contrattuale possono essere attivate forniture di contenitori e/o sacchi, su specifica richiesta del Comune.