SPLIT PAYMENT Clausole campione

SPLIT PAYMENT. A seguito delle disposizioni in materia di scissione dei pagamenti (c.d. “Splitpayment”) previste dall’articolo 1, comma 629, lettera b), della legge 23 dicembre 2014 n. 190 (legge di stabilità 2015), si fa presente che le Pubbliche Amministrazioni acquirenti di beni e servizi, ancorché non rivestano la qualità di soggetto passivo dell’IVA (c.d. reverse charge), devono versare direttamente all’erario l’imposta sul valore aggiunto che è stata addebitata loro dai fornitori. Le fatture inerenti le prestazioni in oggetto dovranno essere emesse dall'appaltatore con imponibile ed IVA ai sensi del nuovo art. 17-ter del decreto IVA - DPR 633/72; la Regione Puglia erogherà all'appaltatore il solo corrispettivo al netto dell’IVA, versando l’imposta direttamente all’erario.
SPLIT PAYMENT. 7.3.1 L’attuale formulazione dell’art.17-ter del DPR n. 633/1972 come modificato dal D.L. n. 50/2017, dispone l’applicazione dello split payment – per il periodo 1.7.2017 – 30.06.2020, fatte salve future proroghe - anche alle cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate nei confronti delle società controllate, di diritto o di fatto, direttamente dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri o dei Ministeri, nonché alle società da queste controllate di diritto, direttamente o indirettamente. Per l’identificazione dei predetti soggetti occorre far rifermento alle liste periodicamente elaborate dal Dipartimento delle finanze del Ministero dell’Economia e delle Finanze, pubblicate sul relativo sito istituzionale. Ove la società ENEL committente, al momento dell’emissione delle fatture per cessioni/prestazioni dalla stessa ricevute, rientri nelle predette liste in corso di validità (ai sensi dell’art. 5-ter del Decreto del Ministero dell’economia e delle Finanze del 23 gennaio 2015 come modificato dal Decreto del Ministero dell’economia e delle Finanze del 27 giugno 2017), le fatture emesse dovranno essere assoggettate al regime della scissione dei pagamenti, salvo che le stesse - per espressa previsione normativa o di prassi - non siano escluse da predetto regime (es. operazioni in reverse charge).
SPLIT PAYMENT. A far data dal 1° luglio 2017 le Agenzie Fiscali sottostanno al regime dello split payment. Costituiscono requisito imprescindibile per la tempestiva liquidazione da parte dell’Agenzia la regolare intestazione e compilazione della fattura. In particolare la fattura elettronica, oltre ai dati obbligatori previsti dalla norma, dovrà contenere le seguenti informazioni: - n. ordine di acquisto; - n. contratto; - sede; - IBAN; - CIG
SPLIT PAYMENT. Dal 1 gennaio 2018 Xxxxx Xxxxx S.p.A. rientra tra i soggetti obbligati all’applicazione del cd. Split Payment per cui le fatture dovranno riportare la seguente annotazione: “Scissione dei pagamenti – Art.17-ter D.P.R. 633/1972”. Xxxxx Acque S.p.A. provvederà a pagare la fattura al netto dell’IVA con le modalità contrattuali concordate e a versare l’importo dell’IVA esposta in fattura direttamente all’Erario.
SPLIT PAYMENT. Ai sensi dell'art.1 comma 629 della L. 190/14, la ditta aggiudicataria dovrà emettere regolare fattura con addebito IVA indicando che tale imposta deve essere versata dall'acquirente o committente ai sensi dell'art.17-ter del D.P.R. 633/1972; l'Istituto provvederà a pagare alla ditta aggiudicataria quanto indicato in fattura solo nella voce IMPONIBILE, versando direttamente all'Erario la relativa IVA.
SPLIT PAYMENT. 1. Opera Universitaria non rientra tra l'elenco degli enti soggetti al meccanismo introdotto dalla legge 23/12/2014 n. 190 che prevede la trattenuta dell'IVA in sede di pagamento delle fatture emesse dai fornitori e il diretto versamento all'Erario da parte dell'Ente. Rientra nella categoria L15 di cui alla tabella tratta dal sito: xxxx://xxx.xxxxxxxx.xxx.xx
SPLIT PAYMENT. Come detto, AgID, ai sensi del D.L. n. 50/2017 del 24/04/2017 “Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo”, è compresa nella platea dei destinatari del meccanismo della scissione dei pagamenti (split payment) previsto dall’articolo 1, comma. 629, lettera b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190. L’Agenzia provvederà a versare direttamente all’Erario l’IVA addebitata in fattura, pagando al fornitore esclusivamente l’imponibile. La fattura elettronica, nella sezione “Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura” dovrà contenere, alla voce: “Esigibilità IVA” l’indicazione: “S (scissione dei pagamenti)”. Fatture non conformi a quanto indicato saranno passibili di rifiuti tramite lo SDI (Sistema di Interscambio) dell’Agenzia delle Entrate.
SPLIT PAYMENT. La Committente non rientra tra l'elenco degli enti soggetti al meccanismo introdotto dalla legge 23/12/2014 n. 190 che prevede la trattenuta dell'IVA in sede di pagamento delle fatture emesse dai fornitori e il diretto versamento all'Erario da parte dell'Ente. Rientra nella categoria L15 di cui alla tabella tratta dal sito: xxxx://xxx.xxxxxxxx.xxx.xx
SPLIT PAYMENT. La legge 23 dicembre 2014 n. 190 ha introdotto lo split payment, con la conseguenziale modificazione del DPR n. 633/72 disciplinante l’applicazione dell’IVA, prevedendo che le Pubbliche Amministrazioni effettuino il pagamento delle fatture per la cessione di beni e la prestazione di servizi dei fornitori, versando l’imponibile al fornitore e l’IVA (ancorché regolarmente esposta in fattura) direttamente all’Erario. A tal scopo le fatture dovranno riportare la seguente dicitura: “L’IVA esposta in fattura deve essere versata all’Erario ai sensi dell’art. 17 ter DPR 633/72”. La norma prevede l’esclusione dello split payment per i fornitori esteri, i componenti del Collegio Sindacale privi di partita IVA ed i professionisti soggetti a ritenuta d’acconto. Dal 31.03.2015 ha decorrenza l’obbligo della fatturazione elettronica. Il Codice Univoco Ufficio (individuabile anche sul sito xxx.xxxxxxxx.xxx.xx) per invio delle fatture all’ASP IMMeS e PAT è il seguente: UF7CN6. La fattura dovrà essere intestata all’Azienda di Servizi alla Persona Istituti Milanesi Martinitt e Stelline e Xxx Xxxxxxx Trivulzio (abbreviato: ASP IMMeS e PAT – Xxx Xxxxxxxxx, 00 – 00000 Xxxxxx – Codice fiscale/Partita IVA: 04137830966) riportando dettagliatamente quantità e tipologia degli articoli. La fattura dovrà riportare il seguente codice CIG: B0E24C2347 Unitamente alla fattura dovrà essere allegata la documentazione attestante il versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali dei dipendenti (DURC: documento unico regolarità contributiva).

