STANDARD SPECIFICI DI QUALITÀ COMMERCIALE Clausole campione

STANDARD SPECIFICI DI QUALITÀ COMMERCIALE indicatore standard specifico
STANDARD SPECIFICI DI QUALITÀ COMMERCIALE. INDICATORE STANDARD SPECIFICO Tempo massimo di risposta motivata ai reclami scritti 30 Tempo massimo di rettifica di fatturazione 60 Tempo massimo di rettifica di doppia fatturazione 20
STANDARD SPECIFICI DI QUALITÀ COMMERCIALE. L’ARERA ha definito, con le delibere ARG/gas n. 120/08 e ARG/com n. 164/08, livelli specifici e generali di qualità commerciale del servizio di Distribuzione e di Vendita dell’energia elettrica e del gas naturale, prevedendo la corresponsione al Cliente di un indennizzo automatico in caso di mancato rispetto dei livelli specifici di qualità da parte di tutte le imprese di Distribuzione e delle società di Vendita. Simecom S.r.l. assicura a tutti i Clienti finali standard di qualità, evidenziati nell’Allegato 3. Gli importi dovuti al Cliente a titolo di indennizzo per la violazione degli standard di qualità commerciale sono indicati nell’informativa di cui all’Allegato 3.
STANDARD SPECIFICI DI QUALITÀ COMMERCIALE. INDICATORE STANDARD SPECIFICO Tempo massimo di risposta motivata ai reclami scritti 40 GIORNI SOLARI Tempo massimo di rettifica di fatturazione 90 GIORNI SOLARI Tempo massimo di rettifica di doppia fatturazione 20 GIORNI SOLARI Tempo massimo della trasmissione della richiesta di presteazione 2 GIORNI LAVORATIVI ALLEGATO B vedi allegato alla presente documentazione INDICATORE STANDARD GENERALE Percentuale minima di risposte a richieste scritte di informazione inviate entro 30 giorni solari 95% Percentuale minima di risposte motivate a richieste scritte di rettifica di fatturazione inviate entro il tempo massimo di 40 giorni solari 95% STANDARD GENERALE DI QUALITÀ DEI CALL CENTRE INDICATORE STANDARD GENERALE Accessibilità al servizio AS > = 90% Tempo medio di attesa TMA < = 240 s Livello di servizio LS > = 80%
STANDARD SPECIFICI DI QUALITÀ COMMERCIALE indicatore standard specifico indicatore standard generale vedi allegato alla presente documentazione. L’allegato include la scheda di confrontabilità della spesa annua prevista.
STANDARD SPECIFICI DI QUALITÀ COMMERCIALE indicatore standard specifico MANCATO RISPETTO DEL TEMPO DI EMISSIONE DELLA FATTURA DI CHIUSURA indicatore indennizzo previsto STANDARD DA RISPETTARE IN TEMA DI FATTURAZIONE indicatore standard specifico Axpo Italia Nazionale MIX NAZIONALE 2019-2020 STANDARD GENERALE DI QUALITÀ DEI CALL CENTER indicatore standard generale Allegato B Condizioni Tecnico - Economiche di fornitura Allegato I Informativa trattamento dati personali

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  • FORO COMPETENTE E LEGGE APPLICABILE Il Foro competente a dirimere eventuali controversie è quello di residenza o domicilio elettivo del Cliente consumatore. I rapporti con i Clienti sono regolati, salvo accordi specifici, dalla legge italiana.

  • Durata del trattamento Durata della Convenzione e, comunque, nel rispetto degli obblighi di legge cui è tenuto il Titolare.

  • Registrazione e regime fiscale Il presente accordo è soggetto ad imposta di bollo ai sensi dell’art. 2, parte I D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni ed è soggetta a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art.10 delle tariffe - parte 2°- del DPR 26/04/1986 n. 131.

  • Utenze Le VM sono configurate con modalità idonee a consentirne l’accesso unicamente a soggetti dotati di credenziali di autenticazione che ne consentono la loro univoca identificazione.

  • Trattamento economico di malattia Durante il periodo di malattia, previsto dall'articolo precedente, il lavoratore avrà diritto, alle normali scadenze dei periodi di paga:

  • Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC) 1. La stipula del contratto, l’erogazione di qualunque pagamento a favore dell’appaltatore, la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, sono subordinate all’acquisizione del DURC.

  • Inscindibilità delle norme contrattuali Le norme del presente contratto devono essere considerate, sotto ogni aspetto ed a qualsiasi fine, correlate ed inscindibili tra loro e non sono cumulabili con alcun altro trattamento, previsto da altri precedenti contratti collettivi nazionali di lavoro. Il presente CCNL costituisce, quindi, l'unico contratto in vigore tra le parti contraenti. Eventuali difficoltà interpretative possono essere riportate al tavolo negoziale nazionale per l'interpretazione autentica della norma. Sono fatte salve, ad esaurimento, le condizioni normoeconomiche di miglior favore.

  • Modalità della votazione Il luogo e il calendario di votazione saranno stabiliti dalla Commissione elettorale, previo accordo con la Direzione aziendale, in modo tale da permettere a tutti gli aventi diritto l'esercizio del voto, nel rispetto delle esigenze della produzione. Qualora l'ubicazione degli impianti e il numero dei votanti lo dovessero richiedere, potranno essere stabiliti più luoghi di votazione, evitando peraltro eccessivi frazionamenti anche per conservare, sotto ogni aspetto, la segretezza del voto. Nelle aziende con più unità produttive le votazioni avranno luogo di norma contestualmente. Luogo e calendario di votazione dovranno essere portate a conoscenza di tutti i lavoratori, mediante comunicazione nell'albo esistente presso le aziende, almeno giorni prima del giorno fissato per le votazioni.

  • PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE QUANTO PUÒ COSTARE IL MUTUO

  • COSTI DELLA SICUREZZA 1. Le Amministrazioni Contraenti, ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs. 81/2008, provvederanno, prima dell’emissione dell’Ordinativo di Fornitura, ad integrare il “Documento di valutazione dei rischi standard da interferenze” allegato ai documenti di gara, riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l’appalto. In tale sede le Amministrazioni Contraenti indicheranno i costi relativi alla sicurezza (anche nel caso in cui essi siano pari a zero).