Stipendio tabellare. 1. Dal 1° gennaio 1995 al 30 novembre 1995 ai dirigenti della ex prima qualifica dirigenziale viene corrisposto un incremento stipendiale mensile lordo di L. 173.000 che riassorbe l'indennità di vacanza contrattuale; per gli stessi dirigenti, a decorrere dal 1^ dicembre 1995, il predetto incremento mensile lordo è rideterminato in L. 207.000. 2. Dal 1° gennaio 1995 al 30 novembre 1995 al personale della ex seconda qualifica dirigenziale è corrisposto un incremento stipendiale mensile lordo di L. 213.000 che riassorbe l’indennità di vacanza contrattuale; per gli stessi dirigenti, a decorrere dal 1^ dicembre 1995, il predetto incremento mensile lordo è rideterminato in L. 256.000. 3. A decorrere dal 1 dicembre 1995, salvo quanto previsto dall’art. 35, lo stipendio tabellare annuo, per dodici mensilità, della qualifica unica dirigenziale, previo conglobamento dell’elemento distinto della retribuzione di cui all’art.7 della legge n.438/1992, è stabilito in L. 32.977.000 e ricomprende: a) lo stipendio tabellare della ex prima qualifica dirigenziale come previsto dall’articolo 43 del D.P.R. 333/1990, incrementato ai sensi del comma 1; b) un importo pari allo 0,2 della indennità di funzione della ex prima qualifica dirigenziale di cui all'articolo 38 del D.P.R. 333/1990. 4. La misura dell’indennità integrativa speciale spettante al personale della qualifica unica dirigenziale è stabilita nell’importo corrispondente a quello spettante al personale appartenente alla ex prima qualifica dirigenziale.
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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro
Stipendio tabellare. 1. Dal 1° gennaio 1995 al 30 novembre 1995 ai dirigenti della ex prima qualifica dirigenziale viene corrisposto un incremento stipendiale mensile lordo di L. 173.000 che riassorbe l'indennità di vacanza contrattuale; per gli stessi dirigenti, a decorrere dal 1^ dicembre 1995, il predetto incremento mensile lordo è rideterminato in L. 207.000.
2. Dal 1° gennaio 1995 al 30 novembre 1995 al personale della ex seconda qualifica dirigenziale è corrisposto un incremento stipendiale mensile lordo di L. 213.000 che riassorbe l’indennità di vacanza contrattuale; per gli stessi dirigenti, a decorrere dal 1^ dicembre 1995, il predetto incremento mensile lordo è rideterminato in L. 256.000.
3. A decorrere dal 1 dicembre 1995, salvo quanto previsto dall’art. 35, lo stipendio tabellare annuo, per dodici mensilità, della qualifica unica dirigenziale, previo conglobamento dell’elemento distinto della retribuzione di cui all’art.7 della legge n.438/1992, è stabilito in L. 32.977.000 e ricomprende:L.
a) lo stipendio tabellare della ex prima qualifica dirigenziale come previsto dall’articolo 43 del D.P.R. 333/1990, incrementato ai sensi del comma 1;
b) un importo pari allo 0,2 della indennità di funzione della ex prima qualifica dirigenziale di cui all'articolo 38 del D.P.R. 333/1990.
4. La misura dell’indennità integrativa speciale spettante al personale della qualifica unica dirigenziale è stabilita nell’importo corrispondente a quello spettante al personale appartenente alla ex prima qualifica dirigenziale.
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Stipendio tabellare. 1. Dal 1° 1 gennaio 1995 al 30 novembre 1995 ai dirigenti della ex prima qualifica dirigenziale viene corrisposto un incremento stipendiale mensile lordo di L. 173.000 che riassorbe l'indennità di vacanza contrattuale; per gli stessi dirigenti, a decorrere dal 1^ 1 dicembre 1995, il predetto incremento mensile lordo è rideterminato in L. 207.000.
2. Dal 1° 1 gennaio 1995 al 30 novembre 1995 al personale della ex seconda qualifica dirigenziale è corrisposto un incremento stipendiale mensile lordo di L. 213.000 che riassorbe l’indennità l'indennità di vacanza contrattuale; per gli stessi dirigenti, a decorrere dal 1^ 1 dicembre 1995, il predetto incremento mensile lordo è rideterminato in L. 256.000.