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  • DOTAZIONI TECNICHE Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilità della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare e nel documento "Regole del sistema di e-Procurement della pubblica amministrazione”, che disciplina il funzionamento e l’utilizzo del Sistema. In ogni caso è indispensabile:

  • Licenza Il software, comprese tutte le relative funzionalità e servizi, e la documentazione, compreso qualsiasi materiale della confezione ("Documentazione"), che accompagnano il presente Contratto di licenza (collettivamente il "Software") sono di proprietà di Symantec o dei suoi licenziatari e sono protetti dalla legge sul copyright. Sebbene Symantec continui a detenere la proprietà del Software, l'accettazione del presente Contratto di licenza concede all'Utente alcuni diritti di utilizzo del Software durante il Periodo del servizio. Il “Periodo del servizio” inizierà dalla data di installazione iniziale del Software, indipendentemente dal numero di copie che l'Utente è autorizzato a utilizzare in accordo con la Sezione 1.A del presente Contratto di licenza, e durerà per il periodo stabilito nella Documentazione o nella documentazione della transazione pertinente effettuata con il distributore o rivenditore autorizzato presso il quale è stato ottenuto il Software. Il Software può disattivarsi automaticamente e diventare non operativo al termine del Periodo del servizio e l'Utente non avrà diritto a ricevere alcun aggiornamento dei contenuti o delle funzionalità del Software a meno che il Periodo del servizio non venga rinnovato. Gli abbonamenti per i rinnovi del Periodo del servizio saranno disponibili conformemente alla policy di supporto di Symantec situata all'indirizzo xxxx://xxx.xxxxxxxx.xxx/xx/xx/xxxxxx/xxxxxxx/xxxxxxxxx_xxxxxxx_xxxxxx.xxx. Il presente Contratto di licenza disciplina qualsiasi versione, revisione o miglioramento del Software reso disponibile all'Utente da Symantec. Ad eccezione di eventuali modifiche contemplate nella Documentazione e fatto salvo il diritto di risoluzione di Symantec per inadempimento dell'Utente secondo quanto stabilito nella Sezione 9, i diritti e gli obblighi dell'Utente ai sensi del presente Contratto di licenza riguardanti l'utilizzo del suddetto Software sono i seguenti. Durante il Periodo del servizio, è possibile:

  • RAPPORTI DI PARENTELA Il Fornitore dichiara che non sussistono rapporti di parentela, affinità, coniugio, convivenza tra i titolari e i soci dell’azienda e il Rettore, Prorettori, Prorettori delegati dei Poli territoriali, Direttore Generale, Dirigenti, Componenti del Consiglio di Amministrazione, i Direttori di Dipartimento, Presidi di Scuola, visibili all’indirizzo xxxx://xxx.xxxxxx.xx/xxxxxx/, RUP della presente procedura.

