Stipendio tabellare. 1. Gli stipendi tabellari sono incrementati tenendo conto dell’inflazione programmata per ciascuno dei due anni costituenti il biennio 2002 – 2003, del recupero dello scarto tra inflazione reale e programmata del biennio precedente nonchè delle ulteriori risorse destinate al trattamento fisso derivanti dalle modifiche introdotte dall’art. 33, comma 1, della legge n. 289 del 27 dicembre 2002 (finanziaria 2003) pari allo 0,5% del monte salari 2001. 2. Ai sensi del comma 1, gli stipendi tabellari, come stabiliti dall’art. 6, comma 2, del CCNL del 4 aprile 2001, sono incrementati degli importi mensili lordi, per tredici mensilità, indicati nella Tabella A, alle scadenze ivi previste. 3. A decorrere dal 1 gennaio 2003, l’indennità integrativa speciale (IIS) cessa di essere corrisposta come singola voce della retribuzione ed è conglobata nella voce stipendio tabellare. 4. Gli importi annui tabellari risultanti dall’applicazione dei commi 2 e 3 sono rideterminati nelle misure e alle scadenze stabilite dall’allegata Tabella B. 5. Gli incrementi di cui al comma 2 devono intendersi comprensivi dell’indennità di vacanza contrattuale prevista dall’art. 2, comma 6, del presente CCNL.
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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro
Stipendio tabellare. 1. Gli stipendi tabellari sono incrementati tenendo conto dell’inflazione programmata per ciascuno dei due anni costituenti il biennio 2002 – 2003, del recupero dello scarto tra inflazione reale e programmata del biennio precedente nonchè delle ulteriori risorse destinate al trattamento fisso derivanti dalle modifiche introdotte dall’art. 33, comma 1, della legge n. 289 del 27 dicembre 2002 (finanziaria 2003) pari allo 0,5% del monte salari 2001.
2. Ai sensi del comma 1, gli stipendi tabellari, come stabiliti dall’art. 62, comma 2, del CCNL del 4 aprile 2001, sono incrementati degli importi mensili lordi, per tredici mensilità, indicati nella Tabella A, alle scadenze ivi previste.
3. A decorrere dal 1 gennaio 2003, l’indennità integrativa speciale (IIS) cessa di essere corrisposta come singola voce della retribuzione ed è conglobata nella voce stipendio tabellare.
4. Gli importi annui tabellari risultanti dall’applicazione dei commi 2 e 3 sono rideterminati nelle misure e alle scadenze stabilite dall’allegata Tabella B.
5. Gli incrementi di cui al comma 2 devono intendersi comprensivi dell’indennità di vacanza contrattuale prevista dall’art. 2, comma 6, del presente CCNL.
6. Gli importi delle fasce retributive sono rideterminati nei valori indicati nella allegata tabella C, calcolati sul valore del trattamento economico iniziale di cui al comma 4.
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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro
Stipendio tabellare. 1. Gli stipendi tabellari sono incrementati tenendo conto dell’inflazione programmata per ciascuno dei due anni costituenti il biennio 2002 – 2003, del recupero dello scarto tra inflazione reale e programmata del biennio precedente nonchè delle ulteriori risorse destinate al trattamento fisso derivanti dalle modifiche introdotte dall’art. 33, comma 1, della legge n. 289 del 27 dicembre 2002 (legge finanziaria 2003) pari allo 0,5% del monte salari 2001.
2. Ai sensi del comma 1, gli stipendi tabellari, come stabiliti dall’art. 62, comma 2, del CCNL per il comparto dei Ministeri del 4 aprile 21 febbraio 2001, sono incrementati degli importi mensili lordi, per tredici mensilità, indicati nella Tabella A, C alle scadenze ivi previste.
3. A decorrere dal 1 gennaio 2003, l’indennità integrativa speciale (IIS) ), cessa di essere corrisposta come singola voce della retribuzione ed è conglobata nella voce stipendio tabellare. Detto conglobamento non ha effetti diretti o indiretti sul trattamento economico complessivo fruito dal personale in servizio all’estero in base alle vigenti disposizioni.
4. Gli importi annui tabellari risultanti dall’applicazione dei commi 1, 2 e 3 sono rideterminati nelle misure e alle scadenze stabilite dall’allegata Tabella B.D.
5. Gli incrementi di cui al comma 2 1 devono intendersi comprensivi dell’indennità di vacanza contrattuale prevista dall’art. 2, comma 6, (Durata e decorrenza tempi e procedure), del presente CCNL.
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