3. A decorrere dal 1 dicembre 1995, salvo quanto previsto dall’artdall' art. 35, lo stipendio tabellare annuo, per dodici mensilità, della qualifica unica dirigenziale, previo conglobamento dell’elemento dell'elemento distinto della retribuzione di cui all’art.7 all' art. 7 della legge n.438/1992n. 438/1992, è stabilito in L. 32.977.000 e ricomprende:
a) a. lo stipendio tabellare della ex prima qualifica dirigenziale come previsto dall’articolo 43 del D.P.R. 333/1990, incrementato ai sensi del comma 1;dall'
b) b. un importo pari allo 0,2 della indennità di funzione della ex prima qualifica dirigenziale di cui all'articolo 38 del D.P.R. 333/1990.all'
4. La misura dell’indennità dell'indennità integrativa speciale spettante al personale della qualifica unica dirigenziale è stabilita nell’importo nell'importo corrispondente a quello spettante al personale appartenente alla ex prima qualifica dirigenziale.
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Stipendio tabellare. 1. Dal 1° gennaio 1995 al 30 novembre 1995 ai dirigenti dirigen ti della ex prima qualifica dirigenziale viene corrisposto un incremento stipendiale mensile lordo di L. 173.000 che riassorbe l'indennità di vacanza contrattuale; per gli stessi dirigenti, a decorrere dal 1^ dicembre 1995, il predetto incremento mensile lordo è rideterminato in L. 207.000.
2. Dal 1° gennaio 1995 al 30 novembre 1995 al personale persona le della ex seconda qualifica dirigenziale è corrisposto un incremento stipendiale mensile lordo di L. 213.000 che riassorbe l’indennità di vacanza contrattuale; per gli stessi dirigenti, a decorrere dal 1^ dicembre 1995, il predetto incremento mensile lordo è rideterminato in L. 256.000.
3. A decorrere dal 1 dicembre 1995, salvo quanto previsto dall’art. 35, lo stipendio tabellare annuo, per dodici mensilità, della qualifica unica dirigenziale, previo conglobamento dell’elemento distinto della retribuzione di cui all’art.7 della legge n.438/1992, è stabilito in L. 32.977.000 e ricomprende:L.
a) lo stipendio tabellare della ex prima qualifica dirigenziale come previsto dall’articolo 43 del D.P.R. 333/1990, incrementato ai sensi del comma 1;
b) un importo pari allo 0,2 della indennità di funzione della ex prima qualifica dirigenziale di cui all'articolo 38 del D.P.R. 333/1990.
4. La misura dell’indennità integrativa speciale spettante al personale della qualifica unica dirigenziale è stabilita nell’importo corrispondente a quello spettante al personale appartenente alla ex prima qualifica dirigenziale.
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Stipendio tabellare. 1. Dal 1° gennaio 1995 al 30 novembre 1995 ai dirigenti della ex prima qualifica dirigenziale viene corrisposto un incremento stipendiale mensile lordo di L. 173.000 che riassorbe l'indennità di vacanza contrattuale; per gli stessi dirigenti, a decorrere dal 1^ dicembre 1995, il predetto incremento mensile lordo è rideterminato in L. 207.000.
2. Dal 1° gennaio 1995 al 30 novembre 1995 al personale della ex seconda qualifica dirigenziale è corrisposto un incremento stipendiale mensile lordo di L. 213.000 che riassorbe l’indennità di vacanza contrattuale; per gli stessi dirigenti, a decorrere dal 1^ dicembre 1995, il predetto incremento mensile lordo è rideterminato in L. 256.000.L.
3. A decorrere dal 1 dicembre 1995, salvo quanto previsto dall’art. 35, lo stipendio tabellare annuo, per dodici mensilità, della qualifica unica dirigenziale, previo conglobamento dell’elemento distinto della retribuzione di cui all’art.7 della legge n.438/1992, è stabilito in L. 32.977.000 e ricomprende:
a) lo stipendio tabellare della ex prima qualifica dirigenziale come previsto dall’articolo 43 del D.P.R. 333/1990, incrementato ai sensi del comma 1;
b) un importo pari allo 0,2 della indennità di funzione della ex prima qualifica dirigenziale di cui all'articolo 38 del D.P.R. 333/1990.
4. La misura dell’indennità integrativa speciale spettante al personale della qualifica unica dirigenziale è stabilita nell’importo corrispondente a quello spettante al personale appartenente alla ex prima qualifica dirigenziale.
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