  • Modifica del contratto durante il periodo di efficacia Il contratto potrà essere modificato senza che sia necessaria una nuova procedura di affidamento nei casi previsti dall’art. 106 del d. lgs. 50/2016. Le modifiche, nonché le varianti, devono essere autorizzate dal Responsabile Unico del Procedimento. Il Responsabile Unico del Procedimento su proposta dei Servizi utilizzatori dei beni oggetto del presente capitolato (Unità di Biochimica Clinica, Unità di Patologia Clinica, Unità di Ingegneria Clinica), autorizza direttamente modifiche del contratto al verificarsi di cause impreviste e imprevedibili o per l’intervenuta possibilità di utilizzare materiali, componenti e tecnologie non esistenti nel momento di inizio della procedura di selezione del contraente che possono determinare, senza aumento di costi, significativi miglioramenti nella qualità delle prestazioni da eseguire. Negli altri casi, sempreché trattasi di modifiche non sostanziali ma che comportano un aumento del valore iniziale del contratto, le modalità di rilascio dell’autorizzazione sono stabilite con un provvedimento ad hoc dell’amministrazione aggiudicatrice, in cui sono specificate le ragioni della necessità della modifica. La soglia di importo entro cui sono consentite modifiche è fissata nel limite dei due quinti del valore del contratto iniziale. I prezzi proposti potranno essere soggetti a revisione annuale, rimanendo fissi per iprimi dodici mesi di esecuzione della fornitura. Il procedimento di revisione in favore del fornitore sarà attivato esclusivamente su istanza di parte; la stessa dovrà essere motivata, recare un’analisi di mercato e di andamento dei prezzi dei fattori produttivi supportata da idonea documentazione a dimostrazione della effettiva necessità di adeguamento dei prezzi. La richiesta di revisione prezzi dovrà essere effettuata entro il termine perentorio decadenziale di tre mesi decorrenti dall’inizio di ciascun anno di fornitura. Qualora emerga dall’istruttoria l’effettiva necessità di revisione dei prezzi si terrà conto, per quantificare la variazione, di elaborazioni ufficiali di prezzi di riferimento da parte di soggetti pubblici e, in assenza di questi dell’indice dei prezzi al consumo perle famiglie di operai ed impiegati (FOI – nella versione che esclude il calcolo dei tabacchi), verificatesi nell’anno precedente. L’aggiornamento dei prezzi non può superare comunque il 100% della predetta variazione accertata dall’ISTAT. La revisione del prezzo in favore dell’A.O. sarà attivata d’ufficio in occasione di elaborazioni, attinenti ai beni oggetto del contratto, di indici concernenti il miglior prezzo di mercato desunto dal complesso delle aggiudicazioni di appalti di beni e servizi o di prezzi di riferimento o di definizioni di costi standard, da parte di soggetti pubblici. Qualora si raggiunga un aumento o una diminuzione dei prezzi contrattuali in misura non inferiore al 10% e tale da alterare significativamente l’originario equilibrio contrattuale, le parti possono esercitare il diritto di recesso senza indennizzo. Nel caso in cui si renda necessario, in corso d’esecuzione, un aumento o una diminuzione della fornitura, il soggetto aggiudicatario è obbligato ad assoggettarvisi sino alla concorrenza del quinto del prezzo di gara alle stesse condizioni del contratto. Oltre tale limite, il soggetto aggiudicatario ha diritto, se lo richiede, alla risoluzione del contratto. In questo caso la risoluzione si verifica di diritto quando il soggetto aggiudicatario dichiari all’A.O. che di tale diritto intende avvalersi. Se il soggetto aggiudicatario non intende avvalersi di tale diritto, è tenuto ad eseguire le maggiori o minori forniture richieste alle medesime condizioni contrattuali.

  • Criteri generali I criteri generali, la cui descrizione analitica è distintamente riportata ai successivi punti 4.1.1 - 4.2.1 - 4.3.1 - 4.4.1 - 4.5.1.1 e 4.5.2.1 relativi a ciascuna tipologia di costo, sono ispirati al fine di adeguarli il più possibile alla realtà operativa.