Stima e Attivazione Obiettivi Clausole campione

Stima e Attivazione Obiettivi. Una volta individuato l’intervento, AVCP richiede la stima di un Obiettivo. Nel caso l’iniziativa abbia poi seguito, tale impegno sarà riassorbito nei costi dell’Obiettivo. La richiesta è in genere corredata da un insieme di informazioni utili alla definizione dell’Obiettivo, del tipo: • data prevista di inizio attività; • data prevista di fine attività; • classe di rischio dell’Obiettivo; • data limite richiesta per completamento fase di Definizione; • eventuali date vincolo (ad esempio richieste utente di date di esercizio); • riferimenti a documentazione esistente, ad esempio studi di fattibilità, requisiti utente già espressi, ecc.
Stima e Attivazione Obiettivi. L’azienda richiede la stima di un Obiettivo e/o Intervento, comunicando al Fornitore le informazioni necessarie e disponibili di volta in volta per ciascun obiettivo, quali e non limitatamente: • data prevista di inizio attività; • data prevista di fine attività; • eventuali date/scadenze critiche e/o vincolanti per il Fornitore; • eventuale tetto/massimale di spesa; • riferimenti a documentazione esistente (studi di fattibilità, requisiti utente già espressi, ecc); • ove applicabili eventuali riferimenti a best practice ed esperienze progettuali pregresse su esi- genze analoghe; • ove applicabili eventuali limiti di applicabilità e/o vincoli tecnologici e/o di esercibilità; • ove applicabili eventuali indicazioni specifiche architetturali e progettuali.
Stima e Attivazione Obiettivi. La Committente richiede la stima di un Obiettivo comunicando al Fornitore l’impegno massimo da impiegare per effettuare la fase di definizione (impegno espresso in GGPP; nel caso in cui l’iniziativa abbia poi seguito, tale impegno sarà riassorbito nei costi dell’Obiettivo). La richiesta è in genere corredata da un insieme di informazioni utili alla comprensione dell’Obiettivo, quali ad esempio: • data prevista di inizio attività; • data prevista di fine attività; • eventuali date/scadenze critiche e/o vincolanti per il Fornitore; • eventuale tetto/massimale di spesa; • riferimenti a documentazione esistente (ad esempio studi di fattibilità, requisiti utente già espressi, ecc.). Il Fornitore è tenuto a produrre la stima iniziale entro e non oltre il termine di consegna concordato con la Committente. Al termine della fase di Definizione (o equivalente) ed esaminati i prodotti consegnati, la Committente potrà autorizzare il Fornitore alla prosecuzione dell’obiettivo previa approvazione dei prodotti consegnati, con gli effetti operativi e contrattuali che ne conseguiranno; in caso contrario sarà riconosciuto al Fornitore l’impegno comunicato all’atto della richiesta di stima.
Stima e Attivazione Obiettivi. L’Amministrazione richiede la stima di un “Obiettivo e/o intervento”, comunicando all’Impresa l’impegno massimo da impiegare per effettuare la fase di definizione (impegno espresso in Giorni uomo), significando che, nel caso in cui la fase di definizione abbia poi seguito, tale impegno sarà riassorbito nei costi dell’”Obiettivo”. La richiesta è in genere corredata da un insieme di informazioni utili alla comprensione dell’”Obiettivo”, quali a titolo esemplificativo ma non esaustivo: ⮚ data prevista di inizio attività; ⮚ data prevista di fine attività; ⮚ eventuali date/scadenze critiche e/o vincolanti per l’Impresa; ⮚ “gruppo di lavoro” di riferimento e percentuale di impegno per ciascun profilo professionale; ⮚ eventuale tetto/massimale di spesa; ⮚ riferimenti a documentazione esistente (ad esempio studi di fattibilità, requisiti utente già espressi, ecc.); ⮚ cicli di vita del software da utilizzare in base all’appendice cicli e prodotti. L’Impresa è tenuta a produrre la stima iniziale entro e non oltre il termine di consegna concordato con l’Amministrazione. Al termine della “fase di definizione” (o equivalente) ed esaminati i prodotti consegnati, l’Amministrazione potrà autorizzare l’Impresa alla prosecuzione dell’ “obiettivo” previa approvazione dei prodotti consegnati, con gli effetti operativi e contrattuali che ne seguiranno. In caso contrario sarà riconosciuto all’Impresa l’impegno comunicato all’atto della richiesta di stima.

Related to Stima e Attivazione Obiettivi

  • Fatturazione e pagamenti Il fornitore fattura il servizio effettuato. Ai sensi di quanto previsto dal Decreto MEF n.55 del 3/4/2013 e s.m.i, le fatture dovranno essere trasmesse esclusivamente in forma elettronica tramite il sistema di interscambio (SDI). Le fatture andranno pertanto trasmesse secondo il formato di cui all'allegato A del citato decreto n.55/2014 e dovranno essere indirizzate al seguente codice unico ufficio dell'Azienda USL Toscana Centro: UFL7WY (ambito fiorentino), C27NVZ (ambito pratese), O8V1K8 (ambito pistoiese), BGAYDC (ambito empolese). Non potranno pertanto essere accettate fatture trasmesse in qualsiasi altra modalità. Sul documento fiscale deve essere annotato in ogni caso il CIG di derivato. L’Azienda provvederà alla liquidazione e al pagamento della spesa non appena saranno acquisiti gli atti dai quali si accerterà la regolare esecuzione/conformità della fornitura, e ove previsto l’esito positivo del collaudo, la regolarità contributiva ed assicurativa del fornitore, nonché il regolare soddisfacimento di tutti gli obblighi contrattuali. Nel caso di contestazione da parte dell’Azienda per vizio o difformità di quanto oggetto della fornitura rispetto al contratto, i termini di pagamento previsti nel presente articolo restano sospesi dalla data di spedizione della nota di contestazione e riprenderanno a decorrere con la definizione della pendenza. L’importo della fattura sarà corrisposto tramite la Tesoreria dell’Azienda. Il pagamento delle fatture avverrà in base a quanto disposto dal D.Lgs. n. 231/2002, così come modificato dal D. Lgs. 192/2012, entro 60 giorni dalla data di ricevimento della fattura. L’azienda provvederà ad operare (se necessario) una ritenuta dello 0.50% sul netto fatturato in attuazione dell’art. 30, comma 5 bis del D.Lgs 50/2016. Resta fermo quanto previsto all’art. artt. 30 comma 5 e 105 comma 9 del D.Lgs 50/2016 in caso di DURC negativo.