SPLIT PAYMENT Clausole campione

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SPLIT PAYMENT. A far data dal 1° luglio 2017 le Agenzie Fiscali sottostanno al regime dello split payment. Costituiscono requisito imprescindibile per la tempestiva liquidazione da parte dell’Agenzia la regolare intestazione e compilazione della fattura. In particolare la fattura elettronica, oltre ai dati obbligatori previsti dalla norma, dovrà contenere le seguenti informazioni: - n. ordine di acquisto; - n. contratto; - sede; - IBAN; - CIG
SPLIT PAYMENT. Dal 1 gennaio 2018 ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇ S.p.A. rientra tra i soggetti obbligati all’applicazione del cd. Split Payment per cui le fatture dovranno riportare la seguente annotazione: “Scissione dei pagamenti – Art.17-ter D.P.R. 633/1972”. ▇▇▇▇▇ Acque S.p.A. provvederà a pagare la fattura al netto dell’IVA con le modalità contrattuali concordate e a versare l’importo dell’IVA esposta in fattura direttamente all’Erario.
SPLIT PAYMENT. 7.3.1 L’attuale formulazione dell’art.17-ter del DPR n. 633/1972 come modificato dal D.L. n. 50/2017, dispone l’applicazione dello split payment – per il periodo 1.7.2017 – 30.06.2020, fatte salve future proroghe - anche alle cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate nei confronti delle società controllate, di diritto o di fatto, direttamente dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri o dei Ministeri, nonché alle società da queste controllate di diritto, direttamente o indirettamente. Per l’identificazione dei predetti soggetti occorre far rifermento alle liste periodicamente elaborate dal Dipartimento delle finanze del Ministero dell’Economia e delle Finanze, pubblicate sul relativo sito istituzionale. Ove la società ENEL committente, al momento dell’emissione delle fatture per cessioni/prestazioni dalla stessa ricevute, rientri nelle predette liste in corso di validità (ai sensi dell’art. 5-ter del Decreto del Ministero dell’economia e delle Finanze del 23 gennaio 2015 come modificato dal Decreto del Ministero dell’economia e delle Finanze del 27 giugno 2017), le fatture emesse dovranno essere assoggettate al regime della scissione dei pagamenti, salvo che le stesse - per espressa previsione normativa o di prassi - non siano escluse da predetto regime (es. operazioni in reverse charge).
SPLIT PAYMENT. Ai sensi dell'art.1 comma 629 della L. 190/14, la ditta aggiudicataria dovrà emettere regolare fattura con addebito IVA indicando che tale imposta deve essere versata dall'acquirente o committente ai sensi dell'art.17-ter del D.P.R. 633/1972; l'Amministrazione provvederà a pagare alla ditta aggiudicataria quanto indicato in fattura solo nella voce IMPONIBILE, versando direttamente all'Erario la relativa IVA.
SPLIT PAYMENT. A seguito delle disposizioni in materia di scissione dei pagamenti (c.d. “Splitpayment”) previste dall’articolo 1, comma 629, lettera b), della legge 23 dicembre 2014 n. 190 (legge di stabilità 2015), si fa presente che le Pubbliche Amministrazioni acquirenti di beni e servizi, ancorché non rivestano la qualità di soggetto passivo dell’IVA (c.d. reverse charge), devono versare direttamente all’erario l’imposta sul valore aggiunto che è stata addebitata loro dai fornitori. Le fatture inerenti le prestazioni in oggetto dovranno essere emesse dall'appaltatore con imponibile ed IVA ai sensi del nuovo art. 17-ter del decreto IVA - DPR 633/72; la Regione Puglia erogherà all'appaltatore il solo corrispettivo al netto dell’IVA, versando l’imposta direttamente all’erario.
SPLIT PAYMENT. A seguito delle disposizioni in materia di scissione dei pagamenti (c.d. split payment) previste dall’articolo 1, comma 629, lettera b), della legge 23 dicembre 2014 n. 190 (legge di stabilità 2015), si fa presente che le Pubbliche Amministrazioni acquirenti di beni e servizi, ancorché non rivestano la qualità di soggetto passivo dell’IVA (c.d.reverse charge), devono versare direttamente all’erario l’imposta sul valore aggiunto che è stata addebitata loro dai fornitori.
SPLIT PAYMENT. La Committente non rientra tra l'elenco degli enti soggetti al meccanismo introdotto dalla legge 23/12/2014 n. 190 che prevede la trattenuta dell'IVA in sede di pagamento delle fatture emesse dai fornitori e il diretto versamento all'Erario da parte dell'Ente. Rientra nella categoria L15 di cui alla tabella tratta dal sito: ▇▇▇▇://▇▇▇.▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇▇.▇▇
SPLIT PAYMENT. Come detto, AgID, ai sensi del D.L. n. 50/2017 del 24/04/2017 “Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo”, è compresa nella platea dei destinatari del meccanismo della scissione dei pagamenti (split payment) previsto dall’articolo 1, comma. 629, lettera b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190. L’Agenzia provvederà a versare direttamente all’Erario l’IVA addebitata in fattura, pagando al fornitore esclusivamente l’imponibile. La fattura elettronica, nella sezione “Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura” dovrà contenere, alla voce: “Esigibilità IVA” l’indicazione: “S (scissione dei pagamenti)”. Fatture non conformi a quanto indicato saranno passibili di rifiuti tramite lo SDI (Sistema di Interscambio) dell’Agenzia delle Entrate.
SPLIT PAYMENT. 1. Opera Universitaria non rientra tra l'elenco degli enti soggetti al meccanismo introdotto dalla legge 23/12/2014 n. 190 che prevede la trattenuta dell'IVA in sede di pagamento delle fatture emesse dai fornitori e il diretto versamento all'Erario da parte dell'Ente. Rientra nella categoria L15 di cui alla tabella tratta dal sito: ▇▇▇▇://▇▇▇.▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇▇.▇▇
SPLIT PAYMENT. La legge 23 dicembre 2014 n. 190 ha introdotto lo split payment, con la conseguenziale modificazione del DPR n. 633/72 disciplinante l’applicazione dell’IVA, prevedendo che le Pubbliche Amministrazioni effettuino il pagamento delle fatture per la cessione di beni e la prestazione di servizi dei fornitori, versando l’imponibile al fornitore e l’IVA (ancorché regolarmente esposta in fattura) direttamente all’Erario. A tal scopo le fatture dovranno riportare la seguente dicitura: “L’IVA esposta in fattura deve essere versata all’Erario ai sensi dell’art. 17 ter DPR 633/72”. La norma prevede l’esclusione dello split payment per i fornitori esteri, i componenti del Collegio Sindacale privi di partita IVA ed i professionisti soggetti a ritenuta d’acconto. Dal 31.03.2015 ha decorrenza l’obbligo della fatturazione elettronica. Il Codice Univoco Ufficio (individuabile anche sul sito ▇▇▇.▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇▇.▇▇) per invio delle fatture all’ASP IMMeS e PAT è il seguente: UF7CN6. La fattura dovrà essere intestata all’Azienda di Servizi alla Persona Istituti Milanesi Martinitt e Stelline e ▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇ Trivulzio (abbreviato: ASP IMMeS e PAT – ▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇, ▇▇ – ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇ – Codice fiscale/Partita IVA: 04137830966) riportando dettagliatamente quantità e tipologia degli articoli. La fattura dovrà riportare il seguente codice CIG: B0E24C2347 Unitamente alla fattura dovrà essere allegata la documentazione attestante il versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali dei dipendenti (DURC: documento unico regolarità contributiva).