Standard di qualità definiti dall’Ente di governo dell’ambito e dal gestore del SII. 69.1 Qualora l’Ente di governo dell’ambito, anche su proposta del gestore, definisca standard specifici e generali di qualità contrattuale ulteriori o differenziati, tali standard devono prevedere livelli di qualità non inferiori a quelli definiti dall’Articolo 67, comma 67.1, e dall’Articolo 68, comma 68.1, ovvero riguardare prestazioni non previste dal presente RQSII.
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Standard di qualità definiti dall’Ente di governo dell’ambito e dal gestore del SII. 69.1 Qualora l’Ente di governo dell’ambito, anche su proposta del gestore, definisca standard specifici e generali di qualità contrattuale ulteriori o differenziati, tali standard devono prevedere livelli di qualità non inferiori a quelli definiti dall’Articolo 67, comma 67.1, e dall’Articolo 68, comma 68.1, ovvero riguardare prestazioni non previste dal presente RQSII.RQSII.
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